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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cremona, sentenza 30/10/2025, n. 491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cremona |
| Numero : | 491 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 602/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 602/2022 promossa da:
, (C.F. ), A nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. ANGELA MASCIA (CF C.F._1
) e dall'avv. UGO CARMINATI del Foro di Cremona, con domicilio eletto C.F._2
presso lo studio della prima sito in Boscoreale alla Via Emanuele Cirillo n. 60;
ATTRICE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], e Controparte_1 C.F._3
resistente in Agnadello (CR) alla Piazza Chiesa n. 10;
(C.F. ), in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, corrente in Milano (MI) alla via Gian Battista Cassinis n. 21, e per gli effetti del presente atto elettivamente domiciliata in Brescia (BS), alla via Solferino 31 presso lo studio dell'avv. GIORGIA BELUSSI (C.F. del Foro di Brescia che la rappresenta e C.F._4
difende;
CONVENUTO/I
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ha convenuto in giudizio e Parte_1 Controparte_1 [...]
chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia Controparte_3
l'On. Tribunale adito respinta e disattesa ogni istanza, deduzione e/o eccezione contraria, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sinistro per cui è causa in ordine al conducente del ford
pagina 1 di 6 Transit tg. CP399TR e per l'effetto condannarlo in solido con il proprietario del veicolo convenuto e la al risarcimento di tutti i danni da lesioni dalla Signora Controparte_2 Parte_1
n seguito al sinistro per cui è causa quantificati in complessitvi euro 52.000,00 di cui euro 46.256,00 per danno biologico permanente, euro 2.673,00 per invalidità temporanea parziale al 75%, euro
1.485,00 per invalidità temporanea parziale al 50%, euro 990,00 per invalidità temporanea parziale al
25% oltre al danno morale e/o esistenziale, danno emergente, lucro cessante, spese mediche sostenute euro 610,85 e da sostenersi, il tutto come accertato dalla perizia medico legale offerta in atto ovvero come sarà accertato da una CTU medico legale che sin d'ora si chiede e nella misura in cui sarà monetizzato dal Giudice adito in applicazione delle Tabelle di Milano aggiornata all'anno corrente di pubblicazione della sentenza, o in quella diversa somma maggiore o minore che sarà determinata dall'onorevole Giudice adito. Vittoria di spese, comprensive anche delle spese di Consulenza medica di Parte occorrenti per la difesa tecnica dell'attore (…) diritti ed onorari e rimborso forfettario delle spese (12,50% ex Legge Professionale) con distrazione in favore dell'avv. Angela Mascia che dichiara di essere procuratore antistatario delle spese”.
Non si è costituita in giudizio , pur ritualmente citata, per cui ne è stata dichiarata la Controparte_1
contumacia.
Si è costituito in giudizio il convenuto in persona Controparte_3 del legale rappresentante pro tempore, chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria: IN VIA PRINCIPALE: respingere le domande di parte attrice nei confronti di CP_4
in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
IN VIA
[...]
SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande di parte attrice, ridurre la pretesa risarcitoria nella misura di quanto risulterà di giustizia e seguito dell'istruttoria e, proporzionalmente, in considerazione del concorso di colpa della stessa attrice nella causazione del sinistro oggetto di causa;
IN OGNI CASO con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
La causa è stata istruita attraverso l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, lo svolgimento delle prove testimoniali, nonché tramite l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
In data 12/6/2025, viste le note scritte di udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. contenenti la precisazione delle conclusioni, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per memorie conclusionali e repliche.
pagina 2 di 6 Le domande proposte da possono essere parzialmente accolte, per le ragioni che Parte_1
seguono.
Si osserva preliminarmente che parte convenuta non ha contestato la propria legittimazione passiva, nè ha sollevato eccezioni di prescrizione o di nullità della domanda;
per cui, quanto dedotto sul punto nelle comparse conclusionali dall'attrice appare inconferente.
