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Sentenza 18 marzo 2025
Sentenza 18 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 18/03/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 18 marzo 2025 |
Testo completo
Proc. n. 349/2024
CORTE DI APPELLO DI BARI
_________________________________________________
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavo- ro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dr.ssa VITTORIA ORLANDO Presidente dr.ssa ELVIRA PALMA Consigliere dr. LUCA ARIOLA Consigliere – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 349 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente tra
in persona Parte_1 dell'institore avv. Nicola Nero, rappresentata e difesa dagli avv.ti Davide di
Pantaleo e Giovanni Ronconi, giusta procura depositata nel fascicolo tele- matico;
appellante
e
, nato il [...], rappresentato e difeso dagli Controparte_1 avv.ti Francesco Tedeschi e Tamara Natilla, giusta procura depositata nel fascicolo telematico;
appellato – appellante incidentale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Bari depositato in data 8 febbraio 2023 – dipendente a tempo indetermina- Controparte_1 to della (d'ora in Pt_1 Parte_1 Part avanti, per brevità, ), con qualifica di operatore di esercizio (parametro
140) a decorrere dal 9 settembre 2019 – ha lamentato l'erronea determina- zione della retribuzione percepita durante il periodo feriale.
In particolare, il lavoratore ha chiesto che fosse innanzitutto accerta- to il proprio diritto all'inclusione nella retribuzione del periodo di ferie degli
- 1 - emolumenti richiamati nella narrativa del ricorso (diarie e trasferte;
pernot- tazione;
indennità di disponibilità; fuori nastro;
indennità di produttività; in- dennità giornaliera di cui all'accordo aziendale del 7 luglio 1997; premio di produttività di cui all'accordo aziendale del 2 giugno 1998; indennità ordi- naria notturna;
lavoro straordinario;
ore di scorta;
indennità di presenza di cui al c.c.n.l. del 21 maggio 1981) per la parte e per i periodi in cui essi era- no stati esclusi dall'Azienda dalla base di calcolo di detta retribuzione, pre- vio accertamento incidentale dell'inefficacia delle clausole di quegli accordi collettivi, nazionali ed aziendali, nella parte in cui essi avevano previsto l'esclusione degli emolumenti da essi disciplinati dalla suddetta base di cal- colo. Ha inoltre chiesto la conseguente condanna dell' all'inclusione Pt_3 degli emolumenti illegittimamente omessi dalla base di calcolo della retri- buzione feriale, oltre agli arretrati maturati per i predetti titoli a titolo di dif- ferenze retributive, con interessi e rivalutazione monetaria.
A sostegno della domanda parte ricorrente ha richiamato alcune pro- nunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea secondo le quali la retri- buzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie è in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
La s.r.l. si è costi- Parte_1 tuita contestando integralmente il ricorso e chiedendone il totale rigetto.
2. Con sentenza n. 3088/2023 del 10 novembre 2023 il Tribunale di
Bari ha accolto parzialmente la domanda e, per l'effetto, ha: I) accertato il diritto di all'inclusione, nella base di calcolo per la retribuzione CP_1 goduta nei periodi di ferie, di diarie e trasferte al 50%, pernottazione, inden- nità di disponibilità, fuori nastro ed indennità di presenza a decorrere dalla Part data di assunzione;
II) rigettato per il resto il ricorso;
III) condannato al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire, computando nella base di calcolo i predetti emolumenti, Part oltre accessori come per legge;
IV) condannato al pagamento della me- tà delle spese di lite, in distrazione, compensando la restante quota. Part 3. Avverso detta sentenza ha proposto appello mediante ricorso depositato l'8 maggio 2024.
ha resistito depositando memoria, con cui ha spiegato ap- CP_1 pello incidentale.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio re- lativo al primo grado di giudizio, all'udienza del 18 marzo 2025, sentita la
- 2 - discussione dei procuratori presenti, la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto. Part 4. L'appello proposto in via principale da consta di sei motivi di doglianza.
4.1. Con il primo motivo l'appellante denuncia l'erronea applicazio- ne dell'art. 7 della Direttiva CE n. 88/2003 nonché dell'art. 2109 c.c. e dell'art. 10 del d.lgs. n. 66 del 2003, l'erronea e contraddittoria motivazione in ordine alla nozione retribuzione feriale e l'omesso esame di questioni de- cisive espressamente prospettate. Part In particolare, censura la sentenza impugnata laddove, sulla scorta della giurisprudenza della CGUE, afferma che la retribuzione delle ferie annuali dev'essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore, onde evitare il ri- schio che il lavoratore non prenda le sue ferie.
La società deduce che l'art. 7 della Direttiva CE 88/2003 – che, co- me tutte le direttive, stabilisce un obiettivo che tutti i paesi dell'UE devono realizzare – si limita a sancire il diritto irrinunciabile alle ferie nei limiti del- le quattro settimane all'anno, senza individuare alcun criterio di calcolo del- la relativa retribuzione.
Evidenzia altresì che la materia delle ferie del personale autoferro- tranviario è disciplinata, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 1 del r.d. n.
148 del 1931, dall'autonomia collettiva, la quale fa riferimento alla “retribu- zione normale” utile ai fini del calcolo degli istituti indiretti (artt. 5 e 6 del c.c.n.l. del 23 luglio 1976). L'azienda aveva pienamente rispettato le previ- sioni del contratto collettivo, per cui – contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, che aveva richiamato delle pronunce inconferenti rispetto al caso di specie – non era ravvisabile alcuna violazione dell'art. 36 Cost. o della Direttiva della Comunità Europea n. 88/2003.
Osserva, inoltre, che il Tribunale non si era pronunciato sulle obie- zioni sollevate dalla difesa della società relative al fatto che il diritto ad ot- tenere l'inclusione nella retribuzione feriale delle voci rivendicate, al più, poteva essere riferito al “periodo minimo” (pari, nella specie, a 24 giorni) e che comunque l'indennità feriale doveva essere calcolata inserendo solo gli emolumenti a carattere fisso e continuativo, con esclusione cioè di tutti i compensi corrisposti in modo saltuario o variabile.
4.2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell'art. 39 Cost.
e degli artt. 1322 e 2067 e ss. c.c.
Segnatamente, si censura la parte della sentenza appellata in cui è stato disatteso il principio – desumibile dal citato art. 39 – secondo cui il
- 3 - contratto collettivo, che reca la disciplina concreta del trattamento economi- co dei lavoratori, deve considerarsi inderogabile e possiede la stessa autorità normativa delle fonti di diritto ordinarie.
4.3. Il terzo motivo imputa alla sentenza impugnata la carenza o la contraddittorietà della motivazione circa i criteri di inclusione delle voci che devono comporre la retribuzione feriale, con particolare riguardo al disagio che tali voci devono compensare e al nesso intrinseco con le mansioni svolte dal lavoratore.
Si premette che, per poter essere incluse nella retribuzione feriale, le indennità devono avere natura prettamente retributiva, devono essere “in- trinsecamente connesse” alle mansioni svolte, devono andare a compensare uno “specifico disagio” patito dal lavoratore e, infine, dalla loro mancata in- clusione deve derivare un “effetto dissuasivo” rispetto all'esercizio del dirit- to a fruire del periodo feriale.
Si rileva che, nel caso di specie, la controparte si era limitata ad elencare in maniera generica alcune indennità affermando che esse sono in- trinsecamente connesse alla natura delle mansioni svolte, ma senza illustrare le caratteristiche e la natura delle indennità stesse né indicare il disagio col- legato alla specifica mansione assegnata e neppure dimostrare che tali voci retributive erano ricollegabili allo specifico status professionale.
4.4. Nel quarto motivo viene addebitato al Tribunale l'omessa o er- ronea valutazione delle risultanze documentali (buste paga, accordi azienda- li e contratti collettivi) con riferimento alle voci retributive di cui si richiede l'inclusione, con particolare riguardo alla continuità nella percezione ed alla apprezzabilità degli importi percepiti.
Ribadito che il trattamento economico applicato al lavoratore in ferie del settore autoferrotranviario è sempre stato quello della retribuzione c.d.
“normale” (con l'esclusione, dunque, di tutti quegli elementi non continua- tivi e fissi), la società deduce che, contrariamente a quanto affermato dalla controparte, le indennità di cui è stato chiesto l'inserimento nella retribuzio- ne feriale non sono percepite in maniera fissa e continuativa, sicché il Tri- bunale aveva erroneamente accolto la domanda in relazione ad emolumenti corrisposti soltanto in ragione della disponibilità effettiva dei lavoratori.
L'appellante passa in rassegna le varie indennità riconosciute dal primo Giudice (indennità di trasferta e diaria ridotta;
indennità di presenza di cui all'Accordo Nazionale del 21 maggio 1981; fuori nastro) evidenzian- do, da un lato, la non continuità della relativa percezione e, dall'altro,
l'insussistenza del prospettato nesso intrinseco con le mansioni svolte dalla controparte.
- 4 - Con specifico riferimento all'indennità di trasferta e diaria ridotta, riconosciuta dal Tribunale in misura pari al 50% in ragione della sua natura mista, in parte retributiva ed in parte risarcitoria (cioè di rimborso spese), Part
sostiene che essa debba essere totalmente esclusa dal calcolo della re- tribuzione da versare durante il periodo feriale, in quanto esente da imposi- zione fiscale e contributiva e dunque assimilabile a un rimborso spese. Ciò si desume, a parere della società, dall'art. 51, comma 5, del Tuir, il quale prevede che, in relazione alle trasferte al di fuori del comune, detto emolu- mento non concorre a formare il reddito del dipendente fino all'importo di
46,48 euro al giorno.
4.5. Tramite il quinto motivo ci si duole dell'omesso esame delle ri- sultanze documentali (buste paga) e si lamenta l'erroneità o comunque l'insufficienza della motivazione della sentenza appellata in ordine alla va- lutazione del c.d. “effetto dissuasivo”.
La censura attiene alla parte della pronuncia impugnata in cui il pri- mo Giudice ha ritenuto che la mancata inclusione nella retribuzione feriale di alcune voci retributive avrebbe potuto indurre il lavoratore a rinunciare alle ferie.
Partendo dall'assunto secondo cui la retribuzione relativa al periodo feriale non deve necessariamente coincidere con la retribuzione ordinaria, Part
nega che la mancata inclusione nel calcolo della retribuzione feriale degli elementi indicati dalla controparte abbia inciso al punto da disincenti- vare i lavoratori ad esercitare il proprio diritto alle ferie. Operando un raf- fronto tra la retribuzione globale di fatto annuale percepita e l'ammontare complessivo di tutti gli emolumenti rivendicati, difatti, la mancata inclusio- ne di tali voci avrebbe avuto un'incidenza sulla retribuzione complessiva davvero minima.
