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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 14/07/2025, n. 1568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 1568 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 3991/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONER DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Wanda Romanò, a scioglimento della riserva assunta in data 27.06.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 terdecies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. RG 3991/2024 promossa da
nato a [...] il [...] C.F. (CUI Parte_1 Pt_2 C.F._1
), rappresentato e difeso dall' Avv. Silvana Guglielmo ed elettivamente domiciliato C.F._2 presso il suo studio, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
(C.F. – Questura di Cosenza, in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro;
- resistente - nonché con l'intervento del Pubblico Ministero, avente ad oggetto: ricorso in materia di diniego del rilascio della carta di soggiorno UE per motivi familiari
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 12.08.2024 cittadino marocchino, ha impugnato il Parte_1 provvedimento n. 41 – Cat. A. 12/24 – Imm., emesso dal Questore della Provincia di Cosenza in data 18.06.2024 e notificato il 27.06.2024, con il quale è stata rifiutata la sua istanza intesa ad ottenere il rilascio della carta di soggiorno UE per motivi di famiglia, in qualità di coniuge di cittadina italiana. Ha quindi chiesto al Tribunale, previo annullamento del provvedimento impugnato, di accertare l'esistenza legale e formale del suo matrimonio con , non essendo in corso Controparte_2 procedimenti di separazione o divorzio;
accertare e dichiarare la nullità del decreto del Questore di Cosenza in quanto infondato ed illegittimo;
ordinare alla Questura di Cosenza il rilascio della carta di soggiorno UE per motivi familiari. Il si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto Controparte_1 infondato in diritto. Il Pubblico Ministero ha concluso che N.O. al rilascio dello status richiesto qualora non ricorrano le condizioni ostative di cui all'art. 12. All'udienza del 27.06.2025 parte ricorrente ha chiesto la decisione della causa e il Giudice ha riservato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente occorre osservare che oggetto dell'odierno giudizio è l'accertamento del diritto soggettivo del ricorrente a beneficiare del rilascio della carta di soggiorno UE per motivi di famiglia, in quanto coniuge di cittadina italiana. La controversia è riconducibile all'art. 30 comma 6 del TUI secondo cui:“Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può proporre opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria” ai sensi dall'articolo 20 del D.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 “Le controversie previste dall'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. 2. È competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, del luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato.
3. La sentenza che accoglie il ricorso può disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta.”
Con istanza dell'11.10.2023 l'odierno ricorrente si è rivolto alla Questura di Cosenza al fine di ottenere il rilascio della carta di soggiorno UE per motivi di famiglia in virtù del matrimonio civile contratto in data 27.09.2023 con la sig.ra nata il [...] a [...] Controparte_2
(CS), località in cui hanno dichiarato di convivere alla Contrada Valentoni n. 10. In data 23.04.2024 la Questura notificava al ricorrente la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo (allegata in atti) di rifiuto dell'istanza per la presenza di motivi ostativi all'accoglimento della stessa concedendo il termine per produrre documenti, osservazioni e memorie a cui tuttavia non è seguita alcuna comunicazione. Conseguentemente in data 27.06.2024 la Questura notificava il provvedimento di rigetto, oggi impugnato, per difetto delle condizioni richieste in quanto accertava la mancanza di convivenza e la totale assenza di interessi comuni tra i coniugi, condizioni indispensabili e basilari al rapporto coniugale. In particolare, per come viene meglio esplicitato dal nella propria memoria Controparte_1 difensiva e nei documenti allegati, la Questura di Cosenza verificava dapprima l'esistenza a carico del ricorrente di un provvedimento di rimpatrio emesso dalle autorità tedesche ai sensi dell'Art. 3 Regolamento (UE) 2018/1860 con obbligo di lasciare il territorio Schengen entro il 18.07.2023; successivamente accertava la mancanza di convivenza dal momento che in occasione del sopralluogo effettuato in data 20.04.2024 presso l'indirizzo di convivenza dichiarato non solo il ricorrente non veniva trovato, ma veniva identificato presso l'abitazione solo il SI. fratello della Persona_1
