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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/11/2025, n. 189 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 189 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. 366-1/2025 R. PR. UNIT.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE CIVILE
____________
Il Tribunale, composto dai Magistrati
dott. Roberto Cordio Presidente
dott.ssa Maria Acagnino Giudice
dott.ssa UR SS Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA sul ricorso per l'apertura della liquidazione controllata proposto da Parte_1 nato a [...] il [...], cf. residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in atti, dall'Avv. Carmelo
Guidotto, C.F. del Foro di Catania, (pec. C.F._2
ed elettivamente domiciliato in Catania via Email_1
ET LI n. 159;
^^^^^ viste le disposizioni di cui agli artt. 268 e ss. del D. Legisl. N.14 del 2019 (c.d. Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza); vista la relazione, redatta dall'OCC UNES, nella persona del gestore dott. , Parte_2 allegata al ricorso, che contiene l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore alla cui stregua lo stesso risulta in stato di sovraindebitamento;
ritenuto che
sussistono i presupposti per dichiarare l'apertura della liquidazione;
nomina, quale liquidatore l'O.C.C. UNES, nella persona del dott. ; Parte_2
DICHIARA L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE
ORDINA al debitore il deposito, entro sette giorni dalla comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (ove non ancora allegate alla relazione), dell'elenco dei creditori nonché la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
DISPONE la trascrizione - a cura del liquidatore, con spese a carico della parte ricorrente - della presente sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente e al PRA (ove siano presenti nel patrimonio beni mobili registrati) nonché l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;
rilevato che - ai sensi degli artt. 270, comma 5 e 150 del D.lgs. n. 14/2019 – non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari ed esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore ed anche per crediti maturati durante la liquidazione;
a tal fine onera la parte ricorrente della comunicazione della presente sentenza alla cancelleria del G.E. innanzi al quale pendano eventuali ulteriori procedure esecutive nei suoi confronti;
rilevato che ai sensi dell'art. 268 CCI “4.Non sono compresi nella liquidazione: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile;
b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia (…)” e che, pertanto, tutte le somme eccedenti l'importo necessario per il mantenimento della famiglia (pari ad € 1.155,00 alla luce dell'integrazione depositata) dovranno essere destinate alla liquidazione;
che il liquidatore riferisca con apposita relazione, ogni sei mesi, sullo stato della procedura e sull'esecuzione del programma di liquidazione anche con riguardo ad eventuali condotte ostative all'esdebitazione di cui all'art. 280 comma 1^ lett. b) e c) incidenti sul regolare ed efficace svolgimento della procedura;
La presente sentenza dovrà essere notificata al debitore e, a cura dello stesso, ai creditori ed ai titolari dei diritti sui beni oggetto di liquidazione, a mente del comma 4 dell'art. 270 CCI.
Delega per la trattazione del procedimento la dott.ssa UR SS.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 21/11/2025.
Il Giudice Il Presidente
UR SS dott. Roberto Cordio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE CIVILE
____________
Il Tribunale, composto dai Magistrati
dott. Roberto Cordio Presidente
dott.ssa Maria Acagnino Giudice
dott.ssa UR SS Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
SENTENZA sul ricorso per l'apertura della liquidazione controllata proposto da Parte_1 nato a [...] il [...], cf. residente in [...], rappresentato e difeso, giusta procura alle liti in atti, dall'Avv. Carmelo
Guidotto, C.F. del Foro di Catania, (pec. C.F._2
ed elettivamente domiciliato in Catania via Email_1
ET LI n. 159;
^^^^^ viste le disposizioni di cui agli artt. 268 e ss. del D. Legisl. N.14 del 2019 (c.d. Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza); vista la relazione, redatta dall'OCC UNES, nella persona del gestore dott. , Parte_2 allegata al ricorso, che contiene l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore alla cui stregua lo stesso risulta in stato di sovraindebitamento;
ritenuto che
sussistono i presupposti per dichiarare l'apertura della liquidazione;
nomina, quale liquidatore l'O.C.C. UNES, nella persona del dott. ; Parte_2
DICHIARA L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE
ORDINA al debitore il deposito, entro sette giorni dalla comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (ove non ancora allegate alla relazione), dell'elenco dei creditori nonché la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato il termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCII;
ORDINA la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;
DISPONE la trascrizione - a cura del liquidatore, con spese a carico della parte ricorrente - della presente sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente e al PRA (ove siano presenti nel patrimonio beni mobili registrati) nonché l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;
rilevato che - ai sensi degli artt. 270, comma 5 e 150 del D.lgs. n. 14/2019 – non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari ed esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore ed anche per crediti maturati durante la liquidazione;
a tal fine onera la parte ricorrente della comunicazione della presente sentenza alla cancelleria del G.E. innanzi al quale pendano eventuali ulteriori procedure esecutive nei suoi confronti;
rilevato che ai sensi dell'art. 268 CCI “4.Non sono compresi nella liquidazione: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile;
b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia (…)” e che, pertanto, tutte le somme eccedenti l'importo necessario per il mantenimento della famiglia (pari ad € 1.155,00 alla luce dell'integrazione depositata) dovranno essere destinate alla liquidazione;
che il liquidatore riferisca con apposita relazione, ogni sei mesi, sullo stato della procedura e sull'esecuzione del programma di liquidazione anche con riguardo ad eventuali condotte ostative all'esdebitazione di cui all'art. 280 comma 1^ lett. b) e c) incidenti sul regolare ed efficace svolgimento della procedura;
La presente sentenza dovrà essere notificata al debitore e, a cura dello stesso, ai creditori ed ai titolari dei diritti sui beni oggetto di liquidazione, a mente del comma 4 dell'art. 270 CCI.
Delega per la trattazione del procedimento la dott.ssa UR SS.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 21/11/2025.
Il Giudice Il Presidente
UR SS dott. Roberto Cordio