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Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 24/09/2025, n. 3301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3301 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BARI
SEZIONE III CIVILE
In funzione di giudice di appello
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del Giudice dott. Nicola
Antonio D'Amore, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al n. 13876/2018 R.G., avente ad oggetto
“responsabilità civile”, promossa da:
e , con il patrocinio dell'Avv. Parte_1 Parte_2
Clemente Guarnieri,
Appellanti contro in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 con il patrocinio dell'Avv. Renato Rendine,
Appellata nonché contro
, contumace, CP_2
Appellata
Conclusioni: come da note depositate per l'udienza del 24.9.2025 - sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. - quivi da intendersi integralmente trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 c. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.
Con atto di citazione ritualmente notificato (il 3.10.2018 a ed il CP_2
5.10.2018 ad e hanno Controparte_1 Parte_1 Parte_2 interposto appello avverso la sentenza n. 1262/2018 del Giudice di Pace di Bari,
Pag. 1 a 10 depositata il 20.6.2018 ed emessa in seno al giudizio di I grado iscritto al n. 10817/2016
R.G., con cui è stata rigettata la domanda risarcitoria avanzata dagli odierni appellanti in ordine al sinistro stradale verificatosi il 30.9.2015 alle ore 19:00 circa, allorquando la sig.ra , alla guida dell'autovettura VW Golf tg. EB629FT, di proprietà Parte_2 del sig. , mentre percorreva via Randa in Bitritto (BA), giunta in Parte_1 prossimità dello snodo della predetta arteria stradale, al fine di effettuare una curva di 90 gradi, rallentava sino quasi a fermarsi e veniva tamponata dalla motoagricola, marca modello Beta 45L, tg. BA025260, di proprietà della sig.ra CP_3 CP_2 nell'occasione condotta dal sig. , sicché dalla collisione tra i veicoli Persona_1 derivavano lesioni fisiche in capo alla e danni al veicolo da questa condotto. Parte_2
In particolare, gli appellanti hanno censurato la suindicata sentenza deducendo:
- l'inesatta valutazione delle prove testimoniali, il cui contenuto è stato erroneamente considerato generico ed inverosimile;
- l'ingiustificato discostamento dalle risultanze delle disposte CC.TT.U. estimativa e medico-legale, non avendo il primo Giudice, senza fornire adeguata motivazione, condiviso le conclusioni rese dai consulenti;
- l'omessa valutazione ai fini probatori della mancata comparizione della convenuta a rendere interrogatorio formale. CP_2
Sulla scorta di tali rilievi, gli appellanti hanno chiesto di dichiarare la nullità della sentenza, di accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato secondo le modalità esposte nell'atto di citazione in primo grado, e, per l'effetto, di condannare
[...] al pagamento in favore di della complessiva Controparte_1 Parte_1 somma di € 5.511,48 o di quell'altra somma maggiore o minore da determinarsi, nonché al pagamento in favore di della complessiva somma di € 5.680,00 o Parte_2 di quell'altra somma maggiore o minore da determinarsi, con vittoria di spese di lite del doppio grado di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 29.1.2019 si è costituita CP_1
che ha dedotto, in via preliminare, l'inammissibilità dell'atto di Controparte_1 appello per evidente infondatezza e mancata esposizione dei motivi specifici di impugnazione e, nel merito, il buon governo di tutte le risultanze istruttorie da parte del primo Giudice, contestando in fatto ed in diritto i motivi di riforma articolati da parte appellante nonché il quantum debeautur richiesto per i danni al veicolo, poiché non provato. Pertanto, ha chiesto di dichiarare inammissibile il gravame o rigettarlo nel merito, con vittoria di spese di lite.
Pag. 2 a 10 non si è costituita in giudizio ed all'udienza del 30.1.2019 ne è stata CP_2 dichiarata la contumacia.
Acquisito il fascicolo di I grado e nelle more mutato il Giudicante (cfr. decreto del
Presidente del Tribunale n. 146/2024), la causa è stata rinviata per la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 24.9.2025, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c., giusta decreto depositato il 31.7.2025.
In via preliminare, va osservato che la causa è matura per la decisione.
Sempre in via preliminare, vanno rigettate le eccezioni di inammissibilità dell'appello sollevate dalla compagnia assicurativa, atteso che il gravame risulta rispettare le prescrizioni di cui all'art. 342 c.p.c. anche alla luce del dictum di Cass.
