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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 23/12/2025, n. 1395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 1395 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 809/2019
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, rilevato che l'udienza del 23/12/2025 si è svolta mediante trattazione scritta;
lette le note depositate dalle parti;
IL GIUDICE
si ritira in camera di consiglio;
all'esito della camera di consiglio, pronuncia la seguente costituente parte integrante del presente verbale in cancelleria.
1 R.G. n. 809/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, nella persona del Giudice NZ IC, ha pronunciato la presente
SENTENZA nel procedimento di primo grado iscritto al n. 809/2019 degli affari civili contenziosi
TRA
nata a [...] il [...](Avv. FIGLIOMENI Parte_1
MICHELE)
Parte attrice
E
in persona del legale rappresentante p.t.,C.F. Controparte_1
(Avv. Eduardo Cirino) P.IVA_1
Parte convenuta
Oggetto: azione di risarcimento danni ex art. 2051 c.c.
Conclusioni: cfr. verbale di udienza del 9.12.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione introduttivo del giudizio, ha convenuto in Parte_1 giudizio il chiedendo che quest'ultimo venisse condannato al Controparte_1 risarcimento del danno biologico sofferto in esito ad una caduta verificatasi la sera del 13.08.2018 intorno alle ore 22,30, lungo la via Roma del predetto Comune, mentre scendeva dal marciapiede,
a causa di una buca presente sul sottostante manto stradale;
buca non segnalata e che costituiva secondo la prospettazione attorea una insidia o trabocchetto.
2 Allegando la responsabilità del per non avere Controparte_1 provveduto alla manutenzione della strada né a segnalare la buca costituente grave insidia, chiedeva appunto che il venisse condannato al risarcimento del CP_1 danno sofferto.
Radicatasi la lite, il si costituiva in giudizio, eccependo CP_1 Controparte_1 la nullità della citazione per indeterminatezza dell'oggetto e che nessuna responsabilità poteva essere ad esso imputata in quanto il dissesto della strada era attribuibile a dei lavori di scavo effettuati da una terza società, non comunicati al di cui chiedeva la chiamata in causa;
eccepiva che, in ogni caso, la caduta CP_1 era da imputare interamente alla negligenza dell'attore il quale non era stato accorto nel percorrere la strada -transitando peraltro al di fuori delle strisce pedonali- e avrebbe dovuto accorgersi del dissesto del manto stante la grandezza dei lavori di scavo transitato sulle strisce. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attorea.
Nel corso dell'istruttoria si procedeva all'escussione di un testimone ed all'espletamento di c.t.u. medico – legale.
Infine, all'udienza del 9.12.2025 precisate dalle parte le conclusioni, la causa veniva trattenuta per la decisione decorsi i termini di legge per gli scritti defensionali conclusivi.
Così brevemente delineato l'oggetto del contendere, l'eccezione di nullità della citazione è infondata in quanto dall'esame dell'atto introduttivo emerge chiaramente l'oggetto della domanda: l'attore ha imputato la caduta alla responsabilità del quale proprietario della strada e ha chiesto il risarcimento per i danni patiti, CP_1 conseguenti a tale violazione. In proposito occorre ricordare che la mancata indicazione delle norme che si assumono violate non è un requisito indispensabile ove gli argomenti addotti consentano di individuare le norme ed i principi di diritto applicabili alla fattispecie
Va precisato che il aveva chiesto di disporre l'integrazione del CP_1 contraddittorio ex art. 102 o 107 c.p.c., nei confronti di (società che Parte_2 aveva effettuato i lavori di scavo) e che tale istanza è stata rigettata dal precedente decidente non ricorrendo i presupposti del litisconsorzio necessario.
3 Nel merito, la domanda di parte attrice merita accoglimento nei limiti di seguito specificati.
Va innanzitutto osservato che è stato provato il fatto storico del verificarsi del sinistro e la riconducibilità dello stesso ad una sconnessione del manto stradale al di sotto del marciapiede, nella via Roma del convenuto. CP_1
Sulla caduta, sulla presenza della buca e sul nesso causale significativi elementi si ricavano dalla deposizione del teste (“è vero è che, verso metà agosto dell'anno Tes_1
2018 mentre percorrevo a piedi la via Roma in alle ore 21,30 -22,00 circa , ho Controparte_1 visto che nello scendere il marciapiede di fronte al chiosco dove si trova un tabaccaio e posto nelle vicinanze della scuola elementare di cui non ricordo il nome, un signore è caduto e l'ho sentito urlare”; “nonostante il posto in cui è avvenuto il sinistro è al buio, ho visto che
[...] nel preciso momento in cui vi poggiava il piede sotto il marciapiede ha preso una Parte_1 buca che ivi si trovava cadendo a terra . Preciso che io mi trovavo ad una distanza di circa un metro e mezzo da lui sotto il marciapiedi in posizione quasi frontale;
“ è vero è che,
l'illuminazione in prossimità del luogo del sinistro al tempo dello stesso era inesistente e che la poca luce che c'era proveniva dalla illuminazione privata del tabaccaio”; “ è vero che, ho soccorrevo il l'ho preso e fatto sedere sul marciapiede e che lo stesso Parte_1 lamentava dolore al piede sinistro. Dopo che sul posto sono arrivati dei parenti dello stesso me ne sono andato occupandosi loro del da farsi.”; “ riconosco dalle foto esibitemi la via Roma foto n. 1 ed il di cui ho finora parlato foto n.
