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Sentenza 6 febbraio 2025
Sentenza 6 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 06/02/2025, n. 336 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 336 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova
III Sezione Civile
In composizione monocratica, in persona del giudice dott. Alberto La Mantia ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
nella causa R.G. n. 36/2024 promossa dalla signora nata a [...] il Parte_1
24/5/1957, c.f.: , elettivamente domiciliata in Genova, Via Domenico C.F._1
Fiasella 10/8, presso e nello studio dell'Avv. Enrico Toso, che la rappresenta e difende per mandato in atti ricorrente contro p.iva: , in persona del legale rappresentante pro tempore Controparte_1 P.IVA_1
resistente contumace
PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI
come da verbale di udienza del 6/2/2025, da intendersi qui integralmente richiamato
FATTO E DIRITTO
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c., depositato il 29/12/2023, la sig.ra sponeva, Parte_1 tra l'altro:
- di essere proprietaria dell'immobile sito in Genova, Via Nizza civ. 4A int. 4;
1 - di avere concesso in locazione transitoria (ad uso foresteria) il predetto appartamento a in virtù di contratto del 30/5/2022, con durata Controparte_1 dall'1/6/2022 al 31/5/2023;
- che il canone ammontava ad € 12.000,00 annui, da corrispondersi in rate mensili di
€ 1.000,00 ciascuna, da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese;
- che, inoltre, la conduttrice si era obbligata a corrispondere la somma mensile di €
250,00, a titolo di spese, salvo conguaglio;
- che, a decorrere dal mese di marzo 2023, aveva interrotto il Controparte_1 pagamento dei canoni e delle spese, diventando debitrice di € 3.750,00, nonché di
€ 864,00 a titolo di conguaglio per l'esercizio 2022 e di € 375,00 a titolo di rimborso
TARI 2022;
- che, nonostante la scadenza del contratto al 31/5/2023, la resistente aveva riconsegnato l'appartamento solo il 9/9/2023, avendo peraltro in tale data lasciato un solo mazzo di chiavi nella cassetta postale;
- di avere dovuto richiedere un duplicato delle chiavi, sostenendo un esborso pari ad € 990,00;
- di avere constatato, una volta rientrata nella disponibilità del bene, che le staffe di supporto dell'unità esterna del climatizzatore erano state danneggiate, con pericolo di distacco e di caduta del manufatto;
- di avere sostenuto una spesa di € 183,00 per la sostituzione delle menzionate staffe;
- che dalle somme spettanti ad essa ricorrente doveva essere detratto l'importo di €
2.000,00, versato dalla conduttrice quale deposito cauzionale.
Concludeva, pertanto, nel senso riportato alle pagine 4 e 5 dell'atto introduttivo.
Nel corso del giudizio, svoltosi nella contumacia di non costituitasi nonostante Controparte_1 la regolarità della notifica, si procedeva all'assunzione delle prove orali ammesse con ordinanza del 15/4/2024, dopo di che la causa era rinviata per gli incombenti di cui all'art. 429 c.p.c..
Tanto premesso, le pretese della sig.ra appaiono fondate nei termini di Parte_1 seguito esplicitati, dovendosi osservare, in particolare:
- che parte ricorrente ha assolto al proprio onere probatorio, producendo in giudizio il contratto di locazione ad uso foresteria (prod. 2), da cui risulta l'obbligazione della conduttrice di versare mensilmente € 1.000,00 a titolo di canone, nonché €
200,00 per le spese dettagliatamente indicata al punto n. 8;
- parte convenuta, come detto, non si è costituita in giudizio, rinunciando così a provare gli eventuali fatti contrari alla pretesa della ricorrente;
2 - il creditore è tenuto a provare soltanto l'esistenza del titolo, ma non l'inadempienza dell'obbligato; in sostanza, deve essere quest'ultimo a provare di avere adempiuto, non potendosi addossare al creditore l'onere della prova negativa del mancato adempimento (Cass. S.U. 13533/2001);
- la società resistente va, quindi, condannata alla corresponsione di € 3.600,00, importo corrispondente al mancato versamento dei canoni di locazione e delle spese relative ai mesi di marzo, aprile e maggio 2023, nonché di € 864,00, a titolo di conguaglio delle spese di amministrazione ordinaria es. 2022, dovendosi tale somma ritenere sufficientemente provata alla luce della prod. n. 6, cui si fa rinvio;
- allo stesso modo, appare adeguatamente dimostrata anche la debenza, da parte di (in quanto all'epoca conduttrice dell'immobile), sia dell'importo di € Controparte_1
372,00 (€ 279 + € 93) a titolo di rimborso Tari 2022, trattandosi di esborsi risultanti dal doc. n. 5 della ricorrente, sia di quello di € 183,00 per l'intervento di sostituzione delle staffe di supporto dell'unità esterna del climatizzatore, dato che la relativa spesa di cui alla fattura versata in atti (doc. n. 3) ha trovato puntuale riscontro nella deposizione resa dal teste , il quale ha altresì confermato le Testimone_1 condizioni di degrado in cui versavano le staffe medesime (cfr. verbale d'udienza del 16 maggio 2024).
