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Sentenza 4 novembre 2025
Sentenza 4 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rieti, sentenza 04/11/2025, n. 316 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rieti |
| Numero : | 316 |
| Data del deposito : | 4 novembre 2025 |
Testo completo
1839/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rieti
Sezione civile in persona della giudice dott.ssa Silvia Grana, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1839/2020 R.G. vertente tra
) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'avv. DANIELA ZIGARELLA per delega in calce all'atto di citazione
ATTRICE
e
) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in Parte_1 giudizio al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Piaccia al Tribunale Illustrissimo, contrariis reiectis, a) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale del sig. per non aver adempiuto, nella sua qualità di falegname, alle Controparte_1 obbligazioni assunte con il contratto del 13.12.2017 anche seguito di diffida ad adempiere inoltrata dall'attore, per il tramite del suo legale di fiducia in data 28.7.2020; b) per l'effetto, accertare e dichiarare risolto di diritto il contratto in essere tra la sig.ra ed il sig. avente Parte_1 Controparte_1 ad oggetto la fornitura ed il montaggio delle seguenti forniture in legno all'interno della sua abitazione: n.
1 armadio camera da letto;
n. 1 porta scorrevole spogliatoio camera da letto;
n. 3 porte interne piano mansarda;
n. 2 porte per esterno barbecue;
n. 1 porta oggetti e paracolpi cucina;
n. 2 scuri per finestre mansarda;
n. 1 montaggio porta finestra camera con fornitura mostra;
n. 1 credenza cucina come disegno;
1 n. 1 armadio sottoscala come da disegno;
n. 1 mobile cabina spogliatoio;
n. 1 armadio a ponte cameretta dependance, come da disegno;
n. 1 armadio a sportelli cameretta dependance come da disegno;
n.1 sportello sotto lavello, per un corrispettivo pattuito (doc. 2 cit) ; c) condannare il Sig. alla Controparte_1 restituzione in favore del Sig.ra della somma di € 12.734,00 Parte_1
(dodicimilasettecentotrentaquattro/00) versata a titolo di acconto sul corrispettivo pattuito tra le parti, oltre interessi di legali;
d) condannare il Sig. al risarcimento dei danni da risoluzione Controparte_1 per inadempimento contrattuale da determinarsi equitativamente dal Giudice ai sensi dell'art. 1226 c.c.
In ogni caso con vittoria di compensi professionali, rimborso forfettario e accessori di legge”.
Il convenuto non si è costituito in giudizio ed il processo è Controparte_1 proseguito nella sua dichiarata contumacia.
La causa, istruita con produzioni documentali e prove testimoniali, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 21/11/2024, sostituita dal deposito di note scritte, sulle conclusioni rassegnate dalla parte attrice, la quale ha anche usufruito del primo termine di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale.
Il presente giudizio ha ad oggetto la responsabilità del convenuto per inadempimento al contratto avente ad oggetto la fornitura ed il montaggio delle porte, delle finestre e degli altri manufatti in legno indicati nel preventivo di spesa e nella scrittura del 27/03/2019 depositati in atti.
Come è noto, la parte che agisce in giudizio per fare valere una responsabilità contrattuale deve dimostrare la fonte (negoziale o legale) del diritto che assume essere stato leso, e limitarsi ad allegare l'inadempimento dell'altra parte, mentre la parte convenuta deve dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero che l'inadempimento è derivato da fatto a lui non imputabile (cfr. Cass. Civ., Sez.
Un., 30 ottobre 2001, n. 13533, alla quale si è uniformata tutta la successiva giurisprudenza di legittimità).
La parte attrice ha assolto al suo onere probatorio, integrando la prova documentale con quella testimoniale.
