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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sassari, sentenza 06/12/2025, n. 1005 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sassari |
| Numero : | 1005 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 745/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale civile di Sassari, in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott.ssa
AB Carta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C. nella causa iscritta al R.G. n. 745/2025 promossa da:
e per essa (P. IVA. Parte_1 Parte_2
), qui rappresentata dalla C.F., P.IVA e P.IVA_1 Parte_2
numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. , P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Sassari, via Manno 11, presso e nello studio dell'Avv. Bassu Filippo (C.F.
) che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce, C.F._1
ATTORE
CONTRO
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._2
EL (SS), via Alfieri 23
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: qualità di erede
CONCLUSIONI: per parte attrice: “1) Ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e conclusione respinta;
2)
Accertare e dichiarare che il SI. nato a [...] il [...], residente in [...]
EL (SS), Via Vittorio Alfieri n. 23, C.F. è erede legittimo, per C.F._2
accettazione presunta di eredità, di , nata a [...] il [...], deceduta Persona_1
in Sassari il 03.03.2020, dei seguenti immobili per la quota di ½: - immobile sito in EL, distinto al NCEU al F. 2, mapp. 87, sub. 3, cat A/3; - immobile sito in EL, distinto al NCEU al
F. 2, mapp. 87, sub. 6, cat A/3; - immobile sito in EL, distinto al NCEU al F. 2, mapp. 87, sub. pagina 1 di 7 5, cat A/3; - terreno sito in EL, distinto al NCT al F. 11, mapp. 14. 3) Per l'effetto, ordinare al
Conservatore dei Registri Immobiliari presso l'Agenzia del Territorio di Sassari, di trascrivere
l'ordinanza ex art. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c., di dichiarazione dell'accettazione presunta dell'eredità, con esonero del predetto da ogni relativa responsabilità; 4) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Sassari in data 27.03.2025, la società Parte_1
ha rappresentato di aver conferito mandato, autenticato in data 05.07.2018, alla Prelios Credit
[...]
Servicing S.p.A. per il recupero giudiziale e stragiudiziale dei crediti di cui era titolare con ogni più ampia facoltà di porre in essere ogni atto e/o attività ritenuta necessaria, utile od opportuna ai fini del recupero.
Ha premesso che tali crediti comprendevano un pacchetto di crediti pro soluto individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti della Legge n. 130/1999 (Legge sulla cartolarizzazione) e dell'art. 58 del D.Lgs.
n. 385 del 01.09.1993 (Testo Unico Bancario) ad essa ceduti, in data 07.06.2018, da parte del Banco di
Sardegna S.p.A.
Ha allegato che sua volta, la Prelios Credit Servicing S.p.A. aveva dato mandato alla
[...] per lo svolgimento delle attività concernenti l'amministrazione, la gestione, il Parte_2 recupero e l'incasso dei crediti della e, segnatamente, anche del credito portato Parte_1
dal decreto ingiuntivo n. 476/2006 del 09.05.2006 (R.G. n. 1797/2006) con cui l'intestato Tribunale aveva condannato l'odierno resistente a pagare in favore della società ricorrente, la somma di €
43.347,11, oltre ad interessi convenzionali oltre le spese del procedimento liquidate in € 912,50 oltre rimborso , C.P.A. ed I.V.A. CP_2
Ha riferito che sulla scorta del predetto decreto ingiuntivo era stata radicata l'esecuzione immobiliare
R.G.E. n. 217/2015, nel corso della quale il Giudice dell'Esecuzione aveva concesso alla ricorrente un termine per poter compiere le necessarie valutazioni sull'acquisto dell'eredità da parte del SI.
e ciò al fine di effettuare altro pignoramento e vendere l'intero dei beni staggiti, considerato CP_1
che comproprietaria di tali beni era la madre del ricorrente nata a [...] il Parte_3
07.04.1936 e deceduta il 03.03.2020 senza lasciare testamento.