SI.ra , il quale dichiarava di vivere in quella casa unicamente con la sorella, la quale Controparte_2 non era né sposata né frequentava un cittadino marocchino. Nella relazione di servizio del 22.04.2024, allegata in atti, si legge, inoltre, che al fine di individuare l'abitazione esatta venivano chieste informazioni ad alcuni residenti della zona, i quali riferivano di conoscere la sig.ra ma Controparte_2 che la stessa non era sposata. Dalla comunicazione di avviso di conclusione delle indagini preliminari del 7.11.2024 prodotta dal Ministero, emerge inoltre che per i motivi di cui sopra entrambi i presunti coniugi risultano sottoposti al procedimento penale n. 1380/2024 R.G.N.R., in corso presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza con l'accusa di aver contratto matrimonio fittizio. Nell'impugnare il provvedimento del Questore, il ricorrente ha dedotto di essere regolarmente coniugato con la sig.ra e di convivere con lei allegando al ricorso la relativa Controparte_2 documentazione: passaporto rilasciato dal Consolato Generale del Regno del Marocco a Napoli il 30.08.2023; nulla osta per uso matrimonio del Consolato Generale del Regno del Marocco a Napoli del 4.07.2023, dichiarazione di ospitalità in San Marco Argentano contrada Valentoni n. 71 del 23.03.2024; certificato contestuale di cittadinanza, residenza e stato civile della sig.ra al CP_2
23.06.2023; certificato contestuale di residenza e stato civile del 12.08.2024 dal quale risulta l'annotazione del matrimonio con copia della ricevuta di invio della richiesta della Parte_1 carta di soggiorno inviata in data 11.10.2023. Quanto alla convivenza ha dedotto di lavorare presso un'azienda sita a Rende (CS) e che il suo orario di lavoro inizia molto presto la mattina per cui spesso deve rimanere a dormire a Rende, ospite di suoi connazionali, poiché non ha la possibilità di viaggiare con un proprio mezzo di trasporto, non ci sono mezzi pubblici che gli consentano di fare il pendolare e la moglie non lo può accompagnare ogni mattina dovendo anch'essa lavorare.
Per questi motivi
, dunque, spesso non sono sempre presenti in casa riuscendo a vedersi solo nei fine settimana o la sera molto tardi se qualcuno lo accompagna. Ha dedotto, inoltre, di essersi recato in Questura, dopo il sopralluogo, insieme alla sig.ra per depositare documenti. CP_2
Tanto dedotto il ricorso è infondato e non merita accoglimento. Ed invero, la carta di soggiorno per motivi familiari è disciplinata dal D.lgs.
6.2.2007 n. 30 il quale, tra le altre cose, detta le norme sul diritto di soggiorno nel territorio dello Stato dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari che accompagnano o raggiungono i medesimi cittadini. Ai sensi dell'art. 2 del citato decreto vengono definiti “familiari”: il coniuge;
il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b); gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b). Al fine di tutelare la cosiddetta “coesione familiare” l'art. 7, comma 2, dello stesso decreto prevede infatti che il diritto del cittadino dell'Unione di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi (di cui al comma 1) è esteso ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro quando accompagnano o raggiungono nel territorio nazionale il cittadino dell'Unione, purché vi siano le condizioni di cui al comma 1, lettere a), b) o c). Per mera completezza occorre infine rilevare che con la legge n. 103 del 10 agosto 2023, entrata in vigore l'11 agosto 2023, è stata introdotta una distinzione tra familiari extracomunitari di cittadini dell'UE che vivono in un Paese dell'UE diverso da quello di origine e cioè che hanno esercitato il diritto alla libera circolazione, e i familiari extracomunitari di cittadini dell'UE che vivono ancora nel loro Paese d'origine cosiddetti “statici”, che ha modificato di fatto la disciplina della carta di soggiorno. I primi continuano ad essere autorizzati ad accedere alla carta di soggiorno così come disciplinata dal decreto 30/2007 e la cui disciplina è rimasta invariata;
per i secondi, invece, viene rilasciato un nuovo tipo di permesso di soggiorno per motivi familiari previsto dal comma 1bis dell'art. 23 del medesimo decreto che richiama l'art. 5, comma 8, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Nel caso di specie, dunque, a seguito di detta novella legislativa sarebbe stato più corretto invocare il permesso di soggiorno e non la carta di soggiorno per motivi familiari anche se questa distinzione non preclude al Giudice di pronunciarsi comunque nel merito dell'odierna controversia in quanto è evidente come alla base della motivazione del provvedimento di diniego e della conseguente impugnazione vi sia il presupposto posto alla base di entrambi i titoli di soggiorno rilasciati per motivi familiari e cioè la qualità di familiare per come sopra meglio definita.
