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Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 29/04/2025, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano La Corte d'Appello di Bari Terza Sezione Civile riunita in camera di consiglio, con l'intervento dei magistrati:
1) dott. Salvatore GRILLO Presidente rel./est.
2) dott. Antonello VITALE Consigliere
3) dott. Riccardo LEONETTI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 355/2023 R.G., avente ad oggetto: responsabilità da cose in custodia, ex art. 2051 c.c. TRA
, rappresentato e difeso, giusta Parte_1 mandato in atti, dall'avv. Leonardo Maruzzi, elettivamente domiciliato nel suo studio, San Giovanni Rotondo alla Via Turbacci n. 10/D; appellante e e Controparte_1 CP_2
entrambi rappresentati e difesi, giusta mandato
[...] in atti, dagli avv.ti Pasquale Chindamo e Anna Rita Longo, elettivamente domiciliati presso lo studio sito a San Giovanni Rotondo in Via S. Croce n. 16; appellati
All'udienza collegiale del 9/4/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127/3 e 127ter c.p.c., applicabili ratione temporis ai sensi dell'art. 35/2 D.Lgs. n. 149/2022, come modificato dall'art. 1/380 L. n. 197/22, la causa è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Il procuratore di parte appellante ha così concluso (note scritte dell'8/4/2025, in cui si riporta al proprio atto di appello): 1) In accoglimento del gravame proposto con il presente atto, riformare la ordinanza nr. 292/2023 del Tribunale di Foggia e per l'effetto condannare i signori
e in solido al Controparte_1 Controparte_2 risarcimento dei danni patrimoniali subiti dal sig. Pt_1
alla merce depositata nell'immobile di proprietà
[...] dello stesso quantificati in € 17.004,00 come da CTU espletata in primo grado oltre interessi legali dal momento del sinistro e sino al soddisfo;
2) Condannare gli appellati in solido al pagamento delle spese del giudizio di primo grado;
3) Condannare gli appellati in solido al pagamento delle spese e competenza del presente giudizio>. I procuratori dell'appellato hanno così concluso (note scritte del 24/9/2024): propri atti difensivi, impugnando quanto da controparte dedotto ed eccepito, si insiste per il rigetto del gravame con condanna della parte al pagamento delle competenze professionali con distrazione in favore degli scriventi difensori, i quali si dichiarano antistatari>. Svolgimento del processo Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 292/2023, pubblicata l'11 gennaio 2023, il Tribunale di Foggia ha parzialmente accolto la domanda di risarcimento del danno, proposta da
, dichiarando “l'esclusiva responsabilità di Parte_1
e di Controparte_1 Controparte_2 per la produzione dell'evento di cui al ricorso” e condannandoli in solido al pagamento della somma complessiva di euro “1.416,00, oltre IVA, oltre interessi da calcolarsi sul predetto importo svalutato al momento del sinistro e, quindi, su questa somma come progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo 9 marzo, ed oltre interessi legali ex art. 1282 c.c. dalla pubblicazione della sentenza al saldo”. Con il richiamato provvedimento, il Tribunale ha ravvisato la responsabilità solidale, ex art. 2051 c.c., dei due coniugi e , in quanto proprietari dell'immobile CP CP_2 sito in San Giovanni Rotondo (FG) alla Via Sergente Padovano n. 13, per le infiltrazioni da esso scaturenti e che hanno danneggiato il locale commerciale del Il Pt_1 giudice di prime cure, infatti, ha rilevato la sussistenza del nesso di causalità materiale fra la condizione dei luoghi da cui l'infiltrazione proveniva (a causa della cattiva manutenzione del bagno dei coniugi) e il danno occorso all'odierno appellante, così come apprezzato dal C.T.U. Arch. , in sede di consulenza tecnica preventiva ex Per_1 art. 696 bis c.p.c. Quest'ultimo, tra l'altro, ha concretamente individuato danni al locale, quantificati in € 1.416,00, e danni alla merce ivi contenuta, per la somma di € 17.004,00. Tuttavia, il Giudicante ha riconosciuto all'attore unicamente il diritto al ristoro del danno al locale, nell'ammontare ut supra riportato, negando, invece, al in difetto di Pt_1 adeguata prova sul nesso di causalità, il diritto al risarcimento dei danni riportati dalla merce, “anche alla luce del mancato riscontro, da parte del ricorrente, dell'invito rivoltogli dal Ctu alla consegna delle fatture degli articoli acquistati, nonché dei rilievi del Ctu (pag. 14-15) secondo cui la vetustà degli articoli presenti in deposito in uno all'inadeguatezza dell'impianto di areazione possono aver contribuito alla produzione del danno lamentato”. Donde, è stato liquidato solamente il danno corrispondente al costo da sostenersi per il ripristino del locale a regola d'arte. A fronte dell'accoglimento parziale della domanda, il giudice di primo grado ha compensato integralmente fra le parti le spese di lite, ponendo a carico dei convenuti solamente le spese di CTU, già liquidate con separato decreto del 