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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 10/03/2025, n. 297 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 297 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1309 / 2023
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 10/03/2025
Il giorno 10/03/2025 alle ore 10,05 innanzi al Giudice onorario dr. Luca Restivo viene chiamato il procedimento iscritto al n. 1309 dell'anno 2023 del Ruolo Generale vertente tra:
Parte_1
e
Parte_2
Si dà atto che sono presenti l'avv. Giuseppina Ganci per parte opponente e l'avv. William
Giacalone per parte opposta.
I procuratori concludono riportandosi ai rispettivi atti difensivi e alle note conclusive depositate.
Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Dopo breve discussione orale,
IL GIUDICE si ritira in Camera di consiglio, dopo la trattazione di altri procedimenti come da odierno ruolo di udienza, per decidere la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che segue.
Verbale chiuso ad ore 10,15.
Il Giudice onorario
Dr. Luca Restivo
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dr. Luca Restivo al termine dell'udienza del giorno 10/03/2025, all'esito della Camera di consiglio ed a prosecuzione del verbale di udienza chiuso alle ore 10:15 ha pronunciato e pubblicato, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione in pubblica udienza ed in assenza delle parti alle ore
18:10, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. 1309 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa da
(c.f.: nato ad [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in via Manzoni n. 175, presso lo studio dell'avv. Giuseppina Ganci, che lo rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* ATTORE OPPONENTE * contro
(c.f.: ) nato ad [...] il [...], ivi residente e Parte_2 C.F._2
ivi elettivamente domiciliato in via Giovanni XXIII n. 170, presso lo studio dell'avv. William
Giacalone che lo rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* CONVENUTO OPPOSTO *
OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
2 - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. Con atto di citazione, notificato a mezzo p.e.c. il 24 aprile 2023, Parte_1 proponeva opposizione avverso l'atto di precetto, notificato unitamente al titolo esecutivo il 13 aprile 2023, con cui , agendo in forza della sentenza del Tribunale di Agrigento Parte_2
n. 829/2020, pubblicata il 20.10.2020, gli aveva intimato il pagamento della complessiva somma di Euro 7.538,38, di cui “€ 7.115,00 quale sorte portata dalla sentenza, € 354,00 per atto di precetto. € 53,10 per spese generali, € 16,28 per cassa avvocati … oltre tutte le successive occorrende sino all'effettivo soddisfo”.
In particolare, assumeva: - di avere formulato “con nota … del 13.02.2023 inviata a mezzo pec … espressa rinuncia all'attribuzione del cespite oggetto di divisione immobiliare”; - di avere effettuato “la richiesta di attribuzione solo al fine di rendere più agevole la vendita e successivamente il riparto del ricavato agli eredi ivi compreso parte opposta”; - che “dal ricavato della vendita in ogni caso devono essere decurtate le spese sostenute da tutti gli altri eredi”.
Pertanto, chiedeva al Tribunale di: “- in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva del titolo;
- nel merito dichiarare che l'opponente nulla deve a in forza del titolo Parte_2
azionato in quanto lo stesso ha rinunciato all'attribuzione dell'immobile e pertanto si procederà in caso opposizione alla vendita per il tramite di agenzia immobiliare all'avvio di fase rescissoria con la vendita all'asta; - in via subordinata accertare e dichiarare che le somme relative alle spese funerarie della defunta madre, pari ad euro 2400,00, spese di successione ereditaria dell'immobile di cui è causa pari ad euro 1100,00, spese di Ctu liquidate dal tribunale di
Agrigento pari ad euro 2858,00, spese legali della causa di divisione pari ad euro 3000,00, imposta di registro per le spese registrazione pari ad euro 5853 - vengano decurtate pro quota al
Sig. dalla somma determinata dal ctu sul valore dell'immobile (pari ad euro Parte_2
7155,16); - in via riconvenzionale: condannarsi il Sig. al pagamento in favore Parte_2
dell'opponente della somma di € 2173,00 (pari alla quota spettante ad ogni coerede) o quella diversa somma che dovesse risultare di giustizia;
- con rifusione di spese, diritti ed onorari;
- disporre che la somma di euro 4982,00 verrà corrisposta o con la vendita all'incanto dell'unico immobile di cui comproprietario o quando 1o stesso bene … verrà venduto con ripartizione del ricavato;
- condannare l'opposto alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa oltre I.V.A.
e C.A.”.
