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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 04/08/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Amadei ha pronunciato ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2520/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FILIPPI LUCA elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. FILIPPI LUCA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CICCHETTI RODOLFO elettivamente CP_1 P.IVA_2 domiciliato in P. MAL. N. 21/C 47923 RIMIN Ipresso il difensore avv. CICCHETTI RODOLFO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._1
ADAMO MARCO elettivamente domiciliato in VIA MARECCHIESE N. 4 RIMINI presso il difensore avv. ADAMO MARCO
CONVENUTI
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato la società introduceva il presente giudizio di Pt_1 merito nell'ambito del procedimento di opposizione all'esecuzione originariamente promosso dalla medesima nei confronti di e dell'Avv. convenendo in giudizio avanti CP_1 Parte_2 all'intestato Tribunale questi ultimi e rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta: in rito: - disporre, se del caso, l'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. nei confronti della società (C.F. Controparte_2
), dichiaratasi cessionaria del credito originariamente vantato da P.IVA_3 [...]
nel merito: - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva Controparte_3
della società e per essa della propria mandante intervenuta in CP_1 Controparte_2 data 15.3.2018 in sostituzione di nell'ambito Controparte_3
della procedura esecutiva immobiliare n. 339/2016 RGE;
condannare la società e per CP_1
essa la propria mandante a ripetere in favore della società le Controparte_2 Parte_1
pagina 1 di 13 somme indebitamente ricevute in pagamento a fronte della vendita dell'immobile staggito nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 339/2016 RGE, pari ad € 753.750,00; - accertare la responsabilità della società (quale procuratore e mandataria di CP_1 Controparte_2
suppostamente cessionaria del credito originariamente vantato da
[...]
in forza del quale si è proceduto all'esecuzione immobiliare rubricata al nr. Controparte_3
R.G.E. 339/2016 del Tribunale di Rimini) e dell'Avv. in ordine alle Parte_2
violazioni ed irregolarità relative alla gestione ed amministrazione della res staggita nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 339/2016 RGE, nonché alle operazioni di vendita svoltesi nell'ambito di detta procedura e, conseguentemente, condannare la società (quale CP_1
procuratore e mandataria di suppostamente cessionaria del credito Controparte_2
originariamente vantato da in forza del quale si Controparte_3
è proceduto all'esecuzione immobiliare rubricata al nr. R.G.E. 339/2016 del Tribunale di Rimini) e
l'Avv. in solido fra loro, a risarcire a tutti i danni Parte_2 Parte_1 da detta società patiti et patiendi in conseguenza della vendita dell'immobile staggito al prezzo di aggiudicazione pari ad € 753.750,00, riservatane la liquidazione a separata sede;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi dell'intero giudizio, fase sommaria e di merito, da distrarsi in favore del difensore che se ne dichiara antistatario.”
Esponeva parte attrice che con atto di pignoramento immobiliare del 27.10.2016 CP_3 sottoponeva a pignoramento l'unico bene appartenente alla società opponente, ovvero l'attico
[...]
disposto su tre piani, con piscina e solarium ubicato nella zona di Marina Centro costituito da “porzione del fabbricato urbano sito in Comune di al Via Vespucci n. 39 angolo via Trieste”. CP_3
Il compendio immobiliare alla data di pignoramento risultava regolarmente occupato da CP_4
in forza di contratto di locazione dell'11.7.2014 registrato in data 1.9.2015, opponibile a terzi, con canone annuale pari ad euro 22.200,00 e durata di anni 4 decorrenti dall'11.7.2014 al 30.7.2018, in scadenza, a fronte dell'intercorso rinnovo tacito, al 30.6.2022.
Con un primo elaborato peritale depositato in data 12.2.2018, il C.T.U. Geom. stimava Persona_1 il valore dell'intero compendio staggito in lotto unico in euro1.102.320,00 fissando - al netto delle riduzioni del 10% (euro 110.232,00) per assenza garanzia per vizi e di euro 13.350 per spese tecniche di elaborazione urbanistica e/o catastale - il prezzo base d'asta in euro 979.000,00.
La valutazione eseguita in prima istanza dal C.T.U. veniva tempestivamente contestata dalla debitrice la quale lamentava (i) l'evidente ed oggettivo errore nel computo del volume dell'immobile pignorato;
(ii) l'errata valutazione delle caratteristiche urbanistiche della zona in cui sono ubicati i beni, (iii) la sottostima delle finiture di pregio dell'immobile.
pagina 2 di 13 Con note del 13.4.2018 ritualmente depositate in via telematica, il C.T.U. riconosceva unicamente l'errore nel computo metrico e rivalutava, quindi, l'immobile in euro 1.196.970,00.
Medio tempore, con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. del 15.3.2018, si costituiva in giudizio, con estromissione di , in qualità di mandataria della società CP_3 Controparte_2
CERVED S.r.l. deducendo di aver acquistato pro soluto da .il credito vantato Controparte_5 da quest'ultima nei confronti del debitore ceduto in forza dei citati contratto di mutuo fondiario stipulato in data 21.12.2004 nonché del decreto ingiuntivo n. 1006/2015 [rectius: decreto ingiuntivo n.
799/2015] emesso a tale titolo dal Tribunale di Rimini in data 28.4.2015 [rectius: 2.4.2015]>>.
Alla successiva udienza dell'8.2.2019 il Custode Giudiziario dava atto, per la prima volta in corso di causa, della morosità maturata dal conduttore dell'immobile pignorato;
circostanza poi ribadita e confermata anche alla successiva udienza del 7.6.2019, all'esito della quale il G.E., su richiesta della società autorizzava la vendita ex art. 569 c.p.c., delegando al compimento delle Controparte_2
relative attività il custode giudiziario Avv. Parte_2
Deduceva che lo stato di morosità del conduttore fosse notorio già ben prima che venisse avviata ogni operazione di vendita. Con avviso di vendita del 3.9.2019 il Professionista Delegato fissava per il giorno 7.11.2019 la prima udienza per la verifica delle offerte di acquisto, individuando –erroneamente
- il prezzo base d'asta in euro 979.000,00. Avvedutasi dell'errore nell'indicazione della base d'asta, in data 4.10.2019 l'odierna opponente depositava istanza ex art. 586 c.p.c. Il G.E., con provvedimento del
25.10.2019, accogliendo l'istanza del debitore, disponeva la sospensione della procedura esecutiva ed incaricava il Delegato di redigere un nuovo avviso di vendita attenendosi al prezzo indicato nella perizia integrativa conforme rispetto alle proprie note del 13.4.2018 che medio tempore il C.T.U. aveva depositato.
Con successivo avviso dell'11.11.2019, pertanto, il Delegato fissava il primo tentativo di vendita per il giorno 16.1.2020 al prezzo base di euro 1.005.000,00.
Rilevava che non veniva fatta menzione alcuna dello stato di morosità del conduttore nel predetto avviso di vendita. Il Delegato, infatti, si limitava a dare atto dell'esistenza di un contratto di locazione opponibile alla procedura, omettendo ogni ulteriore doverosa informazione nell'interesse della procedura stessa.
In data 28.11.2019 l'Avv. richiedeva al G.E. la nomina di <<….un legale al fine di Pt_2 intraprendere le azioni giudiziarie per la tutela degli interessi della procedura.>>. Sull'istanza ricevuta il G.E. si pronunciava favorevolmente e con provvedimento del 5.12.2019 nominava l'Avv. Giacomo
Tosi quale legale della procedura. All'udienza del 16.1.2020 il lotto veniva aggiudicato all'unico pagina 3 di 13 offerente, per l'importo di euro 753.750,00, pari, esattamente, all'offerta minima CP_6
consentita.
Con atto di intervento del 22.1.2020 si costituiva in giudizio non in proprio ma quale CP_1
mandatario di documentando il trasferimento del credito in favore di Controparte_2 quest'ultima.
L'aggiudicatario provvedeva a versare il saldo in favore di e, successivamente, con nota CP_1
del 26.3.2020 il Delegato trasmetteva al G.E. la documentazione necessaria per l'emissione del relativo decreto di trasferimento.
La società proponeva opposizione ai sensi e per gli effetti degli artt. 615 comma 2 e Parte_1
617 comma 2 c.p.c. eccependo il difetto di legittimazione attiva di e di Controparte_2 CP_1
nonché la nullità del decreto si trasferimento per i vizi che avevano inficiato le operazioni di vendita.