3.01.2018. Sicchè, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti del giudizio nei confronti del CTU, le stesse sono state poste, “nei rapporti interni definitivamente a carico dei resistenti, con il conseguente diritto del ricorrente di ripetere dai predetti le somme eventualmente già versate o che saranno versate al CTU in forza del predetto decreto”. Tanto ha ritenuto il Tribunale, alla luce dell'istruttoria svolta attraverso l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e, in particolare, della consulenza tecnica d'ufficio svoltasi nel precedente procedimento, incardinato ex art. 696 bis c.p.c. Avverso la sentenza ha proposto appello il solo Pt_1 parzialmente vincitore, chiedendo la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale gli ha negato il diritto al risarcimento del danno riportato dalla merce, a seguito del fenomeno infiltrativo, sul presupposto – ritenuto dal primo Giudice – dell'indimostrata proprietà dei beni e, in ogni caso, dell'assenza di nesso di causalità tra la condotta ascrivibile ai convenuti e il pregiudizio lamentato. Quanto al primo profilo, l'appellante sottolinea la mancanza di contestazione da parte dei convenuti. Inoltre, l'appellante impugna il capo relativo alla regolamentazione delle spese di lite, ingiustamente compensate per intero, chiedendo che vengano poste a carico dei convenuti secondo il principio di soccombenza. Si sono costituiti in giudizio gli appellati, e CP
, i quali contestano la ricostruzione degli elementi di CP_2 fatto effettuata dal C.T.U. nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. In particolare, l'Ausiliare del Giudice: non avrebbe fatto alcuna distinzione fra la merce danneggiata in modo irreparabile e quella danneggiata in modo lieve;
avrebbe errato nel riconteggio della merce e nella verifica della relativa registrazione contabile (senza, quindi, prendere in considerazione il costo originario del singolo prodotto, tenuto conto che, nel computo della merce, erano stati inclusi anche libri molto vecchi e non più commerciabili e, comunque, libri che potevano essere stati già danneggiati precedentemente); avrebbe redatto una relazione peritale contraddittoria, in merito alla ricostruzione dei fatti (prima formulata in modo dubitativo, poi con certezza), a distanza di oltre un anno dall'evento e senza considerare l'eventuale coinvolgimento dell'immobile, adiacente a quello degli odierni appellati. In aggiunta, questi ultimi evidenziano ulteriore profilo critico dell'elaborato pertiale, laddove si sottolinea quanto segue: “altro e non trascurabile elemento che lascia perplessi è l'ultimo capoverso di pagina 13 [dell'elaborato peritale], in esso viene descritta una condizione di cattiva conservazione degli oggetti, indipendente dall'evento lamentato dalla parte ricorrente, sottolineando le pregresse condizioni termo-idrometriche favorevoli alla formazione di condensa e denunciando che l'elevato tasso di umidità deve ascriversi alla mancata areazione del locale dovuta all'impossibilità di apertura delle finestre poiché chiuse da pannellature e arredo”. Ebbene, di ciò il C.T.U. non avrebbe dato atto nelle proprie conclusioni. In ultima istanza, le parti appellate contestano le allegazioni del ribadendo che il giudice di primo grado, alla Pt_1 luce degli atti di causa, avrebbe correttamente ritenuto non provata l'appartenenza della merce al ricorrente e, conseguentemente, avrebbe effettuato una valutazione esente da censure allorché ha compensato integralmente fra le parti le spese di lite. Motivi della decisione Ciò posto, ad avviso della Corte le doglianze dell'appellante hanno fondamento soltanto limitatamente al capo della sentenza regolamentativo delle spese processuali. In merito al negato risarcimento del danno alla merce, lamentato dal le conclusioni tratte dal Tribunale si Pt_1 appalesano corrette e condivisibili, alla luce del quadro probatorio acquisito agli atti. In primo luogo, va ribadito – come evidenziato dal primo Giudice – che l'attore, ora appellante, non ha prodotto in giudizio alcuna documentazione comprovante l'acquisto della merce di cui ha lamentato il deterioramento e, tanto meno, il relativo costo, in tal modo configurandosi una lacuna probatoria sia in ordine all'appartenenza, al preteso danneggiato, della merce in questione, sia con riferimento all'effettivo pregiudizio subito, sconoscendosi il costo sostenuto dal proprietario delle merce deteriorata. L'evidenziata lacuna probatoria ha costretto il C.T.U. ad una esplorativa indagine di mercato, per vero assai aleatoria e priva di riscontro oggettivo, consistita nel reperimento di dati di costo degli articoli presenti in magazzino, attraverso ricerche “on line” e in rivendite all'ingrosso di articoli religiosi, presenti nel territorio di San Giovanni Rotondo.1 I dati così emersi sono stati dal C.T.U. rielaborati mediante attualizzazione all'anno 2016, secondo indici ISTAT, dei prezzi in Lire di acquisto all'ingrosso, per giunta desunti in
