Sentenza 23 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 23/06/2025, n. 2683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2683 |
| Data del deposito : | 23 giugno 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Il Giudice onorario del Lavoro del Tribunale di Catania, dott.ssa Maria Letizia Leonardi, all'esito dell'udienza del 23 giugno 2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.3724/2024 R.G. Lavoro, promossa
DA
, cf. , nato a [...] il [...] ed ivi residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
via P. Fullone 2, rappresentato e difeso, giusta procura, rilasciata su foglio separato allegato al ricorso introduttivo, dall'avvocato Armando Verborosso
RICORRENTE -
CONTRO
in persona del suo Presidente legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, COD. FISC. – con sede in Roma Via Ciro il Grande, 21, P.IVA_1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avvocato Valentina Schilirò;
-RESISTENTE-
Oggetto: a cartella di pagamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Il ricorrente, con ricorso depositato il 11.04.2024, ha impugnato la cartella di pagamento
CP_ n.29320110031322602, limitatamente ai contributi portatati dalla stessa e della quale assume esserne venuto a conoscenza per la prima volta a seguito di notifica di intimazione di pagamento in data 8.4.2024. Ha eccepito: l'illegittimità della cartella di pagamento in conseguenza della sua omessa rituale notifica;
l'estinzione della pretesa contributiva per prescrizione quinquennale perfezionatasi, anche successivamente all'eventuale notifica della cartella di pagamento. Ha concluso chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'atto impugnato: ritenere e dichiarare l'illegittimità e/o la nullità e/o l'inesistenza e/o l'insussistenza, ovvero, l'inefficacia della cartella di pagamento n.29320110031322602 ed il diritto di credito in essa incorporato limitatamente alla parte relativa ad
, contributi IVS, interessi e sanzioni. • Piaccia a Codesto Giudice Ill.mo, per le ragioni indicate CP_1
“prescrizione quinquennale successiva”, ex art. 3 co. 9 e 10 L. 335/1995. • Con vittoria di spese e compensi del giudizio;
oltre spese generali, cpa ed iva.
Si è costituito, con memorie depositate il 30.07.2024, l' che ha eccepito: il difetto di CP_1
legittimazione passiva;
l'inammissibilità dell'opposizione ex art. 24 D.LGS. N.46/1999 e la conseguente inammissibilità di qualsiasi contestazione afferente il merito della pretesa creditoria, ivi compresa la prescrizione, per il periodo anteriore alla notifica. Quanto all'eccezione di prescrizione successiva, ha dedotto che, tenuto conto della notifica della cartella di pagamento, degli atti interruttivi medio tempore notificati da nonche della sospensione dei termini di prescrizione CP_2
dettata dalla normativa emergenziale Covid 19, il termine di prescrizione, non risulta spirato. Ha concluso chiedendo: n via preliminare dichiarare il difetto di legittimazione dell' e dichiarare CP_1 inammissibile ovvero comunque rigettare l'opposizione avversaria proposta ai sensi dell'art.24 d.lgs.
n.46/1999, tardiva alla luce della notifica degli avvisi di addebito e confermare i ruoli opposti integralmente ovvero, in subordine, per la parte che risulterà dovuta all'esito dell'istruttoria. In ordine all'opposizione ai sensi dell'art.615 c.p.c., decidere secondo giustizia la domanda proposta e di conseguenza, qualora risulti accertata l'intervenuta prescrizione successiva, anche parziale, dichiarare che il concessionario della Riscossione non ha diritto a procedere esecutivamente in forza delle cartelle opposte. Con il favore di spese ed onorari di causa ovvero con compensazione, quanto meno parziale, delle stesse, in applicazione dei criteri legali di valutazione della soccombenza reciproca
All'esito dell'udienza del 19.05.2025, la causa veniva rinviata all'udienza del 23.06.2025 per discussione e decisione e delegata per la decisione al sottoscritto decidente.
Con provvedimento del 19.05.2025 è stata disposta la trattazione dell'odierna udienza nelle forme di cui all'art.127 ter c.p.c. Le parti costituite hanno depositato le note scritte ai sensi della citata normativa, insistendo nelle conclusioni. La causa istruita mediante produzione documentale, ritenuta matura, è stata trattenuta per la decisione.
