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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 22/01/2025, n. 83 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 83 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1651/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Federica Minervini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1651/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Pierucci in virtù di Parte_1 P.IVA_1 procura posta a corredo dell'atto introduttivo
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
Paolo Fattenotte in virtù di procura posta a corredo della comparsa di costituzione risposta
CONVENUTO OPPOSTO
Oggetto: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE OPPONENTE:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito disattesa ogni contraria eccezione, deduzione e istanza,
in via preliminare, nel rito, accertare e dichiarare, per i motivi esposti, il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice Romeno con ogni altra conseguenze statuizione ivi compresa la revoca e/o la dichiarazione di nullità e/o l'annullamento o comunque la dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo n. del Tribunale di Ancona n. 1745/2021-5174/2021 R.G.
pagina 1 di 9
nel merito, nella denegata ipotesi di rigetto dell'eccezione di carenza di giurisdizione e salvo gravame sul punto, dichiarare ed accertare, per i motivi esposti, che nulla è dovuto dalla al Parte_1
e per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare o Controparte_1
comunque dichiarare privo di efficacia il decreto ingiuntivo n. 1745/2021-5174/2021 R.G. del
Tribunale di Ancona.
Con vittoria di competenze e spese di lite.”
PER PARTE CONVENUTA OPPOSTA:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis:
In via preliminare, confermare la competenza del foro italiano e per l'effetto non essendoci contestazioni sul quantum si chiede in sede di prima udienza la concessione della provvisoria esecutorietà del procedimento monitorio.
Nel merito, rigettare l'opposizione al Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Ancona n. 5174/2021, emesso il 21 dicembre 2021 e per l'effetto confermare il Decreto Ingiuntivo nelle sua totalità o per la cifra maggiore o minore che si riterrà di giustizia;
Con vittoria di competenze e spese di lite.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la società corrente in Romania, Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1745/2021, emesso dall'intestato Tribunale su ricorso della Curatela fallimentare odierna opposta, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 142.591,87 oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
Parte attrice opponente eccepiva, in via preliminare, il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana evidenziando:
-che l'art. 24 della Legge Fallimentare -invocato dalla ricorrente nell'ambito del ricorso monitorio- non potesse trovare applicazione nel caso di specie (decreto ingiuntivo fondato sull'inadempimento di un rapporto contrattuale avvenuto in epoca precedente al fallimento) in quanto l'azione proposta non avrebbe avuto causa né titolo nella dichiarazione di fallimento, ma sarebbe risultata in relazione di mera occasionalità con la stessa;
-che di contro, avrebbero dovuto applicarsi gli artt. 2 e 4 del Regolamento CE 44/200, che prevedono il pagina 2 di 9 criterio generale in base al quale le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro sono convenute, indipendentemente dalla loro nazionalità, davanti al giudice di tale Stato;
-che, ulteriormente, avrebbe dovuto applicarsi l'art. 5 del regolamento CE 44/2001, che prevede, in materia contrattuale, che la parte domiciliata in un Paese UE può essere convenuta in altro Stato membro solo se ivi doveva essere/era stata eseguita la prestazione oggetto del contratto;
-che, nel caso di specie, il rapporto contrattuale prevedeva la fornitura di beni alla società ingiunta, avente sede legale in Romania e, dunque, il Giudice avente giurisdizione sarebbe stato quello rumeno;
-che, in subordine, avrebbe dovuto essere considerato l'effettivo trasferimento della società opposta in
Moldavia, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 25 della L. 218/95, la società avrebbe dovuto essere disciplinata dalla legge dello stato moldavo, ai sensi della quale la dichiarazione di estinzione della società determina l'estinzione di tutti i rapporti ad essa facenti capo, ivi compresi quelli di natura creditoria.
La società opponente contestava, in ogni caso, nel merito l'avversa pretesa e rassegnava le conclusioni in epigrafe ritrascritte.