7. La via Roma è una via principale di Pt_1
Porto Empedocle. Il punto dove è caduto il è un incrocio solo pedonale almeno credo. Si Pt_1 tratta nella specie di un luogo molto frequentato poiché luogo di passeggio dei Porto
Non so riferire dove abita il Non so riferire da quanto tempo la buca era CP_2 Pt_1
presente sull'asfalto abitando io lontano dal centro e recandomi in via Roma solo una volta a settimana. Riconosco nella foto n. 6 fascicolo attoreo che ritrae una parte di marciapiede ed uno scavo il punto dove il è caduto e che viene indicato da me con un cerchio e Pt_1 sottoscritto dallo stesso come ritratto nelle foto originali esibitemi in giudizio … dove c'è la piccola buca. Preciso che il luogo in cui è caduto è quello da me contrassegnato poiché è l' unica parte del marciapiede della via Roma ad essere rotonda. Preciso che nelle vicinanze in cui è accaduto il fatto non è presente nessuna l'illuminazione pubblica . Ribadisco che la luminosità era scarsa tanto che non sono riuscito a vedere se il piede era gonfio. La via era aperta al pubblico , è una via solo pedonale e senza alcuna segnalazione. Il indossa una scarpa Pt_1
4 tipo hogan. La buca si presentava con del materiale screpolato non so dire quanto era profonda la stessa”).
Tali dichiarazioni trovano riscontro nelle stesse difese del che ha CP_1 riconosciuto l'esistenza della buca imputandola però a dei lavori di scavo non autorizzati di Pt_3
Un altro riscontro è dato dal materiale fotografico prodotto dall'attore, dal quale si evince che sotto il marciapiede vi è uno strato di cemento di colore diverso da quello presente nel resto della strada, che dimostra l'assunto dell'attore secondo cui il dopo la segnalazione, aveva provveduto a riparare la strada. CP_1
Va quindi ritenuto sussistente il nesso di causalità tra la caduta dell'attore e la sconnessione del manto stradale sul quale lo stesso camminava tenuto conto del quadro istruttorio emerso.
Che il tratto di strada su cui si è verificato il sinistro è di proprietà dell'ente convenuto è poi circostanza pacifica tra le parti in causa.
Ciò chiarito, deve adesso rilevarsi che la domanda risarcitoria proposta da parte attrice attiene a lesioni derivanti da beni della pubblica amministrazione.
Giova rilevare che la fattispecie va inquadrata giuridicamente nell'ambito della responsabilità ex art.2051 c.c..
Invero, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha registrato, in materia di sinistro per inadeguata manutenzione stradale, una significativa evoluzione al fine di assicurare una efficace tutela dell'utente.
Abbandonando un precedente indirizzo secondo cui la responsabilità andava qualificata ex art.2043 c.c., con onere a carico del danneggiato della prova della c.d. insidia (o trabocchetto) connotata dai requisiti della imprevedibilità ed inevitabilità, la Suprema Corte è giunta al riconoscimento della responsabilità da custodia ex art.2051 c.c..
E' dunque ormai consolidato l'orientamento della Suprema Corte – condiviso da questo giudice – secondo cui "La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 cod. civ., opera anche per la P.A. in relazione ai beni
5 demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili nè eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, una macchia d'olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato la rovinosa caduta di un motociclista) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode.( in termini la massima di Cass. n.6101/ 2013; conformi di recente Cass. n. 7805/2017 e in precedenza Cass. n.15042/2008, n.20427/2008, e n.12449/2008, n. 8157/2009,
24419/2009, n. 24529/2009, 15389/2011, n.15720/2011, n. 21508/2011; nel medesimo senso Cass. n. 4768/2016, n. 5622/2016, 5695/2016 non massimate).
Come ben chiarito nelle sentenze citate n.15042 e n. 12449 del 2008, l'esenzione da responsabilità prescinde dalla maggiore o minore estensione dei beni demaniali e dalla possibilità di un effettivo controllo su essi, dovendosi avere riguardo, appunto, alla causa concreta del danno.
Così la Suprema Corte ha ritenuto causa estrinseca creata da terzi la perdita o l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi, nonchè rischio occasionale, episodico ed inevitabile il manifesto strappato e gettato per terra, su cui il ricorrente era scivolato, qualora il custode dimostri di non averli potuti tempestivamente eliminare, neppure con un'efficiente e diligente organizzazione dell'attività di sorveglianza e di manutenzione.
Per quanto concerne, nello specifico, la manutenzione delle strade comunali, va poi osservato che il ha il compito istituzionale, proprio dell'ente CP_1
Territoriale, di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art.14 del D.Lgs. 285/92 (Codice della strada).
