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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 11/06/2025, n. 588 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 588 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
In composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati: dott. Michele Cappai Presidente dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice rel. dott. Valerio Ceccarelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2277 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 4.4.2025, vertente
TRA
, con l'avv. Livio Proietti Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. Paolo Barone CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale oggetto: separazione giudiziale conclusioni: come da verbale d'udienza del 4.4.2025
1 FATTO E DIRITTO
1. ha domandato la pronuncia della separazione Controparte_2
dal coniuge, , con il quale ha contratto matrimonio CP_1
in Roma in data 22.8.1998, deducendo che dal matrimonio sono nati i figli nato a [...] in data [...], Persona_1
nata a [...] in data [...], Persona_2 Persona_3
nato a [...] in data [...].
[...]
2. Parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “- i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
- la casa coniugale viene assegnata alla ricorrente ed il marito se ne è già allontanato;
-a carico del convenuto dovrà essere posto un assegno mensile di mantenimento per la moglie di € 400.000 e per i figli maggiorenni ma non autosufficienti di € 450,00 (150 euro ciascuno) con rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT. Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio.”.
3. pur ritualmente evocato in giudizio, non si è CP_1
costituito e deve essere dichiarato contumace.
4. All'esito dell'udienza di comparizione, la causa è stata rimessa al
Collegio ai sensi dell'art. 473bis.22, ult. comma, cod. proc. civ..
5. Ciò posto, deve essere dichiarata, anzitutto, la separazione personale dei coniugi e , essendo Controparte_2 CP_1
risultato evidente il venir meno dei presupposti di comunanza di vita ed affetto sui quali deve fondarsi il rapporto coniugale.
Altrettanto provata è la crisi del rapporto stesso, tanto da potersi escludere, quantomeno allo stato, ogni possibilità di ricostruzione della vita coniugale. Tale conclusione è giustificata dalle emergenze processuali, dalle quali risulta l'incapacità dei coniugi di realizzare quell'intima comunione di vita ed amore che, in buona sostanza, rappresenta l'istituzione del matrimonio;
incapacità che, difatti, ha
2 trovato esito soltanto in sede giudiziaria ed è tale da impedire qualsivoglia forma di collaborazione e comprensione.
Si deve, pertanto, dichiarare la separazione personale dei predetti coniugi ed ordinare all'ufficiale dello stato civile del Comune di
Roma procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio ed alle ulteriori incombenze previste dalla
Legge.
6. Con riguardo al mantenimento dei figli maggiorenni nati dall'unione coniugale, merita osservare che la giurisprudenza di legittimità è pervenuta ad una sistematica ricostruzione dei princìpi che nel nostro ordinamento regolano il mantenimento del figlio maggiorenne, nonché il riparto del relativo onere probatorio, sia nelle cause aventi per oggetto la domanda di riconoscimento del ridetto mantenimento sia in quelle concernenti il permanere dell'obbligo a fronte dell'istanza di revoca dello stesso da parte del genitore obbligato.
6.1. Il Collegio ritiene di dare continuità ai condivisibili principi affermati dalla Corte di cassazione, alla cui stregua: “Nel concetto di
"indipendenza economica" questa Corte ha condivisibilmente ricondotto quanto occorre per soddisfare le primarie esigenze di vita, secondo nozione ricavabile dall'art. 36 Cost., dunque in presenza della idoneità della retribuzione a consentire un'esistenza dignitosa (Cass. 11 gennaio 2007, n. 407). La legge, quindi, fonda l'estinzione dell'obbligo di contribuzione dei genitori nei confronti dei figli maggiorenni, in concomitanza all'acquisto della capacità di agire e della libertà di autodeterminazione, che si conseguono al raggiungimento della maggiore età. Tale la conclusione appare coerente, sul piano assiologico, con gli artt. 1,4 e 30 Cost.: i primi due che proclamano - addirittura in cima ai principi fondamentali della Repubblica - essere questa "fondata sul lavoro"; il
