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Sentenza 14 marzo 2025
Sentenza 14 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 14/03/2025, n. 75 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 75 |
| Data del deposito : | 14 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Corte d'appello di Cagliari Sezione distaccata di Sassari composta dai Magistrati: Dott. Maria Grixoni Presidente Dott. Cinzia Caleffi Consigliere rel. Dott. Cristina Fois Consigliere ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa di secondo grado iscritta al n. 210/2022 RG promossa da:
(C.F.: e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. elettivamente domiciliati in CORTE
[...] C.F._2
OLO ll'avv. VILLANI MEI CARLA che li rappresenta e difende in forza di procura allegata in atti appellanti-appellati incidentali contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._3 Controparte_2
) elettivamente domiciliati in VIA M. SIGNOR MORERA 1 C.F._4
TEMPIO PAUSANIA presso lo studio dell'avv. GRUSSU GIANFRANCO che li rappresenta e difende unitamente all'avv. MAGNANO DI SAN LIO MARCELLO in forza di procura allegata in atti appellati- appellanti incidentali e
in persona Controparte_3 dell'amministratore pro tempore, (C.F. e P.IVA_1 [...]
in persona d or Controparte_4
(C.F. elettivamente domiciliati in VIA M. SIGNOR MORERA 1 P.IVA_2
TEMP resso lo studio dell'avv. GRUSSU GIANFRANCO che li rappresenta e difende unitamente all'avv. MAGNANO DI SAN LIO MARCELLO in forza di procura allegata in atti appellati- appellanti incidentali e
(C.F. CP_5 C.F._5 appellata contumace All'udienza del 13.12.2024 sono state precisate le seguenti CONCLUSIONI Nell'interesse di e : Nell'interesse Parte_1 Parte_2 degli appellanti, Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari -, contrariis rejectis, premessa ogni e più opportuna declaratoria da assumere, occorrendo, anche d'ufficio, in accoglimento del proposto appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata: In via pregiudiziale: dichiarare la inammissibilità e improcedibilità delle domande di e di in proprio, in quanto nuove o comunque CP_1 Controparte_2 tardivamente modificate in primo grado. Dichiarare la inammissibilità e improcedibilità degli appelli incidentali proposti da e da CP_1 [...]
, poiché introdotti oltre lo scadere dei termini di cui all'art. 327 c.p.c. e CP_2 nzati in via autonoma, e per carenza di legittimazione attiva degli appellati quanto alla posizione del e della Comunione. Dichiarare la CP_3 inammissibilità e improcedibilità degli appelli incidentali proposti dal
[...]
e dal Controparte_3 Controparte_4 introdotti oltre lo scadere dei termini di cui all'art. 327 c.p.c. e non avanzati in via autonoma, e per carenza di legittimazione attiva degli Amministratori dei Condomini a proporre le domande e le eccezioni formulate nei due gradi di giudizi. In via subordinata nel merito: rigettare tutte le domande e gli appelli incidentali proposti da e , da una parte, e dal CP_1 Controparte_2
, Controparte_6
presupposto per la costituzione della richiesta “ servitù coattiva di acquedotto “ a carico del fondo di proprietà dei convenuti in primo grado ( in Catasto Foglio 18, mappale 197 Comune di MP US) e a favore degli immobili distinti in Catasto del Comune di MP US, al Foglio 18, particelle 171 sub 2, 203 sub 1 e 2, e al Foglio 18 particelle 167,168,169,170,171,175,176,177,178,179,181,202,203,204,205 e 362. In via riconvenzionale rispetto alle domande proposte da controparte in primo grado: Condannare e , nonchè il CP_1 Controparte_2
e il , Controparte_3 Controparte_4 alla riduzione in pristino dei luoghi, a cura e spese dei medesimi, con rimozione delle tubazioni per acquedotto interrate, ripristino del tracciato di strada esistente, rimessione di piante, ulivi, arbusti e quant'altro necessario alla rimessione del terreno di proprietà dei convenuti in primo grado, distinto in Catasto del Comune di MP US, al Foglio 18, mappale 197, nello stato in cui si trovava prima della esecuzione dei lavori di cui alla Concessione edilizia n.36 del 27 aprile 2011. Condannare e , nonchè il CP_1 Controparte_2
, Controparte_3 Controparte_4 in solido tra loro, al pagamento, a favore degli appellanti, della somma di euro 20.000,00 (ventimila/00), o del diverso importo accertato in corso di causa e ritenuto equo e di giustizia, a titolo di risarcimento del danno causato agli appellanti e relativo al residuo pregiudizio sussistente anche a seguito della riduzione in pristino dei luoghi. In via subordinata: in denegata ipotesi di ritenuta conferma di costituzione di servitù coattiva di acquedotto e/o di rigetto della domanda di riduzione in pristino formulata dagli appellanti, relativa alla rimozione delle tubazioni per acquedotto, condannare e CP_1 [...]
, nonché il CP_2 Controparte_3 [...]
, quanto meno alla rimessione in pristino del tracciato Controparte_4 erreno distinto al Foglio 18 mapp. 197, Comune di MP US, di proprietà degli appellanti, come esistente prima della esecuzione del lavori di cui alla Concessione edilizia n. 36 del 27 aprile 2011, con rimessione di piante, ulivi, arbusti e quant'altro necessario alla riduzione in pristino dei luoghi;
con condanna comunque di e , nonchè del CP_1 Controparte_2
e del Controparte_3 Controparte_4 ore de
[...] di euro 20.000 (ventimila/00), o del diverso importo accertato in corso di causa e ritenuto equo e di giustizia, a titolo di risarcimento del danno causato agli stessi e relativo al residuo pregiudizio sussistente anche a seguito della riduzione in pristino del tracciato stradale. In via ulteriormente subordinata: in denegata ipotesi di ritenuta conferma di costituzione di servitù coattiva di acquedotto e/o di rigetto della domanda di riduzione in pristino dei luoghi, condannare e , nonchè il CP_1 Controparte_2 Controparte_3
e il , in solido tra loro, al
[...] Controparte_4 pagamento, a favore degli appellanti, della somma di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) o del diverso importo accertato in corso di causa e ritenuto equo e di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni causati a seguito della esecuzione dei lavori di cui alla concessione edilizia n.36 del 27 aprile 2011. Con condanna, in ogni caso, di e , nonchè del CP_1 Controparte_2
e Controparte_3 Controparte_4
, in solido tra loro, al pagamento a favore di della somma
[...] Parte_1
1.143,11, versata dal medesimo a titolo gistro, o del diverso importo ritenuto di giustizia. Con vittoria di spese del primo e del secondo grado di giudizio. Nell'interesse di e : Voglia l'Ecc.ma Corte CP_1 Controparte_2
Appello adita, rige o raria domanda: In via preliminare: Dichiarare l'inammissibilità dell'appello principale di Parte_1
e ai sensi dell'art. 348 bis 1° comma c.p.c.
[...] Parte_2 pregiudiziale: Ordinare l'integrazione del contraddittorio processuale nei confronti degli attori costituiti in primo grado e Controparte_3
in persona de e Controparte_4 per gli effetti di cui all'art. 331 c.p.c., fissando il termine per la notifica e, se necessario, l'udienza di comparizione, per i motivi esposti al capitolo A punto I. della presente comparsa di costituzione con appello incidentale. Nel merito. A) Rigettare integralmente l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 per le ragioni esposte nela Capitolo A, punti III., IV., V., VI., e VII.,
[...] ente comparsa di costituzione con appelllo incidentale, confermando la sentenza impugnata nella parte e nei limiti, salvo quanto appresso sull'appello incidentale, in cui ha disposto: “…. Omissis….. accoglie la domanda proposta da e , in proprio, e, per l'effetto costituisce una servitù CP_1 Controparte_2
o d. “servente” di proprietà di e Parte_1
, individuato in catasto al Foglio 18, mapp. 197, in favore del Parte_2 te” di proprietà di e , indicato in CP_1 Controparte_2
Catasto al Foglio 18, mapp. 171 sub. 2 e mapp. 203 sub. 1 e 2 (in realtà mapp. 203 sub 5 e 6), nei termini e secondo le modalità indicate dalla C.T.U. depositata telematicamente in atti, in data 30.12.2017……..”. ; B) Accogliere integralmente , rigettando l'appello principale e in virtù e per le ragioni dell'appello incidentale proposto nel presente atto, la domanda originariamente proposta nel primo grado del giudizio da , CP_1 Controparte_2
:, co , Controparte_3 CP_3 in premessa dell'atto di citazione, costituire, ai sensi dell'art. 1032 c.c. la servitù coattiva di acquedotto a favore degli attori e dei partecipanti delle Comunioni attrici, nella loro qualità di proprietari degli immobili siti in MP US – in catasto al foglio 18, particelle 167, 168, 169, 170, 171, 175, 176, 177, 178, Cont 179, 181, 202, 203, 204, 205 e – e carico dei convenuti e Parte_1
, nella loro tà di proprietari dei terr io Parte_2
US, in Catasto al mappale 197 del foglio 18. Stabilire le modalità della servitù ex art. 1032 C.C. azzerando, per le ragioni esposte, l'indennità dovuta dagli attori o determinandola in misura minima puramente simbolica”. C) Accogliere il 1° motivo di appello incidentale e per l'effetto , in riforma parziale della sentenza del Tribunale di MP n. 425/2021 pubblicata il 22.11.2021, accertare e dichiarare la legittimazione processuale e ad agire della
[...]
e del , in persona dei suoi Controparte_3 Controparte_4 coglie avore di questi ultimi, per le ragioni esplicate nel Capitolo B, punto VIII del presente atto. D) Accogliere il 2° motivo di appello incidentale e per l'effetto , in riforma parziale della sentenza del Tribunale di MP n. 425/2021 pubblicata il 22.11.2021, dichiarare il difetto di legittimazione processuale e d'interesse ad agire dell'intervenuta , accertando e dichiarando, inoltre, accogliendo CP_5
l'eccezione già p o grado che l'atto d'intervento della stessa è nullo perchè era carente dei requisiti di determinatezza e specificazione nel petitum e nella causa petendi a mente dell'art. 183 c.p.c., in forza dei motivi esposti nel Capitolo B, punto IX del presente atto. E) Accogliere il 3° motivo di appello incidentale e per l'effetto, in riforma parziale della sentenza del Tribunale di MP n. 425/2021 pubblicata il 22.11.2021, determinando e riducendo l'importo dell'indennità dovuta ai sensi l'art. 1032 C.C., secondo comma, nella misura accertata nella C.T.U. in complessivi € 527,00 da porsi a carico degli originari attori, ovvero determinandola in misura minima puramente simbolica nell'importo ritenuto di giustizia. F) Provvedere se del caso alla correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza n. 425/2021 del Tribunale di MP con le modalità specificate al Capo XI, pagg. 37 e 38 del presente atto, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. G) Con vittoria di spese e compensi legali di entrambi i gradi del giudizio.Nell'interesse del e del Controparte_3
adita, Controparte_4 rigettato l'appello e ogni avversa contraria domanda: In via preliminare: Dichiarare l'inammissibilità dell'appello principale di e Parte_1 Parte_2
ai sensi dell'art. 348 bis 1° comma c.p.c.. Nel merito. A) Rigettare
[...] ente l'appello proposto da e per le Parte_1 Parte_2 ragioni esposte nela Capitolo A, punti III., IV., V., VI., e VII., della presente comparsa di costituzione con appello incidentale, confermando la sentenza impugnata nella parte e nei limiti, salvo quanto appresso sull'appello incidentale, in cui ha disposto: “…. Omissis….. accoglie la domanda proposta da CP_1
e , in proprio, e, per l'effetto costituisce una servitù Controparte_2 tra il fondo c.d. “servente” di proprietà di e , Parte_1 Parte_2 individuato in catasto al Foglio 18, a .
“dominante” di proprietà di e , indicato in Catasto al CP_1 Controparte_2
Foglio 18, mapp. 171 sub. altà mapp. 203 sub 5 e 6), nei termini e secondo le modalità indicate dalla C.T.U. depositata telematicamente in atti, in data 30.12.2017……..”. ; B) Accogliere integralmente, rigettando l'appello principale e in virtù e per le ragioni dell'appello incidentale proposto nel presente atto, la domanda originariamente proposta nel primo grado del giudizio da , CP_1 Controparte_2 Controparte_3
e Controparte_4 premessa dell'atto di citazione, costituire, ai sensi dell'art. 1032 c.c. la servitù coattiva di acquedotto a favore degli attori e dei partecipanti delle Comunioni attrici, nella loro qualità di proprietari degli immobili siti in MP US – in catasto al foglio 18, particelle 167, 168, 169, 170, 171, 175, 176, 177, 178, Cont 179, 181, 202, 203, 204, 205 e – e carico dei convenuti e Parte_1
, nella loro qualità di proprietari dei terreni siti in MP Parte_2
US, in Catasto al mappale 197 del foglio 18. Stabilire le modalità della servitù ex art. 1032 C.C. azzerando, per le ragioni esposte, l'indennità dovuta dagli attori o determinandola in misura minima puramente simbolica”. C) Accogliere il 1° motivo di appello incidentale e per l'effetto, in riforma parziale della sentenza del Tribunale di MP n. 425/2021 pubblicata il 22.11.2021, accertare e dichiarare la legittimazione processuale e ad agire della
[...]
e del , in persona dei suoi Controparte_3 Controparte_4 coglie avore di questi ultimi, per le ragioni esplicate nel Capitolo B, punto VIII del presente atto. D) Accogliere il 2° motivo di appello incidentale e per l'effetto , in riforma parziale della sentenza del Tribunale di MP n. 425/2021 pubblicata il 22.11.2021, dichiarare il difetto di legittimazione processuale e d'interesse ad agire dell'intervenuta , accertando e dichiarando, inoltre, accogliendo CP_5
l'eccezione già p o grado che l'atto d'intervento della stessa è nullo perchè era carente dei requisiti di determinatezza e specificazione nel petitum e nella causa petendi a mente dell'art. 183 c.p.c., in forza dei motivi esposti nel Capitolo B, punto IX del presente atto. E) Accogliere il 3° motivo di appello incidentale e per l'effetto, in riforma parziale della sentenza del Tribunale di MP n. 425/2021 pubblicata il 22.11.2021, determinando e riducendo l'importo dell'indennità dovuta ai sensi l'art. 1032 C.C., secondo comma, nella misura accertata nella C.T.U. in complessivi € 527,00 da porsi a carico degli originari attori, ovvero determinandola in misura minima puramente simbolica nell'importo ritenuto di giustizia. F) Provvedere se del caso alla correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza n. 425/2021 del Tribunale di MP con le modalità specificate al Capo XI, pagg. 37 e 38 del presente atto, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. G) Con vittoria di spese e compensi legali di entrambi i gradi del giudizio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, in proprio e in qualità di amministratore del CP_1 [...]