Non è stata peraltro sollevata entro la prima udienza alcuna eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della negoziazione assistita, se non tardivamente dalla parte attrice, ossia proprio la parte che avrebbe dovuto procedere alla negoziazione stessa (e che ha inteso poi provare di aver assolto tale onere): la domanda dunque va comunque dichiarata procedibile.
Va premesso che, ai sensi dell'art. 2054 c.c., il conducente di un veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno;
tale disposizione stabilisce dunque una presunzione di colpa a carico del conducente, il quale – ai fini di liberarsi totalmente dalla sua responsabilità – si trova onerato di fornire la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno prodotto dalla circolazione del veicolo.
Tuttavia, tale responsabilità oggettiva è mitigata dal secondo comma, per cui nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli mezzi. Pertanto, per potersi sottrarre dalla presunzione di colpevolezza, ciascun conducente deve: a) provare di aver fatto tutto il possibile per evitare l'incidente stradale oppure b) provare che la condotta colposa dell'altro sia “assorbente”, ossia dimostrare che la condotta colposa di uno dei conducenti coinvolti avrebbe comunque provocato il sinistro, quale che fosse stata la condotta dell'altro conducente.
E' evidente che il caso di specie vada sussunto nella fattispecie di cui al secondo comma, trattandosi di scontro tra un furgone ed una bicicletta, ossia tra veicoli.
Ed è altrettanto evidente che, sulla base delle prove raccolte, nessuno dei due conducenti abbia dimostrato la condotta c.d. assorbente dell'altro, idonea a superare la presunzione di corresponsabilità di entrambi.
Anzi, proprio la prova testimoniale acquisita (su cui non vi è ragione di dubitare solo per il fatto che i testi, disinteressati e che hanno offerto dichiarazioni sostanzialmente concordanti, non erano stati inizialmente e stragiudizialmente indicati quali testimoni oculari) ha permesso di accertare sia la condotta imprudente e negligente del conducente del furgone investitore (v. dichiarazioni teste
: “Ho visto che il furgone andando in retromarcia ha impattato con la bicicletta Testimone_1
pagina 3 di 6 della signora senza frenare se non dopo l'impatto”; dichiarazioni teste : “ho visto che il Testimone_2
sig ha effettuato la retromarcia con il furgone Ford di colore bianco e ha buttato per terra la Pt_2 sig.ra ”) sia la condotta ugualmente imprudente e negligente della conducente del velocipede Pt_1 investito (dichiarazioni teste : “La sigra era sulla bici, stava entrando anche Testimone_1 Pt_1
lei in casa, si trovava sul lato destro e veniva insieme a noi quindi era in movimento (…) Non so dire se la sigra abbia notato il furgone che veniva verso di lei. Io l'ho visto, ma ero sul marciapiede”; Pt_1 dichiarazioni teste : “Preciso che io mi trovavo vicino al cancello che era aperto, le Testimone_2
signore e stavano ferme sul marciapiede (dove nella foto si vede la bici) a parlare CP_1 Tes_1 con che era sulla bici, ferma sulla strada vicino a loro”). Parte_1
In altre parole, il conducente del furgone, procedendo in retromarcia in uno spazio ristretto non ha prestato la dovuta attenzione agli ostacoli posti sul suo raggio di manovra (ossia ad un velocipede che procedeva molto lentamente, a passo d'uomo o ancor meno), senza rallentare o frenare se non dopo accortosi dell'impatto – condotta in violazione dell'art. 140 comma 1 C.d.s., secondo cui gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale, e dell'art. 154 C.d.s., secondo cui la manovra di retromarcia deve essere effettuata con la massima prudenza, dopo aver segnalato l'intenzione con gli indicatori luminosi e sempre garantendo la precedenza ai veicoli in marcia normale;
parallelamente, la conducente del velocipede procedeva verosimilmente molto lentamente sulla carreggiata ma evidentemente distratta, in quanto impegnata nella conversazione con e Controparte_1 Tes_1
, dunque non nelle condizioni di prontamente evitare l'impatto e/o di segnalare la sua presenza
[...]
– condotta in violazione dell'art. 182 comma 2 C.d.s., secondo cui i ciclisti devono essere in grado in ogni momento di compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie.
