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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vallo della Lucania, sentenza 01/07/2025, n. 277 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vallo della Lucania |
| Numero : | 277 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Vallo della Lucania Procedimento n. 1315/2016 R.G. Affari Civili Contenziosi
Verbale udienza del 01/07/2025 E' presente per il ricorrente, , l'avvocato Massimo Annoni, il quale si Parte_1 riporta a tutto quanto fin qui dedotto e prodotto e ne chiede l'integrale accoglimento con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. Si riporta altresì alla memoria conclusiva ritualmente depositata, che qui si abbia per integralmente riportata e trascritta. Impugna ogni avversa deduzione ed eccezione perché infondata in punto di fatto e di diritto e non provata. Chiede che la causa venga trattenuta in decisione. È presente l'avv. Mario Pesca il quale si riporta integralmente a quanto dedotto e prodotto nel corso del giudizio nonchè a quanto rilevato ed eccepito nelle memorie autorizzate e depositate nei termini. Impugna ogni avverso dedotto e prodotto da controparte e sulle rassegnate conclusioni chiede che la causa sia decisa. Il giudice alle ore 12,45, dato atto che nessuna delle parti è presente in aula, dà lettura della seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Elvira Bellantoni e in funzione di giudice monocratico, dà lettura in pubblica udienza del 1/7/2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. della seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1315 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2016 vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. Annoni Massimo e con lo stesso elettivamente domiciliato in Agropoli (SA), alla via
Battisti n. 1;
1 ATTORE
E
( ), rappresentata e difesa, giusta procura in Controparte_1 C.F._2 atti, dall'avv. Pesca Mario e con lo stesso elettivamente domiciliata in Agropoli (SA), alla via Piave
n. 43;
CONVENUTA
CONCLUSIONI: le parti concludono come da verbale di udienza del 1/7/2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ritualmente notificato, – premesso di essere Parte_1 proprietario dei terreni siti in Agropoli, alla via Cannetiello, ed identificati al foglio 37 p.lle nn.
844, 845, 846, 847, 947, 948, 949, 950 e 951 – conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale di Vallo della Lucania, al fine di ottenere l'immediato rilascio di un prototipo Controparte_1 di modulo abitativo, collocato sulla particella n. 950, poggiato su blocchi di cemento e non radicato al suolo, che il ricorrente aveva acquistato nel 2010, unitamente al compianto padre
, al fine di commercializzarlo, il tutto con vittoria delle spese di lite da attribuirsi al Persona_1 procuratore dichiaratosi antistatario.
Rappresentava, in particolare, il ricorrente che, nell'aprile del 2011, per venire incontro alle eSIenze del fratello e della sua famiglia, concedeva a questi l'uso del bene, con CP_2
l'impegno di liberarlo quanto prima e comunque a sua semplice richiesta e che i rapporti tra il fratello ed il coniuge cominciavano a deteriorarsi al punto che, dopo circa due mesi, il fratello si vedeva costretto a lasciare il fabbricato in oggetto, il quale, a seguito dell'avvenuta CP_2 separazione, veniva assegnato dal Tribunale di Vallo della Lucania, quale casa coniugale, alla SI.ra
, che vi abitava unitamente al IO maggiorenne . Controparte_1 Persona_1
Sottolineava il ricorrente che per giungere alla particella n. 950 occorreva attraversare l'intero cantiere navale ove egli esercitava la sua attività (p.lla 845), con enormi rischi per le persone e le imbarcazioni ivi allocate, evidenziando altresì i pericoli per gli occupanti stessi connessi alla precarietà del fabbricato. Riferiva poi – oltre agli incresciosi episodi interessanti la SI.ra e il IO , sfociati in procedimenti penali, con conseguenti danni Controparte_1 Persona_1 all'immagine ad esso ricorrente e alla sua attività – di essere da tempo giunto, per sopravvenute necessità di ordine economico, alla determinazione di vendere il terreno in oggetto con conseguente necessità di demolire il fabbricato in questione ma che, allorquando manifestava tale intenzione all'odierna resistente, per tutta risposta, riceveva minacce, poi sfociate in un'occasione
2 in una grave aggressione.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la SI.ra , la quale eccepiva Controparte_1
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione, l'inammissibilità del proposto ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. e chiedeva, in subordine, il mutamento del rito, nonché la carenza di legittimazione attiva del ricorrente.
