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Sentenza 6 febbraio 2024
Sentenza 6 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 06/02/2024, n. 672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 672 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Salerno – Seconda Sezione Civile-
Il Giudice onorario avv. Barbara Iorio in funzione di giudice monocratico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al NRG 8642/2014 cui
è riunito il NRG 9057/2015 del ruolo generale dei procedimenti civili avente ad oggetto appalto lavori
TRA
rappresentata e difesa dall'avv. Rita Ventre Parte_1
presso il cui studio elettivamente domicilia in Pontecagnano
Faiano alla Via Mantova n. 24 giusta procura in atti
Attore
E
Ing. rappresentato e difeso Controparte_1
dall'Avv. Pietro Montella con il quale elettivamente domicilia in Battipaglia alla via IV Novembre n.3 giusta procura in calce alla citazione notificata
Convenuto
NONCHE'
rapp.ta e difesa dall'Avv. Luigi Controparte_2
Papaleo , presso il cui studio è elettivamente domiciliata in Sala
Consilina alla via G. Mezzacapo n.185 giusta procura speciale in atti
Terzo chiamato
1 Svolgimento del processo
Con atto di citazione notificato in data 30.09.2014, la sig.ra conveniva dinanzi alla intestata autorità Parte_1
giudiziaria l'Ing. , mediante notifica di atto di citazione CP_1
con cui si chiedeva di: << accertare e dichiarare la responsabilità
dell'Ing. per grave ed inescusabile Controparte_1
inadempimento contrattuale rispetto agli obblighi assunti verso la committente istante, ovvero, in via alternativa, ai sensi dell'art. 2043 c.c., per le causali in narrativa;
per l'effetto condannare l'Ing. all'integrale risarcimento di tutti i Controparte_1
danni, patrimoniali e non, a qualsiasi titolo e/o ragione, arrecati alla odierna istante, ivi compresi il danno emergente,
quantificabile nella misura di Euro 14.788,17, come da perizia di parte allegata, nonché i danni da lucro cessante, i danni morali e le sofferenze morali e psicologiche, il danno esistenziale ed alla vita di relazione, il tutto quantificabile, in via meramente prudenziale, in Euro 26.000,00, ovvero nella diversa somma ,
maggiore o minore, che risulterà in corso di causa anche a seguito di espletando CTU e da quantificarsi, ove necessario, anche in via equitativa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria;
in ogni caso: condannare parte opposta al pagamento di tutte le spese e compensi del presente giudizio, oltre rimborso spese generali, iva, c.p.a., con attribuzione in favore del sottoscritto procuratore, che si dichiara antistatario.>>
Si costituiva in giudizio, a mezzo di comparsa di costituzione e risposta, l'Ing. , il quale insisteva per il rigetto Controparte_1
delle domande formulate dalla parte attrice, e contestualmente richiedeva ed otteneva autorizzazione alla chiamata in garanzia
2 della quest'ultima si costituiva a mezzo di Controparte_2
deposito di comparsa di costituzione e risposta e insisteva per il rigetto delle istanze attoree.
Nel corso del procedimento, veniva ammessa ed espletata prova testimoniale nonché CTU tecnica e conferito incarico al CTU
l'ing. .- Persona_1
Dopo alcuni rinvii per la discussione la causa veniva trattenuta in decisione senza i termini di cui all'art190cpc all'udienza del
15.12.2023.-
Motivi della decisione
Preliminarmente va evidenziata e dichiarata la carenza di legittimazione attiva della attrice;
la titolarità del rapporto giuridico non è in capo alla Sig.ra trattandosi di lavori Pt_1
commissionati dal .- CP_3
Il principio secondo cui per le controversie che perseguono finalità di gestione di un servizio comune e tendono a soddisfare esigenze soltanto collettive, la legittimazione ad agire, spetta in via esclusiva all'amministratore è assodato in giurisprudenza
(Cass. Civ sez. II 21/9/2001 N° 19223). Anche la titolarità delle domande di natura risarcitoria che tendono a soddisfare esigenze collettive della gestione di un servizio comune, spetta in via esclusiva all'amministratore del condominio (Cass. Civ sez. II,
23/05/2012 N° 8173) e quindi la domanda va rigettata per difetto di legittimazione attiva dell'originaria attrice.