Persona_ 1 Cfr. sul punto pag. 8 della relazione del C.T.U. arch. del 27/9/2017. via presuntiva da quelli di copertina, trasformati nell'attuale valuta in Euro.2 È, quindi, già di tutta evidenza la farraginosità della ricostruzione del pregiudizio patrimoniale in questione, affidato alle mere ipotetiche ricostruzioni, presuntive quanto astratte, del C.T.U., a fronte del totale inadempimento dell'onere probatorio a carico dell'attore, asseritamente danneggiato. Ancor più evidente è l'inadeguatezza del risultato della suddetta indagine peritale, in parte qua, se si consideri l'assenza di qualsiasi informazione in ordine alle effettive condizioni in cui la merce si trovava e, ancor prima, alla sua effettiva commerciabilità, al momento del sinistro, aspetti di rilievo ai fini della valutazione del nesso eziologico. A tal proposito, non possono essere trascurati due profili decisivi, ai fini della valutazione del nesso causale tra condotta ascrivibile ai convenuti, ora appellati, e lamentato danno alla merce: in primo luogo, l'epoca risalente (oltre dieci anni prima dell'evento infiltrativo) di acquisto della merce, circostanza ammessa dallo stesso nel corso Pt_1 della C.T.U. per giustificare l'assenza di documentazione comprovante l'acquisto, a fronte di specifica richiesta dell'Ausiliare del Giudice;
in secondo luogo, le condizioni precarie del locale, in cui la stessa merce era custodita al momento dell'avvenuto fenomeno infiltrativo, condizioni inequivocabilmente descritte dal C.T.U. Sotto quest'ultimo aspetto, è sufficiente leggere quanto riportato nell'elaborato peritale del C.T.U.:3 Le condizioni igienico sanitarie dell'immobile non hanno consentito la permanenza all'interno del locale stesso, poiché l'aria era irrespirabile a causa della polvere, della muffa e dell'elevato grado di umidità; pertanto si è proceduto spostando alcuni articoli all'esterno ed annotando quelli danneggiati in modo irrimediabile e quelli danneggiati in modo lieve>. Aggiungasi che le suddette condizioni erano determinate dalla presenza di pannelli di materiale plastico dello spessore di circa 2 mm, posti a chiusura delle finestre, così da impedirne l'apertura e ostruendo l'ingresso di luce ed aria. Pertanto – riferisce il C.T.U. –4 nell'intero locale non avviene la naturale aerazione ed il mancato ricambio d'aria inficia lo stato di salubrità dell'ambiente interno, non essendo neanche provvisto di un sistema di ventilazione forzata…Al momento degli accessi ai luoghi il locale si presenta in condizioni di manutenzione scarse riguardo alla salubrità dell'ambiente poiché l'aria è risultata irrespirabile a causa dell'elevato tasso di umidità e del forte odore di muffa…Le attuali condizioni del locale, che non hanno neanche permesso lo svolgimento decoroso e continuativo di un sopralluogo, fanno supporre l'esistenza pregressa di condizioni termoigrometriche generali favorevoli alla formazione di condensa. A tal proposito corre l'obbligo di aggiungere che l'elevato tasso di umidità deve ascriversi alla mancata areazione del locale, dovuta all'impossibilità di apertura delle finestre, poichè chiuse da pannellature e arredo>.5 A fronte della su descritta situazione dei luoghi, ragionevolmente foriera di danni alle cose custodite nel locale, è da ritenersi quanto meno dubbia la condizione di commerciabilità della merce, alla data dell'evento infiltrativo di cui è causa, e tanto è sufficiente a paralizzare ogni stima presuntiva operata dal C.T.U. in ordine al valore della merce stessa, ai fini della liquidazione del danno. D'altronde, assai contraddittoria è l'affermazione del C.T.U., in ordine alle cause dei danni alla merce, laddove si afferma che “le condizioni igrometriche proprie del locale non hanno danneggiato alcun oggetto, bensì possono aver solamente causato cattivo odore e formazione di muffa sugli oggetti interessati dall'evento dannoso”.6 Da un lato, tale affermazione si contrappone a quanto lo stesso Ausiliare del Giudice afferma nel precedente elaborato a sua firma in data 30/5/2017, laddove, evidenziando la vetustà degli articoli presenti nel deposito, al momento dell'evento dannoso, osserva testualmente: può ragionevolmente affermarsi che alcuni di questi prodotti, essendo stati conservati per lungo tempo, in un locale con caratteristiche di areazione inadeguate, hanno visto compromettere la loro integrità anche in ragione dell'elevato tasso di umidità: si pensi, ad esempio, a libri, opuscoli ed immagini stampate su cartoncino>.7 Dall'altro lato, ad onta di quanto affermato dal C.T.U., è di tutta evidenza la ragionevole incommerciabilità di un prodotto che presenti “cattivo odore” e sia ricoperto di muffa, sicuramente inappetibile da parte di potenziali acquirenti dotati di comune raziocinio, a meno che non si tratti di oggetti di particolare interesse storico-artistico, circostanza del tutto indimostrata nel caso di specie. A tanto si aggiunga anche la considerazione che – come sottolineato dal