Salta al contenuto
Doctrine
Accedi
Registrati
Accedi
Registrati
Articolo 8 della Legge 8 maggio 1949, n. 285
Copia
Articolo 7
A proposito dell'articolo (0)
Commentari
0
Giurisprudenza
0
Legge 8 maggio 1949, n. 285
Articolo 8 della Legge 8 maggio 1949, n. 285
Versione
16 giugno 1949
Art. 8.
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Entrata in vigore il 16 giugno 1949
Vedi fonte istituzionale
Commentari
• 0
Giurisprudenza
• 0