3 terzo che afferma il "dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli", secondo una correlazione ineliminabile fra funzione educativo-formativa ed obbligo di mantenimento. Osservandosi dunque dalla dottrina, che si è occupata ex professo dell'argomento, come, perché si dia un senso all'obbligo economico a favore dei figli maggiorenni a carico dei genitori, ormai non più titolari di poteri disciplinari e rappresentativi, tale obbligo necessariamente si correla alla concreta condotta di impegno nella personale formazione, o, dove terminata, nella ricerca di un impiego. Si tratta, in sostanza, dell'applicazione del principio dell'abuso del diritto, o, meglio, ricorrendo alle clausole generali da tempo caratterizzanti il nostro ordinamento, della buona fede oggettiva: il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne non può sorgere già "abusivo" o "di mala fede": onde, perché esso sia correttamente inteso, occorre che la concreta situazione economica non sia il frutto di scelte irragionevoli e sostanzialmente volte ad instaurare un regime di controproducente assistenzialismo, nel disinteresse per la ricerca della dovuta una indipendenza economica. Al riguardo, questa Corte ha da tempo operato condivisibili riferimenti ai principi predetti della "ragionevolezza", della
"normalità" e del divieto di abuso del diritto (Cass. 20 agosto 2014, n. 18076; nonché Cass. 1 febbraio 2016, n. 1858). Secondo il principio della autoresponsabilità dei soggetti, più sopra richiamato. Non è dunque necessaria una prescrizione legislativa, che, come da taluno in dottrina aveva auspicato, fissi in modo specifico l'età in cui l'obbligo di mantenimento del figlio viene meno: in quanto, sulla base del sistema positivo, tale limite è già rinvenibile e risiede nel raggiungimento della maggiore età, salva la prova (sovente raggiunta agevolmente ed in via indiziaria) che il diritto permanga per l'esistenza di un percorso di studi o, più in generale, formativo in fieri, in costanza di un tempo ancora necessario per la ricerca comunque di un lavoro o sistemazione che assicuri l'indipendenza economica. Il concetto è quello della cd. capacità lavorativa, intesa come adeguatezza a svolgere un lavoro, in particolare un
4 lavoro remunerato. Essa si acquista con la maggiore età, quando la legge presuppone raggiunta l'autonomia ed attribuisce piena capacità lavorativa, da spendere sul mercato del lavoro, tanto che si gode della capacità di agire (e di voto): salva la prova di circostanze che giustificano, al contrario, il permanere di un obbligo di mantenimento. In mancanza, il figlio maggiorenne non ne ha diritto;
ed, anzi, può essere ritenuto egli stesso inadempiente all'obbligo, posto a suo carico dall'art. 315-bis c.c., comma 4, di "contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa".” (così Cass. Sez. 1, ordinanza n.
17183 del 14/08/2020).
6.2. Riassuntivamente, alla stregua dei condivisi principi di legittimità, tra le evenienze che giustificano il diritto al mantenimento in capo al figlio maggiorenne non autosufficiente, si pongono, fra le altre: a) la condizione di una peculiare minorazione o debolezza delle capacità personali, pur non sfociate nei presupposti di una misura tipica di protezione degli incapaci;
b) la prosecuzione di studi ultraliceali con diligenza, da cui si desuma l'esistenza di un iter volto alla realizzazione delle proprie aspirazioni ed attitudini, che sia ancora legittimamente in corso di svolgimento, in quanto vi si dimostrino effettivo impegno ed adeguati risultati, mediante la tempestività e l'adeguatezza dei voti conseguiti negli esami del corso intrapreso;
c) l'essere trascorso un lasso di tempo ragionevolmente breve dalla conclusione degli studi, svolti dal figlio nell'ambito del ciclo di studi che il soggetto abbia reputato a sé idoneo, lasso in cui questi si sia razionalmente ed attivamente adoperato nella ricerca di un lavoro;
d) la mancanza di un qualsiasi lavoro, pur dopo l'effettuazione di tutti i possibili tentativi di ricerca
5 dello stesso, sia o no confacente alla propria specifica preparazione professionale.
6.3. Quanto all'onere probatorio, la Corte di cassazione ha affermato: “Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni.”(cfr.
Cass. civ., Sez. 1, ordinanza n. 17183 del 14/08/2020, Rv. 658568
- 02).
