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Sentenza 13 maggio 2025
Sentenza 13 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 13/05/2025, n. 449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 449 |
| Data del deposito : | 13 maggio 2025 |
Testo completo
RG 622/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli - presidente rel. dott. Damiano Dazzi - giudice dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 622/2024, promosso da
(C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. FERRARI VANIA presso il cui studio sito in VIALE DEI MILLE N. 2 42121 REGGIO EMILIA è elettivamente domiciliata contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. MANCANIELLO NICOLA presso il cui studio sito in STRADA GIUSEPPE MAZZINI 6 PARMA è elettivamente domiciliato
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: affidamento e mantenimento figlia minore
CONCLUSIONI
Le parti, nelle note depositate in data 27.03.2025 hanno così concluso: parte ricorrente Voglia l'Ill.Mo Tribunale di Reggio Emilia:
- disporre l'affido condiviso della minore, stante il percorso intrapreso dal padre con l'ausilio dei servizi sociali, mantenendo il controllo ed il monitoraggio dei servizi sociali competenti per territorio già incaricati per la programmazione e gestione degli incontri fra il padre e la bambina ancora in tenera età e confermare che gli incontri, per finalità di tutela della minore, si svolgano in luogo adeguato e protetto così come concluso nella relazione dei servizi depositata in atti, stante le criticità evidenziate nella relazione e le conclusioni dei servizi di proseguire nel sostegno con figure di riferimento che siano di supporto alla genitorialità del padre (educatori ed equipe psicosociale);
- disporre, qualora il Giudice ne ravvisi l'opportunità che gli incontri fra il padre e la minore aumentino da uno a due giorni alla settimana il martedì ed il giovedì dalle 15 e 30 (uscita dalla scuola materna) alle 19,00 e che in ogni caso prosegua il monitoraggio dei servizi sociali sugli incontri così come indicato nella relazione conclusiva, in qualsiasi un luogo che verrà ritenuto idoneo a consentire agli educatori di supervisionare le visite proseguendo nel percorso già iniziato;
- disporre che il percorso genitoriale della madre sia ridotto da 4 a 2 ore settimanali, così da consentirle una migliore gestione di entrambi i figli minori
- disporre obbligo a carico del padre di versare, a titolo di contributo al CP_1 mantenimento della minore la somma complessiva mensile di euro 400, esclusa la retta scolastica della scuola per l'infanzia come da protocollo, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché a concorrere alle spese straordinarie (a titolo esemplificativo: mediche, scolastiche, ludiche, sportive e retta scolastica) in ragione del 50% con la ricorrente, anche in ragione del fatto che a far data dal dicembre 2024 l'assegno unico viene percepito dal padre al 50% ( Vds allegato 23 alla memoria ex art. 473 bis c.p.c. n. 27) ;
- in ogni caso disporre che l'assegno unico vada integralmente corrisposto al genitore prevalentemente collocatario in questo caso alla signora stante il fatto che Parte_1 la minore rimane sempre presso l'abitazione della madre così come recentemente disposto dalla Corte di Cassazione Sezione I 22 febbraio 2025 ordinanza numero 4672
Con vittoria di spese competenze ed onorari di causa. parte resistente
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contariis reiectis pronunciare le seguenti condizioni:
1) la figlia minore è affidata in via condivisa a entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente presso la residenza della madre;
Cont
2) il Sig. fino a che la figlia non avrà compiuto gli anni 3, terrà con sé la minore 5 pomeriggi ogni settimana, dalle ore 13,00 alle ore 19,00, da individuarsi nelle giornate del lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e, a settimane alterne, il sabato o la domenica, salvo possibilità per i genitori di individuare giornate diverse in caso di accordo;
Cont
3) in seguito al raggiungimento del terzo anno di età, il Sig. terrà con sé la minore a fine settimana alterni dalle ore 14,00 del sabato alle ore 21,00 della domenica, oltre che 3 pomeriggi ogni settimana, dal lunedì al mercoledì dalle ore 13,00 alle ore 19,00, con aggiunta del venerdì pomeriggio nelle settimane con weekend di competenza della madre e con possibilità, in base agli impegni lavorativi del padre, di un giorno settimanale con pernotto da individuarsi nella giornata del martedì;
4) il padre avrà facoltà di passare con la figlia, compleanni e altre ricorrenze, le festività natalizie e pasquali nel rispetto del principio dell'alternanza; durante il periodo natalizio per sette giorni consecutivi a decorrere, ad anni alterni, dal 24 dicembre o dal 31 dicembre, con sospensione dell'ordinario regime di incontri e con la previsione di un analogo periodo continuativo per l'altro genitore, in modo tale che la minore trascorra, alternativamente, con un genitore le festività natalizie e con l'altro quelle di Capodanno;
durante le festività pasquali, per tre giorni consecutivi, secondo un criterio di alternanza annuale tra i genitori, in modo da poter trascorrere ad anni alterni il giorno di Pasqua con ciascun genitore;
il tutto con esclusione del pernotto fino a che la bambina non avrà compiuto gli anni 3;
5) dal compimento del terzo anno di età, il padre avrà facoltà di passare con la figlia tre settimane delle vacanze estive, di cui almeno due consecutive, da concordarsi con la madre entro il 30 aprile di ogni anno;
6) i genitori assumeranno, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione, alla salute e Per_1 tenendo conto dei suoi bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé; Cont