Ha rappresentato:
- che chiamato all'eredità risultava essere il figlio che non aveva né Controparte_1 accettato né rinunciato all'eredità della di lui madre;
pagina 2 di 7 - che, pertanto, la società creditrice in data 22.04.2022 aveva depositato ricorso ex artt. 481 c.c. e
719 c.p.c. affinché venisse fissato un termine entro il quale il resistente dichiarasse di accettare o rinunciare all'eredità materna;
- che la causa così promossa (R.G. n. 1297/2022) era stata dichiarata estinta all'udienza del
12.03.2024 a seguito della rinuncia alla domanda, con riserva di promuovere azione di accertamento della qualità di erede della SI.ra , da parte del precedente legale della Per_1 ricorrente, stante l'impossibilità di notificare ritualmente al il ricorso e pedissequo CP_1
decreto di fissazione di udienza.
Ha quindi chiesto che venisse accertato e dichiarato che il resistente aveva Controparte_1 tacitamente accettato l'eredità della propria defunta madre così da poter Parte_3 ripristinare la continuità delle trascrizioni, ai sensi dell'art. 2648, comma 3, c.c., e procedere alla vendita dell'intera quota dei beni oggetto di esecuzione immobiliare R.G.E. n. 217/2015 analiticamente elencati in ricorso:
- immobile sito in EL, distinto al NCEU al F. 2, mapp. 87, sub. 3, cat A/3;
- immobile sito in EL, distinto al NCEU al F. 2, mapp. 87, sub. 6, cat A/3;
- immobile sito in EL, distinto al NCEU al F. 2, mapp. 87, sub. 5, cat A/3;
- terreno sito in EL, distinto al NCT al F. 11, mapp. 14.
A sostegno della propria domanda ha dedotto che era l'unico erede della madre Controparte_1
ed era al possesso dei beni caduti in successione ereditaria della madre per la Parte_3
quota di ½ ad essa spettante, come si desumeva sia dalla relazione di stima a firma del CTU, Arch.
, depositata nell'esecuzione immobiliare RGE n. 217/2015, sia dalla relazione del custode, Persona_2
IVG di Sassari, datata 09.04.2024, anche essa depositata tra gli atti della procedura esecutiva.
Ha aggiunto che nella relazione depositata dall'IVG si leggeva che il debitore aveva dichiarato di stare eseguendo dei lavori di risanamento su uno dei beni avendo in animo di trasferirvisi, di essere abitabile altro immobile, e di essere al possesso e di avere la disponibilità di altro bene, tutti ricompresi nell'asse ereditario.
Ha dedotto che ciò configurava indubbiamente una ipotesi di accettazione tacita dell'eredità non avendo il resistente proceduto a fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità ai sensi dell'art. 485 c.p.c.
Ha concluso come in epigrafe.
pagina 3 di 7 Benché ritualmente citato il convenuto non si è costituito nel presente giudizio e con ordinanza in data
21.10.2025 ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita mediante la produzione di referente documentale e all'udienza del 21 ottobre
2025 è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
*********
La domanda formulata dalla società ricorrente è fondata e deve essere accolta per i motivi in appresso illustrati.
Dalla documentazione allegata risulta in maniera univoca come il resistente sia l'unico CP_1
erede della madre e che sia nel possesso dei beni indicati in epigrafe, caduti in successione Per_1
ereditaria per la quota di ½ spettante alla de cuius.
Nella specie, le circostanze di fatto e di diritto descritte dalla ricorrente emergono chiaramente dalla relazione di stima a firma del CTU, Arch. , depositata nell'esecuzione immobiliare R.G.E. Persona_2
n. 217/2015 in data 29.10.2020.
Tale relazione individua quattro distinti lotti nel novero dei beni soggetti a pignoramento, ossia le unità immobiliari facenti parte della massa ereditaria.
All'epoca in cui la relazione veniva redatta, sia il “bene n. 1” – l'appartamento ubicato al piano terra dell'immobile sito in EL, Via Alfieri 36 (SS) –, sia il “bene n. 4” – il terreno ubicato a
EL, zona Pala di Menduli – risultavano occupati dall'esecutato e dalla madre.