6.4. Ancora, con riferimento al riparto dell'onere probatorio, la
Corte di cassazione ha recentemente osservato quanto segue: “La giurisprudenza della Corte è ormai uniforme nell'affermare il principio di diritto, che occorre ora ribadire, secondo cui l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente. Ai fini dell'accoglimento della domanda, così come del permanere dell'obbligo a fronte dell'istanza di revoca dello stesso da parte del genitore, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - precondizione del diritto preteso - ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione, professionale o tecnica, e di essersi con pari impegno attivato nella ricerca di un lavoro. Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. Ciò è coerente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del
6 principio riconducibile all'art. 24 Cost., ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa. Va altresì ribadito che la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne: invero, da un lato, qualora sia stato emesso dal giudice il provvedimento di mantenimento del figlio minorenne a carico del genitore non convivente, esso resta ultrattivo di per sé, sino ad un eventuale diverso provvedimento del giudice;
e, dall'altro lato, qualora sussista una domanda di revoca da parte del genitore obbligato, l'onere della prova risulterà particolarmente agevole per il figlio in prossimità della maggiore età appena compiuta ed anche per gli immediati anni a seguire, quando il soggetto abbia intrapreso un percorso di studi, già questo integrando la prova presuntiva del compimento del giusto sforzo per meglio avanzare verso l'ingresso nel mondo adulto. E' opportuno, altresì, evidenziare come l'applicazione in buona fede di tali principî mai potrà permettere al genitore di negare il suo mantenimento al figlio, convivente o no, non appena e solo perché questi entri nella maggiore età, ove impegnato ancora negli studi superiori (se non universitari), poiché non si legittima affatto la cessazione del contributo da parte del genitore verso il figlio solo in quanto sia divenuto maggiorenne. Di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il c.d. "figlio adulto": che, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, si valuterà, caso per caso, se possa ancora pretendere di essere mantenuto, anche con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate e all'impegno realmente profuso nella ricerca, prima, di una idonea qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa.” (cfr. Cass. civ., Sez. 1, sentenza 20/09/2023, n. 26875, sottolineato aggiunto).
7 6.5. Da ultimo, merita osservare che il diritto del coniuge separato o divorziato di ottenere dall'altro coniuge un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest'ultimo abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, sia pure a tempo determinato, così dimostrando il raggiungimento di adeguate capacità (cfr., ex aliis, Cass. civ. 16 maggio 2017 n.
12063, la quale ha aggiunto che il sopravvenire di circostanze ulteriori quali, ad esempio, il licenziamento, non può far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti siano già venuti meno).
6.6. Ebbene, a fronte della maggiore età ampiamente conseguita da tutti i figli nati dall'unione coniugale, per come partitamente indicato supra, parte ricorrente, su cui incombe il relativo onere, si è limitata ad affermare in sede di ricorso introduttivo che gli stessi sono studenti universitari, senza depositare documentazione alcuna ciò attestante e senza articolare istanze di prova precostituita o costituenda, volte a dimostrare le condizioni suindicate necessarie per ritenere non ancora conseguita l'indipendenza economica dei figli maggiorenni, non potendo beninteso valere la contumacia del convenuto quale ficta confessio di circostanze peraltro genericamente allegate da parte ricorrente, la quale non ha neppure circostanziato in via allegatoria le proprie prospettazioni con l'indicazione dell'anno di corso dei figli maggiorenni né con qualsiasi altra specifica deduzione inerente ai relativi sudi ultraliceali.
6.7. Deve essere pertanto respinta la domanda volta al riconoscimento del contributo al mantenimento dei figli maggiorenni.
8 7. Quanto alla richiesta di fissazione di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente, osserva il Collegio che condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento, in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, sono la non titolarità di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano al richiedente di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti
(cfr., ex aliis, Cass. civ. 19 novembre 2003, n. 17537; Cass. civ. 4 aprile 2002, n. 4800 e precedenti ivi citati).
7.1. Ancora, alla luce della recente giurisprudenza di legittimità,
“Secondo l'orientamento di questa Corte condiviso dal Collegio, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, pertanto i "redditi adeguati" cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale. Ciò posto, nel caso di specie, la censura coglie nel segno laddove denuncia che la Corte territoriale ha totalmente obliterato di considerare il tenore di vita goduto dalla moglie in costanza del lungo rapporto matrimoniale, che non è stato affatto ricostruito, mentre è a tale parametro che occorre imprescindibilmente riferirsi in tema di assegno separativo, a differenza di quanto, invece, si ritiene in tema di assegno divorzile.” (cfr. Cass. civ. 20 giugni 2023, n. 17544).