e , in proprio e in qualità di Controparte_3 Controparte_2 amministratrice del , convenivano in giudizio Controparte_4 dinanzi il Tribunale e Parte_1 Parte_2 per la costituzione ai sensi degli artt. 1032 e ss c.c. di una “servitù coattiva di acquedotto a favore dei partecipanti delle Comunioni attrici.. e a carico dei convenuti e , nella loro qualità di proprietari Parte_1 Parte_2 dei terreni a mappale 197 del Foglio 18”. Parte attrice chiedeva, inoltre, la determinazione delle modalità di esercizio della servitù coattiva di acquedotto nonché dell'indennità dovuta ai convenuti, “in misura minima e puramente simbolica”. A sostegno della domanda gli attori allegavano che:
- nel comprensorio denominato Serra Abillina sito nel Comune di MP US erano presenti due complessi edilizi, il primo, denominato ed il secondo, CP_3 Controparte_3 Controparte_4
[...] - a tali complessi si accedeva dalla strada nazionale Palau – S. Teresa di Gallura attraverso una strada di lottizzazione della lunghezza di circa 400 m., la quale giungeva ai lotti dopo avere attraversato il mapp n. 197 di proprietà di terzi;
- il mapp. 197 originariamente era di proprietà di tale ed Persona_1 altri, come tutti i terreni in cui insistevano i due com
- con atto di vendita del 10.4.1976 i avevano ceduto alle Per_1 cooperative costruttrici i terreni, su cui no stati edificati i due complessi residenziali, e nel contratto si dava atto che “il terreno trasferito ha il diritto di passaggio sulla restante proprietà dei venditori, lungo il percorso attualmente praticato per raggiungere la strada nazionale Palau- S. Teresa di Gallura”;
- tale servitù di passaggio era menzionata in tutti gli atti dispositivi seguenti;
- i fabbricati facenti parte dei due condomini avevano necessità di eseguire le opere necessarie per l'allaccio al nuovo acquedotto, posto che quello da sempre utilizzato era in via di dismissione;
- il aveva, quindi, autorizzato l'esecuzione dei Controparte_8 la la nuova condotta idrica e l'allaccio al nuovo acquedotto con concessione edilizia n. 36/2011 ed il 9.5.2012 era sottoscritto con il nuovo gestore il contratto di allaccio;
Pt_3
- nelle more, sul terreno di cui 197, divenuto di proprietà per intervenuta divisione di , era iniziata una procedura di Parte_4 esproprio, di cui i condo no;
- il 18.10.2011 e si erano resi Parte_1 Parte_2 aggiudicatari in del ano chiesto la sospensione della concessione edilizia n. 36, annullata parzialmente con determina comunale n. 981 del 19.10.2012, successivamente impugnata davanti al TAR. Alla luce di tali deduzioni, gli attori sostenevano che vi erano i presupposti per una costituzione coattiva di acquedotto, al fine di garantire l'approvvigionamento idrico ai 52 appartamenti facenti parte dei due complessi. Conseguentemente, concludevano chiedendo la costituzione ai sensi degli artt. 1032 e ss c.c. di una servitù coattiva di acquedotto sul mapp. 197.
e si costituivano in giudizio ed eccepivano, Parte_1 Parte_2 in via pregiudiziale, l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda di servitù coattiva di acquedotto per carenza di legittimazione attiva, posto che “le domande formulate coinvolgendo la pretesa costituzione di diritti reali, dovevano essere proposte dai singoli partecipanti”. Nel merito, i convenuti sostenevano che alcuna servitù di passaggio era mai stata costituita contrattualmente sul mapp. 197, tanto che di essa nulla era emerso nelle relazioni tecniche del processo esecutivo, mentre non erano specificati i presupposti per la costituzione di una servitù coattiva di acquedotto, considerato altresì che gli stessi attori ammettevano di avere sempre ricevuto acqua dal vecchio acquedotto ESAF. Infine, i convenuti allegavano di avere subito danni dalle opere realizzate sul fondo di loro proprietà, di cui domandavano, in via riconvenzionale, il risarcimento e la riduzione in pristino dei luoghi. Per la denegata ipotesi di ritenuta costituzione di una servitù coattiva di acquedotto e/o di rigetto della domanda di riduzione in pristino dei luoghi oggetto di giudizio, i convenuti chiedevano la condanna delle parti attrici, in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 50.000 o del diverso importo accertato in corso di causa e ritenuto equo e di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni causati a seguito della esecuzione dei lavori di cui alla concessione edilizia n. 36/2011, salvo, in ogni caso, il versamento dell'indennizzo previsto per legge. Interveniva volontariamente nel giudizio anche , proprietaria di due CP_5 unità immobiliari site nel la quale aderiva alle Controparte_4 istanze, eccezioni, deduzioni e conclusioni formulate dai convenuti. La causa, istruita documentalmente e mediante consulenza tecnica, veniva decisa con sentenza n. 425/2021, pubblicata il 22.11.2021, con cui il Tribunale di MP US:
- dichiarava il difetto di legittimazione attiva di e di CP_1 [...]
nella loro qualità di amministrato ente CP_2
e del;
Controparte_3 Controparte_4
- osta in CP_1 Controparte_2 proprio, quali proprietari di immobili siti nei due complessi immobiliari, e, per l'effetto, “costituiva una servitù di acquedotto tra il fondo c.d.
“servente” di proprietà di e , Parte_1 Parte_2 individuato in catasto al Foglio 18, mapp. 197, in favore del fondo c.d.
“dominante” di proprietà di e , indicato in CP_1 Controparte_2
Catasto al Foglio 18, mapp. 171 sub. 2 e mapp. 203 sub. 1 e 2, nei termini e secondo le modalità indicate dalla C.T.U. depositata in atti”;
- condannava e , solidalmente tra loro, al CP_1 Controparte_2 pagamento i art la somma di euro 27.404,00 a titolo di indennità ex artt. 1032 ss c.c., oltre interessi sino al soddisfo;
- rigettava la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta da e;
Parte_1 Parte_2
- co al e tra le parti comprese quelle di c.t.u.;
- rigettava la domanda ex art. 96 c.p.c. Il primo giudice – esclusa la legittimazione ad agire dell'amministratore di condominio per la costituzione coattiva di una servitù in favore del condominio stesso, per difetto del potere di rappresentanza dei singoli partecipanti attesa l'estraneità della controversia alle attribuzioni conferitegli dagli artt. 1130 e 1131 c.c. – riteneva non necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i proprietari delle singole unità immobiliari site nei citati condomini “sia perché ogni partecipante alla comunione può chiedere la costituzione di detta servitù a favore del fondo intercluso, sia per il principio dell'indivisibilità della servitù, dato che una volta riconosciute le condizioni per l'imposizione della servitù stessa, questa deve intendersi costituita attivamente e passivamente a favore ed a carico dei rispettivi fondi, con effetti che, concretandosi in una “qualitas fundi”, non possono essere circoscritti al solo condomino che richiese di ottenere il passaggio” (vedi sentenza gravata). Infine, sempre in via preliminare, affermava la legittimazione ad intervenire di , quale comproprietaria di due unità immobiliari site nel CP_5
, rilevando peraltro la tardività della sua Controparte_4 costituzione. Nel merito, il tribunale riteneva sussistenti i presupposti per il riconoscimento di una servitù coattiva di acquedotto, sostenendo che:
- considerato il coinvolgimento di una pubblica amministrazione nella costituzione della servitù coattiva di acquedotto, “si deve reputare integrata la fattispecie di cui all'art. 1037 c.c. nel momento in cui la parte richiedente la costituzione della servitù coattiva abbia dimostrato la maggior convenienza ed il minor aggravio per il fondo servente e vi sia contestualmente un provvedimento autorizzatorio all'allacciamento alla rete idrica, bene pubblico e volto al soddisfacimento delle esigenze della collettività, senza necessità che incomba sull'attore l'onere di dimostrare di essere nella disponibilità dell'acqua e che essa è sufficiente per l'uso che se ne intende fare”;
- il aveva, infatti, autorizzato la realizzazione delle opere di CP_8 sp to ed esecuzione delle condutture e collettori fognari per l'allaccio idrico, valutate, quindi, positivamente dallo stesso ente pubblico;
- l'ESAF, con comunicazione del 25.2.2009, aveva dato atto dell'impossibilità di procedere all'allaccio idrico potabile al nuovo impianto idrico realizzato a far data dall'anno 2000, posto che la vecchia condotta era in “in via di dismissione”;
- il c.t.u. nominato in corso di causa accertava che “la nuova condotta idrica attraversa solo in parte la proprietà di parte convenuta (circa 268 mt su 420 mt di estensione) e che essa, così come realizzata in conformità della concessione edilizia n. 36/2011 del Comune di MP US, costituisce obiettivamente il tracciato più breve ed agevole per approvvigionare i due condominii (…)”. Alla luce di tali risultanze, il tribunale riteneva “emersa la prova certa e tranquillizzante della sussistenza dei presupposti di legge per la costituzione di una servitù coattiva di acquedotto ex art. 1034 ss. c.c. a carico della proprietà di e , c.d. “fondo servente”, riconoscendo, Parte_1 Parte_2 inoltre, una indennità complessiva in favore dei comproprietari del fondo servente di euro 27.404,00, come quantificata dal c.t.u. Il giudice di primo grado rigettava invece la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, in difetto di “adeguata allegazione e prova”. Infine, compensava le spese di lite.
e hanno proposto appello censurando la Parte_1 Parte_2 la a la legittimazione ad agire di e CP_1 in proprio, quando invece in atto di citazione la domanda di costituzione CP_2 itù coattiva era proposta “solo a favore dei partecipanti alle Comunioni attrici, e cioè a favore dei soggetti che si pretendeva di rappresentare con l'azione introdotta, e non già anche a favore degli attori”, come inammissibilmente chiesto esclusivamente “nelle conclusioni precisate da controparte, con le note di trattazione scritta per la udienza del 5 marzo 2021”, e, quindi, tardivamente e inammissibilmente;
ii) nella parte in cui erano riconosciuti i presupposti per la costituzione di una servitù coattiva di acquedotto, in realtà inesistenti e sulla base di argomentazioni in contrasto con gli artt. 1034 e 1037 c.c.; iii) nella parte in cui non era considerata la pendenza del giudizio amministrativo sulla validità della concessione edilizia n. 36/2011, annullata parzialmente in autotutela dal Comune di MP US;
iv) nella parte in cui era rigettata la domanda riconvenzionale di risarcimento del danni, in forza di una c.t.u. di cui era stata eccepita la nullità; v) nella parte in cui non era minimamente considerata l'eccezione di nullità della c.t.u., utilizzata anche per fondare la pronuncia di sussistenza dei presupposti di costituzione della servitù coattiva. Si sono costituiti in giudizio e in proprio, resistendo CP_1 CP_9 all'appello di cui hanno domandato il rigetto perché infondato, e proponendo a loro volta appello incidentale in relazione: i) al dichiarato difetto di legittimazione attiva dei;
ii) Controparte_10 all'accerta one CP_5 dell'indennità di servitù coattiva. Gli appellanti principali, a loro volta, hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello incidentale per tardività e carenza di legittimazione attiva degli appellati quanto alla posizione dei due Condomini. La Corte, con ordinanza in data 9.11.2022, disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei due Condomini, e Controparte_3
, i quali si sono costituiti ad Controparte_4 CP_1
e e proponendo i medesimi motivi di appello incidentale.
[...] CP_9
contumace. CP_5
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE A) Appello principale:
- i) della legittimazione ad agire di e CP_1 CP_2
Con il primo motivo di appello, e si luti della decisione Pt_1 Parte_2 nella parte in cui riconosceva la legittimazione ad agire di e in CP_1 CP_2 proprio, sostenendo che in realtà la domanda di costituzione itù ta dagli stessi in proprio, quali comproprietari, era tardiva e, quindi, inammissibile perché fatta valere solo con le conclusioni precisate nelle note di trattazione scritta 5.3.2021. La censura è destituita di fondamento.
e agivano in primo grado sia quali amministratori dei due CP_1 CP_2
Condomini sia “in proprio” nella loro specifica “qualità di comproprietari” per la costituzione di una “servitù coattiva di acquedotto a favore dei partecipanti delle Comunioni attrici, nella loro qualità di proprietari dei beni immobili siti in MP US … e a carico dei convenuti e , nella Parte_1 Parte_2 loro qualità di proprietari dei terreni siti in MP US, in Catasto al mappale 197 del Foglio 18” (vedi atto di citazione). Anche nel corpo dell'atto di citazione si ribadiva più volte il fatto che e oltre che amministratori CP_1 CP_2 dei due Condomini, erano altresì prop di bili facenti parte di tali complessi immobiliari ed agivano in relazione ad entrambe tali posizioni soggettive, concludendo in “favore dei partecipanti delle Comunioni attrici” e, quindi, anche di loro stessi. È evidente, pertanto, che fin dall'atto introduttivo del giudizio gli stessi agivano anche in proprio nella loro qualità di comproprietari. La ricostruzione operata dagli appellanti principali - e secondo cui e CP_1 CP_2
“ nella memoria di replica in primo grado, datata 27 maggio 2021, hanno ribadito che, nelle conclusioni formulate in atto di citazione, è stata richiesta la costituzione della pretesa servitù di acquedotto solo a favore dei partecipanti alle Comunioni attrici, e cioè a favore dei soggetti che si pretendeva di rappresentare con l'azione introdotta, e non già anche a favore degli “attori ”, come si legge invece nelle conclusioni precisate da controparte, con le note di trattazione scritta per la udienza del 5 marzo 2021, nel giudizio di primo grado” – è eccessivamente formalistica e non tiene conto del reale significato delle parole utilizzate e del complessivo contenuto dell'atto introduttivo del giudizio, dal quale si ricava chiaramente la volontà degli attori e di agire anche quali CP_1 CP_2 comproprietari dei complessi condominiali r nt
- ii) e iii) dei presupposti per la costituzione della servitù coattiva di acquedotto. Gli appellanti, con il secondo e terzo motivo di censura da valutarsi congiuntamente perché strettamente connessi, si sono doluti della sentenza nella parte in cui riconosceva i presupposti per la costituzione di una servitù coattiva di acquedotto ai sensi dell'art. 1032 c.c. e dell'art. 1037 c.c. nonostante i complessi condominiali fossero già serviti da altra rete idrica o da pozzi autonomi e sull'errato presupposto che e avessero assolto all'onere CP_1 CP_2 probatorio loro incombente solo perché era stata concessa l'autorizzazione edilizia n. 36/2011 in realtà annullata in sede di giustizia amministrativa. La doglianza non ha pregio. Il tribunale gravato riteneva sussistenti i presupposti di cui agli artt. 1033 e ss c.c. per la costituzione di una servitù coattiva di acquedotto, sostenendo che:
- in conformità alla giurisprudenza di merito (Corte di Appello Brescia 1.4.2009), “in materia di servitù coattiva di acquedotto, l'onere di dimostrare la disponibilità e la sufficienza dell'acqua, in capo al soggetto che richiede al giudice la costituzione della predetta servitù, viene meno a fronte della sussistenza e della produzione in giudizio del provvedimento amministrativo che autorizzi il medesimo ad effettuare l'allacciamento all'acquedotto comunale. Ciò in quanto la verifica delle condizioni per la costituzione della servitù è da ritenersi ricompresa all'interno della complessa attività di carattere tecnico-discrezionale che la p.a. ha espletato preliminarmente alla concessione del provvedimento stesso” (cfr. App. Brescia 01 aprile 2009)”, posto che “qualora intervenga un provvedimento autorizzatorio da parte della Pubblica Amministrazione, quest'ultima è tenuta a compiere essa stessa, in sede di esame della domanda di autorizzazione, una valutazione di carattere tecnico- discrezionale avente ad oggetto la disponibilità e la sufficienza dell'acqua” (vedi sentenza impugnata);
- in ogni caso, la richiesta di nuovo allaccio era giustificata dal fatto che con comunicazione del 25.2.2009, l'ESAF, il precedente gestore, aveva dato atto dell'impossibilità di procedere all'allaccio idrico potabile al nuovo impianto realizzato a far data dall'anno 2000, con l'ulteriore precisazione che la condotta utilizzata fino a quel momento era in via di dismissione (“il ramo di condotta ove è attualmente collegata la vostra utenza è in via di dismissione e conseguentemente non potrà più usufruire della fornitura di tale allaccio”: nota 25.2.2009);
- dalla risultanze della c.t.u. espletata in corso di causa dall'ing. Per_2 emergeva “che la nuova condotta idrica attraversa solo
[...] la proprietà di parte convenuta (circa 268 mt su 420 mt di estensione) e che essa, così come realizzata in conformità della concessione edilizia n. 36/2011 del Comune di MP US, costituisce obiettivamente il tracciato più breve ed agevole per approvvigionare i due condominii (…) Inoltre il tracciato della condotta in parola risulta essere il più breve nonché il più logico tenendo conto del fatto che, passando sotto la strada servente i due condominii, la stessa può essere manutenuta molto più facilmente, sia per eventuali ed inevitabili riparazioni future, sia ordinarie che straordinarie, e sia perché, come già sopra detto, l'attuale approvvigionamento non abbisogna di una stazione di pompaggio, in quanto la condotta del gestore idrico integrato ha una pressione sufficiente per approvvigionare direttamente i due condominii e ciò con una notevole diminuzione di spesa sia a livello energetico che manutentivo”;
- in caso contrario, il fondo dominante “verrebbe intercluso” non potendo allacciarsi al nuovo acquedotto. Ciò posto, innanzi tutto, giova evidenziare che, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, la concessione n. 36/2011 non era affatto annullata nella sua interezza in sede di giudizio amministrativo. Con il procedimento promosso davanti al TAR, i due Condomini,
[...]