Le condizioni dei luoghi ed il limitato spazio di movimento riscontrabile nel luogo dell'incidente (v. doc. 2 convenuta) imponevano ad entrambi i conducenti di prestare maggiore attenzione alle condotte degli altri veicoli e pedoni presenti nella loro area di manovra, potendo ben il furgone rallentare ancora o arrestare la manovra sin dopo il passaggio del velocipede, la cui condotta risulta peraltro, dall'escussione dei suddetti testi, tutt'altro che repentina ed imprevedibile.
Ai fini della quantificazione del danno e dell'accertamento del nesso di causa tra il sinistro e le lesioni dedotte dall'attrice (quest'ultimo comunque dimostrato dalle dichiarazioni di tutti i testi Tes_1
, e ), il Giudice ha nominato un consulente tecnico d'ufficio,
[...] Testimone_2 Testimone_3
il quale (con relazione finale che in questa sede si fa propria e cui ci si richiama, in quanto chiara,
pagina 4 di 6 coerente e priva di macroscopici errori logici e di metodo) ha accertato che: “In conseguenza del sinistro del 9.6.15 la Sig.ra ha riportato un trauma alla spalla destra con lussazione Parte_3
gleno – omerale e frattura del trochite. La lesione trattata conservativamente è quindi da porsi in relazione di diretta causalità con il trauma de quo. In considerazione della natura delle lesioni e della tipologia dell'iter clinico documentato si valuta un danno biologico temporanea parziale di
36 giorni al 75%, di 30 giorni al 50% e di 40 giorni al 50% (qui trattasi di evidente errore materiale, per cui il CTU ha inteso dire “40 giorni al 25%”, n.d.r). Il quadro lesivo è consolidato con postumi riconducibili ad una limitazione funzionale dolorosa della spalla destra (in soggetto destrimane) che complessivamente integra un danno biologico permanente valutabile nella misura del nove per cento ex tabelle all. D.M. del 3.7.2003 . Le spese per diagnosi e cure allegate ai fascicoli di causa sono da considerarsi congrue per complessivi € 241.35 (vedi all. 4 fascicolo di parte convenuta)”.
Va precisato sul punto che i criteri di calcolo del danno biologico di lieve entità (ossia per lesioni fino a
9 punti di invalidità permanente, dette anche lesioni micropermanenti) derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono stabiliti dalla legge, ossia dall'art. 5 L. 57/2001
e dal D.M. Sviluppo Economico 12/6/2007 e successivi aggiornamenti. Tali importi sono stati aggiornati dal D.M. 18/07/2025 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 176 del 31/07/2025.
Di conseguenza, in considerazione dei punti di invalidità permanente riconosciuti dal CTU (9), dell'età del danneggiato al momento del sinistro (46 anni), i parametri relativi all'invalidità temporanea sempre riconosciuti dal CTU, si ottiene complessivamente un danno biologico permanente pari ad euro
16.352,75 ed un danno da invalidità temporanea pari ad euro 2.921,36.
Parte attrice non ha né dedotto nè dimostrato alcuna personalizzazione del danno, né ha specificamente allegato e dimostrato di aver corrisposto una qualche somma (quanto?) al proprio consulente di parte.
Vanno poi riconosciute spese mediche per euro 241,35, per un totale complessivo di euro 19.515,46.
Come detto, tali somme vanno ridotte del 50% in ragione della presunzione legale di corresponsabilità, ed in ogni caso dell'accertamento della comune ed uguale condotta colposa, per cui, in parziale accoglimento delle domande di parte attrice, i convenuti vanno condannati in solido al risarcimento del danno nella misura di euro 9.757,73.
Sulle somme suddette (debito di valore), rivalutate anno per anno secondo gli indici ISTAT, sono infatti dovuti interessi nella misura legale dalla data del sinistro sino alla data di pubblicazione della sentenza. Sulle somme liquidate nella presente decisione sono poi dovuti interessi corrispettivi nella pagina 5 di 6 misura legale dal giorno della pubblicazione della sentenza (giorno a partire dal quale il debito diviene di valuta, v. Cass. 8507/2011) sino al saldo, senza ulteriore rivalutazione monetaria.
