CASS
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 05/06/2025, n. 20898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 20898 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE Composta da CA RA - Presidente - Sent. n. sez. 493/2025 ALDO ACETO - Relatore - CC - 20/03/2025 LE CA R.G.N. 37241/2024 ER TI US LL ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: LO AN nata a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 17/10/2024 del TRIB. LIBERTA' di Salerno Udita la relazione svolta dal Consigliere LD AC;
sentite le richieste del Sostituto Procuratore generale, Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;
udito il difensore, Avv. Carla Lauretano, che si è riportata ai motivi insistendo per l’accoglimento del ricorso della propria assistita 1.AN LO ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del 17 ottobre 2024 del Tribunale di Salerno che, accogliendo l’appello del Pubblico ministero, ha ripristinato il sequestro preventivo delle opere da lei realizzate in Praiano in ritenuta violazione degli artt. 44, comma 1, lett. c), 71, 72, 93, 94 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001, 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004, 734 cod. pen. 1.1.Con il primo motivo deduce l’inosservanza e/o l’erronea applicazione dell’art. 322-bis cod. proc. pen. in conseguenza della violazione del principio devolutivo affermato dall’art. 310 cod. proc. pen., avendo il Tribunale dell’appello cautelare emesso l’ordinanza impugnata in base ad un reato, gli artt. 13 e 30, comma 1, legge n, 394 del 1991, non contestato nel decreto di sequestro del 19 marzo 2024, e nemmeno nell’avviso di conclusione delle indagini preliminari Penale Sent. Sez. 3 Num. 20898 Anno 2025 Presidente: RA CA Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 20/03/2025 2 emesso ai sensi dell’art. 415-bis cod. proc. pen. L’art. 310 cod. proc. pen., afferma, non richiama l’art. 309, comma 9, sicché non è consentito al tribunale dell’appello cautelare riformare o confermare il provvedimento impugnato per motivi diversi da quelli devoluti in sede di impugnazione. 1.2.Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. per mancanza di motivazione in relazione all’omesso esame di punti decisivi in ordine all’accertamento dei presupposti dei cui all’art. 321 cod. proc. pen., per la sopravvenuta mancanza delle condizioni di applicabilità del sequestro a seguito dell’avvenuto ripristino dello stato dei luoghi. Il sequestro preventivo, afferma, è stato applicato ad un’opera che non esiste più a seguito della sua eliminazione. Il Tribunale neglige che il ripristino è stato effettuato in conformità alle prescrizioni imposte dall’UTC del Comune di Praiano e dal Giudice per le indagini preliminari, come attestato dai Carabinieri e dal Responsabile del Settore Urbanistico-Edilizia Privata del Comune nonché dalla comunicazione di fine lavori e relativo collaudo con allegata documentazione fotografica. Inoltre, prosegue, il Tribunale non ha considerato che il locale tecnico è interrato e non fuori terra o in appoggio o in aderenza al preesistente immobile;
in particolare, si tratta di un locale posto al di sotto del preesistente immobile e destinato ad ospitare gli impianti tecnologici (boiler e caldaia). L’omesso esame di tale ulteriore punto decisivo inficia la decisione per assenza di motivazione. 1.3. Con il terzo motivo, che richiama gli argomenti del secondo, deduce, sotto altro profilo, la violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. per mancanza di motivazione in relazione all’omesso esame di punti decisivi in ordine all’accertamento dei presupposti dei cui all’art. 321 cod. proc. pen. e della permanenza del periculum in mora ai fini del sequestro a seguito del ripristino dello status quo ante. 2.Il ricorso è inammissibile. 3.Dalla lettura dell’ordinanza impugnata risulta che: 3.1.nell’ambito del procedimento penale, iscritto a carico della ricorrente (quale committente) e dell’esecutore materiale delle opere edili per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 44, lett. c), d.P.R.n. 380 del 2001 (capo 1), 110 cod. pen., 181, comma 1, in relazione agli artt. 136 e 146 d.lgs. n. 42 del 2004 (capo 2), 110, 734 cod. pen. (capo 3), 110 cod. pen., 64 e 71 d.P.R. n. 380 del 2001 (capo 4), 65 e 72 d.P.R. n. 380 del 2001 (capo 5), 110 cod. pen., 93, 94, 95 d.P.R. n. 380 del 2001 (capo 6), 110 cod. pen., 13 comma 1, e 30, comma 1, legge n. 394 del 1991, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, ritenuta la 3 sussistenza indiziaria dei reati, con esclusione del solo reato di cui all’art. 734 cod. pen., con decreto del 18 marzo 2024 aveva ordinato il sequestro preventivo delle opere