Occorre, dunque, verificare se la nel rigettare il permesso di soggiorno sulla base CP_3 dell'assunto che il matrimonio ha avuto luogo allo scopo esclusivo di permettere all'interessato di soggiornare nel territorio dello Stato, abbia compiuto una valutazione corretta. A tal proposito occorre richiamare l'art. 29, comma 9, del TUI secondo cui: “La richiesta di ricongiungimento familiare è respinta se è accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di consentire all'interessato di entrare o soggiornare nel territorio dello Stato”, e l'art. l'30, comma 1bis, secondo capoverso del medesimo T.U.: “La richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero di cui al comma 1, lettera a), è rigettata e il permesso di soggiorno è revocato se è accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di permettere all'interessato di soggiornare nel territorio dello Stato”.
Alla luce di tale normativa e allo stato degli atti, ritiene questo giudicante che il provvedimento di diniego oggi impugnato sia stato legittimamente emesso dal momento che tanto in sede amministrativa quanto in sede giudiziale non sono state superate da parte del ricorrente le eccezioni contestate dalla Questura. Se è vero che in base alla regola generale in materia di onere prova, fatto valere un diritto sulla base dei presupposti di legge che lo fondano – nel caso di specie il diritto al titolo di soggiorno sulla base del matrimonio contratto – e chi ne eccepisce l'inefficacia deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda- nel caso di specie la natura fittizia del rapporto coniugale – è altresì vero che a fronte degli indizi e delle presunzioni concordanti fatte emergere da parte resistente, gli interessati non sono stati in grado di fornire elementi concreti sull'effettività del loro rapporto coniugale atti a dimostrare il contrario.
A tal proposito è utile segnalare che, alla luce dell'aumento dei casi di matrimoni fittizi tra cittadini comunitari e stranieri, e allo scopo di superare le difficoltà riscontrate dagli Stati membri di rilevare tali casi nello svolgimento delle indagini, la Commissione Europea ha elaborato delle Linee Guida con criteri indicativi in forza dei quali è possibile escludere un abuso dei dritti comunitari e ha redatto un Manuale in cui ha determinato quelli che possono definirsi “indizi di abuso” che devono far ragionevolmente presumere la natura fittizia del matrimonio. Sulla base delle indagini svolte, nel caso di specie, deve concludersi che la Questura ha fornito elementi da cui si ricavano seri e concordanti indizi sul carattere fittizio del matrimonio. In primo luogo, la presenza irregolare del ricorrente sul territorio italiano a seguito del provvedimento di rimpatrio che prevedeva l'obbligo di abbandonare il territorio entro il 18.07.2023; la celebrazione del matrimonio successiva a detta scadenza (circa due mesi dopo) e la richiesta della carta di soggiorno per motivi familiari che lascia chiaramente intendere come il ricorrente non sia stato in grado di ottenere un diverso titolo di soggiorno per cui ha dovuto ricorrere al (fittizio) matrimonio;
l'assenza di effettiva convivenza testimoniata agli agenti dal fratello della sig.ra che nega la CP_2 convivenza e nega il matrimonio della sorella;
l'assenza di percezione all'esterno, cioè nella comunità sociale, della relazione coniugale come emerso dal fatto che i vicini di casa dichiarano agli agenti di conoscere la sig.ra e che la stessa non è sposata. CP_2