Nel merito, instava per il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto e, nella denegata ipotesi di accoglimento della stessa, spiegava domanda riconvenzionale volta ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per la realizzazione dell'immobile e per renderlo abitativo, anche ai sensi dell'art. 2041 c.c., il tutto con vittoria delle spese di lite. In particolare, la resistente contestava tutto quanto ex adverso dedotto dal ricorrente, ivi compreso il rapporto sottostante la domanda attorea, precisando, in particolare, che il fabbricato oggetto di causa era stato costruito e realizzato con i proventi familiari del SI. e della SI.ra , che Controparte_3 Controparte_1 si qualificava quale proprietaria dello stesso.
Disposto il mutamento del rito e concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., la causa, pervenuta allo scrivente magistrato in data 2/12/2020, veniva rinviata per discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza.
L'attore esperiva l'azione personale di restituzione del bene, che assumeva concesso in comodato d'uso ai sensi dell'art. 1810 c.c. La norma in commento disciplina la particolare ipotesi di contratto di comodato a tempo indeterminato, disponendo che laddove non sia stato convenuto un termine, il comodatario è tenuto alla restituzione della res appena il comodante ne faccia richiesta
(cd. comodato precario).
Al fine di fugare ogni dubbio, preme a questo giudice precisare che la difesa del convenuto che pretenda di essere proprietario del bene in contestazione, non è idonea a trasformare in reale l'azione personale proposta nei suoi confronti, atteso che, per un verso, la controversia va decisa con esclusivo riferimento alla pretesa dedotta, per altro, la semplice contestazione del convenuto non costituisce strumento idoneo a determinare l'immutazione, oltre che dell'azione, anche dell'onere della prova incombente sull'attore (Cfr. Cass. nn. 1872/2022, 17321/2015 e
23086/2004).
Tanto chiarito, va vagliata, in primis, l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione di cui all'art. 5 D. Lgs 28/2010, formulata dalla difesa di parte resistente.
Ebbene, osserva il Tribunale che la fattispecie in esame, così come correttamente inquadrata,
3 rientra tra il novero delle materie per le quali la citata norma prevede la mediazione quale condizione di procedibilità della domanda (“Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari
è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo” v. Art. 5, comma
1, D. Lgs. 28/2010).
Ai sensi del secondo comma dell'art. 5 D. Lgs 28/2010, ratione temporis applicabile al caso concreto,
“L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non
è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione”, nulla disponendo, invece, né per l'eventualità della mancata concessione del termine da parte del giudice né sulla natura – perentoria o ordinatoria – dello stesso.
Su tale ultimo punto si è in più occasioni espressa la giurisprudenza di legittimità, escludendo che il termine assegnato dal giudice per l'esperimento della domanda di mediazione possa essere ritenuto perentorio. La Suprema Corte di Cassazione, invero, muovendo dalla ratio sottesa all'istituto in esame, ossia quella di ricercare una soluzione soddisfacente per le parti al di fuori del processo sì da evitare il ricorso allo stesso, ha chiarito che il decorso del termine di quindici giorni non rende, di per sé, la domanda improcedibile, in quanto ciò che rileva è l'utile esperimento della procedura di mediazione entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice;
ne deriva che la domanda giudiziale è dichiarata improcedibile solo se, all'udienza di verifica fissata dopo la scadenza del termine di durata della mediazione, il procedimento non è stato iniziato o non si è concluso per una colpevole inerzia iniziale della parte, che ha ritardato la presentazione dell'istanza (cfr. ex multis Cass. n. 40035/2021).
Del resto, tale orientamento giurisprudenziale che propone un'interpretazione della norma logica e coerente con le finalità perseguite dal procedimento de quo, sembra essere stato recepito dallo stesso legislatore dal momento che l'attuale formulazione dell'art. 5 D. Lgs. n. 28/2010, come modificato dal D. Lgs n. 149/2022, non prevede più l'assegnazione di un termine di quindici giorni da parte del giudice ma soltanto un controllo da effettuarsi all'udienza successiva. Invero,
l'art. 5, attualmente in vigore, testualmente recita: “L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione
4 è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6.
Il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale”.
