Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 27/02/2025, n. 816 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 816 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
Seconda sezione civile in persona del giudice onorario di pace Dott.ssa Maria Cristina Bongiorno, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 2156/2020 del ruolo generale degli affari contenziosi civile, avente ad oggetto: altre ipotesi di responsabilità extracontrattuale promossa da
, e , rappresentati e difesi, giusta Parte_1 Parte_2 Parte_3
delega in atti, dall'Avv. Gregorio Zambrin, domiciliati presso il suo studio,
parte attrice contro
rappresentata e difesa, giusta delega in atti, dall'Avv. Controparte_1
Mauro Arbosti, domiciliata presso il suo studio,
parte convenuta e contro
, rappresentato e difeso, giusta delega in atti, dall'Avv. Controparte_2
Francesca Trainini, domiciliato presso il suo studio,
parte convenuta e contro
parte convenuta
Con atto di citazione ritualmente notificato, la parte attrice chiedeva al
Tribunale di:
“1.- Accertarsi la responsabilità esclusiva del Sig. , conducente Controparte_2
del veicolo BMW X1, targato FL117AS, nella determinazione del sinistro di cui è causa e per l'effetto condannarsi la compagnia assicuratrice del veicolo dal medesimo condotto, nonché il medesimo Sig. Controparte_4
e , quest'ultima in qualità di Controparte_2 Controparte_3
proprietaria del veicolo, in via tra loro solidale, a risarcire tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali subiti dagli attori per i titoli nonché le ragioni di fatto e di diritto di cui in premessa, da quantificarsi in €. 26.000,00, ovvero nella diversa somma che emergerà in corso di causa anche in via equitativa, deducendosi gli acconti, per complessivi € 9.300,00, già versati dalla compagnia assicuratrice a titolo di indennizzo diretto, il tutto con gli interessi e la CP_5
rivalutazione monetaria dal dì del dovuto e gli ulteriori dalla domanda al saldo.
2.- Vittoria di spese, diritti ed onorari di causa oltre 15% spese generali.”.
Si costituiva in giudizio la rassegnando le seguenti Controparte_1
conclusioni:
“In via principale, per i motivi tutti di cui in premessa, rigettarsi ogni e qualsiasi domanda azionata dai sigg.ri , e Parte_1 Parte_2 T_
, nei confronti dei convenuti e segnatamente di in
[...] Controparte_1
persona del proprio legale rappresentante pro tempore, con riferimento al sinistro stradale del 14.02.2019, avvenuto in Brescia, poiché infondata in fatto oltre che in diritto, dichiarandosi ove occorra la satisfattività delle somme già erogate dalla compagnia di assicurazioni. In via subordinata, ancora per i motivi tutti di cui in premessa, ove trovasse accoglimento, anche parziale, qualsiasi domanda azionata dai sigg.ri , e Parte_1 Parte_2 T_
, nei confronti dei convenuti e segnatamente di in
[...] Controparte_1
persona del proprio legale rappresentante pro tempore, contenersi la condanna a quanto effettivamente provato ex art. 2697 c.c., ferme le decurtazioni di cui agli artt. 1227 c.c. come in diritto evidenziate. Spese di lite rifuse ex art. 91
c.p.c.”.
Si costituiva in giudizio anche , concludendo come segue: Controparte_2
“in via preliminare: 1) dichiararsi l'improcedibilità della causa per mancato esperimento della procedura di negoziazione assistita;
2) accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva dei convenuti per i fatti di cui in narrativa;
3) dichiararsi il mancato rispetto dei termini previsti dall'art. 163 bis c.c. per l'applicazione del d.i. 8 Aprile 2020, n. 23.
Nel merito: in via principale: rigettarsi le domande degli attori in quanto infondate in fatto e diritto. in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento delle istanze formulate in via preliminare e principale, accertare e quantificare l'entità di eventuali danni subiti dal Sig.
attraverso CTU medico legale e se esistenti, dedotti gli Parte_1
indennizzi già percepiti, condannare ovvero Controparte_6 [...]
in via solidale alla refusione dei danni alla CP_7 Controparte_3
persona nella misura indicata dalle risultanze della CTU stessa;
accertare inoltre tramite CTU o valutazione equitativa da parte del Giudice il valore degli oggetti e del vestiario di cui parte attrice richiede l'indennizzo. Rigettare le richieste risarcitorie formulate da , e per Parte_1 Parte_2 Parte_3
perdita di chance in quanto prive di fondamento e non provate.
