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Sentenza 21 dicembre 2025
Sentenza 21 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 21/12/2025, n. 2672 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 2672 |
| Data del deposito : | 21 dicembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FOGGIA
Sezione Lavoro
❖➢ in persona della giudice, dott.ssa Valentina di Leo, all'esito dell'udienza del 17.12.2025, tenuta ai sensi e per gli effetti dell'art.127-ter c.p.c., ha pronunciato, mediante deposito telematico della stessa, la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 9955/2024 del Ruolo Generale Lavoro, vertente
T R A
, con l'avv. Raffaele De Simone Parte_1
RICORRENTE
E
in persona del legale Controparte_1 rappresentante pro tempore, con l'avv. Domenico Longo
RESISTENTE
OGGETTO: trattenuta
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. - Con ricorso depositato in data 12.11.2024, il ricorrente, sulle dettagliate premesse ivi indicate, ha adito l'intestato Tribunale, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “1) accolga il ricorso
e per l'effetto condanni l' alla restituzione dell'importo di complessivo di € 7.321,82 trattenuto, CP_2 parte sull'assegno di invalidità ordinaria n.15204486 e parte (€ 3.740) appreso quale quota di eredità spettante al ricorrente sui ratei maturati e non riscossi dalla FU madre , Parte_2 fatta salva la maggiore o minor somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali dal maggio
2022 al soddisfo;
2) Col favore delle spese e competenze di giudizio oltre rimborso forfettario e accessori di legge da distrarsi in favore dell'esponente difensore che si dichiara antistatario ex art
93 cpc.”
Parte ricorrente ha precisato di aver invano chiesto la restituzione delle somme indebitamente trattenute con PEC del 2.3.2023.
1 Costituitosi in giudizio, l' ha esposto di aver proceduto alla restituzione delle somme oggetto di CP_2 trattenuta con valuta del 12.11.2025.
Ha, pertanto, chiesto all'adito Giudice di dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese di lite.
All'esito dell'udienza del 17.12.2025, tenuta con le modalità ex art. 127-ter c.p.c., la causa, nella quale la scrivente è subentrata in data 10.09.2025 e di natura documentale, viene decisa con la presente sentenza depositata telematicamente previa acquisizione delle note di TS depositate dalla sola parte ricorrente.
2. - Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere. CP_ Ed invero, l' ha pacificamente proceduto alla restituzione delle somme oggetto di trattenuta, come si evince dall'estratto del cassetto previdenziale del cittadino allegato alla memoria di costituzione.
Del resto, tale circostanza è stata confermata dal ricorrente nelle note di TS datate 9.12.2025, nelle quali il si è associato alla richiesta dell' di declaratoria di cessazione della materia del Parte_1 CP_2 contendere.
Nel merito, la cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La cessazione della materia del contendere - che deve essere dichiarata dal giudice anche di ufficio - costituisce, infatti, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire,
e cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2567 del 06/02/2007).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali
(Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4630 del 21/05/1987).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione
2 - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 4034 del 21/02/2007).
D'altra parte, si tratta di uno strumento processuale insostituibile, atteso che il giudice, pur sussistendo la fondatezza della domanda, non potrebbe pronunciare una sentenza di accoglimento che verrebbe a costituire un nuovo titolo esecutivo per ottenere quanto già conseguito dal creditore, né potrebbe dichiarare il difetto di interesse ad agire per avere il creditore già conseguito l'oggetto della pretesa, atteso che l'interesse ad agire sussisteva al momento della proposizione della domanda giudiziale, ciò che interferisce con il profilo delle spese processuali.
La pronuncia deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 13588 del 11/06/2007).
Alla stregua delle esposte considerazioni, in virtù dell'avvenuta restituzione delle somme trattenute oggetto di causa, deve dichiararsi cessata la materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
3. - Quanto alla regolamentazione delle spese del giudizio, è appena il caso di osservare che la declaratoria di cessazione della materia del contendere comporta la delibazione del fondamento della domanda ai fini della decisione sulle spese, secondo il principio della soccombenza virtuale o potenziale (v. Cass. 7847/94 e, da ultimo, Cass. 21244/06), da valutarsi tenendo conto anche della circostanza di aver dato causa al giudizio. CP_ Nella specie, l' resistente ha pacificamente provveduto alla restituzione delle somme oggetto di trattenuta e tale restituzione – avvenuta senza riserve - costituisce implicito riconoscimento della fondatezza delle pretese attoree.
Tuttavia, tale restituzione risale al 12.11.2025 (si veda, altresì, la “data valuta” riportata sul cassetto previdenziale del cittadino prodotto dall' – doc. 22 allegato alla memoria di costituzione), CP_2 ovvero ad un'epoca di molto successiva al deposito del ricorso giudiziario (12.11.2024) ed alla sua notifica (29.11.2024), nonostante le istanze avanzate a mezzo PEC dal ricorrente in data precedente all'iniziativa giudiziaria (v. messaggi di posta elettronica certificata del 2 e del 9 marzo 2023 allegati al ricorso introduttivo del giudizio) e nonostante l'impedimento alla liquidazione dell'indennità di disoccupazione agricola che ha dato luogo alle trattenute oggetto di causa sia venuto meno per effetto della sentenza n. 233 del 2022, come evidenziato dallo stesso nella memoria di costituzione. CP_2
3 Sulla scorta di tali elementi ed in applicazione dei principi sopra esposti, deve ritenersi che parte resistente abbia dato causa al presente giudizio e che la stessa sarebbe verosimilmente risultata soccombente qualora si fosse giunti ad una pronuncia nel merito.
L'Ente resistente, pertanto, va condannato al pagamento delle spese processuali.
La relativa liquidazione viene effettuata nei limiti della richiesta contenuta nelle note di TS del ricorrente del 9.12.2025, siccome rispettosa della regola di cui all'art. 152, 4° inciso disp. att. c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sul ricorso, così provvede:
- dichiara cessata la materia del contendere;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite in favore del difensore del ricorrente dichiaratosi CP_2 antistatario, liquidandole in complessivi €.2.109,00 per compensi ed €.43,00 per spese documentate
(C.U.), oltre rimborso spese forfettarie al 15%, iva e cpa come per legge.
Foggia, 20.12.2025
La Giudice del Lavoro
Dott.ssa Valentina di Leo
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