SS.UU. n. 29177/2017, secondo cui “gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l.
n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che
l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata”, né sussiste l'invocata ipotesi di cui all'art 348 bis
c.p.c., atteso che parte appellante ha motivato il proprio atto di impugnazione con ragioni che meritano un esame nel merito.
Scendendo al merito, i motivi di impugnazione - da delibarsi congiuntamente, in quanto prospettano ragioni di censura intimamente connesse tra loro - sono meritevoli di accoglimento per le ragioni di seguito indicate.
Invero, dalle risultanze istruttorie acquisite nel precedente grado di giudizio, risulta provato che il sinistro de quo sia avvenuto a seguito di tamponamento, operato dalla motoagricola marca ai danni del veicolo VW Golf, secondo le modalità CP_3 descritte dagli attori in primo grado.
Orbene, tale quadro è frutto, innanzitutto, delle deposizioni testimoniali, le quali hanno fornito una ricostruzione attendibile e scevra da contraddizioni dell'evento pregiudizievole oggetto di causa.
Il Giudice di Pace ha, difatti, errato nel non riconoscere il giusto valore probatorio alle deposizioni dei testi e , le quali, come confermato tra l'altro dallo stesso Tes_1 Tes_2
Pag. 3 a 10 primo Giudicante, hanno dato “conferma del sinistro” e delle “modalità” del tamponamento (cfr. pag. 6 della sentenza).
In particolare, non coglie nel segno il rilievo di genericità mosso dal Giudice di Pace al contenuto delle dichiarazioni del teste , poiché il testimone “dichiarava di non Tes_1 essere in grado di descrivere il danno a carico del veicolo attoreo”. In realtà, al fine di saggiare la credibilità e l'attendibilità delle dichiarazioni testimoniali, occorre, prioritariamente, verificare se quanto riferito dal testimone sia esaustivo ed idoneo a provare quanto descritto nell'atto di citazione in primo grado in ordine al verificarsi del sinistro e alle sue concrete modalità di accadimento.
Orbene, il testimone ha reso una deposizione attendibile e priva di contraddizioni, dichiarando: “…il 30.09.2015 attorno alle 19:00 assistetti al seguente episodio: uscito dall'abitazione del mio amico ed in sua compagnia percorrevo via Randa in Pt_3 direzione dell'intersezione (…) alla cui sinistra vi è un ristorante, svoltando a destra invece si rientra nel paese, nel ridetto frangente vidi una macchina agricola con quattro ruote superarmi dalle spalle con direzione verso l'intersezione e poi impattare contro un'autovettura Golf forse ferma sulla via Randa all'intersezione di cui ho detto” (cfr. verbale d'udienza del 28.6.2017, fasc. I grado).
A differenza di quanto rilevato dal Giudice di Pace, il testimone ha fornito adeguate coordinate spazio-temporali, idonee a inquadrare il luogo, il tempo e le modalità del sinistro in maniera conforme alle allegazioni dell'atto di citazione.
D'altra parte, risulta opportuno evidenziare che la dedotta genericità della deposizione testimoniale non può, di per sé sola considerata, ragionevolmente fondare un giudizio di inattendibilità di quanto da questi riferito. Invero, sarebbe stato onere del Giudice di primo grado quello di porre ulteriori domande a chiarimento o precisazione del narrato, onde valutare la bontà del ricordo e, comunque, l'attendibilità della deposizione testimoniale.
Lo stesso metro valutativo consente, altresì, di ritenere prive di criticità le dichiarazioni fornite dal teste , avendo anche questi reso una deposizione attendibile e Tes_2 collimante con la dinamica dell'incidente riferita dagli appellanti, attori in primo grado.
Il testimone, invero, ha indicato con precisione le circostanze di tempo, luogo e le modalità del sinistro, riferendo che: “…il 30.09.2015 alle ore 19:00 circa, mentre conducevo l'auto di mia proprietà una Golf grigia tg. DR436CL sulla via Randa con direzione verso l'intersezione che consente svoltando a destra di andare a Sannicandro
e svoltando a sinistra di andare al ristorante “Ranch”, ad una distanza di circa 200
Pag. 4 a 10 metri la autoagricola che mi precedeva tamponava un'autovettura Golf, nei pressi della predetta intersezione, non saprei dire se la Golf fosse ferma al momento del tamponamento, preciso che era con me in auto il Sig. e precisando, Testimone_3 inoltre, che a seguito del sinistro, “la Golf presentava nella parte posteriore i seguenti danni: cofano posteriore era incassato, il lunotto posteriore era rotto, il paraurti posteriore era anch'esso incassato” (cfr. verbale d'udienza del 28.6.2017, fasc. I grado).
