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Sentenza 19 febbraio 2025
Sentenza 19 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 19/02/2025, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Maria Antonietta Naso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2246 del Ruolo Generale dell'anno 2013 promossa da:
entrambi in proprio e in qualità di genitori Parte_1 Parte_2 esercenti la potestà sul figlio minore , Persona_1 [...]
, rappresentati e difesi dall'Avv. TROIELLI ETTORE, giusta procura in atti Parte_3
Attori in riassunzione
Contro
in persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
POSTERARO YVONNE, giusta procura in atti;
convenuta
, in persona del l.r.p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. MARCHESE SAVERIO, giusta procura in atti
convenuta
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. CORINA FRANCESCO CP_3 convenuta
, convenuto contumace CP_4
Nonché contro in qualità d'Impresa Designata del Fondo di Garanzia per le Controparte_5
Vittime della Strada, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv MARTINGANO
FRANCESCO convenuta in riconvenzionale
1 Conclusioni delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Dinanzi al giudice di Pace di Pizzo, la società “ conveniva in Controparte_1
giudizio e , in proprio ed in qualità di genitori esercenti la potestà Parte_1 Parte_2
genitoriale sui figli e , tutti eredi legittimi di , nonché Per_2 Parte_3 Persona_3 [...]
in nome e per conto di (quale Controparte_6 Parte_4 impresa designata a norma dell'art 286 d.lgs 207/05 per la liquidazione dei sinistri a carico del fondo di garanzia per le vittime della strada), per il risarcimento dei danni materiali occorsi al mezzo e stimati in € 8880,00 conseguenti al sinistro avvenuto in Pizzo Calabro sulla SP 522, in data 15 luglio
2009.
Ha asserito che il sinistro era avvenuto per esclusiva responsabilità di , poiché, Persona_3 nell'imboccare una semicurva a bordo del suo motociclo tg X34ZCK (privo di copertura assicurativa), invadeva l'opposta corsia di marcia, impattando sulla parte anteriore sinistra del pullman che procedeva regolarmente sulla propria corsia con direzione di marcia Amantea/Pizzo; che il conducente del motociclo decedeva a seguito dell'impatto, mentre il pullman riportava danni materiali;
che gli accertamenti eseguiti sui mezzi, sui luoghi e sulla dinamica del sinistro effettuati nel corso delle indagini penali (proc nr 2208/09 RGNR Mod 21 Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Vibo Valentia) escludevano qualunque profilo di responsabilità in capo al conducente dell'autobus; che la richiesta di risarcimento inoltrata in data 17.2.2012 ad ed ai Parte_4
responsabili civili in data 23.11.2012 non dava esito positivo, sicchè si rendeva necessario adire l'autorità giudiziaria.
Resistevano e in proprio e nella qualità di genitori esercenti la Parte_1 Parte_2
potestà sui figli minori e , eredi legittimi di , invocando Per_2 Parte_3 Persona_3
l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autobus nella causazione del sinistro e spiegando domanda riconvenzionale anche nei confronti del conducente, , di che CP_4 CP_7 assicurava l'autobus, e dell' di per omessa manutenzione Controparte_2 CP_2 della strada, chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in giudizio.
Resisteva altresì , procuratrice di , sollevando Controparte_8 Controparte_5
eccezioni preliminari e di merito nei confronti di Controparte_1
Il giudice di Pace di Pizzo con sentenza 54/13 dichiarava la propria incompetenza per valore in favore del Tribunale di Vibo Valentia dinanzi al quale e , in proprio e Parte_1 Parte_2
quale genitori esercenti la potestà sul figlio minore , e riassumevano la Per_2 Parte_3
causa nei confronti di , ed Controparte_1 CP_4 CP_3 [...]
[...
[...] , al fine di sentirli condannare in solido (i primi ex art 2054 c.c. e Controparte_9
l'amministrazione provinciale ex artt 2043 e 2051 c.c.) al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti dai medesimi in conseguenza del sinistro in cui perdeva la vita il familiare PE
, addebitabile a colpa esclusiva del conducente dell'autobus che, procedendo a forte velocità
[...]
e non adeguando la condotta di guida alle condizioni e alla conformazione della strada (con carreggiata di esigua larghezza ed una serie di curve a stretto raggio), andava ad invadere la corsia opposta occupata dal motociclo.
