CASS
Sentenza 13 febbraio 2024
Sentenza 13 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/02/2024, n. 6323 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6323 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: LA NA US nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 14/12/2022 della CORTE APPELLO di TORINO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente all'aumento a titolo di recidiva e inammissibile nel resto. udito il difensore avv. MASSIMILIANO SCIULLI, che ha si è riportato alle conclusioni depositate chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 3/6/2020 il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Aosta aveva condannato La PI US per l'uso di targa falsificata, assolvendolo dalla 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 6323 Anno 2024 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 07/11/2023 ricettazione di un'autovettura provento di furto e di conseguente riciclaggio e dal reato di detenzione e porto di arma clandestina contestatogli. 2. Decidendo sugli appelli proposti dall'imputato e dal Pubblico Ministero, la Corte di appello di Torino, con sentenza del 14/12/2022, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha riconosciuto la penale colpevolezza del La PI in ordine alla ricettazione -in essa assorbito il delitto di cui all'art. 489 cod. pen. - confermando l'assoluzione sulla residua imputazione. 3. Ha proposto ricorso per Cassazione il La PI, affidandolo a sei motivi di impugnazione: 3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione per essersi ritenuta l'autovettura Range Rover in questione sicuramente provento di furto sulla base di circostanze ritenute dal ricorrente irrilevanti o non provate il ricorrente contesta che, nel difetto di accertamenti sui veicoli, possa ritenersi provato che l'originale del veicolo lo aveva il sig. TR e deduce che dalle sue dichiarazioni emergeva che non aveva sporto querela per truffa perché l'autovettura gli era stata sequestrata in Bulgaria, dove era stato fermato come indagato e poi rilasciato come testimone. 3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione per essersi riconosciuto il dolo della ricettazione - e non già il reato di cui all'art. 712cod. pen. - a fronte di un acquisto effettuato in nome proprio, con successiva circolazione in Italia ed in Bulgaria, condotte che non avrebbe avuto se consapevole dell'illecita provenienza del bene. 3.3. Vizio di motivazione per aver ribaltato la pronuncia assolutoria nel difetto di motivazione rafforzata l'elemento soggettivo del reato. 3.4. Violazione di legge e vizio di motivazione per essersi riconosciuta la recidiva pur essendo estinto il precedente penale a seguito del patteggiamento, ex art. 445 cod. proc. pen. 3.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, eccessivamente severo e con diniego della sospensione condizionale della pena per non essere stato risarcita la persona offesa. 3.6. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile, in quanto si discosta dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché la sentenza impugnata, senza incorrere in vizio logico alcuno, ha indicato una pluralità di convergenti elementi che hanno indotto a ritenere provato in termini di assoluta certezza che la vettura originale sia rimasta regolarmente in possesso del proprietario TR, senza mai uscire dalla disponibilità di questo, mentre il La PI è stato controllato alla guida di un mero "clone" di tale veicolo, dell'illecita provenienza del quale ha dimostrato piena consapevolezza omettendo di fornire adeguate spiegazioni in ordine all'acquisto del veicolo e di denunciare chi lo ha venduto, 2 riferendo invece della presenza di un non meglio identificato amico romano al momento dell'acquisto. A fronte di un percorso argonnentativo lineare ed immune da vizi logici o giuridici, il ricorrente si limita a prospettare una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esula dai poteri della Corte di cassazione, trattandosi, invece, di valutazione riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un., 30/4/1997, n. 6402, riv. 207944). Al Giudice di legittimità è infatti preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Conseguentemente, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo;
per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965). 2. Censura il merito della sentenza impugnata ed è anche manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso, in quanto la Corte di appello si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica del fatto accertato - al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. II, n. 29198 del 25/05/ 2010, Fontanella, rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede;
d'altro canto (Sez. II, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. Né si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del 3 giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Cass. pen., Sez. un., n. 35535 del 12/07/2007, CED Cass. n. 236914). 3. Il terzo motivo di ricorso è generico, oltre che manifestamente infondato, in quanto - a fronte di un percorso argomentativo della sentenza impugnata particolarmente dettagliato nell'esaminare gli elementi addotti come rivelatori del dolo del ricorrente, dinanzi ricordati - il ricorso non specifica con quale delle argomentazioni poste dal primo giudice a sostegno della decisione adottata la Corte territoriale non si sarebbe confrontata adeguatamente: si tratta, pertanto, di motivo inammissibile in quanto privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. 4. La censura con la quale il ricorrente si duole del riconoscimento della recidiva è inammissibile, in quanto non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello e ricordato dalla stessa sentenza impugnata a pag. 11. 