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Sentenza 16 gennaio 2026
Sentenza 16 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. III, sentenza 16/01/2026, n. 521 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 521 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 521/2026
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
08/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
AP AS, TO
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 248/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castellammare Di Stabia - Sede 80053 Castellammare Di Stabia NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7768/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 8
e pubblicata il 20/05/2024
Atti impositivi:
- SOLLECITO n. 663283-2023 TARI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6080/2025 depositato il 14/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.7768/8/24 dell'8 maggio 2024, depositata il 20 maggio 2024, la Corte di Giustizia di I grado di Napoli, rigettava (sulla premessa che il ricorrente “aveva proposto ricorso via PEC solo contro il
Comune di Castellammare di Stabia e non contro la società concessionaria per la riscossione SO, soggetto che ha emesso l'atto impugnato”) il ricorso proposto nei confronti del Comune di Castellammare di Stabia dalla contribuente Ricorrente_1, avverso il sollecito di pagamento n.ro 663283/2023, notificato il 14.12.2023, dell'importo euro seicentoventiquattro/32, e di ogni atto presupposto, connesso e/
o conseguenziale, in cui tra l'altro il medesimo ricorrente lamentava la carenza di legittimazione della SO.
G.E.T. di porre in essere atti di riscossione per conto del Comune di Castellammare di Stabia.
Ha proposto appello il contribuente, originario ricorrente censurando la sentenza impugnata, sotto il profilo dell'error in judicando e dell'error in procedendo evidenziando che sotto tale ultimo profilo la Corte di primo grado aveva errato nel ritenere l'esistenza di un litisconsorzio necessario tra l'Ente Impositore e l'Ente riscossore, non considerando l'intervento delle SS.UU. della Cassazione con la sentenza n.7514/22, concludendo che sussiste litisconsorzio facoltativo, tra Ente e Concessionario, con la conseguenza che il ricorso incardinato nei soli confronti dell'Ente è pienamente ammissibile, a differenza di quanto ritenuto in primo grado.
Si è costituita l'Ente impositore, unico evocato in giudizio, che ha concluso per il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza.
Nella seduta dell'8 ottobre 2025 il collegio, sentito il relatore in camera di consiglio ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come noto, per i giudizi instaurati, in primo grado a decorrere dal 5 gennaio 2024, è in vigore il nuovo art. 14 del D.lgs. n. 546/1992 (rubricato “litisconsorzio ed intervento”) così come modificato dall'art. 1, comma
1, lett. d), del D.lgs. n. 220/2023.
A mente dell'art. 14, comma 1, invero, quando l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi.
La novità legislativa riguarda l'inserimento nella suddetta norma del comma 6-bis, che contempla una nuova ipotesi di litisconsorzio necessario quando, come nel caso di specie, il contribuente lamenta l'omessa/invalida notifica dell'atto presupposto.
Nello specifico, si è qui previsto che in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, vi è l'obbligo per il ricorrente di proporre il ricorso sempre nei confronti di entrambi i soggetti.
La ratio della norma evidentemente è quella di garantire l'unicità e la concentrazione del processo: evocando contemporaneamente in giudizio l'ente impositore e l'agente della riscossione si vuole evitare la proliferazione di giudizi relativi allo stesso oggetto e, con esso, il rischio di contrasto di giudicati.
Nel caso in esame il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è stato notificato al solo Ente impositore, laddove, il ricorrente denunciava vizio di notifica dell'atto presupposto al sollecito di pagamento impugnata.
Il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado doveva essere fatto valere, dunque, anche nei confronti dell'Ente riscossore che aveva notificato gli atti per il Comune di Castellammare di Stabia.