7.2. Ebbene, parte ricorrente non ha depositato alcuna documentazione reddituale né dichiarazione sostitutiva sulla cui base ricostruire le relative condizioni economico-reddituali, né ha articolato istanza alcuna di prova precostituita o costituenda,
9 inerente alle condizioni economiche del nucleo familiare, risultando le relative prospettazioni del tutto generiche già in via di allegazione.
7.3. La domanda deve pertanto essere respinta.
8. La natura necessaria del giudizio, le ragioni del decidere e la natura degli interessi dedotti in lite giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e respinta, così dispone:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Controparte_2
, i quali hanno contratto matrimonio in Roma (RM) CP_1
in data 22.8.1998
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, anno 1998, atto 00634, parte
1, serie 01) ed alle ulteriori incombenze di Legge;
- respinge ogni altra domanda;
- compensa le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 9.5.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott. Francesco Maria Ciaralli Dott. Michele Cappai
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TIVOLI
In composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati: dott. Michele Cappai Presidente dott. Francesco Maria Ciaralli Giudice rel. dott. Valerio Ceccarelli Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2277 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, posta in decisione all'udienza del 4.4.2025, vertente
TRA
, con l'avv. Livio Proietti Parte_1
RICORRENTE
E
, con l'avv. Paolo Barone CP_1
CONVENUTO CONTUMACE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale oggetto: separazione giudiziale conclusioni: come da verbale d'udienza del 4.4.2025
1 FATTO E DIRITTO
1. ha domandato la pronuncia della separazione Controparte_2
dal coniuge, , con il quale ha contratto matrimonio CP_1
in Roma in data 22.8.1998, deducendo che dal matrimonio sono nati i figli nato a [...] in data [...], Persona_1
nata a [...] in data [...], Persona_2 Persona_3
nato a [...] in data [...].
[...]
2. Parte ricorrente ha rassegnato le seguenti conclusioni: “- i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto;
- la casa coniugale viene assegnata alla ricorrente ed il marito se ne è già allontanato;
-a carico del convenuto dovrà essere posto un assegno mensile di mantenimento per la moglie di € 400.000 e per i figli maggiorenni ma non autosufficienti di € 450,00 (150 euro ciascuno) con rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT. Con vittoria di spese, competenze e onorari del giudizio.”.
3. pur ritualmente evocato in giudizio, non si è CP_1
costituito e deve essere dichiarato contumace.
4. All'esito dell'udienza di comparizione, la causa è stata rimessa al
Collegio ai sensi dell'art. 473bis.22, ult. comma, cod. proc. civ..
5. Ciò posto, deve essere dichiarata, anzitutto, la separazione personale dei coniugi e , essendo Controparte_2 CP_1
risultato evidente il venir meno dei presupposti di comunanza di vita ed affetto sui quali deve fondarsi il rapporto coniugale.
Altrettanto provata è la crisi del rapporto stesso, tanto da potersi escludere, quantomeno allo stato, ogni possibilità di ricostruzione della vita coniugale. Tale conclusione è giustificata dalle emergenze processuali, dalle quali risulta l'incapacità dei coniugi di realizzare quell'intima comunione di vita ed amore che, in buona sostanza, rappresenta l'istituzione del matrimonio;
incapacità che, difatti, ha
2 trovato esito soltanto in sede giudiziaria ed è tale da impedire qualsivoglia forma di collaborazione e comprensione.
Si deve, pertanto, dichiarare la separazione personale dei predetti coniugi ed ordinare all'ufficiale dello stato civile del Comune di
Roma procedere all'annotazione della presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio ed alle ulteriori incombenze previste dalla
Legge.
6. Con riguardo al mantenimento dei figli maggiorenni nati dall'unione coniugale, merita osservare che la giurisprudenza di legittimità è pervenuta ad una sistematica ricostruzione dei princìpi che nel nostro ordinamento regolano il mantenimento del figlio maggiorenne, nonché il riparto del relativo onere probatorio, sia nelle cause aventi per oggetto la domanda di riconoscimento del ridetto mantenimento sia in quelle concernenti il permanere dell'obbligo a fronte dell'istanza di revoca dello stesso da parte del genitore obbligato.