Parte appellante deduce, altresì, che in ogni caso l'inclusione nella retribuzione feriale delle voci rivendicate dev'essere riferito, come stabilito dalla stessa Corte di Giustizia, al periodo minimo di durata delle ferie (cioè quattro settimane, equivalenti a 24 giorni), sicché, non può trovare accogli- mento la richiesta di inclusione nella base di calcolo della retribuzione feria- le dei giorni eccedenti tale “minimo garantito” pari a 24 giorni. Part 4.6. Nel sesto motivo, infine, lamenta l'omesso esame della questione – espressamente sollevata in primo grado – relativa al verbale di accordo nazionale di rinnovo del c.c.n.l. del 10 maggio Controparte_2
2022, il quale, con una disciplina del tutto innovativa sul punto, ha ricono- sciuto in favore dei lavoratori una c.d. “indennità retribuzione ferie”, a de-
- 5 - correre dalla mensilità di luglio 2022, del valore di 8,00 euro giornalieri da corrispondersi al lavoratore esclusivamente nelle giornate di ferie.
Secondo la società, alla luce del suddetto accordo l'accertamento avrebbe dovuto essere limitato temporalmente al 30 giugno 2022, come pe- raltro statuito dal medesimo Tribunale di Bari in altre pronunce.
5. Tramite l'appello incidentale impugna la sentenza del CP_1
Tribunale di Bari n. 3088/2023 nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto di includere nella base di calcolo della retribuzione feriale solamen- te il 50% delle somme erogate a titolo di diarie e trasferte, nonché laddove ha invece ritenuto di escludere dalla stessa base il compenso di riserva di cui all'art. 17 punto 4 del verbale di accordo del 13 dicembre 2019, il compenso di flessibilità di cui all'art. 17 punto 5 del medesimo verbale, il compenso di produttività “guida a pieno” e compenso di produttività “guida a vuoto” isti- tuiti con l'art. 17 punti 2 e 3 del menzionato accordo.
Quanto alle diarie e trasferte, il lavoratore sottolinea la decisione as- sunta dal Tribunale si scontra con l'orientamento della Suprema Corte che, invece, ritiene corretto includere tutte le somme in questione nella base di calcolo dell'indennità feriale.
In merito alle altre indennità l'appellante incidentale rileva che: a) il compenso di riserva rientra nella retribuzione ordinaria perché è correlato al disagio intrinsecamente connesso allo svolgimento tipico delle mansioni dell'operatore di esercizio che rimane a disposizione dell'azienda e pronto a presentarsi sul posto di lavoro su chiamata del datore per svolgere la man- sione di guida;
b) il compenso di flessibilità ha sostituito la precedente in- dennità “di fuori nastro” ed è destinato a compensare in modo specifico il personale viaggiante e non altri;
c) il compenso di produttività “guida a pie- no” e “guida a vuoto” sono commisurati alle ore effettive di guida finalizza- te – rispettivamente – al trasporto o al non trasporto dei passeggeri.
6. Per evidenti ragioni di connessione gli appelli vanno trattati con- giuntamente. Essi devono reputarsi fondati nei limiti e per i motivi di segui- to illustrati.
6.1. Come ben chiarisce Cass. n. 19716 del 2023, la Corte di Giusti- zia dell'Unione Europea ha precisato che con l'espressione “ferie annuali retribuite” contenuta nell'art. 7, n. 1, della Direttiva n. 88/2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, “deve essere man- tenuta” la retribuzione, con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE
20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, Schultz-Hoff e altri).
- 6 - Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello retributi- vo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione po- trebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione
(cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la Per_1 causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17).
Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i di- pendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore Europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza
(cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa
C-514/20).
6.2. Sulla scorta della giurisprudenza comunitaria la Suprema Corte ha più volte affermato che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del
23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di
Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. anche Cass. n. 13425 del
2019).
Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostituti- va assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 37589 del 2021).
Proprio in applicazione della nozione c.d. “europea” di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che, nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo mi- nimo di ferie annuali di quattro settimane, si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di “indennità di volo integrativa”. A tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo – sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale pe- riodo minimo di ferie, perché in contrasto con l'art. 4 del d.lgs. n. 185 del
2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo
- 7 - Europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile), interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto dell'Unione che impone di riconoscere al lavoratore navigante in fe- rie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavo- rativa (cfr. Cass. n. 20216 del 2022).
«… Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pe- cuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavora- tore durante le sue ferie annuali.
All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavora- tore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che so- pravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devo- no essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare du- rante le ferie annuali.
A questo riguardo, è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro. Questa va- lutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di rife- rimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto» (v. punti 24 e ss. sentenza Corte Giustizia
C- 155/10 del 15 settembre 2011).
Su questa scia Corte Giustizia 22 maggio 2014 n. 539 confermando il suddetto orientamento, ha, ad esempio, statuito che «l'articolo 7, paragra- fo 1, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta
a disposizioni e prassi nazionali in forza delle quali il lavoratore – la cui re- tribuzione è composta, da una parte, di uno stipendio di base e, dall'altra, di una provvigione» – come tale eventuale e variabile – «il cui importo è fis- sato con riferimento ai contratti conclusi dal datore di lavoro derivanti dal- le vendite realizzate da detto lavoratore – abbia diritto soltanto, a titolo di
- 8 - ferie annuali retribuite, ad una retribuzione composta esclusivamente del suo stipendio di base».
L'obiettivo di retribuire le ferie consiste nel collocare il lavoratore, nel corso delle ferie, in una situazione che è, sotto il profilo dello stipendio, paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze e a., Persona_2
EU:C:2006:177, punto 58, nonché e a., EU:C:2009:18, punto Persona_3
60).
Infatti, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie an- nuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poi- ché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua re- tribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, Hein, C-385/17,
EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata).
Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali,
è confermato dalla sentenza della Corte di Giustizia 22 maggio 2014, causa
C539/12, Z.J.R. Lock (punti 29, 30, 31). In tale pronuncia, quanto agli ele- menti correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali pos- sono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (punto 30).
Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della base (sentenza Wi. e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato
(sentenza Z.J.R. Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della “indennità per ferie retribuite” derivante da una situa- zione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sen- tenza To.He cit.). […] A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia com- pito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionali- tà (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, Wi. e a.,
C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo mi-
- 9 - nimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere impe- rativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE.
6.3. Per tutto quanto sopra esposto, va da sé che la circostanza che la società appellante si sia attenuta alle disposizioni contrattuali sopra citate in sede di determinazione della retribuzione da erogare durante il periodo feria- le – ed in particolare a talune disposizioni (v. sopra) che correlano l'erogazione di alcune specifiche indennità all'effettiva prestazione del ser- vizio – non ha in questa sede alcuna rilevanza.
Ed infatti, si deve in ogni caso attribuire prevalenza alle sentenze della Corte di Giustizia dell'UE, le quali hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, così come confermato dalla Corte
Costituzionale con le sentenze n. 168/1981 e n. 170/1984, ed hanno perciò
«valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significa- to ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della
Comunità» (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012).
Parimenti, non rileva che il lavoratore non abbia formalmente invo- cato in sede di ricorso introduttivo la nullità del c.c.n.l. di riferimento per contrarietà a norme imperative, avendo in ogni caso dedotto sin dall'inizio come causa petendi la violazione delle disposizioni sovranazionali sopra in- dicate e in particolare, della Direttiva 2003/88/CE sopra citata.
6.4. Chiarisce Cass. n. 18160 del 2023 che, in sostanza, il giudice del merito deve verificare la continuatività dell'erogazione degli emolumenti
“esclusi” e l'incidenza degli stessi sul trattamento economico mensile, ma senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita, nel senso che la retribuzione “fe- riale” deve assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di la- voro (cfr. altresì Cass. n. 35578 del 2023, la quale precisa che deve trattasi comunque di compensi “connessi” ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo, in relazione ovviamente alla specifica mansione svolta dal lavoratore).
6.5. Passando all'esame dei singoli emolumenti la cui inclusione nel- la retribuzione feriale è stata chiesta dal lavoratore, in relazione all'indennità di trasferta o diaria ridotta prevista dagli artt. 20 e 21 del c.c.n.l. del 23 lu- glio 1976 (voce che è stata riconosciuta dal Tribunale nella misura del 50% in quanto avente natura mista, cioè sia retributiva che indennitaria), va disat-
- 10 - Part teso l'appello principale proposto da , mentre dev'essere accolta la do- glianza articolata sul punto dal lavoratore appellante incidentale.
Ed infatti, la circostanza che l'indennità di trasferta/diaria ridotta
(spettante al personale di macchina nella ipotesi di espletamento di turni fuori dalla propria residenza di servizio) possa rivestire natura indennitaria non vale di per sé a negarne la computabilità negli elementi della retribuzio- ne da valutare ai fini di cui si discute, trattandosi di «importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore», al pari dell'indennità di volo per il personale navigante (cfr. sent. cit.).
In termini v. da ultimo Cass. n. 14011 del 2024 (nonché Cass. nn.
11760 e 13321 del 2024, che hanno rigettato il quarto motivo di ricorso di che attingeva l'erroneo computo nella base di calcolo, Parte_1 di indennità di trasferta e diaria ridotta), la quale, in tema di diaria ridotta, ha rilevato la correttezza della decisione inclusiva della Corte di appello, posto che la retribuzione da erogare per il periodo di godimento delle ferie annua- li, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla
Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 13425 del
2019; Cass. n. 37589 del 2021).
Tra l'altro l'art. 21 citato prevede tale indennità in favore del perso- nale viaggiante, di macchina e dei treni, in relazione al disagio correlato al servizio di turno prestato fuori della propria residenza per un periodo non inferiore alle sei ore continuative (il che rappresenta evidentemente la “nor- malità” per il personale viaggiante, in difetto di elementi di prova di segno contrario) prevedendo che tale indennità venga parametrata sulla base di una determinata quota giornaliera della retribuzione (cosa che, tra l'altro, esclude qualsiasi relazione con eventuali spese in tesi sostenute dal lavorato- re, rimborsate o rimborsabili dall'appellante la quale, tra l'altro, ha erogato, come voce distinta, quella del ticket buono pasto – v. buste paga in atti – per cui, in mancanza di ulteriori allegazioni da parte di , ben non si Pt_1 comprende quali spese sarebbero state in concreto rimborsate con la voce
“diaria” in questione). Part 6.6. L'impugnazione proposta da non può trovare accoglimento neppure laddove sostiene che l'indennità di presenza istituita con l'Accordo
Nazionale del 21 maggio 1981 non va inclusa nel conteggio della retribu- zione feriale perché è legata esclusivamente alla presenza in servizio del la-
- 11 - voratore e non è intrinsecamente connessa con lo svolgimento delle mansio- ni o con il contenuto della prestazione.