In particolare, l'esistenza del contratto concluso tra le parti il 13/12/2017 è stata dimostrata con il deposito del “preventivo n. 74” del 13/12/2017 redatto su carta intestata a
“ ”, e della scrittura del 27/03/2019, sottoscritta dal Persona_1 convenuto, nella quale ultima il Sig. ha confermato di avere accettato Controparte_1 dalla odierna attrice l'incarico di realizzare, consegnare e montare i manufatti in legno nella
2 stessa specificamente indicati, consistenti in quelli indicati nel preventivo del 13/12/2017, ed in ulteriori forniture. In detta scrittura il convenuto ha anche confermato di non avere completamente adempiuto al contratto esclusivamente a causa di suoi “problemi organizzativi” (“per i miei problemi organizzativi e non certo per mancanza del pagamento di acconti richiesti e versati”) e di avere concordato con la committente la consegna ed il montaggio dei mobili mancanti entro il 10/04/2019.
La parte attrice nell'atto introduttivo ha dedotto l'inadempimento pressoché totale agli obblighi assunti nel contratto, sostenendo che “la fornitura commissionata non è stata eseguita”.
A fronte di tali deduzioni, il convenuto non si è costituito in giudizio e non ha quindi provato il suo adempimento né ha provato che il suo inadempimento sia derivato da fatto non imputabile a sé.
La parte attrice ha chiesto dichiararsi la risoluzione del contratto per inadempimento del convenuto, sostenendo che il contratto dovrebbe ritenersi risoluto di diritto, ai sensi dell'art. 1454 c.c.
È stata depositata in atti una diffida ad adempiere, inviata a mezzo raccomandata e mai recapitata alla parte convenuta, perché restituita al mittente con la dicitura “destinatario irreperibile” (doc. 5 fascicolo attrice).
Essendo la diffida ad adempiere un atto ricettizio, ove essa non sia stata ricevuta dal destinatario, anche ai sensi dell'art. 8, comma 4 Legge n. 890/1982, non può trovare applicazione l'istituto della risoluzione di diritto di cui all'art. 1454 c.c. Deve peraltro rilevarsi che con la diffida in questione è stato intimato l'adempimento nel termine di sette giorni (termine inferiore ai quindici giorni previsti dalla citata norma, che non può ritenersi congruo) e, in difetto, la restituzione degli acconti pagati, senza che sia stata indicata chiaramente l'intenzione della parte, in caso di inadempimento, di ritenere senz'altro risolto il contratto, come previsto dal comma 1 dell'art. 1454 c.c.
Pertanto, considerato comunque l'inadempimento della parte convenuta agli obblighi derivanti dal contratto, deve pronunciarsi la risoluzione del contratto ai sensi degli artt.
1453 e 1455 c.c.
Avendo la risoluzione del contratto efficacia retroattiva, ai sensi dell'art. 1458 c.c., il convenuto è tenuto a restituire alla parte attrice le somme dalla stessa pagate a titolo di corrispettivo.
3 Ebbene, innanzitutto deve rilevarsi che nel caso di specie la prova del pagamento possa essere validamente fornita anche per testimoni, non solo ai sensi del comb. disp artt. 2726
e 2724 c.c., comma 1 n. 1, e quindi in presenza di un principio di prova per iscritto, quale
è nel caso di specie il manoscritto in calce al preventivo di spesa, ma anche ai sensi dell'art. 2721, comma 2 c.c., considerata la qualità delle parti e la natura del contratto, trattandosi della fornitura di manufatti in legno da parte di un artigiano del legno.
Posto quanto sopra, risulta provato che la parte attrice abbia pagato in favore del convenuto la complessiva somma di euro 6.000,00, in quattro acconti, come riportato in calce al preventivo di spesa del 13/12/2017 (doc. 2 fascicolo attrice), con la indicazione delle rispettive date dei pagamenti, pagamenti confermati di volta in volta con la sottoscrizione del ricevente.
I testimoni escussi hanno confermato il pagamento delle somme indicate in calce al documento manoscritto denominato “preventivo”, ma non anche il pagamento delle ulteriori somme riportate nel documento nel quale alla dicitura “riepilogo pagamenti” segue la indicazione di una serie di somme denominate “acconto” con le rispettive date e modalità di pagamento (assegno, contante o un non meglio precisato “assic”), in cui figurano, oltre ai primi quattro acconti di cui sopra, somme per ulteriori complessivi euro 6.734,00 (doc.
