TRIB
Sentenza 13 febbraio 2025
Sentenza 13 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 13/02/2025, n. 44 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 44 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Michela Palladino giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 2661/2024 V.G. su domanda congiunta avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1 C.F._1
e , nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Lucio Granata ed elettivamente domiciliati in Avellino alla via
Piave n. 162;
RICORRENTI
Con il parere reso dal P.M. il 30.12.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.11.2024 i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di Avellino di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi indicate. Le parti, dopo aver premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 13/12/1998 e che dalla loro unione sono nati, il
17/05/1999, la figlia e, l'11/04/2003, il figlio , hanno esposto che il rapporto Per_1 Persona_2 coniugale è entrato in crisi e si è verificata una frattura irreversibile che ha determinato il venir meno dell'affectio coniugalis, presupposto indispensabile per la continuazione del rapporto matrimoniale, e che, dopo avere cessato la convivenza di comune accordo, sono ricorsi al Tribunale di Avellino al fine di
1/2 ottenere provvedimento di separazione consensuale, che è stata dichiarata con sentenza n. 1791/2023 del
24/11/2023.
Con note scritte depositate per l'udienza del 02.01.2025, le parti hanno confermato le richieste indicate nel ricorso e la causa è stata rimessa alla decisione collegiale.
La domanda congiunta di divorzio proposta dai ricorrenti è fondata e deve essere accolta.
Nel caso di specie, infatti, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso oltre un semestre dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione. Sulle suesposte considerazioni il Collegio prende atto degli accordi intervenuti tra le parti che non risultano in contrasto con le norme imperative e con l'interesse dei figli.
Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti tenuto conto dell'esito concordato della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di divorzio proposta dalle parti, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1 Parte_2
alle condizioni di cui al ricorso;
[...]
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003;
Così deciso nella camera di consiglio del 30.01.2025
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
Il Presidente dott. Raffaele Califano
2/2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Avellino, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Raffaele Califano Presidente dott.ssa Michela Palladino giudice dott.ssa Paola Beatrice giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al R.G. n. 2661/2024 V.G. su domanda congiunta avente ad oggetto cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
, nato a [...] il [...], codice fiscale Parte_1 C.F._1
e , nata a [...] il [...], codice fiscale Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Lucio Granata ed elettivamente domiciliati in Avellino alla via
Piave n. 162;
RICORRENTI
Con il parere reso dal P.M. il 30.12.2024
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 8.11.2024 i ricorrenti hanno chiesto al Tribunale di Avellino di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni ivi indicate. Le parti, dopo aver premesso di aver contratto matrimonio concordatario in data 13/12/1998 e che dalla loro unione sono nati, il
17/05/1999, la figlia e, l'11/04/2003, il figlio , hanno esposto che il rapporto Per_1 Persona_2 coniugale è entrato in crisi e si è verificata una frattura irreversibile che ha determinato il venir meno dell'affectio coniugalis, presupposto indispensabile per la continuazione del rapporto matrimoniale, e che, dopo avere cessato la convivenza di comune accordo, sono ricorsi al Tribunale di Avellino al fine di
1/2 ottenere provvedimento di separazione consensuale, che è stata dichiarata con sentenza n. 1791/2023 del
24/11/2023.
Con note scritte depositate per l'udienza del 02.01.2025, le parti hanno confermato le richieste indicate nel ricorso e la causa è stata rimessa alla decisione collegiale.
La domanda congiunta di divorzio proposta dai ricorrenti è fondata e deve essere accolta.
Nel caso di specie, infatti, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della L.
1.12.1970 n. 898, come modificata dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, essendo decorso oltre un semestre dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nel procedimento di separazione. Sulle suesposte considerazioni il Collegio prende atto degli accordi intervenuti tra le parti che non risultano in contrasto con le norme imperative e con l'interesse dei figli.
Le spese di lite sono interamente compensate tra le parti tenuto conto dell'esito concordato della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando sulla domanda di divorzio proposta dalle parti, così provvede:
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra e Parte_1 Parte_2
alle condizioni di cui al ricorso;
[...]
- dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
- manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza;
- dispone che, in caso di diffusione del presente provvedimento, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 196/2003;
Così deciso nella camera di consiglio del 30.01.2025
Il giudice estensore dott.ssa Paola Beatrice
Il Presidente dott. Raffaele Califano
2/2