La rassegnava al Giudice dell'Esecuzione le seguenti domande: Pt_1
- in via cautelare ed urgente, sospendere inaudita altera parte la procedura esecutiva de qua, nonché
l'efficacia esecutiva del decreto di trasferimento opposto;
- in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva dei creditori intervenuti in sostituzione di - Controparte_3
nel merito, dichiarare nullo e/o revocare ogni atto emesso successivamente alla data del 15.3.2018; - in subordine, dichiarare nullo e/o revocare il decreto di trasferimento rep. 166/2020 del 31.3.2020 emesso in favore del Sig. nonché la relativa aggiudicazione del 21.1.2020 e disporre la CP_6
rinnovazione della perizia estimativa relativa al valore del compendio immobiliare sottoposto a pignoramento;
- condannare in ogni caso l'opposta alla rifusione di ogni spesa, competenza ed onorario del presente giudizio in favore del difensore che se ne dichiara antistatario.”
Il Giudice dell'Esecuzione, con provvedimento dell' 8.6.2020 “letto il ricorso ex artt. 615-617 c.p.c. depositato tempestivamente da parte esecutata”, riteneva insussistenti “ragioni di urgenza tali da giustificare la compressione del principio del contraddittorio” e, quindi, non sospendeva inaudita altera parte la procedura esecutiva immobiliare né l'efficacia esecutiva del decreto di trasferimento opposto.
Nelle more del giudizio, infatti, emergevano nuovi elementi probatori volti ad avvalorare ulteriormente la fondatezza del secondo motivo di opposizione, con cui l'odierna esponente lamentava (e lamenta) una serie di irregolarità ed anomalie nello svolgimento delle operazioni di vendita (e di amministrazione della res staggita) per causa delle quali la procedura avrebbe incassato importi ampiamente inferiori rispetto alle somme realizzabili.
Con provvedimento del 5.12.2022, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'8.11.2022, il
G.E., aderendo alla richiesta di parte opponente, autorizzava il deposito della documentazione subb. 24
pagina 4 di 13 - 29 sopravvenuta al ricorso introduttivo la quale, pertanto, in data 7.12.2022 veniva tempestivamente versata agli atti del giudizio.
Successivamente, con provvedimento del 31.3.2023, il Giudice dell'Esecuzione, dopo aver erroneamente rilevato, in via preliminare, che alcunchè a sostegno delle deduzioni effettuate a verbale all'udienza che precede, nonostante fosse a ciò stato autorizzato dal GE…>>, aderiva a quanto ex adverso dedotto ed eccepito e
615, secondo comma, 617, 616, 618 e 624 c.p.c. (VA) l'istanza di sospensione della Pt_3
procedura esecutiva CONDANNA(NDO) parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese della presente procedura, che si liquidano in complessivi euro 4.500,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge>>.
Con separata ordinanza anch'essa emessa il 31.3.2023, il G.E., anche a fronte del rigetto dell'opposizione all'esecuzione/agli atti esecutivi, dichiarava l'estinzione della procedura esecutiva immobiliare n. 339/2016.
La introduceva conseguentemente il presente giudizio di merito deducendo che Il G.E. aveva Pt_1
acriticamente aderito a quanto dedotto dal creditore procedente/opposto, senza tuttavia rilevare che quanto da esso asserito fosse radicalmente privo del benchè minimo riscontro probatorio. Nel contempo, il Giudice dell'Esecuzione aveva omesso di valutare tutte le prove documentali sopravvenute al deposito del ricorso e versate in atti dall'opponente con nota di deposito autorizzata del
7.12.2022.
Quanto al merito insisteva nell'eccepito difetto di legittimazione attiva e rilevava che - dal pignoramento del bene staggito nell'ambito del procedimento n. 339/2016 RGE è stata monetizzata unicamente la complessiva somma di € 753.750,00 derivante dalla vendita forzata dell'unico immobile pignorato;
- il valore di vendita risulta a tutti gli effetti vile – ovvero inferiore ad 1/3 – rispetto al valore dell'immobile di euro 1.196.970,00 stimato dal C.T.U., il quale, peraltro, risultava già ribassato di circa
€ 200.000,00 rispetto a quello reale di mercato;
- la procedura [rectius creditore e custode/delegato alla vendita] non ha riscosso, neppure in parte, i canoni di locazione dovuti dal conduttore dell'immobile staggito in costanza di pignoramento e ciò nonostante la formale proposta di pagamento avanzata da quest'ultimo; - la procedura [rectius creditore e custode/delegato alla vendita] ha intrapreso iniziative giudiziarie – sfratto per morosità R.G. n. 779/2020 - pur non avendone alcun concreto interesse, le quali hanno comportato unicamente spese a carico del debitore pari a complessivi € 10.507,66, così come conteggiati nel progetto di distribuzione del 29.8.2022.
Si costituiva in giudizio chiedendo la revoca della declaratoria di contumacia e Controparte_2
rilevando quanto al primo motivo di opposizione che la fase di opposizione a decreto ingiuntivo pagina 5 di 13 (costituente titolo esecutivo), distinta al n. 2505/2015 R.G. del Tribunale di Rimini, era ampiamente conclusa con sentenza n. 335/2020 pubblicata il 12/06/2020 e passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini e che nessun dubbio vi era neppure sulla regolarità della sua cessione dall'originaria titolare in favore di . Nello specifico, la questione della legittimità CP_2
processuale era già coperta da giudicato interno nella menzionata sentenza n. 335/2020 del Tribunale di
Rimini che aveva deciso, rigettandola, l'opposizione proposta dalla società alla pretesa Parte_1
creditoria azionata in monitorio dalla Banca.
In detto giudizio, era intervenuta ai sensi dell'art. 111 c.p.c. quale cessionaria del Controparte_2
credito ingiunto ed alcun rilievo era stato opposto dalla parte ingiunta a detto intervento sotto il profilo della legittimazione processuale che dunque doveva ritenersi contestazione preclusa e non più deducibile in quanto coperta da giudicato interno.
Ad abundantiam, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo a e per Controparte_2
l'effetto a era stata nuovamente esaminata, e disattesa, dal G.E. della procedura esecutiva CP_1 immobiliare n. 339/2016 R.G. che, decidendo sull'opposizione ex artt. 615-617 c.p.c. proposta dalla esecutata, aveva giudicato infondato il rilievo.
Con riguardo ai lamentati vizi delle operazioni di vendita evidenziava che non poteva in alcun modo ritenersi “erronea ed ingannevole” la pubblicità data dal Delegato, perché l'esito della imminente procedura di sfratto non poteva dallo stesso essere prevedibile, tanto è vero che l'immobile non era stato liberato essendo venuto meno il presupposto della morosità.
Rilevava che l'immobile staggito era occupato non da un terzo estraneo alla debitrice, ma da CP_4
moglie di legale rappresentante della società esecutata
[...] Parte_4 Parte_1
Il contratto di locazione era stato pertanto evidentemente stipulato per rendere più difficoltosa la vendita all'asta dell'immobile e costituire un deterrente all'acquisto da parte di terzi, condizionandone inevitabilmente il prezzo d'asta, cosicchè appariva quantomeno scorretto il tentativo di addossare alla
Delegata le conseguenze di un deprezzamento del bene intenzionalmente provocato dagli atti di disposizione degli stessi debitori.
La domanda risarcitoria andava pertanto rigettata con condanna della parte attrice, vista la temerarietà dell'azione, per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, ogni contraria istanza disattesa o respinta, in via preliminare, revocare la dichiarazione di contumacia di . CP_2
essendo la sua costituzione in giudizio avvenuta nel rispetto delle forme e del rito scelto CP_2 dall'attore; sempre in via preliminare, subordinata, qualora il Giudice dovesse ritenere applicabile al giudizio introdotto dall'attore il rito cd. Cartabia, dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità
pagina 6 di 13 della domanda avversaria, espressamente assoggettata al rito ante riforma, ovvero la nullità dell'atto di citazione ai sensi e per gli effetti del novellato art. 163 c.p.c., con i conseguenti provvedimenti;
nel merito, rigettare le domande avversarie in quanto infondate e non provate;
- in ogni caso, condannare parte attrice al risarcimento dei danni, da liquidarsi in via equitativa, per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. stante la temerarietà dell'azione. Con vittoria delle spese di lite”.
Si costituiva in giudizio anche l'Avv. quale delegata alla vendita chiedendo la revoca della Pt_2
declaratoria di contumacia ed eccependo la nullità dell'atto di citazione.
Deduceva poi che parte attrice nella fase cautelare aveva sollevato due motivi di doglianza: (asserito) difetto di legittimazione attiva in capo a e di (asserito) Nullità del decreto di Controparte_2 CP_1
trasferimento per vizi alle operazioni di vendita per cui eccepiva l'inammissibilità nella presente fase di merito delle nuove domande e di un nuovo quanto infondato motivo di opposizione - mai prima d'ora sollevato - relativo alla condotta del Delegato alla vendita in seno al procedimento di sfratto attivato dal Legale della procedura esecutiva.