Inoltre, nella relazione depositata dal custode dell'I.V.G. di Sassari, datata 09.04.2024, si legge che il
“bene n. 2” – l'appartamento ubicato nella traversa via C. Alberto 31 in EL –, risultava abitato dall'esecutato, il quale aveva dichiarato che si sarebbe trasferito nell'appartamento di cui al bene n. 1, precedentemente abitato dalla , alla conclusione delle opere di manutenzione in corso, e che il Per_1
“bene n. 3” – l'appartamento ubicato al piano terra dell'immobile di via V. Alfieri, sempre in
EL – veniva utilizzato dal SI. come deposito di beni propri ed era dunque nella CP_1
sua disponibilità.
Orbene, ai sensi dell'art. 476 c.c. si verifica l'accettazione tacita dell'eredità quando l'erede compie atti che presuppongono necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede, ossi agisce in sostanza come se fosse già proprietario dei beni ereditari.
Gli effetti dell'accettazione tacita sono gli stessi dell'accettazione espressa, il che significa che entrano a far parte del patrimonio dell'erede non solo i crediti ma anche i debiti del de cuius: la massa ereditaria diviene indistinguibile dal patrimonio dell'erede, a meno che quest'ultimo non si sia già attivato per chiedere la separazione dei beni del de cuius dai propri.
pagina 4 di 7 Come chiarito dalla Suprema Corte “l'accettazione tacita di eredità può desumersi soltanto dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato tale da integrare gli estremi dell'atto gestorio incompatibile con la volontà di rinunziare, e non altrimenti giustificabile se non in relazione alla qualità di erede, con la conseguenza che non possono essere ritenuti atti di accettazione tacita quelli di natura meramente conservativa che il chiamato può compiere anche prima dell'accettazione, ex art.
460 cod.civ.. L'indagine relativa alla esistenza o meno di un comportamento qualificabile in termini di accettazione tacita, risolvendosi in un accertamento di fatto, va condotta dal giudice di merito caso per caso (in considerazione delle peculiarità di ogni singola fattispecie, e tenendo conto di molteplici fattori, tra cui quelli della natura e dell'importanza, oltreché della finalità, degli atti di gestione), e non
è censurabile in sede di legittimità, purché la relativa motivazione risulti immune da vizi logici o da errori di diritto” (Cass. Civ. sent. n. 12753/99).
Orbene nel caso di specie deve ritenersi che la condotta del resistente, che non solo occupa i beni ereditari ma sta eseguendo dei lavori di risanamento nell'immobile indicato nella relazione come Bene
1 sito in EL, Via Vittorio Alfieri, 36, al fine di eliminare le infiltrazioni esistenti e con la dichiarata intenzione di trasferirsi ed abitarvi, debba qualificarsi come atto integrante le condizioni di cui al citato art. 476 c.c. trattandosi di azioni che travalicano il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione.
La domanda è altresì fondata sotto un ulteriore profilo.
Come è noto l'art. 485 c.c. prevede che «il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. […] Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice».
Trattasi, questa, di un'ipotesi di accettazione presunta dell'eredità che prescinde sia da qualsiasi manifestazione di volontà (accettazione espressa), sia dal compimento di alcun atto da parte del chiamato (accettazione tacita).
L'immissione in possesso dei beni ereditari non comporta accettazione tacita dell'eredità, poiché non presuppone necessariamente, in chi la compie, la volontà di accettare, cionondimeno, se il chiamato nel possesso o compossesso anche di un solo bene ereditario non forma l'inventario nel termine di tre mesi decorrenti dal momento di inizio del possesso, viene considerato erede puro e semplice;
tale onere condiziona, non solo, la facoltà di accettare con beneficio d'inventario, ma anche quella di rinunciare all'eredità in maniera efficace nei confronti dei creditori del “de cuius”.