6.1. Il Collegio ritiene di dare continuità ai condivisibili principi affermati dalla Corte di cassazione, alla cui stregua: “Nel concetto di
"indipendenza economica" questa Corte ha condivisibilmente ricondotto quanto occorre per soddisfare le primarie esigenze di vita, secondo nozione ricavabile dall'art. 36 Cost., dunque in presenza della idoneità della retribuzione a consentire un'esistenza dignitosa (Cass. 11 gennaio 2007, n. 407). La legge, quindi, fonda l'estinzione dell'obbligo di contribuzione dei genitori nei confronti dei figli maggiorenni, in concomitanza all'acquisto della capacità di agire e della libertà di autodeterminazione, che si conseguono al raggiungimento della maggiore età. Tale la conclusione appare coerente, sul piano assiologico, con gli artt. 1,4 e 30 Cost.: i primi due che proclamano - addirittura in cima ai principi fondamentali della Repubblica - essere questa "fondata sul lavoro"; il
3 terzo che afferma il "dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli", secondo una correlazione ineliminabile fra funzione educativo-formativa ed obbligo di mantenimento. Osservandosi dunque dalla dottrina, che si è occupata ex professo dell'argomento, come, perché si dia un senso all'obbligo economico a favore dei figli maggiorenni a carico dei genitori, ormai non più titolari di poteri disciplinari e rappresentativi, tale obbligo necessariamente si correla alla concreta condotta di impegno nella personale formazione, o, dove terminata, nella ricerca di un impiego. Si tratta, in sostanza, dell'applicazione del principio dell'abuso del diritto, o, meglio, ricorrendo alle clausole generali da tempo caratterizzanti il nostro ordinamento, della buona fede oggettiva: il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne non può sorgere già "abusivo" o "di mala fede": onde, perché esso sia correttamente inteso, occorre che la concreta situazione economica non sia il frutto di scelte irragionevoli e sostanzialmente volte ad instaurare un regime di controproducente assistenzialismo, nel disinteresse per la ricerca della dovuta una indipendenza economica. Al riguardo, questa Corte ha da tempo operato condivisibili riferimenti ai principi predetti della "ragionevolezza", della
"normalità" e del divieto di abuso del diritto (Cass. 20 agosto 2014, n. 18076; nonché Cass. 1 febbraio 2016, n. 1858). Secondo il principio della autoresponsabilità dei soggetti, più sopra richiamato. Non è dunque necessaria una prescrizione legislativa, che, come da taluno in dottrina aveva auspicato, fissi in modo specifico l'età in cui l'obbligo di mantenimento del figlio viene meno: in quanto, sulla base del sistema positivo, tale limite è già rinvenibile e risiede nel raggiungimento della maggiore età, salva la prova (sovente raggiunta agevolmente ed in via indiziaria) che il diritto permanga per l'esistenza di un percorso di studi o, più in generale, formativo in fieri, in costanza di un tempo ancora necessario per la ricerca comunque di un lavoro o sistemazione che assicuri l'indipendenza economica. Il concetto è quello della cd. capacità lavorativa, intesa come adeguatezza a svolgere un lavoro, in particolare un
4 lavoro remunerato. Essa si acquista con la maggiore età, quando la legge presuppone raggiunta l'autonomia ed attribuisce piena capacità lavorativa, da spendere sul mercato del lavoro, tanto che si gode della capacità di agire (e di voto): salva la prova di circostanze che giustificano, al contrario, il permanere di un obbligo di mantenimento. In mancanza, il figlio maggiorenne non ne ha diritto;
ed, anzi, può essere ritenuto egli stesso inadempiente all'obbligo, posto a suo carico dall'art. 315-bis c.c., comma 4, di "contribuire, in relazione alle proprie capacità, alle proprie sostanze e al proprio reddito, al mantenimento della famiglia finché convive con essa".” (così Cass. Sez. 1, ordinanza n.
17183 del 14/08/2020).
