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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 12/12/2025, n. 821 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 821 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 2827/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 06.8.2025 da
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1
e
(C.F. , Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. LASTRINETTI DANIELE e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Voghera, Piazza Plana n. 1;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Pancarana, in data 05/06/2005, (atto n. 2, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005) in regime di separazione dei beni.
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
“1) I coniugi vivranno separato e nel reciproco rispetto, fermi restando gli obblighi di legge;
2) La dimora coniugale ubicata nel Comune di Pancarana (PV), Cascina Don Pietro n.
7 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, di proprietà del sig. verrà a lui Pt_2 assegnata e la sig. al contempo, si impegna a trasferirsi entro il 30 settembre Pt_1
2025 con la figlia presso l'abitazione sita in Pancarana (PV), via Sauro n. 7/A; Per_1
3) La figlia minore resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale;
4) La figlia verrà collocata prevalentemente presso la dimora materna sita in Pancarana
(PV), via Sauro n. 7/A; il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
4/a) week end alternati dal sabato mattina e fino al lunedi mattina, quando la riporterà
a scuola o presso la dimora materna e, infrasettimanalmente:
- ogni mercoledì sera dalle ore 18:00 sino alla mattina seguente quando lo accompagnerà direttamente presso l'istituto scolastico o alla dimora materna;
4/b) trascorrerà le festività natalizie ad anni alterni con i genitori in modo tale Per_1 che il minore trascorrerà alternativamente il 25 e 26 dicembre con un genitore e il 31 dicembre e il 1 gennaio con l'altro genitore;
preferendosi che, comunque, il minore trascorra il 24 dicembre con il genitore con cui non trascorrerà il giorno di Natale;
si procederà secondo il principio dell'alternanza anche in relazione alle altre festività comandate, in particolare trascorrerà Pasqua con uno genitore e il lunedì Per_1 dell'Angelo con l'altro;
4/c) il padre potrà tenere con sé la figlia durante le vacanze estive per giorni 15, anche non consecutivi, da concordarsi entro il mese di maggio;
4/d) I genitori si obbligano a comunicarsi reciprocamente i rispettivi recapiti in caso di viaggi, vacanze o week-end con la figlia al fine di consentire in ogni momento la reperibilità del medesimo;
4/e) I coniugi si impegnano nell'interesse esclusivo e primario della figlia a condividere
e dare informazioni reciproche sullo stato di salute della minore concordando preventivamente ogni scelta educativa, religiosa, relativa a corsi extra scolastici e a viaggi e vacanze esclusive del figlio, condividendo altresì ogni notizia relativa al futuro andamento scolastico, al calendario scolastico, alle riunioni scolastiche, nonché di ogni altra scelta importante e significativa relativa alla vita del minore, scelta che dovrà essere sempre necessariamente presa congiuntamente e in armonia tra i genitori, tenuto conto delle esigenze del minore, delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, ed in conformità agli orientamenti educativi sino ad oggi seguiti. Le decisioni di ordinaria amministrazione e di carattere quotidiano spetteranno al genitore che ha con sé il figlio;
4/f) Il padre si riserva la facoltà di vedere la figlia al di fuori dei giorni e degli Per_1 orari sopraindicati, salvo congruo preavviso alla madre;
pag. 2 di 5 5) Il sig. erserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della Pt_2 Pt_1 figlia , la somma di € 700,00 che sarà versata entro il giorno 5 di ogni mese, e Per_1 che a decorrere dal mese di gennaio 2026 sarà annualmente rivalutata in base agli indici
Istat;
6) il sig. errà a proprio carico il 50 % delle spese mediche e straordinarie extra Pt_2 assegno della figlia, secondo quanto previsto dal Protocollo tra il Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del 09/11/2016. Ciascun coniuge, a fine mese, comunicherà all'altro l'ammontare delle spese, con le relative ricevute;
7) Il sig. si farà carico al 100% delle spese concernenti il cavallo in uso alla Pt_2 figlia , a titolo esemplificativo ma non esaustivo: veterinario, alimentazione, Per_1 noleggio stalla, istruttore, competizioni sportive, ecc… ;
8) La sig.ra si impegna irrevocabilmente a trasferire la proprietà Pt_1 dell'autocaravan marca , modello FA5 M Fiat, targato GL651DP al sig. CP_1 Pt_2 entro il 31 dicembre 2026.