In ogni caso condannare l'attore alle spese e competenze di causa, da distrarsi direttamente in favore del procuratore scrivente.”
Alla prima udienza, tenutasi con trattazione scritta, attesa la regolarità della notifica, il giudice dichiarava la contumacia di Controparte_3
dava atto che parte attrice aveva attivato senza riscontro il procedimento di negoziazione assistita e concedeva alle parti termini ex art.183 comma VI, c.p.c. per il deposito di memorie istruttorie e repliche.
A scioglimento della riserva sulle istanze istruttorie delle parti, ritenuta l'opportunità di disporre preliminarmente c.t.u. medico-legale, il giudice formulava il quesito e fissava l'udienza per il giuramento del nominato c.t.u., che accettava l'incarico e depositava nei termini la relazione peritale.
All'invito del giudice di valutare la possibilità di un'equa transazione, considerate anche le risultanze della c.t.u., le parti davano atto dell'avvenuta offerta banco iudicis di € 2.900,00, a saldo delle lesioni, con assegno versato dalla convenuta assicuratrice, che gli attori accettavano a titolo di acconto.
Rilevato che la causa doveva proseguire per l'istruzione delle richieste attoree residue, per un valore di € 7.000,00 circa, quale estremo tentativo di conciliazione e definizione della lite il giudice proponeva il versamento alla parte attrice di metà di tale somma
La compagnia assicurativa rifiutava la proposta di versare somme ulteriori rispetto a quelle già corrisposte agli attori e ritenute esaustive.
La causa era coassegnata a questo giudice onorario di pace, che riteneva inammissibili gli ulteriori mezzi istruttori chiesti dalle parti e fissava l'udienza di precisazioni delle conclusioni.
La causa era trattenuta in decisione con la concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c. ante-riforma per il deposito di comparse conclusionali e repliche.
La domanda dev'essere parzialmente accolta per i seguenti motivi.
FATTO E DIRITTO
La parte attrice ha citato in giudizio la compagnia assicurativa, il conducente e la società di leasing proprietaria dell'auto BMW X1 per il tamponamento avvenuto il 19/4/2029 dell'auto Peugeot 2008 condotta da , di proprietà Parte_1
del padre , che subiva danni irreparabili mentre lo stesso Parte_2
conducente riportava un trauma cranico cervicale con perdita di coscienza e frattura composta al gomito destro.
In corso di causa, gli attori davano atto che la compagnia assicurativa del proprio veicolo ( aveva versato la somma di € 9.600,00 (€ 4.800,00+€ CP_8 4.800,00), pari al valore commerciale del veicolo danneggiato, e di € 5.400,00 per il danno alla persona, che veniva accettata con riserva.
In conseguenza del sinistro, gli attori deducevano di aver subito danni patrimoniali e non patrimoniali notevolmente superiori a quanto corrisposto ma di non essere riusciti a definire con il risarcimento CP_8
complessivamente dovuto, da cui la necessità della presente azione.
Costituitasi in giudizio, contestava la dinamica del sinistro Controparte_1
esposta dagli attori e deduceva che il conducente della BMW X1, per un malore, aveva perso conoscenza e che il mezzo aveva proseguito incontrollato la marcia, andando ad urtare una pensilina e un cartello stradale, per poi immettersi nella rotatoria dove si era scontrato con il veicolo condotto dall'attore; eccepiva quindi che non era rimasto fermo a lato del rondò ma aveva già Parte_1
impegnato l'area circolare all'interno del medesimo e avrebbe potuto arrestare la marcia ed evitare l'impatto, prevedibile e visibile;
che l'attore non poteva dirsi esente da corresponsabilità nella causazione dell'incidente proprio per l'assenza di colpa dell'altro conducente, sussistendo la presunzione di cui all'art. 2054, comma II, c.c.; che la compagnia aveva offerto la somma di € 4.200,00 pro bono pacis al solo fine di evitare il contenzioso in sede stragiudiziale e contestava nel quantum le ulteriori pretese economiche degli attori.