Giova inoltre rilevare che «il possesso dei beni ereditari previsto dall'art. 485 c.c. … non deve necessariamente riferirsi all'intera eredità, essendo sufficiente il possesso di un solo bene … né deve
pagina 5 di 7 manifestarsi in una attività corrispondente all'esercizio della proprietà dei beni ereditari, esaurendosi in una mera relazione materiale tra i beni ed il chiamato all'eredità, e cioè in una situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri su beni, sia pure per mezzo di terzi detentori, con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario» (Cass. n. 4456 del 14 febbraio
2019).
Ciò premesso in diritto ritiene il Giudice adito che dall'esame della documentazione versata agli atti del giudizio è emerso:
- che il resistente è nel possesso/compossesso dei beni ereditari sopra indicati, e ciò a far data dal
2019 e ne ha mantenuto la disponibilità esclusiva dopo il decesso della madre (che non ha lasciato disposizioni testamentarie) avvenuto il 03.03.2020 e in ordine alla cui successione pertanto è l'unico chiamato all'eredità;
- che risulta inoltre pienamente integrato il requisito soggettivo fondamentale dell'accettazione tacita, vale a dire la «consapevolezza, da parte del chiamato, dell'esistenza di una delazione in suo favore», la quali si esplica in un «un comportamento inequivoco, in cui si possa riscontrare sia l'elemento intenzionale di carattere soggettivo (c.d. animus), sia l'elemento oggettivo attinente all'atto, tale che solo chi si trovi nella qualità di erede avrebbe il diritto di compiere»
(Cass., ord. n. 4843/2019 del 19 febbraio 2019);
- che il resistente era ed è a conoscenza sia dell'appartenenza dei suddetti beni all'eredità, dal momento che questi appartenevano a lui e alla madre in ragione di ½ ciascuno, e sia della devoluzione ereditaria in suo favore, dal momento che non vi sono altri eredi della SI.ra ad eccezione dell'esecutato. Per_1
Alla luce delle argomentazioni di cui sopra, la domanda deve essere integralmente accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando lo scaglione di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, il valore minimo per la fase studio, introduttiva e decisionale, uniche svolte, considerato il deposito del solo ricorso introduttivo ed il tenore dello stesso e lo svolgimento di un'unica udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in persona del Giudice designato, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) Accerta e dichiara che il SI. nato a [...] il [...], residente in Controparte_1
EL (SS), Via Vittorio Alfieri n. 23, C.F. è erede legittimo di C.F._2
nata a [...] il [...], deceduta in Sassari il 03.03.2020, in Persona_1
ordine ai seguenti immobili per la quota di ½:
pagina 6 di 7 a. - immobile sito in EL, distinto al NCEU al F. 2, mapp. 87, sub. 3, cat A/3;
b. - immobile sito in EL, distinto al NCEU al F. 2, mapp. 87, sub. 6, cat A/3;
c. - immobile sito in EL, distinto al NCEU al F. 2, mapp. 87, sub. 5, cat A/3;
d. - terreno sito in EL, distinto al NCT al F. 11, mapp. 14;
2) Per l'effetto, ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari presso l'Agenzia del Territorio di
Sassari, di trascrivere la presente sentenza ex art. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c., con esonero del predetto da ogni relativa responsabilità
3) Condanna al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore Controparte_1 della società ricorrente, in persona del legale rappresentante pro tempore, che si liquidano in €
1.700,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge.
Sassari, 6 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa AB Carta
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SASSARI
Prima Sezione Civile
Il Tribunale civile di Sassari, in composizione monocratica nella persona del Giudice Dott.ssa
AB Carta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C. nella causa iscritta al R.G. n. 745/2025 promossa da:
e per essa (P. IVA. Parte_1 Parte_2
), qui rappresentata dalla C.F., P.IVA e P.IVA_1 Parte_2
numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. , P.IVA_2 elettivamente domiciliata in Sassari, via Manno 11, presso e nello studio dell'Avv. Bassu Filippo (C.F.
