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8 giugno 1983
8 giugno 1983
Art. 4.
L' articolo 732 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
"Art. 732 - (Categorie del personale di volo). - Il personale di volo si distingue in tre categorie:
1) personale addetto al comando, alla guida e al pilotaggio di aeromobili;
2) personale addetto al controllo degli apparati motori e degli altri impianti di bordo;
3) personale addetto ai servizi complementari di bordo".
L' articolo 732 del codice della navigazione e' sostituito dal seguente:
"Art. 732 - (Categorie del personale di volo). - Il personale di volo si distingue in tre categorie:
1) personale addetto al comando, alla guida e al pilotaggio di aeromobili;
2) personale addetto al controllo degli apparati motori e degli altri impianti di bordo;
3) personale addetto ai servizi complementari di bordo".
Giurisprudenza • 3
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 28/04/2004, n. 8161Provvedimento: […] Giova rammentare che l'art. 731 del codice della navigazione, nel testo novellato dall'art. 4 legge 13 maggio 1983, n. 213 (recante modifiche di alcune disposizioni del codice della navigazione relative alla navigazione aerea) prevede che il personale di cui alla lettera a) del comma precedente (ossia il personale di volo) e il personale della lettera b), limitatamente al servizio pubblico di informazione al volo in concessione, deve essere provvisto di licenze, attestati e abilitazioni. […]Leggi di più...
- contenuto·
- prosecuzione del rapporto di lavoro dopo tale data·
- conseguenze·
- condizioni·
- piloti di aeromobili·
- limiti·
- compimento del sessantesimo anno di età·
- lavoro·
- in materia di navigazione marittima ed aerea