Nel merito quanto alla contestazione di omessa specificazione nell'avviso di vendita dello stato di morosità del conduttore osservava che l'avviso di vendita è dei primi (11) di novembre 2019; - la nomina del legale avveniva in data 05.12.2019; - l'aggiudicazione dell'immobile avveniva in data
16.01.2020; - lo sfratto veniva attivato in data 30.01.2020; - l'udienza di convalida era fissata per la data del 24.03.2020; pertanto, alla data della pubblicazione dell'avviso non era stato promosso alcuno sfratto e non pendeva alcun procedimento per ottenere la liberazione dell'immobile.
In ogni caso la specificazione della pendenza dello sfratto era informazione che il Delegato non era tenuto a pubblicizzare espressamente né per legge né per istruzioni del GE in atto di delega.
Peraltro, il fatto che la specificazione nell'avviso dell'esistenza di un procedimento di sfratto avrebbe reso maggiormente appetibile il bene, era una conclusione del tutto indimostrata da parte attrice, così come non vi erano elementi per potere affermare che quand'anche i partecipanti all'asta fossero stati in tanti, l'esito sarebbe stato diverso.
Rilevava in ogni caso l'infondatezza degli ulteriori nuovo motivi introdotti con il presente giudizio di merito e chiedeva al Giudice adito di valutare l'applicabilità al caso concreto dei principi stabili dal codice di rito in materia di responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c..
Chiedeva infine di essere autorizzata alla chiamata in causa Controparte_7
Rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Rimini, ogni diversa istanza disattesa, per tutti i motivi esposti in narrativa: (IN RITO) IN VIA PRELIMINARE - revocare
l'Ordinanza emessa dalla Dott.ssa Elena Amadei in data 27.09.2023 con la quale è stata dichiarata la contumacia (anche) della convenuta Avv.
considerato che
la costituzione Parte_2
pagina 7 di 13 in giudizio da parte di quest'ultima è avvenuta con il presente atto nei termini indicati nella vocatio in ius formulata da parte attrice secondo il rito antecedente la riforma Cartabia;
SEMPRE IN VIA
PRELIMINARE MA ALTERNATIVA nella ipotesi in cui il Sig. Giudice dovesse ritenere applicabile il cd rito Cartabia e quindi la nuova formulazione dell'art. 163 cpc, Voglia l'Ill.mo Tribunale di Rimini, ogni diversa istanza disattesa, per tutti i motivi esposti in narrativa: accertare e dichiarare che l'attore in atto di citazione ha assegnato al convenuto un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge ed ha omesso l'avvertimento previsto dal numero 7) dell'articolo 163 cpc, per l'effetto dichiarare nulla la citazione in giudizio ai sensi dell'art. 164 cpc e, in considerazione della costituzione in giudizio dell'attore, previa revoca della dichiarazione di contumacia di quest'ultimo di cui all'Ordinanza del 27.09.2023 Dott.ssa Elena Amadei, fissare una nuova udienza comparizione nel rispetto dei termini a comparire fissati dal novellato art. 163 cpc SEMPRE IN VIA PRELIMINARE
(chiamata in causa dell'assicurazione) Autorizzare la chiamata in causa di (Cod. Controparte_7
Fisc. ), con sede in MO EN (TV) Via Marocchesa n. 14, in persona del legale P.IVA_4
rappresentante pro tempore e previo differimento della prima udienza nel rispetto dei termini di cui all'art.163 bis c.p.c.; (NEL MERITO) IN VIA PRINCIPALE Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per i motivi esposti in narrativa: - accertare e dichiarare che ogni domanda formulata tanto in via principale che in via riconvenzionale dall'attore è totalmente infondata in fatto ed in diritto, - respingere quindi ogni domanda ex adverso formulata e proposta, - con vittoria di funzioni, onorari e spese ed applicazione delle sanzioni ex art. 96 cpc nonché condanna al risarcimento del danno da lite temeraria da liquidarsi in via equitativa se ed in quanto sussistenti i presupposti;
IN VIA SUBORDINATA nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di una qualche responsabilità in capo all'Avv. e di accoglimento anche parziale, Pt_2 Parte_2 della domanda attorea, limitare la condanna dell'Avv. alla somma che Pt_2 Parte_2
risulterà allegata e provata in corso della espletanda istruttoria, dichiarare tenuta e per l'effetto condannare per i motivi ed i titoli di cui in narrativa (Cod. Fisc. , Controparte_7 P.IVA_4
con sede in MO EN (TV) Via Marocchesa n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, a manlevare e tenere indenne l'Avv. da qualsiasi domanda, Parte_2
azione e/o pretesa formulata nei suoi confronti, condannando a corrispondere il Controparte_7
relativo indennizzo direttamente nei confronti del soggetto danneggiato. in ogni caso, condannare
(Cod. Fisc. ), con sede in MO EN (TV) Via Marocchesa n. Controparte_7 P.IVA_4
14, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione anche ex art. 1917 c.c. a favore dell'Avv. delle spese sostenute per resistere all'avversa azione. Con Parte_2 vittoria di spese e compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge”.
pagina 8 di 13 Con ordinanza resa in data 12.02.24 veniva revocava la contumacia delle convenute disponendo che il rito applicabile fosse quello antecedente alla riforma Cartabia, non veniva autorizzava la chiamata della compagnia assicurativa cautelativamente richiesta in comparsa di costituzione dell'Avv. Parte_2
e veniva assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie ex at. 183, c.6, c.p.c.
[...] fissando per la decisione sui mezzi istruttori l'udienza del 07.06.24. Con ordinanza resa in data
11.06.24 a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 07.06.24, venivano rigettate le istanze istruttorie formulate da parte attrice e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 16.07.25, assegnando alle parti termine fino al 02.07.25 per il deposito di note conclusive.
La causa è stata dunque istruita documentalmente.
In via preliminare deve rilevarsi che parte opponente non può, riformulando la domanda in sede di merito, eludere le censure di inammissibilità in rito, formulate in sede cautelare avverso la medesima domanda.
Né, per altra via, sarebbe possibile introdurre in sede di merito una domanda nuova.
Invero le "eccezioni" sollevate dall'opponente per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono causa petendi della domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda;
ne consegue che l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, nè il giudice può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo, ancorchè si tratti di eccezioni rilevabili d'ufficio (cfr. Cass. 7 marzo 2003 n. 3477; ord. 20 gennaio 2011, n. 1328). Ne consegue che, nei giudizi di opposizione all'esecuzione, l'azione svolta dall'opponente all'esecuzione è diretta ad ottenere l'accertamento dell'inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione per i motivi dedotti e sulla base di tutti gli elementi ed i fatti allegati ed esistenti al momento della sua proposizione. L'allegazione di nuovi fatti costitutivi che avrebbero potuto e dovuto essere allegati fin dall'introduzione dell'opposizione si risolve in una mutatio libelli, come tale non consentita dall'art. 183 c.p.c., il quale ammette solo la precisazione o la modificazione della domanda, ma non una domanda nuova (così anche Cass. ord. n. 1328/2011 cit.).
Si tratta di una regola tesa non solo alla tutela dell'interesse di parte, ma anche di quello pubblico al corretto e celere svolgimento del processo, la tardività della domanda deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte (cfr. Cass. 27 settembre
2006, n. 20953, citata nella sentenza impugnata, nonchè tutta la giurisprudenza successiva da Cass. 29 novembre 2006, n. 25242 fino, da ultimo, a Cass. 17 giugno 2010, n. 14625).
pagina 9 di 13 Pertanto, ritenuta inammissibile la riformulazione della domanda effettuata da parte opponente con l'introduzione di nuovi temi con particolare riguardo alla condotta del Delegato alla vendita in seno al procedimento di sfratto attivato dal Legale della procedura esecutiva, a quella risarcitoria (risarcimento danni per “violazioni ed irregolarità relative alla gestione della res staggita nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 339/2016 R.G.E.”) rivolta sia al Professionista delegato nella predetta procedura esecutiva, sia alla creditrice procedente e a quella ripetitoria Controparte_2
(restituzione del saldo prezzo) delle somme ricavate in sede esecutiva ulteriormente rivolta a quest'ultima, evidentemente ultronee rispetto a quelle formulate nella fase cautelare dell'opposizione
(domanda di nullità dell'aggiudicazione e del decreto di trasferimento) si impone una preliminare pronuncia di rito, con conseguente preclusione di ogni esame nel merito.
Quanto all'eccepito difetto di legittimazione attiva si rileva che certamente, in ragione della disciplina speciale di cui all'art. 58 T.U.B. in materia di cessioni di credito in blocco da parte di istituti di credito,
l'estratto della pubblicazione del relativo avviso di cessione dei crediti sulla Gazzetta Ufficiale – avviso dell'intervenuta operazione di cartolarizzazione - costituisce una facilitazione per le banche, producendo gli effetti pubblicitari dell'intervenuta cessione nonché di efficacia della stessa cessione in blocco.