Sin da ora il sig. si obbliga a farsi integralmente carico del residuo Pt_2 finanziamento in essere per l'acquisto del veicolo medesimo, pari a euro 359,00 mensili, con scadenza finale prevista per il 1° aprile 2030, sollevando sin da ora la sig.ra Pt_1 da ogni obbligazione residua e da qualsivoglia responsabilità in merito”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 06.8.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra indicate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con successive note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c., pur avendone prodotta una parte.
Infine, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c pag. 3 di 5 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3,n.2, lett. b), della legge n.
898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il
Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
pag. 4 di 5 La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 sposati in Pancarana, in data 05/06/2005, (atto n. 2, parte Parte_2
II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005);
2. recepisce le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
3. manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4. spese di lite al definitivo;
5. provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Marina Bellegrandi.
Così deciso in Pavia, il 25.11.2025
La Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PA
SECONDA SEZIONE CIVILE
N. R.V.G. 2827/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 06.8.2025 da
, (C.F. ), Parte_1 C.F._1
e
(C.F. , Parte_2 C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'Avv. LASTRINETTI DANIELE e con domicilio eletto presso il suo studio sito in Voghera, Piazza Plana n. 1;
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Pancarana, in data 05/06/2005, (atto n. 2, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005) in regime di separazione dei beni.
E con l'intervento del pubblico ministero, che nulla ha opposto
CONCLUSIONI
“1) I coniugi vivranno separato e nel reciproco rispetto, fermi restando gli obblighi di legge;
2) La dimora coniugale ubicata nel Comune di Pancarana (PV), Cascina Don Pietro n.
7 unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, di proprietà del sig. verrà a lui Pt_2 assegnata e la sig. al contempo, si impegna a trasferirsi entro il 30 settembre Pt_1
2025 con la figlia presso l'abitazione sita in Pancarana (PV), via Sauro n. 7/A; Per_1
3) La figlia minore resta affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1 congiuntamente la responsabilità genitoriale;
4) La figlia verrà collocata prevalentemente presso la dimora materna sita in Pancarana
(PV), via Sauro n. 7/A; il padre potrà esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
4/a) week end alternati dal sabato mattina e fino al lunedi mattina, quando la riporterà
a scuola o presso la dimora materna e, infrasettimanalmente:
- ogni mercoledì sera dalle ore 18:00 sino alla mattina seguente quando lo accompagnerà direttamente presso l'istituto scolastico o alla dimora materna;
4/b) trascorrerà le festività natalizie ad anni alterni con i genitori in modo tale Per_1 che il minore trascorrerà alternativamente il 25 e 26 dicembre con un genitore e il 31 dicembre e il 1 gennaio con l'altro genitore;
preferendosi che, comunque, il minore trascorra il 24 dicembre con il genitore con cui non trascorrerà il giorno di Natale;
si procederà secondo il principio dell'alternanza anche in relazione alle altre festività comandate, in particolare trascorrerà Pasqua con uno genitore e il lunedì Per_1 dell'Angelo con l'altro;
4/c) il padre potrà tenere con sé la figlia durante le vacanze estive per giorni 15, anche non consecutivi, da concordarsi entro il mese di maggio;
4/d) I genitori si obbligano a comunicarsi reciprocamente i rispettivi recapiti in caso di viaggi, vacanze o week-end con la figlia al fine di consentire in ogni momento la reperibilità del medesimo;
4/e) I coniugi si impegnano nell'interesse esclusivo e primario della figlia a condividere
e dare informazioni reciproche sullo stato di salute della minore concordando preventivamente ogni scelta educativa, religiosa, relativa a corsi extra scolastici e a viaggi e vacanze esclusive del figlio, condividendo altresì ogni notizia relativa al futuro andamento scolastico, al calendario scolastico, alle riunioni scolastiche, nonché di ogni altra scelta importante e significativa relativa alla vita del minore, scelta che dovrà essere sempre necessariamente presa congiuntamente e in armonia tra i genitori, tenuto conto delle esigenze del minore, delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni, ed in conformità agli orientamenti educativi sino ad oggi seguiti. Le decisioni di ordinaria amministrazione e di carattere quotidiano spetteranno al genitore che ha con sé il figlio;