Si costituiva insistendo nell'esclusiva responsabilità del nella Controparte_1 PE
causazione del sinistro, spiegando domanda riconvenzionale verso gli attori e chiamando in causa per conto di ai sensi dell'art 269 cpc al fine di ottenere Controparte_6 Parte_4 condanna in solido al risarcimento dei danni materiali subiti dal mezzo, quantificati in € 8880,00, oltre interessi e rivalutazione
Si costituiva altresì l'amministrazione provinciale di , insistendo per l'infondatezza CP_2
della domanda spiegata dagli attori, non avendo gli stessi allegato alcun pericolo occulto collegato agli obblighi di manutenzione della strada.
Resisteva anche , eccependo preliminarmente l'improponibilità della domanda, Controparte_5 per omessa messa in mora del Fondo di Garanzia, adempimento previsto dall'art 287 D. Lgs 209/05 come condizione di procedibilità della domanda, e la prescrizione biennale del diritto al risarcimento del danno;
nel merito l'infondatezza della stessa, sostenendo l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autobus nella determinazione del sinistro.
La causa, istruita mediante prova per testi, ctu tecnico-modale e acquisizione documentale, dopo vari rinvii per avvicendamento di giudici, è stata rinviata per la precisione delle conclusioni e rimessa in decisione sulle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta
2. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere limitatamente alla domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali avanzata dagli attori in riassunzione. I medesimi hanno infatti rappresentato di avere definito stragiudizialmente la vertenza sia con l' di , sia con ed hanno dichiarato altresì che Controparte_2 CP_2 CP_3
le somme percepite sono interamente satisfattive delle loro ragioni.
Pertanto può essere applicato il principio per il quale "quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta viene spontaneamente soddisfatta dall'obbligato e su tale circostanza non vi è controversia fra le parti, per il giudice investito della domanda, sia esso ordinario o speciale, viene meno il dovere di pronunziare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tale pronunzia, e sorge quello di chiudere il giudizio con una pronunzia di rito quale quella dichiarativa della cessazione della
3 materia del contendere" (cfr. Cass. n° 8448 del 28.05.2012; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10478 del
01/06/2004).
La cessazione della materia del contendere può infatti essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando allo stesso il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto (cfr. Cass. n°
22650 del 8.09.2008).
Dunque nel caso di specie deve ritenersi che la transazione intervenuta tra le parti abbia definito tutte le questioni controverse, sostanziali e processuali, ivi inclusi gli oneri inerenti le spese di lite.
3. Il merito deve dunque essere esaminato limitatamente alla domanda di risarcimento spiegata in riconvenzionale da nei confronti di parte attrice e di che, ad avviso Controparte_1 CP_5
del giudicante, non merita accoglimento.
Il consulente tecnico d'ufficio, all'esito dell'indagine svolta sulla base di elementi oggettivi e con metodologia corretta ed immune da censure, è pervenuto alle conclusioni che l'urto tra i due mezzi
è avvenuto sulla corsia di pertinenza del conducente dello scooter.
Ha accertato che il conducente dell'autobus - nonostante procedesse a velocità inferiore ai limiti consentiti, ma tuttavia non adeguata alla morfologia e caratteristiche della strada (tortuosa con diverse curve a stretto raggio e a visuale non libera) e alle dimensioni dello stesso che impongono maggiore cautela - non riusciva ad impostare bene la curva destrorsa prima di entrare nel rettilineo e finiva per sconfinare di circa 1 m oltre la linea continua di mezzeria, invadendo così parte della corsia opposta di marcia, violando così gli art. 40 - 141 - 143 del C.d.S.
Per quanto riguarda la condotta del conducente il ciclomotore, il ctu ha concluso che, per cause probabilmente riconducibili alle imperfezioni della porzione di manto stradale posta sullo lato destro della propria corsia di marcia, allo stesso modo dell'autobus non adeguava la propria velocità in corrispondenza di una curva a stretto raggio a visuale non libera, finendo anch'esso per allargarsi sul lato sinistro della propria corsia, violando gli artt. 141 - 143 del C.d.S.