Si costituiva in giudizio il Fallimento opposto, contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto dell'opposizione unitamente alla conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In relazione alla ritenuta sussistenza della giurisdizione del Giudice italiano la Curatela opposta deduceva, in sintesi e per quanto di interesse:
-che le procedure d'insolvenza nell'ambito UE sono disciplinate dal Regolamento 1346/2000, che all'art. 3, prevede che in caso di trasferimento fittizio permane la giurisdizione del Giudice nel quale la società aveva originariamente sede;
-che il trasferimento della società opposta era stato evidentemente fittizio e che, pertanto, doveva ritenersi la giurisdizione del giudice italiano;
-che da verbali di accertamento della GDF riguardanti il periodo 2013-2017, sarebbe emersa l'intervenuta commissione, ad opera della società fallita, di numerosi illeciti tributari;
-che nel caso di specie l'oggetto della causa non sarebbe stato la vendita internazionale di beni mobili e/o forniture ma il trasferimento fraudolento e/o fittizio di beni senza corrispettivo all'interno di due pagina 3 di 9 società facenti capo ai medesimi vertici, con conseguente applicazione della disciplina della L. 218/95 sui fatti illeciti (forum commissi delicti) con conseguente sussistenza della giurisdizione italiana;
-che, in ogni caso, la competenza dovrebbe essere determinata ai sensi dell'art. 24 Legge Fallimentare in quanto nella vis atractiva prevista dalla norma non rientrerebbero solo le azioni che traggono origine dal fallimento ma anche tutte quelle che incidono sul patrimonio del fallito ogni qual volta l'accertamento di un credito verso il fallito costituisca premessa di una pretesa nei confronti della massa;
-che anche nella disciplina del decreto ingiuntivo europeo includerebbe, tra le eccezioni alla relativa normativa, i fallimenti aziendali, i concordati e le procedure simili.
Esperito con esito negativo un tentativo di conciliazione, il Tribunale, rilevato come l'eccezione di giurisdizione sollevata dalla parte opponente apparisse idonea a definire il giudizio, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 1.10.2024, della quale veniva disposta la sostituzione mediante il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 comma terzo e 127 ter c.p.c.
Con ordinanza emessa e comunicata alle parti in data 2.10.2024 la causa veniva, quindi, trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Alla luce di quanto premesso occorre muovere dall'esame della pregiudiziale eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla parte opponente, che si ritiene fondata.
In proposito deve premettersi come il presente giudizio di opposizione abbia tratto origine da un ricorso monitorio presentato dalla Curatela fallimentare odierna opposta (attrice sostanziale) e avente, dichiaratamente, ad oggetto il recupero di un credito commerciale nei confronti della società odierna opponente (convenuta sostanziale); credito fondato sulle fatture azionate relative alla vendita/fornitura dei prodotti commercializzati dalla società fallita.
Essendo la società ingiunta sedente in Romania, trova applicazione il vigente Regolamento UE n.
1215/2012 che, al fine di individuare la giurisdizione, in materia civile e commerciale, al capo II stabilisce, quale foro generale, quello del convenuto (art. 4 n. 1 “… le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti all' autorità Giudiziaria di tale Stato membro…”) e individua, altresì, un foro speciale alternativo ( art. 7
pagina 4 di 9 “Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro…”) in materia contrattuale, da individuare nell' autorità giudiziaria “del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio” (ex art. 7 1) lett. a), che consiste, “nel caso di compravendita di beni” nel luogo
“situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto” (ex art. 7 1) lett. b), con la precisazione che la lett. a) si applica nella ipotesi in cui non risulti applicabile la lettera b), sulla base di quanto statuito dall' art 7 1) lett. c).
Nella fattispecie per cui è causa, avendo la società opponente sede in Romania ben può ritenersi la giurisdizione del Giudice rumeno in base al foro generale del convenuto di cui all'art. 4 del citato
Regolamento UE.
Né, per altro verso, la difesa dell'opposto ha dedotto alcunché in relazione alla possibile CP_1
applicazione dei sopra menzionati fori alternativi (pure disciplinati dal Reg. 1215/2012) limitandosi, sin dal ricorso monitorio, a prospettare la sussistenza della giurisdizione in base all'applicazione dell'art. 24 L.Fall e indicando poi, nell'ambito del presente giudizio di opposizione, i sopra cennati ulteriori criteri di collegamento, che si appalesano, tuttavia, del tutto inconferenti in quanto non pertinenti all'oggetto del presente giudizio (v. infra).
Tanto premesso, si osserva, per completezza di indagine, come non risulti disponibile in atti il contratto inter partes e neppure gli ordini della merce (avendo la ricorrente depositato unicamente le fatture azionate), sicché non risulta possibile individuare con certezza il luogo di consegna della merce compravenduta e che, pertanto, non è applicabile, al caso di specie, il citato art. 7 1) lett b), ma è necessario ricorrere alla disposizione di cui all'art.7 1) lett. a), secondo quanto previsto dal sopra menzionato art.7 1) lett. c).
