Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3B, sentenza 29/12/2025, n. 23930 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 23930 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 23930/2025 REG.PROV.COLL.
N. 05589/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5589 del 2025, proposto da RA GE, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Rosario Bongarzone, Paolo Zinzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l’esecuzione
della sentenza del Tar Lazio, sede di Roma, sez. III bis, N. 00144/2025 REG.PROV.COLL. N. 05777/2024 REG.RIC., pubblicata il 04/01/2025
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 il dott. IR NI RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio si richiede l’ottemperanza della sentenza in epigrafe con la quale il Tribunale adito ha accolto il ricorso presentato dall’odierno ricorrente annullando il diniego opposto dall’amministrazione al riconoscimento del titolo conseguito dallo stesso all’estero in altro paese UE, nella specie in NI (domanda n. 16136, inoltrata il 23.4.2022, prot. DGOSV n. 17791 del 8.7.2022).
L’amministrazione si è costituita con atto di mero stile.
All’udienza in epigrafe la causa è passata in decisione.
2. Il ricorso è fondato e va accolto.
L’amministrazione non ha provato di avere adempiuto al titolo di cui in epigrafe né ha controdedotto in merito alle circostanze evidenziate in ricorso, che pertanto vanno considerate provate ex art. 64 c.p.a..
Ne deriva che l’amministrazione resistente, in virtù dell’effetto conformativo del giudicato, ha l’obbligo di adottare i provvedimenti richiesti entro 90 giorni dalla notificazione della presente sentenza e che, in difetto, deve provvedere un commissario ad acta.
Quest’ultimo è nominato, fin da ora, nella persona del Direttore generale del Ministero preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, senza facoltà di delega e senza compenso, provvederà nel termine di 90 giorni, decorrente dalla scadenza del termine di cui sopra attribuito all’amministrazione.
Nel portare a compimento il procedimento di riconoscimento del titolo abilitante conseguito dalla ricorrente, sia l’amministrazione sia il commissario ad acta dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità (sul tema per tutte Corte di Giustizia UE sentenza 6 dicembre 2018, causa C-675/17, Hannes Preindl; sentenza 7 maggio 1991, causa C-340/89, OP; sentenza 13 novembre 2003, causa C-313/01, Morgenbesser; sentenza 6 ottobre 2015, causa C-298/14, Brouillard), nonché a quelli enunziati dalle sentenze della Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (cfr. nn. 18, 19, 20, 21 e 22 del 28-29 dicembre 2022) che hanno definito la questione con riferimento al riconoscimento dei titoli di formazione professionale relativi al ciclo di studi post-secondari acquisiti in NI, ma i cui principi rivelano positiva sovrapponibilità rispetto ai titoli conseguiti in qualsiasi Stato membro dell’Unione Europea); in particolare, con riferimento all’obbligo, in capo al Ministero dell’Istruzione e del Merito:
- “ di esaminare le istanze di riconoscimento del titolo formativo conseguito all’estero …, tenendo conto dell’intero compendio di competenze, conoscenze e capacità acquisite, e verificando che la durata complessiva, il livello e la qualità delle formazioni a tempo parziale non siano inferiori a quelli delle formazioni continue a tempo pieno ”;
-e di “ valutare l’equipollenza dell’attestato di formazione, disponendo, se del caso, opportune e proporzionate misure compensative ai sensi dell’art. 14 sopra richiamato della Direttiva 2005/36/CE ”;
con salvaguardia del principio, enunciato dalla Corte di Giustizia, per il quale « spetta all’autorità competente verificare, conformemente ai principi sanciti dalla Corte nelle […] sentenze OP e Fernandez de Bobadilla, se, e in quale misura, si debba ritenere che le conoscenze attestate dal diploma rilasciato in un altro Stato membro e le qualifiche o l’esperienza professionale ottenute in quest’ultimo, nonché l’esperienza ottenuta nello Stato membro in cui il candidato chiede di essere iscritto, soddisfino, anche parzialmente, le condizioni richieste per accedere all’attività di cui trattasi » (cfr. Corte Giustizia dell’Unione Europea, 13 novembre 2003, in causa C-313/01, Morgenbesser).
Le spese del presente giudizio di ottemperanza vengono liquidate secondo soccombenza (cfr. Cons. Stato n. 8644/2024, 3216/2025) a carico del Ministero intimato, nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), lo accoglie il ricorso nei termini e limiti di cui in motivazione.
Per l’effetto condanna l’amministrazione ad eseguire la sentenza di cui in epigrafe entro 90 giorni dalla notificazione della presente; in caso di ulteriore inerzia dovrà provvedere il commissario ad acta di cui in parte motiva nell’ulteriore termine di 90 giorni decorrente dal termine concesso all’amministrazione.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito al pagamento in favore della ricorrente delle spese del presente giudizio di ottemperanza, che liquida in via forfettaria in € 1.500,00 (millecinquecento/00), oltre a spese generali e ad accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
NN TI, Presidente FF
Francesca Dello Sbarba, Referendario
IR NI RO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IR NI RO | NN TI |
IL SEGRETARIO