consulente di parte convenuta –8 nel novero del materiale, asseritamente danneggiato dalle infiltrazioni, sarebbero inclusi libri ormai superati da edizioni aggiornate, come tali privi di valore commerciale, perché invendibili. Condizione della merce certamente non aggirabile attraverso il procedimento di attualizzazione del prezzo di costo, seguito dal C.T.U., come dallo stesso riferito.9 Ne deriva che, in maniera del tutto condivisibile e corretta, il Tribunale ha limitato il risarcimento del danno, lamentato dal al pregiudizio riportato dal locale e quantificato Pt_1 in sentenza in € 1.416,00 oltre accessori. A diverse conclusioni, come sopra anticipato, si giunge in relazione alla seconda censura mossa dall'appellante e riguardante il capo regolamentativo delle spese processuali, dal primo Giudice interamente compensate fra le parti, fatta eccezione del costo della C.T.U., posta totalmente a carico dei convenuti. È di tutta evidenza, infatti, che l'integrale compensazione – disposta dal primo Giudice – finisce per paralizzare qualsiasi effetto riparatorio riconducibile all'accoglimento della domanda, pur parzialmente accolta, di risarcimento dei danni e, pertanto, si appalesa non rispondente a criteri di equità. Ben più rispondente a tali criteri è da ritenersi, invece, la compensazione soltanto parziale delle spese di primo grado, nella misura di 1/3, tenuto conto della parziale soccombenza dell'attore, fermo restando l'onere della C.T.U., su cui non è stato spiegato appello incidentale. Pertanto, i compensi del difensore relativi al giudizio di primo grado, commisurati al valore desunto dal decisum (€ 1.416,00) ed applicati i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modif., riconosciute tutte le fasi del giudizio (fase introduttiva € 425, fase di studio € 425, fase d trattazione € 851 e fase decisionale € 851), possono essere liquidati per l'intero in € 2.552,00, oltre accessori di legge (spese generali del 15%, IVA e CPA nella misura dovuta per legge). Su tale importo, quindi, va operata la compensazione nella misura di 1/3, così restando a carico dei convenuti soccombenti i residui 2/3. Nei termini suddetti merita accoglimento l'appello e va riformata parzialmente l'appellata ordinanza. In considerazione dell'esito complessivo della causa, in una visione unitaria della stessa, con il parziale accoglimento delle domande avanzate dall'originario attore, ora appellante, anche le spese processuali del presente gravame vanno regolate in coerenza con i criteri sopra enunciati, in relazione al giudizio di primo grado. Pertanto, anche in questo caso, i compensi del difensore dell'appellante, relativi al giudizio d'appello, vanno commisurati al valore desunto dal decisum (€ 1.416,00) e, applicati i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modif. e riconosciute tutte le fasi del giudizio (fase introduttiva € 536, fase di studio € 536, fase d trattazione € 992 e fase decisionale € 851), possono essere liquidati per l'intero in € 2.915,00, oltre accessori di legge (spese generali del 15%, IVA e CPA nella misura dovuta per legge). Anche su tale importo va operata la compensazione nella misura di 1/3, così ponendosi a carico degli appellati parzialmente soccombenti i restanti 2/3.
P.T.M.
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
avverso l'ordinanza, ex art. 702 ter c.p.c., Controparte_2
n. 292/2023, pubblicata l'11 gennaio 2023, resa inter partes dal Tribunale di Foggia, in parziale riforma della stessa, disattesa ogni diversa richiesta e domanda, così provvede:
a) condanna e in Controparte_1 Controparte_2
solido fra loro, alla rifusione, in favore di ed Parte_1
in ragione di 2/3, delle spese processuali del primo grado di giudizio, liquidate, per l'intero, in € 2.552,00, oltre accessori di legge (spese generali del 15%, IVA e CPA nella misura dovuta per legge), compensandole per il restante 1/3; b) condanna gli appellati, in solido fra loro, alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese processuali del presente grado, in ragione di 2/3, liquidate per l'intero per compensi in € 2.915,00, oltre accessori di legge (spese generali del
15%, IVA e CPA nella misura dovuta per legge).
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della terza sezione civile, addì 16/4/2025.
Il Presidente rel./est.
Salvatore GRILLO 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cfr. pag. 7 dell'elaborato peritale di cui alla nota precedente. 3 Cfr. pag. 7 dell'elaborato peritale di cui alla nota precedente. 4 Cfr. pag. 9 della relazione peritale di cui alle note precedenti. 5 Cfr. pag. 13 della relazione peritale di cui alle note precedenti. 6 Cfr. pag. 6 delle controdeduzioni del C.T.U. in data 27/9/2017. 7 Cfr. pagg. 14-15 della relazione di C.T.U. in data 30/5/2017. 8 Al riguardo cfr. il richiamo contenuto nell controdeduzioni del C.T.U. in data 27/9/2017, a pag. 7. 9 Cfr. pag. 7 della relazione in data 30/5/2017.
1) dott. Salvatore GRILLO Presidente rel./est.