Occorre, pertanto, fare riferimento al luogo di esecuzione della prestazione dedotta in giudizio, laddove per tale deve intendersi l'obbligazione principale, caratterizzante l'intero sinallagma contrattuale.
Nel caso in esame trattasi del luogo di consegna della merce oggetto delle fatture azionate (essendo la corrispettiva obbligazione di pagamento di somme di denaro del tutto neutra ai fini della caratterizzazione del contratto) che -in difetto di diversa statuizione idonea a derogare alle disposizioni dell' art. 7 del Regolamento UE n. 1215/12 -non può che coincidere con la sede della società acquirente sita in Romania.
In proposito giova ricordare che la Corte di Giustizia dell' Unione Europea (v. la sentenza del pagina 5 di 9 25/2/2010, C-381/08, ha statuito che “l'art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del regolamento Pt_2
n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che, in caso di vendita a distanza, il luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto deve essere determinato sulla base delle disposizioni di tale contratto. Se non è possibile determinare il luogo di consegna su tale base, senza far riferimento al diritto sostanziale applicabile al contratto, tale luogo è quello della consegna materiale dei beni mediante la quale l'acquirente ha conseguito o avrebbe dovuto conseguire il potere di disporre effettivamente di tali beni alla destinazione finale dell'operazione di vendita. A tale conclusione la Corte è pervenuta osservando che il luogo in cui i beni sono stati, o avrebbero dovuto essere, materialmente consegnati all'acquirente e alla destinazione finale degli stessi risponde al meglio alla genesi, agli obiettivi e al sistema del regolamento (punto 60) e che tale criterio presenta un alto grado di prevedibilità e risponde parimenti ad un obiettivo di prossimità, in quanto garantisce
l'esistenza di una stretta correlazione tra il contratto e il giudice chiamato a conoscerne (punto 61)”.
Parimenti, in un ancor recente arresto la Corte regolatrice (v. Cassazione civile sez. un. - 27/11/2015, n.
24244), chiamata a stabilire la giurisdizione in relazione a una fattispecie di compravendita internazionale di beni mobili, ha osservato: “che per luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio, e segnatamente per luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto - luogo davanti alla cui autorità giudiziaria la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta, ex art. 5, n. 1, reg. CE 44/2001 - deve intendersi il luogo dove va eseguita la prestazione che, in base a criteri economici, può ritenersi principale, tale insomma, da caratterizzare l'intero rapporto, con la precisazione: a) che il foro così individuato opera qualunque sia l'oggetto della domanda, ivi compreso, dunque, il caso in cui si faccia giudizialmente valere
l'inadempimento dell'obbligazione pecuniaria di pagamento del prezzo;
b) che per luogo di consegna deve intendersi quello in cui questa è stata effettuata, con effetto liberatorio per il venditore, oppure, ove la consegna non sia ancora avvenuta, il luogo pattiziamente stabilito dalle parti;
c) che, in mancanza di previsione contrattuale, luogo di consegna è il luogo di recapito finale della merce, quello cioè in cui i beni compravenduti entrano nella disponibilità materiale, e non solo giuridica dell'acquirente”.
Dunque secondo la giurisprudenza di legittimità per "obbligazione dedotta in giudizio" deve intendersi, non già quella fatta valere dall'attore, ma sempre e solo quella caratterizzante il contratto e coincidente, nel caso di vendita internazionale a distanza di beni mobili da trasportare, con quella avente ad oggetto pagina 6 di 9 la consegna del bene, da valutare con riferimento al luogo di recapito finale della merce, ove questa, cioè, entra nella disponibilità materiale e non solo giuridica dell'acquirente.
Il criterio del luogo della consegna materiale della merce oggetto del contatto è il criterio da preferire perché presenta un alto grado di prevedibilità e risponde ad un obiettivo di prossimità, in quanto garantisce l'esistenza di una stretta correlazione tra il contratto e il Giudice chiamato a conoscerne, e ciò in quanto in linea di principio, i beni che costituiscono l'oggetto del contratto devono trovarsi in tale luogo dopo l'esecuzione di tale contratto.
L'obiettivo fondamentale di un contratto di compravendita di beni è, del resto, il trasferimento degli stessi dal venditore all'acquirente, operazione che si conclude soltanto quando detti beni giungono alla loro destinazione finale, non potendosi, in senso contrario, fare applicazione, come criterio generale ai fini della determinazione della giurisdizione, del criterio di diritto sostanziale che determina il trasferimento del rischio e/o la liberazione del venditore con la consegna del bene compravenduto al vettore, in quanto lo stesso non garantisce in pari modo le esigenze di semplificazione, uniformità e prevedibilità delle decisioni.