) che la rappresenta e difende in virtù di procura in calce, C.F._1
ATTORE
CONTRO
(C.F. , nato a [...] il [...] e residente in Controparte_1 C.F._2
EL (SS), via Alfieri 23
CONVENUTO CONTUMACE
OGGETTO: qualità di erede
CONCLUSIONI: per parte attrice: “1) Ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e conclusione respinta;
2)
Accertare e dichiarare che il SI. nato a [...] il [...], residente in [...]
EL (SS), Via Vittorio Alfieri n. 23, C.F. è erede legittimo, per C.F._2
accettazione presunta di eredità, di , nata a [...] il [...], deceduta Persona_1
in Sassari il 03.03.2020, dei seguenti immobili per la quota di ½: - immobile sito in EL, distinto al NCEU al F. 2, mapp. 87, sub. 3, cat A/3; - immobile sito in EL, distinto al NCEU al
F. 2, mapp. 87, sub. 6, cat A/3; - immobile sito in EL, distinto al NCEU al F. 2, mapp. 87, sub. pagina 1 di 7 5, cat A/3; - terreno sito in EL, distinto al NCT al F. 11, mapp. 14. 3) Per l'effetto, ordinare al
Conservatore dei Registri Immobiliari presso l'Agenzia del Territorio di Sassari, di trascrivere
l'ordinanza ex art. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c., di dichiarazione dell'accettazione presunta dell'eredità, con esonero del predetto da ogni relativa responsabilità; 4) In ogni caso, con vittoria di spese e competenze”.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato presso il Tribunale di Sassari in data 27.03.2025, la società Parte_1
ha rappresentato di aver conferito mandato, autenticato in data 05.07.2018, alla Prelios Credit
[...]
Servicing S.p.A. per il recupero giudiziale e stragiudiziale dei crediti di cui era titolare con ogni più ampia facoltà di porre in essere ogni atto e/o attività ritenuta necessaria, utile od opportuna ai fini del recupero.
Ha premesso che tali crediti comprendevano un pacchetto di crediti pro soluto individuabili in blocco ai sensi e per gli effetti della Legge n. 130/1999 (Legge sulla cartolarizzazione) e dell'art. 58 del D.Lgs.
n. 385 del 01.09.1993 (Testo Unico Bancario) ad essa ceduti, in data 07.06.2018, da parte del Banco di
Sardegna S.p.A.
Ha allegato che sua volta, la Prelios Credit Servicing S.p.A. aveva dato mandato alla
[...] per lo svolgimento delle attività concernenti l'amministrazione, la gestione, il Parte_2 recupero e l'incasso dei crediti della e, segnatamente, anche del credito portato Parte_1
dal decreto ingiuntivo n. 476/2006 del 09.05.2006 (R.G. n. 1797/2006) con cui l'intestato Tribunale aveva condannato l'odierno resistente a pagare in favore della società ricorrente, la somma di €
43.347,11, oltre ad interessi convenzionali oltre le spese del procedimento liquidate in € 912,50 oltre rimborso , C.P.A. ed I.V.A. CP_2
Ha riferito che sulla scorta del predetto decreto ingiuntivo era stata radicata l'esecuzione immobiliare
R.G.E. n. 217/2015, nel corso della quale il Giudice dell'Esecuzione aveva concesso alla ricorrente un termine per poter compiere le necessarie valutazioni sull'acquisto dell'eredità da parte del SI.
e ciò al fine di effettuare altro pignoramento e vendere l'intero dei beni staggiti, considerato CP_1
che comproprietaria di tali beni era la madre del ricorrente nata a [...] il Parte_3
07.04.1936 e deceduta il 03.03.2020 senza lasciare testamento.
