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Sentenza 17 giugno 2025
Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lanusei, sentenza 17/06/2025, n. 133 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lanusei |
| Numero : | 133 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LANUSEI
SENTENZA
nel procedimento civile r.g.n.51/2023 promosso da
, rappresentato e difeso dall'avv. AMADORI DAVIDE, Parte_1
presso lo studio domiciliato
attrice
contro
CP_1 Controparte_2 Controparte_3 [...]
, , CP_4 Controparte_5 CP_6
convenuti contumaci
Avente ad oggetto: usucapione
Motivi della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 15 settembre 2023, l'attrice
[...]
, adiva l'intestato Tribunale, affinché disattesa ogni contraria istanza, Parte_1
volesse dichiararla proprietaria per intervenuta usucapione ultraventennale di un appartamento sito in Villagrande Strisaili (NU) al piano primo di un più ampio fabbricato, con ingresso dalla Via Bariocce n. 38, e catastalmente censito al F. 43,
particella 3311 sub 2, categoria A/2, classe 07, rendita catastale € 387,34, nonché di un locale in corso di costruzione di cui al F. 43 particella 3311 sub 5, e delle parti comuni dell'edificio censite al F. 43 particella 3311, sub 7.
L'attrice ha dichiarato di essere proprietaria a titolo originario per usucapione, ai sensi degli artt. 922, 1158 e 1146, 2° comma, c.c. dell'immobile sopra descritto per averlo posseduto in modo pubblico, pacifico ed ininterrotto, esercitandovi tutte le attività
corrispondenti al diritto di proprietà, quali il godimento, la cura e la custodia dell'immobile sin dalla sua costruzione avvenuta a cavallo tra gli anni settata ed ottanta.
In particolare, ha affermato che sul terreno appartenente alla propria famiglia lei e la sorella costruirono un fabbricato al grezzo composto da tre piani fuori terra con CP_1
ingresso dalla Via Bariocce n.58 (ex 38) e da un piano seminterrato con accesso dal
Vico I Bariocce, confinante a destra con proprietà eredi e a sinistra con il CP_3
menzionato Vico che, previa divisione di fatto, venne rifinito da ciascuna nella porzione assegnata.
L'immobile oggetto di causa, peraltro, in virtù dell'assenza di formali titoli d'acquisto ritualmente trascrivibili nelle forme di legge, è catastalmente intestato alla sorella ed al cognato, mentre dalle visure ipotecarie emerge una denuncia di successione di
[...]
nato a [...] in data [...] e ivi deceduto il Per_1
12/06/2003, di cui i convenuti sono gli eredi.
L'attrice, pertanto, non potendo formalizzare un titolo d'acquisto suscettibile di trascrizione e opponibile ai terzi, ha interesse ad ottenere un titolo giudiziale di accertamento dell'avvenuto acquisto a titolo originario per usucapione del diritto di proprietà sul bene trascrivibile ad ogni effetto di legge e pertanto ha concluso chiedendo l'accertamento e la conseguente declaratoria della intervenuta usucapione ventennale del dedotto diritto di proprietà.
Il procedimento è stato istruito mediante esame testimoniale e produzioni documentali. All'udienza del 12.5.2025 tenuta a trattazione scritta la causa è stata presa a decisione.
***
La domanda è fondata.
L'art. 1158 c.c. prevede che “La proprietà dei beni immobili e gli altri diritti reali di
godimento sui beni medesimi si acquistano in virtù del possesso continuato per venti
anni” e, a norma dell'art. 1140 c.c., “il possesso è il potere sulla cosa che si manifesta
in un'attività corrispondente all'esercizio della proprietà o di altro diritto reale”.
Dal combinato disposto delle norme appena riportate, è evidente come l'acquisto a titolo originario - usucapione - della proprietà di un determinato bene immobile sia il frutto della disponibilità fisica dello stesso, con volontà inequivoca di voler estromettere chiunque altro dall'utilizzabilità del medesimo protratta per un determinato lasso di tempo previsto dalla legge e manifestata con il compimento puntuale di atti di possesso conformi alla qualità e alla destinazione della cosa e tali da rivelare, anche esternamente, una indiscussa e piena signoria sulla cosa stessa contrapposta all'inerzia del titolare del diritto (in tal senso, Cass. Civ., 11 maggio 1996
n. 4436; Cass. Civ., 4 febbraio 2015 n. 2043).
