Articolo 1 della Legge 23 marzo 1958, n. 292
Articolo 2
Versione
27 aprile 1958
Art. 1.
I limiti di eta' per la cessazione dal servizio permanente dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, di cui alla tabella A annessa alla legge 31 luglio 1954, n. 599 , sono modificati in anni 54 per i marescialli capi e di alloggio ed in anni 53 per i brigadieri.
Entrata in vigore il 27 aprile 1958