Il teste ha, quindi, permesso di ricostruire la dinamica del sinistro così come esposta da parte attrice, narrando l'accaduto in modo coerente e logico.
Di conseguenza, non possono essere condivise le censure di genericità e inverosimiglianza mosse dal Giudice di Pace alle summenzionate dichiarazioni, atteso che una mera discrepanza terminologica (rilevare un incassamento in luogo di una lieve deformazione del cofano e parafango posteriore) non costituisce un'incongruenza tale da inficiare interamente la credibilità di un testimone - non dovendosi a questi richiedere valutazioni e competenze di natura tecnica - e che risulta possibile aver potuto vedere il sinistro anche ad una distanza di 200 metri, tenuto conto che lo stesso si è verificato su un tratto di strada pianeggiante e rettilineo (cfr. pag. 2 C.T.U. estimativa;
rilievi fotografici e cartografici a pagg. 4, 5 delle osservazioni alla C.T.U., fasc. I grado Arca
Ass.ni S.p.A.) oltre che, come precisato dagli odierni appellanti e non contestato da parte appellata, in presenza di luce solare. Peraltro, i testimoni, viaggiando nella stessa direzione di marcia dei due veicoli coinvolti nel tamponamento, si avvicinavano al punto dell'impatto, potendo, quindi, apprendere in breve tempo, cosa stesse accadendo dinanzi a loro.
Inoltre, la C.T.U. estimativa eseguita sui veicoli coinvolti nell'incidente ha rilevato la compatibilità tra i danni riscontrati sull'autovettura attorea e la descrizione del sinistro;
poi, la C.T.U. medico-legale svolta sulla ha accertato la sussistenza di nesso Parte_2 causale tra le menomazioni subite dalla periziata ed il sinistro stradale: tanto, unitamente alle risultanze della prova testimoniale, è idoneo a completare il complessivo quadro probatorio.
Invero, come è noto, il giudice di merito può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche (cfr. Cass. n. 3717/2019).
Ciò posto, le valutazioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio non hanno efficacia
Pag. 5 a 10 vincolante per il giudice e, tuttavia, egli può legittimamente disattenderle soltanto attraverso una coerente e convincente valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico- giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del C.T.U. (cfr. Cass. n.
28043/2021).
Ebbene, nel caso in rassegna, il Giudice di Pace ha disatteso entrambe le consulenze, omettendo di indicare le presunte mancanze in cui sarebbero incorsi i consulenti e, soprattutto, senza fornire adeguata motivazione.
Nello specifico, il primo Giudice, per quanto riguarda la C.T.U. estimativa, ha ritenuto le conclusioni ivi rese inidonee “a fornire elementi probatori corroboranti le dette prove orali”, sulla scorta di argomenti (scarsa qualità del materiale fotografico agli atti, cattivo stato di conservazione della assenza su quest'ultima di tracce di Parte_4 colore compatibili con quelle della carrozzeria della VW Golf) già comunque oggetto di accertamento e valutazione da parte del consulente, oltre a non considerare quanto da questi accertato a seguito di esame delle altezze dei veicoli, mentre ha disatteso le conclusioni della C.T.U. medico-legale per mancanza agli atti dei referti radiologici, ritenendo genericamente ascrivibili ad altri infortuni o sinistri le menomazioni accertate sulla nell'esame clinico. Parte_2
Tale impostazione non può essere condivisa, poiché non tiene nella dovuta attenzione la circostanza che la consulenza non può essere disattesa con argomentazioni scarne ma solo sostituendo alla valutazione tecnica non condivisa altra e diversa valutazione tecnica, fondata su elementi oggettivamente riscontrabili, nella specie mancanti.
Né, peraltro, il primo Giudicante ha inteso esercitare i poteri processuali, pure riconosciutigli, volti ad ottenere dai nominati consulenti chiarimenti sulle risultanze dei rispettivi accertamenti, in ordine ai quali nutriva dubbi.
