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Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 20/01/2025, n. 1008 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 1008 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 984/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERCELLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico Annalisa Fanini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 984/2024 avente ad oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.) promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. VALLINI Parte_1 C.F._1
FILIPPO e dall'avv. LUCIA ACCONCI, elettivamente domiciliato in via Losana 19 13900 Biella presso il difensore
PARTE ATTRICE in opposizione contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. SIMIONI P_ C.F._2
ANASTASIA, elettivamente domiciliato in VIA MARINALI 13 36061 BASSANO DEL GRAPPA presso il difensore
PARTE CONVENUTA opposta pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. del giorno 16.1.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I
Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. ha proposto opposizione avverso Parte_2
l'atto di precetto con il quale ha chiesto il pagamento di complessivi € 108.596,23, P_ richiesta azionata sulla base del titolo esecutivo costituito da decreto ingiuntivo n. 285/2024 emesso da questo Tribunale immediatamente esecutivo.
Quali motivi di opposizione l'attore evidenziava:
• di aver sottoscritto in data 03.04.2019 un riconoscimento di debito in favore della creditrice per una somma di € 105.000,00.
• il signor sosteneva di essere stato indotto a porre la propria firma dopo aver assunto, Pt_1 unitamente alla supposta creditrice, sostanze alcoliche;
• in ogni caso, la pretesa avanzata dalla signora sarebbe del tutto infondata in quanto il signor P_
, negli anni successivi al 2019, nonché nel periodo immediatamente precedente, corrispondeva a Pt_1 quest'ultima una ingente somma di denaro;
• nella stessa narrativa contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo si farebbe riferimento a un non meglio precisato impegno assunto da parte attrice in ragione della chiusura di un'attività della senza P_ alcun tipo di precisazione al riguardo e senza allegazione documentale.
L'opponente ha quindi indicato i versamenti effettuati a favore di controparte come da documenti sub
2-5 prodotti unitamente all'atto di citazione.
L'opponente, in breve, sostiene di aver già corrisposto somme decisamente superiori (ben
191.615,90 euro) a quelle domandate con il decreto ingiuntivo e che il riconoscimento di debito è invalido.
L'opponente ha quindi chiesto “in via cautelare ed immediata” (pag. 2 dell'atto di citazione) la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato reiterando l'istanza come da conclusioni in atti (pag.
3 dell'atto di citazione in opposizione a precetto).
Parte opponente ha quindi chiesto, in via preliminare, di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo e del precetto opposto e, nel merito, di accertare e dichiarare l'infondatezza del diritto di controparte di procedere ad esecuzione forzata con condanna della convenuta alla restituzione della somma di 86.615,90
pagina 2 di 6 euro, oltre interessi, insistendo anche per una condanna ex art. 96 c.p.c., ritenendovi esserci malafede di controparte.
In sede di fissazione dell'udienza cautelare per la discussione della sospensiva, la scrivente giudice sollevava d'ufficio questione in relazione all'inammissibilità dei motivi di opposizione a precetto, da far valere direttamente nell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo.
Si è costituita parte opposta contestando gli assunti avversari e chiedendo il rigetto dell'opposizione e, preliminarmente, il rigetto della sospensiva.
Parte opposta ha eccepito l'inammissibilità e improcedibilità dell'opposizione in quanto, tra l'altro, promossa avverso decreto ingiuntivo per il quale è necessario proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo stesso.
È stata rigettata l'istanza di sospensione.
La causa non ha richiesto attività istruttoria ed è stata discussa oralmente, previo passaggio dal rito ordinario a quello semplificato di cognizione, indi, la causa, viene decisa nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c.
II
L'opposizione è inammissibile e va respinta.
Non sono emersi argomenti difensivi nuovi rispetto a quelli già esaminati in sede di sospensiva, pertanto, può essere richiamata l'ordinanza resa in data 13.8.2024, opportunamente integrata come segue.
Con l'opposizione a precetto non possono essere fatti valere motivi di contestazione del titolo di formazione giudiziale basati su fatti precedenti o coevi alla formazione del titolo e che potevano e dovevano essere fatti valere innanzi al giudice del merito.
Non solo.
L'esame dei vizi inficianti il decreto ingiuntivo è riservato in modo esclusivo al giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, se ancora possibile, altrimenti, il decreto, passato in giudicato, non può più essere opposto e l'opposizione a precetto non assume carattere recuperatorio della mancata opposizione a decreto ingiuntivo (cfr. artt. 623, 641, 645 e 650 c.p.c.).
Essendo l'opponente ancora in termini per promuovere opposizione avverso il decreto ingiuntivo, costituente il titolo azionato nel caso in esame, il sig. ha poi instaurato il giudizio di opposizione Pt_1 avverso il decreto ingiuntivo, che è ancora pendente, nell'ambito del quale il giudice del merito non ha sospeso l'efficacia esecutiva del d.i.