2) dott. Antonello VITALE Consigliere
3) dott. Riccardo LEONETTI Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile, iscritta al n. 355/2023 R.G., avente ad oggetto: responsabilità da cose in custodia, ex art. 2051 c.c. TRA
, rappresentato e difeso, giusta Parte_1 mandato in atti, dall'avv. Leonardo Maruzzi, elettivamente domiciliato nel suo studio, San Giovanni Rotondo alla Via Turbacci n. 10/D; appellante e e Controparte_1 CP_2
entrambi rappresentati e difesi, giusta mandato
[...] in atti, dagli avv.ti Pasquale Chindamo e Anna Rita Longo, elettivamente domiciliati presso lo studio sito a San Giovanni Rotondo in Via S. Croce n. 16; appellati
All'udienza collegiale del 9/4/2025, tenutasi nelle forme della trattazione scritta, ai sensi degli artt. 127/3 e 127ter c.p.c., applicabili ratione temporis ai sensi dell'art. 35/2 D.Lgs. n. 149/2022, come modificato dall'art. 1/380 L. n. 197/22, la causa è stata riservata per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. Il procuratore di parte appellante ha così concluso (note scritte dell'8/4/2025, in cui si riporta al proprio atto di appello): 1) In accoglimento del gravame proposto con il presente atto, riformare la ordinanza nr. 292/2023 del Tribunale di Foggia e per l'effetto condannare i signori
e in solido al Controparte_1 Controparte_2 risarcimento dei danni patrimoniali subiti dal sig. Pt_1
alla merce depositata nell'immobile di proprietà
[...] dello stesso quantificati in € 17.004,00 come da CTU espletata in primo grado oltre interessi legali dal momento del sinistro e sino al soddisfo;
2) Condannare gli appellati in solido al pagamento delle spese del giudizio di primo grado;
3) Condannare gli appellati in solido al pagamento delle spese e competenza del presente giudizio>. I procuratori dell'appellato hanno così concluso (note scritte del 24/9/2024): propri atti difensivi, impugnando quanto da controparte dedotto ed eccepito, si insiste per il rigetto del gravame con condanna della parte al pagamento delle competenze professionali con distrazione in favore degli scriventi difensori, i quali si dichiarano antistatari>. Svolgimento del processo Con ordinanza ex art. 702 ter c.p.c. n. 292/2023, pubblicata l'11 gennaio 2023, il Tribunale di Foggia ha parzialmente accolto la domanda di risarcimento del danno, proposta da
, dichiarando “l'esclusiva responsabilità di Parte_1
e di Controparte_1 Controparte_2 per la produzione dell'evento di cui al ricorso” e condannandoli in solido al pagamento della somma complessiva di euro “1.416,00, oltre IVA, oltre interessi da calcolarsi sul predetto importo svalutato al momento del sinistro e, quindi, su questa somma come progressivamente rivalutata, di anno in anno, ogni successivo 9 marzo, ed oltre interessi legali ex art. 1282 c.c. dalla pubblicazione della sentenza al saldo”. Con il richiamato provvedimento, il Tribunale ha ravvisato la responsabilità solidale, ex art. 2051 c.c., dei due coniugi e , in quanto proprietari dell'immobile CP CP_2 sito in San Giovanni Rotondo (FG) alla Via Sergente Padovano n. 13, per le infiltrazioni da esso scaturenti e che hanno danneggiato il locale commerciale del Il Pt_1 giudice di prime cure, infatti, ha rilevato la sussistenza del nesso di causalità materiale fra la condizione dei luoghi da cui l'infiltrazione proveniva (a causa della cattiva manutenzione del bagno dei coniugi) e il danno occorso all'odierno appellante, così come apprezzato dal C.T.U. Arch. , in sede di consulenza tecnica preventiva ex Per_1 art. 696 bis c.p.c. Quest'ultimo, tra l'altro, ha concretamente individuato danni al locale, quantificati in € 1.416,00, e danni alla merce ivi contenuta, per la somma di € 17.004,00. Tuttavia, il Giudicante ha riconosciuto all'attore unicamente il diritto al ristoro del danno al locale, nell'ammontare ut supra riportato, negando, invece, al in difetto di Pt_1 adeguata prova sul nesso di causalità, il diritto al risarcimento dei danni riportati dalla merce, “anche alla luce del mancato riscontro, da parte del ricorrente, dell'invito rivoltogli dal Ctu alla consegna delle fatture degli articoli acquistati, nonché dei rilievi del Ctu (pag. 14-15) secondo cui la vetustà degli articoli presenti in deposito in uno all'inadeguatezza dell'impianto di areazione possono aver contribuito alla produzione del danno lamentato”. Donde, è stato liquidato solamente il danno corrispondente al costo da sostenersi per il ripristino del locale a regola d'arte. A fronte dell'accoglimento parziale della domanda, il giudice di primo grado ha compensato integralmente fra le parti le spese di lite, ponendo a carico dei convenuti solamente le spese di CTU, già liquidate con separato decreto del 3.01.2018. Sicchè, ferma restando la solidarietà passiva di tutte le parti del giudizio nei confronti del CTU, le stesse sono state poste, “nei rapporti interni definitivamente a carico dei resistenti, con il