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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Taranto, sez. II, sentenza 13/02/2026, n. 172 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Taranto |
| Numero : | 172 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 172/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 2, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VIGORITA CELESTE, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 122/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente1 - P.IVA1
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente2 - P.IVA2
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0302929 ALTRI TRIBUTI 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1807/2025 depositato il 12/11/2025
Richieste delle parti:
le parti si riportano agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la ingiunzione di pagamento n. 0302929 con la quale la Resistente1 ha richiesto il pagamento di contributi consortili dovuti al già Ex Nominativo_1 Resistente2 per l'anno 2009 dal defunto genitore , dante causa, per un importo complessivo di Euro 3.112,40.
Ha eccepito la illegittimità dell'atto impugnato per :
1-Omessa notifica dell'atto presupposto.
2-Insussistenza di responsabilità solidale degli eredi.
3-Intervenuta prescrizione del credito.
Si sono costituiti in giudizio la Resistente1 ed il Resistente2, confermando la legittimità del proprio rispettivo operato e la fondatezza della pretesa.
All'esito della udienza del 11.11.2025 questa Corte decide come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-in ordine al primo ed al terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente, si rileva che, siccome eccepito dal Riscossore ed evincibile dalle emergenze processuali, la ingiunzione qui impugnata è stato preceduta dalla notifica di atti aventi valenza interruttiva della prescrizione ovvero:
° notifica diretta al Nominativo_1 in data 15.5.2012 di avviso di pagamento n. 90020120014495150;
° precedente ingiunzione n. 0169514 del 16.10.2012 (richiamata anche in quella qui impugnata), oggetto di ricorso proposto il 7.1.2013, introduttivo di giudizio definito con sentenza della CTR Puglia
–Sezione Staccata di Taranto n. 1678/28/2024 depositata il 3.5.2024, sfavorevole al contribuente.
Ne consegue la presenza di valido e tempestivo titolo giustificativo della nuova ingiunzione qui opposta .
I motivi sono pertanto infondati. -In ordine al secondo motivo si osserva che parte ricorrente non ha fornito indicazione e dimostrazione degli altri eredi, né delle rispettive quote parti ereditate, sicchè, allo stato degli atti, il motivo non può essere accolto.
Per quanto innanzi questa Corte rigetta il ricorso.
Spese del giudizio comunque compensate attesa la particolarità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Taranto , Sezione Seconda, Giudice Monocratico:
-Rigetta il ricorso.
-Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto il 11.11.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Avv. Celeste Vigorita)
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TARANTO Sezione 2, riunita in udienza il 11/11/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
VIGORITA CELESTE, Giudice monocratico in data 11/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 122/2025 depositato il 03/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente1 - P.IVA1
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Resistente2 - P.IVA2
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Email_3 ed elettivamente domiciliato presso Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INVITO AL PAGAMENTO n. 0302929 ALTRI TRIBUTI 2009
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1807/2025 depositato il 12/11/2025
Richieste delle parti:
le parti si riportano agli atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 ha proposto ricorso avverso la ingiunzione di pagamento n. 0302929 con la quale la Resistente1 ha richiesto il pagamento di contributi consortili dovuti al già Ex Nominativo_1 Resistente2 per l'anno 2009 dal defunto genitore , dante causa, per un importo complessivo di Euro 3.112,40.
Ha eccepito la illegittimità dell'atto impugnato per :
1-Omessa notifica dell'atto presupposto.
2-Insussistenza di responsabilità solidale degli eredi.
3-Intervenuta prescrizione del credito.
Si sono costituiti in giudizio la Resistente1 ed il Resistente2, confermando la legittimità del proprio rispettivo operato e la fondatezza della pretesa.
All'esito della udienza del 11.11.2025 questa Corte decide come segue.
MOTIVI DELLA DECISIONE
-in ordine al primo ed al terzo motivo, che possono essere trattati congiuntamente, si rileva che, siccome eccepito dal Riscossore ed evincibile dalle emergenze processuali, la ingiunzione qui impugnata è stato preceduta dalla notifica di atti aventi valenza interruttiva della prescrizione ovvero:
° notifica diretta al Nominativo_1 in data 15.5.2012 di avviso di pagamento n. 90020120014495150;
° precedente ingiunzione n. 0169514 del 16.10.2012 (richiamata anche in quella qui impugnata), oggetto di ricorso proposto il 7.1.2013, introduttivo di giudizio definito con sentenza della CTR Puglia
–Sezione Staccata di Taranto n. 1678/28/2024 depositata il 3.5.2024, sfavorevole al contribuente.
Ne consegue la presenza di valido e tempestivo titolo giustificativo della nuova ingiunzione qui opposta .
I motivi sono pertanto infondati. -In ordine al secondo motivo si osserva che parte ricorrente non ha fornito indicazione e dimostrazione degli altri eredi, né delle rispettive quote parti ereditate, sicchè, allo stato degli atti, il motivo non può essere accolto.
Per quanto innanzi questa Corte rigetta il ricorso.
Spese del giudizio comunque compensate attesa la particolarità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Taranto , Sezione Seconda, Giudice Monocratico:
-Rigetta il ricorso.
-Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Taranto il 11.11.2025
IL GIUDICE MONOCRATICO
(Avv. Celeste Vigorita)