TRIB
Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Viterbo, sentenza 13/12/2025, n. 755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Viterbo |
| Numero : | 755 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
Mai N. R.G. 1033/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario di pace dott.ssa NN Barlati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. RG 1033/2022 promossa da:
( ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Emilio Lopoi del foro di Viterbo;
-opponente -
nei confronti di
(GIA' e per essa Controparte_1 Controparte_1 [...]
P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pesenti Controparte_2 P.IVA_1 del foro di Milano,
-opposta- avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Occorre premettere che la motivazione della presente sentenza sarà redatta, ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69/2009 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto, il giudice ad esaminare pagina 1 di 5 specificamente ed analiticamente, tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”. Pertanto, le questioni non trattate, non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica, da quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
1. Con atto ritualmente notificato, , ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 173/2022 del 18.2.2022 (NRG 380/2022) con il quale, su ricorso di le era stato ingiunto il pagamento, in solido con Controparte_1
, della somma di euro 6.140,93 oltre interessi moratori al tasso legale Controparte_3
nonché spese ed onorari del procedimento monitorio
La pretesa creditoria azionata traeva origine dal mancato di alcune rate relative al contratto di finanziamento sottoscritto dall'opponente, con l'allora GMAC, quale coobbligata dello CP_3
A fondamento dell'opposizione, eccepiva, in via preliminare, Parte_1
l'intervenuta prescrizione del credito azionato, stante l'intervenuto decorso del termine decennale ex art. 2946 c.c., senza che alcuna richiesta di pagamento o atto di messa in mora le fosse mai pervenuto e, nel merito, la corretta qualificazione giuridica della garanzia prestata, non già quale contratto fideiussorio bensì, quale contratto autonomo di garanzia sicchè, non poteva avere alcun effetto, nei suoi confronti, l'eventuale atto ( anche interruttivo della prescrizione) di messa in mora nei confronti del solo
[...]
CP_3
La società opposta chiedeva il rigetto dell'opposizione, sia in punto di eccezione preliminare, per essere stato, il decorso del termine prescrizionale, interrotto nei confronti dello in data 29.1.2019 ( mediante racc. a.r.) sia nel merito, essendo la CP_4
fattispecie inquadrabile nell'alveo della fideiussione e, quindi, invocabile l'art. 1310 c.c. nei confronti dell'opponente.
In assenza di attività istruttoria, stante la natura documentale del procedimento, la causa
è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
pagina 2 di 5 2. Preliminarmente giova rammentare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali ( cfr. art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 1737/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che, oggetto del giudizio di opposizione, non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass.
15186/03; Cass. 6663/02); quindi il diritto del preteso creditore ( formalmente convenuto ma sostanzialmente attore) deve essere provato, indipendentemente dall'esistenza- ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo ( cfr. Cass. 20613/11).
Ciò premesso, parte opposta non ha provato l'esistenza del proprio credito;
l'eccezione preliminare di intervenuta prescrizione del credito è, infatti, fondata e va, pertanto, accolta.
Occorre precisare che, nella fattispecie, il dies a quo, dal quale conteggiare il decorso del termine decennale di cui all'art. 2946 c.c. è il 9 maggio 2009, data di scadenza dell'ultimo rateo del piano di ammortamento (stante l'indiscusso carattere “unitario” del rapporto di mutuo,) sicchè la prescrizione è maturata, inevitabilmente, il 9 maggio 2019
e, quindi, in data antecedente alla richiesta monitoria ( 18.2.2022).
Premesso che nessuna richiesta di pagamento o atto di messa in mora è stato inviato dalla società creditrice all'odierna opponente, occorre accertare se, la diffida inviata al solo in data 29.1.2019, abbia o meno efficacia interruttiva della prescrizione CP_3
nei confronti dello stesso, per poi, successivamente, chiarita l'esatta configurazione giuridica della garanzia prestata dall'opposta ( fideiussione o contratto autonomo) valutarne l'efficacia interruttiva anche nei confronti dell'opposta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1310 c.c.
pagina 3 di 5 Orbene, parte opposta non ha dato prova dell'intervenuta interruzione della prescrizione del proprio credito nei confronti dello dal momento che la diffida del CP_3
29.1.2019, inviata mediante racc. a.r. è stata restituita al mittente per compiuta giacenza, con la dicitura “trasferito”.