e , avevano, infatti, impugnato il Controparte_3 Controparte_4
81 già ultimate - di annullamento in autotutela della concessione edilizia n. 36/2011 (con cui erano stati approvati i lavori di posa della nuova conduttura idrica e di sistemazione ed allargamento della strada sul mapp. 197) sul presupposto che la concessione era stata sottoscritta anche da , in realtà non avente più titolo perché Parte_4
l'area era oggetto di un pignoramento e seguente procedimento esecutivo. Il TAR, con sentenza n. 1026/14, aveva accolto il ricorso e annullato il provvedimento emesso in autotutela dall'ente pubblico, e, su impugnazione di e il Consiglio di Stato, in parziale accoglimento del gravame, Pt_1 Parte_2
503/2021, aveva affermato la legittimità del provvedimento di annullamento in autotutela “limitatamente alla concessione rilasciata in favore del sig. nella parte relativa al mappale 197 dei luoghi di causa”. Per_1
Invero, il TAR nel dispositivo della sentenza di primo grado aveva annullato l'intero provvedimento in autotutela, pur avendo affermato che la titolarità in capo ai due Condomini di un diritto di servitù li abilitava ad ottenere il permesso di costruire “in coerenza col contenuto del diritto, limitatamente ai lavori concernenti la strada ma non con riguardo a quelli inerenti la posa in opera della condotta idrica, ancorché da realizzare sullo stesso tracciato stradale oggetto della servitù di passaggio”, rispetto ai quali “le parti istanti erano prive di qualunque titolo che le abilitasse a conseguire il permesso di costruire”, con conseguente illegittimità del provvedimento di autotutela “nella parte in cui travolge, quanto al mappale 197, l'intera concessione edilizia, anziché limitarsi ad annullarla con riguardo ai soli lavori di posa della tubazione”. In buona sostanza, con il procedimento amministrativo, ormai definito con la sentenza di appello citata, era stata riscontrata l'illegittimità parziale del provvedimento concessorio n. 36/2011 ed esclusivamente per motivi di natura formale attinenti al soggetto che aveva sottoscritto l'istanza di concessione edilizia perché non più proprietario del lotto interessato dai lavori. Per tali motivi, il giudicato amministrativo non ha travolto la correttezza delle argomentazioni contenute in sentenza sul fatto che le opere di allaccio all'acquedotto erano già state oggetto di una valutazione “di carattere tecnico- discrezionale che la p.a. ha espletato preliminarmente alla concessione del provvedimento stesso…. avente ad oggetto la disponibilità e la sufficienza dell'acqua”. Del resto, da ultimo, il Consiglio di Stato, definendo il giudizio di ottemperanza promosso nel 2023 da e con la sentenza n. 781/24 – una volta Pt_1 Parte_2 evidenziato quanto so i dal circa Controparte_8
“l'impossibilità di dare esecuzione alla sentenza mediante la demolizione delle opere senza nocumento alle parti legittime della costruzione stessa, in quanto si recherebbe pregiudizio alla funzionalità della rete idrica a servizio dell'intero complesso residenziale”, privando “una pluralità di abitazioni dell'approvvigionamento idrico” e tenuto conto dei poteri di irrogazione di una sanzione pecuniaria dell'ente territoriale di cui all'art. 38 DPR n. 380/2001 – ha sottolineato come tali circostanze “potranno – e dovranno – essere valutate dal nell'ambito dell'attività di esecuzione del giudicato, che – giova ribadirlo CP_8 pone necessariamente la demolizione delle opere stesse”. In ogni caso, ritiene la Corte che, in forza della documentazione depositata dagli appellati, siano ravvisabili i presupposti di cui agli artt. 1033 e ss c.c. e che la questione relativa alla conformità urbanistica delle opere già realizzate esuli dal presente procedimento. Premesso invero che, secondo quanto chiarito dalla Suprema (vedi Cass. n. 9926/2004)“Per la costituzione della servitù coattiva di acquedotto non è necessaria la presenza di una situazione di interclusione assoluta non altrimenti eliminabile (che è richiesta al solo fine di escludere l'operatività dell'esonero delle case, delle aie, dei giardini e dei cortili ad esse attinenti dalle servitù coattive), laddove è sufficiente che sussistano tutte le condizioni previste dall'art. 1037 cod.civ., e cioè; la disponibilità dell'acqua che si intende far passare sul fondo altrui per il tempo per cui si richiede il passaggio, la sufficienza dell'acqua per l'uso al quale la si vuole destinare, la convenienza e la minore pregiudizievolezza per il fondo richiesto del passaggio richiesto, in rapporto alla situazione dei luoghi e alle condizioni espressamente richiamate nell'ultima parte dell'art. 1037 cod.civ”, tali presupposti, peraltro compreso quello della interclusione, emergono con evidenza:
- dall'autorizzazione 21.1.2004 dell'ESAF allo spostamento dell'allaccio idrico dal vecchio al nuovo acquedotto (doc. 13 fascicolo appellati), posto che il vecchio acquedotto era in via di dismissione, come comunicato dall'ESAF con la nota del 25.2.2003 (doc. 12) di risposta alla domanda di allaccio dei condomini (in tale nota si dava atto, da un lato, che l'allaccio richiesto non poteva essere concesso “in quanto sulla condotta summenzionata non è(era) prevista la distribuzione …”e, dall'altro, si faceva presente che “il ramo di condotta ove è attualmente collegata la vostra utenza è in via di dismissione e conseguentemente non potrete più usufruire della fornitura da tale allaccio”);
- dal nulla-osta 9.3.2006 di (subentrata all'ESAF) alla Parte_5 realizzazione “delle opere i ” per l'allaccio alla nuova conduttura;
- dal preventivo costi e prescrizioni tecniche di Abbanoa del 22.10.08 per la realizzazione delle dette opere idriche da eseguire (doc. 15);
- dal successivo contratto 9.5.2012 (doc. 18) stipulato con per la Pt_3 fornitura e la somministrazione dell'acqua dal nuovo acquedotto pubblico all'esito dell'esecuzione dei lavori e del collaudo degli stessi. Inoltre, la sussistenza dei presupposti era altresì accertata nella c.t.u. espletata in primo grado, con cui l'ing. verificava che: Per_2
- i complessi immobiliari composti dai due Condomini Controparte_4
e vevano “sin dal loro insediamento ricevuto Controparte_3
a quedotto ESAF (oggi ), il cui Parte_5 allaccio era situato in prossimità del fiume Liscia, in adiacenza alla SS 133, e passante in prossimità del complesso immobiliare all'interno della particella 23 del Foglio 18…” mentre “..agli inizi degli anni 2000 era già in corso di realizzazione la nuova condotta idrica dell'ESAF a valle del complesso in questione, lungo la strada nazionale Palau - S. Teresa di Gallura ossia la SS 133b”;
- “il nuovo allaccio idrico…non ha(aveva) necessità di una ulteriore stazione di pompaggio”, come invece quello precedente, “in quanto la condotta nuova dell'ESAF ha(aveva) sufficiente pressione idrica per garantire l'approvvigionamento diretto ai due condominii e ciò con notevole beneficio sia in termini di costi energetici e sia manutentivi (costi che con la precedente condotta erano invece molto elevati anche per il notevole salto geodetico)”;
- la nuova condotta idrica aveva “un tracciato completamente diverso e molto più breve (lunghezza circa 400 ml) rispetto a quello preesistente (lunghezza oltre 1660 ml” e completamente “interrato sotto la strada servente i due condominii che attraversa in parte i terreni di proprietà collegandosi alla strada statale Santa Teresa di Gallura Persona_3
à del ponte sul Liscia”;
- “il cambiamento di tracciato è(era) stato necessario in quanto l'Ente erogatore del servizio idrico integrato, l'allora ESAF, doveva dismettere, come si evince dai documenti in atti, la condotta idrico potabile passante per la statale 133 (A) da cui si dipartiva il vecchio collettore idrico condominiale”, con la conseguenza che “il tracciato più breve ed agevole per approvvigionare i due condominii era ed è quello che è stato realizzato in forza della concessione edilizia n. 36/2011 del Controparte_8
”;
[...]
- i due condominii sono “assolutamente interclusi” ed “il tracciato della condotta in parola risulta essere il più breve nonché il più logico tenendo conto del fatto che, passando sotto la strada servente i due condominii, la stessa può essere manutenuta molto più facilmente, sia per eventuali ed inevitabili riparazioni future, sia ordinarie che straordinarie, e sia perché, come già sopra detto, l'attuale approvvigionamento non abbisogna di una stazione di pompaggio, in quanto la condotta del gestore idrico integrato ha una pressione sufficiente per approvvigionare direttamente i due condominii e ciò con una notevole diminuzione di spesa sia a livello energetico che manutentivo”. Inoltre, a differenza di quanto sostenuto dagli appellanti, non è emerso in causa che i due fossero già serviti da altra rete idrica ancora in funzione o CP_10 da pozzi autonomi, posto che, come risulta dai documenti più volte richiamati e come accertato dallo stesso c.t.u., il vecchio acquedotto era ormai dismesso, mentre sono risultati presenti solo alcuni pozzi privati utilizzati da qualche condomino (vedi sul punto anche c.t.u.: “durante i quattro anni trascorsi tra la richiesta di concessione e la realizzazione delle opere succitate, .. i due condominii” si erano riforniti “anche con l'ausilio di alcuni pozzi freatici profondi, di proprietà di singole utenze, nonché con autobotti private (il costo delle autobotti è stato pari ad oltre € 18.000,00 negli anni 2009/2011)”, come da documentazione da h) a q) depositata dagli appellati con la seconda memoria istruttoria). Pertanto, anche il secondo ed il terzo motivo di appello non hanno pregio.
- iv) e v) della nullità della c.t.u. Va preliminarmente analizzata la doglianza con cui gli appellanti hanno lamentato, sia nel quarto sia nel quinto motivo di censura, la nullità della c.t.u. Orbene, gli appellanti eccepivano la nullità della c.t.u. depositata il 30.12.2017, nell'udienza successiva del 6.2.2018 mediante il deposito di una nota contenente i motivi su cui si fondava tale eccezione. Il giudice istruttore, con ordinanza 21.9.2018, riteneva la c.t.u. “completa e rispondente ai quesiti formulati” e fissava la causa per precisazione delle conclusioni. In sentenza nulla era argomentato sul punto. I motivi di tale nullità sono stati reiterati in appello. Tanto premesso, l'eccezione è priva di pregio. I motivi di nullità sono i seguenti:
- omessa comunicazione al c.t.p. di parte arch. , delle date CP_5 Per_4
“sia del primo sopralluogo, fissato per il 9 agosto 2017, che del secondo sopralluogo, fissato per il 29 agosto 2017, ai quali il medesimo, ovviamente, non ha partecipato”;
- “Il CTP di parte geom. ha ricevuto comunicazione Parte_6 Per_5 del primo sopralluogo fissato per il 9 agosto 2017, solo un giorno prima, e quindi senza congruo preavviso, anche tenuto conto che il medesimo CTP si sarebbe dovuto trasferire da Bologna”;
- “Il CTU ha sconfinato i limiti propri dell'incarico conferito, laddove alle pagg. 6 e 7 della relazione precisa i passaggi di proprietà dei terreni interessati e afferma: “…il terreno trasferito ha il diritto di passaggio sulla restante proprietà dei venditori…..”;
- “La relazione definitiva del CTU è palesemente difforme dalla bozza, in quanto nella stessa sono state inserite ampie argomentazioni non presenti nella bozza e quantificazioni di indennità diverse (a titolo esemplificativo cfr. pagg. 7,8.9.10 relazione definitiva); altre parti della bozza sono state eliminate e non sono presenti nella relazione definitiva (cfr. pag 9 bozza ultime quattro righe)”;
- “Non sono stati allegati alla relazione del CTU le note tecniche e i documenti inviati allo stesso CTU, a mezzo pec, in data 25 settembre 2017, dal geom. CTP di parte e ; Per_5 Pt_1 Parte_2
- “Non sono state allegate alla relazione del CTU le comunicazioni di fissazione degli incontri con i C.T.P”;
- “Non sono stati allegati, né descritti, a verbale di sopralluogo del 29 agosto 2017, i documenti consegnati dall'Arch. al medesimo incontro”; Tes_1
- “Nella relazione di CTU all'allegato “documenti di causa” vengono allegati solo i documenti di parte attrice, che in realtà sono gli unici ad essere stati presi in considerazione”;
- “Nella relazione di CTU non si fa minimamente cenno alla proposta conciliativa formulata dal CTP geom. con mail in data 19 aprile 2017; Per_5 proposta alla quale non è stata da una risposta formale da parte attrice, né comunque il CTU risulta avere sollecitato risposte in tale senso”. Orbene, in disparte la preliminare considerazione che gli appellanti non hanno alcun interesse a lamentare la mancata comunicazione della data di inizio delle operazioni peritali al c.t.p di , è appena il caso di rilevare che CP_5
l'omessa convocazione di un per sé, non è motivo di nullità dell'elaborato peritale (cfr Cass. n. 15383/23: “Il principio fissato dall'art 159, comma 2, c.p.c., a tenore del quale la nullità parziale di un atto non colpisce le altre parti che ne siano indipendenti, trova applicazione anche con riguardo agli atti processuali che costituiscono il risultato di una pluralità di distinte ed autonome attività, sicché la validità di una consulenza tecnica d'ufficio non è inficiata dalla eventuale nullità di alcuni accertamenti o rilevazioni compiuti dal consulente, per violazione del principio del contraddittorio per omessa convocazione alle operazioni peritali di una delle parti, salvo che si dimostri che ciò abbia inciso in concreto sul suo atto conclusivo, ossia sulla relazione di consulenza”). In ogni caso, nella fattispecie in esame, risulta che le operazioni peritali erano iniziate il 14.4.2017 (vedi udienza di conferimento incarico del 5.4.2017 e relativo verbale allegato alla c.t.u.) e non il 9.8.2017, e, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (vedi Cass. n. 22615/20), “Il consulente tecnico, ai sensi dell'art. 194, comma 2, c.p.c. e dell'art. 90, comma 1, disp. att. c.p.c., deve dare comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, mentre analogo obbligo di comunicazione non sussiste quanto alle indagini successive, incombendo sulle parti l'onere di informarsi sul prosieguo di queste al fine di parteciparvi”. In ogni caso, nella fattispecie in esame, risulta che il c.t.p. degli appellanti aveva presenziato sia al primo incontro del 14.4.2017 sia a quello del 29.8.2017. Non è, quindi, ravvisabile una lesione del diritto di difesa. Non è inoltre configurabile uno “sconfinamento dai limiti” del proprio incarico, posto che il c.t.u. si limitava a prendere atto dei vari passaggi di proprietà risultanti dalla documentazione allegata in relazione alla servitù di passaggio sul mapp. 197. Le parti, in ogni caso, ben potevano interloquire sul punto (cfr Cass. n. 24695/24). Inoltre, il fatto che la c.t.u. definitiva sia “palesemente difforme” dalla bozza rappresenta una circostanza del tutto connaturale alla funzione della bozza rispetto alla c.t.u. definitiva, dove l'ausiliare è tenuto a rispondere alle osservazioni avanzate dalle parti alla bozza stessa. Ancora, la circostanza che alla relazione non siano stati allegati tutti i documenti consegnati dalle parti è, di per sé, in difetto di specificazione delle ragioni per cui tale fatto avrebbe leso il diritto di difesa delle parti, inidonea a fondare una valutazione di nullità della c.t.u. Infine, è del tutto irrilevante che l'ausiliare non abbia fatto cenno ad una proposta di conciliazione avanzata dal c.t.p. di parte appellante. Pertanto, il motivo di appello va disatteso.