5. Immune da censure deve ritenersi anche il diniego delle circostanze attenuanti generiche invocate dal ricorrente, in quanto giustificato da motivazione fondata sulla gravità del fatto, sulla personalità del ricorrente, desunta anche dai suoi precedenti penali, e da ultimo sulla condotta processuale del La PI, indicato come persona che ha reso affermazioni false sin dalle indagini- Si tratta di motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). 6. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre, avendo la Corte territoriale determinato la pena base in misura non lontana dal minimo edittale, peraltro giustificando tale scostamento anche con il valore del bene ricettato, indicato come "indubbiamente molto elevato" . 4 Così deciso il 7 novembre 2023 Il Consigliere estensore Immune da censure, infine, deve ritenersi anche il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, fondato innanzitutto sul rilievo che il La PI aveva già beneficiato della pena di sei mesi di reclusione condizionalmente sospesa, che, cumulata con quella irrogata in sentenza, supera il limite di due aqnni di reclusione, né può rilevare la considerazione che la pena di sei mesi di reclusione era stata applicata su accordo delle parti: in tema di sentenza di patteggiamento, infatti, r estinzione degli effetti penali conseguente, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., all'utile decorso del termine di due o cinque anni (secondo che si tratti di delitto o di contravvenzione), deve intendersi limitata, con riferimento alla reiterabilità della sospensione condizionale, ai soli casi in cui sia stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, con la conseguenza che, ove sia stata applicata una sanzione detentiva, di questa occorre comunque tenere conto ai fini della valutazione, imposta dagli artt. 164, ultimo comma, e 163 cod. pen. circa la concedibilità di un secondo beneficio (Sez. U, n. 31 del 22/11/2000, Rv. 218529 - 01) 7. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Il Presidente
udita la relazione svolta dal Consigliere LUCIANO IMPERIALI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore LUIGI CUOMO che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente all'aumento a titolo di recidiva e inammissibile nel resto. udito il difensore avv. MASSIMILIANO SCIULLI, che ha si è riportato alle conclusioni depositate chiedendone l'accoglimento. RITENUTO IN FATTO CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Con sentenza del 3/6/2020 il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Aosta aveva condannato La PI US per l'uso di targa falsificata, assolvendolo dalla 1 Penale Sent. Sez. 2 Num. 6323 Anno 2024 Presidente: ROSI ELISABETTA Relatore: IMPERIALI LUCIANO Data Udienza: 07/11/2023 ricettazione di un'autovettura provento di furto e di conseguente riciclaggio e dal reato di detenzione e porto di arma clandestina contestatogli. 2. Decidendo sugli appelli proposti dall'imputato e dal Pubblico Ministero, la Corte di appello di Torino, con sentenza del 14/12/2022, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha riconosciuto la penale colpevolezza del La PI in ordine alla ricettazione -in essa assorbito il delitto di cui all'art. 489 cod. pen. - confermando l'assoluzione sulla residua imputazione. 3. Ha proposto ricorso per Cassazione il La PI, affidandolo a sei motivi di impugnazione: 3.1. Violazione di legge e vizio di motivazione per essersi ritenuta l'autovettura Range Rover in questione sicuramente provento di furto sulla base di circostanze ritenute dal ricorrente irrilevanti o non provate il ricorrente contesta che, nel difetto di accertamenti sui veicoli, possa ritenersi provato che l'originale del veicolo lo aveva il sig. TR e deduce che dalle sue dichiarazioni emergeva che non aveva sporto querela per truffa perché l'autovettura gli era stata sequestrata in Bulgaria, dove era stato fermato come indagato e poi rilasciato come testimone. 3.2. Violazione di legge e vizio di motivazione per essersi riconosciuto il dolo della ricettazione - e non già il reato di cui all'art. 712cod. pen. - a fronte di un acquisto effettuato in nome proprio, con successiva circolazione in Italia ed in Bulgaria, condotte che non avrebbe avuto se consapevole dell'illecita provenienza del bene. 3.3. Vizio di motivazione per aver ribaltato la pronuncia assolutoria nel difetto di motivazione rafforzata l'elemento soggettivo del reato. 3.4. Violazione di legge e vizio di motivazione per essersi riconosciuta la recidiva pur essendo estinto il precedente penale a seguito del patteggiamento, ex art. 445 cod. proc. pen. 3.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, eccessivamente severo e con diniego della sospensione condizionale della pena per non essere stato risarcita la persona offesa. 3.6. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso è inammissibile, in quanto si discosta dai parametri dell'impugnazione di legittimità stabiliti dall'art. 606 cod. proc. pen. 1. Il primo motivo di ricorso è inammissibile perché la sentenza impugnata, senza incorrere in vizio logico alcuno, ha indicato una pluralità di convergenti elementi che hanno indotto a ritenere provato in termini di assoluta certezza che la vettura originale sia rimasta regolarmente in possesso del proprietario TR, senza mai uscire dalla disponibilità di questo, mentre il La PI è stato controllato alla guida di un mero "clone" di tale veicolo, dell'illecita provenienza del quale ha dimostrato piena consapevolezza omettendo di fornire adeguate spiegazioni in ordine all'acquisto del veicolo e di denunciare chi lo ha venduto, 2 riferendo invece della presenza di un non meglio identificato amico romano al momento dell'acquisto. A fronte di un percorso argonnentativo lineare ed immune da vizi logici o giuridici, il ricorrente si limita a prospettare una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione che esula dai poteri della Corte di cassazione, trattandosi, invece, di valutazione riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. Un., 30/4/1997, n. 6402, riv. 207944). Al Giudice di legittimità è infatti preclusa - in sede di controllo della motivazione - la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti e del relativo compendio probatorio, preferiti a quelli adottati dal giudice del merito perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Conseguentemente, in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo;