Tale ricostruzione è da preferire a quella effettuata dal consulente della Procura in sede di indagini, in quanto è coerente con tutti i dati obiettivi acquisiti. Le conclusioni rassegnate dal perito in sede di indagini penale, secondo cui l'urto è avvenuto nella corsia di pertinenza del pullman, non tengono adeguatamente conto delle tracce rilevate sul manto stradale e della posizione di quiete del pullman
(obliqua rispetto al senso di marcia, con la ruota posteriore sinistra del 3° asse in corrispondenza della mezzeria e lo spigolo posteriore sinistro oltre la linea di mezzeria quindi nella corsia opposta).
Con valutazioni logiche e calcoli accurati, partendo da questi dati obiettivi, il ctu ha accertato che la posizione di quiete del pullman è stata raggiunta “con una traiettoria pressoché rettilinea come
4 evidenziano le tracce di scarroccio rilevate sotto il mezzo generate dal trascinamento del ciclomotore
(Fig. 3). Considerando che il ciclomotore prima di essere sormontato dall'anteriore dell'autobus doveva prima cadere a terra sul fianco destro, il punto d'urto deve essere collocato in un punto precedente le suddette tracce lungo l'ideale proseguimento delle stesse. Il tempo medio di caduta di un mezzo a due ruote derivato da dati sperimentali è di 0,66 secondi ma avendo ricevuto una spinta si può ridurre tale valore di almeno 1/3 da cui un tempo medio pari a 0,44 secondi da cui uno spazio pari a: Sc = Vc x Tc = 10,7 x 0,44 = 4,71 m (spazio di caduta post-urto PIAGGIO).
Pertanto la verosimile posizione della zona d'urto risulta all'interno della corsia percorsa dal ciclomotore di uno spazio di circa 1 m dalla mezzeria. Questo vuol dire che il conducente dell'autobus non impostava bene la curva destrorsa prima di entrare nel rettilineo e finiva per sconfinare oltre la mezzeria ed invadere così parte della corsia opposta di marcia. Ciò sicuramente
è riconducibile alla traiettoria con cui usciva dalla curva precedente che essendo ancora più a stretto raggio imponeva una maggiore precisione nell'esecuzione per cui è ragionevole dedurre che la velocità di marcia tenuta dal conducente dell'autobus non fosse adeguata alla serie di curve a raggio ridotto che doveva percorrere nonostante le stesse fossero segnalate”
Tanto appurato, deve escludersi che il danno patrimoniale al mezzo di proprietà dalla soc.
[...]
possa essere causalmente collegato – neanche in concorso - alla condotta di guida Controparte_1
di . Persona_3
Per elaborazione giurisprudenziale e dottrinale consolidata, in materia di causalità nella responsabilità civile , il quadro delineato dagli artt 1223 e ss c.c. introduce il concetto di causalità giuridica per il quale - a differenza della causalità materiale ove rileva il nesso tra condotta ed evento - il danno rileva come conseguenze risarcibili o evento dannoso. A questo secondo momento va riferita la regola dell'art. 1223 c.c., per il quale il risarcimento deve comprendere le perdite che 'siano conseguenza immediata e diretta' del fatto lesivo. La causalità̀ giuridica serve dunque a temperare la teoria condizionalistica, includendo tra i danno risarcibili solo quelli che siano conseguenza normale della violazione di una certa regola di condotta.
Tanto premesso e stabilito che l'urto è avvenuto sulla corsia del motociclista, il danno patrimoniale occorso al mezzo della soc. è da imputare esclusivamente all'invasione dell'altrui Controparte_1
corsia di marcia, costituente ostacolo improvviso e inevitabile tale da non consentire all'altro conducente di evitare l'impatto, seppure anch'egli abbia violato una norma regolamentare, ma che non ha avuto incidenza sull'evento.
Se è pur vero che il motociclista ha violato la norma cautelare che impone di mantenersi sulla destra,
è altrettanto vero che tale violazione è neutra rispetto alla causazione dell'evento- danno di cui si chiede il risarcimento.