Peraltro, a fronte di tali indizi il ricorrente non ha fornito alcun elemento che possa consentite a questo Giudice di superare le eccezioni di parte resistente. Nel ricorso, infatti, viene dedotta la sola circostanza della convivenza, sul rilievo che all'atto del sopralluogo il ricorrente non si trovava in casa insieme a sua moglie perché lavora a Rende e per ragioni di orario di lavoro non fa rientro a casa tutti i giorni ma torna solo nei fine settimana. A sostegno di tale assunto, tuttavia, non è stato depositato alcun contratto di lavoro, nessun documento utile a dimostrare l'orario di lavoro, nessun elemento concreto atto a dimostrare la difficoltà di viaggiare quotidianamente. Peraltro, il sopralluogo effettuato dalla Questura è avvenuto un sabato mattina intorno alle 12:00 per cui - in assenza di idonea motivazione circa l'assenza in casa in quella specifica giornata- perde di credibilità anche la dichiarazione che il ricorrente fa rientro nel fine settimana. Il ricorrente dichiara, inoltre, che in sede amministrativa a seguito di notifica della comunicazione di cui all'art. 10 bis legge 241/1990 non ha prodotto note scritte ma si sarebbe recato insieme alla moglie negli uffici preposti per ribadire la solidità del matrimonio;
tuttavia, non allega nulla in giudizio che possa provare tale circostanza né specifica la natura delle dichiarazioni rese e dei documenti depositati, il che evidentemente non consente di valutare l'utilità degli stessi al superamento dei motivi ostativi rilevati. Non vengono nello specifico forniti elementi idonei a superare le dichiarazioni del fratello della sig.ra che, per come si legge nella relazione di servizio del 22.04.2024 allegata in atti, riferisce che la CP_2 sorella era assente perché a lavoro e dichiara che la stessa non è coniugata, non frequenta alcun cittadino marocchino e nell'abitazione vivono solamente loro due, così come le dichiarazioni dei vicini. Da valutare in tal senso l'assenza di una querela di falso relativamente alla relazione di servizio sottoscritta dagli agenti e la richiesta formula in sede di prima udienza di decidere la causa allo stato degli atti con conseguentemente formale rinuncia alle richieste istruttorie formulate nell'atto introduttivo, come la prova per testi. Si richiama una recente pronuncia della Corte di Cassazione, prima sezione civile, ordinanza n. 13189 del 14 maggio 2024, nella quale la Corte ha chiarito che l'assenza di un'unione autentica e la mancanza di un'affectio coniugalis non permette di considerare un matrimonio come effettivamente sussistente e, di conseguenza, è corretto negare il permesso di soggiorno a una donna che asserisce di essere sposata con un cittadino italiano senza che sia presente un vero legame affettivo. Non basta, quindi, il dato formale o dimostrare la convivenza o giustificare la mancanza di essa perché è indispensabile dimostrare l'effettività del vincolo per evitare un abuso del diritto. Precisamente: “La ricorrente, sulla quale gravava il relativo onere probatorio, nulla ha dedotto e provato in merito all'autenticità del vincolo coniugale, limitandosi ad affermare la sussistenza della convivenza con il marito, circostanza questa che, come già evidenziato, non costituisce requisito necessario e comunque sufficiente ai fini del rilascio e della conservazione del titolo di soggiorno, essendo invece imprescindibile la sussistenza di quell'affectio coniugalis che caratterizza le unioni autentiche. In proposito, la ricorrente non ha offerto alcuna allegazione e prova in ordine all'organizzazione della vita familiare ed alla condivisione di spazi domestici, di interessi e luoghi comuni e di progetti di vita comune;
nessun elemento e nessuna documentazione, neppure fotografica, di momenti di vita insieme al coniuge prima e dopo il matrimonio.”