4/f) Il padre si riserva la facoltà di vedere la figlia al di fuori dei giorni e degli Per_1 orari sopraindicati, salvo congruo preavviso alla madre;
pag. 2 di 5 5) Il sig. erserà alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento della Pt_2 Pt_1 figlia , la somma di € 700,00 che sarà versata entro il giorno 5 di ogni mese, e Per_1 che a decorrere dal mese di gennaio 2026 sarà annualmente rivalutata in base agli indici
Istat;
6) il sig. errà a proprio carico il 50 % delle spese mediche e straordinarie extra Pt_2 assegno della figlia, secondo quanto previsto dal Protocollo tra il Tribunale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati del 09/11/2016. Ciascun coniuge, a fine mese, comunicherà all'altro l'ammontare delle spese, con le relative ricevute;
7) Il sig. si farà carico al 100% delle spese concernenti il cavallo in uso alla Pt_2 figlia , a titolo esemplificativo ma non esaustivo: veterinario, alimentazione, Per_1 noleggio stalla, istruttore, competizioni sportive, ecc… ;
8) La sig.ra si impegna irrevocabilmente a trasferire la proprietà Pt_1 dell'autocaravan marca , modello FA5 M Fiat, targato GL651DP al sig. CP_1 Pt_2 entro il 31 dicembre 2026.
Sin da ora il sig. si obbliga a farsi integralmente carico del residuo Pt_2 finanziamento in essere per l'acquisto del veicolo medesimo, pari a euro 359,00 mensili, con scadenza finale prevista per il 1° aprile 2030, sollevando sin da ora la sig.ra Pt_1 da ogni obbligazione residua e da qualsivoglia responsabilità in merito”.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 06.8.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra indicate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, e, con successive note depositate in sostituzione dell'udienza, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III comma c.p.c., pur avendone prodotta una parte.
Infine, hanno confermato le condizioni concordate di cui al ricorso.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c pag. 3 di 5 La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appare contraria a norme imperative o di ordine pubblico.
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto prevede l'art. 473-bis. 49 c.p.c., le parti hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art 3,n.2, lett. b), della legge n.
898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi- trascorsi 6 mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, quinto comma, c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte- provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'art. 2 della legge n. 898/70.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. A tale proposito il Collegio sin da ora ritiene opportuno precisare che la modifica unilaterale di tali condizioni sarà ritenuta ammissibile solo in presenza della allegazione di fatti nuovi ai sensi dell'art. 473-bis. 19, II comma c.p.c. In tale ipotesi se le parti non raggiungessero un nuovo accordo che consenta loro di depositare nuove condizioni congiunte, il
Tribunale rigetterà la domanda congiunta di cessazione degli effetti civili del matrimonio difettando il requisito della indicazione congiunta delle condizioni inerenti alla prole e i rapporti economici di cui all'art 473-bis. 51, II comma c.p.c.
pag. 4 di 5 La pronuncia in ordine alle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 sposati in Pancarana, in data 05/06/2005, (atto n. 2, parte Parte_2
II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005);
2. recepisce le condizioni di separazione da loro concordate che qui si intendono integralmente trascritte;
3. manda alla Cancelleria perché trasmetta copia del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di celebrazione perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
4. spese di lite al definitivo;
5. provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del
Giudice Relatore Dott.ssa Marina Bellegrandi.
Così deciso in Pavia, il 25.11.2025
La Presidente Est.
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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