7) il Sig. verserà alla Sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese, mediante bonifico Pt_1 bancario, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, la somma mensile complessiva di € 250,00, somma rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat;
Cont
8) il Sig. contribuirà, nella misura del 50%, alle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia, di seguito elencate:
- spese che possono sostenersi nell'interesse della figlia, anche senza previo accordo tra i genitori: spese medico specialistiche, protesiche, terapeutiche non coperte o non integralmente coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, purché debitamente prescritte dal medico di base;
ticket sanitari, tasse, imposte e costi di iscrizione alla scuola pubblica e trasporto pubblico da e per la scuola, testi di studio, in particolare attrezzature didattiche di norma escluse dall'ordinario equipaggiamento scolastico, gite scolastiche che importino un costo non superiore ad € 150,00; lezioni private di sostegno scolastico ove consigliate dall'insegnante ad entrambi i genitori;
corsi di ordinaria pratica sportiva e scoutistica con relative attrezzature e spese accessorie, quali oneri di trasferta, ritiri estivi, partecipazione a tornei di categoria;
baby-sitting in caso di malattia della prole e/o del genitore collocatario, in mancanza di strutture logistiche gratuite;
centri vacanza, soggiorni estivi a iniziativa delle locali parrocchie e/o enti analoghi e luoghi assimilati;
tali spese dovranno essere rimborsate al genitore che concretamente le ha sostenute entro 10 giorni dalla presentazione della relativa documentazione fiscale o amministrativa e, nel caso in cui le stesse siano di importo unitario superiore a € 150,00 ciascun genitore potrà richiedere all'altro l'anticipazione della quota di spettanza di quest'ultimo;
- spese che possono sostenersi nell'interesse della figlia, purché previamente concordate dalle parti: imposte, tasse e rette relative alla frequentazione di scuole private;
corsi educativi e sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico quali ippica, tennis, sci, scherma, nautica, golf, educazione musicale, allorché implichi la frequentazione del conservatorio e/o l'acquisto di costosi strumenti musicali (il genitore che abbia prestato il proprio consenso alla frequentazione dei corsi anzidetti non potrà sottrarsi dal partecipare a tutte le relative spese accessorie, quali l'acquisto ed il rinnovo periodico delle relative attrezzature, oneri di trasferta per la partecipazione a concorsi, fare e tornei, ritiri e soggiorni esercitazione e studio); corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere;
soggiorni all'estero; gite scolastiche che importino una spesa superiore a € 150,00; viaggi d'istruzione e/o diporto, vacanze estive e/o invernali, e di ogni altra spesa straordinaria;
il genitore che sosterrà dette spese potrà chiedere all'altro, all'atto dell'accordo, la corresponsione della quota di sua spettanza.
Con vittoria di spese e competenze, iva e cpa come per legge.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Il procedimento riguarda le modalità di affidamento e mantenimento della minore , nata a [...] in data [...] Persona_2 Con il ricorso la sig.ra ha chiesto che il Tribunale disponga Pt_1
l'affidamento esclusivo a sé della figlia minore, regolamenti le visite tra padre e figlia tramite intervento del Servizio Sociale e ponga a carico del sig. Contr l'onere di contribuire al mantenimento della figlia con la somma mensile di € 500,00 oltre al 50% delle spese straordinarie. Contr
A sostengo delle proprie domande la ricorrente ha sostenuto che il sarebbe persona aggressiva e violenta di cui ella ha timore e nei confronti del quale ha proposto denuncia – querela.
Contr
Costituitosi in giudizio il sig. ha contestato quanto dedotto in ricorso, addossando alla ricorrente la responsabilità degli screzi e dei litigi intercorsi durante la convivenza e lamentando il fatto che per decisione unilaterale della stessa sia egli che i propri familiari non incontrano la minore dal mese di febbraio 2024; ha chiesto che il Tribunale disponga l'affido condiviso della figlia con collocamento presso la madre e regolamentazione del proprio diritto di visita, dicendosi disponibile a contribuire al mantenimento della minore con la somma mensile di € 200,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
In seguito all'udienza di comparizione (tenutasi il 13.06.2024) sono stati emanati il 14.06.2023 i provvedimenti temporanei e urgenti con i quali la minore è stata affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con Contr collocamento presso la madre ed è stato posto a carico del sig. l'onere di contribuire al mantenimento della figlia con la somma mensile di € 250,00 oltre al 505 delle spese straordinarie;
contestualmente è stata demandata al competente Servizio sociale la regolamentazione degli incontri tra padre e figlia e lo svolgimento di indagine psico-sociale sul nucleo familiare.
Il Servizio ha depositato quindi due successive Relazioni nelle quali ha riferito di avere avviato incontri protetti tra la figlia ed il padre, stante il Contr timore manifestato dalla madre ad incontrare il sig. ed il consistente lasso di tempo intercorso dall'ultimo incontro tra il resistente e la minore;
ha riferito altresì dell'avvio di un servizio di educativa domiciliare presso l'abitazione della madre.
Dalla lettura di entrambe le Relazione – corredate dalla descrizione degli incontri protetti redatte dall'educatrice preposta - si evince un positivo andamento degli incontri tra la figlia minore ed il padre.