conseguente diritto del ricorrente di ripetere dai predetti le somme eventualmente già versate o che saranno versate al CTU in forza del predetto decreto”. Tanto ha ritenuto il Tribunale, alla luce dell'istruttoria svolta attraverso l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti e, in particolare, della consulenza tecnica d'ufficio svoltasi nel precedente procedimento, incardinato ex art. 696 bis c.p.c. Avverso la sentenza ha proposto appello il solo Pt_1 parzialmente vincitore, chiedendo la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui il Tribunale gli ha negato il diritto al risarcimento del danno riportato dalla merce, a seguito del fenomeno infiltrativo, sul presupposto – ritenuto dal primo Giudice – dell'indimostrata proprietà dei beni e, in ogni caso, dell'assenza di nesso di causalità tra la condotta ascrivibile ai convenuti e il pregiudizio lamentato. Quanto al primo profilo, l'appellante sottolinea la mancanza di contestazione da parte dei convenuti. Inoltre, l'appellante impugna il capo relativo alla regolamentazione delle spese di lite, ingiustamente compensate per intero, chiedendo che vengano poste a carico dei convenuti secondo il principio di soccombenza. Si sono costituiti in giudizio gli appellati, e CP
, i quali contestano la ricostruzione degli elementi di CP_2 fatto effettuata dal C.T.U. nel procedimento ex art. 696 bis c.p.c. In particolare, l'Ausiliare del Giudice: non avrebbe fatto alcuna distinzione fra la merce danneggiata in modo irreparabile e quella danneggiata in modo lieve;
avrebbe errato nel riconteggio della merce e nella verifica della relativa registrazione contabile (senza, quindi, prendere in considerazione il costo originario del singolo prodotto, tenuto conto che, nel computo della merce, erano stati inclusi anche libri molto vecchi e non più commerciabili e, comunque, libri che potevano essere stati già danneggiati precedentemente); avrebbe redatto una relazione peritale contraddittoria, in merito alla ricostruzione dei fatti (prima formulata in modo dubitativo, poi con certezza), a distanza di oltre un anno dall'evento e senza considerare l'eventuale coinvolgimento dell'immobile, adiacente a quello degli odierni appellati. In aggiunta, questi ultimi evidenziano ulteriore profilo critico dell'elaborato pertiale, laddove si sottolinea quanto segue: “altro e non trascurabile elemento che lascia perplessi è l'ultimo capoverso di pagina 13 [dell'elaborato peritale], in esso viene descritta una condizione di cattiva conservazione degli oggetti, indipendente dall'evento lamentato dalla parte ricorrente, sottolineando le pregresse condizioni termo-idrometriche favorevoli alla formazione di condensa e denunciando che l'elevato tasso di umidità deve ascriversi alla mancata areazione del locale dovuta all'impossibilità di apertura delle finestre poiché chiuse da pannellature e arredo”. Ebbene, di ciò il C.T.U. non avrebbe dato atto nelle proprie conclusioni. In ultima istanza, le parti appellate contestano le allegazioni del ribadendo che il giudice di primo grado, alla Pt_1 luce degli atti di causa, avrebbe correttamente ritenuto non provata l'appartenenza della merce al ricorrente e, conseguentemente, avrebbe effettuato una valutazione esente da censure allorché ha compensato integralmente fra le parti le spese di lite. Motivi della decisione Ciò posto, ad avviso della Corte le doglianze dell'appellante hanno fondamento soltanto limitatamente al capo della sentenza regolamentativo delle spese processuali. In merito al negato risarcimento del danno alla merce, lamentato dal le conclusioni tratte dal Tribunale si Pt_1 appalesano corrette e condivisibili, alla luce del quadro probatorio acquisito agli atti. In primo luogo, va ribadito – come evidenziato dal primo Giudice – che l'attore, ora appellante, non ha prodotto in giudizio alcuna documentazione comprovante l'acquisto della merce di cui ha lamentato il deterioramento e, tanto meno, il relativo costo, in tal modo configurandosi una lacuna probatoria sia in ordine all'appartenenza, al preteso danneggiato, della merce in questione, sia con riferimento all'effettivo pregiudizio subito, sconoscendosi il costo sostenuto dal proprietario delle merce deteriorata. L'evidenziata lacuna probatoria ha costretto il C.T.U. ad una esplorativa indagine di mercato, per vero assai aleatoria e priva di riscontro oggettivo, consistita nel reperimento di dati di costo degli articoli presenti in magazzino, attraverso ricerche “on line” e in rivendite all'ingrosso di articoli religiosi, presenti nel territorio di San Giovanni Rotondo.1 I dati così emersi sono stati dal C.T.U. rielaborati mediante attualizzazione all'anno 2016, secondo indici ISTAT, dei prezzi in Lire di acquisto all'ingrosso, per giunta desunti in