Ha rappresentato:
- che chiamato all'eredità risultava essere il figlio che non aveva né Controparte_1 accettato né rinunciato all'eredità della di lui madre;
pagina 2 di 7 - che, pertanto, la società creditrice in data 22.04.2022 aveva depositato ricorso ex artt. 481 c.c. e
719 c.p.c. affinché venisse fissato un termine entro il quale il resistente dichiarasse di accettare o rinunciare all'eredità materna;
- che la causa così promossa (R.G. n. 1297/2022) era stata dichiarata estinta all'udienza del
12.03.2024 a seguito della rinuncia alla domanda, con riserva di promuovere azione di accertamento della qualità di erede della SI.ra , da parte del precedente legale della Per_1 ricorrente, stante l'impossibilità di notificare ritualmente al il ricorso e pedissequo CP_1
decreto di fissazione di udienza.
Ha quindi chiesto che venisse accertato e dichiarato che il resistente aveva Controparte_1 tacitamente accettato l'eredità della propria defunta madre così da poter Parte_3 ripristinare la continuità delle trascrizioni, ai sensi dell'art. 2648, comma 3, c.c., e procedere alla vendita dell'intera quota dei beni oggetto di esecuzione immobiliare R.G.E. n. 217/2015 analiticamente elencati in ricorso:
- immobile sito in EL, distinto al NCEU al F. 2, mapp. 87, sub. 3, cat A/3;
- immobile sito in EL, distinto al NCEU al F. 2, mapp. 87, sub. 6, cat A/3;
- immobile sito in EL, distinto al NCEU al F. 2, mapp. 87, sub. 5, cat A/3;
- terreno sito in EL, distinto al NCT al F. 11, mapp. 14.
A sostegno della propria domanda ha dedotto che era l'unico erede della madre Controparte_1
ed era al possesso dei beni caduti in successione ereditaria della madre per la Parte_3
quota di ½ ad essa spettante, come si desumeva sia dalla relazione di stima a firma del CTU, Arch.
, depositata nell'esecuzione immobiliare RGE n. 217/2015, sia dalla relazione del custode, Persona_2
IVG di Sassari, datata 09.04.2024, anche essa depositata tra gli atti della procedura esecutiva.
Ha aggiunto che nella relazione depositata dall'IVG si leggeva che il debitore aveva dichiarato di stare eseguendo dei lavori di risanamento su uno dei beni avendo in animo di trasferirvisi, di essere abitabile altro immobile, e di essere al possesso e di avere la disponibilità di altro bene, tutti ricompresi nell'asse ereditario.
Ha dedotto che ciò configurava indubbiamente una ipotesi di accettazione tacita dell'eredità non avendo il resistente proceduto a fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità ai sensi dell'art. 485 c.p.c.
Ha concluso come in epigrafe.
pagina 3 di 7 Benché ritualmente citato il convenuto non si è costituito nel presente giudizio e con ordinanza in data
21.10.2025 ne è stata dichiarata la contumacia.
La causa è stata istruita mediante la produzione di referente documentale e all'udienza del 21 ottobre
2025 è stata trattenuta in decisione ai sensi dell'art. 281 sexies comma 3 c.p.c.
*********
La domanda formulata dalla società ricorrente è fondata e deve essere accolta per i motivi in appresso illustrati.
Dalla documentazione allegata risulta in maniera univoca come il resistente sia l'unico CP_1
erede della madre e che sia nel possesso dei beni indicati in epigrafe, caduti in successione Per_1
ereditaria per la quota di ½ spettante alla de cuius.
Nella specie, le circostanze di fatto e di diritto descritte dalla ricorrente emergono chiaramente dalla relazione di stima a firma del CTU, Arch. , depositata nell'esecuzione immobiliare R.G.E. Persona_2
n. 217/2015 in data 29.10.2020.
Tale relazione individua quattro distinti lotti nel novero dei beni soggetti a pignoramento, ossia le unità immobiliari facenti parte della massa ereditaria.
All'epoca in cui la relazione veniva redatta, sia il “bene n. 1” – l'appartamento ubicato al piano terra dell'immobile sito in EL, Via Alfieri 36 (SS) –, sia il “bene n. 4” – il terreno ubicato a
EL, zona Pala di Menduli – risultavano occupati dall'esecutato e dalla madre.