In generale, dunque, quando si tratta di titolo esecutivo di formazione giudiziale, con l'opposizione all'esecuzione non possono essere dedotti motivi di contestazione che potevano e dovevano essere fatti valere innanzi al giudice del giudizio di merito: pagina 3 di 6 ✓ “Il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione è limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'esecuzione stessa, mentre le eventuali ragioni di merito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza che costituisce il titolo medesimo”
(Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 24752 del 07/10/2008);
✓ “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame” (Cass. civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3277 del 18/02/2015, conf. Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 12911 del 24/07/2012);
✓ “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, iniziata in base ad un titolo esecutivo giudiziale, non possono essere sollevate eccezioni anteriori alla formazione del titolo stesso, le quali si sarebbero dovute far valere unicamente nel procedimento conclusosi con il titolo posto in esecuzione” (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 12911 del 24/07/2012; conf. Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 16983 del 27/06/2018);
✓ “In tema di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, non possono essere dedotti fatti estintivi, impeditivi o modificativi verificatisi prima della maturazione delle preclusioni processuali, ad essi relative, nel giudizio di cognizione che ha portato alla formazione di tale titolo” (Cass. civ., Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 3716 del 14/02/2020);
✓ “Con l'opposizione avverso l'esecuzione fondata su titolo giudiziale, il debitore non può sollevare eccezioni inerenti a fatti estintivi od impeditivi anteriori a quel titolo, i quali sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo” (Cass. civ.,Sez. 3, Sentenza n. 8928 del 18/04/2006;
✓ “In sede di opposizione all'esecuzione (art. 615 cod. proc. civ.) avverso un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo, in quanto non opposto (art. 647 cod. proc. civ.), il debitore non può contestare il diritto del creditore per ragioni che avrebbe potuto, e dovuto, far valere nel giudizio ad opposizione al decreto ingiuntivo, ma può far valere esclusivamente fatti modificativi o estintivi sopravvenuti” (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 27159 del 19/12/2006).
Non si può far luogo ad indebita duplicazione delle opposizioni e la sede per discutere dei motivi di doglianza, nel merito, della pretesa di pagamento della sig.ra resta davanti al giudice P_ dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
L'opposizione va dunque respinta.
III
pagina 4 di 6 Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente, esse sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri minimi del D.M. 55/2014, come aggiornati, per le cause di valore compreso nello scaglione fino a 260.000,00 euro, tenuto conto del carattere documentale della lite e del profilo assorbente d'inammissibilità dei motivi di opposizione a precetto.
Vanno liquidati i compensi sia per la fase cautelare, relativa alla sospensiva, sia per la fase di merito, senza apportare duplicazioni delle poste di liquidazione, dovendo ritenere la fase di studio del merito interamente assorbita da quella, sostanzialmente identica, del procedimento cautelare, così come per quanto riguarda la fase introduttiva.
Le spese sono dunque così liquidate: per la fase cautelare:
• fase di studio:
1.126 euro;
• fase introduttiva: 601 euro;
• fase istruttoria e/o di trattazione: 1418 euro;
• fase decisionale: 886 euro;
per il procedimento di merito:
• fase di studio: concretamente assorbita dalla relativa fase cautelare;
• fase introduttiva: concretamente assorbita dalla relativa fase cautelare;
• fase istruttoria e/o di trattazione:
2.835 euro;
• fase decisionale:
2.127 euro.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta, così dispone: dichiara inammissibile e comunque respinge l'opposizione a precetto notificato in data 11.7.2024, per l'effetto, conferma l'efficacia e la validità dell'atto di precetto opposto;
dichiara tenuta e condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese di questo giudizio, che liquida in complessivi 8.993,00 euro per compensi, sia per la sospensiva sia per il merito, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, C.P.A. e I.V.A., se dovuta, spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario, Avv. Anastasia Simioni, a norma dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso in Vercelli, 17.1.2025.
pagina 5 di 6 Il Giudice
Annalisa Fanini
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VERCELLI SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice monocratico Annalisa Fanini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 984/2024 avente ad oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, l' comma c.p.c.) promossa da
(C.F. , rappresentato e difeso dall'avv. VALLINI Parte_1 C.F._1
FILIPPO e dall'avv. LUCIA ACCONCI, elettivamente domiciliato in via Losana 19 13900 Biella presso il difensore
PARTE ATTRICE in opposizione contro
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. SIMIONI P_ C.F._2
ANASTASIA, elettivamente domiciliato in VIA MARINALI 13 36061 BASSANO DEL GRAPPA presso il difensore
PARTE CONVENUTA opposta pagina 1 di 6 CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni e discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. del giorno 16.1.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I
Con atto di citazione ex art. 615 c.p.c. ha proposto opposizione avverso Parte_2
l'atto di precetto con il quale ha chiesto il pagamento di complessivi € 108.596,23, P_ richiesta azionata sulla base del titolo esecutivo costituito da decreto ingiuntivo n. 285/2024 emesso da questo Tribunale immediatamente esecutivo.