4 fascicolo attrice).
Appare opportuno precisare, a questo proposito, che nella formulazione del capitolo di prova b) (“Vero che a fronte di tali lavori, venivano corrisposti gli anticipi come indicati dal doc. 3 del fascicolo di parte attrice - che viene mostrato”) è stato fatto riferimento al documento “n. 3” del fascicolo di parte attrice, e quindi alla copia della scrittura del 27/03/2019 in cui si fa un generico riferimento ad acconti pagati), e nel capitolo c) (“Vero che il sig. CP_1 sottoscriveva personalmente il documento n. 2 del fascicolo di parte attrice - che viene mostrato”) è stato fatto riferimento al documento “n. 2” del fascicolo di parte attrice, e quindi alla copia del preventivo di spesa del 13/12/2017.
Il teste indifferente alle parti, rispondendo al capitolo b) ha dichiarato: Testimone_1
“sono a conoscenza degli acconti che venivano continuamente richiesti e sono stato presente alla corresponsione degli stessi”, ed in risposta al capitolo c): “sì è vero ero presente alla sottoscrizione degli acconti”, facendo chiaro riferimento alla sottoscrizione del documento richiamato nel capitolo, e quindi all'appunto in ordine ai primi acconti ricevuti in calce al documento denominato “preventivo” del 13/12/2017.
4 Il teste fratello della parte attrice, in risposta al capitolo b) ha dichiarato: Testimone_2
“io sono stato presente un paio di volte e ricordo che gli anticipi furono corrisposti in contanti”, ed in risposta al capitolo c): “ricordo che quando riceveva gli acconti in contanti poi sottoscriveva un foglio”, facendo anch'egli un evidente riferimento alla sottoscrizione dell'appunto in ordine ai primi acconti ricevuti in calce al documento denominato “preventivo” del 13/12/2017.
Non può quindi ritenersi raggiunta la prova con riferimento al pagamento delle restanti somme indicate nel manoscritto che reca in intestazione la dicitura “riepilogo pagamenti”.
Ciò in quanto il manoscritto che indica le ulteriori somme che sarebbero state ricevute in acconto dal convenuto (doc. 4), per complessivi euro 12.734,00, senza la sottoscrizione del ricevente non costituisce di per sé alcuna prova del pagamento, ed i testimoni escussi non hanno confermato il pagamento di tali somme.
Il convenuto deve quindi essere condannato alla restituzione alla parte attrice della somma di euro 6.000,00.
Sulla somma di cui sopra, somma liquida, decorrono gli interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma 1 c.c. dal pagamento dei singoli acconti alla introduzione del presente giudizio e al saggio di cui all'art. 1284, comma 4 dalla introduzione del presente giudizio al saldo.
La domanda risarcitoria, formulata genericamente, sfornita di specifiche allegazioni e comunque di supporto probatorio, non può che essere respinta.
Le spese del presente giudizio, liquidate in base ai parametri minimi del D.M. 55/2014, stante la ridotta complessità della controversia, sono poste a carico della parte convenuta, in applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e deduzione:
Dichiara risolto il contratto concluso dalle parti per inadempimento del convenuto
[...]
CP_1
Condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice della somma Controparte_1 di euro 6.000,00, oltre ad interessi legali come specificato nella parte motiva.
Respinge la domanda risarcitoria.
5 Condanna la parte convenuta a rifondere all'attrice le spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.540,00 per compensi e in euro 274,65 per esborsi, oltre a spese generali e oneri di legge.