Radicatasi la lite, si costituiva depositando in data 11 dicembre 2023 Parte_2
comparsa di risposta con la quale contestava l'avverso dedotto, evidenziando l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Agrigento n. 829/2020, e con riguardo alla domanda
3 riconvenzionale rappresentava la non debenza sia delle “spese della CTU pari ad €. 2.858/00, spese legali causa divisione pari ad €. 3.000/00 e spese di imposta registro sentenza pari ad €.
5.853/00” poiché il Tribunale nella citata sentenza ha così disposto “dichiara irripetibili le spese di lite;
pone a carico degli attori in solido tra loro le spese per l'occorsa ctu …”, sia delle altre spese per le quali “non risulta dimostrato che dette somme sono state corrisposte dal Parte_1
e pertanto questi non ha titolo di richiederle in via riconvenzionale”.
Chiedeva quindi al Tribunale di: “rigettare con qualsiasi statuizione l'opposizione a precetto … e, per l'effetto, confermare l'atto di precetto opposto;
con vittoria di spese, compensi ed onorario”.
Con ordinanza riservata, depositata il 25 settembre 2024, il Tribunale “ritenuta
l'inammissibilità della prova per testi richiesta da parte opponente” fissava “l'udienza per la rimessione della causa in decisione”, e quindi quella per la discussione orale e decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., poi differita ad oggi per esigenze di carico di ruolo.
Entrambe le parti hanno depositato note conclusive.
All'odierna udienza il Giudice, fatta discutere oralmente la causa dai procuratori delle parti, si ritirava in camera di consiglio per la pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della presente sentenza.
2. Così brevemente delineato l'oggetto del contendere, l'opposizione è inammissibile e deve essere rigettata.
Devono, infatti, essere ritenute inammissibili tutte le eccezioni sollevate che attengano al merito della pretesa accertata nella sentenza azionata con il precetto impugnato.
Invero, è pacifico in giurisprudenza il principio in base al quale ove a fondamento della prospettata azione esecutiva sia posto un titolo di formazione giudiziale, il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma I, c.p.c. sia limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'azione stessa, mentre eventuali ragioni di merito o di rito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza (o altro titolo di formazione giudiziale) che costituisce il titolo medesimo (Cass. Civ. Sez. III n. 24752 del 07.10.2008).
Nel giudizio di opposizione a precetto possono, dunque, essere dedotti a sostegno della contestazione del diritto di agire esecutivamente solo quei motivi riconducibili a contestazioni attinenti al difetto originario del titolo esecutivo in termini di inesistenza. Al di fuori di questi casi non sussiste il potere di cognizione del giudice dell'opposizione se non in relazione a fatti estintivi o modificativi successivi alla formazione del titolo.
La sentenza del Tribunale di Agrigento n. 829/2020 con cui è stato disposto “lo
4 scioglimento della comunione ereditaria … sui beni oggetto della successione di Persona_1
(appartamento …; rimessa …) mediante assegnazione dei predetti beni a con Parte_1 obbligo a carico di quest'ultimo di compensare l'eccedenza mediante conguaglio di € 7.115,00 in favore di ciascuno degli altri condividenti” ha assunto l'autorità di cosa giudicata non essendo
“stata proposta alcuna impugnazione nei termini di legge” (v. certificazione della Cancelleria apposta in calce alla sentenza il 27.02.2023) ed è, come visto, sottratta al potere di cognizione dell'odierno giudice dell'opposizione a precetto.
3. Anche la domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente deve essere rigettata.
Nel dispositivo della sentenza n. 829/2020 (in atti) emessa a conclusione del giudizio di divisione ereditaria promosso dal , unitamente ai coeredi Parte_1 Parte_3 Parte_4
e (attori) nei confronti del
[...] Parte_5 CP_1 Parte_6 Parte_2
(convenuto contumace) il Tribunale di Agrigento ha dichiarato “irripetibili le spese di lite” e ha posto “a carico degli attori le spese di ctu”.
Pertanto, è illegittima la richiesta dell'opponente di condanna del al Parte_2
pagamento delle spese di lite e di ctu di quel giudizio.
Deve infine essere rigettata anche la richiesta formulata dall'opponente, sempre in via riconvenzionale, di pagamento da parte dell'opposto della quota delle spese “funerarie della defunta madre” e “di successione ereditaria dell'immobile per cui è causa” non avendo il
[...]
fornito in giudizio idonea prova di averle sostenute e del loro effettivo importo. Pt_1
Nella totale assenza di prova documentale al riguardo – e ribadendo anche in questa sede l'inammissibilità della prova per testi articolata in citazione sul punto (capitolo n. 6) già evidenziata con l'ordinanza depositata il 25.09.2024 per violazione del divieto stabilito dagli artt.