Ebbene, nella fattispecie concreta, parte convenuta sollevava l'eccezione di improcedibilità della domanda nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata.
Con ordinanza dell'1/2/2017 – comunicata alle parti in pari data – il giudice, a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza, tenutasi in data 25/1/2017, fissava l'udienza del 19/7/2017, dunque ben oltre il termine di quattro mesi previsto dall'art. 6, comma 1, D. Lgs. n. 28/2010, nella formulazione al tempo vigente, per il quale “Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi”.
Alla luce delle argomentazioni svolte e del complessivo quadro giurisprudenziale e normativo sopra delineato, ritiene questo giudicante che, pur non essendo stato espressamente assegnato – alla prima udienza – il prescritto termine di quindici giorni, la fissazione dell'udienza successiva, avvenuta nel rispetto del termine di cui all'art. 6 D. Lgs. n. 28/2010, abbia posto l'attore nelle condizioni di esperire utilmente il procedimento di mediazione così assolvendo ugualmente alla finalità sottesa alla norma in questione e che, ciononostante, l'attore non vi abbia provveduto.
Ne consegue che la domanda, in assenza della predetta condizione, deve essere dichiarata improcedibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, come successivamente modificati ed integrati, avuto riguardo ai valori minimi dello scaglione di riferimento alla luce del tenore delle difese svolte, ridotti della metà in considerazione della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona del Presidente dott.ssa Elvira
Bellantoni, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta nell'interesse di
, ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede: Parte_1
1. dichiara improcedibile la domanda;
2. condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in 1.904,50, Parte_1
oltre iva, cpa e rimborso forfetario come per Legge.
Vallo della Lucania, 1/7/2025
Dott.ssa Elvira Bellantoni
5
Verbale udienza del 01/07/2025 E' presente per il ricorrente, , l'avvocato Massimo Annoni, il quale si Parte_1 riporta a tutto quanto fin qui dedotto e prodotto e ne chiede l'integrale accoglimento con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa. Si riporta altresì alla memoria conclusiva ritualmente depositata, che qui si abbia per integralmente riportata e trascritta. Impugna ogni avversa deduzione ed eccezione perché infondata in punto di fatto e di diritto e non provata. Chiede che la causa venga trattenuta in decisione. È presente l'avv. Mario Pesca il quale si riporta integralmente a quanto dedotto e prodotto nel corso del giudizio nonchè a quanto rilevato ed eccepito nelle memorie autorizzate e depositate nei termini. Impugna ogni avverso dedotto e prodotto da controparte e sulle rassegnate conclusioni chiede che la causa sia decisa. Il giudice alle ore 12,45, dato atto che nessuna delle parti è presente in aula, dà lettura della seguente sentenza.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona della dott.ssa Elvira Bellantoni e in funzione di giudice monocratico, dà lettura in pubblica udienza del 1/7/2025 ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. della seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1315 del Ruolo Generale degli affari contenziosi dell'anno 2016 vertente
TRA
( ), rappresentato e difeso, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. Annoni Massimo e con lo stesso elettivamente domiciliato in Agropoli (SA), alla via
Battisti n. 1;
1 ATTORE
E
( ), rappresentata e difesa, giusta procura in Controparte_1 C.F._2 atti, dall'avv. Pesca Mario e con lo stesso elettivamente domiciliata in Agropoli (SA), alla via Piave
n. 43;
CONVENUTA
CONCLUSIONI: le parti concludono come da verbale di udienza del 1/7/2025.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., ritualmente notificato, – premesso di essere Parte_1 proprietario dei terreni siti in Agropoli, alla via Cannetiello, ed identificati al foglio 37 p.lle nn.
844, 845, 846, 847, 947, 948, 949, 950 e 951 – conveniva in giudizio, innanzi all'intestato Tribunale di Vallo della Lucania, al fine di ottenere l'immediato rilascio di un prototipo Controparte_1 di modulo abitativo, collocato sulla particella n. 950, poggiato su blocchi di cemento e non radicato al suolo, che il ricorrente aveva acquistato nel 2010, unitamente al compianto padre
, al fine di commercializzarlo, il tutto con vittoria delle spese di lite da attribuirsi al Persona_1 procuratore dichiaratosi antistatario.
