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Sentenza 24 febbraio 2025
Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 24/02/2025, n. 774 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 774 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
n.r.g.10769/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Andrea Tinelli Presidente
Michele Posio Giudice relatore est.
Costanza Teti Giudice nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 10769/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. LEVORI LUIGI Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. , con l'avv. DONZELLI PAOLA CP_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilita' genitoriale (contenzioso). ha pronunciato la seguente
SENTENZA
All'udienza del 11.2.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente che l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, previa fissazione udienza per la comparizione delle parti, accertati i fatti di cui in premessa voglia accogliere la presente istanza di modifica della regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio e per l'effetto:
- disporre l'affido esclusivo del minore alla madre Persona_1 Parte_1
- stabilire in Euro 600,00 la somma che il signor dovrà corrispondere a titolo di concorso al CP_1 mantenimento del figlio , sino alla raggiunta indipendenza economica di quest'ultimo, importo da Per_1 aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
- prevedere che il signor contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie effettuate in CP_1 favore di purché adeguatamente documentate;
Per_1
- condannare il signor a corrispondere alla ammende la somma che verrà ritenuta di CP_1 CP_2 giustizia a titolo di sanzione per le gravi inadempienze che, nel corso degli anni, hanno ostacolato il corretto pagina 1 di 4 svolgimento delle modalità dell'affidamento, violato il dovere di cura, di assistenza morale e materiale di cui aveva -e ha- necessità e diritto e, infine, hanno fatto venir meno la solidarietà degli oneri verso i figli Per_1 dovuta nei confronti del genitore affidatario.
[omissis]
Per parte resistente
1. confermare l'affidamento condiviso del figlio minore , con collocamento del medesimo presso la Per_1 madre;
2. disporre che il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé il figlio, compatibilmente con gli impegni scolastici e di salute dello stesso, nonché con i propri impegni lavorativi: - un week-end a settimane alterne, dalle 9,30 del sabato alle 19,00 della domenica (e previo accordo con la madre, il rientro potrà avvenire anche un lunedì al mese entro le 18,00), con la precisazione che, come già avviene, gli orari potranno subire qualche variazione, previo accordo;
- durante le festività Natalizie, ad anni alterni i genitori terranno con sé il figlio una settimana comprensiva del Natale o Capodanno. Lo stesso avverrà per tre giorni durante le festività Pasquali, ad anni alterni, con il giorno di Pasqua compreso;
- durante le vacanze estive il mese di luglio (oppure agosto) quindici giorni consecutivi (o più, previo accordo) ad anni alterni;
3. porre a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio in CP_1 Per_1 ragione di € 300,00 mensili, oltre ISTAT annuale, oltre al 50% delle spese scolastiche e mediche idoneamente documentate;
4. rigettare ogni domanda proposta da controparte, nei confronti dell'esponente.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.
[omissis]
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 10.9.2024, domandava la modifica delle condizioni Parte_1
del decreto del Tribunale di Brescia del 27.5.2016 che regolava i rapporti personali ed economici concernenti il figlio , nato il [...], da cessata relazione more uxorio con Per_1 CP_1
(per quanto qui di interesse: affidamento condiviso, collocazione presso la madre, visite del
[...]
padre dal sabato alla domenica alternati e un lunedì al mese, contributo paterno al mantenimento del figlio nella misura di € 400,00 mensili, rivalutabili Istat, oltre al 50'% delle spese straordinarie come da
Protocollo), domandando l'affidamento esclusivo del figlio, l'aumento del contributo al mantenimento ad € 600,00 mensili, la condanna del resistente ex art. 473 bis. 39 c.p.c..
, ritualmente costituitosi, si opponeva alle avverse istanze chiedendone il rigetto, CP_1
domandando a sua volta la riduzione ad € 300,00 mensili del contributo.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, all'udienza del 11.2.2025, fallito il tentativo di conciliazione, la causa era rimessa al Collegio per la decisione ex art. 473 bis.22 c.p.c..
***
pagina 2 di 4 In merito all'affidamento, non ricorrono i presupposti per l'accoglimento della domanda di affido esclusivo alla ricorrente.
Al riguardo, occorre preliminarmente richiamare il costante orientamento di legittimità per cui, ai fini dell'affidamento esclusivo, soluzione di carattere eccezionale consentita esclusivamente quando il comportamento dell'altro genitore contrasti con l'interesse del minore (Cass. 19386/2014), è necessaria l'allegazione e la prova di un pregiudizio all'equilibrio psicofisico della prole, a seguito di condotte del genitore gravemente inadempienti all'esercizio della responsabilità genitoriale (ex multis, Cass.
977/2017, 26587/2009).