2726 e 2721 cod. civile – la domanda dell'opponente non può trovare accoglimento.
4. Avuto riguardo all'esito del giudizio, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con l'applicazione dei minimi tariffari previsti dal D.M. n. 147/2022 (stante la semplicità delle questioni trattate) e con l'esclusione della fase istruttoria non tenutasi.
L'avere il avviato un giudizio di opposizione avverso un precetto formulando Parte_1
contestazioni attinenti a un titolo giudiziale passato in giudicato e, pertanto, irrevocabile, configura quanto meno la colpa grave prevista dall'art. 96, comma I, c.p.c. quale fonte di risarcimento del danno da cd. responsabilità aggravata.
Ai fini della quantificazione del danno, si ritiene opportuno conformarsi all'indirizzo della
Suprema Corte, che riconduce il quantum alla misura dei compensi liquidabili, o di un loro multiplo, in relazione al valore della causa (cfr. Cass., 20 novembre 2020, n. 26435 e Cass., 04
5 luglio 2019, n. 17902): si ritiene, quindi, equo quantificare il danno nella misura del 25% dei compensi liquidati.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Luca Restivo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1309/2023 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
- condanna al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € Parte_1
1.700,00 per compensi oltre spese generali e accessori di legge in favore dell'avv. William
Giacalone, dichiaratosi procuratore antistatario;
- condanna al pagamento in favore di della somma di € 425,00, a titolo Parte_1 Parte_2
di risarcimento del danno da responsabilità aggravata ex art. 96, comma I, c.p.c.;
- condanna , ai sensi dell'art. 96, comma IV, c.p.c., al pagamento in favore della cassa Parte_1 delle ammende dell'importo di € 500,00.
Così deciso in Agrigento il 10/03/2025.
Il Giudice onorario
Luca Restivo
6
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA DEL 10/03/2025
Il giorno 10/03/2025 alle ore 10,05 innanzi al Giudice onorario dr. Luca Restivo viene chiamato il procedimento iscritto al n. 1309 dell'anno 2023 del Ruolo Generale vertente tra:
Parte_1
e
Parte_2
Si dà atto che sono presenti l'avv. Giuseppina Ganci per parte opponente e l'avv. William
Giacalone per parte opposta.
I procuratori concludono riportandosi ai rispettivi atti difensivi e alle note conclusive depositate.
Il Giudice invita le parti a discutere oralmente la causa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
Dopo breve discussione orale,
IL GIUDICE si ritira in Camera di consiglio, dopo la trattazione di altri procedimenti come da odierno ruolo di udienza, per decidere la causa come da separata sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. che segue.
Verbale chiuso ad ore 10,15.
Il Giudice onorario
Dr. Luca Restivo
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dr. Luca Restivo al termine dell'udienza del giorno 10/03/2025, all'esito della Camera di consiglio ed a prosecuzione del verbale di udienza chiuso alle ore 10:15 ha pronunciato e pubblicato, dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione in pubblica udienza ed in assenza delle parti alle ore
18:10, la seguente
S E N T E N Z A ex art. 281 sexies c.p.c. nella causa di primo grado iscritta al n. 1309 dell'anno 2023 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi, promossa da
(c.f.: nato ad [...] il [...] e ivi Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in via Manzoni n. 175, presso lo studio dell'avv. Giuseppina Ganci, che lo rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* ATTORE OPPONENTE * contro
(c.f.: ) nato ad [...] il [...], ivi residente e Parte_2 C.F._2
ivi elettivamente domiciliato in via Giovanni XXIII n. 170, presso lo studio dell'avv. William
Giacalone che lo rappresenta e difende giusta procura ad litem in atti
* CONVENUTO OPPOSTO *
OGGETTO: opposizione a precetto ex art. 615 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: all'udienza odierna le parti concludevano come da verbale in pari data, riportandosi ai rispettivi atti difensivi, ai quali si rinvia.
2 - RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE -
1. Con atto di citazione, notificato a mezzo p.e.c. il 24 aprile 2023, Parte_1 proponeva opposizione avverso l'atto di precetto, notificato unitamente al titolo esecutivo il 13 aprile 2023, con cui , agendo in forza della sentenza del Tribunale di Agrigento Parte_2
n. 829/2020, pubblicata il 20.10.2020, gli aveva intimato il pagamento della complessiva somma di Euro 7.538,38, di cui “€ 7.115,00 quale sorte portata dalla sentenza, € 354,00 per atto di precetto. € 53,10 per spese generali, € 16,28 per cassa avvocati … oltre tutte le successive occorrende sino all'effettivo soddisfo”.