In fatto ribadisce che –come risulta dallo stesso atto di citazione-
i lavori sono stati affidati ed eseguiti dalla
[...]
e che con la scrittura privata Controparte_4
del 30/5/2013, esibita dalla sono stati definiti i rapporti Pt_1
derivanti dalla cattiva esecuzione dei lavori appaltati e l'attrice ha percepito un risarcimento, concretizzatosi nella riduzione del
3 prezzo di € 6.965,00. Sul punto –come si rileva dalla scrittura privata esibita dalla stessa attrice- precisa che vennero commissionati alla stessa impresa esecutrice dei lavori condominiali, lavori alla proprietà che non erano Pt_1
riconducibili a quelli eseguiti per il condominio, e per tali prestazioni nessuna veste professionale può essere riconosciuta all'Ing. che era direttore dei lavori limitatamente a CP_1
quelli di manutenzione straordinaria appaltati dal condominio.
Tale accordo ha valore tra le parti che hanno quindi definito la partita di danno riconoscendo la responsabilità dell'appaltatore e determinando l'intero ammontare del danno. In buona sostanza con la scrittura privata,è stato definito l'intero rapporto avendo l'impresa accettato la responsabilità della cattiva esecuzione dei lavori, che non è imputabile al direttore dei lavori e l'attrice ha accettato che il prezzo fosse diminuito ex art. 1668 c.c. E' evidente che l'impresa, nell'accollarsi il risarcimento, ha tenuto conto del fatto che avrebbe potuto andare esente da responsabilità
soltanto se fosse stata in grado di dimostrare di essere stata indotta ad eseguire la prestazione,quale nudus minister.Per
giurisprudenza costante l'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale, derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente. Né avrebbero efficacia esimente addirittura eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori, che invece nel caso di specie è intervenuto per eliminare i difetti riscontrati (Cass. Civ. sez. II, 17/06/2013, N°
15093) come riconosciuto dal CTU che descrive l'attività del direttore dei lavori per l'eliminazione degli inconvenienti lamentati. L'appaltatore avrebbe dovuto dimostrare che egli
4 nello svolgimento dell'appalto ha avuto la veste di semplice
"nudus minister" delle direttive del committente e/o del direttore dei lavori, dovendosi, in mancanza, ritenere responsabile dell'inadempimento in virtù della presunzione contraria che deriva dalla struttura tipica del contratto (Cass. Civ. sez. II,
22/03/2007, n. 6931). Nessuna responsabilità può essere attribuita al direttore dei lavori stante la totale autonomia dell'appaltatore, il quale esplica la sua attività nell'esecuzione dell'opera assunta con propria organizzazione apprestandone i mezzi, nonché curandone le modalità ed obbligandosi verso il committente a prestargli il risultato della sua opera.
L'alta sorveglianza in cui si concreta l'attività del professionista che è pretesa dalla controparte, pur non richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere, né il compimento di operazioni di natura elementare, comporta un'obbligazione di mezzi, consistente nel controllo — da effettuarsi non con la diligenza ordinaria, ma con la diligentia quam in concreto —
della realizzazione dell'opera nelle sue varie fasi, per cui il direttore dei lavori è responsabile verso il cliente se omette di vigilare e di impartire le disposizioni opportune e di controllarne l'esecuzione da parte dell'appaltatore (Cass. Civile, sez. II,
27/01/2012, N° 1218 ). L'opera del professionista è stata improntata alla diligenza anche specifica atteso che ha regolarmente controllato l'esecuzione dei lavori, impartendo gli ordini di servizio del 21/11/12 e del 28/12/12 volti ad eliminare le infiltrazioni lamentate dalla L'attrice accettando la Pt_1
riduzione del prezzo ha ottenuto il risarcimento dall'impresa e nulla può pretendere dal direttore dei lavori proprio perché grazie alla sua attività ha già ottenuto il risarcimento del danno ex art. 5 La responsabilità dell'appaltatore per i vizi dell'opera sussiste ancorché essi siano riconducibili ad una condizione posta in essere da un terzo essendo invero questi tenuto verso il committente, per aver assunto un'obbligazione di risultato e non di mezzi,a realizzare l'opera a regola d'arte e rispondendo anche per le condizioni imputabili allo stesso committente o a terzi se,
conoscendole o potendole conoscere con l'ordinaria diligenza,
non le abbia segnalate all'altra parte, né abbia adottato gli accorgimenti opportuni per far conseguire il risultato utile, salvo che, in relazione a tale situazione ottenga un espresso esonero di responsabilità (Corte appello Brescia, sez. I, 28/02/2019 n. 370).