Nel caso in esame, sebbene dalla separazione ad oggi consti un progressivo distacco nei rapporti padre- figlio, dovuto alla notevole distanza tra le abitazioni del padre (Milano) e della madre (Vallio Terme-
Bs) ed alla diminuzione delle frequentazioni paterne (v. infra), tali circostanze non si reputano di per sé sole idonee a giustificare una limitazione del padre dell'esercizio della responsabilità genitoriale, non risultando documentata alcuna conseguenza psico-sociale in capo a (risultano dedotti un Per_1
generico disagio e non meglio precisati interrogativi del figlio sul distacco paterno), né emergono difficoltà od ostacoli ad assumere le opportune decisioni in punto di salute, istruzione e residenza del figlio, dal 2016 ad oggi sempre attuate nella -espressa o tacita- condivisione genitoriale.
In merito al contributo paterno al mantenimento del figlio, reputa il Collegio non sussistere i presupposti per la modifica del decreto in vigore, equamente contemperando le sopravvenienze tendenti ad un aumento e ad una diminuzione, entrambi presenti nel caso di specie:
- ai fini dell'aumento, concorrono:
o le maggiori esigenze del figlio correlate alla crescita (nel 2016 di anni cinque, oggi di anni quattordici);
o la sensibile riduzione delle frequentazioni paterne, da cinque giorni al mese a una volta al mese, peraltro di media;
o la messa a frutto di un immobile ereditato dal padre in Salò, col ricavo di € 50.000,00, di cui peraltro 25.000,00 utilizzati per il pagamento delle spese condominiali ed € 4.786,23 per il pagamento alla ricorrente degli arretrati del mantenimento (v. infra);
- ai fini della diminuzione, concorrono:
o il documentato peggioramento delle entrate del padre, nel 2016 percettore di € 1.750,00 mensili, oggi di € 1.400,00 mensili, ulteriormente gravato dal contributo al mantenimento di € 300,00 mensili per la figlia nata nel 2020 da altra relazione Per_2
poi cessata;
o l'indimostrata condizione reddituale della madre nel 2016, che non consente di desumere un peggioramento o miglioramento rispetto al primo reddito da essa pagina 3 di 4 documentato (€ 4.000,00 annui circa nel 2021) e, quindi, l'equità del contributo concordato nel 2016, rispetto alle attuali condizioni;
o inoltre, il pur documentato peggioramento della ricorrente dal 2022 ad oggi per disoccupazione appare parzialmente compensato dalla convivenza con , Persona_3
gestore di un bar e percettore di € 1.800,00 mensili, con cui ha contratto matrimonio nel
2024, condividendone pertanto il tenore di vita ex art. 144 c.c.1.
Va infine respinta la domanda di condanna del resistente ex art. 473 bis. 39 c.p.c., non constando sufficiente gravità delle inadempienze sia sotto il profilo personale (v. supra), sia economico, avendo il padre integralmente saldato alla ricorrente gli arretrati da (parziale) omesso mantenimento a luglio
2024, anteriormente al radicamento del presente giudizio.
Considerata la parziale soccombenza reciproca, le spese di lite si intendono compensate nella misura di due terzi.
Le restanti spese seguono la soccombenza della ricorrente, prevalente in punto di affidamento ed art. 473 bis.39 c.p.c., e si liquidano, ai sensi del d.m. 55/2014 per causa di valore indeterminabile di bassa complessità, in complessivi € 1.500,00 per compenso professionale (segnatamente, € 1.500,00 per fase di studio, € 1.200,00 per fase introduttiva, € 1.800,00 per fase trattazione/istruttoria), oltre accessori di legge.
p.q.m.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa o assorbita,
1. rigetta le domande di entrambe le parti;
2. spese parzialmente compensate per due terzi;
3. condanna la ricorrente al pagamento delle restanti spese di lite in favore del resistente, liquidate in motivazione in € 1.500,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Brescia, camera di consiglio del 20.2.2025.
Il Giudice Relatore est. Il Presidente
Michele Posio Andrea Tinelli
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209 1 Al riguardo, si denota un'oscurità nelle allegazioni e nella produzione documentale della ricorrente, che nell'atto introduttivo ha omesso di allegare la menzionata relazione e convivenza matrimoniale, limitandosi altresì a produrre i soli saldaconto e non gli estratti conto completi ex art. 473 bis.12 c.p.c.. pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Andrea Tinelli Presidente
Michele Posio Giudice relatore est.