L'assunto non ha pregio, in quanto l'indennità giornaliera di presen- za di cui ai paragrafi 3, 4) e 5) e punto 3b) dell'Accordo Nazionale del 21 maggio 1981 è corrisposta in favore del personale di macchina e, nella so- stanza, fa parte della retribuzione normale del lavoratore, risultando correla- ta alla mera presenza in servizio. Tale indennità non va confusa con il com- penso giornaliero di presenza di cui all'art. 17, comma 1, dell'Accordo del
13 dicembre 2019, il quale ha sostituito l'indennità giornaliera ricompren- dendo espressamente le giornate di “congedo ordinario”, per cui viene paci- ficamente liquidato anche per i giorni di ferie.
6.7. L'appello principale non è ammissibile per carenza d'interesse ad impugnare laddove denuncia che la statuizione del primo Giudice è errata nella parte in cui ha riconosciuto l'indennità di presenza giornaliera di cui all'art. 5 lett. A) dell'Accordo Nazionale del 21 maggio 1981 (v. pag. 32).
Mette conto rimarcare che il Tribunale di Bari ha respinto la doman- da in parte qua, valorizzando il tenore letterale della pattuizione contrattuale che esclude l'indennità in parola dal concetto di “retribuzione normale” (v. pag. 6: «L'indennità giornaliera, corrisposta al personale dipendente “per ogni effettiva giornata di prestazione” (Accordo nazionale 21.05.1981),
“non farà parte della retribuzione normale e, pertanto, non sarà utile agli effetti di alcun altro istituto o materia previsti dal contratto nazionale o da accordo o da contratti aziendali e neanche quindi ai fini dei trattamenti di buonuscita e di tredicesima e quattordicesima mensilità”, nonché nella de- terminazione della retribuzione prevista per il periodo feriale»).
Tale specifico capo della decisione non è stato attinto dall'appello incidentale proposto da , con la conseguenza che sotto tale profilo CP_1 la statuizione del Tribunale è passata in giudicato.
6.8. Identica conclusione – anche se per motivi in parte diversi – vale per l'indennità domenicale di cui all'art. 5 lett. B) dell'Accordo Nazionale del 21 maggio 1981.
Va sottolineato che la citata indennità, pur indicata nel ricorso di primo grado tra quelle la cui inclusione nella base di calcolo della retribu- zione feriale ha formato oggetto di domanda (v. pag. 7), non è stata in alcun modo presa in esame dal primo Giudice né nella motivazione della pronun- cia in questa sede gravata né nel dispositivo della stessa.
Di conseguenza, considerato che anche sotto tale profilo la decisione non è stata censurata dall'appellante incidentale, non può essere emendata in questa sede l'omissione di pronuncia nella quale è incorso il Tribunale.
- 12 - 6.9. Quanto al compenso di riserva, va detto che esso era stato inclu- so tra gli emolumenti da considerare nella base di calcolo della retribuzione feriale (v. pag. 4), ma il Giudice di prime cure non si è affatto pronunciato su di esso.
In merito a tale indennità sono stati proposti sia l'appello principale
(quantunque, in effetti, nella sentenza gravata non vi sia alcuna statuizione al riguardo) sia quello incidentale (v. pag. 51 della memoria del lavoratore).
È da ritenersi fondata l'impugnazione proposta da , giac- CP_1 ché il compenso di riserva di cui all'art. 17, comma 4, del verbale di accor- do del 13 dicembre 2019 è riconosciuto in favore del “personale comandato in turno di riserva”, ossia comandato a presentarsi in servizio rimanendo a disposizione dell'azienda; trattasi di “un compenso giornaliero pari a 8,00
€”, laddove “Le prestazioni di guida con o senza trasporto passeggeri effet- tuate nel corso di tale turno saranno valorizzate con i compensi corrispon- denti (3,30 €/h se con trasporto passeggeri;
1,60 €/h senza trasporto passeg- geri e retribuite per la parte eccedente gli 8 € del compenso per il turno di riserva)”. Va da sé che detto compenso è correlato al disagio intrinsecamen- te connesso allo svolgimento tipico delle mansioni dell'operatore di eserci- zio, che rimane a disposizione dell'azienda ed è pronto a presentarsi sul po- sto di lavoro su chiamata del datore per svolgere la mansione “di guida”.
6.10. Il compenso di flessibilità ha formato oggetto di domanda uni- tamente all'indennità fuori nastro, giacché – si legge nel ricorso di primo grado – quest'ultima è divenuta indennità di flessibilità a partire dal mese di febbraio 2021 (v. pag. 4 dell'atto introduttivo).
Anche in relazione a tale emolumento non si registra alcuna statui- zione nella sentenza appellata. Tuttavia, anche in questo caso è stato propo- sto appello tanto dalla società (v. pag. 34) quanto dal lavoratore (v. pag. 53).
La doglianza formulata da è fondata. CP_1
Ed infatti, il compenso di flessibilità di cui all'art. 17, comma 5, del verbale di accordo del 13 dicembre 2019 è riconosciuto “per ogni ora di ser- vizio successiva alla undicesima” nella misura “pari a € 1,60”, per cui tratta- si ancora una volta di un emolumento correlato alle specifiche mansioni di guida o comunque destinato a compensare in modo specifico “il personale viaggiante” e non altri, come si desume chiaramente dal preambolo dell'intero Accordo e dai primi articoli dello stesso. Tale emolumento, a se- guito della entrata in vigore della nuova contrattazione aziendale di cui si è detto, ha pacificamente sostituito la precedente indennità di fuori nastro (la quale era appunto riservata al “settore esercizio – personale turnista viag- giante”; v. pag. 1 dell'accordo del 1° agosto 1997).
- 13 - 6.11. La decisione del Tribunale di escludere dalla base di calcolo della retribuzione feriale il compenso di produttività “guida a pieno” e il compenso di produttività “guida a vuoto” è stata attinta dall'appello inciden- tale proposto da . CP_1
La motivazione posta a base del rigetto è la seguente: «… Orbene,
l'indennità ed il premio di produttività non possono essere considerata ai fini dell'inclusione nella retribuzione spettante per le ferie annuali in quan- to detto emolumento non risulta “intrinsecamente” connesso alle peculiari mansioni svolte dal ricorrente. La produttività, infatti, non integra una par- ticolare qualità/caratteristica della mansione, ma un misuratore quantitati- vo del lavoro, comune a qualsiasi attività espletabile in regime di subordi- nazione, che opera ogni qualvolta si valuti un certo livello di produzione ovvero il raggiungimento di determinati risultati. In altri termini, trattasi di una mera modalità di espletamento della prestazione lavorativa. Difetta, pertanto, il primo requisito richiesto dalla Giurisprudenza della Corte di
Giustizia, ovvero il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e indennità.
Lo stesso può dirsi con riferimento all'indennità per le ore di scorta, istitui- ta dal contratto integrativo aziendale del 1998 e rivista nel 2014, che è di- venuta compenso di produttività scorta a pieno ed a vuoto …» (v. pagg. 5 e
6).
A fronte di tale specifico compendio motivazionale va considerato che il compenso di produttività “guida a pieno” e “guida a vuoto” (prima denominato “indennità ore di scorta”), di cui agli artt. 17, punti 2 e 3, dell'accordo del 13 dicembre 2019, si configura quale «compenso di produt- tività commisurata alle ore effettive di guida finalizzate al trasporto dei pas- seggeri nella misura di 3,30 € per ogni ora», mentre «per le ore di guida comandate e non finalizzate al trasporto dei passeggeri sarà riconosciuto un compenso pari a 1,60 € per ora». Ciò lascia intendere che anche detti compensi sono intrinsecamente correlati allo svolgimento delle specifiche mansioni (di guida) finalizzate al trasporto passeggeri (e non), in quanto tali rientranti nel profilo professionale dell'operatore di esercizio, e risultano quindi connessi ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo in relazione alla specifica mansione in esame.
6.12. Quanto alle modalità di calcolo delle differenze ed al numero minimo di ferie annuali in relazione al quale vanno riconosciuto tali diffe- renze, va senz'altro accolto il primo motivo dell'appello principale nella parte in cui si denunzia la mancanza di motivazione in ordine ai limiti e alle modalità di calcolo delle differenze retributive.
- 14 - Occorre rammentare che (v., da ultimo, punto 12 della motivazione di Cass. n. 11758 del 2024), alla luce di quanto affermato anche da Cass. 23 giugno 2022, n. 20216, che i giorni eccedenti le quattro settimane di ferie ricadono «in una materia non regolata dal diritto dell'Unione e rimessa, in- vece, alle parti collettive» (così Cass., sez. lav., 23 giugno 2022, n. 20216, punto 31), per cui, in estrema sintesi, in questa sede le rivendicazioni dei la- voratori non possono eccedere i 24 giorni di ferie all'anno, come corretta- Part mente dedotto da .
È inoltre pacifico (la stessa controparte, sintomaticamente, nulla obietta sul punto in comparsa di risposta) che il valore medio giornaliero da moltiplicare per il numero (24) di ferie “minime”, va ricavato dividendo i compensi percepiti a titolo di indennità variabili nel periodo medio “rappre- sentativo” (cioè nei 12 mesi dell'anno precedente ciascun periodo di ferie godute, come esattamente evidenziato nella sentenza impugnata), per il divi- sore contrattuale (30) previsto dall'art. 15 del c.c.n.l. di categoria del 23 lu- glio 1976 da utilizzare per la determinazione degli importi giornalieri della retribuzione “e dei compensi previsti dall'art. 14” (il quale riguarda espres- samente anche la retribuzione feriale). Tutti, infatti, si determinano (al pari della retribuzione erogata per il periodo feriale “normale”, qui ritenuto ina- deguato) “dividendo comunque per 30 i relativi importi mensili”, per cui, in sostanza, ogni forma di compenso dev'essere computata su tutti i giorni del mese, indipendentemente da quelli di effettiva presenza.
6.13. Va a questo punto verificata l'incidenza che dispiega sulla re- tribuzione mensile l'esclusione delle predette indennità e ciò perché un'incidenza non significativamente apprezzabile – come detto sopra – non potrebbe svolgere quella funzione dissuasiva dall'esercizio, da parte del la- voratore, del diritto alle ferie che la direttiva n. 88 del 2003 ha inteso evita- re. Ed è opportuno rimarcare che, nella specie, rileva lo stato soggettivo del lavoratore di fronte all'eventualità di veder sensibilmente ridotto il suo trat- tamento retributivo durante il periodo di ferie, sicché l'essere il datore di la- voro esposto a sanzioni in caso di omessa concessione delle ferie è circo- stanza, ai fini di cui si discute, del tutto irrilevante.
