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Sentenza 22 gennaio 2025
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 22/01/2025, n. 73 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 73 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2318/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE
in persona del giudice unico dott.ssa Silvia Vitelli ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2318 del Ruolo Generale degli
Affari Contenziosi dell'anno 2022 e vertente
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 [...]
(C.F. , rappresentate e Parte_2 C.F._2
difese dall'Avv. Enrico Tonielli, giusta procura speciale in atti;
RICORRENTI
E
C.F. ; Controparte_1 C.F._3
RESISTENTE CONTUMACE
pagina 1 di 8 CONCLUSIONI
All'udienza del 21 gennaio 2025 parti ricorrenti concludevano riportandosi ai rispettivi atti.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 1.07.2022, tempestivamente e ritualmente notificato unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, e Parte_1
, nella qualità di proprietarie dell'immobile sito in Parte_2
Cerveteri località Cerenova – Campo di Mare al Km 43,700 della strada statale Aurelia con entrata in Via dei Volsci 73, hanno convenuto in giudizio onde ottenere il rilascio della consistenza in parola Controparte_1
nonché il pagamento in favore delle ricorrenti dell'importo di euro 350,00
mensili decorrenti dal 1.02.2010, quindi per un totale complessivo di euro
51.800,00 a titolo di indennità di occupazione.
A sostegno delle proprie domande le ricorrenti deducevano che l'immobile oggetto dell'odierno giudizio veniva concesso in comodato d'uso gratuito,
mediante accordo orale, affinché l'odierna resistente potesse trascorrere nel medesimo le vacanze estive;
nel 2009 la Sig.ra Controparte_1
chiedeva alle ricorrenti di poter protrarre la permanenza nell'immobile fino al 31.01.2010 con l'impegno di pagare ogni spesa relativa il detto cespite;
tuttavia, nella predetta data la resistente non rilasciava l'immobile nonostante anche i numerosi solleciti succedutosi nel tempo. Le odierne ricorrenti, inoltre, evidenziavano che la non provvedeva a ritirare CP_1
la posta ed a pagare gli onori condominiali, inoltre, attesa l'assenza di cura e pagina 2 di 8 manutenzione, il cespite si trovava in condizione di forte degrado al punto tale che i vicini si rivolgevano al Procuratore delle ricorrenti al fine di farsi autorizzare dalle stesse all'esecuzione di interventi manutentivi urgenti, a proprie spese, sul tetto dell'immobile occupato sine titulo dalla Sig.ra
CP_1
La necessità di liberare l'immobile per cui è lite, inoltre, si intensificava seguito della notifica da parte dell'ATER ricevuta dalla sig.ra Parte_1
per il rilascio dell'immobile assegnatole a medio tempore.
Alla luce delle predette motivazioni le odierne ricorrenti chiedevano l'accoglimento delle domande proposte dalle medesime.
Non si costituiva in giudizio e, pertanto, verificata la Controparte_1
regolarità delle notifiche, all'udienza del 18.07.2023 ne veniva dichiara la contumacia.
La causa veniva istruita mediante acquisizioni documentali, prove orali e – definitivamente assegnata a questo Giudice - era chiamata, per la decisione all'udienza del 21.01.2025, trattata in forma cartolare era decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art 281 sexies c.p.c.
La domanda giudiziale volta alla restituzione della consistenza per cui è lite – da qualificarsi, considerato il tenore delle difese attoree e la tutela in concreto domandata dalla parte istante (art. 112 c.p.c.), come azione personale (sul punto, cfr. Cass. S.U. 7305/2014; sul potere del giudice di qualificare la domanda, cfr. invece Cass. 3879/1987, Cass. S.U. 27/2000) – è fondata e deve essere accolta, per i motivi di seguito precisati [sulla pagina 3 di 8 qualificazione della domanda, che rientra nei compiti propri del giudice del merito, il quale è chiamato ad accertarne la portata non solo sulla base della sua formulazione letterale ma, soprattutto, del suo contenuto sostanziale, in relazione alle finalità perseguite dalla parte ed al provvedimento richiesto in concreto, desumibile dalla situazione dedotta in causa e delle eventuali precisazioni formulate nel corso del giudizio, cfr. Cass. 3879/1987 e Cass.
S.U. 27/2000 [sulla qualificazione della domanda nella fattispecie oggetto di causa, v. anche, di recente, Cass. 25052/2018, “L'azione personale di restituzione
è destinata ad ottenere l'adempimento dell'obbligazione di ritrasferire un bene in precedenza volontariamente trasmesso dall'attore al convenuto, in forza di negozi giuridici…che non presuppongono necessariamente nel "tradens" la qualità di
proprietario; da essa si distingue l'azione di rivendicazione, con la quale il proprietario chiede la condanna al rilascio o alla consegna nei confronti di chi dispone di fatto del bene nell'assenza anche originaria di ogni titolo, per il cui accoglimento è necessaria la
"probatio diabolica" della titolarità del diritto di chi agisce”].
Le parti ricorrenti hanno, in primo luogo, dimostrato la legittimazione ad agire e la titolarità del bene per cui è lite depositando in atti il contratto di compravendita (all.1) attraverso il quale hanno conseguito la titolarità del bene per cui è causa.