È appena il caso di evidenziare che in ordine alla legittimazione della SO alla luce delle proroghe intervenute — proprio in relazione al Comune di Castellammare di Stabia — sono intervenute plurime pronunce di questa Corte di Giustizia di secondo grado, recanti nn. 1897/2024 del 18/03/2024, 11340/24 del 21/02/2024, 27210/2023 del 27/12/2023, 37033/2023 del 19/12/2023, 46108/23 del 3/11/23 qui richiamate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 Disp. Att. c.p.c.
“Vi è dunque una evidente prevalenza dell'orientamento di questa Corte di II grado nel senso della legittimità delle proroghe assunte con determina dirigenziale in ordine a SO quanto al Comune di
Castellammare di Stabia, sulla scorta di questa motivazione . Tanto premesso deve evidenziarsi come il contratto di appalto, in atti fin dal primo grado, prevedeva una durata quinquennale, con scadenza al
8.6.2021. Come emerge dalla determina riepilogativa anche in atti, la prima determina – n. 35 – di proroga viene assunta il 25 maggio 2021, quindi tempestivamente e prima della scadenza, in ragione del perdurare della emergenza epidemiologica e dei provvedimenti di sospensione dell'attività di riscossione, ai sensi degli artt. 165, comma 6 e 175 del dlg n. 50 del 2016, con estensione del contratto fino al 20 agosto 2022, agli stessi patti e alle condizioni contrattuali vigenti. Con la stessa determina veniva affidato alla SO anche altro incarico, quanto al servizio di gestione del Canone Unico Patrimoniale e al servizio di gestione e accertamento della imposta di soggiorno, e per il primo si prevedeva un aggio aggiuntivo connesso alla nuova prestazione. È di tutta evidenza che rispetto all'oggetto della presente controversia tali incarichi aggiuntivi, se anche fossero illegittimi, non potrebbero inficiare la proroga del servizio di gestione, accertamento, riscossione ordinaria e coattiva, in origine già assegnato e quindi solo prorogato alle medesime condizioni. Il 31 agosto 2022 veniva indetta la nuova procedura di affidamento quinquennale del servizio di riscossione e nelle more veniva prorogato il servizio con determina n. 82 del
31 agosto 2022, fino al 31 dicembre 2022 e comunque sino al subentro del nuovo concessionario. Il 17 gennaio 2023 l'appalto veniva aggiudicato a Municipia S.p.a. e la determinazione esecutiva risultava datata 15 marzo '23,, con consegna urgente del servizio alla nuova aggiudicataria in data 2 maggio
2023. Il 21 aprile 2023 avevano inizio le procedure di passaggio delle banche dati da SO a
MUNICIPIA S.p.a. Tale cronistoria palesa la legittimità delle proroghe: in primo luogo non necessitanti di decisione di Giunta o consiliare in quanto consistenti, per la parte qui di interesse, solo nella prosecuzione del servizio già assegnato alle medesime condizioni e ciò fino a quando non è subentrato il nuovo concessionario. In tal senso deve evidenziarsi come l'emergenza epidemiologica ha determinato l'estensione cronologica della durata del contratto in assenza di modifiche ulteriori. Quanto alla legittimità della proroga, deve osservarsi come proprio l'AN (Servizio di gestione e riscossione tributi – concessione - Richiesta parere. Funz. Cons. 48/2022, 27 settembre 2022), richiesta di un parere in ordine alla proroga del servizio di concessione, pur non esprimendosi, per ragioni istituzionali, in ordine ai casi concreti e rimettendo alle singole amministrazioni la valutazione del 'caso per caso', ha però richiamato: certamente il disfavore per le proroghe fissato dall'art. 175, comma 1, lett. a), ultimo periodo del d.lgs. cit. che stabilisce che le modifiche al rapporto contrattuale in corso di esecuzione, eventualmente fissate negli atti di gara, «... non possono prevedere la proroga della durata della concessione». Ha però chiarito che possa trattarsi di una ipotesi eccezionale ed avere una durata limitata al tempo strettamente