Così deciso in Rieti, 04/11/2025
La Giudice
Dr.ssa Silvia Grana
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rieti
Sezione civile in persona della giudice dott.ssa Silvia Grana, in composizione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1839/2020 R.G. vertente tra
) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'avv. DANIELA ZIGARELLA per delega in calce all'atto di citazione
ATTRICE
e
) Controparte_1 P.IVA_1
CONVENUTO CONTUMACE
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione ritualmente notificato ha convenuto in Parte_1 giudizio al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: Controparte_1
“Piaccia al Tribunale Illustrissimo, contrariis reiectis, a) accertare e dichiarare l'inadempimento contrattuale del sig. per non aver adempiuto, nella sua qualità di falegname, alle Controparte_1 obbligazioni assunte con il contratto del 13.12.2017 anche seguito di diffida ad adempiere inoltrata dall'attore, per il tramite del suo legale di fiducia in data 28.7.2020; b) per l'effetto, accertare e dichiarare risolto di diritto il contratto in essere tra la sig.ra ed il sig. avente Parte_1 Controparte_1 ad oggetto la fornitura ed il montaggio delle seguenti forniture in legno all'interno della sua abitazione: n.
1 armadio camera da letto;
n. 1 porta scorrevole spogliatoio camera da letto;
n. 3 porte interne piano mansarda;
n. 2 porte per esterno barbecue;
n. 1 porta oggetti e paracolpi cucina;
n. 2 scuri per finestre mansarda;
n. 1 montaggio porta finestra camera con fornitura mostra;
n. 1 credenza cucina come disegno;
1 n. 1 armadio sottoscala come da disegno;
n. 1 mobile cabina spogliatoio;
n. 1 armadio a ponte cameretta dependance, come da disegno;
n. 1 armadio a sportelli cameretta dependance come da disegno;
n.1 sportello sotto lavello, per un corrispettivo pattuito (doc. 2 cit) ; c) condannare il Sig. alla Controparte_1 restituzione in favore del Sig.ra della somma di € 12.734,00 Parte_1
(dodicimilasettecentotrentaquattro/00) versata a titolo di acconto sul corrispettivo pattuito tra le parti, oltre interessi di legali;
d) condannare il Sig. al risarcimento dei danni da risoluzione Controparte_1 per inadempimento contrattuale da determinarsi equitativamente dal Giudice ai sensi dell'art. 1226 c.c.
In ogni caso con vittoria di compensi professionali, rimborso forfettario e accessori di legge”.
Il convenuto non si è costituito in giudizio ed il processo è Controparte_1 proseguito nella sua dichiarata contumacia.
La causa, istruita con produzioni documentali e prove testimoniali, è stata trattenuta in decisione all'udienza del 21/11/2024, sostituita dal deposito di note scritte, sulle conclusioni rassegnate dalla parte attrice, la quale ha anche usufruito del primo termine di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito della comparsa conclusionale.
Il presente giudizio ha ad oggetto la responsabilità del convenuto per inadempimento al contratto avente ad oggetto la fornitura ed il montaggio delle porte, delle finestre e degli altri manufatti in legno indicati nel preventivo di spesa e nella scrittura del 27/03/2019 depositati in atti.
Come è noto, la parte che agisce in giudizio per fare valere una responsabilità contrattuale deve dimostrare la fonte (negoziale o legale) del diritto che assume essere stato leso, e limitarsi ad allegare l'inadempimento dell'altra parte, mentre la parte convenuta deve dimostrare il fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ovvero che l'inadempimento è derivato da fatto a lui non imputabile (cfr. Cass. Civ., Sez.
Un., 30 ottobre 2001, n. 13533, alla quale si è uniformata tutta la successiva giurisprudenza di legittimità).
La parte attrice ha assolto al suo onere probatorio, integrando la prova documentale con quella testimoniale.