Nessuna domanda veniva avanzata dall'assicuratrice convenuta nei confronti del conducente del veicolo assicurato.
Nella comparsa di costituzione e risposta, il conducente confermava di essere stato ricoverato in codice rosso, di aver aperto il sinistro con che lo CP_8
stava gestendo in via d'indennizzo diretto, per cui gli attori dovevano rivolgersi alla stessa compagnia per le ulteriori richieste, essendo carenti di legittimazione passiva le parti citate in giudizio;
e contestava, a sua volta, le voci di spesa relative al vestiario ed altri oggetti dell'attore, per il valore eccessivo esposto, nonché l'asserito danno, patrimoniale e non, per la “perdita di chance”.
Nell'impossibilità di accertare la reale dinamica dell'incidente, da quanto si evince dalla relazione degli agenti della Polizia locale, non presenti ai fatti, e dalle informazioni rese dai testimoni oculari, non può presumersi la corresponsabilità di ex art. 2054, comma II, c.c. sull'assunto dell'assenza di colpa Parte_1
dell'altro conducente o dell'asserita visibilità dell'accaduto; né l'assicuratrice convenuta ha chiesto la c.t.u. tecnico-cinematica e si è limitata ad invocare la piena satisfattività della pretesa attorea.
Il conducente convenuto non ha dimostrato il caso fortuito, quale causa di esclusione della propria responsabilità, ovvero, che il malore sia stato improvviso ed imprevedibile, in base alle sue condizioni di salute, e di non essersi messo volontariamente alla guida in condizioni di menomata capacità o contro il parere medico;
né ha prodotto i referti del pronto soccorso o gli accertamenti medico- legali sul proprio stato psicofisico, citati nella relazione dell'incidente.
Parte attrice ha dedotto in conclusionale di poter considerare satisfattiva la valutazione del veicolo con il pagamento della somma di € 9.600,00 da parte di come da perizia in atti, con conseguente abbandono della richiesta CP_8
di rimborso del prezzo d'acquisto del nuovo veicolo.
Solo nella memoria di replica alle conclusionali avversarie la parte attrice ha tardivamente replicato all'eccezione di concorso nel sinistro ex art. 2054, comma
II, c.c., e assenza di colpa del conducente convenuto, procedendo ad un'analisi valutativa della cartella clinica del medesimo, da essa stessa prodotta, che avrebbe dovuto semmai essere rimessa ad una c.t.u. medico-legale e di cui non si può evidentemente tener conto.
Correttamente, trattandosi di auto completamente distrutta, l'assicuratrice convenuta ne ha riconosciuto il valore di mercato prima del sinistro, in quanto il risarcimento non può che avvenire per equivalente, ai sensi dell'art. 2058, comma II, c.c., se il costo delle riparazioni - a maggior ragione, quello di un nuovo mezzo - è eccessivamente oneroso per il debitore;
tanto più che il danneggiato non ha chiesto la reintegrazione in forma specifica.
Per lo stesso motivo dev'essere esclusa la risarcibilità del costo di immatricolazione della nuova vettura.
Gli attori insistono, invece, per il riconoscimento dell'ulteriore danno patrimoniale, da limitarsi alla spesa per il noleggio di un'auto sostitutiva, che il danneggiato deve solo dimostrare di aver effettivamente sostenuto per disporre di un mezzo nel periodo in cui la propria auto era inutilizzabile (Cass. civ., sez. III ord. n. 27389 del 19/9/2022); il danno, in tal caso, è presunto, quale conseguenza del sinistro, pregiudizievole per il danneggiato e normalmente riconducibile all'evento dannoso.
Nella fattispecie, la spesa documentata per il noleggio di un veicolo per un mese
è di € 1.392,00.
Nessun valore può essere riconosciuto al vestiario usato ed al telefono “iphone,” il cui prezzo d'acquisto non può essere provato da testimoni ed il cui valore non può essere liquidato in via equitativa;
di entrambi è stata prodotta una sola foto priva di data, contestata dalla controparte, senza alcun riferimento a criteri o elementi di fatto utili alla quantificazione del danno (Cass. civ., sez. VI, ord. n.
15680 del 23/7/2020).
Non è stato provato, inoltre, il pagamento della rottamazione né del parere medico-legale antecedente la causa, di cui è stato prodotto solo un avviso di parcella.