Rappresentava, in particolare, il ricorrente che, nell'aprile del 2011, per venire incontro alle eSIenze del fratello e della sua famiglia, concedeva a questi l'uso del bene, con CP_2
l'impegno di liberarlo quanto prima e comunque a sua semplice richiesta e che i rapporti tra il fratello ed il coniuge cominciavano a deteriorarsi al punto che, dopo circa due mesi, il fratello si vedeva costretto a lasciare il fabbricato in oggetto, il quale, a seguito dell'avvenuta CP_2 separazione, veniva assegnato dal Tribunale di Vallo della Lucania, quale casa coniugale, alla SI.ra
, che vi abitava unitamente al IO maggiorenne . Controparte_1 Persona_1
Sottolineava il ricorrente che per giungere alla particella n. 950 occorreva attraversare l'intero cantiere navale ove egli esercitava la sua attività (p.lla 845), con enormi rischi per le persone e le imbarcazioni ivi allocate, evidenziando altresì i pericoli per gli occupanti stessi connessi alla precarietà del fabbricato. Riferiva poi – oltre agli incresciosi episodi interessanti la SI.ra e il IO , sfociati in procedimenti penali, con conseguenti danni Controparte_1 Persona_1 all'immagine ad esso ricorrente e alla sua attività – di essere da tempo giunto, per sopravvenute necessità di ordine economico, alla determinazione di vendere il terreno in oggetto con conseguente necessità di demolire il fabbricato in questione ma che, allorquando manifestava tale intenzione all'odierna resistente, per tutta risposta, riceveva minacce, poi sfociate in un'occasione
2 in una grave aggressione.
Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio la SI.ra , la quale eccepiva Controparte_1
l'improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento obbligatorio di mediazione, l'inammissibilità del proposto ricorso ai sensi dell'art. 702 bis c.p.c. e chiedeva, in subordine, il mutamento del rito, nonché la carenza di legittimazione attiva del ricorrente.
Nel merito, instava per il rigetto della domanda in quanto infondata in fatto e in diritto e, nella denegata ipotesi di accoglimento della stessa, spiegava domanda riconvenzionale volta ad ottenere il rimborso delle spese sostenute per la realizzazione dell'immobile e per renderlo abitativo, anche ai sensi dell'art. 2041 c.c., il tutto con vittoria delle spese di lite. In particolare, la resistente contestava tutto quanto ex adverso dedotto dal ricorrente, ivi compreso il rapporto sottostante la domanda attorea, precisando, in particolare, che il fabbricato oggetto di causa era stato costruito e realizzato con i proventi familiari del SI. e della SI.ra , che Controparte_3 Controparte_1 si qualificava quale proprietaria dello stesso.
Disposto il mutamento del rito e concessi i termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., la causa, pervenuta allo scrivente magistrato in data 2/12/2020, veniva rinviata per discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'odierna udienza.
L'attore esperiva l'azione personale di restituzione del bene, che assumeva concesso in comodato d'uso ai sensi dell'art. 1810 c.c. La norma in commento disciplina la particolare ipotesi di contratto di comodato a tempo indeterminato, disponendo che laddove non sia stato convenuto un termine, il comodatario è tenuto alla restituzione della res appena il comodante ne faccia richiesta
(cd. comodato precario).
Al fine di fugare ogni dubbio, preme a questo giudice precisare che la difesa del convenuto che pretenda di essere proprietario del bene in contestazione, non è idonea a trasformare in reale l'azione personale proposta nei suoi confronti, atteso che, per un verso, la controversia va decisa con esclusivo riferimento alla pretesa dedotta, per altro, la semplice contestazione del convenuto non costituisce strumento idoneo a determinare l'immutazione, oltre che dell'azione, anche dell'onere della prova incombente sull'attore (Cfr. Cass. nn. 1872/2022, 17321/2015 e
23086/2004).
Tanto chiarito, va vagliata, in primis, l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione di cui all'art. 5 D. Lgs 28/2010, formulata dalla difesa di parte resistente.
Ebbene, osserva il Tribunale che la fattispecie in esame, così come correttamente inquadrata,
3 rientra tra il novero delle materie per le quali la citata norma prevede la mediazione quale condizione di procedibilità della domanda (“Chi intende esercitare in giudizio un'azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari
è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente capo” v. Art. 5, comma
1, D. Lgs. 28/2010).