Passando al regime probatorio, allorquando venga in considerazione la responsabilità ex art. 2051 c.c., il criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697 c.c. impone al danneggiato di provare l'evento dannoso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza altrui. Sotto quest'ultimo profilo occorre dimostrare – da un lato – che il fatto
6 dannoso si sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorchè provocato da elementi esterni, e – dall'altro – che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno (cfr. Cass. Civ. n. 25243/2006).
D'altro canto, il custode, per andare esente da responsabilità, deve dare prova del cd. "caso fortuito", ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo (che può essere rappresentato dal fatto del terzo o anche dello stesso danneggiato) avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr. Cass. civ. n.
8229/2010 e n. 24419/2009).
La responsabilità del custode può essere attenuata dal concorso di colpa del danneggiato, in applicazione dell'art. 1227, primo comma, c.c. (richiamato, in tema di responsabilità aquiliana, dall'art. 2056 c.c.).
Sebbene, infatti, un'interpretazione rigorosamente letterale condurrebbe ad escludere l'applicazione delle regole sul concorso di colpa nelle fattispecie di responsabilità oggettiva, nelle quali difetta un coefficiente soggettivo di imputazione dei danni, è orientamento giurisprudenziale pacifico che, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno (costituita dalla cosa in custodia), e il danno medesimo, esso può tuttavia integrare un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato
(cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 3389/2015, n. 999/2014, n. 9546/2010n. 11227/2008).
Ciò posto, la caduta dell'attore nella buca non è stata oggetto specifico di contestazione da parte del convenuto il quale ha incentrato le proprie difese sulla ascrivibilità della caduta al comportamento dello stesso attore e/o sulla individuazione del soggetto responsabile. Per di più, come detto, la ricostruzione della dinamica dell'incidente asserita dall'attore ha trovato conferma nelle dichiarazioni del teste escusso.
Tuttavia, non vi è alcun elemento che porti a escludere la responsabilità del per caso fortuito. CP_1
7 Il ha addebitato la presenza degli scavi alla società . CP_1 Pt_2
A comprova di cui ha prodotto una relazione tecnica del responsabile del Settore
Quinto del Comune di del 18/02/19 nella quale si legge che la Controparte_1 predetta società aveva effettuato i lavori in via di urgenza e solo dopo aveva chiesto l'autorizzazione in sanatoria.
Tuttavia tale documentazione non prova l'assenza di colpa del quale CP_1 proprietario della strada poiché non è provato quando gli scavi hanno avuto inizio, quanto tempo la strada è stata interessata dai lavori e quindi non è possibile accertare se il che sulla strada esercita la vigilanza, non abbia CP_1 potuto far nulla per porre rimedio alla situazione di pericolo.
Sulla scorta delle risultanze istruttorie appena illustrate, deve, pertanto, ritenersi che l'attore ha ottemperato all'onere probatorio di cui era gravato.
È stata, infatti raggiunta la prova dell'evento di danno e della sua riconducibilità causale ad un bene di pertinenza dell'ente convenuto, che nell'occasione si presentava in condizioni tali da rappresentare un pericolo per l'utenza.
Non è stato – di contro – provato l'intervento, nel processo causale di verificazione dell'infortunio, di un alcun fattore estraneo al bene di parte convenuta, imprevedibile e straordinario (avente cioè i caratteri del "caso fortuito" secondo i connotati delineati dalla giurisprudenza), tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo e, pertanto, idoneo ad escludere la responsabilità del custode.
In particolare, il fatto che l'incidente sia avvenuto di sera e in un punto scarsamente illuminato, escludono un concorso di colpa in capo all'attore; peraltro, la circostanza che l'attore non avesse usato le strisce non può configurare una colpa a suo carico dal momento che la situazione di pericolo non
è derivata dal mancato utilizzo delle strisce (così come avviene nei casi in cui il pedone sia investito da una automobile in transito) ma dalla presenza di una buca non segnalata, peraltro presente in pieno centro urbano e in zona di passeggio.
Parte attrice ha quindi diritto al ristoro dei danni sofferti.
8 Occorre adesso procedere alla quantificazione del danno risarcibile.
Per quanto ora riguarda il quantum debeatur, la quantificazione dei danni subiti dal danneggiato, si deve considerare che, in esito alla pronunzia della Suprema
Corte n. 26972 del 11 novembre 2008 (da cui non si può prescindere in questa sede) si ricava che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale e che il pregiudizio in questione può essere composto da danni patrimoniali
(connotati da rilevanza economica) e danni non patrimoniali (privi di detta rilevanza) i quali costituiscono una categoria di danno non suscettibile di divisione in sottocategorie (biologico, morale e esistenziale). Del resto, quanto al danno morale - va notato che l'entità dei postumi – che hanno dato luogo ad un lesione di tipo micropermanente – in uno alla mancanza di alcuna allegazione in merito a tale voce risarcitoria - inducono a ritenere che l'unitario danno non patrimoniale sofferto dall'attore sia adeguatamente ristorato con il ristoro del danno alla salute.
Ciò dunque premesso, ritiene il giudicante che, alla determinazione dell'unitario danno non patrimoniale, si debba pervenire, nell'ambito di una liquidazione necessariamente equitativa, facendo uso, per la determinazione del danno alla salute, anzitutto dei parametri propri della determinazione del danno biologico - inteso quale danno all'integrità psico-fisica del soggetto ed appunto comprensivo sia del danno da invalidità permanente sia di quello da inabilità temporanea – e tenendo conto delle tabelle relative alle lesioni micropermanenti.