6.2. Riassuntivamente, alla stregua dei condivisi principi di legittimità, tra le evenienze che giustificano il diritto al mantenimento in capo al figlio maggiorenne non autosufficiente, si pongono, fra le altre: a) la condizione di una peculiare minorazione o debolezza delle capacità personali, pur non sfociate nei presupposti di una misura tipica di protezione degli incapaci;
b) la prosecuzione di studi ultraliceali con diligenza, da cui si desuma l'esistenza di un iter volto alla realizzazione delle proprie aspirazioni ed attitudini, che sia ancora legittimamente in corso di svolgimento, in quanto vi si dimostrino effettivo impegno ed adeguati risultati, mediante la tempestività e l'adeguatezza dei voti conseguiti negli esami del corso intrapreso;
c) l'essere trascorso un lasso di tempo ragionevolmente breve dalla conclusione degli studi, svolti dal figlio nell'ambito del ciclo di studi che il soggetto abbia reputato a sé idoneo, lasso in cui questi si sia razionalmente ed attivamente adoperato nella ricerca di un lavoro;
d) la mancanza di un qualsiasi lavoro, pur dopo l'effettuazione di tutti i possibili tentativi di ricerca
5 dello stesso, sia o no confacente alla propria specifica preparazione professionale.
6.3. Quanto all'onere probatorio, la Corte di cassazione ha affermato: “Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni.”(cfr.
Cass. civ., Sez. 1, ordinanza n. 17183 del 14/08/2020, Rv. 658568
- 02).
6.4. Ancora, con riferimento al riparto dell'onere probatorio, la
Corte di cassazione ha recentemente osservato quanto segue: “La giurisprudenza della Corte è ormai uniforme nell'affermare il principio di diritto, che occorre ora ribadire, secondo cui l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente. Ai fini dell'accoglimento della domanda, così come del permanere dell'obbligo a fronte dell'istanza di revoca dello stesso da parte del genitore, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - precondizione del diritto preteso - ma anche di avere curato, con ogni possibile impegno, la propria preparazione, professionale o tecnica, e di essersi con pari impegno attivato nella ricerca di un lavoro. Infatti, raggiunta la maggiore età, si presume l'idoneità al reddito che, per essere vinta, necessita della prova delle fattispecie che integrano il diritto al mantenimento ulteriore. Ciò è coerente con il consolidato principio generale di prossimità o vicinanza della prova, secondo cui la ripartizione dell'onere probatorio deve tenere conto, oltre che della partizione della fattispecie sostanziale tra fatti costitutivi e fatti estintivi od impeditivi del diritto, anche del
6 principio riconducibile all'art. 24 Cost., ed al divieto di interpretare la legge in modo da rendere impossibile o troppo difficile l'esercizio dell'azione in giudizio della riferibilità o vicinanza o disponibilità dei mezzi di prova;
conseguentemente, ove i fatti possano essere noti solo ad una delle parti, ad essa compete l'onere della prova, pur negativa. Va altresì ribadito che la prova sarà tanto più lieve per il figlio, quanto più prossima sia la sua età a quella di un recente maggiorenne: invero, da un lato, qualora sia stato emesso dal giudice il provvedimento di mantenimento del figlio minorenne a carico del genitore non convivente, esso resta ultrattivo di per sé, sino ad un eventuale diverso provvedimento del giudice;
e, dall'altro lato, qualora sussista una domanda di revoca da parte del genitore obbligato, l'onere della prova risulterà particolarmente agevole per il figlio in prossimità della maggiore età appena compiuta ed anche per gli immediati anni a seguire, quando il soggetto abbia intrapreso un percorso di studi, già questo integrando la prova presuntiva del compimento del giusto sforzo per meglio avanzare verso l'ingresso nel mondo adulto. E' opportuno, altresì, evidenziare come l'applicazione in buona fede di tali principî mai potrà permettere al genitore di negare il suo mantenimento al figlio, convivente o no, non appena e solo perché questi entri nella maggiore età, ove impegnato ancora negli studi superiori (se non universitari), poiché non si legittima affatto la cessazione del contributo da parte del genitore verso il figlio solo in quanto sia divenuto maggiorenne. Di converso, la prova del diritto all'assegno di mantenimento sarà più gravosa man mano che l'età del figlio aumenti, sino a configurare il c.d. "figlio adulto": che, in ragione del principio dell'autoresponsabilità, si valuterà, caso per caso, se possa ancora pretendere di essere mantenuto, anche con riguardo alle scelte di vita fino a quel momento operate e all'impegno realmente profuso nella ricerca, prima, di una idonea qualificazione professionale e, poi, di una collocazione lavorativa.” (cfr. Cass. civ., Sez. 1, sentenza 20/09/2023, n. 26875, sottolineato aggiunto).