oggetto di abusiva realizzazione siccome eseguite in zona sismica, sottoposta a vincolo paesaggistico e in area compresa nel perimetro del Parco Regionale dei TI Lattari, in assenza del permesso di costruire, dell’autorizzazione dell’autorità preposta al vincolo paesaggistico, in assenza di progetto esecutivo, senza la direzione di un tecnico abilitato (trattandosi di opere in conglomerato cementizio), senza averne fatto denunzia al competente sportello unico, senza l’autorizzazione dell’autorità preposta alla tutela del vincolo sismico, senza attenersi ai criteri tecnico-descrittivi previsti per le zone sismiche, in assenza del preventivo nulla-osta dell’Ente-Parco, trattandosi, in altre parole, di opera totalmente abusiva sotto ogni profilo;
3.2.in particolare, si contesta la realizzazione, ex novo, di un locale tecnico cui si accede mediante una porta larga mt. 1,10 e alta mt. 1,85, esteso 14 metri quadrati e alto 2,10 metri, al cui interno erano presenti dei muri di contenimento per effetto dello sbancamento del terrapieno di contenimento del terrazzo antistante;
in buona sostanza - afferma il Tribunale - «è stato creato, attraverso lo sbancamento, un sottopiano fuori terra, adibito a vuoto tecnico, e accessibile attraverso una porta, con conseguente modifica del prospetto e della sagoma (…) all’interno del sottopiano, accessibile dall’esterno, sono stati creati degli spazi interni con realizzazione di muri in cemento armato»; 3.3.con istanza del 5 aprile 2024 la ricorrente aveva chiesto la revoca del sequestro preventivo previo ripristino dello status quo;
3.4.con provvedimento del 17 settembre 2024 il Giudice, preso atto della riduzione in pristino delle opere non sanabili, aveva revocato il sequestro per sopravvenuta mancanza del periculum in mora;
3.5.avverso la revoca il Pubblico ministero aveva interposto appello osservando, in estrema sintesi, che in realtà il manufatto non era stato fisicamente eliminato e che lo scopo perseguito con la sua realizzazione a fianco di una unità preesistente era quello di frazionare l’unico immobile in due distinte unità immobiliari, autonome dal punto di vista abitativo;
non si trattava della sola rimozione degli impianti o della chiusura della porta di accesso al manufatto perché ciò non comporta la sottrazione dell’immobile abusivo al proprietario e ai suoi possibili utilizzi illeciti essendo necessario, quando non ne sia possibile la demolizione, la tombatura o il cd. riempimento;
3.6.il Tribunale ha condiviso le considerazioni del Pubblico ministero osservando che la realizzazione in corrispondenza del vano porta di una parete di tompagnatura in pietrame calcareo non può ritenersi idonea a ripristinare lo status quo ante;
il particolare, non è stato posto rimedio allo sbancamento, alla realizzazione del piano fuori terra con creazione di spazi interni, alla realizzazione 4 di detti spazi interni con costruzione di muri in cemento armato: «[i]n sostanza, tutti gli elementi abusivamente realizzati e che hanno determinato una allarmante alterazione del territorio sotto plurimi aspetti, ovvero sotto il profilo urbanistico, paesaggistico e sismico, oltre che concretizzando un pericolo per la staticità della struttura, non sono stati rimossi (…) l’inaccessibilità, neanche in via definitiva, al vuoto tecnico creato ex novo non può ritenersi essa stessa ripristino dello status quo ante e tanto perché (…) l’opera, come abusivamente realizzata, continua e persistere con dannosi effetti, ancora in essere, incidenti sul territorio, anche dal punto paesaggistico, ovvero sulla sagoma e sul prospetto della struttura, cui si accompagna una notevole rilevanza dell’opera, sempre attuale, sulla staticità dell’intera struttura cui accede e sotto il profilo sismico (…) all’attualità l’opera abusiva è stata resa solo inaccessibile con modalità di facile rimozione (…) Per il resto il piano fuori terra realizzato per effetto dello sbancamento, all’indomani del ripristino, persiste sul territorio di interesse, con la conseguenza che l’abuso non è stato eliminato nella sua portata dannosa per il territorio costiero». 4.Tanto premesso, ricorda il Collegio che avverso le ordinanze emesse a norma degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge. 4.1.Come reiteratamente affermato dalla Corte di cassazione, «in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge” per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice» (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 - 01; si vedano, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611-01, e, in motivazione, Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno;