L'appaltatore è tenuto, a titolo di responsabilità contrattuale,
derivante dalla sua obbligazione di risultato, all'intera garanzia per le imperfezioni o i vizi dell'opera, senza poter invocare il concorso di colpa del progettista o del committente, né l'efficacia esimente di eventuali errori nelle istruzioni impartite dal direttore dei lavori (ex multis Cass Civ. 16/1/2020 n. 777 - sez. II
18/11/2019 n. 29864). Del tutto fuori luogo appare il riferimento all'art 2236 C.C proprio perché la condotta professionale dell'
Ing. ha determinato il risarcimento del danno da parte CP_1
dell'impresa e non pare proprio che nel caso di specie possa ritenersi la speciale difficoltà, nell'esecuzione dell'opera. Nessun addebito può essere quindi, attribuito all'Ing. che CP_1
venne officiato solo per la direzione dei lavori condominiali e non anche di quelli privati. Pure non va sottaciuto, in ordine alla lamentata difformità della pendenza che la sig.ra Pt_1
pretese l'inserimento di tubazioni realizzate da altra impresa nel massetto. Va rimarcato che la domanda principale è risultata priva di prova;
il teste Ing. si è limitato a confermare Tes_1
circostanze affermate nella consulenza di parte e di cui non ha
6 avuto percezione diretta e vanno valutate alla stregua della consulenza di parte stessa che è mera allegazione difensiva a contenuto tecnico priva di autonomo valore probatorio (Cass.
Civ. sez. III 6/11/98 N° 11190 – sez. II 10/1/95 N° 245 – sez. I
28/7/89 N° 3527). L'orientamento della Suprema Corte è
condiviso dalle corti di merito che la ritengono non dotata di efficacia probatoria nemmeno rispetto ai fatti che il consulente asserisce di aver accertato, non essendo prevista dall'ordinamento la precostituzione fuori dal giudizio di un siffatto mezzo di prova (Trib. Milano sez. X 5/2/08 – Trib. Bari
sez. III 5/7/06 – G. Pace Torino Sez. IV 3/3/08 e 31/10/06). Se
nulla prova la consulenza di parte, nulla prova la testimonianza resa dal suo estensore che si è limitato a confermarla.