A differenza di quanto opinato dall'appellante principale, il raffronto va operato su base mensile (come ricordano le sentenze sopra citate), poi- ché, in definitiva, deve stabilirsi a quanto ammonta per il lavoratore la per- dita, in tema di retribuzione, se si assenta per ferie durante il relativo perio- do. Tale incidenza non può ragionevolmente essere valutata paragonando l'importo (annuo) delle singole indennità alla complessiva retribuzione an- nua (v. in particolare quanto dedotto a pag. 38 dell'appello principale).
- 15 - Similmente, poco rilevante ai fini di inferire l'occasionalità dell'erogazione delle suddette indennità è il dato dell'esiguità degli importi corrisposti in relazione a talune indennità, giacché ciò che rileva, piuttosto, è il dato non contestato della pacifica erogazione continuativa di detti emolu- menti quale si rileva dalla quasi totalità delle buste paga in atti.
Sul punto deve rammentarsi (v. Corte di Giustizia 15 settembre
2011, C-155/10, Williams, par. 21) che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che da quanto sopra «si evince inoltre che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le pre- scrizioni del diritto dell'Unione».
Si veda ancora, da ultimo, Cass. n. 13932 del 2024 (in particolare punti 26 e 27): non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo pos- sa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quel- la annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile indu- zione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita.
Risulta decisiva, quindi, non già la misura solo parziale della decur- tazione, bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente ga- rantito. Il rapporto rilevante non è quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante principale, tale raffronto non può limitarsi alla sola prospettiva annuale, ma va calato nel breve periodo, ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva. In altre parole, risulta decisiva non già la misura solo parziale della decurtazione, bensì la sua incidenza sulla retribuzione fe- riale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito
Alla luce delle considerazioni che precedono appare, pertanto, paci- fica una riduzione della retribuzione la quale, per la sua entità, appare tale da determinare un possibile effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie, da valutarsi con riferimento al periodo di godimento del riposo ed in relazione
- 16 - alla retribuzione mensile media dell'odierno appellato (cfr. Corte Appello
Milano, sentenza n. 302/2023 del 29-03-2023).
In tale contesto si segnala anche la sentenza della CGUE del 13 gen- naio 2022, nella causa C-514/20 (DS c/ Ko.), la quale ha precisato che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a ri- nunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali re- tribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il bene- ficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicu- rezza e della sua salute. Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (sentenza del 6 novembre 2018, C- Per_4
619/16, EU:C:2018:872, punto 49 e la giurisprudenza ivi citata). Per questo motivo è stato affermato che l'ottenimento della retribuzione ordinaria du- rante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto.
Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poi- ché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua re- tribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, He., , Email_1
EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata).
Del pari, la Corte ha dichiarato che il lavoratore poteva essere dis- suaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali (v., in tal senso, sentenza del 22 maggio 2014, Lock, C-539/12, EU:C:2014:351, punto 21). Part 6.14. Infine, è da ritenersi fondato il motivo con cui chiede che il diritto del lavoratore a percepire le chieste differenze sia escluso per il pe- riodo successivo al 30 giugno 2022, sul presupposto che dal mese seguente
è entrato in vigore l'Accordo nazionale del 10 maggio 2022, il quale attri- buisce al lavoratore la somma giornaliera di 8,00 euro a titolo di indennità ferie.
In effetti, deve rilevarsi che il primo Giudice ha omesso di esaminare i rilievi proposti dal datore di lavoro in merito all'avvenuta corresponsione, in favore del lavoratore, della “indennità retribuzione ferie” disciplinata
- 17 - dall'accordo nazionale del 10 maggio 2022 (v. pagg. 57 e s. della memoria di costituzione in primo grado).
Osserva la Corte che, attesa la non contestazione sul punto da parte del lavoratore, la fondatezza del rilievo avrebbe dovuto indurre il Tribunale ad una pronuncia di rigetto della domanda per il periodo successivo al 1° lu- glio 2022 (data di decorrenza della disciplina della nuova indennità denomi- nata “indennità retribuzione ferie”, stabilita nell'Accordo Nazionale citata).
Si consideri che la domanda attorea è stata proposta con ricorso depositato l'8 febbraio 2023, ovvero in epoca successiva all'entrata in vigore del sud- detto accordo nazionale e che nella narrativa dell'atto difensivo assoluta- mente nulla è stato prospettato e dedotto quanto alla presunta inadeguatezza della citata “indennità retribuzione ferie” istituita proprio a far data dal lu- glio 2022. Con la conseguenza che tale ultima questione non rientrava affat- to nel thema decidendum devoluto al primo Giudice.
Pertanto, in adesione al motivo di doglianza in esame,
l'accoglimento della domanda del lavoratore va limitato sino al 30 giugno
2022, atteso che l'accordo nazionale del 10 maggio 2022 ha previsto, con effetti dal 1° luglio 2022, una disciplina innovativa sul punto e che il lavora- tore nulla ha dedotto in merito alla inadeguatezza di tale compenso.
7. Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, gli appelli vanno accolti entro nei termini in precedenza indicati. Di conseguenza, va riconosciuto il diritto di a percepire, dalla data di assunzione e CP_1 sino al 30 giugno 2022, per i periodi di ferie usufruiti e nei limiti di 24 gior- ni all'anno, una retribuzione inclusiva di trasferte e diarie in misura piena, pernottazione, indennità di disponibilità, fuori nastro e indennità di presen- za, compenso di riserva e compenso di flessibilità.
Resta assorbita ogni altra questione.
8. Le spese del doppio grado seguono la prevalente soccombenza e quindi, considerato l'esito complessivo della lite, vanno poste a carico di Part
, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
La liquidazione è affidata al dispositivo che segue. Essa è effettuata sulla scorta dei parametri di cui alle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014 e successive modifiche (sostituite, da ultimo, con d.m. n. 147 del 2022), tenu- to conto del valore della causa, della sua complessità e dell'attività proces- suale in concreto espletata.
P Q M
La Corte di appello di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti in via principale dalla Parte_4 con ricorso depositato in data 8.5.2024 e in via inciden-
[...]
- 18 - tale da con memoria depositata il 7.3.2025, av- Controparte_1 verso la sentenza emessa dal Tribunale di Bari, sezione lavoro, in data
10.11.2024, così provvede: accoglie gli appelli per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto di a percepire per i CP_1 periodi di ferie usufruiti dalla data di assunzione e sino al 30.6.2022, nei li- miti di 24 giorni all'anno, una retribuzione inclusiva di trasferte e diarie in misura piena, pernottazione, indennità di disponibilità e compenso di riser- va, indennità fuori nastro e compenso di flessibilità, indennità di presenza, compenso di produttività guida a pieno e guida a vuoto, il tutto da calcolarsi sulla base di una media riferita ai dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute;
Part condanna di al pagamento, in favore del lavoratore, delle diffe- renze retributive maturate per i menzionati titoli, oltre accessori e rivaluta- zione monetaria come per legge;
condanna la al Pt_1 Parte_1 pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in €
1.100,00 per il primo grado ed € 1.000,00 per il secondo, oltre rimborso for- fetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per leg- ge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Così deciso in Bari, il 18 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Luca Ariola Vittoria Orlando
- 19 -
CORTE DI APPELLO DI BARI
_________________________________________________
- SEZIONE LAVORO -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di appello di Bari – Sezione per le controversie in materia di lavo- ro, previdenza e assistenza – composta dai Magistrati: dr.ssa VITTORIA ORLANDO Presidente dr.ssa ELVIRA PALMA Consigliere dr. LUCA ARIOLA Consigliere – relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 349 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente tra
in persona Parte_1 dell'institore avv. Nicola Nero, rappresentata e difesa dagli avv.ti Davide di
Pantaleo e Giovanni Ronconi, giusta procura depositata nel fascicolo tele- matico;
appellante
e
, nato il [...], rappresentato e difeso dagli Controparte_1 avv.ti Francesco Tedeschi e Tamara Natilla, giusta procura depositata nel fascicolo telematico;
appellato – appellante incidentale
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso al Tribunale del lavoro di Bari depositato in data 8 febbraio 2023 – dipendente a tempo indetermina- Controparte_1 to della (d'ora in Pt_1 Parte_1 Part avanti, per brevità, ), con qualifica di operatore di esercizio (parametro
140) a decorrere dal 9 settembre 2019 – ha lamentato l'erronea determina- zione della retribuzione percepita durante il periodo feriale.
In particolare, il lavoratore ha chiesto che fosse innanzitutto accerta- to il proprio diritto all'inclusione nella retribuzione del periodo di ferie degli
- 1 - emolumenti richiamati nella narrativa del ricorso (diarie e trasferte;
pernot- tazione;
indennità di disponibilità; fuori nastro;
indennità di produttività; in- dennità giornaliera di cui all'accordo aziendale del 7 luglio 1997; premio di produttività di cui all'accordo aziendale del 2 giugno 1998; indennità ordi- naria notturna;
lavoro straordinario;
ore di scorta;
indennità di presenza di cui al c.c.n.l. del 21 maggio 1981) per la parte e per i periodi in cui essi era- no stati esclusi dall'Azienda dalla base di calcolo di detta retribuzione, pre- vio accertamento incidentale dell'inefficacia delle clausole di quegli accordi collettivi, nazionali ed aziendali, nella parte in cui essi avevano previsto l'esclusione degli emolumenti da essi disciplinati dalla suddetta base di cal- colo. Ha inoltre chiesto la conseguente condanna dell' all'inclusione Pt_3 degli emolumenti illegittimamente omessi dalla base di calcolo della retri- buzione feriale, oltre agli arretrati maturati per i predetti titoli a titolo di dif- ferenze retributive, con interessi e rivalutazione monetaria.
A sostegno della domanda parte ricorrente ha richiamato alcune pro- nunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea secondo le quali la retri- buzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che una diminuzione della retribuzione idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie è in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione.
La s.r.l. si è costi- Parte_1 tuita contestando integralmente il ricorso e chiedendone il totale rigetto.
2. Con sentenza n. 3088/2023 del 10 novembre 2023 il Tribunale di
Bari ha accolto parzialmente la domanda e, per l'effetto, ha: I) accertato il diritto di all'inclusione, nella base di calcolo per la retribuzione CP_1 goduta nei periodi di ferie, di diarie e trasferte al 50%, pernottazione, inden- nità di disponibilità, fuori nastro ed indennità di presenza a decorrere dalla Part data di assunzione;
II) rigettato per il resto il ricorso;
III) condannato al pagamento delle differenze retributive tra quanto percepito e quanto avrebbe dovuto percepire, computando nella base di calcolo i predetti emolumenti, Part oltre accessori come per legge;
IV) condannato al pagamento della me- tà delle spese di lite, in distrazione, compensando la restante quota. Part 3. Avverso detta sentenza ha proposto appello mediante ricorso depositato l'8 maggio 2024.
ha resistito depositando memoria, con cui ha spiegato ap- CP_1 pello incidentale.