Infine, per superare la qualificazione del luogo di destinazione finale come quello di consegna materiale della merce quale unico rilevante ai fini della determinazione della giurisdizione per la normativa Eurounitaria, occorre che la pattuizione tra le parti sia chiara ed univoca, dovendosi quindi prescindere dalla circostanza di fatto consistente nel luogo ove il vettore prende in consegna la merce.
Proprio alla luce di quanto testé osservato, alcun rilievo può rivestire la dicitura riportata nelle fatture azionate, secondo cui “Per qualsiasi controversia è competente il Foro del luogo di emissione”.
Una simile dicitura, infatti, non è sufficiente a radicare la giurisdizione del Giudice italiano, in quanto,
a tal fine sarebbe stata necessaria una espressa conferma/accettazione per iscritto in tal senso da parte della società odierna opponente (l'accordo attributivo di competenza deve essere, alla luce di quanto stabilito dal citato art. 25 Regolamento (UE) n. 1215/2012 “concluso per iscritto o provato per iscritto”, affinché sia valido ed efficace), la quale, tuttavia, non emerge dalla documentazione prodotta.
Quanto agli assunti difensivi della parte convenuta opposta, gli stessi, come detto, si appalesano del tutto inconferenti al fine di radicare la giurisdizione presso l'adito Tribunale.
E infatti, posto che la sentenza di fallimento è stata emessa da un Tribunale italiano ai sensi dell'art. 9
pagina 7 di 9 L.F., occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza consolidata, la domanda proposta dal Curatore per recuperare il credito del fallito, essendo la relativa situazione giuridica già compresa nel patrimonio dello stesso, non rientra tra le azioni derivanti dal fallimento e perciò non è soggetta all'ambito applicativo dell'art. 24 L.F. ma segue gli ordinari criteri di competenza (cfr. SSUU 23077/2004).
Del tutto inconferenti, avuto riguardo all'oggetto del presente giudizio, appaiono, poi, il richiamo al
Regolamento 1346/2000 e le deduzioni concernenti il trasferimento fittizio della società fallita nonché quelle, ulteriori, relative ai vari illeciti perpetrati dalla medesima.
Con riferimento a tale ultimo profilo è appena il caso di rilevare come la relativa cognizione non avrebbe peraltro giammai potuto avere luogo nell'ambito di un procedimento monitorio, né la relativa azione risulta autorizzata dal G.D., il quale aveva unicamente autorizzato il recupero crediti tramite ingiunzione.
Alla luce di tutto quanto sopra rilevato, osservato e ritenuto va dichiarato il difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria italiana e dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso dal Tribunale di Ancona in carenza di giurisdizione.
Il principio della soccombenza impone che l'opposto sia condannato a pagare le spese di lite CP_1
in favore di parte attrice opponente, atteso che il “Il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del D.P.R. n. 115 del 2002, non vale ad addossare all'Erario anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra risultata vittoriosa” (cfr. sez. 6 - 1, Ordinanza
n. 25653 del 13/11/2020; Cass. civ. sez. VI, 19/06/2012, n. 10053).
La relativa liquidazione viene effettuata come da dispositivo avuto riguardo ai parametri di cui al vigente D.M. n. 147/2022 in relazione al valore della causa e all'attività difensiva concretamente prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA il difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria italiana adita in favore di quella rumena e, per l'effetto,
DICHIARA la nullità del decreto ingiuntivo opposto. pagina 8 di 9 CONDANNA altresì la parte convenuta opposta a rimborsare alla parte attrice opponente le spese di lite, che si liquidano in € 406,50 per spese e € 4.217,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, se e in quanto dovuti.