Inoltre, nella relazione depositata dal custode dell'I.V.G. di Sassari, datata 09.04.2024, si legge che il
“bene n. 2” – l'appartamento ubicato nella traversa via C. Alberto 31 in EL –, risultava abitato dall'esecutato, il quale aveva dichiarato che si sarebbe trasferito nell'appartamento di cui al bene n. 1, precedentemente abitato dalla , alla conclusione delle opere di manutenzione in corso, e che il Per_1
“bene n. 3” – l'appartamento ubicato al piano terra dell'immobile di via V. Alfieri, sempre in
EL – veniva utilizzato dal SI. come deposito di beni propri ed era dunque nella CP_1
sua disponibilità.
Orbene, ai sensi dell'art. 476 c.c. si verifica l'accettazione tacita dell'eredità quando l'erede compie atti che presuppongono necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede, ossi agisce in sostanza come se fosse già proprietario dei beni ereditari.
Gli effetti dell'accettazione tacita sono gli stessi dell'accettazione espressa, il che significa che entrano a far parte del patrimonio dell'erede non solo i crediti ma anche i debiti del de cuius: la massa ereditaria diviene indistinguibile dal patrimonio dell'erede, a meno che quest'ultimo non si sia già attivato per chiedere la separazione dei beni del de cuius dai propri.
pagina 4 di 7 Come chiarito dalla Suprema Corte “l'accettazione tacita di eredità può desumersi soltanto dall'esplicazione di un'attività personale del chiamato tale da integrare gli estremi dell'atto gestorio incompatibile con la volontà di rinunziare, e non altrimenti giustificabile se non in relazione alla qualità di erede, con la conseguenza che non possono essere ritenuti atti di accettazione tacita quelli di natura meramente conservativa che il chiamato può compiere anche prima dell'accettazione, ex art.
460 cod.civ.. L'indagine relativa alla esistenza o meno di un comportamento qualificabile in termini di accettazione tacita, risolvendosi in un accertamento di fatto, va condotta dal giudice di merito caso per caso (in considerazione delle peculiarità di ogni singola fattispecie, e tenendo conto di molteplici fattori, tra cui quelli della natura e dell'importanza, oltreché della finalità, degli atti di gestione), e non
è censurabile in sede di legittimità, purché la relativa motivazione risulti immune da vizi logici o da errori di diritto” (Cass. Civ. sent. n. 12753/99).
Orbene nel caso di specie deve ritenersi che la condotta del resistente, che non solo occupa i beni ereditari ma sta eseguendo dei lavori di risanamento nell'immobile indicato nella relazione come Bene
1 sito in EL, Via Vittorio Alfieri, 36, al fine di eliminare le infiltrazioni esistenti e con la dichiarata intenzione di trasferirsi ed abitarvi, debba qualificarsi come atto integrante le condizioni di cui al citato art. 476 c.c. trattandosi di azioni che travalicano il semplice mantenimento dello stato di fatto quale esistente al momento dell'apertura della successione.
La domanda è altresì fondata sotto un ulteriore profilo.
Come è noto l'art. 485 c.c. prevede che «il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. […] Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice».
Trattasi, questa, di un'ipotesi di accettazione presunta dell'eredità che prescinde sia da qualsiasi manifestazione di volontà (accettazione espressa), sia dal compimento di alcun atto da parte del chiamato (accettazione tacita).
L'immissione in possesso dei beni ereditari non comporta accettazione tacita dell'eredità, poiché non presuppone necessariamente, in chi la compie, la volontà di accettare, cionondimeno, se il chiamato nel possesso o compossesso anche di un solo bene ereditario non forma l'inventario nel termine di tre mesi decorrenti dal momento di inizio del possesso, viene considerato erede puro e semplice;
tale onere condiziona, non solo, la facoltà di accettare con beneficio d'inventario, ma anche quella di rinunciare all'eredità in maniera efficace nei confronti dei creditori del “de cuius”.