In particolare, infatti, la pubblicazione dell'avviso di cessione dei crediti nella Gazzetta Ufficiale costituisce presupposto di efficacia della cessione in blocco dei rapporti giuridici nei confronti dei singoli debitori ceduti, dispensando la banca dall'onere di procedere alle singole notifiche della cessione in relazione ad ognuno dei rapporti acquisiti (cfr. anche Cass. n. 20495 del 29.09.2020).
Sul punto, ci si limita peraltro a richiamare il dettato testuale dell'art. 58 T.U.B. che al comma 4 espressamente prevede che “nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'articolo 1264 del codice civile”, nonché il precedente comma 3 per cui “i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti
a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione”.
Con ciò, per quanto di specifico interesse ai fini del decidere la presente causa, si osserva come non è necessaria ai fini dell'efficacia della cessione alcuna ulteriore comunicazione/notificazione nei confronti del debitore ceduto.
Tale norma speciale, al contrario, però, non implica di per sé la perdita della legittimazione sostanziale e processuale della banca cedente, avendo unicamente l'effetto di derogare, nello specifico settore bancario, alla disciplina dettata dal codice civile in tema di opponibilità ai debitori ceduti della cessione pagina 10 di 13 dei debiti trasferiti in blocco;
pertanto, in caso di contestazione circa l'effettiva titolarità del credito, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato lo specifico credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, essendo il fondamento sostanziale della legittimazione attiva legato per il cessionario alla prova dell'oggetto della cessione (cfr. Cass. n. 4116 del 2.03.2016).
Inoltre, è necessario rilevare, sempre in via generale, che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio – a differenza della condizione dell'azione costituita dalla legittimazione ad agire ovvero dell'affermazione di essere titolare di un determinato diritto - è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, spettando, quindi, a colui che agisce di allegarla e provarla, salvo il riconoscimento o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione da parte del convenuto (cfr. Cass. n. 2951 del 16.02.2016), nonché, anche in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, che l'attore, in quanto soggetto agli ordinari criteri sull'onere della prova ex art. 2697 c.c. è esonerato della dimostrazione della titolarità del rapporto solo quando il convenuto ne faccia espresso riconoscimento o la sua difesa sia incompatibile con il disconoscimento, in applicazione del principio secondo cui non egent probatione i fatti pacifici o incontroversi (cfr. Cass. n. 15759 del
10.07.2014).
Ancora, sempre in tale senso, si ritiene opportuno richiamare anche i più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità per cui “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass.
n. 24798 del 5.11.2020, nonché Cass. n. 5617 del 28.02.2020 con specifico riferimento ad un caso di insinuazione al passivo).
Pertanto in tema di cessione in blocco dei crediti, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, “la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale” recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, “ma è sempre necessario che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (vd., Cass. n. 22151/19 in motivazione e Cass. n. 31188/2017).
Tale (consolidato) orientamento giurisprudenziale, recentemente ribadito, consente quindi di ritenere che in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in pagina 11 di 13 blocco" “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.” (Cass. n. 4277/2023)
Conseguentemente, diversamente da quanto asserito dalla società attrice per comprovare, anche sul piano sostanziale, l'avvenuta cessione in blocco dei crediti - e quindi la legittimazione sostanziale della cessionaria - non è sempre necessaria la produzione in giudizio del contratto di cessione del credito, quando comunque si accerti “l'idoneità asseverativa dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale”
(vd., Cass. n. 4277/23 in motivazione).
Nel caso di specie la società convenuta ha prodotto “Avviso di cessione”, da cui si evince che il “Cessionario”), con contratto di cessione concluso in data 6 dicembre 2017 Controparte_2
ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione (il “Contratto di Cessione”), ha acquistato pro soluto da (il “Cedente”), con Controparte_3 efficacia economica dalle ore 23.59 del 31 marzo 2017 (la “Data di Efficacia Economica”) e con efficacia giuridica in data 6 dicembre 2017, tutti i crediti per capitale, interessi (anche di mora), spese e altri accessori, un elenco analitico dei quali è richiamato nel Contratto di Cessione (i “Crediti”), derivanti da facilitazioni creditizie erogate in varie forme tecniche e concesse nel periodo intercorrente tra la data del 2.01.1970 e la data del 31.03.2017, come meglio indicati nel Contratto di Cessione.
In particolare la conferma della cessione risulta puntualmente visualizzabile sul sito internet https://gaia.zenithservice.it/listacrediticeduti, indicato nella Gazzetta Ufficiale per cui il credito risulta fra quelli ceduti, come da conferma fornita dal sito, inserendo il relativo numero identificativo, cdg
610347.
Pertanto, nel caso in esame, dall'avviso pubblicitario (in atti) è possibile individuare, senza incertezze, i rapporti oggetto della cessione, ivi compreso quello di cui di discute.
Da quanto esposto discende il necessario rigetto di tale motivo di opposizione svolto da parte attrice opponente.
Quanto poi agli eccepiti gravi vizi e irregolarità che avrebbero inficiato le operazioni di vendita parte attrice deduce che la vendita coattiva sarebbe stata effettuata sulla scorta di una pubblicità erronea ed ingannevole. Il Delegato alla vendita, infatti, avrebbe omesso di fornire ogni notizia circa la morosità del conduttore e l'imminente avvio della relativa procedura di sfratto, pregiudicando, pertanto, agli innumerevoli interessati la possibilità di essere adeguatamente informati della circostanza.
pagina 12 di 13 Dalla documentazione versata in atti emerge che, alla data della pubblicazione dell'avviso non era stato promosso alcuno sfratto e non pendeva alcun procedimento per ottenere la liberazione dell'immobile.
In ogni caso appare decisivo considerare che parte attrice non abbia fornito adeguata prova del fatto che la specificazione nell'avviso dell'esistenza di un procedimento di sfratto avrebbe reso maggiormente appetibile il bene.
Anzi la conoscenza della presenza di un inquilino moroso o di un procedimento di sfratto avrebbe potuto anziché rendere più appetibile il bene scoraggiarne l'acquisito.
Né è stato dimostrato che il supposto errore in cui sarebbe incorso il Delegato avrebbe violato non solo l'interesse economico del creditore, volto ad ottenere dalla vendita forzosa il prezzo migliore possibile ed, in ogni caso, adeguato rispetto al valore commerciale del bene, ma anche, e soprattutto, l'interesse del debitore esecutato il quale avrebbe visto svendere il proprio immobile.
Per le argomentazioni esposte le domande proposte da parte attrice devono essere respinte.
La mancata prova di un danno derivante alle convenute opposte dalla condotta processuale dell'attore opponente non consente la condanna di quest'ultimo al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri di cui al D.M. n 55/14 e succ mod (scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile - complessità media) avendo a mente valori inferiori a quelli attesa la natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara l'inammissibilità delle nuove domande come indicato in motivazione.
Rigetta per il resto ogni altra domanda.
Respinge la domanda delle parti convenute di condanna della parte attrice al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.;
Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore delle parti convenute, che liquida per ciascuna di esse in € 5.431,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c..
Rimini, 31 luglio 2025
Il Giudice dott. Elena Amadei
pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
Sezione Unica CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Elena Amadei ha pronunciato ex art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2520/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FILIPPI LUCA elettivamente Parte_1 P.IVA_1 domiciliato in Indirizzo Telematicopresso il difensore avv. FILIPPI LUCA
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CICCHETTI RODOLFO elettivamente CP_1 P.IVA_2 domiciliato in P. MAL. N. 21/C 47923 RIMIN Ipresso il difensore avv. CICCHETTI RODOLFO (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_2 C.F._1
ADAMO MARCO elettivamente domiciliato in VIA MARECCHIESE N. 4 RIMINI presso il difensore avv. ADAMO MARCO
CONVENUTI
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato la società introduceva il presente giudizio di Pt_1 merito nell'ambito del procedimento di opposizione all'esecuzione originariamente promosso dalla medesima nei confronti di e dell'Avv. convenendo in giudizio avanti CP_1 Parte_2 all'intestato Tribunale questi ultimi e rassegnando le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, ogni contraria istanza disattesa e reietta: in rito: - disporre, se del caso, l'integrazione del contraddittorio ex art. 102 c.p.c. nei confronti della società (C.F. Controparte_2
), dichiaratasi cessionaria del credito originariamente vantato da P.IVA_3 [...]