Acquisiti i documenti prodotti dalle parti ed il fascicolo d'ufficio re- lativo al primo grado di giudizio, all'udienza del 18 marzo 2025, sentita la
- 2 - discussione dei procuratori presenti, la causa è stata discussa e decisa come da dispositivo in calce trascritto. Part 4. L'appello proposto in via principale da consta di sei motivi di doglianza.
4.1. Con il primo motivo l'appellante denuncia l'erronea applicazio- ne dell'art. 7 della Direttiva CE n. 88/2003 nonché dell'art. 2109 c.c. e dell'art. 10 del d.lgs. n. 66 del 2003, l'erronea e contraddittoria motivazione in ordine alla nozione retribuzione feriale e l'omesso esame di questioni de- cisive espressamente prospettate. Part In particolare, censura la sentenza impugnata laddove, sulla scorta della giurisprudenza della CGUE, afferma che la retribuzione delle ferie annuali dev'essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore, onde evitare il ri- schio che il lavoratore non prenda le sue ferie.
La società deduce che l'art. 7 della Direttiva CE 88/2003 – che, co- me tutte le direttive, stabilisce un obiettivo che tutti i paesi dell'UE devono realizzare – si limita a sancire il diritto irrinunciabile alle ferie nei limiti del- le quattro settimane all'anno, senza individuare alcun criterio di calcolo del- la relativa retribuzione.
Evidenzia altresì che la materia delle ferie del personale autoferro- tranviario è disciplinata, sulla scorta di quanto previsto dall'art. 1 del r.d. n.
148 del 1931, dall'autonomia collettiva, la quale fa riferimento alla “retribu- zione normale” utile ai fini del calcolo degli istituti indiretti (artt. 5 e 6 del c.c.n.l. del 23 luglio 1976). L'azienda aveva pienamente rispettato le previ- sioni del contratto collettivo, per cui – contrariamente a quanto affermato dal Tribunale, che aveva richiamato delle pronunce inconferenti rispetto al caso di specie – non era ravvisabile alcuna violazione dell'art. 36 Cost. o della Direttiva della Comunità Europea n. 88/2003.
Osserva, inoltre, che il Tribunale non si era pronunciato sulle obie- zioni sollevate dalla difesa della società relative al fatto che il diritto ad ot- tenere l'inclusione nella retribuzione feriale delle voci rivendicate, al più, poteva essere riferito al “periodo minimo” (pari, nella specie, a 24 giorni) e che comunque l'indennità feriale doveva essere calcolata inserendo solo gli emolumenti a carattere fisso e continuativo, con esclusione cioè di tutti i compensi corrisposti in modo saltuario o variabile.
4.2. Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell'art. 39 Cost.
e degli artt. 1322 e 2067 e ss. c.c.
Segnatamente, si censura la parte della sentenza appellata in cui è stato disatteso il principio – desumibile dal citato art. 39 – secondo cui il
- 3 - contratto collettivo, che reca la disciplina concreta del trattamento economi- co dei lavoratori, deve considerarsi inderogabile e possiede la stessa autorità normativa delle fonti di diritto ordinarie.
4.3. Il terzo motivo imputa alla sentenza impugnata la carenza o la contraddittorietà della motivazione circa i criteri di inclusione delle voci che devono comporre la retribuzione feriale, con particolare riguardo al disagio che tali voci devono compensare e al nesso intrinseco con le mansioni svolte dal lavoratore.
Si premette che, per poter essere incluse nella retribuzione feriale, le indennità devono avere natura prettamente retributiva, devono essere “in- trinsecamente connesse” alle mansioni svolte, devono andare a compensare uno “specifico disagio” patito dal lavoratore e, infine, dalla loro mancata in- clusione deve derivare un “effetto dissuasivo” rispetto all'esercizio del dirit- to a fruire del periodo feriale.
Si rileva che, nel caso di specie, la controparte si era limitata ad elencare in maniera generica alcune indennità affermando che esse sono in- trinsecamente connesse alla natura delle mansioni svolte, ma senza illustrare le caratteristiche e la natura delle indennità stesse né indicare il disagio col- legato alla specifica mansione assegnata e neppure dimostrare che tali voci retributive erano ricollegabili allo specifico status professionale.
4.4. Nel quarto motivo viene addebitato al Tribunale l'omessa o er- ronea valutazione delle risultanze documentali (buste paga, accordi azienda- li e contratti collettivi) con riferimento alle voci retributive di cui si richiede l'inclusione, con particolare riguardo alla continuità nella percezione ed alla apprezzabilità degli importi percepiti.
Ribadito che il trattamento economico applicato al lavoratore in ferie del settore autoferrotranviario è sempre stato quello della retribuzione c.d.
“normale” (con l'esclusione, dunque, di tutti quegli elementi non continua- tivi e fissi), la società deduce che, contrariamente a quanto affermato dalla controparte, le indennità di cui è stato chiesto l'inserimento nella retribuzio- ne feriale non sono percepite in maniera fissa e continuativa, sicché il Tri- bunale aveva erroneamente accolto la domanda in relazione ad emolumenti corrisposti soltanto in ragione della disponibilità effettiva dei lavoratori.
L'appellante passa in rassegna le varie indennità riconosciute dal primo Giudice (indennità di trasferta e diaria ridotta;
indennità di presenza di cui all'Accordo Nazionale del 21 maggio 1981; fuori nastro) evidenzian- do, da un lato, la non continuità della relativa percezione e, dall'altro,
l'insussistenza del prospettato nesso intrinseco con le mansioni svolte dalla controparte.
- 4 - Con specifico riferimento all'indennità di trasferta e diaria ridotta, riconosciuta dal Tribunale in misura pari al 50% in ragione della sua natura mista, in parte retributiva ed in parte risarcitoria (cioè di rimborso spese), Part
sostiene che essa debba essere totalmente esclusa dal calcolo della re- tribuzione da versare durante il periodo feriale, in quanto esente da imposi- zione fiscale e contributiva e dunque assimilabile a un rimborso spese. Ciò si desume, a parere della società, dall'art. 51, comma 5, del Tuir, il quale prevede che, in relazione alle trasferte al di fuori del comune, detto emolu- mento non concorre a formare il reddito del dipendente fino all'importo di
46,48 euro al giorno.
4.5. Tramite il quinto motivo ci si duole dell'omesso esame delle ri- sultanze documentali (buste paga) e si lamenta l'erroneità o comunque l'insufficienza della motivazione della sentenza appellata in ordine alla va- lutazione del c.d. “effetto dissuasivo”.
La censura attiene alla parte della pronuncia impugnata in cui il pri- mo Giudice ha ritenuto che la mancata inclusione nella retribuzione feriale di alcune voci retributive avrebbe potuto indurre il lavoratore a rinunciare alle ferie.
Partendo dall'assunto secondo cui la retribuzione relativa al periodo feriale non deve necessariamente coincidere con la retribuzione ordinaria, Part
nega che la mancata inclusione nel calcolo della retribuzione feriale degli elementi indicati dalla controparte abbia inciso al punto da disincenti- vare i lavoratori ad esercitare il proprio diritto alle ferie. Operando un raf- fronto tra la retribuzione globale di fatto annuale percepita e l'ammontare complessivo di tutti gli emolumenti rivendicati, difatti, la mancata inclusio- ne di tali voci avrebbe avuto un'incidenza sulla retribuzione complessiva davvero minima.
Parte appellante deduce, altresì, che in ogni caso l'inclusione nella retribuzione feriale delle voci rivendicate dev'essere riferito, come stabilito dalla stessa Corte di Giustizia, al periodo minimo di durata delle ferie (cioè quattro settimane, equivalenti a 24 giorni), sicché, non può trovare accogli- mento la richiesta di inclusione nella base di calcolo della retribuzione feria- le dei giorni eccedenti tale “minimo garantito” pari a 24 giorni. Part 4.6. Nel sesto motivo, infine, lamenta l'omesso esame della questione – espressamente sollevata in primo grado – relativa al verbale di accordo nazionale di rinnovo del c.c.n.l. del 10 maggio Controparte_2
2022, il quale, con una disciplina del tutto innovativa sul punto, ha ricono- sciuto in favore dei lavoratori una c.d. “indennità retribuzione ferie”, a de-
- 5 - correre dalla mensilità di luglio 2022, del valore di 8,00 euro giornalieri da corrispondersi al lavoratore esclusivamente nelle giornate di ferie.
Secondo la società, alla luce del suddetto accordo l'accertamento avrebbe dovuto essere limitato temporalmente al 30 giugno 2022, come pe- raltro statuito dal medesimo Tribunale di Bari in altre pronunce.
5. Tramite l'appello incidentale impugna la sentenza del CP_1
Tribunale di Bari n. 3088/2023 nella parte in cui il Giudice di prime cure ha ritenuto di includere nella base di calcolo della retribuzione feriale solamen- te il 50% delle somme erogate a titolo di diarie e trasferte, nonché laddove ha invece ritenuto di escludere dalla stessa base il compenso di riserva di cui all'art. 17 punto 4 del verbale di accordo del 13 dicembre 2019, il compenso di flessibilità di cui all'art. 17 punto 5 del medesimo verbale, il compenso di produttività “guida a pieno” e compenso di produttività “guida a vuoto” isti- tuiti con l'art. 17 punti 2 e 3 del menzionato accordo.
Quanto alle diarie e trasferte, il lavoratore sottolinea la decisione as- sunta dal Tribunale si scontra con l'orientamento della Suprema Corte che, invece, ritiene corretto includere tutte le somme in questione nella base di calcolo dell'indennità feriale.
In merito alle altre indennità l'appellante incidentale rileva che: a) il compenso di riserva rientra nella retribuzione ordinaria perché è correlato al disagio intrinsecamente connesso allo svolgimento tipico delle mansioni dell'operatore di esercizio che rimane a disposizione dell'azienda e pronto a presentarsi sul posto di lavoro su chiamata del datore per svolgere la man- sione di guida;
b) il compenso di flessibilità ha sostituito la precedente in- dennità “di fuori nastro” ed è destinato a compensare in modo specifico il personale viaggiante e non altri;
c) il compenso di produttività “guida a pie- no” e “guida a vuoto” sono commisurati alle ore effettive di guida finalizza- te – rispettivamente – al trasporto o al non trasporto dei passeggeri.
6. Per evidenti ragioni di connessione gli appelli vanno trattati con- giuntamente. Essi devono reputarsi fondati nei limiti e per i motivi di segui- to illustrati.