- iv) del rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno. Con il quarto motivo di censura, gli appellanti si sono doluti della sentenza nella parte in cui il tribunale rigettava la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni in forza di una c.t.u. di cui era stata eccepita la nullità. In particolare, secondo le deduzioni di parte appellante, i danni lamentati erano consistiti nella
“occupazione di suolo per circa mq. 1.000; abbattimento di alberi, tra i quali ulivi, e macchia mediterranea;
modifica del regime idrico del terreno;
asportazione di grandi quantità di massi” (pag. 22 atto di appello). Orbene, disattesa, per le ragioni suesposte, l'eccepita nullità della c.t.u., giova rilevare come gli appellanti non abbiano specificatamente contestato la sentenza impugnata laddove rigettava la domanda riconvenzionale di risarcimento danni, da un lato, “in quanto sfornita di adeguata allegazione e prova” e, dall'altro, mediante lo specifico richiamo anche al contenuto della c.t.u., laddove l'ausiliare accertava che “nello specifico non esistono danni al soprassuolo in quanto la realizzazione dell'acquedotto ha interessato esclusivamente la sede stradale (cfr. C.T.U. cit. p. 17)” (vedi sentenza pag. 5). Gli appellanti si sono, infatti, limitati in questo giudizio, con affermazioni apodittiche e non suffragate da idoneo riscontro, a sostenere che “Non si è tenuto in minima considerazione il fatto che la esecuzione dei lavori, che ha comportato non solo la posa delle tubature idriche ma anche l'allargamento stradale, nel tratto che attraversa il mappale di proprietà degli attuali appellanti, ha arrecato gravi danni ai medesimi, come è di tutta evidenza, anche solo dall'esame della documentazione fotografica allegata in primo grado dagli stessi. I danni si ricollegano a: occupazione di suolo per circa mq. 1.000; abbattimento di alberi, tra i quali ulivi, e macchia mediterranea;
modifica del regime idrico del terreno;
asportazione di grandi quantità di massi. Il danno derivato agli attuali appellanti, in particolare, deriva dall'allargamento del tracciato stradale esistente, per altro assolutamente non necessario per la posa delle tubature (mq.
1.000 x € 20,00/mq = euro 20.000), dalla perdita di alberi, per lo più ulivi (€ 200,00 cadauno x 30 piante = euro 6.000) e dalla necessaria ristrutturazione del manto stradale, con apposizione della rete rimossa e ripristino dell'assetto idrico del terreno, stimata in euro 30.000, per un totale complessivo valutabile in oltre euro 50.000,00”. Non è chiaro a quali fotografie si riferiscano gli appellanti. Le uniche depositate dagli stessi sono quelle allegate alla seconda memoria istruttoria del tutto irrilevanti ai fini della presente decisione, posto che raffigurano dei vecchi contatori della condotta idrica, delle vasche di accumulo e dei tombini. Se invece gli appellanti si riferiscono alle fotografie allegate alla c.t.p Geom.
ugualmente le stesse sono, da sole, inidonee a dimostrare alcunchè, Per_5 rappresentando unicamente il percorso stradale in esame con indicazioni (tipo linee o frecce) unilateralmente apposte e di cui è, comunque, difficilmente comprensibile la rilevanza. Per il resto, le allegazioni, come affermato in sentenza, sono rimaste tali, in difetto di qualsia prova e riscontro. Anche l'ultimo motivo di appello principale va, pertanto, rigettato.
B) Appello incidentale. In via preliminare va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale formulata dagli appellanti principali per tardività e carenza di legittimazione attiva degli appellati e quanto alla posizione dei due CP_1 CP_2
Condomini. Orbene, gli appellati e hanno proposto appello CP_1 CP_9 incidentale in relazio iar egittimazione attiva dei;
ii) all'accertata Controparte_10 legittimazione ad intervenire di;
iii) alla liquidazione dell'indennità CP_5 di servitù coattiva. Integrato il contraddittorio con i due Condomini, e Controparte_3
, non citati in giudizio dagli o Controparte_4 alle medesime conclusioni di e proponendo a loro CP_1 CP_9 volta appello incidentale per i tiv Sul punto, se è vero che la Suprema Corte (cfr. Cass. n. 26139/22) ha avuto modo di chiarire che “L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, dovendosi consentire alla parte che avrebbe di per sé accettato la decisione di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, in coerenza con il principio della cd. parità delle armi tra le parti ed al fine di evitare una proliferazione dei processi di impugnazione”, è altrettanto vero che, da ultimo, è stato precisato (vedi Cass. n. 29448/24) che “È inammissibile l'impugnazione incidentale tardiva di un capo della sentenza autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale, se l'interesse a proporla preesiste all'altrui gravame e sorge immediatamente dalla decisione”. Del resto, le stesse Sezioni Unite della Suprema Corte (n. 8486/2024), come sottolineato dagli stessi appellanti incidentali in comparsa conclusionale, hanno evidenziato che la ratio sottesa alla norma sull'appello incidentale di cui all'art. 334 cpc “è quella di evitare “la corsa” all'impugnazione e di consentire alla parte parzialmente soccombente disposta ad accettare l'esito complessivo della lite di stare “alla finestra” sapendo che se la sentenza, nella parte ad essa favorevole, sarà impugnata, potrà a sua volta impugnare” (vedi comparsa conclusionale). Alla luce di tali principi di diritto, va, quindi, valutata l'ammissibilità di ciascun motivo di appello.
- i) della legittimazione ad agire dei due Condomini. Il tribunale gravato dichiarava il difetto di legittimazione ad agire dei due Condomini, sul presupposto che “la domanda diretta a ottenere la costituzione coattiva di una servitù in favore di un fondo di proprietà dei condomini di un edificio va proposta da ciascuno dei condomini e non dall'amministratore del
, il quale è privo del potere di disporne ed è perciò sfornito sia di CP_4 legitimatio ad causam sia di legitimatio ad processum, per difetto del potere di rappresentanza dei singoli partecipanti attesa l'estraneità della controversia alle attribuzioni conferitegli dagli artt. 1130 e 1131 c.c. (cfr., da ultimo, Cass. civ. Sez. II Ord., 18/09/2020, n. 19566)”. Avverso tale statuizione hanno proposto appello incidentale sia e CP_1 CP_2 sia i due CP_10
Orbene, va innanzi tutto escluso l'interesse di e in proprio a CP_1 CP_2 proporre appello incidentale sul punto, posto c ste risultavano soccombenti in parte qua, difettando, pertanto, l'interesse ad agire ex art. 100 cpc. I due Condomini hanno proposto il medesimo motivo di appello incidentale solo con la comparsa di costituzione una volta integrato il contraddittorio nei loro confronti e, quindi, tardivamente ex art. 334 cpc. Alla luce dei principi di diritto sopra esposti, va però esclusa l'ammissibilità dell'appello incidentale, posto che i due Condomini erano risultati integralmente soccombenti nel giudizio di primo grado, dove era stata in primis negata la loro legittimazione ad agire e, pertanto, l'interesse a proporre l'impugnazione era sorto “immediatamente dalla decisione”, posto che ne era stata esclusa in radice la legittimazione ad agire, e non in seguito all'impugnazione principale rispetto alla quale la loro posizione sarebbe rimasta inalterata anche in caso di accoglimento dell'appello principale.
- ii) della legittimazione ad intervenire di . CP_5
Il tribunale gravato riteneva ammissibile l'intervento volontario nel giudizio di
, proprietaria di due unità immobiliari site nel CP_5 Controparte_4
, perché avvenuto prima della precisazione delle conclusioni. Tuttavia,
[...] lo stesso intervenuto in un momento cronologicamente successivo all'avvenuto maturare delle preclusioni istruttorie le eccezioni, documenti e offerte di prova fornite da detta parte non possono essere valutate ai fini del giudizio” (vedi sentenza impugnata). Gli appellanti incidentali si sono doluti della decisione assumendo che la in CP_5 realtà, non aveva interesse ad agire né legittimazione fattuale e proces “a tutela del diritto dei convenuti-appellati , gli unici legittimati a Persona_3 fare valere l'inesistenza dei presupposti na servitù sul fondo di loro proprietà mentre la aveva un diritto di proprietà solo sul fondo CP_5 dominante. Orbene, in forza dei principi di diritto sopra esposti, va innanzi tutto ritenuto ammissibile l'appello incidentale proposto sul punto dai soli e CP_1 CP_9
[...] to, a differenza di quanto sostenuto dai due appellanti incidentali, l'intervento della esattamente configurato dal giudice di primo grado come CP_5 intervento adesi endente, era legittimo in quanto volto esclusivamente a sostenere le ragioni di una delle due parti ad opera della proprietaria di un immobile facente parte di uno dei due Condomini attori. Peraltro, gli stessi appellati-appellanti incidentali, in sede di comparsa conclusionale, hanno riconosciuto che “la questione è ormai irrilevante stante l'abbandono di fatto del giudizio da parte della stessa”
- iii) della liquidazione dell'indennità di servitù coattiva. Per quanto detto sopra, anche il terzo motivo di appello incidentale - il cui interesse in capo ad e è sorto in seguito all'appello principale in CP_1 CP_2 relazione ad un eventuale diverso assetto dei contrapposti interessi conseguente ad un accoglimento dell'appello principale - va ritenuto ammissibile solo in relazione a quello proposto da e peraltro gli unici CP_1 CP_9 soggetti cui è rivolta la relativa a Tale motivo è fondato. Il tribunale condannava e a corrispondere ai CP_1 CP_9 proprietari del fondo serve nità sì come quantificata dal C.T.U. in € 527,00 per le n. 52 unità immobiliari, vale a dire la somma complessiva di € 27.404,00”. In particolare, il c.t.u.:
- premetteva i criteri di calcolo dell'indennità di cui all'art. 1038 c.c. evidenziando che “I criteri per la determinazione dell'indennità spettante al proprietario del fondo servente sono stabiliti dall'articolo 1038 C.C. che prevede: - indennità per la servitù: valore dei terreni occupati;
- indennità per i danni: compresi quelli arrecati per la divisione del fondo in due o più parti”;
- formulava, quindi, i calcoli nel seguente modo: “ossia 𝐼𝑛𝑑=𝑉1+ 12 𝑉2+ 𝐼𝑚𝑝𝑟+𝐹𝑝+𝐷+𝑉𝑠 dove nel caso specifico: V1 = valore dell'area occupata dall'acquedotto; 𝐼𝑚𝑝𝑟 = capitalizzazione delle imposte pagate per le superfici 𝑉1+ 12 𝑉2 al saggio bancario medio che nello specifico prenderemo pari al 1%; V2 = valore dell'area occupata dai materiali di spurgo dell'acquedotto durante le attività – non risulta essere esistente in quanto detti materiali sono stati depositati durante le fasi di lavorazioni all'interno della carreggiata stradale già oggetto di servitù di passaggio;
Fp = frutti pendenti (ma nello specifico non sono esistenti); D = danni eventuali intesi come diminuzione del valore del fondo (deprezzamento maggiore per trasporti, lavorazioni ecc) – nello specifico essendo l'acquedotto passante all'interno della carreggiata stradale è da stimare nulla;
Vs = valore soprassuolo (piante distrutte ecc) – nello specifico non esistono danni al soprassuolo in quanto la realizzazione dell'acquedotto ha interessato esclusivamente la sede stradale”. All'esito l'ausiliare perveniva ad un risultato complessivo di euro 527,00 (“V1 =
€ 3,00 mq (valore commerciale del terreno) x 0.60 m (larghezza di occupazione) x 268 m = € 482,00 Tenendo conto che il mappale oggetto di causa, ossia il 197 Fg 18 del Comune di MP, risulta avere una superficie pari a 29.693 mq e che il reddito dominicale risulta essere € 46,01, che sarà rivalutato del 80%, e pertanto 𝐼𝑚𝑝𝑟= 161 𝑚𝑞∗€ 0,00155∗1,801 %=€ 45,00 da cui l'indennità sarà par a Ind = € 482,00 + € 45,00 = € 527,00”). Il giudice di primo grado moltiplicava tale somma per il numero di immobili facenti parte del fondo dominante. Secondo gli appellanti incidentali il tribunale errava nella determinazione dell'indennità dovuta, posto che la stessa doveva ritenersi, nel complesso, pari ad euro 527,00, in mancanza di qualsiasi danno al soprassuolo e di disagio per il fondo servente. L'assunto è condivisibile. Il c.t.u. perveniva al risultato complessivo di euro 527,00, osservando i criteri di calcolo di cui all'art. 1038 c.c., peraltro, non oggetto di alcuna censura da nessuna delle parti di causa. Tale importo finale rappresentava l'indennità complessiva, la quale non poteva essere determinata moltiplicando la somma finale per il numero di immobili, dato che l'indennità va calcolata in base al valore dei terreni da occupare, come sancito dall'art. 1038 c.c., e non al numero degli immobili siti sul fondo dominante, tenuto anche conto che nel caso di specie si tratta di una condotta completamente interrata. E' infine appena il caso di rilevare che la stessa Suprema Corte ha avuto modo di chiarire (cfr Cass. n. 2228/73) che “Qualora venga costituita una servitù coattiva di acquedotto e la condotta consiste in una tubatura completamente interrata (nella specie di ferro zincato del diametro di tre quarti di pollice, completamente interrata ad una profondita variabile dai trentacinque agli ottanta centimetri), non spetta, oltre l'indennita per l'occupazione del terreno da occupare, anche la speciale indennita prevista dall'art 1038, secondo comma, cod civ, la quale riguarda gli acquedotti a cielo aperto, che devono essere periodicamente liberati dal materiale di ingombro che viene ad occupare una porzione di suolo lungo i suoi argini”. Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da e CP_1
l'indennità dovuta agli appellanti principali è pari ad euro 527, re CP_2 accessori come da sentenza.
C) Della correzione di errore materiale. Gli appellanti incidentali e hanno, infine, proposto una istanza di
CP_1 CP_2 correzione materiale del dispositivo della sentenza, dal momento che il tribunale individuava l'immobile di proprietà di , in favore del quale era costituita la
CP_1 servitù di acquedotto, con numeri di mappale errati, mapp. 203 sub. 1 e 2 anziché mapp. 203 sub. 5 e 6. Come chiaramente emerge dall'atto di acquisto depositato in atti (vedi doc. 2), i sub. indicati nel dispositivo sono errati nel senso rilevato dagli appellanti incidentali e, pertanto, in accoglimento dell'istanza di correzione di errore materiale, deve essere disposto che laddove nel dispositivo della sentenza n. 425/2021 al secondo capoverso è scritto “…in favore del fondo c.d. “dominante” di proprietà di e , indicato in Catasto al Foglio 18,
CP_1 Controparte_2 mapp. 171 sub 03 sia invece scritto ““…in favore del fondo c.d. “dominante” di proprietà di e , indicato in
CP_1 Controparte_2
Catasto al Foglio 18, mapp. 171 sub. 3
Tenuto conto della reciproca soccombenza, della controvertibilità e complessità delle questioni esaminate, sussistono giustificati motivi per compensare anche le spese di lite del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
- rigetta l'appello principale proposto da e Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza n. 425/2021 del Tribunale di MP US;
[...]
ara inammissibile l'appello incidentale proposto da
[...]
e ; Controparte_3 Controparte_4
c lo incidentale proposto da CP_1
e ed in parziale riforma della sentenza n. 425/2021 del Tribunale Controparte_2 di nia, che conferma per il resto, condanna e CP_1 [...]
a pagare, per il titolo di cui è causa, in favore di e CP_2 Parte_1
la somma di euro 527,00, oltre interessi Parte_2
- dispone che laddove nel dispositivo della sentenza n. 425/2021 al secondo Con capoverso è scritto “…in favore del fondo c.d. “dominante” di proprietà di CP_1
e , indicato in Catasto al Foglio 18, mapp. 171 sub. 2 e
[...] Controparte_2
2 2….”, sia invece scritto ““…in favore del fondo c.d.
“dominante” di proprietà di e , indicato in Catasto al CP_1 Controparte_2
Foglio 18, mapp. 171 sub.
