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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 20/03/2025, n. 188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 188 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N.R.G. 2061 / 2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 2061 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] ) con il Parte_1 C.F._1
EL LU (C.F. C.F._2
e
nato a [...] (R ) con il Parte_2 CodiceFiscale_3
RI BE ( CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 09/12/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione è nato a [...], in data [...], il figlio;
Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 12.11.2024 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
- ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima pagina 1 di 3 comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge, rispondano agli interessi del figlio minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2
matrimonio celebrato in Riccione, in data 2 luglio 2006, con atto trascritto nel registro dello
[...]
Stato Civile di detto Comune, atto n. 30 Parte II Serie A Anno 2006 ed ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Riccione, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
2) La signora perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello dell'ex marito. Pt_1
3) Il figlio minore sarà affidato in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente Per_1
alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
4) Il minore manterrà la sua residenza abituale presso la casa della madre, ove continuerà a Per_1
risiedere insieme alla stessa.
5) Il padre potrà vedere accordandosi direttamente con il figlio in ragione della sua età (anni Per_1
sedici).
6) Il signor contribuirà al mantenimento ordinario del minore mediante versamento in Pt_2 Per_1
favore della sig.ra della somma di € 350,00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli Pt_1
indici ISTAT, da versarsi a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato a Parte_1
acceso presso la Banca Credit Agricole Italia Spa, Iban n. [...].
7) Le spese straordinarie saranno divise al 50% tra i coniugi, da regolare secondo il protocollo del
Tribunale di Bologna, per la ripartizione quali i ricorrenti fanno espresso riferimento.
8) L'assegno unico per il minore verrà percepito dalla sig.ra nella misura del 100%. Pt_1
pagina 2 di 3 9) I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e di avere risolto fra loro ogni altro rapporto economico e di non avere, pertanto, nulla a pretendere l'uno dall'altro, ad alcun titolo.
10) I coniugi si impegnano ad improntare la loro condotta al reciproco rispetto e concedono, sin da ora, il nulla osta al rilascio dei passaporti e al rinnovo dei documenti per l'espatrio, consentendo l'inserimento del figlio negli stessi. Per_1
11) Le spese e le competenze professionali di entrambi i legali per il presente giudizio sono compensate tra le parti.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e l 2.07.2006 in Riccione (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui Parte_2
integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Riccione (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 30 Parte II Serie A Anno 2006 ) ;
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 20.03.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RI
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Francesca Miconi Presidente Relatore dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 2061 / 2024 V.G., congiuntamente promosso da:
nata a [...] ) con il Parte_1 C.F._1
EL LU (C.F. C.F._2
e
nato a [...] (R ) con il Parte_2 CodiceFiscale_3
RI BE ( CodiceFiscale_4
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio depositata il 09/12/2024 dai coniugi predetti;
- rilevato che dall'unione è nato a [...], in data [...], il figlio;
Per_1
- viste le note di trattazione scritta depositate in data 12.11.2024 con cui i coniugi stessi hanno rinunciato a comparire all'udienza, hanno confermato le richieste di cui al ricorso e hanno dato atto che tra loro non è intervenuta riconciliazione;
- dato atto che il pubblico ministero, intervenuto, ha concluso per l'accoglimento della domanda;
-ritenuta la completezza della documentazione allegata dalle parti;
- ritenuto che ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 3, n. 2 lett. B) della Legge 1 dicembre 1970, n.
898 e succ. mod., essendosi la separazione protratta ininterrottamente per sei mesi dalla prima pagina 1 di 3 comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione consensuale;
- ritenuto che sia da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
-ritenuto che le condizioni concordate dalle parti e dalle stesse confermate nelle note scritte siano conformi alla legge, rispondano agli interessi del figlio minore e che pertanto non vi siano ragioni ostative al recepimento delle condizioni di seguito trascritte:
1) Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Pt_2
matrimonio celebrato in Riccione, in data 2 luglio 2006, con atto trascritto nel registro dello
[...]
Stato Civile di detto Comune, atto n. 30 Parte II Serie A Anno 2006 ed ordinare alla cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, all'Ufficiale di Stato Civile del
Comune di Riccione, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
2) La signora perde il diritto di aggiungere al proprio cognome quello dell'ex marito. Pt_1
3) Il figlio minore sarà affidato in modo condiviso a entrambi i genitori i quali, limitatamente Per_1
alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la responsabilità genitoriale separatamente.
4) Il minore manterrà la sua residenza abituale presso la casa della madre, ove continuerà a Per_1
risiedere insieme alla stessa.
5) Il padre potrà vedere accordandosi direttamente con il figlio in ragione della sua età (anni Per_1
sedici).
6) Il signor contribuirà al mantenimento ordinario del minore mediante versamento in Pt_2 Per_1
favore della sig.ra della somma di € 350,00 mensili rivalutabili annualmente secondo gli Pt_1
indici ISTAT, da versarsi a mezzo di bonifico bancario sul conto corrente intestato a Parte_1
acceso presso la Banca Credit Agricole Italia Spa, Iban n. [...].
7) Le spese straordinarie saranno divise al 50% tra i coniugi, da regolare secondo il protocollo del
Tribunale di Bologna, per la ripartizione quali i ricorrenti fanno espresso riferimento.
8) L'assegno unico per il minore verrà percepito dalla sig.ra nella misura del 100%. Pt_1
pagina 2 di 3 9) I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente autosufficienti e di avere risolto fra loro ogni altro rapporto economico e di non avere, pertanto, nulla a pretendere l'uno dall'altro, ad alcun titolo.
10) I coniugi si impegnano ad improntare la loro condotta al reciproco rispetto e concedono, sin da ora, il nulla osta al rilascio dei passaporti e al rinnovo dei documenti per l'espatrio, consentendo l'inserimento del figlio negli stessi. Per_1
11) Le spese e le competenze professionali di entrambi i legali per il presente giudizio sono compensate tra le parti.
Visto l'art. 473 bis. 51 cpc
P.Q.M.
a) pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e l 2.07.2006 in Riccione (RN) alle condizioni di cui sopra da intendersi qui Parte_2
integralmente trascritte;
b) ordina all'Ufficiale dello stato civile del Comune di Riccione (RN) di procedere alla annotazione della presente sentenza ( Atto n. 30 Parte II Serie A Anno 2006 ) ;
c) spese come da accordi.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 20.03.2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Francesca Miconi
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