Va osservato che le lesioni riportate dall'attrice hanno provocato un danno permanente all'integrità psicofisica pari al 2%, come accertato dal ctu con relazione pienamente condivisa, coerente, lineare, logicamente sviluppata ed esaustiva rispetto ai quesiti proposti) oltre che un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 32 (giorni) ed un periodo di inabilità temporanea relativa di giorni 15 al 75%, 10 giorni al 50% e 10 giorni al 25%.
In applicazione dei criteri illustrati, con riferimento al periodo di inabilità temporanea assoluta e relativa si liquida in via equitativa (considerata la somma di euro 115,00 al giorno) la somma totale di Euro 5.836,25 e per il danno biologico permanente la somma di euro 2.265,00, per un totale complessivo di euro
8.101,25.
9 Tale somma è liquidata all'attualità.
Ora, poiché il risarcimento è espresso in valuta attuale, occorre tenere presente che è necessaria una “devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente della data di insorgenza del danno e procedere quindi alla rivalutazione applicando gli interessi alle somme che man mano che si incrementano per effetto della rivalutazione annuale, mentre i corrispondenti interessi, di tempo in tempo applicati sulla variabile base secondo il tasso vigente all'epoca di riferimento, si accantonano e si cumulano senza rivalutazione.
In merito agli interessi da ritardato pagamento si noti che le somme sin qui liquidate, se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecuniario, al momento della statuizione, della compromissione di beni giuridicamente protetti, tuttavia non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
Tale “interesse” va poi applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al principio enunciato dalle S.U. della Suprema Corte con sentenza 17/2/1995, n° 1712 (ribadito, tra le altre, da Cassazione sez. II civile sentenza 3/12/1997 n° 12262, nonché da
Cassazione civile sez. III, 10 marzo 2000 n° 2796) sulla “somma capitale” originaria rivalutata di anno in anno.
Si perviene così alla conclusione per cui la somma in astratto dovuta a parte attrice è di € 8.999,35
Al pagamento di tale somma va condannato il convenuto. CP_1
A partire dalla data della sentenza, gli interessi sul totale appena indicato proseguono al tasso legale fino al saldo.
Le spese seguono la soccombenza.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico del convenuto.
P.Q.M.
10 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) condanna il in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., a pagare al'attore per i titoli di cui alla parte motiva, la somma di € 8.999,35, oltre interessi, al tasso legale, dalla pronunzia fino al soddisfo;
2) condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite che si liquidano in euro 5.351,00di cui euro 5.077 per compenso di avvocato e euro
274,00 per spese, oltre accessori di legge;
3) pone definitivamente le spese relative alla consulenza d'ufficio a carico del convenuto CP_1
Così deciso in Agrigento il 23.12.2025
Il Giudice
NZ IC
11 Si costituiva che eccepiva Controparte_1
Così brevemente delineata la res litigiosa
La causa, istruita mediante sole acquisizioni documentali, all'udienza del-------------è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le spese di lite, liquidate come in parte dispositiva, seguono la soccombenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sulla scorta di un valore ricompreso tra i minimi e medi tabellari di cui al dm 55/2014, avuto riguardo alla semplicità delle questioni trattate.
Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico di parte attrice /parte convenuta
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
rigetta la domanda di;
Controparte_3
condanna parte convenuta al rimborso in favore di parte attrice delle spese di lite che si liquidano nella complessiva somma di € …, di cui € …per compenso di avvocato e € -----per spese, oltre accessori di legge.
pone le spese di ctu, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte attrice /parte convenuta
Agrigento, 03/12/2025
Il Giudice
NZ IC
12 13
TRIBUNALE ORDINARIO DI AGRIGENTO
SEZIONE CIVILE
Il Giudice, rilevato che l'udienza del 23/12/2025 si è svolta mediante trattazione scritta;
lette le note depositate dalle parti;
IL GIUDICE
si ritira in camera di consiglio;
all'esito della camera di consiglio, pronuncia la seguente costituente parte integrante del presente verbale in cancelleria.
1 R.G. n. 809/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Agrigento, Sezione Civile, nella persona del Giudice NZ IC, ha pronunciato la presente
SENTENZA nel procedimento di primo grado iscritto al n. 809/2019 degli affari civili contenziosi
TRA
nata a [...] il [...](Avv. FIGLIOMENI Parte_1
MICHELE)
Parte attrice
E
in persona del legale rappresentante p.t.,C.F. Controparte_1
(Avv. Eduardo Cirino) P.IVA_1
Parte convenuta
Oggetto: azione di risarcimento danni ex art. 2051 c.c.
Conclusioni: cfr. verbale di udienza del 9.12.2025
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione introduttivo del giudizio, ha convenuto in Parte_1 giudizio il chiedendo che quest'ultimo venisse condannato al Controparte_1 risarcimento del danno biologico sofferto in esito ad una caduta verificatasi la sera del 13.08.2018 intorno alle ore 22,30, lungo la via Roma del predetto Comune, mentre scendeva dal marciapiede,
a causa di una buca presente sul sottostante manto stradale;
buca non segnalata e che costituiva secondo la prospettazione attorea una insidia o trabocchetto.