Costanza Teti Giudice nella causa civile di I Grado iscritta al n. v.g. 10769/2024 promossa da:
(c.f. ), con l'avv. LEVORI LUIGI Parte_1 C.F._1
RICORRENTE contro
(c.f. , con l'avv. DONZELLI PAOLA CP_1 C.F._2
RESISTENTE
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Modifica condizioni regolamentaz. esercizio responsabilita' genitoriale (contenzioso). ha pronunciato la seguente
SENTENZA
All'udienza del 11.2.2025 le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Per parte ricorrente che l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, previa fissazione udienza per la comparizione delle parti, accertati i fatti di cui in premessa voglia accogliere la presente istanza di modifica della regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio e per l'effetto:
- disporre l'affido esclusivo del minore alla madre Persona_1 Parte_1
- stabilire in Euro 600,00 la somma che il signor dovrà corrispondere a titolo di concorso al CP_1 mantenimento del figlio , sino alla raggiunta indipendenza economica di quest'ultimo, importo da Per_1 aggiornarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
- prevedere che il signor contribuisca nella misura del 50% alle spese straordinarie effettuate in CP_1 favore di purché adeguatamente documentate;
Per_1
- condannare il signor a corrispondere alla ammende la somma che verrà ritenuta di CP_1 CP_2 giustizia a titolo di sanzione per le gravi inadempienze che, nel corso degli anni, hanno ostacolato il corretto pagina 1 di 4 svolgimento delle modalità dell'affidamento, violato il dovere di cura, di assistenza morale e materiale di cui aveva -e ha- necessità e diritto e, infine, hanno fatto venir meno la solidarietà degli oneri verso i figli Per_1 dovuta nei confronti del genitore affidatario.
[omissis]
Per parte resistente
1. confermare l'affidamento condiviso del figlio minore , con collocamento del medesimo presso la Per_1 madre;
2. disporre che il padre avrà facoltà di vedere e tenere con sé il figlio, compatibilmente con gli impegni scolastici e di salute dello stesso, nonché con i propri impegni lavorativi: - un week-end a settimane alterne, dalle 9,30 del sabato alle 19,00 della domenica (e previo accordo con la madre, il rientro potrà avvenire anche un lunedì al mese entro le 18,00), con la precisazione che, come già avviene, gli orari potranno subire qualche variazione, previo accordo;
- durante le festività Natalizie, ad anni alterni i genitori terranno con sé il figlio una settimana comprensiva del Natale o Capodanno. Lo stesso avverrà per tre giorni durante le festività Pasquali, ad anni alterni, con il giorno di Pasqua compreso;
- durante le vacanze estive il mese di luglio (oppure agosto) quindici giorni consecutivi (o più, previo accordo) ad anni alterni;
3. porre a carico del signor l'obbligo di contribuire al mantenimento del figlio in CP_1 Per_1 ragione di € 300,00 mensili, oltre ISTAT annuale, oltre al 50% delle spese scolastiche e mediche idoneamente documentate;
4. rigettare ogni domanda proposta da controparte, nei confronti dell'esponente.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite.
[omissis]
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato il 10.9.2024, domandava la modifica delle condizioni Parte_1
del decreto del Tribunale di Brescia del 27.5.2016 che regolava i rapporti personali ed economici concernenti il figlio , nato il [...], da cessata relazione more uxorio con Per_1 CP_1
(per quanto qui di interesse: affidamento condiviso, collocazione presso la madre, visite del
[...]
padre dal sabato alla domenica alternati e un lunedì al mese, contributo paterno al mantenimento del figlio nella misura di € 400,00 mensili, rivalutabili Istat, oltre al 50'% delle spese straordinarie come da
Protocollo), domandando l'affidamento esclusivo del figlio, l'aumento del contributo al mantenimento ad € 600,00 mensili, la condanna del resistente ex art. 473 bis. 39 c.p.c..
, ritualmente costituitosi, si opponeva alle avverse istanze chiedendone il rigetto, CP_1
domandando a sua volta la riduzione ad € 300,00 mensili del contributo.
Trasmessi gli atti al Pubblico Ministero, all'udienza del 11.2.2025, fallito il tentativo di conciliazione, la causa era rimessa al Collegio per la decisione ex art. 473 bis.22 c.p.c..
***
pagina 2 di 4 In merito all'affidamento, non ricorrono i presupposti per l'accoglimento della domanda di affido esclusivo alla ricorrente.
Al riguardo, occorre preliminarmente richiamare il costante orientamento di legittimità per cui, ai fini dell'affidamento esclusivo, soluzione di carattere eccezionale consentita esclusivamente quando il comportamento dell'altro genitore contrasti con l'interesse del minore (Cass. 19386/2014), è necessaria l'allegazione e la prova di un pregiudizio all'equilibrio psicofisico della prole, a seguito di condotte del genitore gravemente inadempienti all'esercizio della responsabilità genitoriale (ex multis, Cass.