tra le più recenti, Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Rv. 269119 - 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Rv. 257007-01; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Rv. 252430-01; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129 - 01; Sez. 3, n. 9709 del 10/10/2023, dep. 2024, Università degli Studi Niccolò Cusano Telematica Roma, non mass. sul punto). 4.2. è quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, n.m.; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, cit.) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Rv. 252898-01). 4.3. , invece è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in 5 relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Rv. 196361 - 01), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, Rv. 197465-01; Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Rv. 213486-01; Sez. 1, n. 43433 dell’8/11/2005, Rv. 233270- 01; Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, Rv. 250482-01) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, Rv. 190883-01; Sez. 6, n. 25631 del 24/05/2012, Rv. 254161 - 01) e, più in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; nello stesso senso anche Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Rv. 260314, secondo cui la motivazione dell'ordinanza confermativa del decreto di sequestro probatorio è meramente apparente - quindi censurabile con il ricorso per cassazione per violazione di legge - quando le argomentazioni in ordine al "fumus" del carattere di pertinenza ovvero di corpo del reato dei beni sottoposti a vincolo non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto). 4.4.Anche per l'accertamento del fatto, sui quali è stata fondata l'emissione del provvedimento di sequestro, si traduce in una violazione di legge per mancanza di motivazione, censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma primo cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 38850 del 04/12/2017, Castiglia, Rv. 273812 - 01; Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, Rv. 264011; Sez. 1, n. 48253 del 12/09/2017, n.m.; Sez. 3, n. 38026 del 19/04/2017, n.m.; Sez. 3, n. 38025 del 19/04/2017, n.m.). 4.5.In tal caso è onere del ricorrente: a) allegare al ricorso l’elemento indiziario dirimente di cui eccepisce l’omesso esame;
b) dare prova della sua effettiva esistenza tra gli atti trasmessi al tribunale del riesame o comunque della sua acquisizione nel corso dell’udienza camerale;
c) spiegarne la natura decisiva alla luce sia della limitata cognizione del giudice del riesame (cui non può essere demandato un giudizio anticipato sulla responsabilità di chi chiede il riesame del provvedimento cautelare reale) (cfr., sul punto, Sez. 3, n. 14823 del 30/11/2016, dep. 2017, Lochi, n.m., secondo cui «poiché il c.d."effetto devolutivo" del riesame deve essere inteso nel senso che il tribunale è tenuto a valutare, indipendentemente dalla prospettazione del ricorrente, ogni aspetto relativo ai presupposti della misura cautelare (“fumus commissi delicti" e, nel sequestro preventivo," periculum in mora”) (Sez. 3, n. 35083 del 14/04/2016, Talano, Rv. 267508), il vizio denunciabile come violazione di legge deve riguardare l’omessa motivazione su questioni decisive sottoposte al Tribunale del riesame ed evincibili dagli atti ad esso trasmessi o dalle produzioni difensive (atti, compresi quelli investigativi, la cui esistenza il ricorrente ha comunque l’onere di provare nella 6 loro fisica collocazione tra quelli a disposizione del Tribunale e allegare al ricorso)»). 5.Il primo motivo è manifestamente infondato in fatto prima ancora che in diritto. 5.1.In alcuna parte del provvedimento impugnato il Tribunale ha fatto leva, ai fini del decidere, su argomenti non devoluti dal pubblico ministero, men che meno sulla circostanza, tutt’altro che decisiva, che l’immobile si trovi all’interno del perimetro del Parco Regionale dei TI Lattari. Che il Tribunale dia conto dei capi di imputazione provvisoriamente rubricati con l’aggiunta di un reato non contestato in sede di avviso di conclusione delle indagini preliminari è circostanza ininfluente (e, come detto, non decisiva) non avendo il Tribunale aggiunto alcunché alle questioni devolute con l’appello e non avendo deciso per il sol fatto che l’immobile si trova in zona Parco. Ché, anzi, dall’esame dell’atto di appello il reato di cui all’art. 30, comma 1, legge n. 394 del 1991, risulta effettivamente ed espressamente contestato al capo 7, non potendosi fare carico al Tribunale delle scelte successivamente adottate dal Pubblico ministero in sede di esercizio dell’azione penale. 6.Sono generici, manifestamente infondati e proposti al di fuori dei casi consentiti dalla legge il secondo ed il terzo motivo. 