Nella prima Relazione (29.10.2024): gli incontri sono caratterizzati da una buona interazione tra padre e figlia la bimba è parsa disponibile al gioco ed all'interazione il Papa ha cercato di seguire gli interessi nei giochi mostrati dalla bimba guidandola nelle attività è parso affettuoso nelle parole rivolte alla figlia ed in alcuni gesti stabilendo gradualmente contatti e rispettando quando la bimba non fosse disponibile
Nella seconda Relazione (25.02.2025): si rileva un'evidente crescita nel rapporto tra il padre e i […] il padre ha dimostrato attenzione verso i bisogni Per_1 primari della bambina come fame sete e benessere fisico […] gradualmente è emersa una routine condivisa che ha favorito il rafforzamento del legame affettivo tra loro
[…] nel momento dell'accoglienza si mostrava visibilmente felice alla Persona_3 vista del padre sorridendo correndo verso di lui e chiamandolo papà […] il momento della merenda è stata un'opportunità per interagire in modo sereno e affettuoso comunicando attraverso sorrisi e scambi reciproci […] il saluto finale è stato caratterizzato da scambi comunicativi e sorrisi per poi salutarsi con un abbraccio
Risulta tuttavia il permanere di difficoltà nella relazione tra le parti, ciò che sino ad ora non ha consentito la liberalizzazione degli incontri tra padre e figlia;
è emerso in particolare che la ricorrente – come dalla medesima riferito agli operatori e confermato in udienza – non voglia in alcun modo Contr incontrare il sig. nel momento dello “scambio” della figlia minore, riferendo di averne timore;
nemmeno la madre ha manifestato il proprio consenso a che il resistente incarichi un proprio familiare o remuneri una persona (baby sitter) perché provveda allo scambio;
allo stesso tempo la madre ha riferito che non vi è nessun familiare del propri ramo parentale disponibile ad agevolare lo scambio della figlia tra i genitori.
Ciò ha condotto ad una situazione di stallo che ha reso di fatto obbligati sino ad ora gli incontri protetti pur non essendo emerse circostanze concrete che abbiano ravvisato una qualche inidoneità genitoriale del sig. Contr
quest'ultimo, peraltro, risulta avere intrapreso un percorso di sostegno alla genitorialità con gli operatori del Servizio che sta tuttora seguendo.
Nessun provvedimento risulta peraltro emesso in sede penale in conseguenza della denuncia-querela svolta dalla sig.ra nei confronti Pt_1 del resistente più di un anno or sono;
la ricorrente, peraltro, in sede di precisazione delle conclusioni, ha chiesto – modificando la domanda svolta in ricorso - che venga disposto l'affidamento condiviso della minore con ciò riconoscendo di fatto la capacità genitoriale del resistente.
La causa è stata quindi rinviata all'udienza del 29.04.2025 per la rimessione in decisione con assegnazione dei termini per p.c., comparse e repliche
2. Ritiene il Collegio di confermare l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori - con collocamento presso l'abitazione della madre -, in ossequio al dettato normativo ed in accoglimento delle richieste delle parti, non essendo emersi elementi ostativi in tal senso.
Quanto all'esercizio del diritto di visita paterno esso può essere liberalizzato, stante la positiva interazione tra padre e figlia e l' assenza di elementi di inidoneità genitoriale che impongano il permanere di visite protette;
con riguardo al rifiuto della madre ad incontrare il padre nel momento dello scambio della figlia – giustificato da timori della medesima allo stato non supportati da episodi accertati e/o provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria - esso non può evidentemente compromettere il superiore interesse della bambina a godere del diritto alla bigenitorialità. Laddove possibile lo scambio avverrà pertanto all'entrata / uscita da scuola, sì da fare in modo che un genitore accompagni la minore all'asilo e l'altro si rechi a ritirarla.
Negli altri casi, considerato che è volontà della sola madre non incontrare il padre nel momento dello scambio della minore (e che nemmeno la sig.ra acconsente a che vi provveda un parente del sig. Pt_1 Contr
o persona da questi remunerata), sarà onere della ricorrente organizzarsi per incaricare/remunerare qualcuno che sia presente al momento dello “scambio” della bambina.
Le tempistiche per le visite, meglio indicate in dispositivo, tengono conto della necessaria gradualità in ragione dell'attuale tenera età della minore, pur nell'ottica di un ampliamento delle medesime che favorisca la bigenitorialità
Ritiene infine il Collegio di mantenere incarico di vigilanza e monitoraggio in capo al Servizio Sociale, stante la perdurante incomunicabilità e difficoltà di relazione tra i genitori.
3. Con riguardo alle questioni economiche, risulta dalla documentazione in Contr atti che il sig. abbia percepito redditi netti (reddito complessivo detratta l'imposta netta) pari a circa € 22.900,00 nell'anno 2022 (730/2023) e dunque € 1.900,00 mensili, € 23.572,00 nel 2023 (730/2024) e dunque € 1.964,00 mensili, ed € 23.700,00 circa nell'anno 2024 (CU 2025) pari ad € 1.975,00; per il resistente si può dunque considerare una media reddituale di circa € 1.950,00 mensili dalla quale egli deve detrarre la somma di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento di altra figlia minore, Contr residuando dunque una somma di circa € 1.700,00 mensili. Il inoltre, risulta titolare di buoni fruttiferi postali per un valore di circa € 35.000,00.