Quali motivi di opposizione l'attore evidenziava:
• di aver sottoscritto in data 03.04.2019 un riconoscimento di debito in favore della creditrice per una somma di € 105.000,00.
• il signor sosteneva di essere stato indotto a porre la propria firma dopo aver assunto, Pt_1 unitamente alla supposta creditrice, sostanze alcoliche;
• in ogni caso, la pretesa avanzata dalla signora sarebbe del tutto infondata in quanto il signor P_
, negli anni successivi al 2019, nonché nel periodo immediatamente precedente, corrispondeva a Pt_1 quest'ultima una ingente somma di denaro;
• nella stessa narrativa contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo si farebbe riferimento a un non meglio precisato impegno assunto da parte attrice in ragione della chiusura di un'attività della senza P_ alcun tipo di precisazione al riguardo e senza allegazione documentale.
L'opponente ha quindi indicato i versamenti effettuati a favore di controparte come da documenti sub
2-5 prodotti unitamente all'atto di citazione.
L'opponente, in breve, sostiene di aver già corrisposto somme decisamente superiori (ben
191.615,90 euro) a quelle domandate con il decreto ingiuntivo e che il riconoscimento di debito è invalido.
L'opponente ha quindi chiesto “in via cautelare ed immediata” (pag. 2 dell'atto di citazione) la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo azionato reiterando l'istanza come da conclusioni in atti (pag.
3 dell'atto di citazione in opposizione a precetto).
Parte opponente ha quindi chiesto, in via preliminare, di sospendere l'efficacia esecutiva del titolo e del precetto opposto e, nel merito, di accertare e dichiarare l'infondatezza del diritto di controparte di procedere ad esecuzione forzata con condanna della convenuta alla restituzione della somma di 86.615,90
pagina 2 di 6 euro, oltre interessi, insistendo anche per una condanna ex art. 96 c.p.c., ritenendovi esserci malafede di controparte.
In sede di fissazione dell'udienza cautelare per la discussione della sospensiva, la scrivente giudice sollevava d'ufficio questione in relazione all'inammissibilità dei motivi di opposizione a precetto, da far valere direttamente nell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo.
Si è costituita parte opposta contestando gli assunti avversari e chiedendo il rigetto dell'opposizione e, preliminarmente, il rigetto della sospensiva.
Parte opposta ha eccepito l'inammissibilità e improcedibilità dell'opposizione in quanto, tra l'altro, promossa avverso decreto ingiuntivo per il quale è necessario proporre opposizione avverso il decreto ingiuntivo stesso.
È stata rigettata l'istanza di sospensione.
La causa non ha richiesto attività istruttoria ed è stata discussa oralmente, previo passaggio dal rito ordinario a quello semplificato di cognizione, indi, la causa, viene decisa nelle forme dell'art. 281 sexies c.p.c.
II
L'opposizione è inammissibile e va respinta.
Non sono emersi argomenti difensivi nuovi rispetto a quelli già esaminati in sede di sospensiva, pertanto, può essere richiamata l'ordinanza resa in data 13.8.2024, opportunamente integrata come segue.
Con l'opposizione a precetto non possono essere fatti valere motivi di contestazione del titolo di formazione giudiziale basati su fatti precedenti o coevi alla formazione del titolo e che potevano e dovevano essere fatti valere innanzi al giudice del merito.
Non solo.
L'esame dei vizi inficianti il decreto ingiuntivo è riservato in modo esclusivo al giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, se ancora possibile, altrimenti, il decreto, passato in giudicato, non può più essere opposto e l'opposizione a precetto non assume carattere recuperatorio della mancata opposizione a decreto ingiuntivo (cfr. artt. 623, 641, 645 e 650 c.p.c.).
Essendo l'opponente ancora in termini per promuovere opposizione avverso il decreto ingiuntivo, costituente il titolo azionato nel caso in esame, il sig. ha poi instaurato il giudizio di opposizione Pt_1 avverso il decreto ingiuntivo, che è ancora pendente, nell'ambito del quale il giudice del merito non ha sospeso l'efficacia esecutiva del d.i.