In ordine, invece, allo stato di occupazione dell'immobile sine titulo, da parte della sig.ra risulta dimostrato dal certificato di Parte_3
residenza dell'8.02.2024 – in atti- da cui si evince che l'odierna resistente eleggeva la propria residenza presso l'immobile oggetto dell'odierno pagina 4 di 8 giudizio;
inoltre, l'occupazione sine titulo è stata confermata anche in sede di prove orali dal teste , il quale, all'udienza del 26 ottobre Testimone_1
2023, in risposta al quesito n. 3 del ricorso introduttivo, rispondeva “E' vero,
lo so poiché passando presso l'immobile vedo in loco detta signora. L'ultimo mio passaggio risale a circa 20 giorni fa”. Alla successiva udienza, tenutasi in data 19 gennaio
2024, il teste , rispondendo al predetto quesito, ha Testimone_2
dichiarato che “attualmente la non occupa l'appartamento. Lo posso dire CP_1
sia perché me lo ha riferito l'amministratore del condominio quando mi sono recato a pagare la quota degli oneri condominiali, sia in quanto ho verificato personalmente che da almeno un mese e mezzo una finestra posta sul lato sinistro della casa è aperta in via continuativa e sbatte al vento”. Sebbene il teste abbia riferito che nel corso del giudizio la convenuta ha probabilmente rilasciato l'immobile, tuttavia, non risulta che l'odierna resistente abbia riconsegnato alle ricorrenti le chiavi dell'immobile occupato ostacolando, quindi, la restituzione del predetto bene.
Considerato, quindi, che parti ricorrenti hanno provato correttamente l'originaria esistenza di un titolo idoneo a giustificare, in capo alla resistente, la detenzione del bene oggetto di causa e il sopravvenuto venir meno dello stesso (cfr. Cass. 4417/2007) e che è onere del convenuto dimostrare l'esistenza di un valido titolo legittimante l'occupazione ed il godimento del bene (Cass. 18660/2013) ma attesa la contumacia della parte convenuta in giudizio, tale onere nel caso di specie non è stato assolto dalla medesima, la domanda giudiziale di restituzione dell'immobile sito in sito in Cerveteri
pagina 5 di 8 località Cerenova – Campo di Mare al Km 43,700 della strada statale Aurelia con entrata in Via dei Volsci 73 deve essere accolta con conseguente condanna della sig.ra all'immediato rilascio del bene oggetto di CP_1
causa, libero da persone e cose.
Quanto alla domanda di risarcimento per l'occupazione sine titulo dell'immobile deve osservarsi che le Sezioni Unite, con sentenza
15/11/2022, n.33645, hanno affermato il diritto del proprietario alla tutela risarcitoria in caso di lesione del diritto di proprietà, sub specie del «diritto di godere in modo pieno ed esclusivo della cosa stessa». In particolar modo, nel caso di occupazione senza titolo, il danno risarcibile non si configura, secondo le SS.UU, come in re ipsa ma come danno presunto o danno normale;
pertanto, la Corte ritiene meritevole di risarcimento anche la sola violazione dell'ordine giuridico, intesa come violazione del contenuto stesso del diritto.
Il danno risarcibile è, quindi, rappresentato dalla possibilità di esercizio del diritto di godere che è andata persa, quale conseguenza immediata e diretta della violazione cagionata dall'occupazione abusiva.
Alla luce delle predette deduzioni, pertanto, questo Giudice ritiene di accogliere la domanda di risarcimento per occupazione determinato come segue.
Dagli atti di causa lo stato di occupazione abusiva del compendio per cui è lite, stante l'oralità dell'accordo del comodato uso che non consente di individuare con certezza la data di scadenza dello stesso e l'assenza di ulteriori produzioni documentali utili a tal fine, deve ritenersi accertato a far pagina 6 di 8 data dal 23 ottobre 2017, ovvero dalla data in cui si verificava la compiuta giacenza della missiva inoltrata dal procuratore della sig.ra con la Pt_4
quale si intimava alla resistente il rilascio dell'immobile per cui è lite.
Considerato, quindi, che le parti ricorrenti hanno chiesto di determinarsi il valore dell'indennità di occupazione in euro 350,00; tenuto conto che la valutazione così formulata da parte attrice è conforme all'indirizzo fornito dalle Sezioni Unite, secondo cui il danno può essere valutato equitativamente dal giudice ai sensi dell'art. 1226 c.c. attingendo al parametro del canone locativo di mercato, quale valore economico del godimento, questo Giudice ritiene di accogliere la valutazione formulata da parte attrice, considerato che la stessa debba ritenersi inferiore agli attuali parametri di mercato e tenuto conto anche della rivalutazione monetaria.
Alla luce delle predette considerazioni il danno di occupazione, determinato sulla base dei predetti criteri, deve essere liquidato dal 23 ottobre 2017 alla data odierna per la somma complessiva di euro di € 31.427,70, oltre agli interessi legali a far data dalla domanda [1 luglio 2022] fino al giorno della effettiva corresponsione.
Le spese di lite seguono il principio della soccombenza della parte resistente e sono liquidate in parte dispositiva in applicazione del D.M. 55/2014
[modificato dal D.M. 37/2018], nei valori minimi stante la semplicità delle difese.
P. Q. M.
pagina 7 di 8 Il Tribunale, definitivamente pronunciando ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. nella causa civile in primo grado iscritta al n. 2318/2022 R.G.A.C., disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, così decide:
1) in accoglimento, per quanto di ragione, della domanda giudiziale, condanna la resistente all'immediato rilascio Controparte_1
dell'immobile oggetto di causa sito in Cerveteri località Cerenova –
Campo di Mare al Km 43,700 della strada statale Aurelia con entrata in Via dei Volsci 73, libero da persone e cose;
2) condanna, altresì, parte resistente a pagare in favore di Pt_1
e il complessivo importo di euro
[...] Parte_2
31.427,70, per il titolo precisato in motivazione, oltre agli interessi legali a far data dalla domanda [1.07.2022] fino al giorno della effettiva corresponsione;
3) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite in favore delle ricorrenti che liquida in euro 3.809,00 a titolo di onorari, oltre
IVA, CPA e rimborso forfettario come per legge.
Così deciso in Civitavecchia, 21 gennaio 2025.
Il Giudice
Silvia Vitelli
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