Art. 5.
L'indennita' mensile di volo di cui al primo comma dell'articolo 10 delle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302 , convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808 , quale risulta successivamente modificato, e' stabilita nelle seguenti misure per gli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, che provengono dal servizio permanente effettivo dei ruoli naviganti:
da generale a capitano .............................. L. 17.400 tenente ............................................. " 16.600 sottotenente ........................................ " 16.300
Per gli ufficiali degli altri ruoli indicati nello stesso comma e per quelli di cui all' art. 1 della legge 3 aprile 1958, n. 473 , l'indennita' mensile di volo e' stabilita nelle seguenti misure:
da generale a capitano .............................. L. 11.000 tenente ............................................. " 10.500 sottotenente ........................................ " 10.300
L'indennita' mensile di volo spettante agli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti, e del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, facenti parte di equipaggi fissi di volo, e' stabilita nelle seguenti misure:
da tenente colonnello a capitano .................... L. 15.900 tenente ............................................. " 15.100 sottotenente ........................................ " 14.800
L'indennita' mensile di volo di cui al primo comma dell'articolo 10 delle norme approvate con regio decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1302 , convertito, con modificazioni, nella legge 4 aprile 1935, n. 808 , quale risulta successivamente modificato, e' stabilita nelle seguenti misure per gli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo servizi, che provengono dal servizio permanente effettivo dei ruoli naviganti:
da generale a capitano .............................. L. 17.400 tenente ............................................. " 16.600 sottotenente ........................................ " 16.300
Per gli ufficiali degli altri ruoli indicati nello stesso comma e per quelli di cui all' art. 1 della legge 3 aprile 1958, n. 473 , l'indennita' mensile di volo e' stabilita nelle seguenti misure:
da generale a capitano .............................. L. 11.000 tenente ............................................. " 10.500 sottotenente ........................................ " 10.300
L'indennita' mensile di volo spettante agli ufficiali dell'Arma aeronautica, ruolo specialisti, e del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, facenti parte di equipaggi fissi di volo, e' stabilita nelle seguenti misure:
da tenente colonnello a capitano .................... L. 15.900 tenente ............................................. " 15.100 sottotenente ........................................ " 14.800