Secondo costante giurisprudenza di legittimità, colui che agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva consistenti in un elemento materiale (corpus), integrato dall'esercizio sul bene di poteri corrispondenti a quelli del proprietario, effettuato in modo pacifico, pubblico, continuo e non interrotto, nonché in un elemento soggettivo (animus rem sibi habendi),
costituito dalla volontà del possessore di tenere la cosa in proprio esclusivo dominio,
desumibile anche in via presuntiva ed implicita dall'esercizio dell'attività materiale corrispondente al diritto di proprietà (in tal senso, Cass. Civ., 21 febbraio 2013 n. 4332; Cass. Civ., sez. 2, 11 giugno 2010 n. 14092; Cass. Civ., sez. 2, 6 agosto 2004 n.
15145).
La continuità del possesso è presunta, ai sensi dell'art. 1142 c.c., secondo cui “il
possessore attuale che ha posseduto in tempo più remoto si presume che abbia
posseduto nel tempo intermedio”.
A tale ordine di considerazioni va aggiunto che, ai sensi dell'art. 1146, comma II, c.c.,
“Il successore a titolo particolare può unire al proprio possesso quello del suo autore
per goderne gli effetti”. Detto altrimenti, il principio dell'“accessione del possesso”,
sancito dalla norma appena riportata, consente al possessore attuale - nelle ipotesi di successione a titolo particolare - di congiungere al proprio possesso quello dei suoi danti causa, ai fini del computo del termine utile per l'usucapione.
Sul punto, la giurisprudenza della Corte di Cassazione non ha mancato di osservare come “in tema di accessione nel possesso di cui all'art. 1146 c.c., comma 2, poiché la norma ricollega espressamente alla qualità di successore a titolo particolare nel diritto la facoltà di unire il proprio possesso a quello del dante causa, affinché operi il trapasso del possesso dall'uno all'altro dei successivi possessori e il successore a titolo particolare possa unire al proprio il possesso del dante causa, è necessario che il trasferimento trovi la propria giustificazione in un titolo astrattamente idoneo a trasferire la proprietà o altro diritto reale sul bene” (ex multis, Cassazione civile, sez.
II, 27.3.2015, n. 6290).
Pertanto, chi intenda avvalersi dell'accessione del possesso per unire il proprio possesso a quello del dante causa ai fini dell'usucapione, deve fornire la prova di aver acquisito un titolo astrattamente idoneo (ancorché invalido o proveniente “a non domino”) a giustificare la “traditio” del bene oggetto della signoria di fatto, operando detta accessione con riferimento e nei limiti del titolo traslativo e non oltre lo stesso. Tanto premesso in diritto, si rileva che l'affermazione - resa da parte attrice - circa l'esercizio sull'immobile in questione di un possesso continuativo, ininterrotto,
pacifico e pubblico, debba essere ritenuta fondata e provata alla luce sia della documentazione prodotta che delle dichiarazioni rese dai testimoni escussi nel corso della espletata istruttoria che hanno confermato pienamente il contenuto dei capitoli di prova dedotti dall'attore.
Quanto alla prova dell'esercizio del possesso esercitato i testi escussi all'udienza del
5.12.2024, hanno confermato tutte le deduzioni attoree, riferendo con precisione l'esatta ubicazione e la consistenza dell'immobile oggetto del presente giudizio.
In particolare, e compaesane Testimone_1 Testimone_2
e che hanno abitato nella stessa via, hanno dichiarato che dagli anni ottanta e fino ad oggi, l'attrice ha utilizzato in via esclusiva, dapprima ristrutturandolo e poi abitandovi,
l'unità immobiliare.
La prima ha ricordato che l'attrice “dai primi anni Ottanta e fino ad oggi, Parte_1
con la sorella ha utilizzato come casa di abitazione un fabbricato sito in
[...] CP_1
Villagrande Strisaili, alla via Bariocce, non ricordo il numero civico, confinante con
proprietà il vicolo e la via Bariocce. Preciso che occupa il CP_3 Parte_1
piano terra coerente alla strada, mentre la sorella il piano primo. … Ho visto i CP_1
lavori di edificazione della casa dell'attrice alla fine degli anni Settanta/primi anni
Ottanta, perché la mia famiglia aveva già iniziato i lavori della mia attuale casa;
l'attrice ha realizzato il piano seminterrato, il piano terra che ha adibito a propria
casa di abitazione familiare, nella quale si è trasferita quasi subito, nei primi anni
Ottanta. Il seminterrato è ancora allo stato grezzo e viene utilizzato come garage e
cantina.