Infine, l'ingiustificata mancata comparizione della convenuta a rendere il CP_2 deferito interrogatorio formale, alla luce della sussistenza di coerenti e concordanti elementi a sostegno della domanda di parte attrice, così come emersi dall'attività istruttoria svolta, avrebbe dovuto indurre il primo Giudice a ritenere fondata la pretesa attorea ex art. 232 c.p.c.
Ritenuto quindi provato l'an, occorre passare alla quantificazione del danno in ordine al pregiudizio materiale subìto dal veicolo VW Golf del . Pt_1
Pag. 6 a 10 Gli attori in primo grado hanno prodotto un preventivo in originale, relativo alle spese di riparazione dell'autovettura.
Sul punto, deve, tuttavia, rilevarsi come, pur non avendo il preventivo redatto da soggetto estraneo alla controversia valore probatorio in giudizio qualora non venga in tal sede confermato, la Suprema Corte di Cassazione ha stabilito che, nel momento in cui sia stata
“provata, o non contestata, l'esistenza del danno” (cfr. Cass. n. 8004/2005), è possibile per il giudice di merito porre a fondamento della sua liquidazione un “preventivo di spesa
- che deve considerarsi alla stregua di una mera stima di parte delle spese occorrenti per le riparazioni del danno - se adeguatamente dettagliato in ordine alle singole voci relative agli interventi da realizzare (cfr. Cass. n. 3297/2018).
Tanto premesso, in I grado l'odierna appellata costituita non ha contestato specificamente l'entità del danno sofferto dal veicolo in ordine alle voci di intervento contenute nel preventivo di spesa prodotto, ma si è limitata a rilevare l'inidoneità di tale documento a dimostrare l'esborso subito per la riparazione dell'auto: tale circostanza non è idonea, di per sé sola considerata, ad escludere il diritto al risarcimento, giacché ai fini della determinazione dell'importo da liquidare a titolo di risarcimento del danno occorre fare riferimento non già a ciò che si è effettivamente speso, bensì a ciò che si dovrebbe spendere per ripristinare la situazione precedente all'incidente (cfr. Trib. Napoli n.
7549/2025); pertanto, la quantificazione del danno patrimoniale può essere operata sulla scorta del preventivo di spesa prodotto e, quindi, determinato in complessivi euro
5.511,48.
In ordine alle lesioni subìte dalla (di anni 48 al momento del sinistro), va Parte_2 risarcita la somma di euro 1.356,20 all'attualità per danno biologico (ex art. 139 D. lgs.
n. 209/2005) e la somma di euro 100,00 per spese mediche congrue (tenuto conto che la
C.T.U. ha riconosciuto la sussistenza della compatibilità tra le lesioni ed il sinistro, prevedendo un danno biologico dell'1%, un'I.T.T. di 5 gg., un'I.T.P. al 50% di 5 gg. ed al 25% di 11 gg., e spese mediche congrue per euro 100,00).
Non può poi riconoscersi il danno morale, in quanto non è stata fornita la relativa prova.
Sul punto, giova rilevare che il danno morale conseguente alle lesioni va sempre provato, sia pure per presunzioni, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico patito, specie nel caso di lesioni micropermanenti, laddove non sempre vi è un ulteriore danno in termini di sofferenza da ristorare (cfr., ex multis, Cass. n. 7753/2020, secondo cui, in materia di responsabilità extracontrattuale, il danno da sofferenza morale deve essere allegato e provato specificamente, anche a mezzo di presunzioni, ma senza
Pag. 7 a 10 che queste, eludendo gli oneri assertivi e probatori, si traducano in automatismi che finiscano per determinare anche un'erronea sussunzione della fattispecie concreta in quella legale). Secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di danno non patrimoniale discendente da lesione della salute, se è vero che all'accertamento di un danno biologico non può conseguire in via automatica il riconoscimento del danno morale (trattandosi di distinte voci di pregiudizio della cui effettiva compresenza nel caso concreto il danneggiato è tenuto a fornire rigorosa prova), la lesione dell'integrità psico- fisica può rilevare, sul piano presuntivo, ai fini della dimostrazione di un coesistente danno morale, alla stregua di un ragionamento inferenziale cui deve, peraltro, riconoscersi efficacia tanto più limitata quanto più basso sia il grado percentuale di invalidità permanente, dovendo ritenersi normalmente assorbite nel danno biologico di lieve entità (salvo prova contraria) tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sotto il profilo del danno morale (cfr., ex multis, Cass. n. 6444/2023).