In particolare, assumeva: - di avere formulato “con nota … del 13.02.2023 inviata a mezzo pec … espressa rinuncia all'attribuzione del cespite oggetto di divisione immobiliare”; - di avere effettuato “la richiesta di attribuzione solo al fine di rendere più agevole la vendita e successivamente il riparto del ricavato agli eredi ivi compreso parte opposta”; - che “dal ricavato della vendita in ogni caso devono essere decurtate le spese sostenute da tutti gli altri eredi”.
Pertanto, chiedeva al Tribunale di: “- in via preliminare sospendere l'efficacia esecutiva del titolo;
- nel merito dichiarare che l'opponente nulla deve a in forza del titolo Parte_2
azionato in quanto lo stesso ha rinunciato all'attribuzione dell'immobile e pertanto si procederà in caso opposizione alla vendita per il tramite di agenzia immobiliare all'avvio di fase rescissoria con la vendita all'asta; - in via subordinata accertare e dichiarare che le somme relative alle spese funerarie della defunta madre, pari ad euro 2400,00, spese di successione ereditaria dell'immobile di cui è causa pari ad euro 1100,00, spese di Ctu liquidate dal tribunale di
Agrigento pari ad euro 2858,00, spese legali della causa di divisione pari ad euro 3000,00, imposta di registro per le spese registrazione pari ad euro 5853 - vengano decurtate pro quota al
Sig. dalla somma determinata dal ctu sul valore dell'immobile (pari ad euro Parte_2
7155,16); - in via riconvenzionale: condannarsi il Sig. al pagamento in favore Parte_2
dell'opponente della somma di € 2173,00 (pari alla quota spettante ad ogni coerede) o quella diversa somma che dovesse risultare di giustizia;
- con rifusione di spese, diritti ed onorari;
- disporre che la somma di euro 4982,00 verrà corrisposta o con la vendita all'incanto dell'unico immobile di cui comproprietario o quando 1o stesso bene … verrà venduto con ripartizione del ricavato;
- condannare l'opposto alla refusione delle spese, diritti ed onorari di causa oltre I.V.A.
e C.A.”.
Radicatasi la lite, si costituiva depositando in data 11 dicembre 2023 Parte_2
comparsa di risposta con la quale contestava l'avverso dedotto, evidenziando l'avvenuto passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Agrigento n. 829/2020, e con riguardo alla domanda
3 riconvenzionale rappresentava la non debenza sia delle “spese della CTU pari ad €. 2.858/00, spese legali causa divisione pari ad €. 3.000/00 e spese di imposta registro sentenza pari ad €.
5.853/00” poiché il Tribunale nella citata sentenza ha così disposto “dichiara irripetibili le spese di lite;
pone a carico degli attori in solido tra loro le spese per l'occorsa ctu …”, sia delle altre spese per le quali “non risulta dimostrato che dette somme sono state corrisposte dal Parte_1
e pertanto questi non ha titolo di richiederle in via riconvenzionale”.
Chiedeva quindi al Tribunale di: “rigettare con qualsiasi statuizione l'opposizione a precetto … e, per l'effetto, confermare l'atto di precetto opposto;
con vittoria di spese, compensi ed onorario”.
Con ordinanza riservata, depositata il 25 settembre 2024, il Tribunale “ritenuta
l'inammissibilità della prova per testi richiesta da parte opponente” fissava “l'udienza per la rimessione della causa in decisione”, e quindi quella per la discussione orale e decisione, ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., poi differita ad oggi per esigenze di carico di ruolo.
Entrambe le parti hanno depositato note conclusive.
All'odierna udienza il Giudice, fatta discutere oralmente la causa dai procuratori delle parti, si ritirava in camera di consiglio per la pronuncia, mediante lettura del dispositivo e della contestuale motivazione della presente sentenza.
2. Così brevemente delineato l'oggetto del contendere, l'opposizione è inammissibile e deve essere rigettata.
Devono, infatti, essere ritenute inammissibili tutte le eccezioni sollevate che attengano al merito della pretesa accertata nella sentenza azionata con il precetto impugnato.
Invero, è pacifico in giurisprudenza il principio in base al quale ove a fondamento della prospettata azione esecutiva sia posto un titolo di formazione giudiziale, il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma I, c.p.c. sia limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'azione stessa, mentre eventuali ragioni di merito o di rito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza (o altro titolo di formazione giudiziale) che costituisce il titolo medesimo (Cass. Civ. Sez. III n. 24752 del 07.10.2008).