Persona_ 1 Cfr. sul punto pag. 8 della relazione del C.T.U. arch. del 27/9/2017. via presuntiva da quelli di copertina, trasformati nell'attuale valuta in Euro.2 È, quindi, già di tutta evidenza la farraginosità della ricostruzione del pregiudizio patrimoniale in questione, affidato alle mere ipotetiche ricostruzioni, presuntive quanto astratte, del C.T.U., a fronte del totale inadempimento dell'onere probatorio a carico dell'attore, asseritamente danneggiato. Ancor più evidente è l'inadeguatezza del risultato della suddetta indagine peritale, in parte qua, se si consideri l'assenza di qualsiasi informazione in ordine alle effettive condizioni in cui la merce si trovava e, ancor prima, alla sua effettiva commerciabilità, al momento del sinistro, aspetti di rilievo ai fini della valutazione del nesso eziologico. A tal proposito, non possono essere trascurati due profili decisivi, ai fini della valutazione del nesso causale tra condotta ascrivibile ai convenuti, ora appellati, e lamentato danno alla merce: in primo luogo, l'epoca risalente (oltre dieci anni prima dell'evento infiltrativo) di acquisto della merce, circostanza ammessa dallo stesso nel corso Pt_1 della C.T.U. per giustificare l'assenza di documentazione comprovante l'acquisto, a fronte di specifica richiesta dell'Ausiliare del Giudice;
in secondo luogo, le condizioni precarie del locale, in cui la stessa merce era custodita al momento dell'avvenuto fenomeno infiltrativo, condizioni inequivocabilmente descritte dal C.T.U. Sotto quest'ultimo aspetto, è sufficiente leggere quanto riportato nell'elaborato peritale del C.T.U.:3 Le condizioni igienico sanitarie dell'immobile non hanno consentito la permanenza all'interno del locale stesso, poiché l'aria era irrespirabile a causa della polvere, della muffa e dell'elevato grado di umidità; pertanto si è proceduto spostando alcuni articoli all'esterno ed annotando quelli danneggiati in modo irrimediabile e quelli danneggiati in modo lieve>. Aggiungasi che le suddette condizioni erano determinate dalla presenza di pannelli di materiale plastico dello spessore di circa 2 mm, posti a chiusura delle finestre, così da impedirne l'apertura e ostruendo l'ingresso di luce ed aria. Pertanto – riferisce il C.T.U. –4 nell'intero locale non avviene la naturale aerazione ed il mancato ricambio d'aria inficia lo stato di salubrità dell'ambiente interno, non essendo neanche provvisto di un sistema di ventilazione forzata…Al momento degli accessi ai luoghi il locale si presenta in condizioni di manutenzione scarse riguardo alla salubrità dell'ambiente poiché l'aria è risultata irrespirabile a causa dell'elevato tasso di umidità e del forte odore di muffa…Le attuali condizioni del locale, che non hanno neanche permesso lo svolgimento decoroso e continuativo di un sopralluogo, fanno supporre l'esistenza pregressa di condizioni termoigrometriche generali favorevoli alla formazione di condensa. A tal proposito corre l'obbligo di aggiungere che l'elevato tasso di umidità deve ascriversi alla mancata areazione del locale, dovuta all'impossibilità di apertura delle finestre, poichè chiuse da pannellature e arredo>.5 A fronte della su descritta situazione dei luoghi, ragionevolmente foriera di danni alle cose custodite nel locale, è da ritenersi quanto meno dubbia la condizione di commerciabilità della merce, alla data dell'evento infiltrativo di cui è causa, e tanto è sufficiente a paralizzare ogni stima presuntiva operata dal C.T.U. in ordine al valore della merce stessa, ai fini della liquidazione del danno. D'altronde, assai contraddittoria è l'affermazione del C.T.U., in ordine alle cause dei danni alla merce, laddove si afferma che “le condizioni igrometriche proprie del locale non hanno danneggiato alcun oggetto, bensì possono aver solamente causato cattivo odore e formazione di muffa sugli oggetti interessati dall'evento dannoso”.6 Da un lato, tale affermazione si contrappone a quanto lo stesso Ausiliare del Giudice afferma nel precedente elaborato a sua firma in data 30/5/2017, laddove, evidenziando la vetustà degli articoli presenti nel deposito, al momento dell'evento dannoso, osserva testualmente: può ragionevolmente affermarsi che alcuni di questi prodotti, essendo stati conservati per lungo tempo, in un locale con caratteristiche di areazione inadeguate, hanno visto compromettere la loro integrità anche in ragione dell'elevato tasso di umidità: si pensi, ad esempio, a libri, opuscoli ed immagini stampate su cartoncino>.7 Dall'altro lato, ad onta di quanto affermato dal C.T.U., è di tutta evidenza la ragionevole incommerciabilità di un prodotto che presenti “cattivo odore” e sia ricoperto di muffa, sicuramente inappetibile da parte di potenziali acquirenti dotati di comune raziocinio, a meno che non si tratti di oggetti di particolare interesse storico-artistico, circostanza del tutto indimostrata nel caso di specie. A tanto si aggiunga anche la considerazione che – come sottolineato dal consulente di parte convenuta –8 nel novero del materiale, asseritamente