6.1. Come ben chiarisce Cass. n. 19716 del 2023, la Corte di Giusti- zia dell'Unione Europea ha precisato che con l'espressione “ferie annuali retribuite” contenuta nell'art. 7, n. 1, della Direttiva n. 88/2003 si vuole fare riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, “deve essere man- tenuta” la retribuzione, con ciò intendendosi che il lavoratore deve percepire in tale periodo di riposo la retribuzione ordinaria (nello stesso senso CGUE
20 gennaio 2009 in C-350/06 e C- 520/06, Schultz-Hoff e altri).
- 6 - Ciò che si è inteso assicurare è una situazione che, a livello retributi- vo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore in atto nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione po- trebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, il che sarebbe in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione
(cfr. C.G.U.E. e altri, C-155/10 del 13 dicembre 2018 ed anche la Per_1 causa To.He. del 13/12/2018, C-385/17).
Qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i di- pendenti a rinunciare alle ferie è infatti incompatibile con gli obiettivi del legislatore Europeo che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza
(cfr. in questo senso anche la recente C.G.U.E. del 13/01/2022 nella causa
C-514/20).
6.2. Sulla scorta della giurisprudenza comunitaria la Suprema Corte ha più volte affermato che la retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE (con la quale sono state codificate, per motivi di chiarezza, le prescrizioni minime concernenti le ferie contenute nella direttiva 93/104/CE del Consiglio, del
23 novembre 1993, cfr. considerando 1 della direttiva 2003/88/CE, recepita anch'essa con il d.lgs. n. 66 del 2003), per come interpretata dalla Corte di
Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. anche Cass. n. 13425 del
2019).
Anche con riguardo al compenso da erogare in ragione del mancato godimento delle ferie, pur nella diversa prospettiva cui l'indennità sostituti- va assolve, si è ritenuto che la retribuzione da utilizzare come parametro debba comprendere qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 37589 del 2021).
Proprio in applicazione della nozione c.d. “europea” di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, poi, si è chiarito che, nel calcolo del compenso dovuto al lavoratore nel periodo mi- nimo di ferie annuali di quattro settimane, si deve tenere conto degli importi erogati a titolo di “indennità di volo integrativa”. A tal fine si è ritenuta la nullità della disposizione collettiva (l'art. 10 del c.c.n.l. Trasporto Aereo – sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui la esclude per tale pe- riodo minimo di ferie, perché in contrasto con l'art. 4 del d.lgs. n. 185 del
2005 (decreto di attuazione della direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo
- 7 - Europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile), interpretando tale disposizione proprio alla luce del diritto dell'Unione che impone di riconoscere al lavoratore navigante in fe- rie una retribuzione corrispondente alla nozione europea di remunerazione delle ferie, in misura tale da garantire al lavoratore medesimo condizioni economiche paragonabili a quelle di cui gode quando esercita l'attività lavo- rativa (cfr. Cass. n. 20216 del 2022).
«… Pertanto, qualsiasi incomodo intrinsecamente collegato all'esecuzione delle mansioni che il lavoratore è tenuto ad espletare in forza del suo contratto di lavoro e che viene compensato tramite un importo pe- cuniario incluso nel calcolo della retribuzione complessiva del lavoratore, come il tempo trascorso in volo per i piloti di linea, deve obbligatoriamente essere preso in considerazione ai fini dell'ammontare che spetta al lavora- tore durante le sue ferie annuali.
All'opposto, gli elementi della retribuzione complessiva del lavora- tore diretti esclusivamente a coprire spese occasionali o accessorie che so- pravvengano in occasione dell'espletamento delle mansioni che incombono al lavoratore in ossequio al suo contratto di lavoro, come le spese connesse al tempo che i piloti sono costretti a trascorrere fuori dalla base, non devo- no essere presi in considerazione nel calcolo dell'importo da versare du- rante le ferie annuali.
A questo riguardo, è compito del giudice nazionale valutare il nesso intrinseco che intercorre tra, da una parte, i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e, dall'altra, l'espletamento delle mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro. Questa va- lutazione deve essere svolta in funzione di una media su un periodo di rife- rimento giudicato rappresentativo e alla luce del principio sviluppato dalla suesposta giurisprudenza secondo cui la direttiva 2003/88 tratta il diritto alle ferie annuali e quello all'ottenimento di un pagamento a tal titolo come due aspetti di un unico diritto» (v. punti 24 e ss. sentenza Corte Giustizia
C- 155/10 del 15 settembre 2011).
Su questa scia Corte Giustizia 22 maggio 2014 n. 539 confermando il suddetto orientamento, ha, ad esempio, statuito che «l'articolo 7, paragra- fo 1, della direttiva 2003/88 deve essere interpretato nel senso che esso osta
a disposizioni e prassi nazionali in forza delle quali il lavoratore – la cui re- tribuzione è composta, da una parte, di uno stipendio di base e, dall'altra, di una provvigione» – come tale eventuale e variabile – «il cui importo è fis- sato con riferimento ai contratti conclusi dal datore di lavoro derivanti dal- le vendite realizzate da detto lavoratore – abbia diritto soltanto, a titolo di
- 8 - ferie annuali retribuite, ad una retribuzione composta esclusivamente del suo stipendio di base».
L'obiettivo di retribuire le ferie consiste nel collocare il lavoratore, nel corso delle ferie, in una situazione che è, sotto il profilo dello stipendio, paragonabile ai periodi di lavoro (v. sentenze e a., Persona_2
EU:C:2006:177, punto 58, nonché e a., EU:C:2009:18, punto Persona_3
60).
Infatti, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie an- nuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poi- ché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua re- tribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, Hein, C-385/17,
EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata).
Il delineato concetto di retribuzione, dovuta durante le ferie annuali,
è confermato dalla sentenza della Corte di Giustizia 22 maggio 2014, causa
C539/12, Z.J.R. Lock (punti 29, 30, 31). In tale pronuncia, quanto agli ele- menti correlati allo status personale e professionale, si precisa che tali pos- sono essere quelli che si ricollegano alla qualità di superiore gerarchico, all'anzianità, alle qualifiche professionali (punto 30).
Alla stregua di tale nozione, è stata, per esempio, ritenuta contraria al diritto dell'Unione la non inclusione, nella retribuzione versata (recte nel pagamento da versare) ai lavoratori a titolo di ferie annuali, degli importi supplementari corrisposti ai piloti Airways in ragione delle ore di volo e/o del tempo trascorso fuori della base (sentenza Wi. e altri cit.) ovvero del compenso variabile rappresentato da provvigioni sul fatturato realizzato
(sentenza Z.J.R. Lock cit.), così come la previsione, per contratto collettivo, di una riduzione della “indennità per ferie retribuite” derivante da una situa- zione di disoccupazione parziale, nel periodo temporale di riferimento (sen- tenza To.He cit.). […] A tale riguardo, deve allora osservarsi come sia com- pito del giudice di merito valutare, in primo luogo, il rapporto di funzionali- tà (id est: il nesso intrinseco, v. sentenza CGUE 15 settembre 2011, Wi. e a.,
C-155/10, cit., punto 26) che intercorre tra i vari elementi che compongono la retribuzione complessiva del lavoratore e le mansioni ad esso affidate in ossequio al suo contratto di lavoro e, dall'altro, interpretate ed applicate le norme pertinenti del diritto interno conformemente al diritto dell'Unione, verificare se la retribuzione corrisposta al lavoratore, durante il periodo mi-
- 9 - nimo di ferie annuali, sia corrispondente a quella fissata, con carattere impe- rativo ed incondizionato, dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE.
6.3. Per tutto quanto sopra esposto, va da sé che la circostanza che la società appellante si sia attenuta alle disposizioni contrattuali sopra citate in sede di determinazione della retribuzione da erogare durante il periodo feria- le – ed in particolare a talune disposizioni (v. sopra) che correlano l'erogazione di alcune specifiche indennità all'effettiva prestazione del ser- vizio – non ha in questa sede alcuna rilevanza.
Ed infatti, si deve in ogni caso attribuire prevalenza alle sentenze della Corte di Giustizia dell'UE, le quali hanno efficacia vincolante, diretta e prevalente sull'ordinamento nazionale, così come confermato dalla Corte
Costituzionale con le sentenze n. 168/1981 e n. 170/1984, ed hanno perciò
«valore di ulteriore fonte del diritto comunitario, non nel senso che esse creino ex novo norme comunitarie, bensì in quanto ne indicano il significa- to ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito della
Comunità» (cfr. Cass. n. 13425 del 2019 ed ivi la richiamata Cass. n. 22577 del 2012).
Parimenti, non rileva che il lavoratore non abbia formalmente invo- cato in sede di ricorso introduttivo la nullità del c.c.n.l. di riferimento per contrarietà a norme imperative, avendo in ogni caso dedotto sin dall'inizio come causa petendi la violazione delle disposizioni sovranazionali sopra in- dicate e in particolare, della Direttiva 2003/88/CE sopra citata.
6.4. Chiarisce Cass. n. 18160 del 2023 che, in sostanza, il giudice del merito deve verificare la continuatività dell'erogazione degli emolumenti
“esclusi” e l'incidenza degli stessi sul trattamento economico mensile, ma senza trascurare di considerare la pertinenza di tali compensi rispetto alle mansioni proprie della qualifica rivestita, nel senso che la retribuzione “fe- riale” deve assicurare al lavoratore una situazione che, a livello retributivo, sia sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria erogata nei periodi di la- voro (cfr. altresì Cass. n. 35578 del 2023, la quale precisa che deve trattasi comunque di compensi “connessi” ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo, in relazione ovviamente alla specifica mansione svolta dal lavoratore).
6.5. Passando all'esame dei singoli emolumenti la cui inclusione nel- la retribuzione feriale è stata chiesta dal lavoratore, in relazione all'indennità di trasferta o diaria ridotta prevista dagli artt. 20 e 21 del c.c.n.l. del 23 lu- glio 1976 (voce che è stata riconosciuta dal Tribunale nella misura del 50% in quanto avente natura mista, cioè sia retributiva che indennitaria), va disat-
- 10 - Part teso l'appello principale proposto da , mentre dev'essere accolta la do- glianza articolata sul punto dal lavoratore appellante incidentale.
Ed infatti, la circostanza che l'indennità di trasferta/diaria ridotta
(spettante al personale di macchina nella ipotesi di espletamento di turni fuori dalla propria residenza di servizio) possa rivestire natura indennitaria non vale di per sé a negarne la computabilità negli elementi della retribuzio- ne da valutare ai fini di cui si discute, trattandosi di «importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo “status” personale e professionale del lavoratore», al pari dell'indennità di volo per il personale navigante (cfr. sent. cit.).
