TRIB
Sentenza 29 aprile 2025
Sentenza 29 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/04/2025, n. 1998 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1998 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Dante Martino nella causa civile iscritta al n°17630/2024 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dagli avv.to PAOLO PALMA e Parte_1
VALERIA CIMINO ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in Via
Marchese di Villabianca n. 21 a Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore.
- Convenuta contumace -
All'esito dell'udienza del 28/04/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art.127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 04/12/2024, il sig. convenne Parte_1
in giudizio la e, lamentando a vario titolo l'illegittimità Controparte_1
del suo trasferimento dal punto vendita del Comune di Palermo a quello sito nel
Comune di Montelepre comunicatogli dalla società in data 24.9.2024, convenne in giudizio la stessa, per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“sospendere con decreto inaudita altera parte ex art. 669 sexies comma 2 c.p.c. il provvedimento di trasferimento impugnato. Contestualmente fissare l'udienza di comparizione delle parti davanti a sè assegnando all'istante un termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto;
1 - ove non si sia provveduto inaudita altera parte, instaurato il contraddittorio sospendere il provvedimento di trasferimento impugnato per tutti i motivi esposti in narrativa emettendo ogni altro provvedimento d'urgenza che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad evitare la realizzazione della denunciata condotta lesiva datoriale.
Nel merito
- ritenere e dichiarare la nullità /inefficacia / illegittimità dell'impugnato trasferimento;
- condannare la n persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, a riadibire il ricorrente presso la sede di Palermo”.
La convenuta, seppur ritualmente citata, non si costituì in giudizio né nella fase cautelare né in quella di merito.
All'udienza del 27 dicembre 2024, preso atto della revoca del trasferimento da parte della società convenuta, è stato dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza cautelare quindi la causa, sulla richiesta attorea di dichiarare cessata la materia del contendere, è stata decisa all'esito della suddetta udienza, trattata in forma scritta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127ter c.p.c.
In via preliminare va dichiarata la contumacia della società convenuta che, seppur ritualmente citata, non si è costituita in giudizio.
Nel merito, considerato che la società ha revocato il trasferimento impugnato dopo la notifica del ricorso cautelare, deve ritirarsi venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti e va dichiarata cessata la materia del contendere.
La disciplina delle spese di lite va regolata sulla scorta del principio della soccombenza virtuale e quindi tenuto conto, da un lato, della ragionevole illegittimità del trasferimento impugnato e, dall'altro, della tempestività con cui la società ha provveduto a revocarlo, appare equo compensare per un terzo alle spese di lite fra le parti ponendo la restante parte a carico della convenuta, liquidate come in dispositivo, disponendone la distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente che hanno dichiarato di averle anticipate senza ricevere alcun compenso.
P.Q.M.
Dichiara la contumacia della società convenuta.
2 Dichiara cessata la materia del contendere e compensate per due terzi le spese di lite fra le parti, ponendo a carico della convenuta la restante parte che liquida in complessivi euro 2.500,00 e distrae in favore degli avvocati Paolo Palma e Valeria
Cimino.
Così deciso in Palermo il 29/04/2025.
IL GIUDICE
Dante Martino
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Giudice del Lavoro, Dott. Dante Martino nella causa civile iscritta al n°17630/2024 R.G.L., promossa
D A
, rappresentato e difeso dagli avv.to PAOLO PALMA e Parte_1
VALERIA CIMINO ed elettivamente domiciliato presso il loro studio, sito in Via
Marchese di Villabianca n. 21 a Palermo.
- ricorrente -
C O N T R O
in persona del suo legale rappresentante pro- Controparte_1
tempore.
- Convenuta contumace -
All'esito dell'udienza del 28/04/2025, trattata in forma scritta ai sensi dell'art.127- ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Con ricorso depositato in data 04/12/2024, il sig. convenne Parte_1
in giudizio la e, lamentando a vario titolo l'illegittimità Controparte_1
del suo trasferimento dal punto vendita del Comune di Palermo a quello sito nel
Comune di Montelepre comunicatogli dalla società in data 24.9.2024, convenne in giudizio la stessa, per sentir accogliere le seguenti conclusioni:
“sospendere con decreto inaudita altera parte ex art. 669 sexies comma 2 c.p.c. il provvedimento di trasferimento impugnato. Contestualmente fissare l'udienza di comparizione delle parti davanti a sè assegnando all'istante un termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto;
1 - ove non si sia provveduto inaudita altera parte, instaurato il contraddittorio sospendere il provvedimento di trasferimento impugnato per tutti i motivi esposti in narrativa emettendo ogni altro provvedimento d'urgenza che appaia, secondo le circostanze, più idoneo ad evitare la realizzazione della denunciata condotta lesiva datoriale.
Nel merito
- ritenere e dichiarare la nullità /inefficacia / illegittimità dell'impugnato trasferimento;
- condannare la n persona del legale rappresentante Controparte_1 pro tempore, a riadibire il ricorrente presso la sede di Palermo”.
La convenuta, seppur ritualmente citata, non si costituì in giudizio né nella fase cautelare né in quella di merito.
All'udienza del 27 dicembre 2024, preso atto della revoca del trasferimento da parte della società convenuta, è stato dichiarato il non luogo a provvedere sull'istanza cautelare quindi la causa, sulla richiesta attorea di dichiarare cessata la materia del contendere, è stata decisa all'esito della suddetta udienza, trattata in forma scritta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 127ter c.p.c.
In via preliminare va dichiarata la contumacia della società convenuta che, seppur ritualmente citata, non si è costituita in giudizio.
Nel merito, considerato che la società ha revocato il trasferimento impugnato dopo la notifica del ricorso cautelare, deve ritirarsi venuta meno ogni ragione di contrasto tra le parti e va dichiarata cessata la materia del contendere.
La disciplina delle spese di lite va regolata sulla scorta del principio della soccombenza virtuale e quindi tenuto conto, da un lato, della ragionevole illegittimità del trasferimento impugnato e, dall'altro, della tempestività con cui la società ha provveduto a revocarlo, appare equo compensare per un terzo alle spese di lite fra le parti ponendo la restante parte a carico della convenuta, liquidate come in dispositivo, disponendone la distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente che hanno dichiarato di averle anticipate senza ricevere alcun compenso.
P.Q.M.
Dichiara la contumacia della società convenuta.
2 Dichiara cessata la materia del contendere e compensate per due terzi le spese di lite fra le parti, ponendo a carico della convenuta la restante parte che liquida in complessivi euro 2.500,00 e distrae in favore degli avvocati Paolo Palma e Valeria
Cimino.
Così deciso in Palermo il 29/04/2025.
IL GIUDICE
Dante Martino
3