5 Come osservato dalla Suprema Corte (Cass n. 16192 del 9.6.2021) la regola che impone ai conducenti dei veicoli di tenere la destra non è mirata prioritariamente ad evitare collisioni con quanti provengono dal senso contrario di marcia, ma ha la finalità di garantire un'andatura corretta e regolare nell'ambito della propria corsia di marcia per la tutela del veicolo procedente e degli altri che la percorrono, e non di evitare il rischio dell'improvvisa occupazione della corsia da parte di un veicolo proveniente dalla direzione opposta”, sicchè non si può addebitare colpa a chi, correndo al centro della carreggiata di sua pertinenza se non in prossimità della linea di mezzeria, resti coinvolto in un “frontale” con la controparte che abbia invaso la corsia opposta.
E questo perché, per l'appunto, “l'infrazione di una norma sulla circolazione stradale, pur potendo importare responsabilità ad altro titolo, non può di per sé dar luogo a responsabilità civile per un evento dannoso che non sia con essa in rapporto di causa ed effetto: l'individuazione della regola cautelare, anche nel caso di cautela specifica, non può prescindere dalla considerazione che la colpa non rappresenta la violazione di una qualsivoglia regola di prudenza o diligenza, ma solo della regola cautelare il cui scopo è quello di evitare il tipo di evento in concreto verificatosi”.
Anche con l'ordinanza n. 19115/2020, la Corte di Cassazione ha precisato che “la presunzione di colpa deve… pur sempre potersi collocare sul piano della relazione causale tra la violazione delle regole di condotta, specifiche o generiche (c.d. causalità della colpa), e l'evento di danno. Ove invece risulti che quella violazione, pur sussistente o non escludibile, non abbia avuto incidenza causale tale accertamento potendo compiersi, come detto, anche indirettamente, sulla base della valutazione del rilievo causale assorbente rivestito in concreto dalla condotta colposa dell'altro conducente - non
v'è ragione di ritenere non superata quella presunzione, una diversa interpretazione finendo con
l'attribuire alla norma un significato e una valenza puramente sanzionatoria che non ha”.
In questo quadro la sentenza ha evidenziato l'assorbente ed esclusiva valenza causale dell'invasione di corsia attuata dall'altro conducente e l'inesigibilità di un risultato salvifico della manovra di emergenza eseguita dal conducente che si veda invadere la propria corsia da un veicolo proveniente dalla direzione opposta (cfr anche Cass. Penale 47393/2008: “Il conducente di un veicolo che si venga
a trovare in una situazione di pericolo improvvisa e dovuta a condotta di guida illecita altrui (stato di necessità ex art. 54 c.p.) non risponde a titolo di colpa per non avere posto in essere una manovra di emergenza adeguata a evitare l'incidente. Infatti, è proprio la condizione di emergenza, con le sue ovvie implicazioni psichiche (che sono tali da escludere totalmente l'elemento volontaristico tipico della colpa) e con il suo consumarsi in qualche attimo, ad escludere l'esigibilità di quella scelta oculata, frutto di raffronto tra le varie alternative, che si potrebbe svolgere solo a tavolino, e dunque necessariamente con giudizio "ex post" rispetto alla dinamica dell'incidente verificatosi in tale situazione di emergenza.
6 Il rigetto nel merito della domanda riconvenzionale proposta da rende Controparte_1 superfluo l'esame delle questioni preliminari proposte da . Controparte_5
La complessità e difficoltà degli accertamenti in fatto giustifica tuttavia la compensazione integrale delle spese di lite tra e i convenuti in riconvenzionale, ponendo tuttavia Controparte_1
le spese di ctu definitivamente a carico di Controparte_1
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione o difesa, così provvede:
- Dichiara cessata a materia del contendere in ordine alla domanda di risarcimento dei danni proposta da in proprio e in qualità di genitori Parte_1 Parte_2 esercenti la potestà sul figlio minore , , Persona_1 Parte_3 compensando interamente le spese di lite tra le parti;
- Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da compensando Controparte_1 interamente le spese di lite tra le parti;
- Pone definitivamente a carico di le spese di ctu, liquidate in Controparte_1 separato decreto.
Così deciso in Vibo Valentia, 15.2.2025
Il Giudice
Maria Antonietta Naso
7
Sezione Civile
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Maria Antonietta Naso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2246 del Ruolo Generale dell'anno 2013 promossa da:
entrambi in proprio e in qualità di genitori Parte_1 Parte_2 esercenti la potestà sul figlio minore , Persona_1 [...]