Tanto premesso, la domanda deve essere respinta. Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto della natura degli interessi coinvolti nel presente giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, visti gli artt. 281-sexies e 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo,
- rigetta il ricorso
-compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Catanzaro, il 14.07.2025
Il Giudice
Dr.ssa Wanda Romanò
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONER DEI CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona del giudice dott.ssa Wanda Romanò, a scioglimento della riserva assunta in data 27.06.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 terdecies c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. RG 3991/2024 promossa da
nato a [...] il [...] C.F. (CUI Parte_1 Pt_2 C.F._1
), rappresentato e difeso dall' Avv. Silvana Guglielmo ed elettivamente domiciliato C.F._2 presso il suo studio, giusta procura in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
(C.F. – Questura di Cosenza, in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro;
- resistente - nonché con l'intervento del Pubblico Ministero, avente ad oggetto: ricorso in materia di diniego del rilascio della carta di soggiorno UE per motivi familiari
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 12.08.2024 cittadino marocchino, ha impugnato il Parte_1 provvedimento n. 41 – Cat. A. 12/24 – Imm., emesso dal Questore della Provincia di Cosenza in data 18.06.2024 e notificato il 27.06.2024, con il quale è stata rifiutata la sua istanza intesa ad ottenere il rilascio della carta di soggiorno UE per motivi di famiglia, in qualità di coniuge di cittadina italiana. Ha quindi chiesto al Tribunale, previo annullamento del provvedimento impugnato, di accertare l'esistenza legale e formale del suo matrimonio con , non essendo in corso Controparte_2 procedimenti di separazione o divorzio;
accertare e dichiarare la nullità del decreto del Questore di Cosenza in quanto infondato ed illegittimo;
ordinare alla Questura di Cosenza il rilascio della carta di soggiorno UE per motivi familiari. Il si è costituito in giudizio, chiedendo il rigetto del ricorso in quanto Controparte_1 infondato in diritto. Il Pubblico Ministero ha concluso che N.O. al rilascio dello status richiesto qualora non ricorrano le condizioni ostative di cui all'art. 12. All'udienza del 27.06.2025 parte ricorrente ha chiesto la decisione della causa e il Giudice ha riservato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE Preliminarmente occorre osservare che oggetto dell'odierno giudizio è l'accertamento del diritto soggettivo del ricorrente a beneficiare del rilascio della carta di soggiorno UE per motivi di famiglia, in quanto coniuge di cittadina italiana. La controversia è riconducibile all'art. 30 comma 6 del TUI secondo cui:“Contro il diniego del nulla osta al ricongiungimento familiare e del permesso di soggiorno per motivi familiari, nonché contro gli altri provvedimenti dell'autorità amministrativa in materia di diritto all'unità familiare, l'interessato può proporre opposizione all'autorità giudiziaria ordinaria” ai sensi dall'articolo 20 del D.lgs. 1 settembre 2011, n. 150 “Le controversie previste dall'articolo 30, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono regolate dal rito semplificato di cognizione, ove non diversamente disposto dal presente articolo. 2. È competente il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, del luogo in cui ha sede l'autorità che ha adottato il provvedimento impugnato.
3. La sentenza che accoglie il ricorso può disporre il rilascio del visto anche in assenza del nulla osta.”
Con istanza dell'11.10.2023 l'odierno ricorrente si è rivolto alla Questura di Cosenza al fine di ottenere il rilascio della carta di soggiorno UE per motivi di famiglia in virtù del matrimonio civile contratto in data 27.09.2023 con la sig.ra nata il [...] a [...] Controparte_2
(CS), località in cui hanno dichiarato di convivere alla Contrada Valentoni n. 10. In data 23.04.2024 la Questura notificava al ricorrente la comunicazione di avvio del procedimento amministrativo (allegata in atti) di rifiuto dell'istanza per la presenza di motivi ostativi all'accoglimento della stessa concedendo il termine per produrre documenti, osservazioni e memorie a cui tuttavia non è seguita alcuna comunicazione. Conseguentemente in data 27.06.2024 la Questura notificava il provvedimento di rigetto, oggi impugnato, per difetto delle condizioni richieste in quanto accertava la mancanza di convivenza e la totale assenza di interessi comuni tra i coniugi, condizioni indispensabili e basilari al rapporto coniugale. In particolare, per come viene meglio esplicitato dal nella propria memoria Controparte_1 difensiva e nei documenti allegati, la Questura di Cosenza verificava dapprima l'esistenza a carico del ricorrente di un provvedimento di rimpatrio emesso dalle autorità tedesche ai sensi dell'Art. 3 Regolamento (UE) 2018/1860 con obbligo di lasciare il territorio Schengen entro il 18.07.2023; successivamente accertava la mancanza di convivenza dal momento che in occasione del sopralluogo effettuato in data 20.04.2024 presso l'indirizzo di convivenza dichiarato non solo il ricorrente non veniva trovato, ma veniva identificato presso l'abitazione solo il SI. fratello della Persona_1