- compensa le spese di lite tra le parti. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 in relazione all'appello principale. Così deciso in Sassari, 10.3.2025
Il Presidente Dott. Maria Grixoni Il Consigliere est. Dott. Cinzia Caleffi
(C.F.: e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. elettivamente domiciliati in CORTE
[...] C.F._2
OLO ll'avv. VILLANI MEI CARLA che li rappresenta e difende in forza di procura allegata in atti appellanti-appellati incidentali contro
(C.F. ) e (C.F. CP_1 C.F._3 Controparte_2
) elettivamente domiciliati in VIA M. SIGNOR MORERA 1 C.F._4
TEMPIO PAUSANIA presso lo studio dell'avv. GRUSSU GIANFRANCO che li rappresenta e difende unitamente all'avv. MAGNANO DI SAN LIO MARCELLO in forza di procura allegata in atti appellati- appellanti incidentali e
in persona Controparte_3 dell'amministratore pro tempore, (C.F. e P.IVA_1 [...]
in persona d or Controparte_4
(C.F. elettivamente domiciliati in VIA M. SIGNOR MORERA 1 P.IVA_2
TEMP resso lo studio dell'avv. GRUSSU GIANFRANCO che li rappresenta e difende unitamente all'avv. MAGNANO DI SAN LIO MARCELLO in forza di procura allegata in atti appellati- appellanti incidentali e
(C.F. CP_5 C.F._5 appellata contumace All'udienza del 13.12.2024 sono state precisate le seguenti CONCLUSIONI Nell'interesse di e : Nell'interesse Parte_1 Parte_2 degli appellanti, Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello di Cagliari – Sezione distaccata di Sassari -, contrariis rejectis, premessa ogni e più opportuna declaratoria da assumere, occorrendo, anche d'ufficio, in accoglimento del proposto appello ed in parziale riforma della sentenza impugnata: In via pregiudiziale: dichiarare la inammissibilità e improcedibilità delle domande di e di in proprio, in quanto nuove o comunque CP_1 Controparte_2 tardivamente modificate in primo grado. Dichiarare la inammissibilità e improcedibilità degli appelli incidentali proposti da e da CP_1 [...]
, poiché introdotti oltre lo scadere dei termini di cui all'art. 327 c.p.c. e CP_2 nzati in via autonoma, e per carenza di legittimazione attiva degli appellati quanto alla posizione del e della Comunione. Dichiarare la CP_3 inammissibilità e improcedibilità degli appelli incidentali proposti dal
[...]
e dal Controparte_3 Controparte_4 introdotti oltre lo scadere dei termini di cui all'art. 327 c.p.c. e non avanzati in via autonoma, e per carenza di legittimazione attiva degli Amministratori dei Condomini a proporre le domande e le eccezioni formulate nei due gradi di giudizi. In via subordinata nel merito: rigettare tutte le domande e gli appelli incidentali proposti da e , da una parte, e dal CP_1 Controparte_2
, Controparte_6
presupposto per la costituzione della richiesta “ servitù coattiva di acquedotto “ a carico del fondo di proprietà dei convenuti in primo grado ( in Catasto Foglio 18, mappale 197 Comune di MP US) e a favore degli immobili distinti in Catasto del Comune di MP US, al Foglio 18, particelle 171 sub 2, 203 sub 1 e 2, e al Foglio 18 particelle 167,168,169,170,171,175,176,177,178,179,181,202,203,204,205 e 362. In via riconvenzionale rispetto alle domande proposte da controparte in primo grado: Condannare e , nonchè il CP_1 Controparte_2
e il , Controparte_3 Controparte_4 alla riduzione in pristino dei luoghi, a cura e spese dei medesimi, con rimozione delle tubazioni per acquedotto interrate, ripristino del tracciato di strada esistente, rimessione di piante, ulivi, arbusti e quant'altro necessario alla rimessione del terreno di proprietà dei convenuti in primo grado, distinto in Catasto del Comune di MP US, al Foglio 18, mappale 197, nello stato in cui si trovava prima della esecuzione dei lavori di cui alla Concessione edilizia n.36 del 27 aprile 2011. Condannare e , nonchè il CP_1 Controparte_2
, Controparte_3 Controparte_4 in solido tra loro, al pagamento, a favore degli appellanti, della somma di euro 20.000,00 (ventimila/00), o del diverso importo accertato in corso di causa e ritenuto equo e di giustizia, a titolo di risarcimento del danno causato agli appellanti e relativo al residuo pregiudizio sussistente anche a seguito della riduzione in pristino dei luoghi. In via subordinata: in denegata ipotesi di ritenuta conferma di costituzione di servitù coattiva di acquedotto e/o di rigetto della domanda di riduzione in pristino formulata dagli appellanti, relativa alla rimozione delle tubazioni per acquedotto, condannare e CP_1 [...]
, nonché il CP_2 Controparte_3 [...]
, quanto meno alla rimessione in pristino del tracciato Controparte_4 erreno distinto al Foglio 18 mapp. 197, Comune di MP US, di proprietà degli appellanti, come esistente prima della esecuzione del lavori di cui alla Concessione edilizia n. 36 del 27 aprile 2011, con rimessione di piante, ulivi, arbusti e quant'altro necessario alla riduzione in pristino dei luoghi;
con condanna comunque di e , nonchè del CP_1 Controparte_2
e del Controparte_3 Controparte_4 ore de
[...] di euro 20.000 (ventimila/00), o del diverso importo accertato in corso di causa e ritenuto equo e di giustizia, a titolo di risarcimento del danno causato agli stessi e relativo al residuo pregiudizio sussistente anche a seguito della riduzione in pristino del tracciato stradale. In via ulteriormente subordinata: in denegata ipotesi di ritenuta conferma di costituzione di servitù coattiva di acquedotto e/o di rigetto della domanda di riduzione in pristino dei luoghi, condannare e , nonchè il CP_1 Controparte_2 Controparte_3
e il , in solido tra loro, al
[...] Controparte_4 pagamento, a favore degli appellanti, della somma di euro 50.000,00 (cinquantamila/00) o del diverso importo accertato in corso di causa e ritenuto equo e di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni causati a seguito della esecuzione dei lavori di cui alla concessione edilizia n.36 del 27 aprile 2011. Con condanna, in ogni caso, di e , nonchè del CP_1 Controparte_2
e Controparte_3 Controparte_4
, in solido tra loro, al pagamento a favore di della somma
[...] Parte_1
1.143,11, versata dal medesimo a titolo gistro, o del diverso importo ritenuto di giustizia. Con vittoria di spese del primo e del secondo grado di giudizio. Nell'interesse di e : Voglia l'Ecc.ma Corte CP_1 Controparte_2
Appello adita, rige o raria domanda: In via preliminare: Dichiarare l'inammissibilità dell'appello principale di Parte_1
e ai sensi dell'art. 348 bis 1° comma c.p.c.
[...] Parte_2 pregiudiziale: Ordinare l'integrazione del contraddittorio processuale nei confronti degli attori costituiti in primo grado e Controparte_3
in persona de e Controparte_4 per gli effetti di cui all'art. 331 c.p.c., fissando il termine per la notifica e, se necessario, l'udienza di comparizione, per i motivi esposti al capitolo A punto I. della presente comparsa di costituzione con appello incidentale. Nel merito. A) Rigettare integralmente l'appello proposto da e Parte_1 Parte_2 per le ragioni esposte nela Capitolo A, punti III., IV., V., VI., e VII.,
[...] ente comparsa di costituzione con appelllo incidentale, confermando la sentenza impugnata nella parte e nei limiti, salvo quanto appresso sull'appello incidentale, in cui ha disposto: “…. Omissis….. accoglie la domanda proposta da e , in proprio, e, per l'effetto costituisce una servitù CP_1 Controparte_2
o d. “servente” di proprietà di e Parte_1
, individuato in catasto al Foglio 18, mapp. 197, in favore del Parte_2 te” di proprietà di e , indicato in CP_1 Controparte_2
Catasto al Foglio 18, mapp. 171 sub. 2 e mapp. 203 sub. 1 e 2 (in realtà mapp. 203 sub 5 e 6), nei termini e secondo le modalità indicate dalla C.T.U. depositata telematicamente in atti, in data 30.12.2017……..”. ; B) Accogliere integralmente , rigettando l'appello principale e in virtù e per le ragioni dell'appello incidentale proposto nel presente atto, la domanda originariamente proposta nel primo grado del giudizio da , CP_1 Controparte_2
:, co , Controparte_3 CP_3 in premessa dell'atto di citazione, costituire, ai sensi dell'art. 1032 c.c. la servitù coattiva di acquedotto a favore degli attori e dei partecipanti delle Comunioni attrici, nella loro qualità di proprietari degli immobili siti in MP US – in catasto al foglio 18, particelle 167, 168, 169, 170, 171, 175, 176, 177, 178, Cont 179, 181, 202, 203, 204, 205 e – e carico dei convenuti e Parte_1
, nella loro tà di proprietari dei terr io Parte_2
US, in Catasto al mappale 197 del foglio 18. Stabilire le modalità della servitù ex art. 1032 C.C. azzerando, per le ragioni esposte, l'indennità dovuta dagli attori o determinandola in misura minima puramente simbolica”. C) Accogliere il 1° motivo di appello incidentale e per l'effetto , in riforma parziale della sentenza del Tribunale di MP n. 425/2021 pubblicata il 22.11.2021, accertare e dichiarare la legittimazione processuale e ad agire della
[...]
e del , in persona dei suoi Controparte_3 Controparte_4 coglie avore di questi ultimi, per le ragioni esplicate nel Capitolo B, punto VIII del presente atto. D) Accogliere il 2° motivo di appello incidentale e per l'effetto , in riforma parziale della sentenza del Tribunale di MP n. 425/2021 pubblicata il 22.11.2021, dichiarare il difetto di legittimazione processuale e d'interesse ad agire dell'intervenuta , accertando e dichiarando, inoltre, accogliendo CP_5
l'eccezione già p o grado che l'atto d'intervento della stessa è nullo perchè era carente dei requisiti di determinatezza e specificazione nel petitum e nella causa petendi a mente dell'art. 183 c.p.c., in forza dei motivi esposti nel Capitolo B, punto IX del presente atto. E) Accogliere il 3° motivo di appello incidentale e per l'effetto, in riforma parziale della sentenza del Tribunale di MP n. 425/2021 pubblicata il 22.11.2021, determinando e riducendo l'importo dell'indennità dovuta ai sensi l'art. 1032 C.C., secondo comma, nella misura accertata nella C.T.U. in complessivi € 527,00 da porsi a carico degli originari attori, ovvero determinandola in misura minima puramente simbolica nell'importo ritenuto di giustizia. F) Provvedere se del caso alla correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza n. 425/2021 del Tribunale di MP con le modalità specificate al Capo XI, pagg. 37 e 38 del presente atto, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. G) Con vittoria di spese e compensi legali di entrambi i gradi del giudizio.Nell'interesse del e del Controparte_3
adita, Controparte_4 rigettato l'appello e ogni avversa contraria domanda: In via preliminare: Dichiarare l'inammissibilità dell'appello principale di e Parte_1 Parte_2
ai sensi dell'art. 348 bis 1° comma c.p.c.. Nel merito. A) Rigettare
[...] ente l'appello proposto da e per le Parte_1 Parte_2 ragioni esposte nela Capitolo A, punti III., IV., V., VI., e VII., della presente comparsa di costituzione con appello incidentale, confermando la sentenza impugnata nella parte e nei limiti, salvo quanto appresso sull'appello incidentale, in cui ha disposto: “…. Omissis….. accoglie la domanda proposta da CP_1
e , in proprio, e, per l'effetto costituisce una servitù Controparte_2 tra il fondo c.d. “servente” di proprietà di e , Parte_1 Parte_2 individuato in catasto al Foglio 18, a .
“dominante” di proprietà di e , indicato in Catasto al CP_1 Controparte_2
Foglio 18, mapp. 171 sub. altà mapp. 203 sub 5 e 6), nei termini e secondo le modalità indicate dalla C.T.U. depositata telematicamente in atti, in data 30.12.2017……..”. ; B) Accogliere integralmente, rigettando l'appello principale e in virtù e per le ragioni dell'appello incidentale proposto nel presente atto, la domanda originariamente proposta nel primo grado del giudizio da , CP_1 Controparte_2 Controparte_3
e Controparte_4 premessa dell'atto di citazione, costituire, ai sensi dell'art. 1032 c.c. la servitù coattiva di acquedotto a favore degli attori e dei partecipanti delle Comunioni attrici, nella loro qualità di proprietari degli immobili siti in MP US – in catasto al foglio 18, particelle 167, 168, 169, 170, 171, 175, 176, 177, 178, Cont 179, 181, 202, 203, 204, 205 e – e carico dei convenuti e Parte_1
, nella loro qualità di proprietari dei terreni siti in MP Parte_2
US, in Catasto al mappale 197 del foglio 18. Stabilire le modalità della servitù ex art. 1032 C.C. azzerando, per le ragioni esposte, l'indennità dovuta dagli attori o determinandola in misura minima puramente simbolica”. C) Accogliere il 1° motivo di appello incidentale e per l'effetto, in riforma parziale della sentenza del Tribunale di MP n. 425/2021 pubblicata il 22.11.2021, accertare e dichiarare la legittimazione processuale e ad agire della
[...]
e del , in persona dei suoi Controparte_3 Controparte_4 coglie avore di questi ultimi, per le ragioni esplicate nel Capitolo B, punto VIII del presente atto. D) Accogliere il 2° motivo di appello incidentale e per l'effetto , in riforma parziale della sentenza del Tribunale di MP n. 425/2021 pubblicata il 22.11.2021, dichiarare il difetto di legittimazione processuale e d'interesse ad agire dell'intervenuta , accertando e dichiarando, inoltre, accogliendo CP_5
l'eccezione già p o grado che l'atto d'intervento della stessa è nullo perchè era carente dei requisiti di determinatezza e specificazione nel petitum e nella causa petendi a mente dell'art. 183 c.p.c., in forza dei motivi esposti nel Capitolo B, punto IX del presente atto. E) Accogliere il 3° motivo di appello incidentale e per l'effetto, in riforma parziale della sentenza del Tribunale di MP n. 425/2021 pubblicata il 22.11.2021, determinando e riducendo l'importo dell'indennità dovuta ai sensi l'art. 1032 C.C., secondo comma, nella misura accertata nella C.T.U. in complessivi € 527,00 da porsi a carico degli originari attori, ovvero determinandola in misura minima puramente simbolica nell'importo ritenuto di giustizia. F) Provvedere se del caso alla correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza n. 425/2021 del Tribunale di MP con le modalità specificate al Capo XI, pagg. 37 e 38 del presente atto, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte. G) Con vittoria di spese e compensi legali di entrambi i gradi del giudizio. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
, in proprio e in qualità di amministratore del CP_1 [...]
e , in proprio e in qualità di Controparte_3 Controparte_2 amministratrice del , convenivano in giudizio Controparte_4 dinanzi il Tribunale e Parte_1 Parte_2 per la costituzione ai sensi degli artt. 1032 e ss c.c. di una “servitù coattiva di acquedotto a favore dei partecipanti delle Comunioni attrici.. e a carico dei convenuti e , nella loro qualità di proprietari Parte_1 Parte_2 dei terreni a mappale 197 del Foglio 18”. Parte attrice chiedeva, inoltre, la determinazione delle modalità di esercizio della servitù coattiva di acquedotto nonché dell'indennità dovuta ai convenuti, “in misura minima e puramente simbolica”. A sostegno della domanda gli attori allegavano che:
- nel comprensorio denominato Serra Abillina sito nel Comune di MP US erano presenti due complessi edilizi, il primo, denominato ed il secondo, CP_3 Controparte_3 Controparte_4
[...] - a tali complessi si accedeva dalla strada nazionale Palau – S. Teresa di Gallura attraverso una strada di lottizzazione della lunghezza di circa 400 m., la quale giungeva ai lotti dopo avere attraversato il mapp n. 197 di proprietà di terzi;
- il mapp. 197 originariamente era di proprietà di tale ed Persona_1 altri, come tutti i terreni in cui insistevano i due com
- con atto di vendita del 10.4.1976 i avevano ceduto alle Per_1 cooperative costruttrici i terreni, su cui no stati edificati i due complessi residenziali, e nel contratto si dava atto che “il terreno trasferito ha il diritto di passaggio sulla restante proprietà dei venditori, lungo il percorso attualmente praticato per raggiungere la strada nazionale Palau- S. Teresa di Gallura”;
- tale servitù di passaggio era menzionata in tutti gli atti dispositivi seguenti;
- i fabbricati facenti parte dei due condomini avevano necessità di eseguire le opere necessarie per l'allaccio al nuovo acquedotto, posto che quello da sempre utilizzato era in via di dismissione;
- il aveva, quindi, autorizzato l'esecuzione dei Controparte_8 la la nuova condotta idrica e l'allaccio al nuovo acquedotto con concessione edilizia n. 36/2011 ed il 9.5.2012 era sottoscritto con il nuovo gestore il contratto di allaccio;
Pt_3
- nelle more, sul terreno di cui 197, divenuto di proprietà per intervenuta divisione di , era iniziata una procedura di Parte_4 esproprio, di cui i condo no;
- il 18.10.2011 e si erano resi Parte_1 Parte_2 aggiudicatari in del ano chiesto la sospensione della concessione edilizia n. 36, annullata parzialmente con determina comunale n. 981 del 19.10.2012, successivamente impugnata davanti al TAR. Alla luce di tali deduzioni, gli attori sostenevano che vi erano i presupposti per una costituzione coattiva di acquedotto, al fine di garantire l'approvvigionamento idrico ai 52 appartamenti facenti parte dei due complessi. Conseguentemente, concludevano chiedendo la costituzione ai sensi degli artt. 1032 e ss c.c. di una servitù coattiva di acquedotto sul mapp. 197.