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2. Preliminarmente con riferimento all'eccezione di difetto di legittimazione passiva formulata dall' va precisato che il ricorso in esame riguarda questioni attinenti al merito delle pretese CP_1 previdenziali in contestazione, quali l'estinzione e l'inesigibilità dei crediti contributivi. Le Sezioni
Unite della Suprema Corte di Cassazione, hanno affermato, in un caso analogo a quello in esame, che
“In tema di riscossione dei crediti previdenziali, ai sensi del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24 nell'ipotesi di opposizione tardiva recuperatoria avverso l'iscrizione a ruolo, al fine di far valere l'inesistenza del credito portato dalle cartelle per omessa notificazione, anche per il maturare della prescrizione, la legittimazione a contraddire compete al solo ente impositore, quale unico titolare della situazione sostanziale dedotta in giudizio (Cass. sez. un. n. 7514/22). La stessa giurisprudenza ha precisato che
“ […] limitatamente al processo attinente alle opposizioni a iscrizione a ruolo dei crediti previdenziali e alle opposizioni (come quella oggetto della presente decisione), concernenti anche l'accertamento negativo del debito per fatti successivi all'iscrizione a ruolo, entrambe accomunate dall'attinenza al merito della pretesa contributiva, la legittimazione passiva resta regolata dal citato art. 24, e quindi sussiste la legittimazione a contraddire esclusivamente in capo all'ente impositore, avendo l'azione ad oggetto la sussistenza del debito contributivo iscritto a ruolo, cioè il merito della pretesa contributiva, rispetto al quale l'agente della riscossione resta estraneo, e ciò in conformità al disposto del citato art. 24.
2.1 Ciò posto occorre premettere che il sistema normativo delle riscossioni delineato dal d.lgs. n. 46 del 1999, agli articoli 17, comma 1, 24, 25, 29, dall'art. 30, comma 1, d.l. n. 78 del 2010 conv. in legge n. 122 del 2010, dal d.P.R. n. 602 del 1973 e dal d.lgs. n. 112 del 1999, consente al debitore dei premi o contributi dovuti agli enti pubblici previdenziali e non versati nei termini previsti da disposizioni di legge o dovuti in forza di accertamenti effettuati dagli uffici, di proporre tre diversi tipi di opposizione (cfr. Cass. n. 16425 del 2019; n. 6704 del 2016; n. 594 del 2016; n. 24215 del
2009):
a) opposizione al ruolo esattoriale per motivi attinenti al merito della pretesa contributiva ai sensi del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 24, commi quinto e sesto, nel termine di giorni quaranta dalla notifica della cartella di pagamento, davanti al giudice del lavoro;
b) opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. ove si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per la mancanza di un titolo legittimante oppure si adducano fatti estintivi del credito sopravvenuti alla formazione del titolo (quali, ad esempio, la prescrizione del credito, la morte del contribuente,
l'intervenuto pagamento della somma precettata) o si pongano questioni attinenti alla pignorabilità dei beni;
c) opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell'art. 617 c.p.c. nel termine perentorio di venti giorni dalla notifica del titolo esecutivo o del precetto per i vizi formali del procedimento di esecuzione, compresi i vizi strettamente attinenti al titolo ovvero alla cartella di pagamento nonché alla notifica della stessa o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora.
Va, altresì, rilevato che lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi, la omessa notifica dell'avviso di addebito, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto del termine di decadenza di 40 giorni. La suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n.18256/2020, ha precisato: ”Lo strumento dell'opposizione all'esecuzione di cui all'art. 615 c.p.c. può essere utilizzato anche in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999, ove si alleghi, come nella fattispecie in esame la omessa notifica della cartella di pagamento, in funzione della deduzione di fatti estintivi del credito relativi alla formazione del titolo e salvo il rispetto del termine di decadenza di 40 giorni.