SI.ra , il quale dichiarava di vivere in quella casa unicamente con la sorella, la quale Controparte_2 non era né sposata né frequentava un cittadino marocchino. Nella relazione di servizio del 22.04.2024, allegata in atti, si legge, inoltre, che al fine di individuare l'abitazione esatta venivano chieste informazioni ad alcuni residenti della zona, i quali riferivano di conoscere la sig.ra ma Controparte_2 che la stessa non era sposata. Dalla comunicazione di avviso di conclusione delle indagini preliminari del 7.11.2024 prodotta dal Ministero, emerge inoltre che per i motivi di cui sopra entrambi i presunti coniugi risultano sottoposti al procedimento penale n. 1380/2024 R.G.N.R., in corso presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cosenza con l'accusa di aver contratto matrimonio fittizio. Nell'impugnare il provvedimento del Questore, il ricorrente ha dedotto di essere regolarmente coniugato con la sig.ra e di convivere con lei allegando al ricorso la relativa Controparte_2 documentazione: passaporto rilasciato dal Consolato Generale del Regno del Marocco a Napoli il 30.08.2023; nulla osta per uso matrimonio del Consolato Generale del Regno del Marocco a Napoli del 4.07.2023, dichiarazione di ospitalità in San Marco Argentano contrada Valentoni n. 71 del 23.03.2024; certificato contestuale di cittadinanza, residenza e stato civile della sig.ra al CP_2
23.06.2023; certificato contestuale di residenza e stato civile del 12.08.2024 dal quale risulta l'annotazione del matrimonio con copia della ricevuta di invio della richiesta della Parte_1 carta di soggiorno inviata in data 11.10.2023. Quanto alla convivenza ha dedotto di lavorare presso un'azienda sita a Rende (CS) e che il suo orario di lavoro inizia molto presto la mattina per cui spesso deve rimanere a dormire a Rende, ospite di suoi connazionali, poiché non ha la possibilità di viaggiare con un proprio mezzo di trasporto, non ci sono mezzi pubblici che gli consentano di fare il pendolare e la moglie non lo può accompagnare ogni mattina dovendo anch'essa lavorare.
Per questi motivi
, dunque, spesso non sono sempre presenti in casa riuscendo a vedersi solo nei fine settimana o la sera molto tardi se qualcuno lo accompagna. Ha dedotto, inoltre, di essersi recato in Questura, dopo il sopralluogo, insieme alla sig.ra per depositare documenti. CP_2
Tanto dedotto il ricorso è infondato e non merita accoglimento. Ed invero, la carta di soggiorno per motivi familiari è disciplinata dal D.lgs.
6.2.2007 n. 30 il quale, tra le altre cose, detta le norme sul diritto di soggiorno nel territorio dello Stato dei cittadini dell'Unione europea e dei loro familiari che accompagnano o raggiungono i medesimi cittadini. Ai sensi dell'art. 2 del citato decreto vengono definiti “familiari”: il coniuge;
il partner che abbia contratto con il cittadino dell'Unione un'unione registrata sulla base della legislazione di uno Stato membro, qualora la legislazione dello Stato membro ospitante equipari l'unione registrata al matrimonio e nel rispetto delle condizioni previste dalla pertinente legislazione dello Stato membro ospitante;
i discendenti diretti di età inferiore a 21 anni o a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b); gli ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge o partner di cui alla lettera b). Al fine di tutelare la cosiddetta “coesione familiare” l'art. 7, comma 2, dello stesso decreto prevede infatti che il diritto del cittadino dell'Unione di soggiornare nel territorio nazionale per un periodo superiore a tre mesi (di cui al comma 1) è esteso ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro quando accompagnano o raggiungono nel territorio nazionale il cittadino dell'Unione, purché vi siano le condizioni di cui al comma 1, lettere a), b) o c). Per mera completezza occorre infine rilevare che con la legge n. 103 del 10 agosto 2023, entrata in vigore l'11 agosto 2023, è stata introdotta una distinzione tra familiari extracomunitari di cittadini dell'UE che vivono in un Paese dell'UE diverso da quello di origine e cioè che hanno esercitato il diritto alla libera circolazione, e i familiari extracomunitari di cittadini dell'UE che vivono ancora nel loro Paese d'origine cosiddetti “statici”, che ha modificato di fatto la disciplina della carta di soggiorno. I primi continuano ad essere autorizzati ad accedere alla carta di soggiorno così come disciplinata dal decreto 30/2007 e la cui disciplina è rimasta invariata;
per i secondi, invece, viene rilasciato un nuovo tipo di permesso di soggiorno per motivi familiari previsto dal comma 1bis dell'art. 23 del medesimo decreto che richiama l'art. 5, comma 8, del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286. Nel caso di specie, dunque, a seguito di detta novella legislativa sarebbe stato più corretto invocare il permesso di soggiorno e non la carta di soggiorno per motivi familiari anche se questa distinzione non preclude al Giudice di pronunciarsi comunque nel merito dell'odierna controversia in quanto è evidente come alla base della motivazione del provvedimento di diniego e della conseguente impugnazione vi sia il presupposto posto alla base di entrambi i titoli di soggiorno rilasciati per motivi familiari e cioè la qualità di familiare per come sopra meglio definita.