Anche la seconda, che ha reso dichiarazioni analoghe, ha ricordato che da metà degli anni ottanta, quando con la sua famiglia si era trasferita in una casa vicina a quella in causa, aveva avuto modo di vedere che l'attrice abitava l'immobile che a quel tempo appariva come di recente costruzione. L'attrice in particolare abitava il piano terra ed utilizzava il seminterrato come cantina, ciò fino alla attualità
Entrambe poi hanno dichiarato che “per quanto a mia conoscenza, nessuno ha mai
contestato l'utilizzo dell'immobile descritto da parte dell'attrice. Ho sempre visto solo
lei utilizzarlo nell'arco temporale di cui ho riferito, comportandosi come la
proprietaria ed anche io l'ho sempre ritenuta tale”.
Non c'è motivo di dubitare della attendibilità di tali testi, non essendo emerso che essi abbiano un interesse in ordine all'esito della lite e, altresì, alla stregua di elementi oggettivi, quali la precisione e la completezza della loro deposizione, nonché la conoscenza specifica dei luoghi in causa.
Tali dichiarazioni trovano peraltro conferma nella documentazione acquisita.
Infatti, l'attrice risulta residente presso l'immobile, come da certificato storico anagrafi prodotto (doc. 5) e il coniuge risulta intestatario delle utenze di luce, gas e CP_7
acqua, le cui bollette prodotte risalgono ad oltre vent'anni.
Inoltre, dalle ispezioni ipotecarie non risulta alcuna vicenda trascritta che possa riportare a conclusioni diverse da quelle assunte. L'unica vicenda è infatti quella relativa a la cui successione è stata trascritta. Gli eredi, convenuti in Per_2
giudizio, non si sono costituiti, mentre il coniuge convocata per Controparte_2
rispondere all'interrogatorio formale, non è comparsa con la conseguenza che deve darsi per provato ai sensi dell'art. 232 c.p.c. quanto dedotto nei capi di interpello,
aventi ad oggetto le circostanze allegate dall'attrice.
In conclusione, all'esito dell'istruttoria svolta, è stata fornita la prova, sia quanto al
corpus che quanto all'animus possidendi – desumibile in via presuntiva dalle attività
materiali di godimento corrispondenti allo specifico contenuto del diritto di proprietà
come riferito dai testi – della signoria di fatto esercitata uti dominus in via esclusiva, pubblicamente, pacificamente ed ininterrottamente, per oltre vent'anni, sugli immobili oggetto del presente giudizio, in difetto di contrarie allegazioni e risultanze processuali.
Pertanto, sulla base delle prove orali assunte e della documentazione prodotta, deve di conseguenza ritenersi perfezionata la fattispecie acquisitiva a titolo originario dell'immobile per cui è causa, in virtù del possesso continuato per vent'anni, ai sensi degli artt. 1158, 1146, II comma, e 1140 c.c.
Le spese del presente giudizio, stante la mancata contestazione della domanda da parte dei predetti convenuti, possono essere fra le parti odierne interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, accertato l'avvenuto acquisto a titolo originario per intervenuta usucapione ventennale, dichiara Parte_1
proprietaria esclusiva delle unità immobiliari di un più ampio fabbricato in Villagrande
Strisaili (NU) con ingresso dalla Via Bariocce n. 38 e confinante a destra con proprietà
eredi e a sinistra con il Vico I Bariocce, così distinte: Persona_1
- appartamento catastalmente censito al F. 43, particella 3311 sub 2, categoria
A/2, classe 07, rendita catastale € 387,34;
- immobile in corso di costruzione censito al F. 43 particella 3311 sub 5;
- parti comuni dell'edificio censite al F. 43 particella 3311, sub 7;
II. dichiara interamente compensate fra le parti le spese del presente giudizio.
Lanusei, 17.6.2025
Il giudice
Nicola Caschili