Quanto alla sig.ra ella risulta avere percepito redditi netti Pt_1 nell'anno 2023 (CU 2024) pari a circa € 12.350,00 e dunque € 1.029,00 mensili, € 19.200,00 nel 2022 (730/2023) pari a circa € 1.600,00 mensili, € 17.330,00 nel 2021 (730/2022) e dunque € 1.440,00 mensili;
per la ricorrente si può dunque considerare una media reddituale negli ultimi tre anni di circa € 1.350,00 mensili dalla quale ella deve detrarre la somma mensile di € 564,00 a titolo di canone di locazione come da contratto in atti, residuando dunque una somma di circa € 790,00 mensili.
Per quanto sopra, in applicazione dei criteri di cui all'art. 337 ter quarto comma c.c. e dunque della situazione reddituale e patrimoniale delle parti come sopra evidenziata, dei tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore (in un'ottica di ampliamento dei medesimi) nonché dell'età della bambina (oggi di anni 2 e mezzo), preso atto che in forza del regime di affidamento condiviso l'Assegno Unico va ripartito al 50% tra i genitori e costituisce dunque una posta neutra tra le parti, ritiene congruo il Collegi Contr porre a carico del sig. la somma di € 300,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data del presente provvedimento in virtù dell'ampliamento dei tempi quivi previsto, (ferma restando dunque dalla data della domanda sino ad oggi la somma di € 250,00 prevista in sede di provvedimenti temporanei)
Le spese di lite, in ragione dell'esito della stessa, possono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) La minore , nata a [...] in data [...] è Persona_2 affidata in via condivisa ad entrambi i genitori e collocata, anche ai fini anagrafici presso l'abitazione della madre.
2) Il padre, salvo diverso accordo tra le parti, potrà vedere e tenere con sé la figlia con le seguenti modalità:
A) fino al compimento dei tre anni della minore
- A week end alternati il sabato o la domenica (un we il sabato ed il successivo we alternato la domenica) dalle ore 10.00 sino alle ore 19.00 (prima di cena);
- Nella settimana che termina con il we di spettanza paterno la minore starà col padre per due pomeriggi infrasettimanali (individuati, salvo diverso accordo, nel martedì e giovedì) dall'uscita da scuola (o da casa della madre se la minore non è a scuola) sino a dopo cena alle ore 20.30
- Nelle settimane che terminano con il we di spettanza materno la minore starà col padre per tre pomeriggi infrasettimanali (individuati, salvo diverso accordo, nel lunedì, mercoledì e venerdì) dall'uscita da scuola (o da casa della madre se la minore non è a scuola) sino a dopo cena alle ore 20.30
- Per i periodi di vacanza: vigerà il calendario ordinario
B) dal compimento dei tre anni della minore il week end alternato sarà da intendersi dal sabato mattina alle ore 10.00 sino alla domenica sera alle ore 19.00 ed i giorni infrasettimanali saranno comprensivi di pernottamento (il padre riaccompagnerà la figlia a scuola - o a casa della madre se non vi è scuola - il mattino successivo).
- Per i periodi di vacanza
vacanze invernali: ad anni alterni la minore trascorrerà con un genitore la vigilia di Natale ed il periodo tra Capodanno e l'Epifania e con l'altro genitore il periodo tra il 25 ed il 31 dicembre
vacanze pasquali: ad anni alterni la minore trascorrerà con un genitore il periodo tra il giovedì Santo e la domenica di Pasqua e con l'altro genitore il periodo tra il Lunedì di Pasquetta e la fine delle vacanze scolastiche
vacanze estive: la minore trascorrerà con ciascun genitore un periodo di due settimane anche consecutive, da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
in caso di mancato accordo la madre sceglierà il periodo negli anni pari ed il padre in quelli dispari
Nel giorno del compleanno della minore, il genitore che avrà presso di sé la figlia consentirà la visita all'altro genitore.
Entrambi i genitori avranno la responsabilità di seguire la figlia nell'andamento scolastico e potranno partecipare alle attività scolastiche che prevedono la presenza dei genitori
3) Ciascun genitore sarà responsabile della minore nel tempo in cui l'ha con sé e potrà autonomamente decidere ove condurla, quali attività svolgere ed eventualmente affidarla a persona di propria fiducia, avuto riguardo al preminente interesse della minore medesima.
4) Il Servizio Sociale manterrà compiti di monitoraggio sul nucleo familiare e medierà tra le parti in caso di contrasti sulle questioni riguardanti la figlia;
promuoverà in favore dei genitori, acquisitone il consenso, percorsi di sostegno alla genitorialità e di gestione del conflitto. Contr
5) Il sig. contribuirà al mantenimento della figlia mediante versamento in favore della sig.ra della somma mensile di € Pt_1
300,00, da versarsi tramite bonifico bancario entro il giorno 10 di ciascun mese;
egli contribuirà altresì nella misura del 50 % alle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia ed individuate secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia (Protocollo 13.06.2023); il relativo conguaglio avverrà mensilmente dietro presentazione di idonea documentazione giustificativa
6) Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti
7) Si dispone la comunicazione della presente Sentenza al Servizio Sociale (Reggio Emilia – Polo sud)
Così deciso nella camera di Consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 08.05.2025
Il presidente est.