In particolare, l'esistenza del contratto concluso tra le parti il 13/12/2017 è stata dimostrata con il deposito del “preventivo n. 74” del 13/12/2017 redatto su carta intestata a
“ ”, e della scrittura del 27/03/2019, sottoscritta dal Persona_1 convenuto, nella quale ultima il Sig. ha confermato di avere accettato Controparte_1 dalla odierna attrice l'incarico di realizzare, consegnare e montare i manufatti in legno nella
2 stessa specificamente indicati, consistenti in quelli indicati nel preventivo del 13/12/2017, ed in ulteriori forniture. In detta scrittura il convenuto ha anche confermato di non avere completamente adempiuto al contratto esclusivamente a causa di suoi “problemi organizzativi” (“per i miei problemi organizzativi e non certo per mancanza del pagamento di acconti richiesti e versati”) e di avere concordato con la committente la consegna ed il montaggio dei mobili mancanti entro il 10/04/2019.
La parte attrice nell'atto introduttivo ha dedotto l'inadempimento pressoché totale agli obblighi assunti nel contratto, sostenendo che “la fornitura commissionata non è stata eseguita”.
A fronte di tali deduzioni, il convenuto non si è costituito in giudizio e non ha quindi provato il suo adempimento né ha provato che il suo inadempimento sia derivato da fatto non imputabile a sé.
La parte attrice ha chiesto dichiararsi la risoluzione del contratto per inadempimento del convenuto, sostenendo che il contratto dovrebbe ritenersi risoluto di diritto, ai sensi dell'art. 1454 c.c.
È stata depositata in atti una diffida ad adempiere, inviata a mezzo raccomandata e mai recapitata alla parte convenuta, perché restituita al mittente con la dicitura “destinatario irreperibile” (doc. 5 fascicolo attrice).
Essendo la diffida ad adempiere un atto ricettizio, ove essa non sia stata ricevuta dal destinatario, anche ai sensi dell'art. 8, comma 4 Legge n. 890/1982, non può trovare applicazione l'istituto della risoluzione di diritto di cui all'art. 1454 c.c. Deve peraltro rilevarsi che con la diffida in questione è stato intimato l'adempimento nel termine di sette giorni (termine inferiore ai quindici giorni previsti dalla citata norma, che non può ritenersi congruo) e, in difetto, la restituzione degli acconti pagati, senza che sia stata indicata chiaramente l'intenzione della parte, in caso di inadempimento, di ritenere senz'altro risolto il contratto, come previsto dal comma 1 dell'art. 1454 c.c.
Pertanto, considerato comunque l'inadempimento della parte convenuta agli obblighi derivanti dal contratto, deve pronunciarsi la risoluzione del contratto ai sensi degli artt.
1453 e 1455 c.c.
Avendo la risoluzione del contratto efficacia retroattiva, ai sensi dell'art. 1458 c.c., il convenuto è tenuto a restituire alla parte attrice le somme dalla stessa pagate a titolo di corrispettivo.
3 Ebbene, innanzitutto deve rilevarsi che nel caso di specie la prova del pagamento possa essere validamente fornita anche per testimoni, non solo ai sensi del comb. disp artt. 2726
e 2724 c.c., comma 1 n. 1, e quindi in presenza di un principio di prova per iscritto, quale
è nel caso di specie il manoscritto in calce al preventivo di spesa, ma anche ai sensi dell'art. 2721, comma 2 c.c., considerata la qualità delle parti e la natura del contratto, trattandosi della fornitura di manufatti in legno da parte di un artigiano del legno.
Posto quanto sopra, risulta provato che la parte attrice abbia pagato in favore del convenuto la complessiva somma di euro 6.000,00, in quattro acconti, come riportato in calce al preventivo di spesa del 13/12/2017 (doc. 2 fascicolo attrice), con la indicazione delle rispettive date dei pagamenti, pagamenti confermati di volta in volta con la sottoscrizione del ricevente.
I testimoni escussi hanno confermato il pagamento delle somme indicate in calce al documento manoscritto denominato “preventivo”, ma non anche il pagamento delle ulteriori somme riportate nel documento nel quale alla dicitura “riepilogo pagamenti” segue la indicazione di una serie di somme denominate “acconto” con le rispettive date e modalità di pagamento (assegno, contante o un non meglio precisato “assic”), in cui figurano, oltre ai primi quattro acconti di cui sopra, somme per ulteriori complessivi euro 6.734,00 (doc.
