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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 06/10/2025, n. 618 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 618 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 104/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, in persona del giudice LA IR SA, ha emesso la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies, co. 3 c.p.c. nella causa civile di I grado iscritta al n. 104 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025 e avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Guido Cosulich Parte_1 C.F._1
parte opponente
nei confronti di 1
(C.F. ), rappresentata dal dott. , nella sua qualità di Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
direttore generale, rappresentata e difesa dall'avv. Elisa Benincasa e dall'avv. Luca Pasetto
parte opposta
conclusioni:
per “conclude affinché il Tribunale di Arezzo, dichiari che il Sig. nulla Parte_1 Parte_1
deve a nessun titolo o ragione alla per i motivi sopraddetti e pertanto annulli il decreto CP_1
ingiuntivo n. 815/2024 emesso dal Tribunale di Arezzo in data 04.11.2024 e notificato in data 05.12.24. Con
vittoria di spese ed onorari.”;
per “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione Controparte_1
respinta, così decidere: In via preliminare principale: - Dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione proposta
dal signor per tardività, confermando integralmente il decreto ingiuntivo n. 815/2024 emesso Parte_1
dal Tribunale di Arezzo in data 4 novembre 2024 in ogni sua parte. in prima udienza, ai sensi dell'art. 281
sexies c.p.c. prima parte;
- concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648
c.p.c. in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione In via preliminare: - In
ogni caso dichiarare inammissibile/improcedibile l'opposizione proposta dal Signor per Parte_1 R.G. n. 104/2025
tardività, confermando integralmente il decreto ingiuntivo n. 815/2024 emesso dal Tribunale di Arezzo in
data 4 novembre 2024 in ogni sua parte. - In via preliminare subordinata: dichiarare
inammissibile/improcedibile l'opposizione a decreto ingiuntivo in quanto instaurata in difetto di procura ad
litem rilasciata al difensore. Nel merito, ogni contraria istanza anche istruttoria rigettata: - in via principale,
confermare il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte e, per l'effetto rigettare l'opposizione avversaria in
quanto infondata in fatto e in diritto;
- in via subordinata, accertare e dichiarare che è Controparte_1
creditrice nei confronti del sig. della somma di euro 39.000,00, oltre interessi e spese e, per Parte_1
l'effetto condannare quest'ultimo al pagamento della somma di euro 39.000,00 in favore di Controparte_1
- in ogni caso, condannare l'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da lite temeraria
da liquidarsi in via equitativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio con
rimborso spese generali al 15%, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha opposto il decreto ingiuntivo n. 815/2024 ottenuto da per Parte_1 Controparte_1
l'importo di € 39.000,00, in forza di fideiussione omnibus sottoscritta il 1° aprile 2009 dallo stesso a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contratte da Pt_1 Controparte_3
2
[...] Controparte_4
nei confronti dell'allora Banca e del Lazio.
A fondamento dell'opposizione, ha dedotto che: Parte_1
i. in data 15.3.2012, egli si era impegnato ad estinguere totalmente il debito della nei Controparte_3
confronti della CP_5
ii. dal 19.5.2016 al 23.01.2023 il debito della è stato trasferito più volte sino a Controparte_3
giungere alla senza che alcuna comunicazione venisse inviata allo stesso Controparte_1
almeno per conoscenza;
Parte_1
iii. egli non ha mai ricevuto alcun atto idoneo ad interrompere i termini della prescrizione;
iv. le somme oggetto di ingiunzione sono state erogate in favore della quale CP_3
sponsorizzazione della sulle auto della . Controparte_1 Controparte_3
Su queste basi, l'opponente ha chiesto: ““Voglia il Tribunale di Arezzo, che il Sig. nulla Parte_1
deve alla e pertanto il decreto ingiuntivo n. 815/2024, emesso dal Tribunale di Arezzo, in CP_1
data 4.11.2024 e notificato in data 5.12.24, impugnato con il presente atto, deve essere annullato. Con
vittoria di spese ed onorari”.
2. Si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente l'irricevibilità Controparte_1
dell'opposizione, in quanto proposta il 15.1.2025, dunque oltre il termine perentorio di quaranta R.G. n. 104/2025
giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, di cui all'art. 641 c.p.c., da individuarsi nella data del
2.12.2024. Sempre in via preliminare, ha eccepito l'inesistenza della procura alle liti. Nel merito, ha contestato i motivi di opposizione in quanto infondati.