L'ordinanza del 12.12.2022, con cui il precedente giudice dott.ssa Carmela Magarò, ha rigettato la concessione della provvisoria esecuzione ha, peraltro, già chiaramente affermato che “…… non vi è prova della regolarità della notifica della diffida di pagamento del 29.1.2019 in quanto nella relata vi è l'indicazione di “trasferito” del destinatario e la stessa risulta effettuata ad un indirizzo diverso da quello risultante nel contratto, né vi è prova dell'attualità della residenza del debitore principale presso tale indirizzo”.
L'accoglimento dell'eccezione di prescrizione ha carattere assorbente sicchè non v'è motivo di esaminare la questione relativa all'inquadramento giuridico della garanzia prestata dall'opponente ( contratto autonomo di garanzia/fideiussione) dal momento che,
l'intervenuta prescrizione, impedisce all'opposta di invocare l'art. 1310.c.c.
Il decreto ingiuntivo, deve, pertanto esser revocato.
3. Le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. 55/2014 applicando i parametri medi dello scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00, tenuto conto, dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando, sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 173/2022 del 18.2.2022 (NRG Parte_1
380/2022) emesso dal Tribunale di Viterbo in favore di Controparte_1
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto il suddetto decreto ingiuntivo;
pagina 4 di 5 -condanna l'opposta alla refusione delle spese processuali in favore dell'opponente che liquida in complessive euro 3.542,00 di cui euro 145,00 per esborsi ed euro
3.397,00 per compensi oltre accessori di legge e spese generali (15%).
Così deciso in Viterbo il 13.12.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa NN Barlati
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VITERBO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del giudice onorario di pace dott.ssa NN Barlati, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. RG 1033/2022 promossa da:
( ) rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Emilio Lopoi del foro di Viterbo;
-opponente -
nei confronti di
(GIA' e per essa Controparte_1 Controparte_1 [...]
P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. Marco Pesenti Controparte_2 P.IVA_1 del foro di Milano,
-opposta- avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo di pagamento.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Occorre premettere che la motivazione della presente sentenza sarà redatta, ai sensi degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., come modificati dalla legge n. 69/2009 e, quindi, con omissione dello svolgimento del processo ed espressione succinta delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, non essendo tenuto, il giudice ad esaminare pagina 1 di 5 specificamente ed analiticamente, tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni “rilevanti ai fini della decisione”. Pertanto, le questioni non trattate, non andranno ritenute come “omesse”, ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica, da quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dal giudicante.
1. Con atto ritualmente notificato, , ha proposto opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 173/2022 del 18.2.2022 (NRG 380/2022) con il quale, su ricorso di le era stato ingiunto il pagamento, in solido con Controparte_1
, della somma di euro 6.140,93 oltre interessi moratori al tasso legale Controparte_3
nonché spese ed onorari del procedimento monitorio
La pretesa creditoria azionata traeva origine dal mancato di alcune rate relative al contratto di finanziamento sottoscritto dall'opponente, con l'allora GMAC, quale coobbligata dello CP_3
A fondamento dell'opposizione, eccepiva, in via preliminare, Parte_1
l'intervenuta prescrizione del credito azionato, stante l'intervenuto decorso del termine decennale ex art. 2946 c.c., senza che alcuna richiesta di pagamento o atto di messa in mora le fosse mai pervenuto e, nel merito, la corretta qualificazione giuridica della garanzia prestata, non già quale contratto fideiussorio bensì, quale contratto autonomo di garanzia sicchè, non poteva avere alcun effetto, nei suoi confronti, l'eventuale atto ( anche interruttivo della prescrizione) di messa in mora nei confronti del solo
[...]
CP_3
La società opposta chiedeva il rigetto dell'opposizione, sia in punto di eccezione preliminare, per essere stato, il decorso del termine prescrizionale, interrotto nei confronti dello in data 29.1.2019 ( mediante racc. a.r.) sia nel merito, essendo la CP_4
fattispecie inquadrabile nell'alveo della fideiussione e, quindi, invocabile l'art. 1310 c.c. nei confronti dell'opponente.