Quanto alle spese di lite (liquidate come in dispositivo, in ragione del valore, della natura della controversia e dell'effettiva attività svolta dalla parti nel e tenendo conto dei parametri di cui al D.M.
55/2014, e ss. mod..): a) le fasi introduttiva, di studio ed istruttoria al 50% - in ragione della soccombenza reciproca e della corresponsabilità – vanno dichiarate integralmente compensate tra le parti;
b) la fase istruttoria al residuo 50% e quella decisoria – in ragione del fatto che la domanda è stata accolta in misura non superiore alla proposta conciliativa formulata dal giudice in data 28/5/2025, ed ingiustificatamente rifiutata dall'attrice, vanno poste a carico di quest'ultima ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Gli onorari del CTU, come liquidati in corso di causa, vanno per le medesime ragioni di cui al precedente punto b) posti definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 602/2022 R.G., così dispone:
In parziale accoglimento delle domande proposte da , CO i convenuti, in Parte_1 solido tra loro, al pagamento nei confronti dell'attore della somma di euro 9.757,73 oltre interessi e rivalutazione come in motivazione.
DICHIARA la compensazione delle spese tra le parti per le fasi introduttiva, di studio ed istruttoria al
50%.
CO parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese di lite relative alle fasi istruttoria al residuo 50% e decisoria, liquidate in euro 2.541,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
PONE gli onorari del CTU, come liquidati in corso di causa, definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Cremona, il 30 ottobre 2025
Il GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CREMONA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Luigi Enrico Calabrò, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. r.g. 602/2022 promossa da:
, (C.F. ), A nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
(c.f. ) rappresentata e difesa dall'avv. ANGELA MASCIA (CF C.F._1
) e dall'avv. UGO CARMINATI del Foro di Cremona, con domicilio eletto C.F._2
presso lo studio della prima sito in Boscoreale alla Via Emanuele Cirillo n. 60;
ATTRICE contro
(C.F. ), nata a [...] il [...], e Controparte_1 C.F._3
resistente in Agnadello (CR) alla Piazza Chiesa n. 10;
(C.F. ), in persona del suo legale Controparte_2 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, corrente in Milano (MI) alla via Gian Battista Cassinis n. 21, e per gli effetti del presente atto elettivamente domiciliata in Brescia (BS), alla via Solferino 31 presso lo studio dell'avv. GIORGIA BELUSSI (C.F. del Foro di Brescia che la rappresenta e C.F._4
difende;
CONVENUTO/I
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ha convenuto in giudizio e Parte_1 Controparte_1 [...]
chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia Controparte_3
l'On. Tribunale adito respinta e disattesa ogni istanza, deduzione e/o eccezione contraria, accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del sinistro per cui è causa in ordine al conducente del ford
pagina 1 di 6 Transit tg. CP399TR e per l'effetto condannarlo in solido con il proprietario del veicolo convenuto e la al risarcimento di tutti i danni da lesioni dalla Signora Controparte_2 Parte_1
n seguito al sinistro per cui è causa quantificati in complessitvi euro 52.000,00 di cui euro 46.256,00 per danno biologico permanente, euro 2.673,00 per invalidità temporanea parziale al 75%, euro
1.485,00 per invalidità temporanea parziale al 50%, euro 990,00 per invalidità temporanea parziale al
25% oltre al danno morale e/o esistenziale, danno emergente, lucro cessante, spese mediche sostenute euro 610,85 e da sostenersi, il tutto come accertato dalla perizia medico legale offerta in atto ovvero come sarà accertato da una CTU medico legale che sin d'ora si chiede e nella misura in cui sarà monetizzato dal Giudice adito in applicazione delle Tabelle di Milano aggiornata all'anno corrente di pubblicazione della sentenza, o in quella diversa somma maggiore o minore che sarà determinata dall'onorevole Giudice adito. Vittoria di spese, comprensive anche delle spese di Consulenza medica di Parte occorrenti per la difesa tecnica dell'attore (…) diritti ed onorari e rimborso forfettario delle spese (12,50% ex Legge Professionale) con distrazione in favore dell'avv. Angela Mascia che dichiara di essere procuratore antistatario delle spese”.