Dalla CTU elaborata dall'ing. che dopo aver Persona_1
esaminato gli atti prodotti dalle parti e analizzato compiutamente il comportamento dell'Ing. ,nonchè le note alla bozza CP_1
inviate da parte attrice,ritiene che il direttore dei lavori si è
attivato nei confronti dell'impresa perché si potesse CP_4
rivisitare l'intervento tecnico posto in essere, almeno come quello concordato con la stessa durante il sopralluogo del
31/01/2016 (diverso da quello deciso dall'assemblea condominiale del 17/07/2012).Lo stesso non aveva altra soluzione che segnalare all'impresa appaltatrice dei lavori la presenza di difetti occulti, quali Controparte_4
fenomeni di infiltrazione, ed al contempo impartire all'appaltatore di provvedere in tempi brevissimi ad eliminare le cause. Nessun danno alle cose –quindi- l'Ing. ha CP_1
provocato e ciò inficia la fondatezza della domanda relativa al danno alla salute che sarebbe derivato all'attrice. Anche sul punto controparte nulla prova: non ci sono evidenze mediche che
7 possano far ritenere un danno alla salute nè che esso sia riconducibile ai fatti di causa. Non c'è prova del danno biologico, morale ed esistenziale richiesto dall'attrice : nulla è dovuto nel caso che ci occupa proprio alla luce delle sentenze di San Martino
delle sezioni unite (Cass. SS. UU. N° 26972 - 26973 - 26974
11/11/08). Il danno non patrimoniale sarebbe liquidabile solo in relazione a lesione di diritti tutelati costituzionalmente e in presenza di gravi pregiudizi degli stessi e comunque necessiterebbe di prova specifica. Infatti il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza, che deve essere allegato e provato. Nè potrà essere invocata la liquidazione equitativa stante la assoluta mancanza di prova del danno risarcibile infatti non è possibile surrogare al mancato accertamento della prova della responsabilità del debitore o la mancata individuazione della prova del danno nella sua esistenza
(Cass. Civ. sez. III, 30/04/2010, n. 10607).
Nessuna lesione è stata provata e la Corte di Cassazione, con altra pronunzia a sezioni unite ha ribadito che non sono configurabili,
all'interno della categoria generale del danno non patrimoniale,
autonome sottocategorie di danno, perché se in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-
reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 c.c.
interpretato in modo conforme a Costituzione, con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una duplicazione risarcitoria (Cass. Civ. SS UU
22/7/2015 – N° 15350). Il danno non patrimoniale, anche quando sia determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona,
costituisce danno conseguenza, che deve essere allegato e
8 provato e la misura tabellare del risarcimento può essere incrementata dal giudice, con motivazione analitica e non stereotipata, solo in presenza di conseguenze anomale o del tutto peculiari (tempestivamente allegate e provate dal danneggiato),mentre le conseguenze ordinariamente derivanti da pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età
non giustificano alcuna “personalizzazione” in aumento (Cass.
Civ. sez.III 11/11/2019 n.28988 – sez. III 30/10/2018 n.27482)
non è quindi consentita al Giudice la congiunta attribuzione di una somma di denaro,a titolo di risarcimento del danno biologico, e l'attribuzione di una ulteriore somma, a titolo di risarcimento dei pregiudizi di cui è già espressione il grado percentuale di invalidità permanente,come i pregiudizi alle attività quotidiane,personali e relazionali, indefettibilmente dipendenti dalla perdita anatomica o funzionale, costituente il cosiddetto “danno dinamico-relazionale” (Cass. Civ. sez. III
27/03/2018 n.7513). In sostanza non è più riconosciuto il danno in re ipsa atteso che ogni pretesa risarcitoria ed ogni voce di danno andrà provata rigorosamente sotto il profilo dell'illiceità
della condotta, del giudizio di meritevolezza di tutela in relazione del rango costituzionale del diritto leso,e delle conseguenze dannose che la condotta illecita ha concretamente causato al danneggiato (Cass. Civ. sez. I 31/05/2018 n.13992).
Quanto alla chiamata in causa della nessuna Controparte_2
responsabilità emerge né dall'istruttoria né dalla CTU e la generica domanda di manleva andrà pertanto rigettata.
Tenuto conto dell'epoca di introduzione della controversia e della formulazione dell'art. 92 c.p.c., all'epoca in vigore ed applicabile ratione temporis, si ritiene sussistere giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
9
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, seconda sezione civile, in composizione monocratica, in persona del giudice onorario avv. Barbara Iorio
definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti di ing. Parte_1 Controparte_1
nonché della ogni diversa domanda, Controparte_2
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1.- dichiara la carenza di legittimazione attiva in capo alla attrice
; Parte_1
2.- rigetta la domanda principale e le domande risarcitorie;
3.- rigetta la domanda di manleva nei confronti della
[...]
; CP_2
3.- Compensa le spese di lite tra le parti comprese quelle della
CTU.-
IL Giudice Onorario
Avv. Barbara Iorio
10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1668 c.c.