necessario per l'espletamento della nuova gara, al fine di garantire la continuità del servizio, allorché la proroga scaturisca — ex multis parere AG33/2013, Comunicato del Presidente dell'Autorità del 4 novembre 2015 — da cause determinate da fattori che comunque non coinvolgono la responsabilità dell'amministrazione aggiudicatrice, dovendo comunque la proroga, nella sua accezione tecnica, avere carattere di temporaneità e di strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale ad un altro. Una volta scaduto un contratto, quindi, l'amministrazione, qualora abbia ancora necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazione, deve effettuare una nuova gara e la proroga del rapporto contrattuale deve necessariamente avvenire alle stesse condizioni alle quali il contratto era stato stipulato e, dunque, considerando il contenuto dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, che avevano consentito all'appaltatore di aggiudicarsi la gara. La proroga del contratto è, infatti, per sua natura inidonea ad innovare l'originario equilibrio sinallagmatico del rapporto negoziale» (i 'neretti' sono dell'estensore). La proroga del termine finale di un appalto pubblico sposta solo in avanti la scadenza conclusiva del rapporto, il quale resta regolato dalla sua fonte originaria (Consiglio di Stato, sez. III,
05.03.2018 n. 1337), in linea con quanto affermato nell'art. 106, comma 11, del d.lgs. cit. a tenore del quale «La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante». E bene, nel caso in esame, l'intervenuta emergenza epidemica costituisce certamente fattore non attribuibile alla stazione appaltante, risultando per altro indispensabile favorire un passaggio di consegne complesso dal momento in cui la procedura di nuova aggiudicazione, conclusa con esecutività il 2 maggio 2023, avrebbe determinato il verificarsi di termini di decadenza nell'esercizio dell'azione di riscossione, essendo la sospensione del decorso dei termini di decadenza prevista dall'8 marzo 2020 al
31 agosto 2021 e non anche oltre (cfr. art. 68, comma 1, d.l. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L.
24 aprile 2020, n. 27).
In tal senso, stante la complessità del passaggio di consegne, attestato dalla documentazione allegata dal Comune, emerge anche razionale e logico, perché nell'interesse dell'efficienza dell'azione amministrativa, l'affidamento dell'incarico a SO di completare la riscossione sulle iscrizioni a ruolo già
'trattate', per evitare un ulteriore pericolo di prescrizione del credito tributario. In tal senso la coesistenza dei due concessionari ha un ambito transitorio e limitato, sempre nell'interesse della amministrazione e della continuità della fondamentale funzione di riscossione. L'orientamento sostenuto dal contribuente non si confronta con tali argomenti che rendono legittimo l'esercizio del potere di SO.”
Ne consegue che l'omessa instaurazione del contraddittorio nei confronti della SO inficia la regolarità del procedimento, e mina la validità della sentenza impugnata.
Tanto comporta che la sentenza di primo grado debba essere dichiarata nulla per difetto di integrazione del contraddittorio con rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 59 del d.lvo 546 del 1992 lettera b) a mente del quale “ …. La corte di giustizia tributaria di secondo grado rimette la causa alla corte di giustizia tributaria di primo grado che ha emesso la sentenza impugnata nei seguenti casi: … b) quando riconosce che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non è stato regolarmente costituito o integrato …”.
Ricorrono gravi motivi per la compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi del processo, avuto riguardo all'esito complessivo dei giudizi ed al rilievo che la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell'ente impositore interessato doveva essere rilevata di ufficio.
P.Q.M.