nel merito: - accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva Controparte_3
della società e per essa della propria mandante intervenuta in CP_1 Controparte_2 data 15.3.2018 in sostituzione di nell'ambito Controparte_3
della procedura esecutiva immobiliare n. 339/2016 RGE;
condannare la società e per CP_1
essa la propria mandante a ripetere in favore della società le Controparte_2 Parte_1
pagina 1 di 13 somme indebitamente ricevute in pagamento a fronte della vendita dell'immobile staggito nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 339/2016 RGE, pari ad € 753.750,00; - accertare la responsabilità della società (quale procuratore e mandataria di CP_1 Controparte_2
suppostamente cessionaria del credito originariamente vantato da
[...]
in forza del quale si è proceduto all'esecuzione immobiliare rubricata al nr. Controparte_3
R.G.E. 339/2016 del Tribunale di Rimini) e dell'Avv. in ordine alle Parte_2
violazioni ed irregolarità relative alla gestione ed amministrazione della res staggita nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 339/2016 RGE, nonché alle operazioni di vendita svoltesi nell'ambito di detta procedura e, conseguentemente, condannare la società (quale CP_1
procuratore e mandataria di suppostamente cessionaria del credito Controparte_2
originariamente vantato da in forza del quale si Controparte_3
è proceduto all'esecuzione immobiliare rubricata al nr. R.G.E. 339/2016 del Tribunale di Rimini) e
l'Avv. in solido fra loro, a risarcire a tutti i danni Parte_2 Parte_1 da detta società patiti et patiendi in conseguenza della vendita dell'immobile staggito al prezzo di aggiudicazione pari ad € 753.750,00, riservatane la liquidazione a separata sede;
In ogni caso, con vittoria di spese e compensi dell'intero giudizio, fase sommaria e di merito, da distrarsi in favore del difensore che se ne dichiara antistatario.”
Esponeva parte attrice che con atto di pignoramento immobiliare del 27.10.2016 CP_3 sottoponeva a pignoramento l'unico bene appartenente alla società opponente, ovvero l'attico
[...]
disposto su tre piani, con piscina e solarium ubicato nella zona di Marina Centro costituito da “porzione del fabbricato urbano sito in Comune di al Via Vespucci n. 39 angolo via Trieste”. CP_3
Il compendio immobiliare alla data di pignoramento risultava regolarmente occupato da CP_4
in forza di contratto di locazione dell'11.7.2014 registrato in data 1.9.2015, opponibile a terzi, con canone annuale pari ad euro 22.200,00 e durata di anni 4 decorrenti dall'11.7.2014 al 30.7.2018, in scadenza, a fronte dell'intercorso rinnovo tacito, al 30.6.2022.
Con un primo elaborato peritale depositato in data 12.2.2018, il C.T.U. Geom. stimava Persona_1 il valore dell'intero compendio staggito in lotto unico in euro1.102.320,00 fissando - al netto delle riduzioni del 10% (euro 110.232,00) per assenza garanzia per vizi e di euro 13.350 per spese tecniche di elaborazione urbanistica e/o catastale - il prezzo base d'asta in euro 979.000,00.
La valutazione eseguita in prima istanza dal C.T.U. veniva tempestivamente contestata dalla debitrice la quale lamentava (i) l'evidente ed oggettivo errore nel computo del volume dell'immobile pignorato;
(ii) l'errata valutazione delle caratteristiche urbanistiche della zona in cui sono ubicati i beni, (iii) la sottostima delle finiture di pregio dell'immobile.
pagina 2 di 13 Con note del 13.4.2018 ritualmente depositate in via telematica, il C.T.U. riconosceva unicamente l'errore nel computo metrico e rivalutava, quindi, l'immobile in euro 1.196.970,00.
Medio tempore, con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. del 15.3.2018, si costituiva in giudizio, con estromissione di , in qualità di mandataria della società CP_3 Controparte_2
CERVED S.r.l. deducendo di aver acquistato pro soluto da .il credito vantato Controparte_5 da quest'ultima nei confronti del debitore ceduto in forza dei citati contratto di mutuo fondiario stipulato in data 21.12.2004 nonché del decreto ingiuntivo n. 1006/2015 [rectius: decreto ingiuntivo n.
799/2015] emesso a tale titolo dal Tribunale di Rimini in data 28.4.2015 [rectius: 2.4.2015]>>.
Alla successiva udienza dell'8.2.2019 il Custode Giudiziario dava atto, per la prima volta in corso di causa, della morosità maturata dal conduttore dell'immobile pignorato;
circostanza poi ribadita e confermata anche alla successiva udienza del 7.6.2019, all'esito della quale il G.E., su richiesta della società autorizzava la vendita ex art. 569 c.p.c., delegando al compimento delle Controparte_2
relative attività il custode giudiziario Avv. Parte_2
Deduceva che lo stato di morosità del conduttore fosse notorio già ben prima che venisse avviata ogni operazione di vendita. Con avviso di vendita del 3.9.2019 il Professionista Delegato fissava per il giorno 7.11.2019 la prima udienza per la verifica delle offerte di acquisto, individuando –erroneamente
- il prezzo base d'asta in euro 979.000,00. Avvedutasi dell'errore nell'indicazione della base d'asta, in data 4.10.2019 l'odierna opponente depositava istanza ex art. 586 c.p.c. Il G.E., con provvedimento del
25.10.2019, accogliendo l'istanza del debitore, disponeva la sospensione della procedura esecutiva ed incaricava il Delegato di redigere un nuovo avviso di vendita attenendosi al prezzo indicato nella perizia integrativa conforme rispetto alle proprie note del 13.4.2018 che medio tempore il C.T.U. aveva depositato.
Con successivo avviso dell'11.11.2019, pertanto, il Delegato fissava il primo tentativo di vendita per il giorno 16.1.2020 al prezzo base di euro 1.005.000,00.
Rilevava che non veniva fatta menzione alcuna dello stato di morosità del conduttore nel predetto avviso di vendita. Il Delegato, infatti, si limitava a dare atto dell'esistenza di un contratto di locazione opponibile alla procedura, omettendo ogni ulteriore doverosa informazione nell'interesse della procedura stessa.
In data 28.11.2019 l'Avv. richiedeva al G.E. la nomina di <<….un legale al fine di Pt_2 intraprendere le azioni giudiziarie per la tutela degli interessi della procedura.>>. Sull'istanza ricevuta il G.E. si pronunciava favorevolmente e con provvedimento del 5.12.2019 nominava l'Avv. Giacomo
Tosi quale legale della procedura. All'udienza del 16.1.2020 il lotto veniva aggiudicato all'unico pagina 3 di 13 offerente, per l'importo di euro 753.750,00, pari, esattamente, all'offerta minima CP_6
consentita.
Con atto di intervento del 22.1.2020 si costituiva in giudizio non in proprio ma quale CP_1
mandatario di documentando il trasferimento del credito in favore di Controparte_2 quest'ultima.
L'aggiudicatario provvedeva a versare il saldo in favore di e, successivamente, con nota CP_1
del 26.3.2020 il Delegato trasmetteva al G.E. la documentazione necessaria per l'emissione del relativo decreto di trasferimento.
La società proponeva opposizione ai sensi e per gli effetti degli artt. 615 comma 2 e Parte_1
617 comma 2 c.p.c. eccependo il difetto di legittimazione attiva di e di Controparte_2 CP_1
nonché la nullità del decreto si trasferimento per i vizi che avevano inficiato le operazioni di vendita.
La rassegnava al Giudice dell'Esecuzione le seguenti domande: Pt_1
- in via cautelare ed urgente, sospendere inaudita altera parte la procedura esecutiva de qua, nonché
l'efficacia esecutiva del decreto di trasferimento opposto;
- in via preliminare, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva dei creditori intervenuti in sostituzione di - Controparte_3
nel merito, dichiarare nullo e/o revocare ogni atto emesso successivamente alla data del 15.3.2018; - in subordine, dichiarare nullo e/o revocare il decreto di trasferimento rep. 166/2020 del 31.3.2020 emesso in favore del Sig. nonché la relativa aggiudicazione del 21.1.2020 e disporre la CP_6
rinnovazione della perizia estimativa relativa al valore del compendio immobiliare sottoposto a pignoramento;
- condannare in ogni caso l'opposta alla rifusione di ogni spesa, competenza ed onorario del presente giudizio in favore del difensore che se ne dichiara antistatario.”
Il Giudice dell'Esecuzione, con provvedimento dell' 8.6.2020 “letto il ricorso ex artt. 615-617 c.p.c. depositato tempestivamente da parte esecutata”, riteneva insussistenti “ragioni di urgenza tali da giustificare la compressione del principio del contraddittorio” e, quindi, non sospendeva inaudita altera parte la procedura esecutiva immobiliare né l'efficacia esecutiva del decreto di trasferimento opposto.