, rappresentati e difesi dall'Avv. TROIELLI ETTORE, giusta procura in atti Parte_3
Attori in riassunzione
Contro
in persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso dall'Avv. Controparte_1
POSTERARO YVONNE, giusta procura in atti;
convenuta
, in persona del l.r.p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. MARCHESE SAVERIO, giusta procura in atti
convenuta
, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv. CORINA FRANCESCO CP_3 convenuta
, convenuto contumace CP_4
Nonché contro in qualità d'Impresa Designata del Fondo di Garanzia per le Controparte_5
Vittime della Strada, in persona del l.r.p.t., rappresentata e difesa dall'avv MARTINGANO
FRANCESCO convenuta in riconvenzionale
1 Conclusioni delle parti: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Dinanzi al giudice di Pace di Pizzo, la società “ conveniva in Controparte_1
giudizio e , in proprio ed in qualità di genitori esercenti la potestà Parte_1 Parte_2
genitoriale sui figli e , tutti eredi legittimi di , nonché Per_2 Parte_3 Persona_3 [...]
in nome e per conto di (quale Controparte_6 Parte_4 impresa designata a norma dell'art 286 d.lgs 207/05 per la liquidazione dei sinistri a carico del fondo di garanzia per le vittime della strada), per il risarcimento dei danni materiali occorsi al mezzo e stimati in € 8880,00 conseguenti al sinistro avvenuto in Pizzo Calabro sulla SP 522, in data 15 luglio
2009.
Ha asserito che il sinistro era avvenuto per esclusiva responsabilità di , poiché, Persona_3 nell'imboccare una semicurva a bordo del suo motociclo tg X34ZCK (privo di copertura assicurativa), invadeva l'opposta corsia di marcia, impattando sulla parte anteriore sinistra del pullman che procedeva regolarmente sulla propria corsia con direzione di marcia Amantea/Pizzo; che il conducente del motociclo decedeva a seguito dell'impatto, mentre il pullman riportava danni materiali;
che gli accertamenti eseguiti sui mezzi, sui luoghi e sulla dinamica del sinistro effettuati nel corso delle indagini penali (proc nr 2208/09 RGNR Mod 21 Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Vibo Valentia) escludevano qualunque profilo di responsabilità in capo al conducente dell'autobus; che la richiesta di risarcimento inoltrata in data 17.2.2012 ad ed ai Parte_4
responsabili civili in data 23.11.2012 non dava esito positivo, sicchè si rendeva necessario adire l'autorità giudiziaria.
Resistevano e in proprio e nella qualità di genitori esercenti la Parte_1 Parte_2
potestà sui figli minori e , eredi legittimi di , invocando Per_2 Parte_3 Persona_3
l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autobus nella causazione del sinistro e spiegando domanda riconvenzionale anche nei confronti del conducente, , di che CP_4 CP_7 assicurava l'autobus, e dell' di per omessa manutenzione Controparte_2 CP_2 della strada, chiedendo l'autorizzazione alla chiamata in giudizio.
Resisteva altresì , procuratrice di , sollevando Controparte_8 Controparte_5
eccezioni preliminari e di merito nei confronti di Controparte_1
Il giudice di Pace di Pizzo con sentenza 54/13 dichiarava la propria incompetenza per valore in favore del Tribunale di Vibo Valentia dinanzi al quale e , in proprio e Parte_1 Parte_2
quale genitori esercenti la potestà sul figlio minore , e riassumevano la Per_2 Parte_3
causa nei confronti di , ed Controparte_1 CP_4 CP_3 [...]
[...
[...] , al fine di sentirli condannare in solido (i primi ex art 2054 c.c. e Controparte_9
l'amministrazione provinciale ex artt 2043 e 2051 c.c.) al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non, subiti dai medesimi in conseguenza del sinistro in cui perdeva la vita il familiare PE
, addebitabile a colpa esclusiva del conducente dell'autobus che, procedendo a forte velocità
[...]
e non adeguando la condotta di guida alle condizioni e alla conformazione della strada (con carreggiata di esigua larghezza ed una serie di curve a stretto raggio), andava ad invadere la corsia opposta occupata dal motociclo.