Francesco Parisoli
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA Prima sezione civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Francesco Parisoli - presidente rel. dott. Damiano Dazzi - giudice dott. Chiara Neri - giudice on ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento RG 622/2024, promosso da
(C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentata e difesa dall'avv. FERRARI VANIA presso il cui studio sito in VIALE DEI MILLE N. 2 42121 REGGIO EMILIA è elettivamente domiciliata contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. MANCANIELLO NICOLA presso il cui studio sito in STRADA GIUSEPPE MAZZINI 6 PARMA è elettivamente domiciliato
con l'intervento del Pubblico Ministero in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia
oggetto: affidamento e mantenimento figlia minore
CONCLUSIONI
Le parti, nelle note depositate in data 27.03.2025 hanno così concluso: parte ricorrente Voglia l'Ill.Mo Tribunale di Reggio Emilia:
- disporre l'affido condiviso della minore, stante il percorso intrapreso dal padre con l'ausilio dei servizi sociali, mantenendo il controllo ed il monitoraggio dei servizi sociali competenti per territorio già incaricati per la programmazione e gestione degli incontri fra il padre e la bambina ancora in tenera età e confermare che gli incontri, per finalità di tutela della minore, si svolgano in luogo adeguato e protetto così come concluso nella relazione dei servizi depositata in atti, stante le criticità evidenziate nella relazione e le conclusioni dei servizi di proseguire nel sostegno con figure di riferimento che siano di supporto alla genitorialità del padre (educatori ed equipe psicosociale);
- disporre, qualora il Giudice ne ravvisi l'opportunità che gli incontri fra il padre e la minore aumentino da uno a due giorni alla settimana il martedì ed il giovedì dalle 15 e 30 (uscita dalla scuola materna) alle 19,00 e che in ogni caso prosegua il monitoraggio dei servizi sociali sugli incontri così come indicato nella relazione conclusiva, in qualsiasi un luogo che verrà ritenuto idoneo a consentire agli educatori di supervisionare le visite proseguendo nel percorso già iniziato;
- disporre che il percorso genitoriale della madre sia ridotto da 4 a 2 ore settimanali, così da consentirle una migliore gestione di entrambi i figli minori
- disporre obbligo a carico del padre di versare, a titolo di contributo al CP_1 mantenimento della minore la somma complessiva mensile di euro 400, esclusa la retta scolastica della scuola per l'infanzia come da protocollo, somma rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, nonché a concorrere alle spese straordinarie (a titolo esemplificativo: mediche, scolastiche, ludiche, sportive e retta scolastica) in ragione del 50% con la ricorrente, anche in ragione del fatto che a far data dal dicembre 2024 l'assegno unico viene percepito dal padre al 50% ( Vds allegato 23 alla memoria ex art. 473 bis c.p.c. n. 27) ;
- in ogni caso disporre che l'assegno unico vada integralmente corrisposto al genitore prevalentemente collocatario in questo caso alla signora stante il fatto che Parte_1 la minore rimane sempre presso l'abitazione della madre così come recentemente disposto dalla Corte di Cassazione Sezione I 22 febbraio 2025 ordinanza numero 4672
Con vittoria di spese competenze ed onorari di causa. parte resistente
Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contariis reiectis pronunciare le seguenti condizioni:
1) la figlia minore è affidata in via condivisa a entrambi i genitori, con Per_1 collocazione prevalente presso la residenza della madre;
Cont
2) il Sig. fino a che la figlia non avrà compiuto gli anni 3, terrà con sé la minore 5 pomeriggi ogni settimana, dalle ore 13,00 alle ore 19,00, da individuarsi nelle giornate del lunedì, martedì, mercoledì, giovedì e, a settimane alterne, il sabato o la domenica, salvo possibilità per i genitori di individuare giornate diverse in caso di accordo;
Cont
3) in seguito al raggiungimento del terzo anno di età, il Sig. terrà con sé la minore a fine settimana alterni dalle ore 14,00 del sabato alle ore 21,00 della domenica, oltre che 3 pomeriggi ogni settimana, dal lunedì al mercoledì dalle ore 13,00 alle ore 19,00, con aggiunta del venerdì pomeriggio nelle settimane con weekend di competenza della madre e con possibilità, in base agli impegni lavorativi del padre, di un giorno settimanale con pernotto da individuarsi nella giornata del martedì;
4) il padre avrà facoltà di passare con la figlia, compleanni e altre ricorrenze, le festività natalizie e pasquali nel rispetto del principio dell'alternanza; durante il periodo natalizio per sette giorni consecutivi a decorrere, ad anni alterni, dal 24 dicembre o dal 31 dicembre, con sospensione dell'ordinario regime di incontri e con la previsione di un analogo periodo continuativo per l'altro genitore, in modo tale che la minore trascorra, alternativamente, con un genitore le festività natalizie e con l'altro quelle di Capodanno;
durante le festività pasquali, per tre giorni consecutivi, secondo un criterio di alternanza annuale tra i genitori, in modo da poter trascorrere ad anni alterni il giorno di Pasqua con ciascun genitore;
il tutto con esclusione del pernotto fino a che la bambina non avrà compiuto gli anni 3;
5) dal compimento del terzo anno di età, il padre avrà facoltà di passare con la figlia tre settimane delle vacanze estive, di cui almeno due consecutive, da concordarsi con la madre entro il 30 aprile di ogni anno;
6) i genitori assumeranno, di comune accordo, le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione, alla salute e Per_1 tenendo conto dei suoi bisogni, capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascuno dei genitori eserciterà la potestà separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avrà il figlio con sé; Cont