Nelle more del giudizio, infatti, emergevano nuovi elementi probatori volti ad avvalorare ulteriormente la fondatezza del secondo motivo di opposizione, con cui l'odierna esponente lamentava (e lamenta) una serie di irregolarità ed anomalie nello svolgimento delle operazioni di vendita (e di amministrazione della res staggita) per causa delle quali la procedura avrebbe incassato importi ampiamente inferiori rispetto alle somme realizzabili.
Con provvedimento del 5.12.2022, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'8.11.2022, il
G.E., aderendo alla richiesta di parte opponente, autorizzava il deposito della documentazione subb. 24
pagina 4 di 13 - 29 sopravvenuta al ricorso introduttivo la quale, pertanto, in data 7.12.2022 veniva tempestivamente versata agli atti del giudizio.
Successivamente, con provvedimento del 31.3.2023, il Giudice dell'Esecuzione, dopo aver erroneamente rilevato, in via preliminare, che alcunchè a sostegno delle deduzioni effettuate a verbale all'udienza che precede, nonostante fosse a ciò stato autorizzato dal GE…>>, aderiva a quanto ex adverso dedotto ed eccepito e
615, secondo comma, 617, 616, 618 e 624 c.p.c. (VA) l'istanza di sospensione della Pt_3
procedura esecutiva CONDANNA(NDO) parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese della presente procedura, che si liquidano in complessivi euro 4.500,00 per compenso, oltre spese generali, iva e cpa come per legge>>.
Con separata ordinanza anch'essa emessa il 31.3.2023, il G.E., anche a fronte del rigetto dell'opposizione all'esecuzione/agli atti esecutivi, dichiarava l'estinzione della procedura esecutiva immobiliare n. 339/2016.
La introduceva conseguentemente il presente giudizio di merito deducendo che Il G.E. aveva Pt_1
acriticamente aderito a quanto dedotto dal creditore procedente/opposto, senza tuttavia rilevare che quanto da esso asserito fosse radicalmente privo del benchè minimo riscontro probatorio. Nel contempo, il Giudice dell'Esecuzione aveva omesso di valutare tutte le prove documentali sopravvenute al deposito del ricorso e versate in atti dall'opponente con nota di deposito autorizzata del
7.12.2022.
Quanto al merito insisteva nell'eccepito difetto di legittimazione attiva e rilevava che - dal pignoramento del bene staggito nell'ambito del procedimento n. 339/2016 RGE è stata monetizzata unicamente la complessiva somma di € 753.750,00 derivante dalla vendita forzata dell'unico immobile pignorato;
- il valore di vendita risulta a tutti gli effetti vile – ovvero inferiore ad 1/3 – rispetto al valore dell'immobile di euro 1.196.970,00 stimato dal C.T.U., il quale, peraltro, risultava già ribassato di circa
€ 200.000,00 rispetto a quello reale di mercato;
- la procedura [rectius creditore e custode/delegato alla vendita] non ha riscosso, neppure in parte, i canoni di locazione dovuti dal conduttore dell'immobile staggito in costanza di pignoramento e ciò nonostante la formale proposta di pagamento avanzata da quest'ultimo; - la procedura [rectius creditore e custode/delegato alla vendita] ha intrapreso iniziative giudiziarie – sfratto per morosità R.G. n. 779/2020 - pur non avendone alcun concreto interesse, le quali hanno comportato unicamente spese a carico del debitore pari a complessivi € 10.507,66, così come conteggiati nel progetto di distribuzione del 29.8.2022.
Si costituiva in giudizio chiedendo la revoca della declaratoria di contumacia e Controparte_2
rilevando quanto al primo motivo di opposizione che la fase di opposizione a decreto ingiuntivo pagina 5 di 13 (costituente titolo esecutivo), distinta al n. 2505/2015 R.G. del Tribunale di Rimini, era ampiamente conclusa con sentenza n. 335/2020 pubblicata il 12/06/2020 e passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini e che nessun dubbio vi era neppure sulla regolarità della sua cessione dall'originaria titolare in favore di . Nello specifico, la questione della legittimità CP_2
processuale era già coperta da giudicato interno nella menzionata sentenza n. 335/2020 del Tribunale di
Rimini che aveva deciso, rigettandola, l'opposizione proposta dalla società alla pretesa Parte_1
creditoria azionata in monitorio dalla Banca.
In detto giudizio, era intervenuta ai sensi dell'art. 111 c.p.c. quale cessionaria del Controparte_2
credito ingiunto ed alcun rilievo era stato opposto dalla parte ingiunta a detto intervento sotto il profilo della legittimazione processuale che dunque doveva ritenersi contestazione preclusa e non più deducibile in quanto coperta da giudicato interno.
Ad abundantiam, l'eccezione di carenza di legittimazione attiva in capo a e per Controparte_2
l'effetto a era stata nuovamente esaminata, e disattesa, dal G.E. della procedura esecutiva CP_1 immobiliare n. 339/2016 R.G. che, decidendo sull'opposizione ex artt. 615-617 c.p.c. proposta dalla esecutata, aveva giudicato infondato il rilievo.
Con riguardo ai lamentati vizi delle operazioni di vendita evidenziava che non poteva in alcun modo ritenersi “erronea ed ingannevole” la pubblicità data dal Delegato, perché l'esito della imminente procedura di sfratto non poteva dallo stesso essere prevedibile, tanto è vero che l'immobile non era stato liberato essendo venuto meno il presupposto della morosità.
Rilevava che l'immobile staggito era occupato non da un terzo estraneo alla debitrice, ma da CP_4
moglie di legale rappresentante della società esecutata
[...] Parte_4 Parte_1
Il contratto di locazione era stato pertanto evidentemente stipulato per rendere più difficoltosa la vendita all'asta dell'immobile e costituire un deterrente all'acquisto da parte di terzi, condizionandone inevitabilmente il prezzo d'asta, cosicchè appariva quantomeno scorretto il tentativo di addossare alla
Delegata le conseguenze di un deprezzamento del bene intenzionalmente provocato dagli atti di disposizione degli stessi debitori.
La domanda risarcitoria andava pertanto rigettata con condanna della parte attrice, vista la temerarietà dell'azione, per responsabilità aggravata ai sensi dell'art. 96 c.p.c..
Rassegnava pertanto le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adìto, ogni contraria istanza disattesa o respinta, in via preliminare, revocare la dichiarazione di contumacia di . CP_2
essendo la sua costituzione in giudizio avvenuta nel rispetto delle forme e del rito scelto CP_2 dall'attore; sempre in via preliminare, subordinata, qualora il Giudice dovesse ritenere applicabile al giudizio introdotto dall'attore il rito cd. Cartabia, dichiarare l'inammissibilità e/o improcedibilità
pagina 6 di 13 della domanda avversaria, espressamente assoggettata al rito ante riforma, ovvero la nullità dell'atto di citazione ai sensi e per gli effetti del novellato art. 163 c.p.c., con i conseguenti provvedimenti;
nel merito, rigettare le domande avversarie in quanto infondate e non provate;
- in ogni caso, condannare parte attrice al risarcimento dei danni, da liquidarsi in via equitativa, per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c. stante la temerarietà dell'azione. Con vittoria delle spese di lite”.
Si costituiva in giudizio anche l'Avv. quale delegata alla vendita chiedendo la revoca della Pt_2
declaratoria di contumacia ed eccependo la nullità dell'atto di citazione.
Deduceva poi che parte attrice nella fase cautelare aveva sollevato due motivi di doglianza: (asserito) difetto di legittimazione attiva in capo a e di (asserito) Nullità del decreto di Controparte_2 CP_1
trasferimento per vizi alle operazioni di vendita per cui eccepiva l'inammissibilità nella presente fase di merito delle nuove domande e di un nuovo quanto infondato motivo di opposizione - mai prima d'ora sollevato - relativo alla condotta del Delegato alla vendita in seno al procedimento di sfratto attivato dal Legale della procedura esecutiva.
Nel merito quanto alla contestazione di omessa specificazione nell'avviso di vendita dello stato di morosità del conduttore osservava che l'avviso di vendita è dei primi (11) di novembre 2019; - la nomina del legale avveniva in data 05.12.2019; - l'aggiudicazione dell'immobile avveniva in data
16.01.2020; - lo sfratto veniva attivato in data 30.01.2020; - l'udienza di convalida era fissata per la data del 24.03.2020; pertanto, alla data della pubblicazione dell'avviso non era stato promosso alcuno sfratto e non pendeva alcun procedimento per ottenere la liberazione dell'immobile.
In ogni caso la specificazione della pendenza dello sfratto era informazione che il Delegato non era tenuto a pubblicizzare espressamente né per legge né per istruzioni del GE in atto di delega.