Occorre, dunque, verificare se la nel rigettare il permesso di soggiorno sulla base CP_3 dell'assunto che il matrimonio ha avuto luogo allo scopo esclusivo di permettere all'interessato di soggiornare nel territorio dello Stato, abbia compiuto una valutazione corretta. A tal proposito occorre richiamare l'art. 29, comma 9, del TUI secondo cui: “La richiesta di ricongiungimento familiare è respinta se è accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di consentire all'interessato di entrare o soggiornare nel territorio dello Stato”, e l'art. l'30, comma 1bis, secondo capoverso del medesimo T.U.: “La richiesta di rilascio o di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero di cui al comma 1, lettera a), è rigettata e il permesso di soggiorno è revocato se è accertato che il matrimonio o l'adozione hanno avuto luogo allo scopo esclusivo di permettere all'interessato di soggiornare nel territorio dello Stato”.
Alla luce di tale normativa e allo stato degli atti, ritiene questo giudicante che il provvedimento di diniego oggi impugnato sia stato legittimamente emesso dal momento che tanto in sede amministrativa quanto in sede giudiziale non sono state superate da parte del ricorrente le eccezioni contestate dalla Questura. Se è vero che in base alla regola generale in materia di onere prova, fatto valere un diritto sulla base dei presupposti di legge che lo fondano – nel caso di specie il diritto al titolo di soggiorno sulla base del matrimonio contratto – e chi ne eccepisce l'inefficacia deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda- nel caso di specie la natura fittizia del rapporto coniugale – è altresì vero che a fronte degli indizi e delle presunzioni concordanti fatte emergere da parte resistente, gli interessati non sono stati in grado di fornire elementi concreti sull'effettività del loro rapporto coniugale atti a dimostrare il contrario.
A tal proposito è utile segnalare che, alla luce dell'aumento dei casi di matrimoni fittizi tra cittadini comunitari e stranieri, e allo scopo di superare le difficoltà riscontrate dagli Stati membri di rilevare tali casi nello svolgimento delle indagini, la Commissione Europea ha elaborato delle Linee Guida con criteri indicativi in forza dei quali è possibile escludere un abuso dei dritti comunitari e ha redatto un Manuale in cui ha determinato quelli che possono definirsi “indizi di abuso” che devono far ragionevolmente presumere la natura fittizia del matrimonio. Sulla base delle indagini svolte, nel caso di specie, deve concludersi che la Questura ha fornito elementi da cui si ricavano seri e concordanti indizi sul carattere fittizio del matrimonio. In primo luogo, la presenza irregolare del ricorrente sul territorio italiano a seguito del provvedimento di rimpatrio che prevedeva l'obbligo di abbandonare il territorio entro il 18.07.2023; la celebrazione del matrimonio successiva a detta scadenza (circa due mesi dopo) e la richiesta della carta di soggiorno per motivi familiari che lascia chiaramente intendere come il ricorrente non sia stato in grado di ottenere un diverso titolo di soggiorno per cui ha dovuto ricorrere al (fittizio) matrimonio;
l'assenza di effettiva convivenza testimoniata agli agenti dal fratello della sig.ra che nega la CP_2 convivenza e nega il matrimonio della sorella;
l'assenza di percezione all'esterno, cioè nella comunità sociale, della relazione coniugale come emerso dal fatto che i vicini di casa dichiarano agli agenti di conoscere la sig.ra e che la stessa non è sposata. CP_2