7 6.5. Da ultimo, merita osservare che il diritto del coniuge separato o divorziato di ottenere dall'altro coniuge un assegno per il mantenimento del figlio maggiorenne convivente è da escludere quando quest'ultimo abbia iniziato ad espletare un'attività lavorativa, sia pure a tempo determinato, così dimostrando il raggiungimento di adeguate capacità (cfr., ex aliis, Cass. civ. 16 maggio 2017 n.
12063, la quale ha aggiunto che il sopravvenire di circostanze ulteriori quali, ad esempio, il licenziamento, non può far risorgere un obbligo di mantenimento i cui presupposti siano già venuti meno).
6.6. Ebbene, a fronte della maggiore età ampiamente conseguita da tutti i figli nati dall'unione coniugale, per come partitamente indicato supra, parte ricorrente, su cui incombe il relativo onere, si è limitata ad affermare in sede di ricorso introduttivo che gli stessi sono studenti universitari, senza depositare documentazione alcuna ciò attestante e senza articolare istanze di prova precostituita o costituenda, volte a dimostrare le condizioni suindicate necessarie per ritenere non ancora conseguita l'indipendenza economica dei figli maggiorenni, non potendo beninteso valere la contumacia del convenuto quale ficta confessio di circostanze peraltro genericamente allegate da parte ricorrente, la quale non ha neppure circostanziato in via allegatoria le proprie prospettazioni con l'indicazione dell'anno di corso dei figli maggiorenni né con qualsiasi altra specifica deduzione inerente ai relativi sudi ultraliceali.
6.7. Deve essere pertanto respinta la domanda volta al riconoscimento del contributo al mantenimento dei figli maggiorenni.
8 7. Quanto alla richiesta di fissazione di un assegno di mantenimento in favore della ricorrente, osserva il Collegio che condizioni per il sorgere del diritto al mantenimento, in favore del coniuge cui non sia addebitabile la separazione, sono la non titolarità di adeguati redditi propri, ossia di redditi che consentano al richiedente di mantenere un tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio, e la sussistenza di una disparità economica tra le parti
(cfr., ex aliis, Cass. civ. 19 novembre 2003, n. 17537; Cass. civ. 4 aprile 2002, n. 4800 e precedenti ivi citati).
7.1. Ancora, alla luce della recente giurisprudenza di legittimità,
“Secondo l'orientamento di questa Corte condiviso dal Collegio, la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, pertanto i "redditi adeguati" cui va rapportato l'assegno di mantenimento a favore del coniuge economicamente più debole, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale. Ciò posto, nel caso di specie, la censura coglie nel segno laddove denuncia che la Corte territoriale ha totalmente obliterato di considerare il tenore di vita goduto dalla moglie in costanza del lungo rapporto matrimoniale, che non è stato affatto ricostruito, mentre è a tale parametro che occorre imprescindibilmente riferirsi in tema di assegno separativo, a differenza di quanto, invece, si ritiene in tema di assegno divorzile.” (cfr. Cass. civ. 20 giugni 2023, n. 17544).
7.2. Ebbene, parte ricorrente non ha depositato alcuna documentazione reddituale né dichiarazione sostitutiva sulla cui base ricostruire le relative condizioni economico-reddituali, né ha articolato istanza alcuna di prova precostituita o costituenda,
9 inerente alle condizioni economiche del nucleo familiare, risultando le relative prospettazioni del tutto generiche già in via di allegazione.
7.3. La domanda deve pertanto essere respinta.
8. La natura necessaria del giudizio, le ragioni del decidere e la natura degli interessi dedotti in lite giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Tivoli, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa e respinta, così dispone:
- dichiara la separazione personale dei coniugi e Controparte_2
, i quali hanno contratto matrimonio in Roma (RM) CP_1
in data 22.8.1998
- ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio del Comune di Roma, anno 1998, atto 00634, parte
1, serie 01) ed alle ulteriori incombenze di Legge;
- respinge ogni altra domanda;
- compensa le spese del giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio del 9.5.2025
Il Giudice rel. ed est. Il Presidente
Dott. Francesco Maria Ciaralli Dott. Michele Cappai
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