Ciò premesso, il ricorrente, adducendo che nessun atto gli è mai stato notificato ha eccepito il decorso del termine (quinquennale) di prescrizione tra la data di maturazione del credito contributivo e la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata.
L'azione proposta va, sotto tale profilo qualificata, come opposizione all'esecuzione in funzione recuperatoria dell'opposizione di cui all'art. 24, d.lgs. n. 46 del 1999.
L' ha eccepito la regolare notifica della cartella di pagamento e la conseguente CP_1
l'inammissibilità dell'opposizione, per essere stata proposta oltre il termine di 40 giorni dalla loro notifica. L'eccezione è fondata. L'Istituto previdenziale ha, infatti, prodotto il referto di notifica dal quale è dato evincere la regolare e valida notifica della cartella di pagamento, ex art. 140 c.p.c., il
CP_ 16.10.2011 (si veda doc. prodotta da il 01.08.2024).
Avuto riguardo alla data di notifica del sopracitato atto si deve ritenerne che il ricorso, depositato il
11.04.2024 è stato tardivamente proposto e pertanto l'opposizione a ruolo ex art. 24, comma 5, D.Lgs
46/1999 è da ritenersi inammissibile in quanto proposta oltre il termine di 40 giorni.
Dall'inammissibilità dell'opposizione a ruolo ex art. 24, comma 5, D.Lgs 46/1999 consegue la incontestabilità della pretesa creditoria. Resta, quindi, preclusa di ogni eccezione afferente al merito della pretesa, ivi compresa l'eccezione di prescrizione perfezionatasi antecedentemente alla notifica della cartella di pagamento.
In proposito, va osservato che, in ordine alla natura del predetto termine ed alle conseguenze della sua inosservanza, la Suprema Corte ha avuto modo di affermare, con orientamento condiviso da questo Giudice, che detto termine “è accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione per
l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente. Detto termine deve ritenersi perentorio, perché diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire così una rapida riscossione del credito medesimo”. (Cass. civ., sez. L., 2008, n. 17978; e, negli stessi termini, v. anche Cass. civ., sez. L., 2007, n. 14692, Cass. civ., sez. L., 2007, n. 4506).
La Suprema Corte ha ancora precisato che “la perentorietà del termine può desumersi inoltre dalla natura perentoria del termine previsto dalla precedente disciplina della materia, sancita dall'abrogato art. 2 della legge n. 389 del 1989, senza che ad essa sia di ostacolo il fatto che
l'iscrizione a ruolo avvenga in mancanza di un preventivo accertamento giudiziale, essendo consolidata nell'ordinamento, come per le iscrizioni a ruolo delle imposte dirette o indirette, la categoria dei titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore”. L'opposizione a ruolo è quindi inammissibile.
Resta da esaminare l'eccezione di prescrizione successiva
Parte ricorrente ha espressamente eccepito la prescrizione anche a decorrere dalla data di notifica della cartella di pagamento opposta. Ha, quindi, proposto ex art. 615 c.p.c. la più generale azione di accertamento negativo del debito contributivo. L'azione va, quindi, qualificata quale opposizione all'esecuzione, per la quale non sono previsti termini di decadenza per la sua proposizione. Giova, infatti, ricordare che mediante l'opposizione all'esecuzione è possibile fare valere fatti estintivi o modificativi della pretesa accertata nelle cartelle di pagamento anche oltre il termine di cui all'art. 24
D.lgs. 46/99. Ed infatti, non sono previsti termini di decadenza per la proposizione dell'opposizione all'esecuzione ex artt. 615 e 618 bis c.p.c.
Detti fatti estintivi nella specie ricorrono. L'Ente previdenziale ha prodotto quale primo atto, interruttivo della prescrizione, l'intimazione di pagamento n. 29320229000723264000 notificata il
10.05.2022. Avuto riguardo alla data di notifica della cartella di pagamento 16.10.2011 si deve ritenere che la sopracitata intimazione non è idonea ad interrompere il termine di prescrizione che era già ampiamente prescritto alla data del 10.05.2022. Va, precisato che nella specie non trova applicazione la sospensione dei termini dettata dalla normativa Covid 19 in quanto di data successiva al perfezionarsi della prescrizione.