Al contrario, non possono accogliersi le ulteriori domande della sig.ra Pt_1
Per quanto attiene alla pretesa indennità per l'indebita occupazione – protrattasi fino al
9/9/2023 - dell'unità immobiliare che qui interessa, giova infatti evidenziare che la stessa ricorrente ha precisato, al punto n. 8 dell'atto introduttivo, di avere proceduto alla menzionata sostituzione delle staffe di sostegno “appena rientrata nel possesso del proprio immobile”, circostanza che deve ritenersi avvenuta, al più, il 16 maggio 2023, data riportata nella suddetta fattura di € 183,00 rilasciata da AS RE alla per Pt_1
“lavori svolti nel Vs appartamento Via Nizza 4A-4 Genova”.
Allo stesso modo, non può trovare accoglimento la doglianza avente ad oggetto il rimborso di € 990,00, non essendo stata prodotta in causa documentazione contabile idonea a dimostrare che la sig.ra abbia in concreto sostenuto tale spesa per la Pt_1 duplicazione del mazzo di chiavi dell'appartamento; senza contare, in ogni caso, che la tesi della ricorrente circa l'omessa restituzione del secondo mazzo da parte della società conduttrice (v. punto 6 dell'atto introduttivo) appare smentita dalle dichiarazioni del citato teste , il quale ha appunto riferito che aveva lasciato un mazzo Tes_1 CP_1 di chiavi all'interno dell'immobile ed un altro mazzo nella cassetta della posta.
3 Alla luce delle pregresse considerazioni, parte resistente va, pertanto, condannata al pagamento della somma complessiva di € 5.019,00 (€ 3.600,00 + € 864 + € 372 + € 183, senza il riconoscimento di interessi, non essendo stati richiesti – v. Cass. n. 36659/2021), somma da cui dovrà essere detratto l'importo di € 2.000,00, maggiorato degli interessi ex art. 11 L. 392/1978, pacificamente versato a titolo di deposito cauzionale da parte conduttrice.
In virtù del principio della soccombenza, deve poi condannarsi al pagamento Controparte_1 delle spese di giudizio e del procedimento di mediazione, così come liquidate in dispositivo in base ai parametri di cui al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, condanna la resistente in persona del legale rappresentante pro tempore, alla Controparte_1 corresponsione, a favore della ricorrente sig.ra della somma di € 5.019,00, Parte_1 previa decurtazione dell'importo di € 2.000,00 maggiorato degli interessi ex art. 11 L.
392/1978, per le ragioni esposte in parte motiva.
Respinge le altre domande di parte ricorrente.
Condanna, altresì, in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1 pagamento, a favore della ricorrente, delle spese di lite, liquidate, per il procedimento di mediazione, in € 851,00 per compensi, oltre 15% di spese forfettarie, IVA e CPA, e, per il presente giudizio, in € 291,00 per esborsi e in € 2.552,00 per compensi, oltre 15% di spese forfettarie, IVA e CPA come per legge.
Genova, 6 febbraio 2025
Il Giudice
dott. Alberto La Mantia
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