per cui sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965). 2. Censura il merito della sentenza impugnata ed è anche manifestamente infondato il secondo motivo di ricorso, in quanto la Corte di appello si è correttamente conformata - quanto alla qualificazione giuridica del fatto accertato - al consolidato orientamento di questa Corte (per tutte, Sez. II, n. 29198 del 25/05/ 2010, Fontanella, rv. 248265), per il quale, ai fini della configurabilità del reato di ricettazione, la prova dell'elemento soggettivo può essere raggiunta anche sulla base dell'omessa o non attendibile indicazione della provenienza della cosa ricevuta, la quale è sicuramente rivelatrice della volontà di occultamento, logicamente spiegabile con un acquisto in mala fede;
d'altro canto (Sez. II, n. 45256 del 22/11/2007, Lapertosa, Rv. 238515), ricorre il dolo di ricettazione nella forma eventuale quando l'agente ha consapevolmente accettato il rischio che la cosa acquistata o ricevuta fosse di illecita provenienza, non limitandosi ad una semplice mancanza di diligenza nel verificare la provenienza della cosa, che invece connota l'ipotesi contravvenzionale dell'acquisto di cose di sospetta provenienza. Né si richiede all'imputato di provare la provenienza del possesso delle cose, ma soltanto di fornire una attendibile spiegazione dell'origine del possesso delle cose medesime, assolvendo non ad onere probatorio, bensì ad un onere di allegazione di elementi, che potrebbero costituire l'indicazione di un tema di prova per le parti e per i poteri officiosi del 3 giudice, e che comunque possano essere valutati da parte del giudice di merito secondo i comuni principi del libero convincimento (in tal senso, Cass. pen., Sez. un., n. 35535 del 12/07/2007, CED Cass. n. 236914). 3. Il terzo motivo di ricorso è generico, oltre che manifestamente infondato, in quanto - a fronte di un percorso argomentativo della sentenza impugnata particolarmente dettagliato nell'esaminare gli elementi addotti come rivelatori del dolo del ricorrente, dinanzi ricordati - il ricorso non specifica con quale delle argomentazioni poste dal primo giudice a sostegno della decisione adottata la Corte territoriale non si sarebbe confrontata adeguatamente: si tratta, pertanto, di motivo inammissibile in quanto privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. 4. La censura con la quale il ricorrente si duole del riconoscimento della recidiva è inammissibile, in quanto non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen., come si evince dall'atto di appello e ricordato dalla stessa sentenza impugnata a pag. 11. 5. Immune da censure deve ritenersi anche il diniego delle circostanze attenuanti generiche invocate dal ricorrente, in quanto giustificato da motivazione fondata sulla gravità del fatto, sulla personalità del ricorrente, desunta anche dai suoi precedenti penali, e da ultimo sulla condotta processuale del La PI, indicato come persona che ha reso affermazioni false sin dalle indagini- Si tratta di motivazione esente da manifesta illogicità, che, pertanto, è insindacabile in cassazione (Cass., Sez. 6, n. 42688 del 24/9/2008, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244). 6. La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre, avendo la Corte territoriale determinato la pena base in misura non lontana dal minimo edittale, peraltro giustificando tale scostamento anche con il valore del bene ricettato, indicato come "indubbiamente molto elevato" . 4 Così deciso il 7 novembre 2023 Il Consigliere estensore Immune da censure, infine, deve ritenersi anche il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, fondato innanzitutto sul rilievo che il La PI aveva già beneficiato della pena di sei mesi di reclusione condizionalmente sospesa, che, cumulata con quella irrogata in sentenza, supera il limite di due aqnni di reclusione, né può rilevare la considerazione che la pena di sei mesi di reclusione era stata applicata su accordo delle parti: in tema di sentenza di patteggiamento, infatti, r estinzione degli effetti penali conseguente, ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen., all'utile decorso del termine di due o cinque anni (secondo che si tratti di delitto o di contravvenzione), deve intendersi limitata, con riferimento alla reiterabilità della sospensione condizionale, ai soli casi in cui sia stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, con la conseguenza che, ove sia stata applicata una sanzione detentiva, di questa occorre comunque tenere conto ai fini della valutazione, imposta dagli artt. 164, ultimo comma, e 163 cod. pen. circa la concedibilità di un secondo beneficio (Sez. U, n. 31 del 22/11/2000, Rv. 218529 - 01) 7. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dai ricorsi, si determina equitativamente in euro tremila.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Il Presidente