e si costituivano in giudizio ed eccepivano, Parte_1 Parte_2 in via pregiudiziale, l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda di servitù coattiva di acquedotto per carenza di legittimazione attiva, posto che “le domande formulate coinvolgendo la pretesa costituzione di diritti reali, dovevano essere proposte dai singoli partecipanti”. Nel merito, i convenuti sostenevano che alcuna servitù di passaggio era mai stata costituita contrattualmente sul mapp. 197, tanto che di essa nulla era emerso nelle relazioni tecniche del processo esecutivo, mentre non erano specificati i presupposti per la costituzione di una servitù coattiva di acquedotto, considerato altresì che gli stessi attori ammettevano di avere sempre ricevuto acqua dal vecchio acquedotto ESAF. Infine, i convenuti allegavano di avere subito danni dalle opere realizzate sul fondo di loro proprietà, di cui domandavano, in via riconvenzionale, il risarcimento e la riduzione in pristino dei luoghi. Per la denegata ipotesi di ritenuta costituzione di una servitù coattiva di acquedotto e/o di rigetto della domanda di riduzione in pristino dei luoghi oggetto di giudizio, i convenuti chiedevano la condanna delle parti attrici, in solido tra loro, al pagamento della somma di euro 50.000 o del diverso importo accertato in corso di causa e ritenuto equo e di giustizia, a titolo di risarcimento dei danni causati a seguito della esecuzione dei lavori di cui alla concessione edilizia n. 36/2011, salvo, in ogni caso, il versamento dell'indennizzo previsto per legge. Interveniva volontariamente nel giudizio anche , proprietaria di due CP_5 unità immobiliari site nel la quale aderiva alle Controparte_4 istanze, eccezioni, deduzioni e conclusioni formulate dai convenuti. La causa, istruita documentalmente e mediante consulenza tecnica, veniva decisa con sentenza n. 425/2021, pubblicata il 22.11.2021, con cui il Tribunale di MP US:
- dichiarava il difetto di legittimazione attiva di e di CP_1 [...]
nella loro qualità di amministrato ente CP_2
e del;
Controparte_3 Controparte_4
- osta in CP_1 Controparte_2 proprio, quali proprietari di immobili siti nei due complessi immobiliari, e, per l'effetto, “costituiva una servitù di acquedotto tra il fondo c.d.
“servente” di proprietà di e , Parte_1 Parte_2 individuato in catasto al Foglio 18, mapp. 197, in favore del fondo c.d.
“dominante” di proprietà di e , indicato in CP_1 Controparte_2
Catasto al Foglio 18, mapp. 171 sub. 2 e mapp. 203 sub. 1 e 2, nei termini e secondo le modalità indicate dalla C.T.U. depositata in atti”;
- condannava e , solidalmente tra loro, al CP_1 Controparte_2 pagamento i art la somma di euro 27.404,00 a titolo di indennità ex artt. 1032 ss c.c., oltre interessi sino al soddisfo;
- rigettava la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno proposta da e;
Parte_1 Parte_2
- co al e tra le parti comprese quelle di c.t.u.;
- rigettava la domanda ex art. 96 c.p.c. Il primo giudice – esclusa la legittimazione ad agire dell'amministratore di condominio per la costituzione coattiva di una servitù in favore del condominio stesso, per difetto del potere di rappresentanza dei singoli partecipanti attesa l'estraneità della controversia alle attribuzioni conferitegli dagli artt. 1130 e 1131 c.c. – riteneva non necessario disporre l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i proprietari delle singole unità immobiliari site nei citati condomini “sia perché ogni partecipante alla comunione può chiedere la costituzione di detta servitù a favore del fondo intercluso, sia per il principio dell'indivisibilità della servitù, dato che una volta riconosciute le condizioni per l'imposizione della servitù stessa, questa deve intendersi costituita attivamente e passivamente a favore ed a carico dei rispettivi fondi, con effetti che, concretandosi in una “qualitas fundi”, non possono essere circoscritti al solo condomino che richiese di ottenere il passaggio” (vedi sentenza gravata). Infine, sempre in via preliminare, affermava la legittimazione ad intervenire di , quale comproprietaria di due unità immobiliari site nel CP_5
, rilevando peraltro la tardività della sua Controparte_4 costituzione. Nel merito, il tribunale riteneva sussistenti i presupposti per il riconoscimento di una servitù coattiva di acquedotto, sostenendo che:
- considerato il coinvolgimento di una pubblica amministrazione nella costituzione della servitù coattiva di acquedotto, “si deve reputare integrata la fattispecie di cui all'art. 1037 c.c. nel momento in cui la parte richiedente la costituzione della servitù coattiva abbia dimostrato la maggior convenienza ed il minor aggravio per il fondo servente e vi sia contestualmente un provvedimento autorizzatorio all'allacciamento alla rete idrica, bene pubblico e volto al soddisfacimento delle esigenze della collettività, senza necessità che incomba sull'attore l'onere di dimostrare di essere nella disponibilità dell'acqua e che essa è sufficiente per l'uso che se ne intende fare”;
- il aveva, infatti, autorizzato la realizzazione delle opere di CP_8 sp to ed esecuzione delle condutture e collettori fognari per l'allaccio idrico, valutate, quindi, positivamente dallo stesso ente pubblico;
- l'ESAF, con comunicazione del 25.2.2009, aveva dato atto dell'impossibilità di procedere all'allaccio idrico potabile al nuovo impianto idrico realizzato a far data dall'anno 2000, posto che la vecchia condotta era in “in via di dismissione”;
- il c.t.u. nominato in corso di causa accertava che “la nuova condotta idrica attraversa solo in parte la proprietà di parte convenuta (circa 268 mt su 420 mt di estensione) e che essa, così come realizzata in conformità della concessione edilizia n. 36/2011 del Comune di MP US, costituisce obiettivamente il tracciato più breve ed agevole per approvvigionare i due condominii (…)”. Alla luce di tali risultanze, il tribunale riteneva “emersa la prova certa e tranquillizzante della sussistenza dei presupposti di legge per la costituzione di una servitù coattiva di acquedotto ex art. 1034 ss. c.c. a carico della proprietà di e , c.d. “fondo servente”, riconoscendo, Parte_1 Parte_2 inoltre, una indennità complessiva in favore dei comproprietari del fondo servente di euro 27.404,00, come quantificata dal c.t.u. Il giudice di primo grado rigettava invece la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno, in difetto di “adeguata allegazione e prova”. Infine, compensava le spese di lite.
e hanno proposto appello censurando la Parte_1 Parte_2 la a la legittimazione ad agire di e CP_1 in proprio, quando invece in atto di citazione la domanda di costituzione CP_2 itù coattiva era proposta “solo a favore dei partecipanti alle Comunioni attrici, e cioè a favore dei soggetti che si pretendeva di rappresentare con l'azione introdotta, e non già anche a favore degli attori”, come inammissibilmente chiesto esclusivamente “nelle conclusioni precisate da controparte, con le note di trattazione scritta per la udienza del 5 marzo 2021”, e, quindi, tardivamente e inammissibilmente;
ii) nella parte in cui erano riconosciuti i presupposti per la costituzione di una servitù coattiva di acquedotto, in realtà inesistenti e sulla base di argomentazioni in contrasto con gli artt. 1034 e 1037 c.c.; iii) nella parte in cui non era considerata la pendenza del giudizio amministrativo sulla validità della concessione edilizia n. 36/2011, annullata parzialmente in autotutela dal Comune di MP US;
iv) nella parte in cui era rigettata la domanda riconvenzionale di risarcimento del danni, in forza di una c.t.u. di cui era stata eccepita la nullità; v) nella parte in cui non era minimamente considerata l'eccezione di nullità della c.t.u., utilizzata anche per fondare la pronuncia di sussistenza dei presupposti di costituzione della servitù coattiva. Si sono costituiti in giudizio e in proprio, resistendo CP_1 CP_9 all'appello di cui hanno domandato il rigetto perché infondato, e proponendo a loro volta appello incidentale in relazione: i) al dichiarato difetto di legittimazione attiva dei;
ii) Controparte_10 all'accerta one CP_5 dell'indennità di servitù coattiva. Gli appellanti principali, a loro volta, hanno eccepito l'inammissibilità dell'appello incidentale per tardività e carenza di legittimazione attiva degli appellati quanto alla posizione dei due Condomini. La Corte, con ordinanza in data 9.11.2022, disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei due Condomini, e Controparte_3
, i quali si sono costituiti ad Controparte_4 CP_1
e e proponendo i medesimi motivi di appello incidentale.
[...] CP_9
contumace. CP_5
La causa, istruita documentalmente, è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe. MOTIVI DELLA DECISIONE A) Appello principale:
- i) della legittimazione ad agire di e CP_1 CP_2
Con il primo motivo di appello, e si luti della decisione Pt_1 Parte_2 nella parte in cui riconosceva la legittimazione ad agire di e in CP_1 CP_2 proprio, sostenendo che in realtà la domanda di costituzione itù ta dagli stessi in proprio, quali comproprietari, era tardiva e, quindi, inammissibile perché fatta valere solo con le conclusioni precisate nelle note di trattazione scritta 5.3.2021. La censura è destituita di fondamento.
e agivano in primo grado sia quali amministratori dei due CP_1 CP_2
Condomini sia “in proprio” nella loro specifica “qualità di comproprietari” per la costituzione di una “servitù coattiva di acquedotto a favore dei partecipanti delle Comunioni attrici, nella loro qualità di proprietari dei beni immobili siti in MP US … e a carico dei convenuti e , nella Parte_1 Parte_2 loro qualità di proprietari dei terreni siti in MP US, in Catasto al mappale 197 del Foglio 18” (vedi atto di citazione). Anche nel corpo dell'atto di citazione si ribadiva più volte il fatto che e oltre che amministratori CP_1 CP_2 dei due Condomini, erano altresì prop di bili facenti parte di tali complessi immobiliari ed agivano in relazione ad entrambe tali posizioni soggettive, concludendo in “favore dei partecipanti delle Comunioni attrici” e, quindi, anche di loro stessi. È evidente, pertanto, che fin dall'atto introduttivo del giudizio gli stessi agivano anche in proprio nella loro qualità di comproprietari. La ricostruzione operata dagli appellanti principali - e secondo cui e CP_1 CP_2
“ nella memoria di replica in primo grado, datata 27 maggio 2021, hanno ribadito che, nelle conclusioni formulate in atto di citazione, è stata richiesta la costituzione della pretesa servitù di acquedotto solo a favore dei partecipanti alle Comunioni attrici, e cioè a favore dei soggetti che si pretendeva di rappresentare con l'azione introdotta, e non già anche a favore degli “attori ”, come si legge invece nelle conclusioni precisate da controparte, con le note di trattazione scritta per la udienza del 5 marzo 2021, nel giudizio di primo grado” – è eccessivamente formalistica e non tiene conto del reale significato delle parole utilizzate e del complessivo contenuto dell'atto introduttivo del giudizio, dal quale si ricava chiaramente la volontà degli attori e di agire anche quali CP_1 CP_2 comproprietari dei complessi condominiali r nt
- ii) e iii) dei presupposti per la costituzione della servitù coattiva di acquedotto. Gli appellanti, con il secondo e terzo motivo di censura da valutarsi congiuntamente perché strettamente connessi, si sono doluti della sentenza nella parte in cui riconosceva i presupposti per la costituzione di una servitù coattiva di acquedotto ai sensi dell'art. 1032 c.c. e dell'art. 1037 c.c. nonostante i complessi condominiali fossero già serviti da altra rete idrica o da pozzi autonomi e sull'errato presupposto che e avessero assolto all'onere CP_1 CP_2 probatorio loro incombente solo perché era stata concessa l'autorizzazione edilizia n. 36/2011 in realtà annullata in sede di giustizia amministrativa. La doglianza non ha pregio. Il tribunale gravato riteneva sussistenti i presupposti di cui agli artt. 1033 e ss c.c. per la costituzione di una servitù coattiva di acquedotto, sostenendo che:
- in conformità alla giurisprudenza di merito (Corte di Appello Brescia 1.4.2009), “in materia di servitù coattiva di acquedotto, l'onere di dimostrare la disponibilità e la sufficienza dell'acqua, in capo al soggetto che richiede al giudice la costituzione della predetta servitù, viene meno a fronte della sussistenza e della produzione in giudizio del provvedimento amministrativo che autorizzi il medesimo ad effettuare l'allacciamento all'acquedotto comunale. Ciò in quanto la verifica delle condizioni per la costituzione della servitù è da ritenersi ricompresa all'interno della complessa attività di carattere tecnico-discrezionale che la p.a. ha espletato preliminarmente alla concessione del provvedimento stesso” (cfr. App. Brescia 01 aprile 2009)”, posto che “qualora intervenga un provvedimento autorizzatorio da parte della Pubblica Amministrazione, quest'ultima è tenuta a compiere essa stessa, in sede di esame della domanda di autorizzazione, una valutazione di carattere tecnico- discrezionale avente ad oggetto la disponibilità e la sufficienza dell'acqua” (vedi sentenza impugnata);
- in ogni caso, la richiesta di nuovo allaccio era giustificata dal fatto che con comunicazione del 25.2.2009, l'ESAF, il precedente gestore, aveva dato atto dell'impossibilità di procedere all'allaccio idrico potabile al nuovo impianto realizzato a far data dall'anno 2000, con l'ulteriore precisazione che la condotta utilizzata fino a quel momento era in via di dismissione (“il ramo di condotta ove è attualmente collegata la vostra utenza è in via di dismissione e conseguentemente non potrà più usufruire della fornitura di tale allaccio”: nota 25.2.2009);
- dalla risultanze della c.t.u. espletata in corso di causa dall'ing. Per_2 emergeva “che la nuova condotta idrica attraversa solo
[...] la proprietà di parte convenuta (circa 268 mt su 420 mt di estensione) e che essa, così come realizzata in conformità della concessione edilizia n. 36/2011 del Comune di MP US, costituisce obiettivamente il tracciato più breve ed agevole per approvvigionare i due condominii (…) Inoltre il tracciato della condotta in parola risulta essere il più breve nonché il più logico tenendo conto del fatto che, passando sotto la strada servente i due condominii, la stessa può essere manutenuta molto più facilmente, sia per eventuali ed inevitabili riparazioni future, sia ordinarie che straordinarie, e sia perché, come già sopra detto, l'attuale approvvigionamento non abbisogna di una stazione di pompaggio, in quanto la condotta del gestore idrico integrato ha una pressione sufficiente per approvvigionare direttamente i due condominii e ciò con una notevole diminuzione di spesa sia a livello energetico che manutentivo”;
- in caso contrario, il fondo dominante “verrebbe intercluso” non potendo allacciarsi al nuovo acquedotto. Ciò posto, innanzi tutto, giova evidenziare che, a differenza di quanto sostenuto dall'appellante, la concessione n. 36/2011 non era affatto annullata nella sua interezza in sede di giudizio amministrativo. Con il procedimento promosso davanti al TAR, i due Condomini,
[...]