In termini v. da ultimo Cass. n. 14011 del 2024 (nonché Cass. nn.
11760 e 13321 del 2024, che hanno rigettato il quarto motivo di ricorso di che attingeva l'erroneo computo nella base di calcolo, Parte_1 di indennità di trasferta e diaria ridotta), la quale, in tema di diaria ridotta, ha rilevato la correttezza della decisione inclusiva della Corte di appello, posto che la retribuzione da erogare per il periodo di godimento delle ferie annua- li, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla
Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (cfr. Cass. n. 13425 del
2019; Cass. n. 37589 del 2021).
Tra l'altro l'art. 21 citato prevede tale indennità in favore del perso- nale viaggiante, di macchina e dei treni, in relazione al disagio correlato al servizio di turno prestato fuori della propria residenza per un periodo non inferiore alle sei ore continuative (il che rappresenta evidentemente la “nor- malità” per il personale viaggiante, in difetto di elementi di prova di segno contrario) prevedendo che tale indennità venga parametrata sulla base di una determinata quota giornaliera della retribuzione (cosa che, tra l'altro, esclude qualsiasi relazione con eventuali spese in tesi sostenute dal lavorato- re, rimborsate o rimborsabili dall'appellante la quale, tra l'altro, ha erogato, come voce distinta, quella del ticket buono pasto – v. buste paga in atti – per cui, in mancanza di ulteriori allegazioni da parte di , ben non si Pt_1 comprende quali spese sarebbero state in concreto rimborsate con la voce
“diaria” in questione). Part 6.6. L'impugnazione proposta da non può trovare accoglimento neppure laddove sostiene che l'indennità di presenza istituita con l'Accordo
Nazionale del 21 maggio 1981 non va inclusa nel conteggio della retribu- zione feriale perché è legata esclusivamente alla presenza in servizio del la-
- 11 - voratore e non è intrinsecamente connessa con lo svolgimento delle mansio- ni o con il contenuto della prestazione.
L'assunto non ha pregio, in quanto l'indennità giornaliera di presen- za di cui ai paragrafi 3, 4) e 5) e punto 3b) dell'Accordo Nazionale del 21 maggio 1981 è corrisposta in favore del personale di macchina e, nella so- stanza, fa parte della retribuzione normale del lavoratore, risultando correla- ta alla mera presenza in servizio. Tale indennità non va confusa con il com- penso giornaliero di presenza di cui all'art. 17, comma 1, dell'Accordo del
13 dicembre 2019, il quale ha sostituito l'indennità giornaliera ricompren- dendo espressamente le giornate di “congedo ordinario”, per cui viene paci- ficamente liquidato anche per i giorni di ferie.
6.7. L'appello principale non è ammissibile per carenza d'interesse ad impugnare laddove denuncia che la statuizione del primo Giudice è errata nella parte in cui ha riconosciuto l'indennità di presenza giornaliera di cui all'art. 5 lett. A) dell'Accordo Nazionale del 21 maggio 1981 (v. pag. 32).
Mette conto rimarcare che il Tribunale di Bari ha respinto la doman- da in parte qua, valorizzando il tenore letterale della pattuizione contrattuale che esclude l'indennità in parola dal concetto di “retribuzione normale” (v. pag. 6: «L'indennità giornaliera, corrisposta al personale dipendente “per ogni effettiva giornata di prestazione” (Accordo nazionale 21.05.1981),
“non farà parte della retribuzione normale e, pertanto, non sarà utile agli effetti di alcun altro istituto o materia previsti dal contratto nazionale o da accordo o da contratti aziendali e neanche quindi ai fini dei trattamenti di buonuscita e di tredicesima e quattordicesima mensilità”, nonché nella de- terminazione della retribuzione prevista per il periodo feriale»).
Tale specifico capo della decisione non è stato attinto dall'appello incidentale proposto da , con la conseguenza che sotto tale profilo CP_1 la statuizione del Tribunale è passata in giudicato.
6.8. Identica conclusione – anche se per motivi in parte diversi – vale per l'indennità domenicale di cui all'art. 5 lett. B) dell'Accordo Nazionale del 21 maggio 1981.
Va sottolineato che la citata indennità, pur indicata nel ricorso di primo grado tra quelle la cui inclusione nella base di calcolo della retribu- zione feriale ha formato oggetto di domanda (v. pag. 7), non è stata in alcun modo presa in esame dal primo Giudice né nella motivazione della pronun- cia in questa sede gravata né nel dispositivo della stessa.
Di conseguenza, considerato che anche sotto tale profilo la decisione non è stata censurata dall'appellante incidentale, non può essere emendata in questa sede l'omissione di pronuncia nella quale è incorso il Tribunale.
- 12 - 6.9. Quanto al compenso di riserva, va detto che esso era stato inclu- so tra gli emolumenti da considerare nella base di calcolo della retribuzione feriale (v. pag. 4), ma il Giudice di prime cure non si è affatto pronunciato su di esso.
In merito a tale indennità sono stati proposti sia l'appello principale
(quantunque, in effetti, nella sentenza gravata non vi sia alcuna statuizione al riguardo) sia quello incidentale (v. pag. 51 della memoria del lavoratore).
È da ritenersi fondata l'impugnazione proposta da , giac- CP_1 ché il compenso di riserva di cui all'art. 17, comma 4, del verbale di accor- do del 13 dicembre 2019 è riconosciuto in favore del “personale comandato in turno di riserva”, ossia comandato a presentarsi in servizio rimanendo a disposizione dell'azienda; trattasi di “un compenso giornaliero pari a 8,00
€”, laddove “Le prestazioni di guida con o senza trasporto passeggeri effet- tuate nel corso di tale turno saranno valorizzate con i compensi corrispon- denti (3,30 €/h se con trasporto passeggeri;
1,60 €/h senza trasporto passeg- geri e retribuite per la parte eccedente gli 8 € del compenso per il turno di riserva)”. Va da sé che detto compenso è correlato al disagio intrinsecamen- te connesso allo svolgimento tipico delle mansioni dell'operatore di eserci- zio, che rimane a disposizione dell'azienda ed è pronto a presentarsi sul po- sto di lavoro su chiamata del datore per svolgere la mansione “di guida”.
6.10. Il compenso di flessibilità ha formato oggetto di domanda uni- tamente all'indennità fuori nastro, giacché – si legge nel ricorso di primo grado – quest'ultima è divenuta indennità di flessibilità a partire dal mese di febbraio 2021 (v. pag. 4 dell'atto introduttivo).
Anche in relazione a tale emolumento non si registra alcuna statui- zione nella sentenza appellata. Tuttavia, anche in questo caso è stato propo- sto appello tanto dalla società (v. pag. 34) quanto dal lavoratore (v. pag. 53).
La doglianza formulata da è fondata. CP_1
Ed infatti, il compenso di flessibilità di cui all'art. 17, comma 5, del verbale di accordo del 13 dicembre 2019 è riconosciuto “per ogni ora di ser- vizio successiva alla undicesima” nella misura “pari a € 1,60”, per cui tratta- si ancora una volta di un emolumento correlato alle specifiche mansioni di guida o comunque destinato a compensare in modo specifico “il personale viaggiante” e non altri, come si desume chiaramente dal preambolo dell'intero Accordo e dai primi articoli dello stesso. Tale emolumento, a se- guito della entrata in vigore della nuova contrattazione aziendale di cui si è detto, ha pacificamente sostituito la precedente indennità di fuori nastro (la quale era appunto riservata al “settore esercizio – personale turnista viag- giante”; v. pag. 1 dell'accordo del 1° agosto 1997).
- 13 - 6.11. La decisione del Tribunale di escludere dalla base di calcolo della retribuzione feriale il compenso di produttività “guida a pieno” e il compenso di produttività “guida a vuoto” è stata attinta dall'appello inciden- tale proposto da . CP_1
La motivazione posta a base del rigetto è la seguente: «… Orbene,
l'indennità ed il premio di produttività non possono essere considerata ai fini dell'inclusione nella retribuzione spettante per le ferie annuali in quan- to detto emolumento non risulta “intrinsecamente” connesso alle peculiari mansioni svolte dal ricorrente. La produttività, infatti, non integra una par- ticolare qualità/caratteristica della mansione, ma un misuratore quantitati- vo del lavoro, comune a qualsiasi attività espletabile in regime di subordi- nazione, che opera ogni qualvolta si valuti un certo livello di produzione ovvero il raggiungimento di determinati risultati. In altri termini, trattasi di una mera modalità di espletamento della prestazione lavorativa. Difetta, pertanto, il primo requisito richiesto dalla Giurisprudenza della Corte di
Giustizia, ovvero il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e indennità.
Lo stesso può dirsi con riferimento all'indennità per le ore di scorta, istitui- ta dal contratto integrativo aziendale del 1998 e rivista nel 2014, che è di- venuta compenso di produttività scorta a pieno ed a vuoto …» (v. pagg. 5 e
6).
A fronte di tale specifico compendio motivazionale va considerato che il compenso di produttività “guida a pieno” e “guida a vuoto” (prima denominato “indennità ore di scorta”), di cui agli artt. 17, punti 2 e 3, dell'accordo del 13 dicembre 2019, si configura quale «compenso di produt- tività commisurata alle ore effettive di guida finalizzate al trasporto dei pas- seggeri nella misura di 3,30 € per ogni ora», mentre «per le ore di guida comandate e non finalizzate al trasporto dei passeggeri sarà riconosciuto un compenso pari a 1,60 € per ora». Ciò lascia intendere che anche detti compensi sono intrinsecamente correlati allo svolgimento delle specifiche mansioni (di guida) finalizzate al trasporto passeggeri (e non), in quanto tali rientranti nel profilo professionale dell'operatore di esercizio, e risultano quindi connessi ad attività ordinariamente previste dal contratto collettivo in relazione alla specifica mansione in esame.
6.12. Quanto alle modalità di calcolo delle differenze ed al numero minimo di ferie annuali in relazione al quale vanno riconosciuto tali diffe- renze, va senz'altro accolto il primo motivo dell'appello principale nella parte in cui si denunzia la mancanza di motivazione in ordine ai limiti e alle modalità di calcolo delle differenze retributive.
- 14 - Occorre rammentare che (v., da ultimo, punto 12 della motivazione di Cass. n. 11758 del 2024), alla luce di quanto affermato anche da Cass. 23 giugno 2022, n. 20216, che i giorni eccedenti le quattro settimane di ferie ricadono «in una materia non regolata dal diritto dell'Unione e rimessa, in- vece, alle parti collettive» (così Cass., sez. lav., 23 giugno 2022, n. 20216, punto 31), per cui, in estrema sintesi, in questa sede le rivendicazioni dei la- voratori non possono eccedere i 24 giorni di ferie all'anno, come corretta- Part mente dedotto da .