Dichiara la nullità della sentenza di primo grado per difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti della SO con rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 59 del d.lvo 546 del 1992 lettera b) Compensa le spese del doppio grado di giudizio
Depositata il 16/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 3, riunita in udienza il
08/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
AP AS, TO
BARBARANO ALFONSO, Giudice
in data 08/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 248/2025 depositato il 10/01/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Castellammare Di Stabia - Sede 80053 Castellammare Di Stabia NA
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 7768/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez. 8
e pubblicata il 20/05/2024
Atti impositivi:
- SOLLECITO n. 663283-2023 TARI 2015
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6080/2025 depositato il 14/10/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n.7768/8/24 dell'8 maggio 2024, depositata il 20 maggio 2024, la Corte di Giustizia di I grado di Napoli, rigettava (sulla premessa che il ricorrente “aveva proposto ricorso via PEC solo contro il
Comune di Castellammare di Stabia e non contro la società concessionaria per la riscossione SO, soggetto che ha emesso l'atto impugnato”) il ricorso proposto nei confronti del Comune di Castellammare di Stabia dalla contribuente Ricorrente_1, avverso il sollecito di pagamento n.ro 663283/2023, notificato il 14.12.2023, dell'importo euro seicentoventiquattro/32, e di ogni atto presupposto, connesso e/
o conseguenziale, in cui tra l'altro il medesimo ricorrente lamentava la carenza di legittimazione della SO.
G.E.T. di porre in essere atti di riscossione per conto del Comune di Castellammare di Stabia.
Ha proposto appello il contribuente, originario ricorrente censurando la sentenza impugnata, sotto il profilo dell'error in judicando e dell'error in procedendo evidenziando che sotto tale ultimo profilo la Corte di primo grado aveva errato nel ritenere l'esistenza di un litisconsorzio necessario tra l'Ente Impositore e l'Ente riscossore, non considerando l'intervento delle SS.UU. della Cassazione con la sentenza n.7514/22, concludendo che sussiste litisconsorzio facoltativo, tra Ente e Concessionario, con la conseguenza che il ricorso incardinato nei soli confronti dell'Ente è pienamente ammissibile, a differenza di quanto ritenuto in primo grado.
Si è costituita l'Ente impositore, unico evocato in giudizio, che ha concluso per il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza.
Nella seduta dell'8 ottobre 2025 il collegio, sentito il relatore in camera di consiglio ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come noto, per i giudizi instaurati, in primo grado a decorrere dal 5 gennaio 2024, è in vigore il nuovo art. 14 del D.lgs. n. 546/1992 (rubricato “litisconsorzio ed intervento”) così come modificato dall'art. 1, comma
1, lett. d), del D.lgs. n. 220/2023.
A mente dell'art. 14, comma 1, invero, quando l'oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi.
La novità legislativa riguarda l'inserimento nella suddetta norma del comma 6-bis, che contempla una nuova ipotesi di litisconsorzio necessario quando, come nel caso di specie, il contribuente lamenta l'omessa/invalida notifica dell'atto presupposto.
Nello specifico, si è qui previsto che in caso di vizi della notificazione eccepiti nei riguardi di un atto presupposto emesso da un soggetto diverso da quello che ha emesso l'atto impugnato, vi è l'obbligo per il ricorrente di proporre il ricorso sempre nei confronti di entrambi i soggetti.
La ratio della norma evidentemente è quella di garantire l'unicità e la concentrazione del processo: evocando contemporaneamente in giudizio l'ente impositore e l'agente della riscossione si vuole evitare la proliferazione di giudizi relativi allo stesso oggetto e, con esso, il rischio di contrasto di giudicati.
Nel caso in esame il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado è stato notificato al solo Ente impositore, laddove, il ricorrente denunciava vizio di notifica dell'atto presupposto al sollecito di pagamento impugnata.
Il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado doveva essere fatto valere, dunque, anche nei confronti dell'Ente riscossore che aveva notificato gli atti per il Comune di Castellammare di Stabia.
È appena il caso di evidenziare che in ordine alla legittimazione della SO alla luce delle proroghe intervenute — proprio in relazione al Comune di Castellammare di Stabia — sono intervenute plurime pronunce di questa Corte di Giustizia di secondo grado, recanti nn. 1897/2024 del 18/03/2024, 11340/24 del 21/02/2024, 27210/2023 del 27/12/2023, 37033/2023 del 19/12/2023, 46108/23 del 3/11/23 qui richiamate ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 118 Disp. Att. c.p.c.