7) il Sig. verserà alla Sig.ra entro il giorno 10 di ogni mese, mediante bonifico Pt_1 bancario, a titolo di contributo per il mantenimento della figlia, la somma mensile complessiva di € 250,00, somma rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat;
Cont
8) il Sig. contribuirà, nella misura del 50%, alle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia, di seguito elencate:
- spese che possono sostenersi nell'interesse della figlia, anche senza previo accordo tra i genitori: spese medico specialistiche, protesiche, terapeutiche non coperte o non integralmente coperte dal Servizio Sanitario Nazionale, purché debitamente prescritte dal medico di base;
ticket sanitari, tasse, imposte e costi di iscrizione alla scuola pubblica e trasporto pubblico da e per la scuola, testi di studio, in particolare attrezzature didattiche di norma escluse dall'ordinario equipaggiamento scolastico, gite scolastiche che importino un costo non superiore ad € 150,00; lezioni private di sostegno scolastico ove consigliate dall'insegnante ad entrambi i genitori;
corsi di ordinaria pratica sportiva e scoutistica con relative attrezzature e spese accessorie, quali oneri di trasferta, ritiri estivi, partecipazione a tornei di categoria;
baby-sitting in caso di malattia della prole e/o del genitore collocatario, in mancanza di strutture logistiche gratuite;
centri vacanza, soggiorni estivi a iniziativa delle locali parrocchie e/o enti analoghi e luoghi assimilati;
tali spese dovranno essere rimborsate al genitore che concretamente le ha sostenute entro 10 giorni dalla presentazione della relativa documentazione fiscale o amministrativa e, nel caso in cui le stesse siano di importo unitario superiore a € 150,00 ciascun genitore potrà richiedere all'altro l'anticipazione della quota di spettanza di quest'ultimo;
- spese che possono sostenersi nell'interesse della figlia, purché previamente concordate dalle parti: imposte, tasse e rette relative alla frequentazione di scuole private;
corsi educativi e sportivi di rilevante impegno finanziario e agonistico quali ippica, tennis, sci, scherma, nautica, golf, educazione musicale, allorché implichi la frequentazione del conservatorio e/o l'acquisto di costosi strumenti musicali (il genitore che abbia prestato il proprio consenso alla frequentazione dei corsi anzidetti non potrà sottrarsi dal partecipare a tutte le relative spese accessorie, quali l'acquisto ed il rinnovo periodico delle relative attrezzature, oneri di trasferta per la partecipazione a concorsi, fare e tornei, ritiri e soggiorni esercitazione e studio); corsi privati per l'apprendimento delle lingue straniere;
soggiorni all'estero; gite scolastiche che importino una spesa superiore a € 150,00; viaggi d'istruzione e/o diporto, vacanze estive e/o invernali, e di ogni altra spesa straordinaria;
il genitore che sosterrà dette spese potrà chiedere all'altro, all'atto dell'accordo, la corresponsione della quota di sua spettanza.
Con vittoria di spese e competenze, iva e cpa come per legge.
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Il procedimento riguarda le modalità di affidamento e mantenimento della minore , nata a [...] in data [...] Persona_2 Con il ricorso la sig.ra ha chiesto che il Tribunale disponga Pt_1
l'affidamento esclusivo a sé della figlia minore, regolamenti le visite tra padre e figlia tramite intervento del Servizio Sociale e ponga a carico del sig. Contr l'onere di contribuire al mantenimento della figlia con la somma mensile di € 500,00 oltre al 50% delle spese straordinarie. Contr
A sostengo delle proprie domande la ricorrente ha sostenuto che il sarebbe persona aggressiva e violenta di cui ella ha timore e nei confronti del quale ha proposto denuncia – querela.
Contr
Costituitosi in giudizio il sig. ha contestato quanto dedotto in ricorso, addossando alla ricorrente la responsabilità degli screzi e dei litigi intercorsi durante la convivenza e lamentando il fatto che per decisione unilaterale della stessa sia egli che i propri familiari non incontrano la minore dal mese di febbraio 2024; ha chiesto che il Tribunale disponga l'affido condiviso della figlia con collocamento presso la madre e regolamentazione del proprio diritto di visita, dicendosi disponibile a contribuire al mantenimento della minore con la somma mensile di € 200,00 oltre al 50% delle spese straordinarie.
In seguito all'udienza di comparizione (tenutasi il 13.06.2024) sono stati emanati il 14.06.2023 i provvedimenti temporanei e urgenti con i quali la minore è stata affidata in via condivisa ad entrambi i genitori con Contr collocamento presso la madre ed è stato posto a carico del sig. l'onere di contribuire al mantenimento della figlia con la somma mensile di € 250,00 oltre al 505 delle spese straordinarie;
contestualmente è stata demandata al competente Servizio sociale la regolamentazione degli incontri tra padre e figlia e lo svolgimento di indagine psico-sociale sul nucleo familiare.
Il Servizio ha depositato quindi due successive Relazioni nelle quali ha riferito di avere avviato incontri protetti tra la figlia ed il padre, stante il Contr timore manifestato dalla madre ad incontrare il sig. ed il consistente lasso di tempo intercorso dall'ultimo incontro tra il resistente e la minore;
ha riferito altresì dell'avvio di un servizio di educativa domiciliare presso l'abitazione della madre.
Dalla lettura di entrambe le Relazione – corredate dalla descrizione degli incontri protetti redatte dall'educatrice preposta - si evince un positivo andamento degli incontri tra la figlia minore ed il padre.