Giova inoltre rilevare che «il possesso dei beni ereditari previsto dall'art. 485 c.c. … non deve necessariamente riferirsi all'intera eredità, essendo sufficiente il possesso di un solo bene … né deve
pagina 5 di 7 manifestarsi in una attività corrispondente all'esercizio della proprietà dei beni ereditari, esaurendosi in una mera relazione materiale tra i beni ed il chiamato all'eredità, e cioè in una situazione di fatto che consenta l'esercizio di concreti poteri su beni, sia pure per mezzo di terzi detentori, con la consapevolezza della loro appartenenza al compendio ereditario» (Cass. n. 4456 del 14 febbraio
2019).
Ciò premesso in diritto ritiene il Giudice adito che dall'esame della documentazione versata agli atti del giudizio è emerso:
- che il resistente è nel possesso/compossesso dei beni ereditari sopra indicati, e ciò a far data dal
2019 e ne ha mantenuto la disponibilità esclusiva dopo il decesso della madre (che non ha lasciato disposizioni testamentarie) avvenuto il 03.03.2020 e in ordine alla cui successione pertanto è l'unico chiamato all'eredità;
- che risulta inoltre pienamente integrato il requisito soggettivo fondamentale dell'accettazione tacita, vale a dire la «consapevolezza, da parte del chiamato, dell'esistenza di una delazione in suo favore», la quali si esplica in un «un comportamento inequivoco, in cui si possa riscontrare sia l'elemento intenzionale di carattere soggettivo (c.d. animus), sia l'elemento oggettivo attinente all'atto, tale che solo chi si trovi nella qualità di erede avrebbe il diritto di compiere»
(Cass., ord. n. 4843/2019 del 19 febbraio 2019);
- che il resistente era ed è a conoscenza sia dell'appartenenza dei suddetti beni all'eredità, dal momento che questi appartenevano a lui e alla madre in ragione di ½ ciascuno, e sia della devoluzione ereditaria in suo favore, dal momento che non vi sono altri eredi della SI.ra ad eccezione dell'esecutato. Per_1
Alla luce delle argomentazioni di cui sopra, la domanda deve essere integralmente accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo applicando lo scaglione di valore compreso tra € 5.201,00 ed € 26.000,00, il valore minimo per la fase studio, introduttiva e decisionale, uniche svolte, considerato il deposito del solo ricorso introduttivo ed il tenore dello stesso e lo svolgimento di un'unica udienza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sassari, in persona del Giudice designato, definitivamente pronunciando sulle domande proposte:
1) Accerta e dichiara che il SI. nato a [...] il [...], residente in Controparte_1
EL (SS), Via Vittorio Alfieri n. 23, C.F. è erede legittimo di C.F._2
nata a [...] il [...], deceduta in Sassari il 03.03.2020, in Persona_1
ordine ai seguenti immobili per la quota di ½:
pagina 6 di 7 a. - immobile sito in EL, distinto al NCEU al F. 2, mapp. 87, sub. 3, cat A/3;
b. - immobile sito in EL, distinto al NCEU al F. 2, mapp. 87, sub. 6, cat A/3;
c. - immobile sito in EL, distinto al NCEU al F. 2, mapp. 87, sub. 5, cat A/3;
d. - terreno sito in EL, distinto al NCT al F. 11, mapp. 14;
2) Per l'effetto, ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari presso l'Agenzia del Territorio di
Sassari, di trascrivere la presente sentenza ex art. 281 terdecies e 281 sexies c.p.c., con esonero del predetto da ogni relativa responsabilità
3) Condanna al pagamento delle spese di lite del presente giudizio in favore Controparte_1 della società ricorrente, in persona del legale rappresentante pro tempore, che si liquidano in €
1.700,00 per compensi, oltre spese generali e accessori di legge.
Sassari, 6 dicembre 2025.
Il Giudice
Dott.ssa AB Carta
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