Ancona, 21.1.2025
Il Giudice
dott. Maria Federica Minervini
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
SECONDA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Federica Minervini ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1651/2022 promossa da:
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'avv. Giorgio Pierucci in virtù di Parte_1 P.IVA_1 procura posta a corredo dell'atto introduttivo
ATTRICE OPPONENTE contro
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
Paolo Fattenotte in virtù di procura posta a corredo della comparsa di costituzione risposta
CONVENUTO OPPOSTO
Oggetto: Vendita di cose mobili
CONCLUSIONI
PER PARTE ATTRICE OPPONENTE:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito disattesa ogni contraria eccezione, deduzione e istanza,
in via preliminare, nel rito, accertare e dichiarare, per i motivi esposti, il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice Romeno con ogni altra conseguenze statuizione ivi compresa la revoca e/o la dichiarazione di nullità e/o l'annullamento o comunque la dichiarazione di inefficacia del decreto ingiuntivo n. del Tribunale di Ancona n. 1745/2021-5174/2021 R.G.
pagina 1 di 9
nel merito, nella denegata ipotesi di rigetto dell'eccezione di carenza di giurisdizione e salvo gravame sul punto, dichiarare ed accertare, per i motivi esposti, che nulla è dovuto dalla al Parte_1
e per l'effetto revocare e/o dichiarare nullo e/o annullare o Controparte_1
comunque dichiarare privo di efficacia il decreto ingiuntivo n. 1745/2021-5174/2021 R.G. del
Tribunale di Ancona.
Con vittoria di competenze e spese di lite.”
PER PARTE CONVENUTA OPPOSTA:
“Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis:
In via preliminare, confermare la competenza del foro italiano e per l'effetto non essendoci contestazioni sul quantum si chiede in sede di prima udienza la concessione della provvisoria esecutorietà del procedimento monitorio.
Nel merito, rigettare l'opposizione al Decreto Ingiuntivo del Tribunale di Ancona n. 5174/2021, emesso il 21 dicembre 2021 e per l'effetto confermare il Decreto Ingiuntivo nelle sua totalità o per la cifra maggiore o minore che si riterrà di giustizia;
Con vittoria di competenze e spese di lite.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato la società corrente in Romania, Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1745/2021, emesso dall'intestato Tribunale su ricorso della Curatela fallimentare odierna opposta, con il quale le era stato ingiunto il pagamento della somma di € 142.591,87 oltre interessi e spese del procedimento monitorio.
Parte attrice opponente eccepiva, in via preliminare, il difetto di giurisdizione dell'autorità giudiziaria italiana evidenziando:
-che l'art. 24 della Legge Fallimentare -invocato dalla ricorrente nell'ambito del ricorso monitorio- non potesse trovare applicazione nel caso di specie (decreto ingiuntivo fondato sull'inadempimento di un rapporto contrattuale avvenuto in epoca precedente al fallimento) in quanto l'azione proposta non avrebbe avuto causa né titolo nella dichiarazione di fallimento, ma sarebbe risultata in relazione di mera occasionalità con la stessa;
-che di contro, avrebbero dovuto applicarsi gli artt. 2 e 4 del Regolamento CE 44/200, che prevedono il pagina 2 di 9 criterio generale in base al quale le persone domiciliate nel territorio di uno Stato membro sono convenute, indipendentemente dalla loro nazionalità, davanti al giudice di tale Stato;
-che, ulteriormente, avrebbe dovuto applicarsi l'art. 5 del regolamento CE 44/2001, che prevede, in materia contrattuale, che la parte domiciliata in un Paese UE può essere convenuta in altro Stato membro solo se ivi doveva essere/era stata eseguita la prestazione oggetto del contratto;
-che, nel caso di specie, il rapporto contrattuale prevedeva la fornitura di beni alla società ingiunta, avente sede legale in Romania e, dunque, il Giudice avente giurisdizione sarebbe stato quello rumeno;
-che, in subordine, avrebbe dovuto essere considerato l'effettivo trasferimento della società opposta in
Moldavia, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 25 della L. 218/95, la società avrebbe dovuto essere disciplinata dalla legge dello stato moldavo, ai sensi della quale la dichiarazione di estinzione della società determina l'estinzione di tutti i rapporti ad essa facenti capo, ivi compresi quelli di natura creditoria.
La società opponente contestava, in ogni caso, nel merito l'avversa pretesa e rassegnava le conclusioni in epigrafe ritrascritte.
Si costituiva in giudizio il Fallimento opposto, contestando le avverse pretese e chiedendo il rigetto dell'opposizione unitamente alla conferma del decreto ingiuntivo opposto.