È inoltre pacifico (la stessa controparte, sintomaticamente, nulla obietta sul punto in comparsa di risposta) che il valore medio giornaliero da moltiplicare per il numero (24) di ferie “minime”, va ricavato dividendo i compensi percepiti a titolo di indennità variabili nel periodo medio “rappre- sentativo” (cioè nei 12 mesi dell'anno precedente ciascun periodo di ferie godute, come esattamente evidenziato nella sentenza impugnata), per il divi- sore contrattuale (30) previsto dall'art. 15 del c.c.n.l. di categoria del 23 lu- glio 1976 da utilizzare per la determinazione degli importi giornalieri della retribuzione “e dei compensi previsti dall'art. 14” (il quale riguarda espres- samente anche la retribuzione feriale). Tutti, infatti, si determinano (al pari della retribuzione erogata per il periodo feriale “normale”, qui ritenuto ina- deguato) “dividendo comunque per 30 i relativi importi mensili”, per cui, in sostanza, ogni forma di compenso dev'essere computata su tutti i giorni del mese, indipendentemente da quelli di effettiva presenza.
6.13. Va a questo punto verificata l'incidenza che dispiega sulla re- tribuzione mensile l'esclusione delle predette indennità e ciò perché un'incidenza non significativamente apprezzabile – come detto sopra – non potrebbe svolgere quella funzione dissuasiva dall'esercizio, da parte del la- voratore, del diritto alle ferie che la direttiva n. 88 del 2003 ha inteso evita- re. Ed è opportuno rimarcare che, nella specie, rileva lo stato soggettivo del lavoratore di fronte all'eventualità di veder sensibilmente ridotto il suo trat- tamento retributivo durante il periodo di ferie, sicché l'essere il datore di la- voro esposto a sanzioni in caso di omessa concessione delle ferie è circo- stanza, ai fini di cui si discute, del tutto irrilevante.
A differenza di quanto opinato dall'appellante principale, il raffronto va operato su base mensile (come ricordano le sentenze sopra citate), poi- ché, in definitiva, deve stabilirsi a quanto ammonta per il lavoratore la per- dita, in tema di retribuzione, se si assenta per ferie durante il relativo perio- do. Tale incidenza non può ragionevolmente essere valutata paragonando l'importo (annuo) delle singole indennità alla complessiva retribuzione an- nua (v. in particolare quanto dedotto a pag. 38 dell'appello principale).
- 15 - Similmente, poco rilevante ai fini di inferire l'occasionalità dell'erogazione delle suddette indennità è il dato dell'esiguità degli importi corrisposti in relazione a talune indennità, giacché ciò che rileva, piuttosto, è il dato non contestato della pacifica erogazione continuativa di detti emolu- menti quale si rileva dalla quasi totalità delle buste paga in atti.
Sul punto deve rammentarsi (v. Corte di Giustizia 15 settembre
2011, C-155/10, Williams, par. 21) che la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore e che da quanto sopra «si evince inoltre che un'indennità determinata ad un livello appena sufficiente ad evitare un serio rischio che il lavoratore non prenda le sue ferie non soddisfa le pre- scrizioni del diritto dell'Unione».
Si veda ancora, da ultimo, Cass. n. 13932 del 2024 (in particolare punti 26 e 27): non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo pos- sa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quel- la annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile indu- zione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita.
Risulta decisiva, quindi, non già la misura solo parziale della decur- tazione, bensì la sua incidenza sulla retribuzione feriale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente ga- rantito. Il rapporto rilevante non è quello fra la quota di indennità conservata e la quota perduta, bensì quello fra la retribuzione ordinaria e la retribuzione in concreto erogata durante le ferie, il cui ammontare deve essere tale da non disincentivarne l'effettivo godimento.
Contrariamente a quanto sostenuto dall'appellante principale, tale raffronto non può limitarsi alla sola prospettiva annuale, ma va calato nel breve periodo, ben potendo valutazioni di carattere immediato rivestire in concreto portata dissuasiva. In altre parole, risulta decisiva non già la misura solo parziale della decurtazione, bensì la sua incidenza sulla retribuzione fe- riale e, di conseguenza, sulla piena libertà di fruizione del periodo di riposo costituzionalmente garantito
Alla luce delle considerazioni che precedono appare, pertanto, paci- fica una riduzione della retribuzione la quale, per la sua entità, appare tale da determinare un possibile effetto dissuasivo sulla fruizione delle ferie, da valutarsi con riferimento al periodo di godimento del riposo ed in relazione
- 16 - alla retribuzione mensile media dell'odierno appellato (cfr. Corte Appello
Milano, sentenza n. 302/2023 del 29-03-2023).
In tale contesto si segnala anche la sentenza della CGUE del 13 gen- naio 2022, nella causa C-514/20 (DS c/ Ko.), la quale ha precisato che gli incentivi a rinunciare al congedo di riposo o a sollecitare i lavoratori a ri- nunciarvi sono incompatibili con gli obiettivi del diritto alle ferie annuali re- tribuite, legati segnatamente alla necessità di garantire al lavoratore il bene- ficio di un riposo effettivo, per assicurare una tutela efficace della sua sicu- rezza e della sua salute. Pertanto, ogni azione o omissione di un datore di lavoro avente un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione di ferie annuali da parte del lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite (sentenza del 6 novembre 2018, C- Per_4
619/16, EU:C:2018:872, punto 49 e la giurisprudenza ivi citata). Per questo motivo è stato affermato che l'ottenimento della retribuzione ordinaria du- rante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto.
Orbene, quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'art. 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poi- ché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua re- tribuzione (sentenza del 13 dicembre 2018, He., , Email_1
EU:C:2018:1018, punto 44 e la giurisprudenza ivi citata).
Del pari, la Corte ha dichiarato che il lavoratore poteva essere dis- suaso dall'esercitare il proprio diritto alle ferie annuali tenuto conto dello svantaggio finanziario, anche se quest'ultimo è differito, cioè si manifesta nel corso del periodo successivo a quello delle ferie annuali (v., in tal senso, sentenza del 22 maggio 2014, Lock, C-539/12, EU:C:2014:351, punto 21). Part 6.14. Infine, è da ritenersi fondato il motivo con cui chiede che il diritto del lavoratore a percepire le chieste differenze sia escluso per il pe- riodo successivo al 30 giugno 2022, sul presupposto che dal mese seguente
è entrato in vigore l'Accordo nazionale del 10 maggio 2022, il quale attri- buisce al lavoratore la somma giornaliera di 8,00 euro a titolo di indennità ferie.
In effetti, deve rilevarsi che il primo Giudice ha omesso di esaminare i rilievi proposti dal datore di lavoro in merito all'avvenuta corresponsione, in favore del lavoratore, della “indennità retribuzione ferie” disciplinata
- 17 - dall'accordo nazionale del 10 maggio 2022 (v. pagg. 57 e s. della memoria di costituzione in primo grado).
Osserva la Corte che, attesa la non contestazione sul punto da parte del lavoratore, la fondatezza del rilievo avrebbe dovuto indurre il Tribunale ad una pronuncia di rigetto della domanda per il periodo successivo al 1° lu- glio 2022 (data di decorrenza della disciplina della nuova indennità denomi- nata “indennità retribuzione ferie”, stabilita nell'Accordo Nazionale citata).
Si consideri che la domanda attorea è stata proposta con ricorso depositato l'8 febbraio 2023, ovvero in epoca successiva all'entrata in vigore del sud- detto accordo nazionale e che nella narrativa dell'atto difensivo assoluta- mente nulla è stato prospettato e dedotto quanto alla presunta inadeguatezza della citata “indennità retribuzione ferie” istituita proprio a far data dal lu- glio 2022. Con la conseguenza che tale ultima questione non rientrava affat- to nel thema decidendum devoluto al primo Giudice.
Pertanto, in adesione al motivo di doglianza in esame,
l'accoglimento della domanda del lavoratore va limitato sino al 30 giugno
2022, atteso che l'accordo nazionale del 10 maggio 2022 ha previsto, con effetti dal 1° luglio 2022, una disciplina innovativa sul punto e che il lavora- tore nulla ha dedotto in merito alla inadeguatezza di tale compenso.
7. Alla luce delle esposte considerazioni, in definitiva, gli appelli vanno accolti entro nei termini in precedenza indicati. Di conseguenza, va riconosciuto il diritto di a percepire, dalla data di assunzione e CP_1 sino al 30 giugno 2022, per i periodi di ferie usufruiti e nei limiti di 24 gior- ni all'anno, una retribuzione inclusiva di trasferte e diarie in misura piena, pernottazione, indennità di disponibilità, fuori nastro e indennità di presen- za, compenso di riserva e compenso di flessibilità.
Resta assorbita ogni altra questione.
8. Le spese del doppio grado seguono la prevalente soccombenza e quindi, considerato l'esito complessivo della lite, vanno poste a carico di Part
, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
La liquidazione è affidata al dispositivo che segue. Essa è effettuata sulla scorta dei parametri di cui alle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014 e successive modifiche (sostituite, da ultimo, con d.m. n. 147 del 2022), tenu- to conto del valore della causa, della sua complessità e dell'attività proces- suale in concreto espletata.
P Q M
La Corte di appello di Bari, sezione lavoro, definitivamente pronunciando sugli appelli proposti in via principale dalla Parte_4 con ricorso depositato in data 8.5.2024 e in via inciden-
[...]
- 18 - tale da con memoria depositata il 7.3.2025, av- Controparte_1 verso la sentenza emessa dal Tribunale di Bari, sezione lavoro, in data
10.11.2024, così provvede: accoglie gli appelli per quanto di ragione e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara il diritto di a percepire per i CP_1 periodi di ferie usufruiti dalla data di assunzione e sino al 30.6.2022, nei li- miti di 24 giorni all'anno, una retribuzione inclusiva di trasferte e diarie in misura piena, pernottazione, indennità di disponibilità e compenso di riser- va, indennità fuori nastro e compenso di flessibilità, indennità di presenza, compenso di produttività guida a pieno e guida a vuoto, il tutto da calcolarsi sulla base di una media riferita ai dodici mesi precedenti ciascun periodo di ferie godute;
Part condanna di al pagamento, in favore del lavoratore, delle diffe- renze retributive maturate per i menzionati titoli, oltre accessori e rivaluta- zione monetaria come per legge;
condanna la al Pt_1 Parte_1 pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, che liquida in €
1.100,00 per il primo grado ed € 1.000,00 per il secondo, oltre rimborso for- fetario per spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. come per leg- ge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Così deciso in Bari, il 18 marzo 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Luca Ariola Vittoria Orlando
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