In assenza di attività istruttoria, stante la natura documentale del procedimento, la causa
è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
pagina 2 di 5 2. Preliminarmente giova rammentare che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali ( cfr. art. 645, comma 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 1737/03; Cass. 6421/03), con la conseguenza che, oggetto del giudizio di opposizione, non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/05; Cass.
15186/03; Cass. 6663/02); quindi il diritto del preteso creditore ( formalmente convenuto ma sostanzialmente attore) deve essere provato, indipendentemente dall'esistenza- ovvero, persistenza- dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo ( cfr. Cass. 20613/11).
Ciò premesso, parte opposta non ha provato l'esistenza del proprio credito;
l'eccezione preliminare di intervenuta prescrizione del credito è, infatti, fondata e va, pertanto, accolta.
Occorre precisare che, nella fattispecie, il dies a quo, dal quale conteggiare il decorso del termine decennale di cui all'art. 2946 c.c. è il 9 maggio 2009, data di scadenza dell'ultimo rateo del piano di ammortamento (stante l'indiscusso carattere “unitario” del rapporto di mutuo,) sicchè la prescrizione è maturata, inevitabilmente, il 9 maggio 2019
e, quindi, in data antecedente alla richiesta monitoria ( 18.2.2022).
Premesso che nessuna richiesta di pagamento o atto di messa in mora è stato inviato dalla società creditrice all'odierna opponente, occorre accertare se, la diffida inviata al solo in data 29.1.2019, abbia o meno efficacia interruttiva della prescrizione CP_3
nei confronti dello stesso, per poi, successivamente, chiarita l'esatta configurazione giuridica della garanzia prestata dall'opposta ( fideiussione o contratto autonomo) valutarne l'efficacia interruttiva anche nei confronti dell'opposta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1310 c.c.
pagina 3 di 5 Orbene, parte opposta non ha dato prova dell'intervenuta interruzione della prescrizione del proprio credito nei confronti dello dal momento che la diffida del CP_3
29.1.2019, inviata mediante racc. a.r. è stata restituita al mittente per compiuta giacenza, con la dicitura “trasferito”.
L'ordinanza del 12.12.2022, con cui il precedente giudice dott.ssa Carmela Magarò, ha rigettato la concessione della provvisoria esecuzione ha, peraltro, già chiaramente affermato che “…… non vi è prova della regolarità della notifica della diffida di pagamento del 29.1.2019 in quanto nella relata vi è l'indicazione di “trasferito” del destinatario e la stessa risulta effettuata ad un indirizzo diverso da quello risultante nel contratto, né vi è prova dell'attualità della residenza del debitore principale presso tale indirizzo”.
L'accoglimento dell'eccezione di prescrizione ha carattere assorbente sicchè non v'è motivo di esaminare la questione relativa all'inquadramento giuridico della garanzia prestata dall'opponente ( contratto autonomo di garanzia/fideiussione) dal momento che,
l'intervenuta prescrizione, impedisce all'opposta di invocare l'art. 1310.c.c.
Il decreto ingiuntivo, deve, pertanto esser revocato.
3. Le spese processuali sono poste a carico della parte soccombente e sono liquidate come da dispositivo in base al D.M. 55/2014 applicando i parametri medi dello scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00, tenuto conto, dell'assenza di attività istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Viterbo, definitivamente pronunciando, sull'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo n. 173/2022 del 18.2.2022 (NRG Parte_1
380/2022) emesso dal Tribunale di Viterbo in favore di Controparte_1
ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
-accoglie l'opposizione e per l'effetto revoca il decreto il suddetto decreto ingiuntivo;
pagina 4 di 5 -condanna l'opposta alla refusione delle spese processuali in favore dell'opponente che liquida in complessive euro 3.542,00 di cui euro 145,00 per esborsi ed euro
3.397,00 per compensi oltre accessori di legge e spese generali (15%).
Così deciso in Viterbo il 13.12.2025
Il G.O.P.
Dott.ssa NN Barlati
pagina 5 di 5