ha, quindi, concluso chiedendo: “In via preliminare principale: - Dichiarare l'inammissibilità CP_1
dell'opposizione proposta dal signor per tardività, confermando integralmente il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 815/2024 emesso dal Tribunale di Arezzo in data 4 novembre 2024 in ogni sua parte. in prima
udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. prima parte;
- concedere la provvisoria esecutività del decreto
ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c. in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta
soluzione In via preliminare: - In ogni caso dichiarare inammissibile/improcedibile l'opposizione proposta dal
Signor per tardività, confermando integralmente il decreto ingiuntivo n. 815/2024 emesso Parte_1
dal Tribunale di Arezzo in data 4 novembre 2024 in ogni sua parte. - In via preliminare subordinata:
dichiarare inammissibile/improcedibile l'opposizione a decreto ingiuntivo in quanto instaurata in difetto di
procura ad litem rilasciata al difensore. Nel merito, ogni contraria istanza anche istruttoria rigettata: - in via
principale, confermare il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte e, per l'effetto rigettare l'opposizione
avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto;
- in via subordinata, accertare e dichiarare che CP_1
è creditrice nei confronti del sig. della somma di euro 39.000,00, oltre interessi e spese
[...] Parte_1 3 e, per l'effetto condannare quest'ultimo al pagamento della somma di euro 39.000,00 in favore di CP_1
- in ogni caso, condannare l'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da lite
[...]
temeraria da liquidarsi in via equitativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio
con rimborso spese generali al 15%, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge”.
3. All'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 1° ottobre 2025, le parti hanno discusso la causa e precisato le conclusioni come da verbale e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
******
4. In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione irricevibilità dell'opposizione, in quanto proposta oltre il termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, di cui all'art. 641 c.p.c.
L'eccezione è fondata.
È documentato che il decreto ingiuntivo n. 815/2024 è stato regolarmente notificato a Parte_1
a mezzo del servizio postale (doc. 1 – fascicolo presso l'indirizzo di residenza
[...] Controparte_1
sito in Montevarchi (AR) via Armando Diaz 55, (cfr. certificato sub doc. 2 – . Controparte_1 R.G. n. 104/2025
In particolare, dall'esame delle cartoline allegate alla comparsa di costituzione di si Controparte_1
evince che l'atto notificato è stato spedito dal mittente in data 15.11.2024, ma che l'agente postale non è riuscito a consegnare il plico al domicilio al destinatario (risulta compilato il quadro relativo alla “mancata consegna del plico a domicilio” dovuta a “temporanea assenza del destinatario”, con immissione di avviso nella cassetta postale).
Sulla cartolina in questione è altresì menzionata, con sottoscrizione dell'addetto al recapito, la spedizione della comunicazione di avvenuto deposito mediante la raccomandata n.
6689138798306. Dallo stesso documento emerge anche che il plico contenente l'atto notificato non
è stato ritirato presso l'ufficio postale entro il termine di dieci giorni dalla data di spedizione della
C.A.D. (comunicazione di avvenuto deposito), immessa in cassetta il 22.11.2024 (cfr. doc. 1 cit.).
Tanto chiarito, va ricordato che, ai sensi dell'art. 8, co. 4, l. n. 890/1982, la notifica si ha per eseguita il giorno in cui il plico viene ritirato o, in ogni caso, trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata con cui è stata data notizia al destinatario del tentativo di notifica.
Nel caso di specie, la notifica del decreto ingiuntivo si è, dunque, perfezionata il 2.12.2024, e non il
5.12.2024, come invece riportato dall'opponente.
L'opposizione al decreto ingiuntivo è stata, invece, proposta con atto di citazione notificato solo 4 mercoledì 15.01.2025, dunque oltre il termine di quaranta giorni di cui all'art. 641 c.p.c. (lunedì
13.01.2025).
5. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione deve essere respinta, ogni altra questione assorbita. Per l'effetto, va confermato il decreto ingiuntivo opposto, che deve essere dichiarato esecutivo.
6. Deve essere respinta la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata dalla parte opposta, non sussistendone i presupposti di legge.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza di (sulla cui valutazione non incide il Parte_1
rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., meramente accessoria: Cass. 18036/2022) e si liquidano in dispositivo, sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento di cui al d.m. 55 del 2014,
come modificato dal d.m. n. 177 del 2022, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, minimi per la fase istruttoria, trattandosi di causa istruita solo su base documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando: R.G. n. 104/2025
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 815/2024 (R.G.