Ne consegue che in assenza di documentati validi atti interruttivi della prescrizione notificati entro la data del 16.10.2016 i crediti contributivi portati dalla suddetta cartella di pagamento sono da ritenersi prescritti e pertanto non sono dovuti.
L'art. 3 co. 9 e 10 l. 335/1995 dispone che: “9. Le contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria si prescrivono e non possono essere versate con il decorso dei termini di seguito indicati:
a) dieci anni per le contribuzioni di pertinenza del Fondo pensioni lavoratori dipendenti e delle altre gestioni pensionistiche obbligatorie, compreso il contributo di solidarietà previsto dall'articolo 9- bis, comma 2, del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° giugno 1991, n. 166, ed esclusa ogni aliquota di contribuzione aggiuntiva non devoluta alle gestioni pensionistiche. A decorrere dal 1° gennaio 1996 tale termine è ridotto a cinque anni salvi i casi di denuncia del lavoratore o dei suoi superstiti;
b) cinque anni per tutte le altre contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria.
10. I termini di prescrizione di cui al comma 9 si applicano anche alle contribuzioni relative a periodi precedenti la data di entrata in vigore della presente legge, fatta eccezione per i casi di atti interruttivi già compiuti o di procedure iniziate nel rispetto della normativa preesistente. Agli effetti del computo dei termini prescrizionali non si tiene conto della sospensione prevista dall'articolo 2, comma 19, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre
1983, n. 638, fatti salvi gli atti interruttivi compiuti e le procedure in corso”.
Va ribadita, invero, l'applicabilità del termine prescrizionale quinquennale di cui al citato art. 3 co. 9
l. n. 335/1995 anche ai casi, come quello in esame, di prescrizione successiva alla notifica di cartella esattoriale non opposta nel termine di 40 giorni.
La cartella esattoriale non opposta non può, infatti, assimilarsi a un titolo giudiziale, poiché
l'incontestabilità del diritto di credito in essa contenuto non deriva da un provvedimento di natura giurisdizionale e non può, quindi, applicarsi a siffatto credito la prescrizione decennale conseguente ad una sentenza di condanna passata in giudicato.
In tal senso va richiamato quanto precisato dalla Corte di Cassazione, S.U., nella recente sentenza n.
23397 del 17.11.2016, secondo cui “La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui all'art. 24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd.
"conversione" del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo l'art. 3, commi
9 e 10, della l. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell' CP_1
che, dall'1gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura previdenziale di detto (art. 30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l n. 122 del 2010).”. CP_1
Alla stregua di quanto esposto, va dichiarato estinto per prescrizione il credito per contributi previdenziali e somme aggiuntive cristallizzato nella cartella di pagamento n.29320110031322602,
3. Quanto alle spese di giudizio, le stesse liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza e
CP_ vengono poste a carico dell' disponendo che il relativo versamento sia effettuato direttamente in favore dell'Erario a norma dell'articolo 133 del DPR 115/2002.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico ritenuta la propria competenza, definitivamente pronunciando nella causa promossa da , avverso gli atti in epigrafe indicati;
disattesa ogni contraria Parte_1
istanza, eccezione e difesa, così provvede: dichiara estinti per intervenuta prescrizione e pertanto non dovuti i crediti previdenziali e relativi accessori portati dalla cartella di pagamento n.29320110031322602e, per l'effetto dichiara CP_ insussistente il diritto dell' e del concessionario a procedere in forza della suddetta cartella di pagamento limitatamente ai crediti per contributi previdenziali dalla stessa portati
Condanna l' , al pagamento, delle spese del giudizio, che, già dimezzate a norma dell'articolo CP_1
130 del DPR 115/2002, stante l'ammissione del ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio, liquida in complessivi € 884,50 oltre rimborso spese generali al 15%, CPA e IVA come per legge, disponendo che il versamento a norma dell'articolo 133 del DPR cit. abbia luogo direttamente in favore dell'Erario.
Catania, 23 giugno 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Maria Letizia Leonardi