Nella prima Relazione (29.10.2024): gli incontri sono caratterizzati da una buona interazione tra padre e figlia la bimba è parsa disponibile al gioco ed all'interazione il Papa ha cercato di seguire gli interessi nei giochi mostrati dalla bimba guidandola nelle attività è parso affettuoso nelle parole rivolte alla figlia ed in alcuni gesti stabilendo gradualmente contatti e rispettando quando la bimba non fosse disponibile
Nella seconda Relazione (25.02.2025): si rileva un'evidente crescita nel rapporto tra il padre e i […] il padre ha dimostrato attenzione verso i bisogni Per_1 primari della bambina come fame sete e benessere fisico […] gradualmente è emersa una routine condivisa che ha favorito il rafforzamento del legame affettivo tra loro
[…] nel momento dell'accoglienza si mostrava visibilmente felice alla Persona_3 vista del padre sorridendo correndo verso di lui e chiamandolo papà […] il momento della merenda è stata un'opportunità per interagire in modo sereno e affettuoso comunicando attraverso sorrisi e scambi reciproci […] il saluto finale è stato caratterizzato da scambi comunicativi e sorrisi per poi salutarsi con un abbraccio
Risulta tuttavia il permanere di difficoltà nella relazione tra le parti, ciò che sino ad ora non ha consentito la liberalizzazione degli incontri tra padre e figlia;
è emerso in particolare che la ricorrente – come dalla medesima riferito agli operatori e confermato in udienza – non voglia in alcun modo Contr incontrare il sig. nel momento dello “scambio” della figlia minore, riferendo di averne timore;
nemmeno la madre ha manifestato il proprio consenso a che il resistente incarichi un proprio familiare o remuneri una persona (baby sitter) perché provveda allo scambio;
allo stesso tempo la madre ha riferito che non vi è nessun familiare del propri ramo parentale disponibile ad agevolare lo scambio della figlia tra i genitori.
Ciò ha condotto ad una situazione di stallo che ha reso di fatto obbligati sino ad ora gli incontri protetti pur non essendo emerse circostanze concrete che abbiano ravvisato una qualche inidoneità genitoriale del sig. Contr
quest'ultimo, peraltro, risulta avere intrapreso un percorso di sostegno alla genitorialità con gli operatori del Servizio che sta tuttora seguendo.
Nessun provvedimento risulta peraltro emesso in sede penale in conseguenza della denuncia-querela svolta dalla sig.ra nei confronti Pt_1 del resistente più di un anno or sono;
la ricorrente, peraltro, in sede di precisazione delle conclusioni, ha chiesto – modificando la domanda svolta in ricorso - che venga disposto l'affidamento condiviso della minore con ciò riconoscendo di fatto la capacità genitoriale del resistente.
La causa è stata quindi rinviata all'udienza del 29.04.2025 per la rimessione in decisione con assegnazione dei termini per p.c., comparse e repliche
2. Ritiene il Collegio di confermare l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori - con collocamento presso l'abitazione della madre -, in ossequio al dettato normativo ed in accoglimento delle richieste delle parti, non essendo emersi elementi ostativi in tal senso.
Quanto all'esercizio del diritto di visita paterno esso può essere liberalizzato, stante la positiva interazione tra padre e figlia e l' assenza di elementi di inidoneità genitoriale che impongano il permanere di visite protette;
con riguardo al rifiuto della madre ad incontrare il padre nel momento dello scambio della figlia – giustificato da timori della medesima allo stato non supportati da episodi accertati e/o provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria - esso non può evidentemente compromettere il superiore interesse della bambina a godere del diritto alla bigenitorialità. Laddove possibile lo scambio avverrà pertanto all'entrata / uscita da scuola, sì da fare in modo che un genitore accompagni la minore all'asilo e l'altro si rechi a ritirarla.
Negli altri casi, considerato che è volontà della sola madre non incontrare il padre nel momento dello scambio della minore (e che nemmeno la sig.ra acconsente a che vi provveda un parente del sig. Pt_1 Contr
o persona da questi remunerata), sarà onere della ricorrente organizzarsi per incaricare/remunerare qualcuno che sia presente al momento dello “scambio” della bambina.
Le tempistiche per le visite, meglio indicate in dispositivo, tengono conto della necessaria gradualità in ragione dell'attuale tenera età della minore, pur nell'ottica di un ampliamento delle medesime che favorisca la bigenitorialità
Ritiene infine il Collegio di mantenere incarico di vigilanza e monitoraggio in capo al Servizio Sociale, stante la perdurante incomunicabilità e difficoltà di relazione tra i genitori.
3. Con riguardo alle questioni economiche, risulta dalla documentazione in Contr atti che il sig. abbia percepito redditi netti (reddito complessivo detratta l'imposta netta) pari a circa € 22.900,00 nell'anno 2022 (730/2023) e dunque € 1.900,00 mensili, € 23.572,00 nel 2023 (730/2024) e dunque € 1.964,00 mensili, ed € 23.700,00 circa nell'anno 2024 (CU 2025) pari ad € 1.975,00; per il resistente si può dunque considerare una media reddituale di circa € 1.950,00 mensili dalla quale egli deve detrarre la somma di € 250,00 a titolo di contributo al mantenimento di altra figlia minore, Contr residuando dunque una somma di circa € 1.700,00 mensili. Il inoltre, risulta titolare di buoni fruttiferi postali per un valore di circa € 35.000,00.