2055/2024) emesso dall'intestato Tribunale, che dichiara esecutivo;
b) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da Controparte_1
c) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di che Parte_1 Controparte_1
liquida in € 6.713,00, oltre spese generali al 15%, IVA e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Arezzo, in data 6 ottobre 2025
Il giudice
LA IR SA
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AREZZO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, in persona del giudice LA IR SA, ha emesso la seguente
SENTENZA
ex art. 281 sexies, co. 3 c.p.c. nella causa civile di I grado iscritta al n. 104 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2025 e avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. Guido Cosulich Parte_1 C.F._1
parte opponente
nei confronti di 1
(C.F. ), rappresentata dal dott. , nella sua qualità di Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
direttore generale, rappresentata e difesa dall'avv. Elisa Benincasa e dall'avv. Luca Pasetto
parte opposta
conclusioni:
per “conclude affinché il Tribunale di Arezzo, dichiari che il Sig. nulla Parte_1 Parte_1
deve a nessun titolo o ragione alla per i motivi sopraddetti e pertanto annulli il decreto CP_1
ingiuntivo n. 815/2024 emesso dal Tribunale di Arezzo in data 04.11.2024 e notificato in data 05.12.24. Con
vittoria di spese ed onorari.”;
per “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione Controparte_1
respinta, così decidere: In via preliminare principale: - Dichiarare l'inammissibilità dell'opposizione proposta
dal signor per tardività, confermando integralmente il decreto ingiuntivo n. 815/2024 emesso Parte_1
dal Tribunale di Arezzo in data 4 novembre 2024 in ogni sua parte. in prima udienza, ai sensi dell'art. 281
sexies c.p.c. prima parte;
- concedere la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto ex art. 648
c.p.c. in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione In via preliminare: - In
ogni caso dichiarare inammissibile/improcedibile l'opposizione proposta dal Signor per Parte_1 R.G. n. 104/2025
tardività, confermando integralmente il decreto ingiuntivo n. 815/2024 emesso dal Tribunale di Arezzo in
data 4 novembre 2024 in ogni sua parte. - In via preliminare subordinata: dichiarare
inammissibile/improcedibile l'opposizione a decreto ingiuntivo in quanto instaurata in difetto di procura ad
litem rilasciata al difensore. Nel merito, ogni contraria istanza anche istruttoria rigettata: - in via principale,
confermare il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte e, per l'effetto rigettare l'opposizione avversaria in
quanto infondata in fatto e in diritto;
- in via subordinata, accertare e dichiarare che è Controparte_1
creditrice nei confronti del sig. della somma di euro 39.000,00, oltre interessi e spese e, per Parte_1
l'effetto condannare quest'ultimo al pagamento della somma di euro 39.000,00 in favore di Controparte_1
- in ogni caso, condannare l'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da lite temeraria
da liquidarsi in via equitativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio con
rimborso spese generali al 15%, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. ha opposto il decreto ingiuntivo n. 815/2024 ottenuto da per Parte_1 Controparte_1
l'importo di € 39.000,00, in forza di fideiussione omnibus sottoscritta il 1° aprile 2009 dallo stesso a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contratte da Pt_1 Controparte_3
2
[...] Controparte_4
nei confronti dell'allora Banca e del Lazio.
A fondamento dell'opposizione, ha dedotto che: Parte_1
i. in data 15.3.2012, egli si era impegnato ad estinguere totalmente il debito della nei Controparte_3
confronti della CP_5
ii. dal 19.5.2016 al 23.01.2023 il debito della è stato trasferito più volte sino a Controparte_3
giungere alla senza che alcuna comunicazione venisse inviata allo stesso Controparte_1
almeno per conoscenza;
Parte_1
iii. egli non ha mai ricevuto alcun atto idoneo ad interrompere i termini della prescrizione;
iv. le somme oggetto di ingiunzione sono state erogate in favore della quale CP_3
sponsorizzazione della sulle auto della . Controparte_1 Controparte_3
Su queste basi, l'opponente ha chiesto: ““Voglia il Tribunale di Arezzo, che il Sig. nulla Parte_1
deve alla e pertanto il decreto ingiuntivo n. 815/2024, emesso dal Tribunale di Arezzo, in CP_1
data 4.11.2024 e notificato in data 5.12.24, impugnato con il presente atto, deve essere annullato. Con
vittoria di spese ed onorari”.
2. Si è costituita in giudizio eccependo preliminarmente l'irricevibilità Controparte_1
dell'opposizione, in quanto proposta il 15.1.2025, dunque oltre il termine perentorio di quaranta R.G. n. 104/2025
giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, di cui all'art. 641 c.p.c., da individuarsi nella data del
2.12.2024. Sempre in via preliminare, ha eccepito l'inesistenza della procura alle liti. Nel merito, ha contestato i motivi di opposizione in quanto infondati.