Non si è costituita in giudizio , pur ritualmente citata, per cui ne è stata dichiarata la Controparte_1
contumacia.
Si è costituito in giudizio il convenuto in persona Controparte_3 del legale rappresentante pro tempore, chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa anche in via istruttoria: IN VIA PRINCIPALE: respingere le domande di parte attrice nei confronti di CP_4
in quanto infondate in fatto ed in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
IN VIA
[...]
SUBORDINATA: nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche solo parziale, delle domande di parte attrice, ridurre la pretesa risarcitoria nella misura di quanto risulterà di giustizia e seguito dell'istruttoria e, proporzionalmente, in considerazione del concorso di colpa della stessa attrice nella causazione del sinistro oggetto di causa;
IN OGNI CASO con vittoria di spese e compensi del presente giudizio”.
La causa è stata istruita attraverso l'acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, lo svolgimento delle prove testimoniali, nonché tramite l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio.
In data 12/6/2025, viste le note scritte di udienza depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. contenenti la precisazione delle conclusioni, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando alle parti i termini ex art. 190 c.p.c. per memorie conclusionali e repliche.
pagina 2 di 6 Le domande proposte da possono essere parzialmente accolte, per le ragioni che Parte_1
seguono.
Si osserva preliminarmente che parte convenuta non ha contestato la propria legittimazione passiva, nè ha sollevato eccezioni di prescrizione o di nullità della domanda;
per cui, quanto dedotto sul punto nelle comparse conclusionali dall'attrice appare inconferente.
Non è stata peraltro sollevata entro la prima udienza alcuna eccezione di improcedibilità per mancato esperimento della negoziazione assistita, se non tardivamente dalla parte attrice, ossia proprio la parte che avrebbe dovuto procedere alla negoziazione stessa (e che ha inteso poi provare di aver assolto tale onere): la domanda dunque va comunque dichiarata procedibile.
Va premesso che, ai sensi dell'art. 2054 c.c., il conducente di un veicolo è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di avere fatto tutto il possibile per evitare il danno;
tale disposizione stabilisce dunque una presunzione di colpa a carico del conducente, il quale – ai fini di liberarsi totalmente dalla sua responsabilità – si trova onerato di fornire la prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno prodotto dalla circolazione del veicolo.
Tuttavia, tale responsabilità oggettiva è mitigata dal secondo comma, per cui nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli mezzi. Pertanto, per potersi sottrarre dalla presunzione di colpevolezza, ciascun conducente deve: a) provare di aver fatto tutto il possibile per evitare l'incidente stradale oppure b) provare che la condotta colposa dell'altro sia “assorbente”, ossia dimostrare che la condotta colposa di uno dei conducenti coinvolti avrebbe comunque provocato il sinistro, quale che fosse stata la condotta dell'altro conducente.
E' evidente che il caso di specie vada sussunto nella fattispecie di cui al secondo comma, trattandosi di scontro tra un furgone ed una bicicletta, ossia tra veicoli.
Ed è altrettanto evidente che, sulla base delle prove raccolte, nessuno dei due conducenti abbia dimostrato la condotta c.d. assorbente dell'altro, idonea a superare la presunzione di corresponsabilità di entrambi.