danneggiato dalle infiltrazioni, sarebbero inclusi libri ormai superati da edizioni aggiornate, come tali privi di valore commerciale, perché invendibili. Condizione della merce certamente non aggirabile attraverso il procedimento di attualizzazione del prezzo di costo, seguito dal C.T.U., come dallo stesso riferito.9 Ne deriva che, in maniera del tutto condivisibile e corretta, il Tribunale ha limitato il risarcimento del danno, lamentato dal al pregiudizio riportato dal locale e quantificato Pt_1 in sentenza in € 1.416,00 oltre accessori. A diverse conclusioni, come sopra anticipato, si giunge in relazione alla seconda censura mossa dall'appellante e riguardante il capo regolamentativo delle spese processuali, dal primo Giudice interamente compensate fra le parti, fatta eccezione del costo della C.T.U., posta totalmente a carico dei convenuti. È di tutta evidenza, infatti, che l'integrale compensazione – disposta dal primo Giudice – finisce per paralizzare qualsiasi effetto riparatorio riconducibile all'accoglimento della domanda, pur parzialmente accolta, di risarcimento dei danni e, pertanto, si appalesa non rispondente a criteri di equità. Ben più rispondente a tali criteri è da ritenersi, invece, la compensazione soltanto parziale delle spese di primo grado, nella misura di 1/3, tenuto conto della parziale soccombenza dell'attore, fermo restando l'onere della C.T.U., su cui non è stato spiegato appello incidentale. Pertanto, i compensi del difensore relativi al giudizio di primo grado, commisurati al valore desunto dal decisum (€ 1.416,00) ed applicati i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modif., riconosciute tutte le fasi del giudizio (fase introduttiva € 425, fase di studio € 425, fase d trattazione € 851 e fase decisionale € 851), possono essere liquidati per l'intero in € 2.552,00, oltre accessori di legge (spese generali del 15%, IVA e CPA nella misura dovuta per legge). Su tale importo, quindi, va operata la compensazione nella misura di 1/3, così restando a carico dei convenuti soccombenti i residui 2/3. Nei termini suddetti merita accoglimento l'appello e va riformata parzialmente l'appellata ordinanza. In considerazione dell'esito complessivo della causa, in una visione unitaria della stessa, con il parziale accoglimento delle domande avanzate dall'originario attore, ora appellante, anche le spese processuali del presente gravame vanno regolate in coerenza con i criteri sopra enunciati, in relazione al giudizio di primo grado. Pertanto, anche in questo caso, i compensi del difensore dell'appellante, relativi al giudizio d'appello, vanno commisurati al valore desunto dal decisum (€ 1.416,00) e, applicati i parametri medi di cui al D.M. n. 55/2014 e succ. modif. e riconosciute tutte le fasi del giudizio (fase introduttiva € 536, fase di studio € 536, fase d trattazione € 992 e fase decisionale € 851), possono essere liquidati per l'intero in € 2.915,00, oltre accessori di legge (spese generali del 15%, IVA e CPA nella misura dovuta per legge). Anche su tale importo va operata la compensazione nella misura di 1/3, così ponendosi a carico degli appellati parzialmente soccombenti i restanti 2/3.
P.T.M.
La Corte definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di e Parte_1 Controparte_1
avverso l'ordinanza, ex art. 702 ter c.p.c., Controparte_2
n. 292/2023, pubblicata l'11 gennaio 2023, resa inter partes dal Tribunale di Foggia, in parziale riforma della stessa, disattesa ogni diversa richiesta e domanda, così provvede:
a) condanna e in Controparte_1 Controparte_2
solido fra loro, alla rifusione, in favore di ed Parte_1
in ragione di 2/3, delle spese processuali del primo grado di giudizio, liquidate, per l'intero, in € 2.552,00, oltre accessori di legge (spese generali del 15%, IVA e CPA nella misura dovuta per legge), compensandole per il restante 1/3; b) condanna gli appellati, in solido fra loro, alla rifusione, in favore dell'appellante, delle spese processuali del presente grado, in ragione di 2/3, liquidate per l'intero per compensi in € 2.915,00, oltre accessori di legge (spese generali del
15%, IVA e CPA nella misura dovuta per legge).
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio della terza sezione civile, addì 16/4/2025.
Il Presidente rel./est.
Salvatore GRILLO 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 Cfr. pag. 7 dell'elaborato peritale di cui alla nota precedente. 3 Cfr. pag. 7 dell'elaborato peritale di cui alla nota precedente. 4 Cfr. pag. 9 della relazione peritale di cui alle note precedenti. 5 Cfr. pag. 13 della relazione peritale di cui alle note precedenti. 6 Cfr. pag. 6 delle controdeduzioni del C.T.U. in data 27/9/2017. 7 Cfr. pagg. 14-15 della relazione di C.T.U. in data 30/5/2017. 8 Al riguardo cfr. il richiamo contenuto nell controdeduzioni del C.T.U. in data 27/9/2017, a pag. 7. 9 Cfr. pag. 7 della relazione in data 30/5/2017.