e , avevano, infatti, impugnato il Controparte_3 Controparte_4
81 già ultimate - di annullamento in autotutela della concessione edilizia n. 36/2011 (con cui erano stati approvati i lavori di posa della nuova conduttura idrica e di sistemazione ed allargamento della strada sul mapp. 197) sul presupposto che la concessione era stata sottoscritta anche da , in realtà non avente più titolo perché Parte_4
l'area era oggetto di un pignoramento e seguente procedimento esecutivo. Il TAR, con sentenza n. 1026/14, aveva accolto il ricorso e annullato il provvedimento emesso in autotutela dall'ente pubblico, e, su impugnazione di e il Consiglio di Stato, in parziale accoglimento del gravame, Pt_1 Parte_2
503/2021, aveva affermato la legittimità del provvedimento di annullamento in autotutela “limitatamente alla concessione rilasciata in favore del sig. nella parte relativa al mappale 197 dei luoghi di causa”. Per_1
Invero, il TAR nel dispositivo della sentenza di primo grado aveva annullato l'intero provvedimento in autotutela, pur avendo affermato che la titolarità in capo ai due Condomini di un diritto di servitù li abilitava ad ottenere il permesso di costruire “in coerenza col contenuto del diritto, limitatamente ai lavori concernenti la strada ma non con riguardo a quelli inerenti la posa in opera della condotta idrica, ancorché da realizzare sullo stesso tracciato stradale oggetto della servitù di passaggio”, rispetto ai quali “le parti istanti erano prive di qualunque titolo che le abilitasse a conseguire il permesso di costruire”, con conseguente illegittimità del provvedimento di autotutela “nella parte in cui travolge, quanto al mappale 197, l'intera concessione edilizia, anziché limitarsi ad annullarla con riguardo ai soli lavori di posa della tubazione”. In buona sostanza, con il procedimento amministrativo, ormai definito con la sentenza di appello citata, era stata riscontrata l'illegittimità parziale del provvedimento concessorio n. 36/2011 ed esclusivamente per motivi di natura formale attinenti al soggetto che aveva sottoscritto l'istanza di concessione edilizia perché non più proprietario del lotto interessato dai lavori. Per tali motivi, il giudicato amministrativo non ha travolto la correttezza delle argomentazioni contenute in sentenza sul fatto che le opere di allaccio all'acquedotto erano già state oggetto di una valutazione “di carattere tecnico- discrezionale che la p.a. ha espletato preliminarmente alla concessione del provvedimento stesso…. avente ad oggetto la disponibilità e la sufficienza dell'acqua”. Del resto, da ultimo, il Consiglio di Stato, definendo il giudizio di ottemperanza promosso nel 2023 da e con la sentenza n. 781/24 – una volta Pt_1 Parte_2 evidenziato quanto so i dal circa Controparte_8
“l'impossibilità di dare esecuzione alla sentenza mediante la demolizione delle opere senza nocumento alle parti legittime della costruzione stessa, in quanto si recherebbe pregiudizio alla funzionalità della rete idrica a servizio dell'intero complesso residenziale”, privando “una pluralità di abitazioni dell'approvvigionamento idrico” e tenuto conto dei poteri di irrogazione di una sanzione pecuniaria dell'ente territoriale di cui all'art. 38 DPR n. 380/2001 – ha sottolineato come tali circostanze “potranno – e dovranno – essere valutate dal nell'ambito dell'attività di esecuzione del giudicato, che – giova ribadirlo CP_8 pone necessariamente la demolizione delle opere stesse”. In ogni caso, ritiene la Corte che, in forza della documentazione depositata dagli appellati, siano ravvisabili i presupposti di cui agli artt. 1033 e ss c.c. e che la questione relativa alla conformità urbanistica delle opere già realizzate esuli dal presente procedimento. Premesso invero che, secondo quanto chiarito dalla Suprema (vedi Cass. n. 9926/2004)“Per la costituzione della servitù coattiva di acquedotto non è necessaria la presenza di una situazione di interclusione assoluta non altrimenti eliminabile (che è richiesta al solo fine di escludere l'operatività dell'esonero delle case, delle aie, dei giardini e dei cortili ad esse attinenti dalle servitù coattive), laddove è sufficiente che sussistano tutte le condizioni previste dall'art. 1037 cod.civ., e cioè; la disponibilità dell'acqua che si intende far passare sul fondo altrui per il tempo per cui si richiede il passaggio, la sufficienza dell'acqua per l'uso al quale la si vuole destinare, la convenienza e la minore pregiudizievolezza per il fondo richiesto del passaggio richiesto, in rapporto alla situazione dei luoghi e alle condizioni espressamente richiamate nell'ultima parte dell'art. 1037 cod.civ”, tali presupposti, peraltro compreso quello della interclusione, emergono con evidenza:
- dall'autorizzazione 21.1.2004 dell'ESAF allo spostamento dell'allaccio idrico dal vecchio al nuovo acquedotto (doc. 13 fascicolo appellati), posto che il vecchio acquedotto era in via di dismissione, come comunicato dall'ESAF con la nota del 25.2.2003 (doc. 12) di risposta alla domanda di allaccio dei condomini (in tale nota si dava atto, da un lato, che l'allaccio richiesto non poteva essere concesso “in quanto sulla condotta summenzionata non è(era) prevista la distribuzione …”e, dall'altro, si faceva presente che “il ramo di condotta ove è attualmente collegata la vostra utenza è in via di dismissione e conseguentemente non potrete più usufruire della fornitura da tale allaccio”);
- dal nulla-osta 9.3.2006 di (subentrata all'ESAF) alla Parte_5 realizzazione “delle opere i ” per l'allaccio alla nuova conduttura;
- dal preventivo costi e prescrizioni tecniche di Abbanoa del 22.10.08 per la realizzazione delle dette opere idriche da eseguire (doc. 15);
- dal successivo contratto 9.5.2012 (doc. 18) stipulato con per la Pt_3 fornitura e la somministrazione dell'acqua dal nuovo acquedotto pubblico all'esito dell'esecuzione dei lavori e del collaudo degli stessi. Inoltre, la sussistenza dei presupposti era altresì accertata nella c.t.u. espletata in primo grado, con cui l'ing. verificava che: Per_2
- i complessi immobiliari composti dai due Condomini Controparte_4
e vevano “sin dal loro insediamento ricevuto Controparte_3
a quedotto ESAF (oggi ), il cui Parte_5 allaccio era situato in prossimità del fiume Liscia, in adiacenza alla SS 133, e passante in prossimità del complesso immobiliare all'interno della particella 23 del Foglio 18…” mentre “..agli inizi degli anni 2000 era già in corso di realizzazione la nuova condotta idrica dell'ESAF a valle del complesso in questione, lungo la strada nazionale Palau - S. Teresa di Gallura ossia la SS 133b”;
- “il nuovo allaccio idrico…non ha(aveva) necessità di una ulteriore stazione di pompaggio”, come invece quello precedente, “in quanto la condotta nuova dell'ESAF ha(aveva) sufficiente pressione idrica per garantire l'approvvigionamento diretto ai due condominii e ciò con notevole beneficio sia in termini di costi energetici e sia manutentivi (costi che con la precedente condotta erano invece molto elevati anche per il notevole salto geodetico)”;
- la nuova condotta idrica aveva “un tracciato completamente diverso e molto più breve (lunghezza circa 400 ml) rispetto a quello preesistente (lunghezza oltre 1660 ml” e completamente “interrato sotto la strada servente i due condominii che attraversa in parte i terreni di proprietà collegandosi alla strada statale Santa Teresa di Gallura Persona_3
à del ponte sul Liscia”;
- “il cambiamento di tracciato è(era) stato necessario in quanto l'Ente erogatore del servizio idrico integrato, l'allora ESAF, doveva dismettere, come si evince dai documenti in atti, la condotta idrico potabile passante per la statale 133 (A) da cui si dipartiva il vecchio collettore idrico condominiale”, con la conseguenza che “il tracciato più breve ed agevole per approvvigionare i due condominii era ed è quello che è stato realizzato in forza della concessione edilizia n. 36/2011 del Controparte_8
”;
[...]
- i due condominii sono “assolutamente interclusi” ed “il tracciato della condotta in parola risulta essere il più breve nonché il più logico tenendo conto del fatto che, passando sotto la strada servente i due condominii, la stessa può essere manutenuta molto più facilmente, sia per eventuali ed inevitabili riparazioni future, sia ordinarie che straordinarie, e sia perché, come già sopra detto, l'attuale approvvigionamento non abbisogna di una stazione di pompaggio, in quanto la condotta del gestore idrico integrato ha una pressione sufficiente per approvvigionare direttamente i due condominii e ciò con una notevole diminuzione di spesa sia a livello energetico che manutentivo”. Inoltre, a differenza di quanto sostenuto dagli appellanti, non è emerso in causa che i due fossero già serviti da altra rete idrica ancora in funzione o CP_10 da pozzi autonomi, posto che, come risulta dai documenti più volte richiamati e come accertato dallo stesso c.t.u., il vecchio acquedotto era ormai dismesso, mentre sono risultati presenti solo alcuni pozzi privati utilizzati da qualche condomino (vedi sul punto anche c.t.u.: “durante i quattro anni trascorsi tra la richiesta di concessione e la realizzazione delle opere succitate, .. i due condominii” si erano riforniti “anche con l'ausilio di alcuni pozzi freatici profondi, di proprietà di singole utenze, nonché con autobotti private (il costo delle autobotti è stato pari ad oltre € 18.000,00 negli anni 2009/2011)”, come da documentazione da h) a q) depositata dagli appellati con la seconda memoria istruttoria). Pertanto, anche il secondo ed il terzo motivo di appello non hanno pregio.
- iv) e v) della nullità della c.t.u. Va preliminarmente analizzata la doglianza con cui gli appellanti hanno lamentato, sia nel quarto sia nel quinto motivo di censura, la nullità della c.t.u. Orbene, gli appellanti eccepivano la nullità della c.t.u. depositata il 30.12.2017, nell'udienza successiva del 6.2.2018 mediante il deposito di una nota contenente i motivi su cui si fondava tale eccezione. Il giudice istruttore, con ordinanza 21.9.2018, riteneva la c.t.u. “completa e rispondente ai quesiti formulati” e fissava la causa per precisazione delle conclusioni. In sentenza nulla era argomentato sul punto. I motivi di tale nullità sono stati reiterati in appello. Tanto premesso, l'eccezione è priva di pregio. I motivi di nullità sono i seguenti:
- omessa comunicazione al c.t.p. di parte arch. , delle date CP_5 Per_4
“sia del primo sopralluogo, fissato per il 9 agosto 2017, che del secondo sopralluogo, fissato per il 29 agosto 2017, ai quali il medesimo, ovviamente, non ha partecipato”;
- “Il CTP di parte geom. ha ricevuto comunicazione Parte_6 Per_5 del primo sopralluogo fissato per il 9 agosto 2017, solo un giorno prima, e quindi senza congruo preavviso, anche tenuto conto che il medesimo CTP si sarebbe dovuto trasferire da Bologna”;
- “Il CTU ha sconfinato i limiti propri dell'incarico conferito, laddove alle pagg. 6 e 7 della relazione precisa i passaggi di proprietà dei terreni interessati e afferma: “…il terreno trasferito ha il diritto di passaggio sulla restante proprietà dei venditori…..”;
- “La relazione definitiva del CTU è palesemente difforme dalla bozza, in quanto nella stessa sono state inserite ampie argomentazioni non presenti nella bozza e quantificazioni di indennità diverse (a titolo esemplificativo cfr. pagg. 7,8.9.10 relazione definitiva); altre parti della bozza sono state eliminate e non sono presenti nella relazione definitiva (cfr. pag 9 bozza ultime quattro righe)”;
- “Non sono stati allegati alla relazione del CTU le note tecniche e i documenti inviati allo stesso CTU, a mezzo pec, in data 25 settembre 2017, dal geom. CTP di parte e ; Per_5 Pt_1 Parte_2
- “Non sono state allegate alla relazione del CTU le comunicazioni di fissazione degli incontri con i C.T.P”;
- “Non sono stati allegati, né descritti, a verbale di sopralluogo del 29 agosto 2017, i documenti consegnati dall'Arch. al medesimo incontro”; Tes_1
- “Nella relazione di CTU all'allegato “documenti di causa” vengono allegati solo i documenti di parte attrice, che in realtà sono gli unici ad essere stati presi in considerazione”;
- “Nella relazione di CTU non si fa minimamente cenno alla proposta conciliativa formulata dal CTP geom. con mail in data 19 aprile 2017; Per_5 proposta alla quale non è stata da una risposta formale da parte attrice, né comunque il CTU risulta avere sollecitato risposte in tale senso”. Orbene, in disparte la preliminare considerazione che gli appellanti non hanno alcun interesse a lamentare la mancata comunicazione della data di inizio delle operazioni peritali al c.t.p di , è appena il caso di rilevare che CP_5
l'omessa convocazione di un per sé, non è motivo di nullità dell'elaborato peritale (cfr Cass. n. 15383/23: “Il principio fissato dall'art 159, comma 2, c.p.c., a tenore del quale la nullità parziale di un atto non colpisce le altre parti che ne siano indipendenti, trova applicazione anche con riguardo agli atti processuali che costituiscono il risultato di una pluralità di distinte ed autonome attività, sicché la validità di una consulenza tecnica d'ufficio non è inficiata dalla eventuale nullità di alcuni accertamenti o rilevazioni compiuti dal consulente, per violazione del principio del contraddittorio per omessa convocazione alle operazioni peritali di una delle parti, salvo che si dimostri che ciò abbia inciso in concreto sul suo atto conclusivo, ossia sulla relazione di consulenza”). In ogni caso, nella fattispecie in esame, risulta che le operazioni peritali erano iniziate il 14.4.2017 (vedi udienza di conferimento incarico del 5.4.2017 e relativo verbale allegato alla c.t.u.) e non il 9.8.2017, e, secondo la costante giurisprudenza di legittimità (vedi Cass. n. 22615/20), “Il consulente tecnico, ai sensi dell'art. 194, comma 2, c.p.c. e dell'art. 90, comma 1, disp. att. c.p.c., deve dare comunicazione del giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali, mentre analogo obbligo di comunicazione non sussiste quanto alle indagini successive, incombendo sulle parti l'onere di informarsi sul prosieguo di queste al fine di parteciparvi”. In ogni caso, nella fattispecie in esame, risulta che il c.t.p. degli appellanti aveva presenziato sia al primo incontro del 14.4.2017 sia a quello del 29.8.2017. Non è, quindi, ravvisabile una lesione del diritto di difesa. Non è inoltre configurabile uno “sconfinamento dai limiti” del proprio incarico, posto che il c.t.u. si limitava a prendere atto dei vari passaggi di proprietà risultanti dalla documentazione allegata in relazione alla servitù di passaggio sul mapp. 197. Le parti, in ogni caso, ben potevano interloquire sul punto (cfr Cass. n. 24695/24). Inoltre, il fatto che la c.t.u. definitiva sia “palesemente difforme” dalla bozza rappresenta una circostanza del tutto connaturale alla funzione della bozza rispetto alla c.t.u. definitiva, dove l'ausiliare è tenuto a rispondere alle osservazioni avanzate dalle parti alla bozza stessa. Ancora, la circostanza che alla relazione non siano stati allegati tutti i documenti consegnati dalle parti è, di per sé, in difetto di specificazione delle ragioni per cui tale fatto avrebbe leso il diritto di difesa delle parti, inidonea a fondare una valutazione di nullità della c.t.u. Infine, è del tutto irrilevante che l'ausiliare non abbia fatto cenno ad una proposta di conciliazione avanzata dal c.t.p. di parte appellante. Pertanto, il motivo di appello va disatteso.