Peraltro, il fatto che la specificazione nell'avviso dell'esistenza di un procedimento di sfratto avrebbe reso maggiormente appetibile il bene, era una conclusione del tutto indimostrata da parte attrice, così come non vi erano elementi per potere affermare che quand'anche i partecipanti all'asta fossero stati in tanti, l'esito sarebbe stato diverso.
Rilevava in ogni caso l'infondatezza degli ulteriori nuovo motivi introdotti con il presente giudizio di merito e chiedeva al Giudice adito di valutare l'applicabilità al caso concreto dei principi stabili dal codice di rito in materia di responsabilità processuale aggravata ex art. 96 c.p.c..
Chiedeva infine di essere autorizzata alla chiamata in causa Controparte_7
Rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.mo Tribunale di Rimini, ogni diversa istanza disattesa, per tutti i motivi esposti in narrativa: (IN RITO) IN VIA PRELIMINARE - revocare
l'Ordinanza emessa dalla Dott.ssa Elena Amadei in data 27.09.2023 con la quale è stata dichiarata la contumacia (anche) della convenuta Avv.
considerato che
la costituzione Parte_2
pagina 7 di 13 in giudizio da parte di quest'ultima è avvenuta con il presente atto nei termini indicati nella vocatio in ius formulata da parte attrice secondo il rito antecedente la riforma Cartabia;
SEMPRE IN VIA
PRELIMINARE MA ALTERNATIVA nella ipotesi in cui il Sig. Giudice dovesse ritenere applicabile il cd rito Cartabia e quindi la nuova formulazione dell'art. 163 cpc, Voglia l'Ill.mo Tribunale di Rimini, ogni diversa istanza disattesa, per tutti i motivi esposti in narrativa: accertare e dichiarare che l'attore in atto di citazione ha assegnato al convenuto un termine a comparire inferiore a quello stabilito dalla legge ed ha omesso l'avvertimento previsto dal numero 7) dell'articolo 163 cpc, per l'effetto dichiarare nulla la citazione in giudizio ai sensi dell'art. 164 cpc e, in considerazione della costituzione in giudizio dell'attore, previa revoca della dichiarazione di contumacia di quest'ultimo di cui all'Ordinanza del 27.09.2023 Dott.ssa Elena Amadei, fissare una nuova udienza comparizione nel rispetto dei termini a comparire fissati dal novellato art. 163 cpc SEMPRE IN VIA PRELIMINARE
(chiamata in causa dell'assicurazione) Autorizzare la chiamata in causa di (Cod. Controparte_7
Fisc. ), con sede in MO EN (TV) Via Marocchesa n. 14, in persona del legale P.IVA_4
rappresentante pro tempore e previo differimento della prima udienza nel rispetto dei termini di cui all'art.163 bis c.p.c.; (NEL MERITO) IN VIA PRINCIPALE Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per i motivi esposti in narrativa: - accertare e dichiarare che ogni domanda formulata tanto in via principale che in via riconvenzionale dall'attore è totalmente infondata in fatto ed in diritto, - respingere quindi ogni domanda ex adverso formulata e proposta, - con vittoria di funzioni, onorari e spese ed applicazione delle sanzioni ex art. 96 cpc nonché condanna al risarcimento del danno da lite temeraria da liquidarsi in via equitativa se ed in quanto sussistenti i presupposti;
IN VIA SUBORDINATA nella denegata e non creduta ipotesi di accertamento di una qualche responsabilità in capo all'Avv. e di accoglimento anche parziale, Pt_2 Parte_2 della domanda attorea, limitare la condanna dell'Avv. alla somma che Pt_2 Parte_2
risulterà allegata e provata in corso della espletanda istruttoria, dichiarare tenuta e per l'effetto condannare per i motivi ed i titoli di cui in narrativa (Cod. Fisc. , Controparte_7 P.IVA_4
con sede in MO EN (TV) Via Marocchesa n. 14, in persona del legale rappresentante pro tempore, a manlevare e tenere indenne l'Avv. da qualsiasi domanda, Parte_2
azione e/o pretesa formulata nei suoi confronti, condannando a corrispondere il Controparte_7
relativo indennizzo direttamente nei confronti del soggetto danneggiato. in ogni caso, condannare
(Cod. Fisc. ), con sede in MO EN (TV) Via Marocchesa n. Controparte_7 P.IVA_4
14, in persona del legale rappresentante pro tempore, alla rifusione anche ex art. 1917 c.c. a favore dell'Avv. delle spese sostenute per resistere all'avversa azione. Con Parte_2 vittoria di spese e compenso di avvocato, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge”.
pagina 8 di 13 Con ordinanza resa in data 12.02.24 veniva revocava la contumacia delle convenute disponendo che il rito applicabile fosse quello antecedente alla riforma Cartabia, non veniva autorizzava la chiamata della compagnia assicurativa cautelativamente richiesta in comparsa di costituzione dell'Avv. Parte_2
e veniva assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie ex at. 183, c.6, c.p.c.
[...] fissando per la decisione sui mezzi istruttori l'udienza del 07.06.24. Con ordinanza resa in data
11.06.24 a scioglimento della riserva assunta all'esito dell'udienza del 07.06.24, venivano rigettate le istanze istruttorie formulate da parte attrice e, ritenuta la causa matura per la decisione, fissata per la precisazione delle conclusioni l'udienza del 16.07.25, assegnando alle parti termine fino al 02.07.25 per il deposito di note conclusive.
La causa è stata dunque istruita documentalmente.
In via preliminare deve rilevarsi che parte opponente non può, riformulando la domanda in sede di merito, eludere le censure di inammissibilità in rito, formulate in sede cautelare avverso la medesima domanda.
Né, per altra via, sarebbe possibile introdurre in sede di merito una domanda nuova.
Invero le "eccezioni" sollevate dall'opponente per contrastare il diritto del creditore a procedere ad esecuzione forzata costituiscono causa petendi della domanda proposta con il ricorso in opposizione e sono soggette al regime sostanziale e processuale della domanda;
ne consegue che l'opponente non può mutare la domanda modificando le eccezioni che ne costituiscono il fondamento, nè il giudice può accogliere l'opposizione per motivi che costituiscono un mutamento di quelli espressi nel ricorso introduttivo, ancorchè si tratti di eccezioni rilevabili d'ufficio (cfr. Cass. 7 marzo 2003 n. 3477; ord. 20 gennaio 2011, n. 1328). Ne consegue che, nei giudizi di opposizione all'esecuzione, l'azione svolta dall'opponente all'esecuzione è diretta ad ottenere l'accertamento dell'inesistenza del diritto di procedere all'esecuzione per i motivi dedotti e sulla base di tutti gli elementi ed i fatti allegati ed esistenti al momento della sua proposizione. L'allegazione di nuovi fatti costitutivi che avrebbero potuto e dovuto essere allegati fin dall'introduzione dell'opposizione si risolve in una mutatio libelli, come tale non consentita dall'art. 183 c.p.c., il quale ammette solo la precisazione o la modificazione della domanda, ma non una domanda nuova (così anche Cass. ord. n. 1328/2011 cit.).
Si tratta di una regola tesa non solo alla tutela dell'interesse di parte, ma anche di quello pubblico al corretto e celere svolgimento del processo, la tardività della domanda deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte (cfr. Cass. 27 settembre
2006, n. 20953, citata nella sentenza impugnata, nonchè tutta la giurisprudenza successiva da Cass. 29 novembre 2006, n. 25242 fino, da ultimo, a Cass. 17 giugno 2010, n. 14625).
pagina 9 di 13 Pertanto, ritenuta inammissibile la riformulazione della domanda effettuata da parte opponente con l'introduzione di nuovi temi con particolare riguardo alla condotta del Delegato alla vendita in seno al procedimento di sfratto attivato dal Legale della procedura esecutiva, a quella risarcitoria (risarcimento danni per “violazioni ed irregolarità relative alla gestione della res staggita nell'ambito della procedura esecutiva immobiliare n. 339/2016 R.G.E.”) rivolta sia al Professionista delegato nella predetta procedura esecutiva, sia alla creditrice procedente e a quella ripetitoria Controparte_2
(restituzione del saldo prezzo) delle somme ricavate in sede esecutiva ulteriormente rivolta a quest'ultima, evidentemente ultronee rispetto a quelle formulate nella fase cautelare dell'opposizione
(domanda di nullità dell'aggiudicazione e del decreto di trasferimento) si impone una preliminare pronuncia di rito, con conseguente preclusione di ogni esame nel merito.