4 fascicolo attrice).
Appare opportuno precisare, a questo proposito, che nella formulazione del capitolo di prova b) (“Vero che a fronte di tali lavori, venivano corrisposti gli anticipi come indicati dal doc. 3 del fascicolo di parte attrice - che viene mostrato”) è stato fatto riferimento al documento “n. 3” del fascicolo di parte attrice, e quindi alla copia della scrittura del 27/03/2019 in cui si fa un generico riferimento ad acconti pagati), e nel capitolo c) (“Vero che il sig. CP_1 sottoscriveva personalmente il documento n. 2 del fascicolo di parte attrice - che viene mostrato”) è stato fatto riferimento al documento “n. 2” del fascicolo di parte attrice, e quindi alla copia del preventivo di spesa del 13/12/2017.
Il teste indifferente alle parti, rispondendo al capitolo b) ha dichiarato: Testimone_1
“sono a conoscenza degli acconti che venivano continuamente richiesti e sono stato presente alla corresponsione degli stessi”, ed in risposta al capitolo c): “sì è vero ero presente alla sottoscrizione degli acconti”, facendo chiaro riferimento alla sottoscrizione del documento richiamato nel capitolo, e quindi all'appunto in ordine ai primi acconti ricevuti in calce al documento denominato “preventivo” del 13/12/2017.
4 Il teste fratello della parte attrice, in risposta al capitolo b) ha dichiarato: Testimone_2
“io sono stato presente un paio di volte e ricordo che gli anticipi furono corrisposti in contanti”, ed in risposta al capitolo c): “ricordo che quando riceveva gli acconti in contanti poi sottoscriveva un foglio”, facendo anch'egli un evidente riferimento alla sottoscrizione dell'appunto in ordine ai primi acconti ricevuti in calce al documento denominato “preventivo” del 13/12/2017.
Non può quindi ritenersi raggiunta la prova con riferimento al pagamento delle restanti somme indicate nel manoscritto che reca in intestazione la dicitura “riepilogo pagamenti”.
Ciò in quanto il manoscritto che indica le ulteriori somme che sarebbero state ricevute in acconto dal convenuto (doc. 4), per complessivi euro 12.734,00, senza la sottoscrizione del ricevente non costituisce di per sé alcuna prova del pagamento, ed i testimoni escussi non hanno confermato il pagamento di tali somme.
Il convenuto deve quindi essere condannato alla restituzione alla parte attrice della somma di euro 6.000,00.
Sulla somma di cui sopra, somma liquida, decorrono gli interessi al saggio di cui all'art. 1284, comma 1 c.c. dal pagamento dei singoli acconti alla introduzione del presente giudizio e al saggio di cui all'art. 1284, comma 4 dalla introduzione del presente giudizio al saldo.
La domanda risarcitoria, formulata genericamente, sfornita di specifiche allegazioni e comunque di supporto probatorio, non può che essere respinta.
Le spese del presente giudizio, liquidate in base ai parametri minimi del D.M. 55/2014, stante la ridotta complessità della controversia, sono poste a carico della parte convenuta, in applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa domanda, eccezione e deduzione:
Dichiara risolto il contratto concluso dalle parti per inadempimento del convenuto
[...]
CP_1
Condanna il convenuto al pagamento in favore dell'attrice della somma Controparte_1 di euro 6.000,00, oltre ad interessi legali come specificato nella parte motiva.
Respinge la domanda risarcitoria.
5 Condanna la parte convenuta a rifondere all'attrice le spese del presente giudizio, che liquida in euro 2.540,00 per compensi e in euro 274,65 per esborsi, oltre a spese generali e oneri di legge.
Così deciso in Rieti, 04/11/2025
La Giudice
Dr.ssa Silvia Grana
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