2 Allegando la responsabilità del per non avere Controparte_1 provveduto alla manutenzione della strada né a segnalare la buca costituente grave insidia, chiedeva appunto che il venisse condannato al risarcimento del CP_1 danno sofferto.
Radicatasi la lite, il si costituiva in giudizio, eccependo CP_1 Controparte_1 la nullità della citazione per indeterminatezza dell'oggetto e che nessuna responsabilità poteva essere ad esso imputata in quanto il dissesto della strada era attribuibile a dei lavori di scavo effettuati da una terza società, non comunicati al di cui chiedeva la chiamata in causa;
eccepiva che, in ogni caso, la caduta CP_1 era da imputare interamente alla negligenza dell'attore il quale non era stato accorto nel percorrere la strada -transitando peraltro al di fuori delle strisce pedonali- e avrebbe dovuto accorgersi del dissesto del manto stante la grandezza dei lavori di scavo transitato sulle strisce. Chiedeva, pertanto, il rigetto della domanda attorea.
Nel corso dell'istruttoria si procedeva all'escussione di un testimone ed all'espletamento di c.t.u. medico – legale.
Infine, all'udienza del 9.12.2025 precisate dalle parte le conclusioni, la causa veniva trattenuta per la decisione decorsi i termini di legge per gli scritti defensionali conclusivi.
Così brevemente delineato l'oggetto del contendere, l'eccezione di nullità della citazione è infondata in quanto dall'esame dell'atto introduttivo emerge chiaramente l'oggetto della domanda: l'attore ha imputato la caduta alla responsabilità del quale proprietario della strada e ha chiesto il risarcimento per i danni patiti, CP_1 conseguenti a tale violazione. In proposito occorre ricordare che la mancata indicazione delle norme che si assumono violate non è un requisito indispensabile ove gli argomenti addotti consentano di individuare le norme ed i principi di diritto applicabili alla fattispecie
Va precisato che il aveva chiesto di disporre l'integrazione del CP_1 contraddittorio ex art. 102 o 107 c.p.c., nei confronti di (società che Parte_2 aveva effettuato i lavori di scavo) e che tale istanza è stata rigettata dal precedente decidente non ricorrendo i presupposti del litisconsorzio necessario.
3 Nel merito, la domanda di parte attrice merita accoglimento nei limiti di seguito specificati.
Va innanzitutto osservato che è stato provato il fatto storico del verificarsi del sinistro e la riconducibilità dello stesso ad una sconnessione del manto stradale al di sotto del marciapiede, nella via Roma del convenuto. CP_1
Sulla caduta, sulla presenza della buca e sul nesso causale significativi elementi si ricavano dalla deposizione del teste (“è vero è che, verso metà agosto dell'anno Tes_1
2018 mentre percorrevo a piedi la via Roma in alle ore 21,30 -22,00 circa , ho Controparte_1 visto che nello scendere il marciapiede di fronte al chiosco dove si trova un tabaccaio e posto nelle vicinanze della scuola elementare di cui non ricordo il nome, un signore è caduto e l'ho sentito urlare”; “nonostante il posto in cui è avvenuto il sinistro è al buio, ho visto che
[...] nel preciso momento in cui vi poggiava il piede sotto il marciapiede ha preso una Parte_1 buca che ivi si trovava cadendo a terra . Preciso che io mi trovavo ad una distanza di circa un metro e mezzo da lui sotto il marciapiedi in posizione quasi frontale;
“ è vero è che,
l'illuminazione in prossimità del luogo del sinistro al tempo dello stesso era inesistente e che la poca luce che c'era proveniva dalla illuminazione privata del tabaccaio”; “ è vero che, ho soccorrevo il l'ho preso e fatto sedere sul marciapiede e che lo stesso Parte_1 lamentava dolore al piede sinistro. Dopo che sul posto sono arrivati dei parenti dello stesso me ne sono andato occupandosi loro del da farsi.”; “ riconosco dalle foto esibitemi la via Roma foto n. 1 ed il di cui ho finora parlato foto n.
7. La via Roma è una via principale di Pt_1
Porto Empedocle. Il punto dove è caduto il è un incrocio solo pedonale almeno credo. Si Pt_1 tratta nella specie di un luogo molto frequentato poiché luogo di passeggio dei Porto
Non so riferire dove abita il Non so riferire da quanto tempo la buca era CP_2 Pt_1
presente sull'asfalto abitando io lontano dal centro e recandomi in via Roma solo una volta a settimana. Riconosco nella foto n. 6 fascicolo attoreo che ritrae una parte di marciapiede ed uno scavo il punto dove il è caduto e che viene indicato da me con un cerchio e Pt_1 sottoscritto dallo stesso come ritratto nelle foto originali esibitemi in giudizio … dove c'è la piccola buca. Preciso che il luogo in cui è caduto è quello da me contrassegnato poiché è l' unica parte del marciapiede della via Roma ad essere rotonda. Preciso che nelle vicinanze in cui è accaduto il fatto non è presente nessuna l'illuminazione pubblica . Ribadisco che la luminosità era scarsa tanto che non sono riuscito a vedere se il piede era gonfio. La via era aperta al pubblico , è una via solo pedonale e senza alcuna segnalazione. Il indossa una scarpa Pt_1
4 tipo hogan. La buca si presentava con del materiale screpolato non so dire quanto era profonda la stessa”).