In generale, dunque, quando si tratta di titolo esecutivo di formazione giudiziale, con l'opposizione all'esecuzione non possono essere dedotti motivi di contestazione che potevano e dovevano essere fatti valere innanzi al giudice del giudizio di merito: pagina 3 di 6 ✓ “Il potere di cognizione del giudice dell'opposizione all'esecuzione è limitato all'accertamento della portata esecutiva del titolo posto a fondamento dell'esecuzione stessa, mentre le eventuali ragioni di merito incidenti sulla formazione del titolo devono essere fatte valere unicamente tramite l'impugnazione della sentenza che costituisce il titolo medesimo”
(Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 24752 del 07/10/2008);
✓ “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, la contestazione del diritto di procedere ad esecuzione forzata può essere fondata su vizi di formazione del provvedimento solo quando questi ne determinino l'inesistenza giuridica, atteso che gli altri vizi e le ragioni di ingiustizia della decisione possono essere fatti valere, ove ancora possibile, solo nel corso del processo in cui il titolo è stato emesso, spettando la cognizione di ogni questione di merito al giudice naturale della causa in cui la controversia tra le parti ha avuto (o sta avendo) pieno sviluppo ed è stata (od è tuttora) in esame” (Cass. civ. Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 3277 del 18/02/2015, conf. Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 12911 del 24/07/2012);
✓ “Nel giudizio di opposizione all'esecuzione, iniziata in base ad un titolo esecutivo giudiziale, non possono essere sollevate eccezioni anteriori alla formazione del titolo stesso, le quali si sarebbero dovute far valere unicamente nel procedimento conclusosi con il titolo posto in esecuzione” (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 12911 del 24/07/2012; conf. Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 16983 del 27/06/2018);
✓ “In tema di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, non possono essere dedotti fatti estintivi, impeditivi o modificativi verificatisi prima della maturazione delle preclusioni processuali, ad essi relative, nel giudizio di cognizione che ha portato alla formazione di tale titolo” (Cass. civ., Sez. 6 - 3,
Ordinanza n. 3716 del 14/02/2020);
✓ “Con l'opposizione avverso l'esecuzione fondata su titolo giudiziale, il debitore non può sollevare eccezioni inerenti a fatti estintivi od impeditivi anteriori a quel titolo, i quali sono deducibili esclusivamente nel procedimento preordinato alla formazione del titolo medesimo” (Cass. civ.,Sez. 3, Sentenza n. 8928 del 18/04/2006;
✓ “In sede di opposizione all'esecuzione (art. 615 cod. proc. civ.) avverso un decreto ingiuntivo dichiarato esecutivo, in quanto non opposto (art. 647 cod. proc. civ.), il debitore non può contestare il diritto del creditore per ragioni che avrebbe potuto, e dovuto, far valere nel giudizio ad opposizione al decreto ingiuntivo, ma può far valere esclusivamente fatti modificativi o estintivi sopravvenuti” (Cass. civ., Sez. 3, Sentenza n. 27159 del 19/12/2006).
Non si può far luogo ad indebita duplicazione delle opposizioni e la sede per discutere dei motivi di doglianza, nel merito, della pretesa di pagamento della sig.ra resta davanti al giudice P_ dell'opposizione a decreto ingiuntivo.
L'opposizione va dunque respinta.
III
pagina 4 di 6 Le spese di lite seguono la soccombenza di parte opponente, esse sono liquidate come in dispositivo, sulla base dei parametri minimi del D.M. 55/2014, come aggiornati, per le cause di valore compreso nello scaglione fino a 260.000,00 euro, tenuto conto del carattere documentale della lite e del profilo assorbente d'inammissibilità dei motivi di opposizione a precetto.
Vanno liquidati i compensi sia per la fase cautelare, relativa alla sospensiva, sia per la fase di merito, senza apportare duplicazioni delle poste di liquidazione, dovendo ritenere la fase di studio del merito interamente assorbita da quella, sostanzialmente identica, del procedimento cautelare, così come per quanto riguarda la fase introduttiva.
Le spese sono dunque così liquidate: per la fase cautelare:
• fase di studio:
1.126 euro;
• fase introduttiva: 601 euro;
• fase istruttoria e/o di trattazione: 1418 euro;
• fase decisionale: 886 euro;
per il procedimento di merito:
• fase di studio: concretamente assorbita dalla relativa fase cautelare;
• fase introduttiva: concretamente assorbita dalla relativa fase cautelare;
• fase istruttoria e/o di trattazione:
2.835 euro;
• fase decisionale:
2.127 euro.
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione respinta, così dispone: dichiara inammissibile e comunque respinge l'opposizione a precetto notificato in data 11.7.2024, per l'effetto, conferma l'efficacia e la validità dell'atto di precetto opposto;
dichiara tenuta e condanna parte opponente al pagamento in favore di parte opposta delle spese di questo giudizio, che liquida in complessivi 8.993,00 euro per compensi, sia per la sospensiva sia per il merito, oltre rimborso spese generali forfettario 15%, C.P.A. e I.V.A., se dovuta, spese da distrarsi in favore del procuratore antistatario, Avv. Anastasia Simioni, a norma dell'art. 93 c.p.c.
Così deciso in Vercelli, 17.1.2025.
pagina 5 di 6 Il Giudice
Annalisa Fanini
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