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Sentenza 23 settembre 2025
Sentenza 23 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 23/09/2025, n. 587 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 587 |
| Data del deposito : | 23 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere - Prima Sezione Civile - riunito in Camera di ConIGlio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott. Luigia Franzese Giudice
3) Dott. Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1517 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 , avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente TRA
, nata a [...] l'[...], e Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...], entrambi rappresentati e difesi, giusta Parte_2 procura in atti, dall'avv. GRAUSO GIOVANNI, presso il quale elettivamente domiciliano;
RICORRENTI E
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere. INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI
Come da udienza cartolare del 09/09/25
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I coniugi sopra indicati, premesso di aver contratto matrimonio in data 02/08/2003 in Maddaloni (CE) e che dal matrimonio sono nati tre figli ( , nata il [...]; Per_1 Per_2 nato il [...]; nato il [...]), con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. Pt_3 personalmente sottoscritto e depositato, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel mutuo rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. Disporre l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con Pt_3 collocamento presso la casa familiare sita in Maddaloni (CE) alla via Matilde Serao, 16; 3. Disporre l'assegnazione della casa familiare, abitazione di tipo economico già CP_1 nella pregressa disponibilità del IG. per graduatoria, alla Parte_2 madre, IG.ra unitamente ai figli , e fino Parte_1 Per_1 Per_2 Pt_3 all'indipendenza economica dell'ultimo dei figli, e, appalesatesi tale previsione, l'abitazione di cui in ritornerà al suo assegnatario, IG. ; CP_1 Parte_2
4. Disporre che, il IG. dovrà ritirare i beni personali presenti Parte_2 nella casa coniugale entro 30 giorni dalla Sentenza di omologa degli accordi di separazione;
5. Disporre che, il locale cantina pertinente alla casa familiare potrà essere utilizzato dal IG. per finalità di cui alla sua attività lavorativa;
Parte_2 6. Disporre che, il figlio minore salvo diversi accordi tra le parti e previ Pt_3 impegni lavorativi dei genitori e scolastici del minore stesso, comunicati entro ventiquattrore prima, potranno trascorrere con ampia facoltà e libertà il tempo di permanenza presso il padre. Inoltre, il figlio minore resterà con ciascun Pt_3 genitore a week end alternati, dal venerdì sera fino alla domenica sera. I genitori trascorreranno il periodo feriale estivo del mese di agosto di 15 giorni circa consecutivi, nonché i periodi festivi ad anni alterni (Natale, Capodanno, Pasqua ed altre festività), in cui ciascuno di loro terrà il minore salvi diversi accordi Pt_3 tra i genitori tenuto conto degli impegni lavorativi di entrambi nonché delle determinazioni e degli impegni dei rispettivi figli;
7. Disporre che, i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio minore relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé;
8. Il padre, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio minore e di quello Pt_3 maggiore di anni 18, studente al 4° anno di scuola superiore, verserà all'altro Per_2 genitore, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma compressiva di € 450,00 (Euro quattrocentocinquanta/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
contribuirà altresì, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie concordate con la madre, quali a titolo esemplificativo quelle scolastiche e mediche non coperte dal S.S.N. e quelle sportive;
9. Disporre che, l'assegno unico sia richiesto per l'intero alla IG.ra , e, Parte_1 che la stessa, ne disponga in favore dei figli;
10. Disporre che, i genitori autorizzino reciprocamente la richiesta/rilascio della documentazione necessaria per sé e per il figlio minore valida per l'espatrio; Pt_3
11. Disporre che, l'autovettura Dacia resti nella disponibilità del IG.
[...]
; Parte_2
12. Disporre che, l'autovettura AN Y resti nella disponibilità della IG.ra
[...]
; Pt_1
13. Disporre che, alcun importo a titolo di mantenimento sarà dovuto alla IGnora né da quest'ultima al IG. , essendo entrambi Parte_1 Parte_2 economicamente autosufficienti e, nella piena capacità lavorativa per rispettive competenze;
14. Disporre, inoltre, che le parti provvederanno a dividere equamente i piccoli risparmi che hanno messo da parte per eIGenze familiari e, che per l'effetto, sarà scomputata la metà del valore dell'autovettura modello Dacia Duster, concordato nella complessiva somma di € 9.000,00 (Euro novemila/00), autovettura che resterà nella disponibilità del IG. che provvederà al relativo passaggio di Parte_2 proprietà;
15. Dichiarare compensate le spese legali.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare. All'udienza del 09/09/25 le parti sono state autorizzate a vivere separatamente. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione. La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1 comma, c.p.c. Il Tribunale, valutata l'adeguatezza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ( art. 473 bis, 4 comma, c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Ai sensi dell'art. 191 c.c. dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Considerata la natura congiunta della controversia, dichiara le spese di lite non ripetibili
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronunzia, ai sensi dell'art. 151 comma I c.c., la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
• omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
• prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
• dichiara non ripetibili le spese di lite;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MADDALONI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) e ai sensi dell'art. 191 c.c. (atto n. 128, parte II, serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003). Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella Camera di ConIGlio del 09/09/25 LA PRESIDENTE dott.ssa Giovanna Caso
1) Dott. Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott. Luigia Franzese Giudice
3) Dott. Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1517 del Ruolo Generale degli Affari di Volontaria Giurisdizione dell'anno 2025 , avente ad oggetto: separazione consensuale e vertente TRA
, nata a [...] l'[...], e Parte_1 [...]