Tali dichiarazioni trovano riscontro nelle stesse difese del che ha CP_1 riconosciuto l'esistenza della buca imputandola però a dei lavori di scavo non autorizzati di Pt_3
Un altro riscontro è dato dal materiale fotografico prodotto dall'attore, dal quale si evince che sotto il marciapiede vi è uno strato di cemento di colore diverso da quello presente nel resto della strada, che dimostra l'assunto dell'attore secondo cui il dopo la segnalazione, aveva provveduto a riparare la strada. CP_1
Va quindi ritenuto sussistente il nesso di causalità tra la caduta dell'attore e la sconnessione del manto stradale sul quale lo stesso camminava tenuto conto del quadro istruttorio emerso.
Che il tratto di strada su cui si è verificato il sinistro è di proprietà dell'ente convenuto è poi circostanza pacifica tra le parti in causa.
Ciò chiarito, deve adesso rilevarsi che la domanda risarcitoria proposta da parte attrice attiene a lesioni derivanti da beni della pubblica amministrazione.
Giova rilevare che la fattispecie va inquadrata giuridicamente nell'ambito della responsabilità ex art.2051 c.c..
Invero, la giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione ha registrato, in materia di sinistro per inadeguata manutenzione stradale, una significativa evoluzione al fine di assicurare una efficace tutela dell'utente.
Abbandonando un precedente indirizzo secondo cui la responsabilità andava qualificata ex art.2043 c.c., con onere a carico del danneggiato della prova della c.d. insidia (o trabocchetto) connotata dai requisiti della imprevedibilità ed inevitabilità, la Suprema Corte è giunta al riconoscimento della responsabilità da custodia ex art.2051 c.c..
E' dunque ormai consolidato l'orientamento della Suprema Corte – condiviso da questo giudice – secondo cui "La responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, di cui all'art. 2051 cod. civ., opera anche per la P.A. in relazione ai beni
5 demaniali, con riguardo, tuttavia, alla causa concreta del danno, rimanendo l'amministrazione liberata dalla medesima responsabilità ove dimostri che l'evento sia stato determinato da cause estrinseche ed estemporanee create da terzi, non conoscibili nè eliminabili con immediatezza, neppure con la più diligente attività di manutenzione, ovvero da una situazione (nella specie, una macchia d'olio, presente sulla pavimentazione stradale, che aveva provocato la rovinosa caduta di un motociclista) la quale imponga di qualificare come fortuito il fattore di pericolo, avendo esso esplicato la sua potenzialità offensiva prima che fosse ragionevolmente esigibile l'intervento riparatore dell'ente custode.( in termini la massima di Cass. n.6101/ 2013; conformi di recente Cass. n. 7805/2017 e in precedenza Cass. n.15042/2008, n.20427/2008, e n.12449/2008, n. 8157/2009,
24419/2009, n. 24529/2009, 15389/2011, n.15720/2011, n. 21508/2011; nel medesimo senso Cass. n. 4768/2016, n. 5622/2016, 5695/2016 non massimate).
Come ben chiarito nelle sentenze citate n.15042 e n. 12449 del 2008, l'esenzione da responsabilità prescinde dalla maggiore o minore estensione dei beni demaniali e dalla possibilità di un effettivo controllo su essi, dovendosi avere riguardo, appunto, alla causa concreta del danno.
Così la Suprema Corte ha ritenuto causa estrinseca creata da terzi la perdita o l'abbandono sulla pubblica via di oggetti pericolosi, nonchè rischio occasionale, episodico ed inevitabile il manifesto strappato e gettato per terra, su cui il ricorrente era scivolato, qualora il custode dimostri di non averli potuti tempestivamente eliminare, neppure con un'efficiente e diligente organizzazione dell'attività di sorveglianza e di manutenzione.
Per quanto concerne, nello specifico, la manutenzione delle strade comunali, va poi osservato che il ha il compito istituzionale, proprio dell'ente CP_1
Territoriale, di provvedere alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade di sua proprietà ai sensi dell'art.14 del D.Lgs. 285/92 (Codice della strada).
Passando al regime probatorio, allorquando venga in considerazione la responsabilità ex art. 2051 c.c., il criterio generale in materia di riparto dell'onere probatorio sancito dall'art. 2697 c.c. impone al danneggiato di provare l'evento dannoso e il nesso causale che lega la sua verificazione al bene di pertinenza altrui. Sotto quest'ultimo profilo occorre dimostrare – da un lato – che il fatto
6 dannoso si sia prodotto nell'ambito del dinamismo connaturale del bene, o per l'insorgenza in esso di un processo dannoso, ancorchè provocato da elementi esterni, e – dall'altro – che la cosa, pur combinandosi con l'elemento esterno, costituisca la causa o la concausa del danno (cfr. Cass. Civ. n. 25243/2006).
