Sentenza 25 novembre 1999
Massime • 1
In tema di furto, la perdita di disponibilità della cosa sottratta non è esclusa dalla conoscenza del luogo in cui essa è stata collocata dagli autori del furto e dal fatto di poterla seguire con lo sguardo, allorché in tale luogo il derubato non possa liberamente accedere in quanto appartenente agli autori del furto o a terzi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 25/11/1999, n. 5414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5414 |
| Data del deposito : | 25 novembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LOSAPIO MAURO DOMENICO Presidente del 25/11/1999
1. Dott. BATTISTI MARIANO Consigliere SENTENZA
2. Dott. MAZZA FABIO " N. 2975
3. Dott. BOGNANNI SALVATORE " REGISTRO GENERALE
4. Dott. MARZANO FRANCESCO " N. 15689/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) NE ON n. il 06.04.1941
2) NA US n. il 31.12.1942
avverso sentenza del 27.01.1999 CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. BATTISTI MARIANO;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Dott. Giovanni Palombarini che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 - Il pretore di Marsala, con sentenza del 2 dicembre 1997, affermava la responsabilità penale, condannandoli alle pene di legge, NI NE e GI TE per i reati, accertati in Agrigento il 6 luglio 1995, di furto aggravato. in concorso - per essersi impossessati di una rete metallica della lunghezza di mt. 2 e di n. 4 pioli in ferro che sottraevano a SA Maria NA - e di danneggiamento, perché distruggevano la struttura della recinzione del terreno di proprietà della NA.
2 - Gli imputati proponevano appello sostenendo che:
a - nella sentenza di primo grado non si era vagliata accuratamente l'attendibilità della testimonianza della persona offesa;
b - la rete metallica e i pioli non erano mai usciti dalla sfera di appartenenza della p.o., posto che la stessa ne aveva osservato la asportazione e il posizionamento ai piedi del varco senza intervenire;
gli imputati, peraltro, avevano asportato la rete soltanto per poter accedere ai loro fondi.
3 - La corte di appello di Palermo, con sentenza del 27 gennaio 1999, confermava la sentenza del pretore osservando che "le dichiarazioni della persona offesa, la cui attendibilità era stata posta in discussione, risultavano credibili proprio sulla scorta delle ulteriori risultanze processuali, atteso che la recinzione metallica e i pioli in ferro erano stati rinvenuti, a seguito di perquisizione domiciliare, presso una casa di proprietà di GI TE abitata dal genero D'CO e dalla figlia AN NE, contrariamente a quanto sostenuto, in sede di esame, dall'imputato NE, il quale, dopo avere ammesso di avere asportato la recinzione, aveva dichiarato di averla lasciata sul terreno.
4 - Gli imputati propongono ricorso per cassazione ribadendo che:
a - la testimonianza della persona offesa deve essere attentamente valutata e ciò non ha fatto il giudice di merito;
b - i ricorrenti si erano limitati a rimuovere la rete metallica che impediva ad essi di accedere al loro fondo;
c - la rete e i pioli non erano mai usciti dalla sfera di vigilanza della Morava sicché il delitto di furto non si era consumato;
d - non si era verificato alcun danneggiamento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1 - I motivi sono inammissibili perché non specifici. I ricorrenti, invero, oltre che ripetere pressoché alla lettera i motivi di appello - e questa circostanza è già indubbia causa di inammissibilità - non si sono per nulla misurati con le ragioni addotte dalla corte di merito per disattendere i motivi di appello e confermare la sentenza del pretore.
a - La sentenza impugnata ha sottolineato, come si è visto, che le dichiarazioni della persona offesa erano apparse del. tutto credibili alla luce delle ulteriori risultanze processuali, "atteso che la recinzione metallica e i pioli erano stati rinvenuti, a seguito di perquisizione domiciliare, presso l'abitazione di proprietà di uno degli imputati, la TE, abitazione in cui l'imputata ospitava il genero e D'CO e la figlia AN NE e - ha aggiunto la corte d'appello - ciò contraddice il NE, il quale, nell'ammettere di avere asportato la recinzione, aveva dichiarato di averla lasciata sul terreno, nei pressi del varco".
La corte ha puntualizzato, a questo punto, che "aldilà di ogni considerazione sui motivi che avrebbero indotto gli imputati a rimuovere la recinzione, risultava provato il fatto che la stessa era stata asportata dagli stessi sottraendola alla disponibilità della proprietaria".
b - A tutto ciò nel ricorso non si oppone alcunché, se non la tesi - prospettata nei motivi di appello - che gli imputati avevano rimosso la recinzione per poter accedere ai loro fondi, la tesi - pure esposta nei motivi di appello - che la recinzione era rimasta nei pressi del varco, la tesi, infine, - anch'essa nei motivi di appello - che la NA non aveva mai perso di vista la recinzione e i pioli, come se fosse sufficiente, per non perdere la disponibilità della propria cosa, sapere dove la stessa è stata collocata dagli autori del furto - e, magari, poterla seguire con lo sguardo - allorché il luogo in cui la cosa sottratta è stata collocata appartenga agli autori del furto o ad altri, luoghi nei quali il derubato non potrebbe evidentemente accedere se non autorizzato, donde la sicura perdita di disponibilità della propria cosa. 2 - È superfluo, infine, rilevare che la corte di merito ha dedotto correttamente il furto dall'essere state portate le cose sottratte nella proprietà della TE e non lasciate, come aveva affermato il NE, sul terreno, nei pressi del varco.
Può anche darsi che il profitto che gli imputati volevano trarre dalla sottrazione della cosa fosse quello di poter accedere ai loro fondi;
ma, sta di fatto che hanno portato nella abitazione di uno di loro le cose rimosse e questo trasferimento - al quale nulla si è obiettato - è stato correttamente interpretato dai giudici di merito come sicuro indice della volontà di impossessarsi di quelle cose.
P.Q.M.
La corte di cassazione
Dichiara
inammissibili i ricorsi e condanna
i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di L.
1.000.000 a favore della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 25 novembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 9 maggio 2000