Non pare risarcibile anche il costo dei biglietti per l'annullamento del viaggio programmato dagli attori con partenza 17 giorni dopo la data del sinistro.
L'art. 945 del Codice della Navigazione (d. lgs. n. 96 del 9/5/2008) stabilisce che il passeggero ha diritto al rimborso integrale del prezzo del biglietto se la partenza
è impedita per causa a lui non imputabile, come malattia improvvisa, ricoveri ospedaliero, incidente o lutto;
se poi l'impedimento riguarda uno dei congiunti o familiari che dovevano viaggiare insieme, ciascuno ha diritto alla restituzione del prezzo di passaggio già pagato.
Il passeggero ha l'onere di informare tempestivamente il vettore dell'impedimento ed è responsabile per il danno subito dal vettore a causa della ritardata notizia.
La giurisprudenza è chiara nel senso che deve trattarsi di causa di forza maggiore, non prevedibile né addebitabile ad una colpa o intenzione del viaggiatore (Cass. civ., sez. III, sent. n. 18047 del 10/7/2018). In tal caso il contratto è risolto ex art. 1663 c.c. per impossibilità totale della prestazione.
Nulla di tutto ciò è stato provato da parte attrice: la richiesta di rimborso del prezzo dei biglietti, la risposta del vettore e le eventuali penali applicate.
Quanto al danno non patrimoniale, la c.t.u. ha accertato le lesioni riportate da e riconosciuto un periodo di inabilità biologica temporanea Parte_1
parziale di 55 giorni, suddivisibili in 15 giorni con incidenza del 75%, 20 giorni al
50% e 20 giorni al 25%; inoltre, postumi invalidanti a carattere permanente nella misura del 4,5% e un grado di sofferenza morale lieve.
Il danno biologico quantificato dal c.t.u. ammonta a € 6.132,84, oltre spese mediche ritenute congrue di € 255,00 per un totale di € 6.387,84.
Il danno morale, come ribadito di recente dalla Suprema Corte, non è ricompreso nel danno biologico e dev'essere liquidato autonomamente;
in ogni caso ne deve essere consentita la liquidazione in aggiunta a quello biologico previsto dall'art
139 del codice delle assicurazioni private (Cass. civ. sez. III, sent. n. 21970 del
12/10/2020).
Per la risarcibilità del danno morale occorre però dimostrare che l'incidente stradale ha causato una significativa alterazione della vita quotidiana “anche affidandosi a criteri presuntivi ed in riferimento a quanto ragionevolmente riferibile alla realtà dei rapporti di convivenza ed alla gravità delle ricadute della condotta” (cfr. Cass. civ., sent. n. 21970/2020, cit.; conf. Cass. civ., sez. III, sent. n.
11212 del 24/4/2019).
La parte attrice, tuttavia, non ha allegato elementi obiettivi specifici che integrino la prova per presunzioni dell'impatto emotivo del sinistro (ansia o depressione, paura di guidare o di trovarsi nel traffico, cambiamenti nella personalità o nel comportamento) e delle ripercussioni sulla vita del danneggiato.
Meno rigorosa la prova del danno morale sofferto dai familiari, a causa delle gravi lesioni riportate dal proprio congiunto per il fatto illecito altrui, che può desumersi presuntivamente anche dal legame parentale (Cass. civ., sez. III, ord.
n. 7748 dell'8/4/ 2020; conf. Cass. civ. sez. III, sent. n. 2788 del 31/1/2019).
Nella fattispecie, considerata l'invalidità permanente accertata al c.t.u., il danno morale può essere liquidato equitativamente nella misura di € 681,36, come chiesto da parte attrice (11,11% del danno biologico).
Sulle ulteriori pretese risarcitorie del danno non patrimoniale si osserva quanto segue.
Il danno da vacanza rovinata è previsto dall'art. 46 del Codice del Turismo (d. lgs.
n. 79 del 23/5/2011) nel caso in cui l'inadempimento delle prestazioni che formano oggetto del pacchetto non sia di scarsa importanza, ai sensi dell'art. 1455 c.c.; è ovviamente onere a carico del danneggiato la prova dell'esistenza ed entità del pregiudizio.