D'altro canto, il custode, per andare esente da responsabilità, deve dare prova del cd. "caso fortuito", ovvero dell'esistenza di un fattore estraneo (che può essere rappresentato dal fatto del terzo o anche dello stesso danneggiato) avente, per i suoi caratteri di imprevedibilità ed eccezionalità, un'efficacia causale tale da interrompere del tutto il nesso eziologico tra cosa ed evento (cfr. Cass. civ. n.
8229/2010 e n. 24419/2009).
La responsabilità del custode può essere attenuata dal concorso di colpa del danneggiato, in applicazione dell'art. 1227, primo comma, c.c. (richiamato, in tema di responsabilità aquiliana, dall'art. 2056 c.c.).
Sebbene, infatti, un'interpretazione rigorosamente letterale condurrebbe ad escludere l'applicazione delle regole sul concorso di colpa nelle fattispecie di responsabilità oggettiva, nelle quali difetta un coefficiente soggettivo di imputazione dei danni, è orientamento giurisprudenziale pacifico che, quando il comportamento colposo del danneggiato non è idoneo da solo ad interrompere il nesso eziologico tra la causa del danno (costituita dalla cosa in custodia), e il danno medesimo, esso può tuttavia integrare un concorso colposo ai sensi del primo comma dell'art. 1227 c.c., con conseguente diminuzione della responsabilità del danneggiante secondo l'incidenza della colpa del danneggiato
(cfr., ex plurimis, Cass. civ. n. 3389/2015, n. 999/2014, n. 9546/2010n. 11227/2008).
Ciò posto, la caduta dell'attore nella buca non è stata oggetto specifico di contestazione da parte del convenuto il quale ha incentrato le proprie difese sulla ascrivibilità della caduta al comportamento dello stesso attore e/o sulla individuazione del soggetto responsabile. Per di più, come detto, la ricostruzione della dinamica dell'incidente asserita dall'attore ha trovato conferma nelle dichiarazioni del teste escusso.
Tuttavia, non vi è alcun elemento che porti a escludere la responsabilità del per caso fortuito. CP_1
7 Il ha addebitato la presenza degli scavi alla società . CP_1 Pt_2
A comprova di cui ha prodotto una relazione tecnica del responsabile del Settore
Quinto del Comune di del 18/02/19 nella quale si legge che la Controparte_1 predetta società aveva effettuato i lavori in via di urgenza e solo dopo aveva chiesto l'autorizzazione in sanatoria.
Tuttavia tale documentazione non prova l'assenza di colpa del quale CP_1 proprietario della strada poiché non è provato quando gli scavi hanno avuto inizio, quanto tempo la strada è stata interessata dai lavori e quindi non è possibile accertare se il che sulla strada esercita la vigilanza, non abbia CP_1 potuto far nulla per porre rimedio alla situazione di pericolo.
Sulla scorta delle risultanze istruttorie appena illustrate, deve, pertanto, ritenersi che l'attore ha ottemperato all'onere probatorio di cui era gravato.
È stata, infatti raggiunta la prova dell'evento di danno e della sua riconducibilità causale ad un bene di pertinenza dell'ente convenuto, che nell'occasione si presentava in condizioni tali da rappresentare un pericolo per l'utenza.
Non è stato – di contro – provato l'intervento, nel processo causale di verificazione dell'infortunio, di un alcun fattore estraneo al bene di parte convenuta, imprevedibile e straordinario (avente cioè i caratteri del "caso fortuito" secondo i connotati delineati dalla giurisprudenza), tale da interrompere il nesso causale tra la cosa e l'evento lesivo e, pertanto, idoneo ad escludere la responsabilità del custode.
In particolare, il fatto che l'incidente sia avvenuto di sera e in un punto scarsamente illuminato, escludono un concorso di colpa in capo all'attore; peraltro, la circostanza che l'attore non avesse usato le strisce non può configurare una colpa a suo carico dal momento che la situazione di pericolo non
è derivata dal mancato utilizzo delle strisce (così come avviene nei casi in cui il pedone sia investito da una automobile in transito) ma dalla presenza di una buca non segnalata, peraltro presente in pieno centro urbano e in zona di passeggio.
Parte attrice ha quindi diritto al ristoro dei danni sofferti.
8 Occorre adesso procedere alla quantificazione del danno risarcibile.
Per quanto ora riguarda il quantum debeatur, la quantificazione dei danni subiti dal danneggiato, si deve considerare che, in esito alla pronunzia della Suprema
Corte n. 26972 del 11 novembre 2008 (da cui non si può prescindere in questa sede) si ricava che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale e che il pregiudizio in questione può essere composto da danni patrimoniali
(connotati da rilevanza economica) e danni non patrimoniali (privi di detta rilevanza) i quali costituiscono una categoria di danno non suscettibile di divisione in sottocategorie (biologico, morale e esistenziale). Del resto, quanto al danno morale - va notato che l'entità dei postumi – che hanno dato luogo ad un lesione di tipo micropermanente – in uno alla mancanza di alcuna allegazione in merito a tale voce risarcitoria - inducono a ritenere che l'unitario danno non patrimoniale sofferto dall'attore sia adeguatamente ristorato con il ristoro del danno alla salute.