- iv) del rigetto della domanda riconvenzionale di risarcimento del danno. Con il quarto motivo di censura, gli appellanti si sono doluti della sentenza nella parte in cui il tribunale rigettava la domanda riconvenzionale di risarcimento dei danni in forza di una c.t.u. di cui era stata eccepita la nullità. In particolare, secondo le deduzioni di parte appellante, i danni lamentati erano consistiti nella
“occupazione di suolo per circa mq. 1.000; abbattimento di alberi, tra i quali ulivi, e macchia mediterranea;
modifica del regime idrico del terreno;
asportazione di grandi quantità di massi” (pag. 22 atto di appello). Orbene, disattesa, per le ragioni suesposte, l'eccepita nullità della c.t.u., giova rilevare come gli appellanti non abbiano specificatamente contestato la sentenza impugnata laddove rigettava la domanda riconvenzionale di risarcimento danni, da un lato, “in quanto sfornita di adeguata allegazione e prova” e, dall'altro, mediante lo specifico richiamo anche al contenuto della c.t.u., laddove l'ausiliare accertava che “nello specifico non esistono danni al soprassuolo in quanto la realizzazione dell'acquedotto ha interessato esclusivamente la sede stradale (cfr. C.T.U. cit. p. 17)” (vedi sentenza pag. 5). Gli appellanti si sono, infatti, limitati in questo giudizio, con affermazioni apodittiche e non suffragate da idoneo riscontro, a sostenere che “Non si è tenuto in minima considerazione il fatto che la esecuzione dei lavori, che ha comportato non solo la posa delle tubature idriche ma anche l'allargamento stradale, nel tratto che attraversa il mappale di proprietà degli attuali appellanti, ha arrecato gravi danni ai medesimi, come è di tutta evidenza, anche solo dall'esame della documentazione fotografica allegata in primo grado dagli stessi. I danni si ricollegano a: occupazione di suolo per circa mq. 1.000; abbattimento di alberi, tra i quali ulivi, e macchia mediterranea;
modifica del regime idrico del terreno;
asportazione di grandi quantità di massi. Il danno derivato agli attuali appellanti, in particolare, deriva dall'allargamento del tracciato stradale esistente, per altro assolutamente non necessario per la posa delle tubature (mq.
1.000 x € 20,00/mq = euro 20.000), dalla perdita di alberi, per lo più ulivi (€ 200,00 cadauno x 30 piante = euro 6.000) e dalla necessaria ristrutturazione del manto stradale, con apposizione della rete rimossa e ripristino dell'assetto idrico del terreno, stimata in euro 30.000, per un totale complessivo valutabile in oltre euro 50.000,00”. Non è chiaro a quali fotografie si riferiscano gli appellanti. Le uniche depositate dagli stessi sono quelle allegate alla seconda memoria istruttoria del tutto irrilevanti ai fini della presente decisione, posto che raffigurano dei vecchi contatori della condotta idrica, delle vasche di accumulo e dei tombini. Se invece gli appellanti si riferiscono alle fotografie allegate alla c.t.p Geom.
ugualmente le stesse sono, da sole, inidonee a dimostrare alcunchè, Per_5 rappresentando unicamente il percorso stradale in esame con indicazioni (tipo linee o frecce) unilateralmente apposte e di cui è, comunque, difficilmente comprensibile la rilevanza. Per il resto, le allegazioni, come affermato in sentenza, sono rimaste tali, in difetto di qualsia prova e riscontro. Anche l'ultimo motivo di appello principale va, pertanto, rigettato.
B) Appello incidentale. In via preliminare va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello incidentale formulata dagli appellanti principali per tardività e carenza di legittimazione attiva degli appellati e quanto alla posizione dei due CP_1 CP_2
Condomini. Orbene, gli appellati e hanno proposto appello CP_1 CP_9 incidentale in relazio iar egittimazione attiva dei;
ii) all'accertata Controparte_10 legittimazione ad intervenire di;
iii) alla liquidazione dell'indennità CP_5 di servitù coattiva. Integrato il contraddittorio con i due Condomini, e Controparte_3
, non citati in giudizio dagli o Controparte_4 alle medesime conclusioni di e proponendo a loro CP_1 CP_9 volta appello incidentale per i tiv Sul punto, se è vero che la Suprema Corte (cfr. Cass. n. 26139/22) ha avuto modo di chiarire che “L'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche se riguarda un capo della decisione diverso da quello oggetto del gravame principale, o se investe lo stesso capo per motivi diversi da quelli già fatti valere, dovendosi consentire alla parte che avrebbe di per sé accettato la decisione di contrastare l'iniziativa della controparte, volta a rimettere in discussione l'assetto di interessi derivante dalla pronuncia impugnata, in coerenza con il principio della cd. parità delle armi tra le parti ed al fine di evitare una proliferazione dei processi di impugnazione”, è altrettanto vero che, da ultimo, è stato precisato (vedi Cass. n. 29448/24) che “È inammissibile l'impugnazione incidentale tardiva di un capo della sentenza autonomo rispetto a quello investito dall'impugnazione principale, se l'interesse a proporla preesiste all'altrui gravame e sorge immediatamente dalla decisione”. Del resto, le stesse Sezioni Unite della Suprema Corte (n. 8486/2024), come sottolineato dagli stessi appellanti incidentali in comparsa conclusionale, hanno evidenziato che la ratio sottesa alla norma sull'appello incidentale di cui all'art. 334 cpc “è quella di evitare “la corsa” all'impugnazione e di consentire alla parte parzialmente soccombente disposta ad accettare l'esito complessivo della lite di stare “alla finestra” sapendo che se la sentenza, nella parte ad essa favorevole, sarà impugnata, potrà a sua volta impugnare” (vedi comparsa conclusionale). Alla luce di tali principi di diritto, va, quindi, valutata l'ammissibilità di ciascun motivo di appello.
- i) della legittimazione ad agire dei due Condomini. Il tribunale gravato dichiarava il difetto di legittimazione ad agire dei due Condomini, sul presupposto che “la domanda diretta a ottenere la costituzione coattiva di una servitù in favore di un fondo di proprietà dei condomini di un edificio va proposta da ciascuno dei condomini e non dall'amministratore del
, il quale è privo del potere di disporne ed è perciò sfornito sia di CP_4 legitimatio ad causam sia di legitimatio ad processum, per difetto del potere di rappresentanza dei singoli partecipanti attesa l'estraneità della controversia alle attribuzioni conferitegli dagli artt. 1130 e 1131 c.c. (cfr., da ultimo, Cass. civ. Sez. II Ord., 18/09/2020, n. 19566)”. Avverso tale statuizione hanno proposto appello incidentale sia e CP_1 CP_2 sia i due CP_10
Orbene, va innanzi tutto escluso l'interesse di e in proprio a CP_1 CP_2 proporre appello incidentale sul punto, posto c ste risultavano soccombenti in parte qua, difettando, pertanto, l'interesse ad agire ex art. 100 cpc. I due Condomini hanno proposto il medesimo motivo di appello incidentale solo con la comparsa di costituzione una volta integrato il contraddittorio nei loro confronti e, quindi, tardivamente ex art. 334 cpc. Alla luce dei principi di diritto sopra esposti, va però esclusa l'ammissibilità dell'appello incidentale, posto che i due Condomini erano risultati integralmente soccombenti nel giudizio di primo grado, dove era stata in primis negata la loro legittimazione ad agire e, pertanto, l'interesse a proporre l'impugnazione era sorto “immediatamente dalla decisione”, posto che ne era stata esclusa in radice la legittimazione ad agire, e non in seguito all'impugnazione principale rispetto alla quale la loro posizione sarebbe rimasta inalterata anche in caso di accoglimento dell'appello principale.
- ii) della legittimazione ad intervenire di . CP_5
Il tribunale gravato riteneva ammissibile l'intervento volontario nel giudizio di
, proprietaria di due unità immobiliari site nel CP_5 Controparte_4
, perché avvenuto prima della precisazione delle conclusioni. Tuttavia,
[...] lo stesso intervenuto in un momento cronologicamente successivo all'avvenuto maturare delle preclusioni istruttorie le eccezioni, documenti e offerte di prova fornite da detta parte non possono essere valutate ai fini del giudizio” (vedi sentenza impugnata). Gli appellanti incidentali si sono doluti della decisione assumendo che la in CP_5 realtà, non aveva interesse ad agire né legittimazione fattuale e proces “a tutela del diritto dei convenuti-appellati , gli unici legittimati a Persona_3 fare valere l'inesistenza dei presupposti na servitù sul fondo di loro proprietà mentre la aveva un diritto di proprietà solo sul fondo CP_5 dominante. Orbene, in forza dei principi di diritto sopra esposti, va innanzi tutto ritenuto ammissibile l'appello incidentale proposto sul punto dai soli e CP_1 CP_9
[...] to, a differenza di quanto sostenuto dai due appellanti incidentali, l'intervento della esattamente configurato dal giudice di primo grado come CP_5 intervento adesi endente, era legittimo in quanto volto esclusivamente a sostenere le ragioni di una delle due parti ad opera della proprietaria di un immobile facente parte di uno dei due Condomini attori. Peraltro, gli stessi appellati-appellanti incidentali, in sede di comparsa conclusionale, hanno riconosciuto che “la questione è ormai irrilevante stante l'abbandono di fatto del giudizio da parte della stessa”
- iii) della liquidazione dell'indennità di servitù coattiva. Per quanto detto sopra, anche il terzo motivo di appello incidentale - il cui interesse in capo ad e è sorto in seguito all'appello principale in CP_1 CP_2 relazione ad un eventuale diverso assetto dei contrapposti interessi conseguente ad un accoglimento dell'appello principale - va ritenuto ammissibile solo in relazione a quello proposto da e peraltro gli unici CP_1 CP_9 soggetti cui è rivolta la relativa a Tale motivo è fondato. Il tribunale condannava e a corrispondere ai CP_1 CP_9 proprietari del fondo serve nità sì come quantificata dal C.T.U. in € 527,00 per le n. 52 unità immobiliari, vale a dire la somma complessiva di € 27.404,00”. In particolare, il c.t.u.:
- premetteva i criteri di calcolo dell'indennità di cui all'art. 1038 c.c. evidenziando che “I criteri per la determinazione dell'indennità spettante al proprietario del fondo servente sono stabiliti dall'articolo 1038 C.C. che prevede: - indennità per la servitù: valore dei terreni occupati;
- indennità per i danni: compresi quelli arrecati per la divisione del fondo in due o più parti”;
- formulava, quindi, i calcoli nel seguente modo: “ossia 𝐼𝑛𝑑=𝑉1+ 12 𝑉2+ 𝐼𝑚𝑝𝑟+𝐹𝑝+𝐷+𝑉𝑠 dove nel caso specifico: V1 = valore dell'area occupata dall'acquedotto; 𝐼𝑚𝑝𝑟 = capitalizzazione delle imposte pagate per le superfici 𝑉1+ 12 𝑉2 al saggio bancario medio che nello specifico prenderemo pari al 1%; V2 = valore dell'area occupata dai materiali di spurgo dell'acquedotto durante le attività – non risulta essere esistente in quanto detti materiali sono stati depositati durante le fasi di lavorazioni all'interno della carreggiata stradale già oggetto di servitù di passaggio;
Fp = frutti pendenti (ma nello specifico non sono esistenti); D = danni eventuali intesi come diminuzione del valore del fondo (deprezzamento maggiore per trasporti, lavorazioni ecc) – nello specifico essendo l'acquedotto passante all'interno della carreggiata stradale è da stimare nulla;
Vs = valore soprassuolo (piante distrutte ecc) – nello specifico non esistono danni al soprassuolo in quanto la realizzazione dell'acquedotto ha interessato esclusivamente la sede stradale”. All'esito l'ausiliare perveniva ad un risultato complessivo di euro 527,00 (“V1 =
€ 3,00 mq (valore commerciale del terreno) x 0.60 m (larghezza di occupazione) x 268 m = € 482,00 Tenendo conto che il mappale oggetto di causa, ossia il 197 Fg 18 del Comune di MP, risulta avere una superficie pari a 29.693 mq e che il reddito dominicale risulta essere € 46,01, che sarà rivalutato del 80%, e pertanto 𝐼𝑚𝑝𝑟= 161 𝑚𝑞∗€ 0,00155∗1,801 %=€ 45,00 da cui l'indennità sarà par a Ind = € 482,00 + € 45,00 = € 527,00”). Il giudice di primo grado moltiplicava tale somma per il numero di immobili facenti parte del fondo dominante. Secondo gli appellanti incidentali il tribunale errava nella determinazione dell'indennità dovuta, posto che la stessa doveva ritenersi, nel complesso, pari ad euro 527,00, in mancanza di qualsiasi danno al soprassuolo e di disagio per il fondo servente. L'assunto è condivisibile. Il c.t.u. perveniva al risultato complessivo di euro 527,00, osservando i criteri di calcolo di cui all'art. 1038 c.c., peraltro, non oggetto di alcuna censura da nessuna delle parti di causa. Tale importo finale rappresentava l'indennità complessiva, la quale non poteva essere determinata moltiplicando la somma finale per il numero di immobili, dato che l'indennità va calcolata in base al valore dei terreni da occupare, come sancito dall'art. 1038 c.c., e non al numero degli immobili siti sul fondo dominante, tenuto anche conto che nel caso di specie si tratta di una condotta completamente interrata. E' infine appena il caso di rilevare che la stessa Suprema Corte ha avuto modo di chiarire (cfr Cass. n. 2228/73) che “Qualora venga costituita una servitù coattiva di acquedotto e la condotta consiste in una tubatura completamente interrata (nella specie di ferro zincato del diametro di tre quarti di pollice, completamente interrata ad una profondita variabile dai trentacinque agli ottanta centimetri), non spetta, oltre l'indennita per l'occupazione del terreno da occupare, anche la speciale indennita prevista dall'art 1038, secondo comma, cod civ, la quale riguarda gli acquedotti a cielo aperto, che devono essere periodicamente liberati dal materiale di ingombro che viene ad occupare una porzione di suolo lungo i suoi argini”. Pertanto, in parziale accoglimento dell'appello incidentale proposto da e CP_1
l'indennità dovuta agli appellanti principali è pari ad euro 527, re CP_2 accessori come da sentenza.
C) Della correzione di errore materiale. Gli appellanti incidentali e hanno, infine, proposto una istanza di
CP_1 CP_2 correzione materiale del dispositivo della sentenza, dal momento che il tribunale individuava l'immobile di proprietà di , in favore del quale era costituita la
CP_1 servitù di acquedotto, con numeri di mappale errati, mapp. 203 sub. 1 e 2 anziché mapp. 203 sub. 5 e 6. Come chiaramente emerge dall'atto di acquisto depositato in atti (vedi doc. 2), i sub. indicati nel dispositivo sono errati nel senso rilevato dagli appellanti incidentali e, pertanto, in accoglimento dell'istanza di correzione di errore materiale, deve essere disposto che laddove nel dispositivo della sentenza n. 425/2021 al secondo capoverso è scritto “…in favore del fondo c.d. “dominante” di proprietà di e , indicato in Catasto al Foglio 18,
CP_1 Controparte_2 mapp. 171 sub 03 sia invece scritto ““…in favore del fondo c.d. “dominante” di proprietà di e , indicato in
CP_1 Controparte_2
Catasto al Foglio 18, mapp. 171 sub. 3
Tenuto conto della reciproca soccombenza, della controvertibilità e complessità delle questioni esaminate, sussistono giustificati motivi per compensare anche le spese di lite del presente grado di giudizio.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:
- rigetta l'appello principale proposto da e Parte_1 Parte_2 avverso la sentenza n. 425/2021 del Tribunale di MP US;
[...]
ara inammissibile l'appello incidentale proposto da
[...]
e ; Controparte_3 Controparte_4
c lo incidentale proposto da CP_1
e ed in parziale riforma della sentenza n. 425/2021 del Tribunale Controparte_2 di nia, che conferma per il resto, condanna e CP_1 [...]
a pagare, per il titolo di cui è causa, in favore di e CP_2 Parte_1
la somma di euro 527,00, oltre interessi Parte_2
- dispone che laddove nel dispositivo della sentenza n. 425/2021 al secondo Con capoverso è scritto “…in favore del fondo c.d. “dominante” di proprietà di CP_1
e , indicato in Catasto al Foglio 18, mapp. 171 sub. 2 e
[...] Controparte_2
2 2….”, sia invece scritto ““…in favore del fondo c.d.
“dominante” di proprietà di e , indicato in Catasto al CP_1 Controparte_2
Foglio 18, mapp. 171 sub.
- compensa le spese di lite tra le parti. Si dà atto della sussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater DPR n. 115/2002 in relazione all'appello principale. Così deciso in Sassari, 10.3.2025
Il Presidente Dott. Maria Grixoni Il Consigliere est. Dott. Cinzia Caleffi