Si costituiva insistendo nell'esclusiva responsabilità del nella Controparte_1 PE
causazione del sinistro, spiegando domanda riconvenzionale verso gli attori e chiamando in causa per conto di ai sensi dell'art 269 cpc al fine di ottenere Controparte_6 Parte_4 condanna in solido al risarcimento dei danni materiali subiti dal mezzo, quantificati in € 8880,00, oltre interessi e rivalutazione
Si costituiva altresì l'amministrazione provinciale di , insistendo per l'infondatezza CP_2
della domanda spiegata dagli attori, non avendo gli stessi allegato alcun pericolo occulto collegato agli obblighi di manutenzione della strada.
Resisteva anche , eccependo preliminarmente l'improponibilità della domanda, Controparte_5 per omessa messa in mora del Fondo di Garanzia, adempimento previsto dall'art 287 D. Lgs 209/05 come condizione di procedibilità della domanda, e la prescrizione biennale del diritto al risarcimento del danno;
nel merito l'infondatezza della stessa, sostenendo l'esclusiva responsabilità del conducente dell'autobus nella determinazione del sinistro.
La causa, istruita mediante prova per testi, ctu tecnico-modale e acquisizione documentale, dopo vari rinvii per avvicendamento di giudici, è stata rinviata per la precisione delle conclusioni e rimessa in decisione sulle conclusioni rassegnate nelle note di trattazione scritta
2. Va dichiarata la cessazione della materia del contendere limitatamente alla domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali e patrimoniali avanzata dagli attori in riassunzione. I medesimi hanno infatti rappresentato di avere definito stragiudizialmente la vertenza sia con l' di , sia con ed hanno dichiarato altresì che Controparte_2 CP_2 CP_3
le somme percepite sono interamente satisfattive delle loro ragioni.
Pertanto può essere applicato il principio per il quale "quando nel corso del giudizio la pretesa in esso dedotta viene spontaneamente soddisfatta dall'obbligato e su tale circostanza non vi è controversia fra le parti, per il giudice investito della domanda, sia esso ordinario o speciale, viene meno il dovere di pronunziare sul merito della stessa, essendo cessato per le parti l'interesse a tale pronunzia, e sorge quello di chiudere il giudizio con una pronunzia di rito quale quella dichiarativa della cessazione della
3 materia del contendere" (cfr. Cass. n° 8448 del 28.05.2012; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10478 del
01/06/2004).
La cessazione della materia del contendere può infatti essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando allo stesso il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto (cfr. Cass. n°
22650 del 8.09.2008).
Dunque nel caso di specie deve ritenersi che la transazione intervenuta tra le parti abbia definito tutte le questioni controverse, sostanziali e processuali, ivi inclusi gli oneri inerenti le spese di lite.
3. Il merito deve dunque essere esaminato limitatamente alla domanda di risarcimento spiegata in riconvenzionale da nei confronti di parte attrice e di che, ad avviso Controparte_1 CP_5
del giudicante, non merita accoglimento.
Il consulente tecnico d'ufficio, all'esito dell'indagine svolta sulla base di elementi oggettivi e con metodologia corretta ed immune da censure, è pervenuto alle conclusioni che l'urto tra i due mezzi
è avvenuto sulla corsia di pertinenza del conducente dello scooter.
Ha accertato che il conducente dell'autobus - nonostante procedesse a velocità inferiore ai limiti consentiti, ma tuttavia non adeguata alla morfologia e caratteristiche della strada (tortuosa con diverse curve a stretto raggio e a visuale non libera) e alle dimensioni dello stesso che impongono maggiore cautela - non riusciva ad impostare bene la curva destrorsa prima di entrare nel rettilineo e finiva per sconfinare di circa 1 m oltre la linea continua di mezzeria, invadendo così parte della corsia opposta di marcia, violando così gli art. 40 - 141 - 143 del C.d.S.
Per quanto riguarda la condotta del conducente il ciclomotore, il ctu ha concluso che, per cause probabilmente riconducibili alle imperfezioni della porzione di manto stradale posta sullo lato destro della propria corsia di marcia, allo stesso modo dell'autobus non adeguava la propria velocità in corrispondenza di una curva a stretto raggio a visuale non libera, finendo anch'esso per allargarsi sul lato sinistro della propria corsia, violando gli artt. 141 - 143 del C.d.S.