In relazione alla ritenuta sussistenza della giurisdizione del Giudice italiano la Curatela opposta deduceva, in sintesi e per quanto di interesse:
-che le procedure d'insolvenza nell'ambito UE sono disciplinate dal Regolamento 1346/2000, che all'art. 3, prevede che in caso di trasferimento fittizio permane la giurisdizione del Giudice nel quale la società aveva originariamente sede;
-che il trasferimento della società opposta era stato evidentemente fittizio e che, pertanto, doveva ritenersi la giurisdizione del giudice italiano;
-che da verbali di accertamento della GDF riguardanti il periodo 2013-2017, sarebbe emersa l'intervenuta commissione, ad opera della società fallita, di numerosi illeciti tributari;
-che nel caso di specie l'oggetto della causa non sarebbe stato la vendita internazionale di beni mobili e/o forniture ma il trasferimento fraudolento e/o fittizio di beni senza corrispettivo all'interno di due pagina 3 di 9 società facenti capo ai medesimi vertici, con conseguente applicazione della disciplina della L. 218/95 sui fatti illeciti (forum commissi delicti) con conseguente sussistenza della giurisdizione italiana;
-che, in ogni caso, la competenza dovrebbe essere determinata ai sensi dell'art. 24 Legge Fallimentare in quanto nella vis atractiva prevista dalla norma non rientrerebbero solo le azioni che traggono origine dal fallimento ma anche tutte quelle che incidono sul patrimonio del fallito ogni qual volta l'accertamento di un credito verso il fallito costituisca premessa di una pretesa nei confronti della massa;
-che anche nella disciplina del decreto ingiuntivo europeo includerebbe, tra le eccezioni alla relativa normativa, i fallimenti aziendali, i concordati e le procedure simili.
Esperito con esito negativo un tentativo di conciliazione, il Tribunale, rilevato come l'eccezione di giurisdizione sollevata dalla parte opponente apparisse idonea a definire il giudizio, rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 1.10.2024, della quale veniva disposta la sostituzione mediante il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 127 comma terzo e 127 ter c.p.c.
Con ordinanza emessa e comunicata alle parti in data 2.10.2024 la causa veniva, quindi, trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
Alla luce di quanto premesso occorre muovere dall'esame della pregiudiziale eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla parte opponente, che si ritiene fondata.
In proposito deve premettersi come il presente giudizio di opposizione abbia tratto origine da un ricorso monitorio presentato dalla Curatela fallimentare odierna opposta (attrice sostanziale) e avente, dichiaratamente, ad oggetto il recupero di un credito commerciale nei confronti della società odierna opponente (convenuta sostanziale); credito fondato sulle fatture azionate relative alla vendita/fornitura dei prodotti commercializzati dalla società fallita.
Essendo la società ingiunta sedente in Romania, trova applicazione il vigente Regolamento UE n.
1215/2012 che, al fine di individuare la giurisdizione, in materia civile e commerciale, al capo II stabilisce, quale foro generale, quello del convenuto (art. 4 n. 1 “… le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro cittadinanza, davanti all' autorità Giudiziaria di tale Stato membro…”) e individua, altresì, un foro speciale alternativo ( art. 7
pagina 4 di 9 “Una persona domiciliata in uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro…”) in materia contrattuale, da individuare nell' autorità giudiziaria “del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio” (ex art. 7 1) lett. a), che consiste, “nel caso di compravendita di beni” nel luogo
“situato in uno Stato membro, in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto” (ex art. 7 1) lett. b), con la precisazione che la lett. a) si applica nella ipotesi in cui non risulti applicabile la lettera b), sulla base di quanto statuito dall' art 7 1) lett. c).
Nella fattispecie per cui è causa, avendo la società opponente sede in Romania ben può ritenersi la giurisdizione del Giudice rumeno in base al foro generale del convenuto di cui all'art. 4 del citato
Regolamento UE.
Né, per altro verso, la difesa dell'opposto ha dedotto alcunché in relazione alla possibile CP_1
applicazione dei sopra menzionati fori alternativi (pure disciplinati dal Reg. 1215/2012) limitandosi, sin dal ricorso monitorio, a prospettare la sussistenza della giurisdizione in base all'applicazione dell'art. 24 L.Fall e indicando poi, nell'ambito del presente giudizio di opposizione, i sopra cennati ulteriori criteri di collegamento, che si appalesano, tuttavia, del tutto inconferenti in quanto non pertinenti all'oggetto del presente giudizio (v. infra).
Tanto premesso, si osserva, per completezza di indagine, come non risulti disponibile in atti il contratto inter partes e neppure gli ordini della merce (avendo la ricorrente depositato unicamente le fatture azionate), sicché non risulta possibile individuare con certezza il luogo di consegna della merce compravenduta e che, pertanto, non è applicabile, al caso di specie, il citato art. 7 1) lett b), ma è necessario ricorrere alla disposizione di cui all'art.7 1) lett. a), secondo quanto previsto dal sopra menzionato art.7 1) lett. c).