977/2017, 26587/2009).
Nel caso in esame, sebbene dalla separazione ad oggi consti un progressivo distacco nei rapporti padre- figlio, dovuto alla notevole distanza tra le abitazioni del padre (Milano) e della madre (Vallio Terme-
Bs) ed alla diminuzione delle frequentazioni paterne (v. infra), tali circostanze non si reputano di per sé sole idonee a giustificare una limitazione del padre dell'esercizio della responsabilità genitoriale, non risultando documentata alcuna conseguenza psico-sociale in capo a (risultano dedotti un Per_1
generico disagio e non meglio precisati interrogativi del figlio sul distacco paterno), né emergono difficoltà od ostacoli ad assumere le opportune decisioni in punto di salute, istruzione e residenza del figlio, dal 2016 ad oggi sempre attuate nella -espressa o tacita- condivisione genitoriale.
In merito al contributo paterno al mantenimento del figlio, reputa il Collegio non sussistere i presupposti per la modifica del decreto in vigore, equamente contemperando le sopravvenienze tendenti ad un aumento e ad una diminuzione, entrambi presenti nel caso di specie:
- ai fini dell'aumento, concorrono:
o le maggiori esigenze del figlio correlate alla crescita (nel 2016 di anni cinque, oggi di anni quattordici);
o la sensibile riduzione delle frequentazioni paterne, da cinque giorni al mese a una volta al mese, peraltro di media;
o la messa a frutto di un immobile ereditato dal padre in Salò, col ricavo di € 50.000,00, di cui peraltro 25.000,00 utilizzati per il pagamento delle spese condominiali ed € 4.786,23 per il pagamento alla ricorrente degli arretrati del mantenimento (v. infra);
- ai fini della diminuzione, concorrono:
o il documentato peggioramento delle entrate del padre, nel 2016 percettore di € 1.750,00 mensili, oggi di € 1.400,00 mensili, ulteriormente gravato dal contributo al mantenimento di € 300,00 mensili per la figlia nata nel 2020 da altra relazione Per_2
poi cessata;
o l'indimostrata condizione reddituale della madre nel 2016, che non consente di desumere un peggioramento o miglioramento rispetto al primo reddito da essa pagina 3 di 4 documentato (€ 4.000,00 annui circa nel 2021) e, quindi, l'equità del contributo concordato nel 2016, rispetto alle attuali condizioni;
o inoltre, il pur documentato peggioramento della ricorrente dal 2022 ad oggi per disoccupazione appare parzialmente compensato dalla convivenza con , Persona_3
gestore di un bar e percettore di € 1.800,00 mensili, con cui ha contratto matrimonio nel
2024, condividendone pertanto il tenore di vita ex art. 144 c.c.1.
Va infine respinta la domanda di condanna del resistente ex art. 473 bis. 39 c.p.c., non constando sufficiente gravità delle inadempienze sia sotto il profilo personale (v. supra), sia economico, avendo il padre integralmente saldato alla ricorrente gli arretrati da (parziale) omesso mantenimento a luglio
2024, anteriormente al radicamento del presente giudizio.
Considerata la parziale soccombenza reciproca, le spese di lite si intendono compensate nella misura di due terzi.
Le restanti spese seguono la soccombenza della ricorrente, prevalente in punto di affidamento ed art. 473 bis.39 c.p.c., e si liquidano, ai sensi del d.m. 55/2014 per causa di valore indeterminabile di bassa complessità, in complessivi € 1.500,00 per compenso professionale (segnatamente, € 1.500,00 per fase di studio, € 1.200,00 per fase introduttiva, € 1.800,00 per fase trattazione/istruttoria), oltre accessori di legge.
p.q.m.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza disattesa o assorbita,
1. rigetta le domande di entrambe le parti;
2. spese parzialmente compensate per due terzi;
3. condanna la ricorrente al pagamento delle restanti spese di lite in favore del resistente, liquidate in motivazione in € 1.500,00 per compenso professionale, oltre 15% spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge.
Brescia, camera di consiglio del 20.2.2025.
Il Giudice Relatore est. Il Presidente
Michele Posio Andrea Tinelli
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art.35 comma 1 d.m. 21 febbraio 2011, n.44, come modificato dal d.m. 15 ottobre 2012 n.209 1 Al riguardo, si denota un'oscurità nelle allegazioni e nella produzione documentale della ricorrente, che nell'atto introduttivo ha omesso di allegare la menzionata relazione e convivenza matrimoniale, limitandosi altresì a produrre i soli saldaconto e non gli estratti conto completi ex art. 473 bis.12 c.p.c.. pagina 4 di 4