Tale ricostruzione è da preferire a quella effettuata dal consulente della Procura in sede di indagini, in quanto è coerente con tutti i dati obiettivi acquisiti. Le conclusioni rassegnate dal perito in sede di indagini penale, secondo cui l'urto è avvenuto nella corsia di pertinenza del pullman, non tengono adeguatamente conto delle tracce rilevate sul manto stradale e della posizione di quiete del pullman
(obliqua rispetto al senso di marcia, con la ruota posteriore sinistra del 3° asse in corrispondenza della mezzeria e lo spigolo posteriore sinistro oltre la linea di mezzeria quindi nella corsia opposta).
Con valutazioni logiche e calcoli accurati, partendo da questi dati obiettivi, il ctu ha accertato che la posizione di quiete del pullman è stata raggiunta “con una traiettoria pressoché rettilinea come
4 evidenziano le tracce di scarroccio rilevate sotto il mezzo generate dal trascinamento del ciclomotore
(Fig. 3). Considerando che il ciclomotore prima di essere sormontato dall'anteriore dell'autobus doveva prima cadere a terra sul fianco destro, il punto d'urto deve essere collocato in un punto precedente le suddette tracce lungo l'ideale proseguimento delle stesse. Il tempo medio di caduta di un mezzo a due ruote derivato da dati sperimentali è di 0,66 secondi ma avendo ricevuto una spinta si può ridurre tale valore di almeno 1/3 da cui un tempo medio pari a 0,44 secondi da cui uno spazio pari a: Sc = Vc x Tc = 10,7 x 0,44 = 4,71 m (spazio di caduta post-urto PIAGGIO).
Pertanto la verosimile posizione della zona d'urto risulta all'interno della corsia percorsa dal ciclomotore di uno spazio di circa 1 m dalla mezzeria. Questo vuol dire che il conducente dell'autobus non impostava bene la curva destrorsa prima di entrare nel rettilineo e finiva per sconfinare oltre la mezzeria ed invadere così parte della corsia opposta di marcia. Ciò sicuramente
è riconducibile alla traiettoria con cui usciva dalla curva precedente che essendo ancora più a stretto raggio imponeva una maggiore precisione nell'esecuzione per cui è ragionevole dedurre che la velocità di marcia tenuta dal conducente dell'autobus non fosse adeguata alla serie di curve a raggio ridotto che doveva percorrere nonostante le stesse fossero segnalate”
Tanto appurato, deve escludersi che il danno patrimoniale al mezzo di proprietà dalla soc.
[...]
possa essere causalmente collegato – neanche in concorso - alla condotta di guida Controparte_1
di . Persona_3
Per elaborazione giurisprudenziale e dottrinale consolidata, in materia di causalità nella responsabilità civile , il quadro delineato dagli artt 1223 e ss c.c. introduce il concetto di causalità giuridica per il quale - a differenza della causalità materiale ove rileva il nesso tra condotta ed evento - il danno rileva come conseguenze risarcibili o evento dannoso. A questo secondo momento va riferita la regola dell'art. 1223 c.c., per il quale il risarcimento deve comprendere le perdite che 'siano conseguenza immediata e diretta' del fatto lesivo. La causalità̀ giuridica serve dunque a temperare la teoria condizionalistica, includendo tra i danno risarcibili solo quelli che siano conseguenza normale della violazione di una certa regola di condotta.
Tanto premesso e stabilito che l'urto è avvenuto sulla corsia del motociclista, il danno patrimoniale occorso al mezzo della soc. è da imputare esclusivamente all'invasione dell'altrui Controparte_1
corsia di marcia, costituente ostacolo improvviso e inevitabile tale da non consentire all'altro conducente di evitare l'impatto, seppure anch'egli abbia violato una norma regolamentare, ma che non ha avuto incidenza sull'evento.
Se è pur vero che il motociclista ha violato la norma cautelare che impone di mantenersi sulla destra,
è altrettanto vero che tale violazione è neutra rispetto alla causazione dell'evento- danno di cui si chiede il risarcimento.