Ciò dunque premesso, ritiene il giudicante che, alla determinazione dell'unitario danno non patrimoniale, si debba pervenire, nell'ambito di una liquidazione necessariamente equitativa, facendo uso, per la determinazione del danno alla salute, anzitutto dei parametri propri della determinazione del danno biologico - inteso quale danno all'integrità psico-fisica del soggetto ed appunto comprensivo sia del danno da invalidità permanente sia di quello da inabilità temporanea – e tenendo conto delle tabelle relative alle lesioni micropermanenti.
Va osservato che le lesioni riportate dall'attrice hanno provocato un danno permanente all'integrità psicofisica pari al 2%, come accertato dal ctu con relazione pienamente condivisa, coerente, lineare, logicamente sviluppata ed esaustiva rispetto ai quesiti proposti) oltre che un periodo di inabilità temporanea assoluta di giorni 32 (giorni) ed un periodo di inabilità temporanea relativa di giorni 15 al 75%, 10 giorni al 50% e 10 giorni al 25%.
In applicazione dei criteri illustrati, con riferimento al periodo di inabilità temporanea assoluta e relativa si liquida in via equitativa (considerata la somma di euro 115,00 al giorno) la somma totale di Euro 5.836,25 e per il danno biologico permanente la somma di euro 2.265,00, per un totale complessivo di euro
8.101,25.
9 Tale somma è liquidata all'attualità.
Ora, poiché il risarcimento è espresso in valuta attuale, occorre tenere presente che è necessaria una “devalutazione” nominale delle voci liquidate in valuta attuale, rapportandole all'equivalente della data di insorgenza del danno e procedere quindi alla rivalutazione applicando gli interessi alle somme che man mano che si incrementano per effetto della rivalutazione annuale, mentre i corrispondenti interessi, di tempo in tempo applicati sulla variabile base secondo il tasso vigente all'epoca di riferimento, si accantonano e si cumulano senza rivalutazione.
In merito agli interessi da ritardato pagamento si noti che le somme sin qui liquidate, se da un lato costituiscono l'adeguato equivalente pecuniario, al momento della statuizione, della compromissione di beni giuridicamente protetti, tuttavia non comprendono l'ulteriore e diverso danno rappresentato dalla mancata disponibilità della somma dovuta, provocata dal ritardo con cui viene liquidato al creditore danneggiato l'equivalente in denaro del bene leso.
Tale “interesse” va poi applicato non già alla somma rivalutata in un'unica soluzione alla data della sentenza, bensì, conformemente al principio enunciato dalle S.U. della Suprema Corte con sentenza 17/2/1995, n° 1712 (ribadito, tra le altre, da Cassazione sez. II civile sentenza 3/12/1997 n° 12262, nonché da
Cassazione civile sez. III, 10 marzo 2000 n° 2796) sulla “somma capitale” originaria rivalutata di anno in anno.
Si perviene così alla conclusione per cui la somma in astratto dovuta a parte attrice è di € 8.999,35
Al pagamento di tale somma va condannato il convenuto. CP_1
A partire dalla data della sentenza, gli interessi sul totale appena indicato proseguono al tasso legale fino al saldo.
Le spese seguono la soccombenza.
Le spese di CTU vanno poste definitivamente a carico del convenuto.
P.Q.M.
10 ogni contraria istanza, eccezione e deduzione respinta, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) condanna il in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., a pagare al'attore per i titoli di cui alla parte motiva, la somma di € 8.999,35, oltre interessi, al tasso legale, dalla pronunzia fino al soddisfo;
2) condanna parte convenuta a rifondere a parte attrice le spese di lite che si liquidano in euro 5.351,00di cui euro 5.077 per compenso di avvocato e euro
274,00 per spese, oltre accessori di legge;
3) pone definitivamente le spese relative alla consulenza d'ufficio a carico del convenuto CP_1
Così deciso in Agrigento il 23.12.2025
Il Giudice
NZ IC
11 Si costituiva che eccepiva Controparte_1
Così brevemente delineata la res litigiosa
La causa, istruita mediante sole acquisizioni documentali, all'udienza del-------------è stata posta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le spese di lite, liquidate come in parte dispositiva, seguono la soccombenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate sulla scorta di un valore ricompreso tra i minimi e medi tabellari di cui al dm 55/2014, avuto riguardo alla semplicità delle questioni trattate.
Le spese di ctu, liquidate con separato decreto, sono poste definitivamente a carico di parte attrice /parte convenuta
P.Q.M.
Il Tribunale di Agrigento, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa, così provvede:
rigetta la domanda di;
Controparte_3
condanna parte convenuta al rimborso in favore di parte attrice delle spese di lite che si liquidano nella complessiva somma di € …, di cui € …per compenso di avvocato e € -----per spese, oltre accessori di legge.
pone le spese di ctu, liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte attrice /parte convenuta
Agrigento, 03/12/2025
Il Giudice
NZ IC
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