“Vi è dunque una evidente prevalenza dell'orientamento di questa Corte di II grado nel senso della legittimità delle proroghe assunte con determina dirigenziale in ordine a SO quanto al Comune di
Castellammare di Stabia, sulla scorta di questa motivazione . Tanto premesso deve evidenziarsi come il contratto di appalto, in atti fin dal primo grado, prevedeva una durata quinquennale, con scadenza al
8.6.2021. Come emerge dalla determina riepilogativa anche in atti, la prima determina – n. 35 – di proroga viene assunta il 25 maggio 2021, quindi tempestivamente e prima della scadenza, in ragione del perdurare della emergenza epidemiologica e dei provvedimenti di sospensione dell'attività di riscossione, ai sensi degli artt. 165, comma 6 e 175 del dlg n. 50 del 2016, con estensione del contratto fino al 20 agosto 2022, agli stessi patti e alle condizioni contrattuali vigenti. Con la stessa determina veniva affidato alla SO anche altro incarico, quanto al servizio di gestione del Canone Unico Patrimoniale e al servizio di gestione e accertamento della imposta di soggiorno, e per il primo si prevedeva un aggio aggiuntivo connesso alla nuova prestazione. È di tutta evidenza che rispetto all'oggetto della presente controversia tali incarichi aggiuntivi, se anche fossero illegittimi, non potrebbero inficiare la proroga del servizio di gestione, accertamento, riscossione ordinaria e coattiva, in origine già assegnato e quindi solo prorogato alle medesime condizioni. Il 31 agosto 2022 veniva indetta la nuova procedura di affidamento quinquennale del servizio di riscossione e nelle more veniva prorogato il servizio con determina n. 82 del
31 agosto 2022, fino al 31 dicembre 2022 e comunque sino al subentro del nuovo concessionario. Il 17 gennaio 2023 l'appalto veniva aggiudicato a Municipia S.p.a. e la determinazione esecutiva risultava datata 15 marzo '23,, con consegna urgente del servizio alla nuova aggiudicataria in data 2 maggio
2023. Il 21 aprile 2023 avevano inizio le procedure di passaggio delle banche dati da SO a
MUNICIPIA S.p.a. Tale cronistoria palesa la legittimità delle proroghe: in primo luogo non necessitanti di decisione di Giunta o consiliare in quanto consistenti, per la parte qui di interesse, solo nella prosecuzione del servizio già assegnato alle medesime condizioni e ciò fino a quando non è subentrato il nuovo concessionario. In tal senso deve evidenziarsi come l'emergenza epidemiologica ha determinato l'estensione cronologica della durata del contratto in assenza di modifiche ulteriori. Quanto alla legittimità della proroga, deve osservarsi come proprio l'AN (Servizio di gestione e riscossione tributi – concessione - Richiesta parere. Funz. Cons. 48/2022, 27 settembre 2022), richiesta di un parere in ordine alla proroga del servizio di concessione, pur non esprimendosi, per ragioni istituzionali, in ordine ai casi concreti e rimettendo alle singole amministrazioni la valutazione del 'caso per caso', ha però richiamato: certamente il disfavore per le proroghe fissato dall'art. 175, comma 1, lett. a), ultimo periodo del d.lgs. cit. che stabilisce che le modifiche al rapporto contrattuale in corso di esecuzione, eventualmente fissate negli atti di gara, «... non possono prevedere la proroga della durata della concessione». Ha però chiarito che possa trattarsi di una ipotesi eccezionale ed avere una durata limitata al tempo strettamente necessario per l'espletamento della nuova gara, al fine di garantire la continuità del servizio, allorché la proroga scaturisca — ex multis parere AG33/2013, Comunicato del Presidente dell'Autorità del 4 novembre 2015 — da cause determinate da fattori che comunque non coinvolgono la responsabilità dell'amministrazione aggiudicatrice, dovendo comunque la proroga, nella sua accezione tecnica, avere carattere di temporaneità