5 Come osservato dalla Suprema Corte (Cass n. 16192 del 9.6.2021) la regola che impone ai conducenti dei veicoli di tenere la destra non è mirata prioritariamente ad evitare collisioni con quanti provengono dal senso contrario di marcia, ma ha la finalità di garantire un'andatura corretta e regolare nell'ambito della propria corsia di marcia per la tutela del veicolo procedente e degli altri che la percorrono, e non di evitare il rischio dell'improvvisa occupazione della corsia da parte di un veicolo proveniente dalla direzione opposta”, sicchè non si può addebitare colpa a chi, correndo al centro della carreggiata di sua pertinenza se non in prossimità della linea di mezzeria, resti coinvolto in un “frontale” con la controparte che abbia invaso la corsia opposta.
E questo perché, per l'appunto, “l'infrazione di una norma sulla circolazione stradale, pur potendo importare responsabilità ad altro titolo, non può di per sé dar luogo a responsabilità civile per un evento dannoso che non sia con essa in rapporto di causa ed effetto: l'individuazione della regola cautelare, anche nel caso di cautela specifica, non può prescindere dalla considerazione che la colpa non rappresenta la violazione di una qualsivoglia regola di prudenza o diligenza, ma solo della regola cautelare il cui scopo è quello di evitare il tipo di evento in concreto verificatosi”.
Anche con l'ordinanza n. 19115/2020, la Corte di Cassazione ha precisato che “la presunzione di colpa deve… pur sempre potersi collocare sul piano della relazione causale tra la violazione delle regole di condotta, specifiche o generiche (c.d. causalità della colpa), e l'evento di danno. Ove invece risulti che quella violazione, pur sussistente o non escludibile, non abbia avuto incidenza causale tale accertamento potendo compiersi, come detto, anche indirettamente, sulla base della valutazione del rilievo causale assorbente rivestito in concreto dalla condotta colposa dell'altro conducente - non
v'è ragione di ritenere non superata quella presunzione, una diversa interpretazione finendo con
l'attribuire alla norma un significato e una valenza puramente sanzionatoria che non ha”.
In questo quadro la sentenza ha evidenziato l'assorbente ed esclusiva valenza causale dell'invasione di corsia attuata dall'altro conducente e l'inesigibilità di un risultato salvifico della manovra di emergenza eseguita dal conducente che si veda invadere la propria corsia da un veicolo proveniente dalla direzione opposta (cfr anche Cass. Penale 47393/2008: “Il conducente di un veicolo che si venga
a trovare in una situazione di pericolo improvvisa e dovuta a condotta di guida illecita altrui (stato di necessità ex art. 54 c.p.) non risponde a titolo di colpa per non avere posto in essere una manovra di emergenza adeguata a evitare l'incidente. Infatti, è proprio la condizione di emergenza, con le sue ovvie implicazioni psichiche (che sono tali da escludere totalmente l'elemento volontaristico tipico della colpa) e con il suo consumarsi in qualche attimo, ad escludere l'esigibilità di quella scelta oculata, frutto di raffronto tra le varie alternative, che si potrebbe svolgere solo a tavolino, e dunque necessariamente con giudizio "ex post" rispetto alla dinamica dell'incidente verificatosi in tale situazione di emergenza.
6 Il rigetto nel merito della domanda riconvenzionale proposta da rende Controparte_1 superfluo l'esame delle questioni preliminari proposte da . Controparte_5
La complessità e difficoltà degli accertamenti in fatto giustifica tuttavia la compensazione integrale delle spese di lite tra e i convenuti in riconvenzionale, ponendo tuttavia Controparte_1
le spese di ctu definitivamente a carico di Controparte_1
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra istanza, eccezione o difesa, così provvede:
- Dichiara cessata a materia del contendere in ordine alla domanda di risarcimento dei danni proposta da in proprio e in qualità di genitori Parte_1 Parte_2 esercenti la potestà sul figlio minore , , Persona_1 Parte_3 compensando interamente le spese di lite tra le parti;
- Rigetta la domanda riconvenzionale proposta da compensando Controparte_1 interamente le spese di lite tra le parti;
- Pone definitivamente a carico di le spese di ctu, liquidate in Controparte_1 separato decreto.
Così deciso in Vibo Valentia, 15.2.2025
Il Giudice
Maria Antonietta Naso
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