, nato a [...] il [...], entrambi rappresentati e difesi, giusta Parte_2 procura in atti, dall'avv. GRAUSO GIOVANNI, presso il quale elettivamente domiciliano;
RICORRENTI E
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di S. Maria Capua Vetere. INTERVENTORE EX LEGE CONCLUSIONI
Come da udienza cartolare del 09/09/25
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE I coniugi sopra indicati, premesso di aver contratto matrimonio in data 02/08/2003 in Maddaloni (CE) e che dal matrimonio sono nati tre figli ( , nata il [...]; Per_1 Per_2 nato il [...]; nato il [...]), con ricorso ex art. 473-bis 51 c.p.c. Pt_3 personalmente sottoscritto e depositato, contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel mutuo rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge;
2. Disporre l'affido condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori con Pt_3 collocamento presso la casa familiare sita in Maddaloni (CE) alla via Matilde Serao, 16; 3. Disporre l'assegnazione della casa familiare, abitazione di tipo economico già CP_1 nella pregressa disponibilità del IG. per graduatoria, alla Parte_2 madre, IG.ra unitamente ai figli , e fino Parte_1 Per_1 Per_2 Pt_3 all'indipendenza economica dell'ultimo dei figli, e, appalesatesi tale previsione, l'abitazione di cui in ritornerà al suo assegnatario, IG. ; CP_1 Parte_2
4. Disporre che, il IG. dovrà ritirare i beni personali presenti Parte_2 nella casa coniugale entro 30 giorni dalla Sentenza di omologa degli accordi di separazione;
5. Disporre che, il locale cantina pertinente alla casa familiare potrà essere utilizzato dal IG. per finalità di cui alla sua attività lavorativa;
Parte_2 6. Disporre che, il figlio minore salvo diversi accordi tra le parti e previ Pt_3 impegni lavorativi dei genitori e scolastici del minore stesso, comunicati entro ventiquattrore prima, potranno trascorrere con ampia facoltà e libertà il tempo di permanenza presso il padre. Inoltre, il figlio minore resterà con ciascun Pt_3 genitore a week end alternati, dal venerdì sera fino alla domenica sera. I genitori trascorreranno il periodo feriale estivo del mese di agosto di 15 giorni circa consecutivi, nonché i periodi festivi ad anni alterni (Natale, Capodanno, Pasqua ed altre festività), in cui ciascuno di loro terrà il minore salvi diversi accordi Pt_3 tra i genitori tenuto conto degli impegni lavorativi di entrambi nonché delle determinazioni e degli impegni dei rispettivi figli;
7. Disporre che, i genitori dovranno assumere di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano il figlio minore relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute tenendo conto dei suoi bisogni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni mentre ciascuno dei genitori eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé;
8. Il padre, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio minore e di quello Pt_3 maggiore di anni 18, studente al 4° anno di scuola superiore, verserà all'altro Per_2 genitore, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma compressiva di € 450,00 (Euro quattrocentocinquanta/00), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT;
contribuirà altresì, nella misura del 50%, al pagamento delle spese straordinarie concordate con la madre, quali a titolo esemplificativo quelle scolastiche e mediche non coperte dal S.S.N. e quelle sportive;
9. Disporre che, l'assegno unico sia richiesto per l'intero alla IG.ra , e, Parte_1 che la stessa, ne disponga in favore dei figli;
10. Disporre che, i genitori autorizzino reciprocamente la richiesta/rilascio della documentazione necessaria per sé e per il figlio minore valida per l'espatrio; Pt_3
11. Disporre che, l'autovettura Dacia resti nella disponibilità del IG.
[...]
; Parte_2
12. Disporre che, l'autovettura AN Y resti nella disponibilità della IG.ra
[...]
; Pt_1
13. Disporre che, alcun importo a titolo di mantenimento sarà dovuto alla IGnora né da quest'ultima al IG. , essendo entrambi Parte_1 Parte_2 economicamente autosufficienti e, nella piena capacità lavorativa per rispettive competenze;
14. Disporre, inoltre, che le parti provvederanno a dividere equamente i piccoli risparmi che hanno messo da parte per eIGenze familiari e, che per l'effetto, sarà scomputata la metà del valore dell'autovettura modello Dacia Duster, concordato nella complessiva somma di € 9.000,00 (Euro novemila/00), autovettura che resterà nella disponibilità del IG. che provvederà al relativo passaggio di Parte_2 proprietà;
15. Dichiarare compensate le spese legali.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte e hanno dichiarato di non volersi riconciliare. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza, le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno dichiarato di non volersi riconciliare. All'udienza del 09/09/25 le parti sono state autorizzate a vivere separatamente. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione. La domanda di separazione personale dei coniugi è fondata e va, pertanto, accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, 1 comma, c.p.c. Il Tribunale, valutata l'adeguatezza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, ritiene sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario ( art. 473 bis, 4 comma, c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto essere recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici. Ai sensi dell'art. 191 c.c. dà atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale dei beni. Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Considerata la natura congiunta della controversia, dichiara le spese di lite non ripetibili
p.q.m.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronunzia, ai sensi dell'art. 151 comma I c.c., la separazione personale dei coniugi e;
Parte_1 Parte_2
• omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
• prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
• dichiara non ripetibili le spese di lite;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di MADDALONI per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) e ai sensi dell'art. 191 c.c. (atto n. 128, parte II, serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003). Così deciso in S. Maria Capua Vetere nella Camera di ConIGlio del 09/09/25 LA PRESIDENTE dott.ssa Giovanna Caso