Quanto all'eccepito difetto di legittimazione attiva si rileva che certamente, in ragione della disciplina speciale di cui all'art. 58 T.U.B. in materia di cessioni di credito in blocco da parte di istituti di credito,
l'estratto della pubblicazione del relativo avviso di cessione dei crediti sulla Gazzetta Ufficiale – avviso dell'intervenuta operazione di cartolarizzazione - costituisce una facilitazione per le banche, producendo gli effetti pubblicitari dell'intervenuta cessione nonché di efficacia della stessa cessione in blocco.
In particolare, infatti, la pubblicazione dell'avviso di cessione dei crediti nella Gazzetta Ufficiale costituisce presupposto di efficacia della cessione in blocco dei rapporti giuridici nei confronti dei singoli debitori ceduti, dispensando la banca dall'onere di procedere alle singole notifiche della cessione in relazione ad ognuno dei rapporti acquisiti (cfr. anche Cass. n. 20495 del 29.09.2020).
Sul punto, ci si limita peraltro a richiamare il dettato testuale dell'art. 58 T.U.B. che al comma 4 espressamente prevede che “nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari previsti dal comma 2 producono gli effetti indicati dall'articolo 1264 del codice civile”, nonché il precedente comma 3 per cui “i privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestati o comunque esistenti
a favore del cedente, nonché le trascrizioni nei pubblici registri degli atti di acquisto dei beni oggetto di locazione finanziaria compresi nella cessione conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario, senza bisogno di alcuna formalità o annotazione”.
Con ciò, per quanto di specifico interesse ai fini del decidere la presente causa, si osserva come non è necessaria ai fini dell'efficacia della cessione alcuna ulteriore comunicazione/notificazione nei confronti del debitore ceduto.
Tale norma speciale, al contrario, però, non implica di per sé la perdita della legittimazione sostanziale e processuale della banca cedente, avendo unicamente l'effetto di derogare, nello specifico settore bancario, alla disciplina dettata dal codice civile in tema di opponibilità ai debitori ceduti della cessione pagina 10 di 13 dei debiti trasferiti in blocco;
pertanto, in caso di contestazione circa l'effettiva titolarità del credito, spetta pur sempre al cessionario fornire la prova dell'essere stato lo specifico credito di cui si controverte compreso tra quelli compravenduti nell'ambito dell'operazione di cessione in blocco, essendo il fondamento sostanziale della legittimazione attiva legato per il cessionario alla prova dell'oggetto della cessione (cfr. Cass. n. 4116 del 2.03.2016).
Inoltre, è necessario rilevare, sempre in via generale, che la titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio – a differenza della condizione dell'azione costituita dalla legittimazione ad agire ovvero dell'affermazione di essere titolare di un determinato diritto - è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, spettando, quindi, a colui che agisce di allegarla e provarla, salvo il riconoscimento o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione da parte del convenuto (cfr. Cass. n. 2951 del 16.02.2016), nonché, anche in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale, che l'attore, in quanto soggetto agli ordinari criteri sull'onere della prova ex art. 2697 c.c. è esonerato della dimostrazione della titolarità del rapporto solo quando il convenuto ne faccia espresso riconoscimento o la sua difesa sia incompatibile con il disconoscimento, in applicazione del principio secondo cui non egent probatione i fatti pacifici o incontroversi (cfr. Cass. n. 15759 del
10.07.2014).
Ancora, sempre in tale senso, si ritiene opportuno richiamare anche i più recenti approdi della giurisprudenza di legittimità per cui “la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco secondo la speciale disciplina di cui all'art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che il resistente non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (cfr. Cass.
n. 24798 del 5.11.2020, nonché Cass. n. 5617 del 28.02.2020 con specifico riferimento ad un caso di insinuazione al passivo).
Pertanto in tema di cessione in blocco dei crediti, è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, “la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale” recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, “ma è sempre necessario che gli elementi comuni presi in considerazione per la formazione delle singole categorie consentano di individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (vd., Cass. n. 22151/19 in motivazione e Cass. n. 31188/2017).
Tale (consolidato) orientamento giurisprudenziale, recentemente ribadito, consente quindi di ritenere che in caso di cessione "in blocco" dei crediti da parte di una banca, la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che rechi l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti "in pagina 11 di 13 blocco" “è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno dei rapporti oggetto della cessione, allorché gli elementi che accomunano le singole categorie consentano di individuarli senza incertezze;
resta comunque devoluta al giudice di merito la valutazione dell'idoneità asseverativa, nei termini sopra indicati, del suddetto avviso, alla stregua di un accertamento di fatto non censurabile in sede di legittimità in mancanza dei presupposti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.” (Cass. n. 4277/2023)
Conseguentemente, diversamente da quanto asserito dalla società attrice per comprovare, anche sul piano sostanziale, l'avvenuta cessione in blocco dei crediti - e quindi la legittimazione sostanziale della cessionaria - non è sempre necessaria la produzione in giudizio del contratto di cessione del credito, quando comunque si accerti “l'idoneità asseverativa dell'avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale”
(vd., Cass. n. 4277/23 in motivazione).
Nel caso di specie la società convenuta ha prodotto “Avviso di cessione”, da cui si evince che il “Cessionario”), con contratto di cessione concluso in data 6 dicembre 2017 Controparte_2
ai sensi degli articoli 1, 4 e 7.1 della Legge sulla Cartolarizzazione (il “Contratto di Cessione”), ha acquistato pro soluto da (il “Cedente”), con Controparte_3 efficacia economica dalle ore 23.59 del 31 marzo 2017 (la “Data di Efficacia Economica”) e con efficacia giuridica in data 6 dicembre 2017, tutti i crediti per capitale, interessi (anche di mora), spese e altri accessori, un elenco analitico dei quali è richiamato nel Contratto di Cessione (i “Crediti”), derivanti da facilitazioni creditizie erogate in varie forme tecniche e concesse nel periodo intercorrente tra la data del 2.01.1970 e la data del 31.03.2017, come meglio indicati nel Contratto di Cessione.
In particolare la conferma della cessione risulta puntualmente visualizzabile sul sito internet https://gaia.zenithservice.it/listacrediticeduti, indicato nella Gazzetta Ufficiale per cui il credito risulta fra quelli ceduti, come da conferma fornita dal sito, inserendo il relativo numero identificativo, cdg
610347.
Pertanto, nel caso in esame, dall'avviso pubblicitario (in atti) è possibile individuare, senza incertezze, i rapporti oggetto della cessione, ivi compreso quello di cui di discute.
Da quanto esposto discende il necessario rigetto di tale motivo di opposizione svolto da parte attrice opponente.
Quanto poi agli eccepiti gravi vizi e irregolarità che avrebbero inficiato le operazioni di vendita parte attrice deduce che la vendita coattiva sarebbe stata effettuata sulla scorta di una pubblicità erronea ed ingannevole. Il Delegato alla vendita, infatti, avrebbe omesso di fornire ogni notizia circa la morosità del conduttore e l'imminente avvio della relativa procedura di sfratto, pregiudicando, pertanto, agli innumerevoli interessati la possibilità di essere adeguatamente informati della circostanza.
pagina 12 di 13 Dalla documentazione versata in atti emerge che, alla data della pubblicazione dell'avviso non era stato promosso alcuno sfratto e non pendeva alcun procedimento per ottenere la liberazione dell'immobile.
In ogni caso appare decisivo considerare che parte attrice non abbia fornito adeguata prova del fatto che la specificazione nell'avviso dell'esistenza di un procedimento di sfratto avrebbe reso maggiormente appetibile il bene.
Anzi la conoscenza della presenza di un inquilino moroso o di un procedimento di sfratto avrebbe potuto anziché rendere più appetibile il bene scoraggiarne l'acquisito.
Né è stato dimostrato che il supposto errore in cui sarebbe incorso il Delegato avrebbe violato non solo l'interesse economico del creditore, volto ad ottenere dalla vendita forzosa il prezzo migliore possibile ed, in ogni caso, adeguato rispetto al valore commerciale del bene, ma anche, e soprattutto, l'interesse del debitore esecutato il quale avrebbe visto svendere il proprio immobile.
Per le argomentazioni esposte le domande proposte da parte attrice devono essere respinte.
La mancata prova di un danno derivante alle convenute opposte dalla condotta processuale dell'attore opponente non consente la condanna di quest'ultimo al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri di cui al D.M. n 55/14 e succ mod (scaglione relativo alle cause di valore indeterminabile - complessità media) avendo a mente valori inferiori a quelli attesa la natura documentale della causa.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
Dichiara l'inammissibilità delle nuove domande come indicato in motivazione.
Rigetta per il resto ogni altra domanda.
Respinge la domanda delle parti convenute di condanna della parte attrice al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.;
Condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore delle parti convenute, che liquida per ciascuna di esse in € 5.431,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies ultimo comma c.p.c..
Rimini, 31 luglio 2025
Il Giudice dott. Elena Amadei
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