Anzi, proprio la prova testimoniale acquisita (su cui non vi è ragione di dubitare solo per il fatto che i testi, disinteressati e che hanno offerto dichiarazioni sostanzialmente concordanti, non erano stati inizialmente e stragiudizialmente indicati quali testimoni oculari) ha permesso di accertare sia la condotta imprudente e negligente del conducente del furgone investitore (v. dichiarazioni teste
: “Ho visto che il furgone andando in retromarcia ha impattato con la bicicletta Testimone_1
pagina 3 di 6 della signora senza frenare se non dopo l'impatto”; dichiarazioni teste : “ho visto che il Testimone_2
sig ha effettuato la retromarcia con il furgone Ford di colore bianco e ha buttato per terra la Pt_2 sig.ra ”) sia la condotta ugualmente imprudente e negligente della conducente del velocipede Pt_1 investito (dichiarazioni teste : “La sigra era sulla bici, stava entrando anche Testimone_1 Pt_1
lei in casa, si trovava sul lato destro e veniva insieme a noi quindi era in movimento (…) Non so dire se la sigra abbia notato il furgone che veniva verso di lei. Io l'ho visto, ma ero sul marciapiede”; Pt_1 dichiarazioni teste : “Preciso che io mi trovavo vicino al cancello che era aperto, le Testimone_2
signore e stavano ferme sul marciapiede (dove nella foto si vede la bici) a parlare CP_1 Tes_1 con che era sulla bici, ferma sulla strada vicino a loro”). Parte_1
In altre parole, il conducente del furgone, procedendo in retromarcia in uno spazio ristretto non ha prestato la dovuta attenzione agli ostacoli posti sul suo raggio di manovra (ossia ad un velocipede che procedeva molto lentamente, a passo d'uomo o ancor meno), senza rallentare o frenare se non dopo accortosi dell'impatto – condotta in violazione dell'art. 140 comma 1 C.d.s., secondo cui gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale, e dell'art. 154 C.d.s., secondo cui la manovra di retromarcia deve essere effettuata con la massima prudenza, dopo aver segnalato l'intenzione con gli indicatori luminosi e sempre garantendo la precedenza ai veicoli in marcia normale;
parallelamente, la conducente del velocipede procedeva verosimilmente molto lentamente sulla carreggiata ma evidentemente distratta, in quanto impegnata nella conversazione con e Controparte_1 Tes_1
, dunque non nelle condizioni di prontamente evitare l'impatto e/o di segnalare la sua presenza
[...]
– condotta in violazione dell'art. 182 comma 2 C.d.s., secondo cui i ciclisti devono essere in grado in ogni momento di compiere con la massima libertà, prontezza e facilità le manovre necessarie.
Le condizioni dei luoghi ed il limitato spazio di movimento riscontrabile nel luogo dell'incidente (v. doc. 2 convenuta) imponevano ad entrambi i conducenti di prestare maggiore attenzione alle condotte degli altri veicoli e pedoni presenti nella loro area di manovra, potendo ben il furgone rallentare ancora o arrestare la manovra sin dopo il passaggio del velocipede, la cui condotta risulta peraltro, dall'escussione dei suddetti testi, tutt'altro che repentina ed imprevedibile.
Ai fini della quantificazione del danno e dell'accertamento del nesso di causa tra il sinistro e le lesioni dedotte dall'attrice (quest'ultimo comunque dimostrato dalle dichiarazioni di tutti i testi Tes_1
, e ), il Giudice ha nominato un consulente tecnico d'ufficio,
[...] Testimone_2 Testimone_3
il quale (con relazione finale che in questa sede si fa propria e cui ci si richiama, in quanto chiara,
pagina 4 di 6 coerente e priva di macroscopici errori logici e di metodo) ha accertato che: “In conseguenza del sinistro del 9.6.15 la Sig.ra ha riportato un trauma alla spalla destra con lussazione Parte_3
gleno – omerale e frattura del trochite. La lesione trattata conservativamente è quindi da porsi in relazione di diretta causalità con il trauma de quo. In considerazione della natura delle lesioni e della tipologia dell'iter clinico documentato si valuta un danno biologico temporanea parziale di
36 giorni al 75%, di 30 giorni al 50% e di 40 giorni al 50% (qui trattasi di evidente errore materiale, per cui il CTU ha inteso dire “40 giorni al 25%”, n.d.r). Il quadro lesivo è consolidato con postumi riconducibili ad una limitazione funzionale dolorosa della spalla destra (in soggetto destrimane) che complessivamente integra un danno biologico permanente valutabile nella misura del nove per cento ex tabelle all. D.M. del 3.7.2003 . Le spese per diagnosi e cure allegate ai fascicoli di causa sono da considerarsi congrue per complessivi € 241.35 (vedi all. 4 fascicolo di parte convenuta)”.