Nel giudizio di opposizione a precetto possono, dunque, essere dedotti a sostegno della contestazione del diritto di agire esecutivamente solo quei motivi riconducibili a contestazioni attinenti al difetto originario del titolo esecutivo in termini di inesistenza. Al di fuori di questi casi non sussiste il potere di cognizione del giudice dell'opposizione se non in relazione a fatti estintivi o modificativi successivi alla formazione del titolo.
La sentenza del Tribunale di Agrigento n. 829/2020 con cui è stato disposto “lo
4 scioglimento della comunione ereditaria … sui beni oggetto della successione di Persona_1
(appartamento …; rimessa …) mediante assegnazione dei predetti beni a con Parte_1 obbligo a carico di quest'ultimo di compensare l'eccedenza mediante conguaglio di € 7.115,00 in favore di ciascuno degli altri condividenti” ha assunto l'autorità di cosa giudicata non essendo
“stata proposta alcuna impugnazione nei termini di legge” (v. certificazione della Cancelleria apposta in calce alla sentenza il 27.02.2023) ed è, come visto, sottratta al potere di cognizione dell'odierno giudice dell'opposizione a precetto.
3. Anche la domanda riconvenzionale avanzata dall'opponente deve essere rigettata.
Nel dispositivo della sentenza n. 829/2020 (in atti) emessa a conclusione del giudizio di divisione ereditaria promosso dal , unitamente ai coeredi Parte_1 Parte_3 Parte_4
e (attori) nei confronti del
[...] Parte_5 CP_1 Parte_6 Parte_2
(convenuto contumace) il Tribunale di Agrigento ha dichiarato “irripetibili le spese di lite” e ha posto “a carico degli attori le spese di ctu”.
Pertanto, è illegittima la richiesta dell'opponente di condanna del al Parte_2
pagamento delle spese di lite e di ctu di quel giudizio.
Deve infine essere rigettata anche la richiesta formulata dall'opponente, sempre in via riconvenzionale, di pagamento da parte dell'opposto della quota delle spese “funerarie della defunta madre” e “di successione ereditaria dell'immobile per cui è causa” non avendo il
[...]
fornito in giudizio idonea prova di averle sostenute e del loro effettivo importo. Pt_1
Nella totale assenza di prova documentale al riguardo – e ribadendo anche in questa sede l'inammissibilità della prova per testi articolata in citazione sul punto (capitolo n. 6) già evidenziata con l'ordinanza depositata il 25.09.2024 per violazione del divieto stabilito dagli artt.
2726 e 2721 cod. civile – la domanda dell'opponente non può trovare accoglimento.
4. Avuto riguardo all'esito del giudizio, le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo, con l'applicazione dei minimi tariffari previsti dal D.M. n. 147/2022 (stante la semplicità delle questioni trattate) e con l'esclusione della fase istruttoria non tenutasi.
L'avere il avviato un giudizio di opposizione avverso un precetto formulando Parte_1
contestazioni attinenti a un titolo giudiziale passato in giudicato e, pertanto, irrevocabile, configura quanto meno la colpa grave prevista dall'art. 96, comma I, c.p.c. quale fonte di risarcimento del danno da cd. responsabilità aggravata.
Ai fini della quantificazione del danno, si ritiene opportuno conformarsi all'indirizzo della
Suprema Corte, che riconduce il quantum alla misura dei compensi liquidabili, o di un loro multiplo, in relazione al valore della causa (cfr. Cass., 20 novembre 2020, n. 26435 e Cass., 04
5 luglio 2019, n. 17902): si ritiene, quindi, equo quantificare il danno nella misura del 25% dei compensi liquidati.
P.Q.M.
il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dr. Luca Restivo, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1309/2023 R.G., ogni contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione respinta o assorbita, così provvede:
- rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
- condanna al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi € Parte_1
1.700,00 per compensi oltre spese generali e accessori di legge in favore dell'avv. William
Giacalone, dichiaratosi procuratore antistatario;
- condanna al pagamento in favore di della somma di € 425,00, a titolo Parte_1 Parte_2
di risarcimento del danno da responsabilità aggravata ex art. 96, comma I, c.p.c.;
- condanna , ai sensi dell'art. 96, comma IV, c.p.c., al pagamento in favore della cassa Parte_1 delle ammende dell'importo di € 500,00.
Così deciso in Agrigento il 10/03/2025.
Il Giudice onorario
Luca Restivo
6