Quanto alla sig.ra ella risulta avere percepito redditi netti Pt_1 nell'anno 2023 (CU 2024) pari a circa € 12.350,00 e dunque € 1.029,00 mensili, € 19.200,00 nel 2022 (730/2023) pari a circa € 1.600,00 mensili, € 17.330,00 nel 2021 (730/2022) e dunque € 1.440,00 mensili;
per la ricorrente si può dunque considerare una media reddituale negli ultimi tre anni di circa € 1.350,00 mensili dalla quale ella deve detrarre la somma mensile di € 564,00 a titolo di canone di locazione come da contratto in atti, residuando dunque una somma di circa € 790,00 mensili.
Per quanto sopra, in applicazione dei criteri di cui all'art. 337 ter quarto comma c.c. e dunque della situazione reddituale e patrimoniale delle parti come sopra evidenziata, dei tempi di permanenza della minore presso ciascun genitore (in un'ottica di ampliamento dei medesimi) nonché dell'età della bambina (oggi di anni 2 e mezzo), preso atto che in forza del regime di affidamento condiviso l'Assegno Unico va ripartito al 50% tra i genitori e costituisce dunque una posta neutra tra le parti, ritiene congruo il Collegi Contr porre a carico del sig. la somma di € 300,00 mensili a titolo di contributo al mantenimento della figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie, con decorrenza dalla data del presente provvedimento in virtù dell'ampliamento dei tempi quivi previsto, (ferma restando dunque dalla data della domanda sino ad oggi la somma di € 250,00 prevista in sede di provvedimenti temporanei)
Le spese di lite, in ragione dell'esito della stessa, possono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Emilia, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) La minore , nata a [...] in data [...] è Persona_2 affidata in via condivisa ad entrambi i genitori e collocata, anche ai fini anagrafici presso l'abitazione della madre.
2) Il padre, salvo diverso accordo tra le parti, potrà vedere e tenere con sé la figlia con le seguenti modalità:
A) fino al compimento dei tre anni della minore
- A week end alternati il sabato o la domenica (un we il sabato ed il successivo we alternato la domenica) dalle ore 10.00 sino alle ore 19.00 (prima di cena);
- Nella settimana che termina con il we di spettanza paterno la minore starà col padre per due pomeriggi infrasettimanali (individuati, salvo diverso accordo, nel martedì e giovedì) dall'uscita da scuola (o da casa della madre se la minore non è a scuola) sino a dopo cena alle ore 20.30
- Nelle settimane che terminano con il we di spettanza materno la minore starà col padre per tre pomeriggi infrasettimanali (individuati, salvo diverso accordo, nel lunedì, mercoledì e venerdì) dall'uscita da scuola (o da casa della madre se la minore non è a scuola) sino a dopo cena alle ore 20.30
- Per i periodi di vacanza: vigerà il calendario ordinario
B) dal compimento dei tre anni della minore il week end alternato sarà da intendersi dal sabato mattina alle ore 10.00 sino alla domenica sera alle ore 19.00 ed i giorni infrasettimanali saranno comprensivi di pernottamento (il padre riaccompagnerà la figlia a scuola - o a casa della madre se non vi è scuola - il mattino successivo).
- Per i periodi di vacanza
vacanze invernali: ad anni alterni la minore trascorrerà con un genitore la vigilia di Natale ed il periodo tra Capodanno e l'Epifania e con l'altro genitore il periodo tra il 25 ed il 31 dicembre
vacanze pasquali: ad anni alterni la minore trascorrerà con un genitore il periodo tra il giovedì Santo e la domenica di Pasqua e con l'altro genitore il periodo tra il Lunedì di Pasquetta e la fine delle vacanze scolastiche
vacanze estive: la minore trascorrerà con ciascun genitore un periodo di due settimane anche consecutive, da concordare tra i genitori entro il 31 maggio di ogni anno;
in caso di mancato accordo la madre sceglierà il periodo negli anni pari ed il padre in quelli dispari
Nel giorno del compleanno della minore, il genitore che avrà presso di sé la figlia consentirà la visita all'altro genitore.
Entrambi i genitori avranno la responsabilità di seguire la figlia nell'andamento scolastico e potranno partecipare alle attività scolastiche che prevedono la presenza dei genitori
3) Ciascun genitore sarà responsabile della minore nel tempo in cui l'ha con sé e potrà autonomamente decidere ove condurla, quali attività svolgere ed eventualmente affidarla a persona di propria fiducia, avuto riguardo al preminente interesse della minore medesima.
4) Il Servizio Sociale manterrà compiti di monitoraggio sul nucleo familiare e medierà tra le parti in caso di contrasti sulle questioni riguardanti la figlia;
promuoverà in favore dei genitori, acquisitone il consenso, percorsi di sostegno alla genitorialità e di gestione del conflitto. Contr
5) Il sig. contribuirà al mantenimento della figlia mediante versamento in favore della sig.ra della somma mensile di € Pt_1
300,00, da versarsi tramite bonifico bancario entro il giorno 10 di ciascun mese;
egli contribuirà altresì nella misura del 50 % alle spese straordinarie sostenute nell'interesse della figlia ed individuate secondo il Protocollo in uso presso il Tribunale di Reggio Emilia (Protocollo 13.06.2023); il relativo conguaglio avverrà mensilmente dietro presentazione di idonea documentazione giustificativa
6) Le spese di lite sono integralmente compensate tra le parti
7) Si dispone la comunicazione della presente Sentenza al Servizio Sociale (Reggio Emilia – Polo sud)
Così deciso nella camera di Consiglio della prima sezione civile del Tribunale di Reggio Emilia in data 08.05.2025
Il presidente est.
Francesco Parisoli