Nella specie, trattandosi di lesione di lieve entità, l'appellante non ha chiesto di provare il danno in questione né, comunque, ha fornito alcun elemento concreto atto a far presumere la sussistenza del danno morale.
Sulle somme liquidate a titolo di danno biologico non può riconoscersi la rivalutazione, in quanto, come visto, le somme sono già liquidate ai valori attuali, mentre vanno riconosciuti gli interessi legali calcolati non sulla somma in valori attuali (cfr. Cass. n.
1712/1995; n. 26303/2019) ma su quella originaria (ottenuta devalutando il detto importo al momento del sinistro) rivalutata anno per anno, secondo gli indici ISTAT di rivalutazione dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati.
La rivalutazione va riconosciuta sulla somma liquidata per il danno al veicolo del
, costituente un debito di valore, oltre interessi legali calcolati sulla somma Pt_1 originaria – così come liquidata – rivalutata anno per anno, secondo gli indici ISTAT di rivalutazione dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati.
Inoltre, la rivalutazione va esclusa per le spese mediche, costituenti un debito di valuta, su cui vanno riconosciuti gli interessi legali dal dì dell'esborso al soddisfo.
Pertanto, in riforma della sentenza gravata, va riconosciuta la responsabilità esclusiva del conducente della motoagricola marca nella causazione del sinistro di cui è CP_3 causa, con la conseguente liquidazione in favore degli appellanti delle somme sopra indicate.
In considerazione dell'accoglimento del gravame, le spese processuali seguono la
Pag. 8 a 10 soccombenza degli appellati, in solido tra loro, per ambedue i gradi di giudizio (cfr. sul punto Cass. n. 6369/2013, secondo cui il criterio della soccombenza, al fine di attribuire l'onere delle spese processuali, non si fraziona a seconda dell'esito delle varie fasi del giudizio, ma va riferito unitariamente all'esito finale della lite, senza che rilevi che in qualche grado o fase del giudizio la parte poi definitivamente soccombente abbia conseguito un esito ad essa favorevole) e sono liquidate come da dispositivo in base al
D.M. n. 55/2014 e ss.mm.ii. (per il giudizio di I grado: tabella n. 1; scaglione n. 3, in considerazione del valore del decisum; per il presente giudizio di appello: tabella n. 2; scaglione n. 3, in considerazione del valore del decisum; in entrambi i casi, con riduzione delle voci di compenso nella misura del 50% ex art. 4 c. 1, in considerazione della non particolare difficoltà delle questioni affrontate e della vicinanza del decisum al valore minimo dello scaglione di riferimento).
In considerazione dell'esito della lite, le spese delle CC.TT.U., disposte nel giudizio di primo grado e già liquidate dal Giudice di Pace con decreti del 18.5.2018 e del 15.6.2018, devono porsi interamente a carico degli appellati, in solido fra loro.
P.Q.M.
il Tribunale, in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta le eccezioni di inammissibilità dell'appello sollevate da Controparte_1
[...]
- in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza n. 1262/2018 del Giudice di
Pace di Bari, accerta l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo marca
Valentini modello Beta 45L, Tg BA025260 nella causazione del sinistro oggetto di causa e, per l'effetto, condanna e in solido tra loro, al Controparte_1 CP_2 risarcimento della somma di euro 5.511,48 in favore di e della somma Parte_1 di euro 1.456,20 in favore di , oltre rivalutazione ed interessi come Parte_2 da parte motiva;
- condanna e in solido tra loro, alla rifusione Controparte_1 CP_2 delle spese processuali di ambo i gradi di giudizio in favore di e Parte_1
, liquidate in euro 3.583,50 per compensi professionali ed in euro Parte_2
687,37 per esborsi documentati, oltre rimborso spese forfettarie nella misura del 15%,
C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge, da versarsi direttamente in favore del difensore, dichiaratosi antistatario;
- pone le spese di CC.TT.U., già liquidate dal Giudice di prime cure, interamente a carico
Pag. 9 a 10 di e in solido fra loro. Controparte_1 CP_2
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Bari, 24.9.2025
Il Giudice
Nicola Antonio D'Amore
Pag. 10 a 10