Ne discende che la pretesa è infondata, in quanto il danno da vacanza rovinata costituisce uno dei casi previsti dalla legge, nei quali, ai sensi dell'art. 2059 c.c., il pregiudizio non patrimoniale è risarcibile ma soltanto a fronte dell'inadempimento degli obblighi gravanti sull'organizzatore o sul venditore di un pacchetto turistico (Cass. civ., sez. III, ord. n. 24607 del 19/10/2017).
In tal caso, il risarcimento del danno è correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso e all'irripetibilità dell'occasione perduta (Cass. civ., sez. III, sent. n. 5271 del 202/2023).
Per ciò che concerne la tutela aquiliana del diritto al godimento della vacanza, non si vede nella specie quell'esigenza di “rigenerazione delle energie psicofisiche fondamentali del lavoratore” che le ferie consentono di soddisfare, secondo la giurisprudenza citata dalla parte attrice, che riguarda un caso in cui il danneggiato si trovava nell'impossibilità di cambiare il periodo di ferie concordato con l'azienda e quindi di godere della vacanza programmata con la propria moglie.
Nulla di tutto ciò è stato allegato dalla parte attrice, trattandosi di mera vacanza
(e non ferie lavorative), tranquillamente riprogrammabile dal danneggiato, in quanto studente, che certo non riveste un interesse di rilievo costituzionale. La domanda non si presta ad una diversa valutazione sotto il profilo della perdita di chance, che si verifica nel caso di definitiva perdita della possibilità, concretamente esistente nel patrimonio del danneggiato, di conseguire ulteriori vantaggi economici, un bene determinato o un risultato utile, ipotesi ricorrente in ambito di errore medico, mancata aggiudicazione di un appalto e lavoristico
(c.d. danno da mancata promozione).
Non sussiste, in primis, il presupposto della definitività della perdita anche una mera probabilità, concreta e attuale, di un danno futuro risarcibile a causa della mancata o ritardata vacanza.
Non si vede, in altre parole, in cosa consisterebbe la stessa chance, quale entità patrimoniale a sé stante, giuridicamente rilevante.
Nessuna prova ha fornito la parte attrice e, tantomeno, sulle “conseguenze anomale o del tutto peculiari, diverse da quelle ordinariamente derivanti in casi simili o per categorie simili di danneggiati” ai fini della personalizzazione del danno patrimoniale (Cass. civ., sez. III, sent. n. 6378 del 3/3/2023).
Lo stesso può dirsi del presunto danno per non aver potuto sostenere l'esame, il giorno dell'incidente, che lo stesso danneggiato ha riferito al c.t.u. di aver superato alcune settimane dopo.
Ciò premesso, il risarcimento del danno, patrimoniale e non, dovuto agli attori è quantificabile nella somma di € 8.461,20, oltre a quella di € 366,00 che può essere riconosciuta per il costo di rottamazione dell'auto, non compreso nel valore stimato nella perizia dell'assicurazione e di cui è presumibile il pagamento, per un totale di € 8.827,20; deve quindi essere dedotto quanto già corrisposto (€
8.300,00), con un residuo di € 527,20 da porre a carico dell'assicuratrice convenuta, per conto della società proprietaria del veicolo non costituita.
Inconsistente l'eccezione di carenza di legittimazione passiva e la difesa nel merito del conducente convenuto, per i motivi suesposti, che si è limitato a riprendere le tesi dell'assicuratrice e dev'essere condannato in via solidale al rimborso della suddetta somma nella misura del 50% nei confronti di parte attrice. Il parziale accoglimento della domanda giustifica la compensazione totale delle spese di lite.
P.Q.M.
accoglie parzialmente la domanda di , e Parte_1 Parte_2 T_
nei confronti di e
[...] Controparte_1 Controparte_2 [...]
e condanna e Controparte_3 Controparte_1 Controparte_2 [...]
in solido tra loro, al pagamento di € 527,20 a favore di Controparte_3
, e;
pone definitivamente a Parte_1 Parte_2 Parte_3
carico delle parti il compenso del c.t.u., in egual misura nei rapporti interni, ferma la solidarietà per l'intero nei confronti del c.t.u.; compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Brescia il 24/2/2025
Il giudice onorario di pace
Maria Cristina Bongiorno
Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.