Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 05/01/2026, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00009/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02824/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2824 del 2025, proposto da HA MA, rappresentato e difeso dall'avvocato Michele Cipriani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , Questura di Firenze, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria legale in Firenze, Via degli Arazzieri, 4;
per l'annullamento
- del silenzio-inadempimento serbato dalla Questura di Firenze sulla domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata il 10 gennaio 2025 e l’accertamento dell'obbligo della Questura di Firenze di provvedere mediante adozione di un provvedimento espresso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Questura di Firenze;
Visti gli artt. 35, co. 1, lett. c, e 85, co. 9, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 la dott.ssa SC AP e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, notificato il 1° ottobre 2025 e depositato il 9 ottobre 2025, il signor HA MA, cittadino marocchino, chiedeva che questo Tribunale si pronunciasse sul silenzio – inadempimento serbato dalla Questura di Firenze relativamente all’istanza di concessione del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata dal ricorrente in data 10 gennaio 2025, dunque circa 9 mesi prima dell’introduzione della causa.
L’Amministrazione dell’Interno si costituiva in giudizio resistendo al ricorso.
Nelle more della trattazione della causa, con decreto della Questura di Firenze in data 25 ottobre 2025, la domanda di rilascio del titolo di soggiorno presentata dal signor MA veniva respinta. Il provvedimento era depositato nel fascicolo di causa dalla parte ricorrente.
Alla camera di consiglio del 10 dicembre 2025 la causa era trattenuta in decisione.
L’avvenuta emissione del provvedimento espresso nel corso della causa, sia pure non satisfattivo dell’interesse del ricorrente al conseguimento del permesso di soggiorno, impone al Collegio di emettere una sentenza dichiarativa dell’improcedibilità del ricorso relativo al silenzio, ai sensi dell’art. 35 comma 1 lettera ‘c’ c.p.a.
Quanto alle spese di lite, liquidate in dispositivo, si ritiene che le stesse vadano poste a carico dell’Amministrazione sulla base del principio della soccombenza virtuale, in quanto, al tempo dell’introduzione del ricorso, era maturato il termine previsto dall’art. 5 comma 9 D. Lgs. 286/1998 per la definizione del procedimento avviato con istanza di emissione del permesso di soggiorno, nella completa inerzia della P.A. In proposito, circa la configurabilità del silenzio inadempimento in capo all’Amministrazione dell’Interno: « I termini di conclusione del procedimento di rilascio del permesso di soggiorno e delle sue diverse fasi non presentano natura perentoria, non essendo ad essi correlata, né direttamente né indirettamente, alcuna decadenza e non incidendo la loro violazione sulla legittimità del provvedimento finale e, pertanto, la mancata conclusione del procedimento mediante provvedimento esplicito, nei termini previsti, da parte dell'Amministrazione competente a seguito dell'istanza di rinnovo del permesso di soggiorno, costituisce un'ipotesi di silenzio inadempimento » (TAR Piemonte, I, 17 dicembre 2024 n. 1316, cfr.: TAR Marche, I, 6 dicembre 2021 n. 839; TAR Campania, Napoli, IV, 26 ottobre 2020 n. 4816).
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Condanna l’Amministrazione alla refusione, in favore del ricorrente, delle spese di lite della presente causa, che vengono liquidate nella complessiva somma di €. 1.500,00 ( Millecinquecento /00) oltre accessori di legge, maggiorata delle somme corrisposte per il contributo unificato, con distrazione a favore dell’avv. Michele Cipriani che si è dichiarato antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 10 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DR CI, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario
SC AP, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SC AP | DR CI |
IL SEGRETARIO