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Sentenza 2 settembre 2025
Sentenza 2 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 02/09/2025, n. 848 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 848 |
| Data del deposito : | 2 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1144 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avvocato MAZZUCATO LEONARDO
e
, C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'avvocato MAZZUCATO LEONARDO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
I. i coniugi vivranno separatamente liberi di trasferire la loro residenza ove riterranno;
II. i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e conseguentemente rinunciano allo stato e reciprocamente a qualsivoglia richiesta di contributo al loro mantenimento personale;
III. i figli minori e sono affidati in modo condiviso ai genitori qui Persona_1 Persona_2 ricorrenti, con collocamento prevalente presso la madre e diritto dovere del padre di tenere con sé i figli secondo lo schema di cui in narrativa (punto 10) con integrazione per quanto necessario al richiamato accordo di mediazione familiare sottoscritto tra i coniugi (prodotto in atti), nonché in via sussidiaria con richiamo al Protocollo in uso presso il Tribunale;
1 IV. il sig. riconosce alla sig.ra tramite bonifico diretto ogni cinque del mese all'IBAN Pt_1 CP_1 noto alle Parti, un contributo al mantenimento pari ad € 250= per ciascun figlio (complessivamente €
500 mensili), rivalutabili annualmente secondo indice istat;
spese straordinarie dei figli al 60% al carico del padre ed al 40% a carico della madre;
assegno unico familiare alla madre.
V. Le spese processuali e legali sono interamente compensate tra le Parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. interviene nella causa e conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 25/03/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Vicenza in data 05/07/2008, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 26/06/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico del padre nella misura del 60% e a carico della madre nella misura del
40%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma
2 congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e , uniti in Parte_1 Controparte_1 matrimonio in Vicenza in data 05/07/2008 con atto trascritto al n. 84, Parte II, Serie A, Anno 2008, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vicenza perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 28.08.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Giovanna Sanfratello
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Giovanna Sanfratello Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice rel. dott.ssa Francesca Grassi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1144 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa congiuntamente dai coniugi:
, C.F. , nato a [...] il [...], rappresentato Parte_1 C.F._1
e difeso dall'avvocato MAZZUCATO LEONARDO
e
, C.F. , nata a [...] il [...], rappresentata e Controparte_1 C.F._2 difesa dall'avvocato MAZZUCATO LEONARDO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti:
I. i coniugi vivranno separatamente liberi di trasferire la loro residenza ove riterranno;
II. i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti e conseguentemente rinunciano allo stato e reciprocamente a qualsivoglia richiesta di contributo al loro mantenimento personale;
III. i figli minori e sono affidati in modo condiviso ai genitori qui Persona_1 Persona_2 ricorrenti, con collocamento prevalente presso la madre e diritto dovere del padre di tenere con sé i figli secondo lo schema di cui in narrativa (punto 10) con integrazione per quanto necessario al richiamato accordo di mediazione familiare sottoscritto tra i coniugi (prodotto in atti), nonché in via sussidiaria con richiamo al Protocollo in uso presso il Tribunale;
1 IV. il sig. riconosce alla sig.ra tramite bonifico diretto ogni cinque del mese all'IBAN Pt_1 CP_1 noto alle Parti, un contributo al mantenimento pari ad € 250= per ciascun figlio (complessivamente €
500 mensili), rivalutabili annualmente secondo indice istat;
spese straordinarie dei figli al 60% al carico del padre ed al 40% a carico della madre;
assegno unico familiare alla madre.
V. Le spese processuali e legali sono interamente compensate tra le Parti.
Conclusioni del Pubblico Ministero: il P.M. interviene nella causa e conclude per l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 25/03/2025 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in Vicenza in data 05/07/2008, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 26/06/2025 dinanzi al Giudice Relatore, sostituita dal deposito di note scritte, i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso dei figli minori, alla prevalente collocazione degli stessi presso la madre ed alla disciplina dei tempi di visita da parte del padre;
-neppure vi è motivo di disattendere la determinazione del contributo al mantenimento dei figli a carico del padre così come concordato dalle parti, che si ritiene congruo e adeguato alle condizioni economiche dei genitori ed alle esigenze dei minori;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico del padre nella misura del 60% e a carico della madre nella misura del
40%;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma
2 congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) omologa la separazione personale dei coniugi e , uniti in Parte_1 Controparte_1 matrimonio in Vicenza in data 05/07/2008 con atto trascritto al n. 84, Parte II, Serie A, Anno 2008, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Vicenza perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 28.08.2025.
Il Giudice Estensore Il Presidente
Dott.ssa Biancamaria Biondo Dott.ssa Giovanna Sanfratello
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