ha, quindi, concluso chiedendo: “In via preliminare principale: - Dichiarare l'inammissibilità CP_1
dell'opposizione proposta dal signor per tardività, confermando integralmente il decreto Parte_1
ingiuntivo n. 815/2024 emesso dal Tribunale di Arezzo in data 4 novembre 2024 in ogni sua parte. in prima
udienza, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. prima parte;
- concedere la provvisoria esecutività del decreto
ingiuntivo opposto ex art. 648 c.p.c. in quanto l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta
soluzione In via preliminare: - In ogni caso dichiarare inammissibile/improcedibile l'opposizione proposta dal
Signor per tardività, confermando integralmente il decreto ingiuntivo n. 815/2024 emesso Parte_1
dal Tribunale di Arezzo in data 4 novembre 2024 in ogni sua parte. - In via preliminare subordinata:
dichiarare inammissibile/improcedibile l'opposizione a decreto ingiuntivo in quanto instaurata in difetto di
procura ad litem rilasciata al difensore. Nel merito, ogni contraria istanza anche istruttoria rigettata: - in via
principale, confermare il decreto ingiuntivo opposto in ogni sua parte e, per l'effetto rigettare l'opposizione
avversaria in quanto infondata in fatto e in diritto;
- in via subordinata, accertare e dichiarare che CP_1
è creditrice nei confronti del sig. della somma di euro 39.000,00, oltre interessi e spese
[...] Parte_1 3 e, per l'effetto condannare quest'ultimo al pagamento della somma di euro 39.000,00 in favore di CP_1
- in ogni caso, condannare l'opponente ai sensi dell'art. 96 c.p.c. al risarcimento dei danni da lite
[...]
temeraria da liquidarsi in via equitativa. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio
con rimborso spese generali al 15%, maggiorati dei contributi fiscali e previdenziali, come per legge”.
3. All'udienza ex art. 281 sexies c.p.c. del 1° ottobre 2025, le parti hanno discusso la causa e precisato le conclusioni come da verbale e la causa è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 281 sexies c.p.c.
******
4. In via preliminare, deve essere esaminata l'eccezione irricevibilità dell'opposizione, in quanto proposta oltre il termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, di cui all'art. 641 c.p.c.
L'eccezione è fondata.
È documentato che il decreto ingiuntivo n. 815/2024 è stato regolarmente notificato a Parte_1
a mezzo del servizio postale (doc. 1 – fascicolo presso l'indirizzo di residenza
[...] Controparte_1
sito in Montevarchi (AR) via Armando Diaz 55, (cfr. certificato sub doc. 2 – . Controparte_1 R.G. n. 104/2025
In particolare, dall'esame delle cartoline allegate alla comparsa di costituzione di si Controparte_1
evince che l'atto notificato è stato spedito dal mittente in data 15.11.2024, ma che l'agente postale non è riuscito a consegnare il plico al domicilio al destinatario (risulta compilato il quadro relativo alla “mancata consegna del plico a domicilio” dovuta a “temporanea assenza del destinatario”, con immissione di avviso nella cassetta postale).
Sulla cartolina in questione è altresì menzionata, con sottoscrizione dell'addetto al recapito, la spedizione della comunicazione di avvenuto deposito mediante la raccomandata n.
6689138798306. Dallo stesso documento emerge anche che il plico contenente l'atto notificato non
è stato ritirato presso l'ufficio postale entro il termine di dieci giorni dalla data di spedizione della
C.A.D. (comunicazione di avvenuto deposito), immessa in cassetta il 22.11.2024 (cfr. doc. 1 cit.).
Tanto chiarito, va ricordato che, ai sensi dell'art. 8, co. 4, l. n. 890/1982, la notifica si ha per eseguita il giorno in cui il plico viene ritirato o, in ogni caso, trascorsi dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata con cui è stata data notizia al destinatario del tentativo di notifica.
Nel caso di specie, la notifica del decreto ingiuntivo si è, dunque, perfezionata il 2.12.2024, e non il
5.12.2024, come invece riportato dall'opponente.
L'opposizione al decreto ingiuntivo è stata, invece, proposta con atto di citazione notificato solo 4 mercoledì 15.01.2025, dunque oltre il termine di quaranta giorni di cui all'art. 641 c.p.c. (lunedì
13.01.2025).
5. Alla luce delle considerazioni che precedono, l'opposizione deve essere respinta, ogni altra questione assorbita. Per l'effetto, va confermato il decreto ingiuntivo opposto, che deve essere dichiarato esecutivo.
6. Deve essere respinta la domanda di condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c. formulata dalla parte opposta, non sussistendone i presupposti di legge.
7. Le spese di lite seguono la soccombenza di (sulla cui valutazione non incide il Parte_1
rigetto della domanda ex art. 96 c.p.c., meramente accessoria: Cass. 18036/2022) e si liquidano in dispositivo, sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento di cui al d.m. 55 del 2014,
come modificato dal d.m. n. 177 del 2022, per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, minimi per la fase istruttoria, trattandosi di causa istruita solo su base documentale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Arezzo, in composizione monocratica, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando: R.G. n. 104/2025
a) rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 815/2024 (R.G.
2055/2024) emesso dall'intestato Tribunale, che dichiara esecutivo;
b) rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. formulata da Controparte_1
c) condanna al pagamento delle spese di lite in favore di che Parte_1 Controparte_1
liquida in € 6.713,00, oltre spese generali al 15%, IVA e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Arezzo, in data 6 ottobre 2025
Il giudice
LA IR SA
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