Occorre, pertanto, fare riferimento al luogo di esecuzione della prestazione dedotta in giudizio, laddove per tale deve intendersi l'obbligazione principale, caratterizzante l'intero sinallagma contrattuale.
Nel caso in esame trattasi del luogo di consegna della merce oggetto delle fatture azionate (essendo la corrispettiva obbligazione di pagamento di somme di denaro del tutto neutra ai fini della caratterizzazione del contratto) che -in difetto di diversa statuizione idonea a derogare alle disposizioni dell' art. 7 del Regolamento UE n. 1215/12 -non può che coincidere con la sede della società acquirente sita in Romania.
In proposito giova ricordare che la Corte di Giustizia dell' Unione Europea (v. la sentenza del pagina 5 di 9 25/2/2010, C-381/08, ha statuito che “l'art. 5, punto 1, lett. b), primo trattino, del regolamento Pt_2
n. 44/2001 deve essere interpretato nel senso che, in caso di vendita a distanza, il luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto deve essere determinato sulla base delle disposizioni di tale contratto. Se non è possibile determinare il luogo di consegna su tale base, senza far riferimento al diritto sostanziale applicabile al contratto, tale luogo è quello della consegna materiale dei beni mediante la quale l'acquirente ha conseguito o avrebbe dovuto conseguire il potere di disporre effettivamente di tali beni alla destinazione finale dell'operazione di vendita. A tale conclusione la Corte è pervenuta osservando che il luogo in cui i beni sono stati, o avrebbero dovuto essere, materialmente consegnati all'acquirente e alla destinazione finale degli stessi risponde al meglio alla genesi, agli obiettivi e al sistema del regolamento (punto 60) e che tale criterio presenta un alto grado di prevedibilità e risponde parimenti ad un obiettivo di prossimità, in quanto garantisce
l'esistenza di una stretta correlazione tra il contratto e il giudice chiamato a conoscerne (punto 61)”.
Parimenti, in un ancor recente arresto la Corte regolatrice (v. Cassazione civile sez. un. - 27/11/2015, n.
24244), chiamata a stabilire la giurisdizione in relazione a una fattispecie di compravendita internazionale di beni mobili, ha osservato: “che per luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio, e segnatamente per luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto - luogo davanti alla cui autorità giudiziaria la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta, ex art. 5, n. 1, reg. CE 44/2001 - deve intendersi il luogo dove va eseguita la prestazione che, in base a criteri economici, può ritenersi principale, tale insomma, da caratterizzare l'intero rapporto, con la precisazione: a) che il foro così individuato opera qualunque sia l'oggetto della domanda, ivi compreso, dunque, il caso in cui si faccia giudizialmente valere
l'inadempimento dell'obbligazione pecuniaria di pagamento del prezzo;
b) che per luogo di consegna deve intendersi quello in cui questa è stata effettuata, con effetto liberatorio per il venditore, oppure, ove la consegna non sia ancora avvenuta, il luogo pattiziamente stabilito dalle parti;
c) che, in mancanza di previsione contrattuale, luogo di consegna è il luogo di recapito finale della merce, quello cioè in cui i beni compravenduti entrano nella disponibilità materiale, e non solo giuridica dell'acquirente”.
Dunque secondo la giurisprudenza di legittimità per "obbligazione dedotta in giudizio" deve intendersi, non già quella fatta valere dall'attore, ma sempre e solo quella caratterizzante il contratto e coincidente, nel caso di vendita internazionale a distanza di beni mobili da trasportare, con quella avente ad oggetto pagina 6 di 9 la consegna del bene, da valutare con riferimento al luogo di recapito finale della merce, ove questa, cioè, entra nella disponibilità materiale e non solo giuridica dell'acquirente.
Il criterio del luogo della consegna materiale della merce oggetto del contatto è il criterio da preferire perché presenta un alto grado di prevedibilità e risponde ad un obiettivo di prossimità, in quanto garantisce l'esistenza di una stretta correlazione tra il contratto e il Giudice chiamato a conoscerne, e ciò in quanto in linea di principio, i beni che costituiscono l'oggetto del contratto devono trovarsi in tale luogo dopo l'esecuzione di tale contratto.