Peraltro, a fronte di tali indizi il ricorrente non ha fornito alcun elemento che possa consentite a questo Giudice di superare le eccezioni di parte resistente. Nel ricorso, infatti, viene dedotta la sola circostanza della convivenza, sul rilievo che all'atto del sopralluogo il ricorrente non si trovava in casa insieme a sua moglie perché lavora a Rende e per ragioni di orario di lavoro non fa rientro a casa tutti i giorni ma torna solo nei fine settimana. A sostegno di tale assunto, tuttavia, non è stato depositato alcun contratto di lavoro, nessun documento utile a dimostrare l'orario di lavoro, nessun elemento concreto atto a dimostrare la difficoltà di viaggiare quotidianamente. Peraltro, il sopralluogo effettuato dalla Questura è avvenuto un sabato mattina intorno alle 12:00 per cui - in assenza di idonea motivazione circa l'assenza in casa in quella specifica giornata- perde di credibilità anche la dichiarazione che il ricorrente fa rientro nel fine settimana. Il ricorrente dichiara, inoltre, che in sede amministrativa a seguito di notifica della comunicazione di cui all'art. 10 bis legge 241/1990 non ha prodotto note scritte ma si sarebbe recato insieme alla moglie negli uffici preposti per ribadire la solidità del matrimonio;
tuttavia, non allega nulla in giudizio che possa provare tale circostanza né specifica la natura delle dichiarazioni rese e dei documenti depositati, il che evidentemente non consente di valutare l'utilità degli stessi al superamento dei motivi ostativi rilevati. Non vengono nello specifico forniti elementi idonei a superare le dichiarazioni del fratello della sig.ra che, per come si legge nella relazione di servizio del 22.04.2024 allegata in atti, riferisce che la CP_2 sorella era assente perché a lavoro e dichiara che la stessa non è coniugata, non frequenta alcun cittadino marocchino e nell'abitazione vivono solamente loro due, così come le dichiarazioni dei vicini. Da valutare in tal senso l'assenza di una querela di falso relativamente alla relazione di servizio sottoscritta dagli agenti e la richiesta formula in sede di prima udienza di decidere la causa allo stato degli atti con conseguentemente formale rinuncia alle richieste istruttorie formulate nell'atto introduttivo, come la prova per testi. Si richiama una recente pronuncia della Corte di Cassazione, prima sezione civile, ordinanza n. 13189 del 14 maggio 2024, nella quale la Corte ha chiarito che l'assenza di un'unione autentica e la mancanza di un'affectio coniugalis non permette di considerare un matrimonio come effettivamente sussistente e, di conseguenza, è corretto negare il permesso di soggiorno a una donna che asserisce di essere sposata con un cittadino italiano senza che sia presente un vero legame affettivo. Non basta, quindi, il dato formale o dimostrare la convivenza o giustificare la mancanza di essa perché è indispensabile dimostrare l'effettività del vincolo per evitare un abuso del diritto. Precisamente: “La ricorrente, sulla quale gravava il relativo onere probatorio, nulla ha dedotto e provato in merito all'autenticità del vincolo coniugale, limitandosi ad affermare la sussistenza della convivenza con il marito, circostanza questa che, come già evidenziato, non costituisce requisito necessario e comunque sufficiente ai fini del rilascio e della conservazione del titolo di soggiorno, essendo invece imprescindibile la sussistenza di quell'affectio coniugalis che caratterizza le unioni autentiche. In proposito, la ricorrente non ha offerto alcuna allegazione e prova in ordine all'organizzazione della vita familiare ed alla condivisione di spazi domestici, di interessi e luoghi comuni e di progetti di vita comune;
nessun elemento e nessuna documentazione, neppure fotografica, di momenti di vita insieme al coniuge prima e dopo il matrimonio.”
Tanto premesso, la domanda deve essere respinta. Le spese di lite possono essere compensate, tenuto conto della natura degli interessi coinvolti nel presente giudizio.
P.Q.M.
il Tribunale in composizione monocratica, visti gli artt. 281-sexies e 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo,
- rigetta il ricorso
-compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Catanzaro, il 14.07.2025
Il Giudice
Dr.ssa Wanda Romanò