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Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 05/06/2025, n. 1212 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1212 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5489/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. CC SE presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. CA BR giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 5489/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
NA AR HI
RICORRENTE nei confronti di:
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra la sig.ra CP_1
e il sig. di cui sopra, alle medesime condizioni di cui alla separazione
[...] Parte_1
personale raggiunta con accordo di separazione omologato dal Tribunale di Velletri con omologa del 08.11.2021 rg 1446/2021 e precisamente disponendo che ciascuno degli ex- coniugi provveda a sé stesso in quanto economicamente indipendente, nonché in ragione del principio di auto- responsabilità economica di ciascuno degli ex coniugi, senza null'altro a pretendere l'uno dall'altro;
• Ordinando, peraltro, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Velletri, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
I coniugi indicati in epigrafe contraevano matrimonio in data 18.2.2002 presso il Comune di Velletri, atto iscritto al n. 5 Parte 1 Anno 2002 del medesimo Comune;
Dall'unione non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di decreto di omologa dell'8.11.2021 del Tribunale di Velletri.
Con ricorso depositato il 23.9.2022 la parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge
1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74, nonché dalla L.
6.5.2015 n. 55.
All'udienza presidenziale la parte convenuta non compariva e non poteva essere esperito il tentativo di conciliazione. Il Presidente adottava i provvedimenti provvisori e urgenti e disponeva il passaggio alla fase istruttoria.
Avanti al G.I. nominato, la parte attrice si costituiva ed integrava le sue difese, mentre la parte convenuta non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 12.3.2025, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
Il Tribunale ritiene che il ricorso possa essere accolto, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 nonché dalla L.
6.5.2015 n. 55, immediatamente applicabile.
E' provata la separazione in conseguenza dell'accordo innanzi all'Ufficiale di Stato Civile. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla data dell'accordo di separazione.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
E' dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Dall'istruttoria non sono emersi fatti ulteriori suscettibili di modificare le statuizioni contenute nel provvedimento presidenziale, il quale ha confermato le condizioni dell'accordo di separazione.
Nulla sulle spese, attesa la mancata contestazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
; Controparte_1
2. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Velletri di provvedere alle incombenze di legge;
3. nulla sulle spese.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 4.6.2025.
Il giudice estensore Il presidente
CA BR CC SE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VELLETRI
IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE
Prima CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati: dott. CC SE presidente dott. Marco Valecchi giudice dott. CA BR giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 5489/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
NA AR HI
RICORRENTE nei confronti di:
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
E CON L'INTERVENTO DELL'UFFICIO DI PROCURA
OGGETTO: divorzio contenzioso – scioglimento del matrimonio.
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: “Dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato tra la sig.ra CP_1
e il sig. di cui sopra, alle medesime condizioni di cui alla separazione
[...] Parte_1
personale raggiunta con accordo di separazione omologato dal Tribunale di Velletri con omologa del 08.11.2021 rg 1446/2021 e precisamente disponendo che ciascuno degli ex- coniugi provveda a sé stesso in quanto economicamente indipendente, nonché in ragione del principio di auto- responsabilità economica di ciascuno degli ex coniugi, senza null'altro a pretendere l'uno dall'altro;
• Ordinando, peraltro, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Velletri, a mezzo di rituale comunicazione da parte della cancelleria, di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei comuni di rispettiva residenza”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Per quanto riguarda il completo svolgimento del processo, ai sensi del vigente art. 132 c.p.c., si fa rinvio agli atti delle parti e al verbale di causa.
I coniugi indicati in epigrafe contraevano matrimonio in data 18.2.2002 presso il Comune di Velletri, atto iscritto al n. 5 Parte 1 Anno 2002 del medesimo Comune;
Dall'unione non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di decreto di omologa dell'8.11.2021 del Tribunale di Velletri.
Con ricorso depositato il 23.9.2022 la parte ricorrente chiedeva a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge
1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74, nonché dalla L.
6.5.2015 n. 55.
All'udienza presidenziale la parte convenuta non compariva e non poteva essere esperito il tentativo di conciliazione. Il Presidente adottava i provvedimenti provvisori e urgenti e disponeva il passaggio alla fase istruttoria.
Avanti al G.I. nominato, la parte attrice si costituiva ed integrava le sue difese, mentre la parte convenuta non si costituiva e veniva dichiarata contumace.
La causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 12.3.2025, precisate le conclusioni come in epigrafe, la causa veniva rimessa al
Collegio per la decisione.
Il Tribunale ritiene che il ricorso possa essere accolto, poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lettera b) della legge 1/12/1970, n. 898, modificata dalla legge 6/3/1987, n. 74 nonché dalla L.
6.5.2015 n. 55, immediatamente applicabile.
E' provata la separazione in conseguenza dell'accordo innanzi all'Ufficiale di Stato Civile. La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per oltre sei mesi a far tempo dalla data dell'accordo di separazione.
Si presume la continuità dello stato di separazione, poiché non vi è stata eccezione del coniuge convenuto.
E' dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Dall'istruttoria non sono emersi fatti ulteriori suscettibili di modificare le statuizioni contenute nel provvedimento presidenziale, il quale ha confermato le condizioni dell'accordo di separazione.
Nulla sulle spese, attesa la mancata contestazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
; Controparte_1
2. ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Velletri di provvedere alle incombenze di legge;
3. nulla sulle spese.
Velletri, così deciso nella Camera di Consiglio del 4.6.2025.
Il giudice estensore Il presidente
CA BR CC SE