L'obiettivo fondamentale di un contratto di compravendita di beni è, del resto, il trasferimento degli stessi dal venditore all'acquirente, operazione che si conclude soltanto quando detti beni giungono alla loro destinazione finale, non potendosi, in senso contrario, fare applicazione, come criterio generale ai fini della determinazione della giurisdizione, del criterio di diritto sostanziale che determina il trasferimento del rischio e/o la liberazione del venditore con la consegna del bene compravenduto al vettore, in quanto lo stesso non garantisce in pari modo le esigenze di semplificazione, uniformità e prevedibilità delle decisioni.
Infine, per superare la qualificazione del luogo di destinazione finale come quello di consegna materiale della merce quale unico rilevante ai fini della determinazione della giurisdizione per la normativa Eurounitaria, occorre che la pattuizione tra le parti sia chiara ed univoca, dovendosi quindi prescindere dalla circostanza di fatto consistente nel luogo ove il vettore prende in consegna la merce.
Proprio alla luce di quanto testé osservato, alcun rilievo può rivestire la dicitura riportata nelle fatture azionate, secondo cui “Per qualsiasi controversia è competente il Foro del luogo di emissione”.
Una simile dicitura, infatti, non è sufficiente a radicare la giurisdizione del Giudice italiano, in quanto,
a tal fine sarebbe stata necessaria una espressa conferma/accettazione per iscritto in tal senso da parte della società odierna opponente (l'accordo attributivo di competenza deve essere, alla luce di quanto stabilito dal citato art. 25 Regolamento (UE) n. 1215/2012 “concluso per iscritto o provato per iscritto”, affinché sia valido ed efficace), la quale, tuttavia, non emerge dalla documentazione prodotta.
Quanto agli assunti difensivi della parte convenuta opposta, gli stessi, come detto, si appalesano del tutto inconferenti al fine di radicare la giurisdizione presso l'adito Tribunale.
E infatti, posto che la sentenza di fallimento è stata emessa da un Tribunale italiano ai sensi dell'art. 9
pagina 7 di 9 L.F., occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza consolidata, la domanda proposta dal Curatore per recuperare il credito del fallito, essendo la relativa situazione giuridica già compresa nel patrimonio dello stesso, non rientra tra le azioni derivanti dal fallimento e perciò non è soggetta all'ambito applicativo dell'art. 24 L.F. ma segue gli ordinari criteri di competenza (cfr. SSUU 23077/2004).
Del tutto inconferenti, avuto riguardo all'oggetto del presente giudizio, appaiono, poi, il richiamo al
Regolamento 1346/2000 e le deduzioni concernenti il trasferimento fittizio della società fallita nonché quelle, ulteriori, relative ai vari illeciti perpetrati dalla medesima.
Con riferimento a tale ultimo profilo è appena il caso di rilevare come la relativa cognizione non avrebbe peraltro giammai potuto avere luogo nell'ambito di un procedimento monitorio, né la relativa azione risulta autorizzata dal G.D., il quale aveva unicamente autorizzato il recupero crediti tramite ingiunzione.
Alla luce di tutto quanto sopra rilevato, osservato e ritenuto va dichiarato il difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria italiana e dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo opposto, in quanto emesso dal Tribunale di Ancona in carenza di giurisdizione.
Il principio della soccombenza impone che l'opposto sia condannato a pagare le spese di lite CP_1
in favore di parte attrice opponente, atteso che il “Il patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, ex art. 74, comma 2, del D.P.R. n. 115 del 2002, non vale ad addossare all'Erario anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra risultata vittoriosa” (cfr. sez. 6 - 1, Ordinanza
n. 25653 del 13/11/2020; Cass. civ. sez. VI, 19/06/2012, n. 10053).
La relativa liquidazione viene effettuata come da dispositivo avuto riguardo ai parametri di cui al vigente D.M. n. 147/2022 in relazione al valore della causa e all'attività difensiva concretamente prestata.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
DICHIARA il difetto di giurisdizione dell'Autorità giudiziaria italiana adita in favore di quella rumena e, per l'effetto,
DICHIARA la nullità del decreto ingiuntivo opposto. pagina 8 di 9 CONDANNA altresì la parte convenuta opposta a rimborsare alla parte attrice opponente le spese di lite, che si liquidano in € 406,50 per spese e € 4.217,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, se e in quanto dovuti.
Ancona, 21.1.2025
Il Giudice
dott. Maria Federica Minervini
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