e di strumento atto esclusivamente ad assicurare il passaggio da un regime contrattuale ad un altro. Una volta scaduto un contratto, quindi, l'amministrazione, qualora abbia ancora necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazione, deve effettuare una nuova gara e la proroga del rapporto contrattuale deve necessariamente avvenire alle stesse condizioni alle quali il contratto era stato stipulato e, dunque, considerando il contenuto dell'offerta economica e dell'offerta tecnica, che avevano consentito all'appaltatore di aggiudicarsi la gara. La proroga del contratto è, infatti, per sua natura inidonea ad innovare l'originario equilibrio sinallagmatico del rapporto negoziale» (i 'neretti' sono dell'estensore). La proroga del termine finale di un appalto pubblico sposta solo in avanti la scadenza conclusiva del rapporto, il quale resta regolato dalla sua fonte originaria (Consiglio di Stato, sez. III,
05.03.2018 n. 1337), in linea con quanto affermato nell'art. 106, comma 11, del d.lgs. cit. a tenore del quale «La proroga è limitata al tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione di un nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante». E bene, nel caso in esame, l'intervenuta emergenza epidemica costituisce certamente fattore non attribuibile alla stazione appaltante, risultando per altro indispensabile favorire un passaggio di consegne complesso dal momento in cui la procedura di nuova aggiudicazione, conclusa con esecutività il 2 maggio 2023, avrebbe determinato il verificarsi di termini di decadenza nell'esercizio dell'azione di riscossione, essendo la sospensione del decorso dei termini di decadenza prevista dall'8 marzo 2020 al
31 agosto 2021 e non anche oltre (cfr. art. 68, comma 1, d.l. 18/2020, convertito con modificazioni dalla L.
24 aprile 2020, n. 27).
In tal senso, stante la complessità del passaggio di consegne, attestato dalla documentazione allegata dal Comune, emerge anche razionale e logico, perché nell'interesse dell'efficienza dell'azione amministrativa, l'affidamento dell'incarico a SO di completare la riscossione sulle iscrizioni a ruolo già
'trattate', per evitare un ulteriore pericolo di prescrizione del credito tributario. In tal senso la coesistenza dei due concessionari ha un ambito transitorio e limitato, sempre nell'interesse della amministrazione e della continuità della fondamentale funzione di riscossione. L'orientamento sostenuto dal contribuente non si confronta con tali argomenti che rendono legittimo l'esercizio del potere di SO.”
Ne consegue che l'omessa instaurazione del contraddittorio nei confronti della SO inficia la regolarità del procedimento, e mina la validità della sentenza impugnata.
Tanto comporta che la sentenza di primo grado debba essere dichiarata nulla per difetto di integrazione del contraddittorio con rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 59 del d.lvo 546 del 1992 lettera b) a mente del quale “ …. La corte di giustizia tributaria di secondo grado rimette la causa alla corte di giustizia tributaria di primo grado che ha emesso la sentenza impugnata nei seguenti casi: … b) quando riconosce che nel giudizio di primo grado il contraddittorio non è stato regolarmente costituito o integrato …”.
Ricorrono gravi motivi per la compensazione delle spese processuali di entrambi i gradi del processo, avuto riguardo all'esito complessivo dei giudizi ed al rilievo che la necessità di integrare il contraddittorio nei confronti dell'ente impositore interessato doveva essere rilevata di ufficio.
P.Q.M.
Dichiara la nullità della sentenza di primo grado per difetto di integrazione del contraddittorio nei confronti della SO con rimessione della causa al primo giudice ai sensi dell'art. 59 del d.lvo 546 del 1992 lettera b) Compensa le spese del doppio grado di giudizio