Ai sensi del secondo comma dell'art. 5 D. Lgs 28/2010, ratione temporis applicabile al caso concreto,
“L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non
è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione”, nulla disponendo, invece, né per l'eventualità della mancata concessione del termine da parte del giudice né sulla natura – perentoria o ordinatoria – dello stesso.
Su tale ultimo punto si è in più occasioni espressa la giurisprudenza di legittimità, escludendo che il termine assegnato dal giudice per l'esperimento della domanda di mediazione possa essere ritenuto perentorio. La Suprema Corte di Cassazione, invero, muovendo dalla ratio sottesa all'istituto in esame, ossia quella di ricercare una soluzione soddisfacente per le parti al di fuori del processo sì da evitare il ricorso allo stesso, ha chiarito che il decorso del termine di quindici giorni non rende, di per sé, la domanda improcedibile, in quanto ciò che rileva è l'utile esperimento della procedura di mediazione entro l'udienza di rinvio fissata dal giudice;
ne deriva che la domanda giudiziale è dichiarata improcedibile solo se, all'udienza di verifica fissata dopo la scadenza del termine di durata della mediazione, il procedimento non è stato iniziato o non si è concluso per una colpevole inerzia iniziale della parte, che ha ritardato la presentazione dell'istanza (cfr. ex multis Cass. n. 40035/2021).
Del resto, tale orientamento giurisprudenziale che propone un'interpretazione della norma logica e coerente con le finalità perseguite dal procedimento de quo, sembra essere stato recepito dallo stesso legislatore dal momento che l'attuale formulazione dell'art. 5 D. Lgs. n. 28/2010, come modificato dal D. Lgs n. 149/2022, non prevede più l'assegnazione di un termine di quindici giorni da parte del giudice ma soltanto un controllo da effettuarsi all'udienza successiva. Invero,
l'art. 5, attualmente in vigore, testualmente recita: “L'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che la mediazione
4 è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 6.
Il giudice accerta se la condizione di procedibilità è stata soddisfatta e, in mancanza, dichiara l'improcedibilità della domanda giudiziale”.
Ebbene, nella fattispecie concreta, parte convenuta sollevava l'eccezione di improcedibilità della domanda nella comparsa di costituzione e risposta tempestivamente depositata.
Con ordinanza dell'1/2/2017 – comunicata alle parti in pari data – il giudice, a scioglimento della riserva assunta alla prima udienza, tenutasi in data 25/1/2017, fissava l'udienza del 19/7/2017, dunque ben oltre il termine di quattro mesi previsto dall'art. 6, comma 1, D. Lgs. n. 28/2010, nella formulazione al tempo vigente, per il quale “Il procedimento di mediazione ha una durata non superiore a quattro mesi”.
Alla luce delle argomentazioni svolte e del complessivo quadro giurisprudenziale e normativo sopra delineato, ritiene questo giudicante che, pur non essendo stato espressamente assegnato – alla prima udienza – il prescritto termine di quindici giorni, la fissazione dell'udienza successiva, avvenuta nel rispetto del termine di cui all'art. 6 D. Lgs. n. 28/2010, abbia posto l'attore nelle condizioni di esperire utilmente il procedimento di mediazione così assolvendo ugualmente alla finalità sottesa alla norma in questione e che, ciononostante, l'attore non vi abbia provveduto.
Ne consegue che la domanda, in assenza della predetta condizione, deve essere dichiarata improcedibile.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione dei parametri di cui al D.M. n. 55 del 2014, come successivamente modificati ed integrati, avuto riguardo ai valori minimi dello scaglione di riferimento alla luce del tenore delle difese svolte, ridotti della metà in considerazione della natura della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Vallo della Lucania, Sezione Civile, in persona del Presidente dott.ssa Elvira
Bellantoni, definitivamente pronunciando in ordine alla domanda proposta nell'interesse di
, ogni avversa istanza, deduzione ed eccezione reietta, così provvede: Parte_1
1. dichiara improcedibile la domanda;
2. condanna al pagamento delle spese di lite che si liquidano in 1.904,50, Parte_1
oltre iva, cpa e rimborso forfetario come per Legge.
Vallo della Lucania, 1/7/2025
Dott.ssa Elvira Bellantoni
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