Va precisato sul punto che i criteri di calcolo del danno biologico di lieve entità (ossia per lesioni fino a
9 punti di invalidità permanente, dette anche lesioni micropermanenti) derivanti da sinistri conseguenti alla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono stabiliti dalla legge, ossia dall'art. 5 L. 57/2001
e dal D.M. Sviluppo Economico 12/6/2007 e successivi aggiornamenti. Tali importi sono stati aggiornati dal D.M. 18/07/2025 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 176 del 31/07/2025.
Di conseguenza, in considerazione dei punti di invalidità permanente riconosciuti dal CTU (9), dell'età del danneggiato al momento del sinistro (46 anni), i parametri relativi all'invalidità temporanea sempre riconosciuti dal CTU, si ottiene complessivamente un danno biologico permanente pari ad euro
16.352,75 ed un danno da invalidità temporanea pari ad euro 2.921,36.
Parte attrice non ha né dedotto nè dimostrato alcuna personalizzazione del danno, né ha specificamente allegato e dimostrato di aver corrisposto una qualche somma (quanto?) al proprio consulente di parte.
Vanno poi riconosciute spese mediche per euro 241,35, per un totale complessivo di euro 19.515,46.
Come detto, tali somme vanno ridotte del 50% in ragione della presunzione legale di corresponsabilità, ed in ogni caso dell'accertamento della comune ed uguale condotta colposa, per cui, in parziale accoglimento delle domande di parte attrice, i convenuti vanno condannati in solido al risarcimento del danno nella misura di euro 9.757,73.
Sulle somme suddette (debito di valore), rivalutate anno per anno secondo gli indici ISTAT, sono infatti dovuti interessi nella misura legale dalla data del sinistro sino alla data di pubblicazione della sentenza. Sulle somme liquidate nella presente decisione sono poi dovuti interessi corrispettivi nella pagina 5 di 6 misura legale dal giorno della pubblicazione della sentenza (giorno a partire dal quale il debito diviene di valuta, v. Cass. 8507/2011) sino al saldo, senza ulteriore rivalutazione monetaria.
Quanto alle spese di lite (liquidate come in dispositivo, in ragione del valore, della natura della controversia e dell'effettiva attività svolta dalla parti nel e tenendo conto dei parametri di cui al D.M.
55/2014, e ss. mod..): a) le fasi introduttiva, di studio ed istruttoria al 50% - in ragione della soccombenza reciproca e della corresponsabilità – vanno dichiarate integralmente compensate tra le parti;
b) la fase istruttoria al residuo 50% e quella decisoria – in ragione del fatto che la domanda è stata accolta in misura non superiore alla proposta conciliativa formulata dal giudice in data 28/5/2025, ed ingiustificatamente rifiutata dall'attrice, vanno poste a carico di quest'ultima ai sensi dell'art. 91 c.p.c.
Gli onorari del CTU, come liquidati in corso di causa, vanno per le medesime ragioni di cui al precedente punto b) posti definitivamente a carico di parte attrice.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 602/2022 R.G., così dispone:
In parziale accoglimento delle domande proposte da , CO i convenuti, in Parte_1 solido tra loro, al pagamento nei confronti dell'attore della somma di euro 9.757,73 oltre interessi e rivalutazione come in motivazione.
DICHIARA la compensazione delle spese tra le parti per le fasi introduttiva, di studio ed istruttoria al
50%.
CO parte attrice a rifondere a parte convenuta le spese di lite relative alle fasi istruttoria al residuo 50% e decisoria, liquidate in euro 2.541,00 per compensi, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
PONE gli onorari del CTU, come liquidati in corso di causa, definitivamente a carico di parte attrice.
Così deciso in Cremona, il 30 ottobre 2025
Il GIUDICE
dott. Luigi Enrico Calabrò
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