6.1.L’inesistenza delle opere abusive costituisce postulato difensivo che mal si concilia (né si confronta) con quanto molto chiaramente sostenuto dal Tribunale in ordine alla fisica persistenza del manufatto. Le contrarie affermazioni difensive scontano i limiti della cognizione della Corte di cassazione in sede di scrutinio delle misure cautelari reali per come sopra ampiamente illustrate che non tollerano deduzioni finalizzate al malgoverno degli elementi di prova e dunque a dedurre, nei fatti, un vizio di motivazione. L’affermata eliminazione delle opere votate alla fruizione dell’immobile a fini residenziali non toglie sostanza all’argomento accusatorio della piena sussistenza di un bene urbanisticamente illegittimo nella sua fisica consistenza prima ancora della sua utilizzazione la cui restituzione rende oltremodo attuale e concreto il pericolo di interventi volti al suo futuro utilizzo. 6.2.La ricorrente non coglie la ratio decidendi pretendendo di attribuire rilevanza decisiva a fatti valutati e ritenuti irrilevanti dal giudice dell’appello cautelare a prescindere dalla circostanza che si tratti di locale fuori terra o meno, rilevando la sola circostanza del possibile riutilizzo abusivo dell’immobile una volta restituito alla proprietaria nella sua piena e incondizionata disponibilità. 6.3.A non diversi rilievi si espone il terzo motivo che fonda il suo argomentare sull’attuale inesistenza dell’opera a seguito degli interventi di ripristino che, come 7 detto, il tribunale ha ritenuto tali da non comportare il venir meno dell’opera nella sua fisicità. 7.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa della ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente nella misura di 3.000,00. Il Collegio intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall’art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopra indicate. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 20/03/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente LD AC CA AC
sentite le richieste del Sostituto Procuratore generale, Ettore Pedicini, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio;
udito il difensore, Avv. Carla Lauretano, che si è riportata ai motivi insistendo per l’accoglimento del ricorso della propria assistita 1.AN LO ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del 17 ottobre 2024 del Tribunale di Salerno che, accogliendo l’appello del Pubblico ministero, ha ripristinato il sequestro preventivo delle opere da lei realizzate in Praiano in ritenuta violazione degli artt. 44, comma 1, lett. c), 71, 72, 93, 94 e 95 d.P.R. n. 380 del 2001, 181, comma 1, d.lgs. n. 42 del 2004, 734 cod. pen. 1.1.Con il primo motivo deduce l’inosservanza e/o l’erronea applicazione dell’art. 322-bis cod. proc. pen. in conseguenza della violazione del principio devolutivo affermato dall’art. 310 cod. proc. pen., avendo il Tribunale dell’appello cautelare emesso l’ordinanza impugnata in base ad un reato, gli artt. 13 e 30, comma 1, legge n, 394 del 1991, non contestato nel decreto di sequestro del 19 marzo 2024, e nemmeno nell’avviso di conclusione delle indagini preliminari Penale Sent. Sez. 3 Num. 20898 Anno 2025 Presidente: RA CA Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 20/03/2025 2 emesso ai sensi dell’art. 415-bis cod. proc. pen. L’art. 310 cod. proc. pen., afferma, non richiama l’art. 309, comma 9, sicché non è consentito al tribunale dell’appello cautelare riformare o confermare il provvedimento impugnato per motivi diversi da quelli devoluti in sede di impugnazione. 1.2.Con il secondo motivo deduce la violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. per mancanza di motivazione in relazione all’omesso esame di punti decisivi in ordine all’accertamento dei presupposti dei cui all’art. 321 cod. proc. pen., per la sopravvenuta mancanza delle condizioni di applicabilità del sequestro a seguito dell’avvenuto ripristino dello stato dei luoghi. Il sequestro preventivo, afferma, è stato applicato ad un’opera che non esiste più a seguito della sua eliminazione. Il Tribunale neglige che il ripristino è stato effettuato in conformità alle prescrizioni imposte dall’UTC del Comune di Praiano e dal Giudice per le indagini preliminari, come attestato dai Carabinieri e dal Responsabile del Settore Urbanistico-Edilizia Privata del Comune nonché dalla comunicazione di fine lavori e relativo collaudo con allegata documentazione fotografica. Inoltre, prosegue, il Tribunale non ha considerato che il locale tecnico è interrato e non fuori terra o in appoggio o in aderenza al preesistente immobile;
in particolare, si tratta di un locale posto al di sotto del preesistente immobile e destinato ad ospitare gli impianti tecnologici (boiler e caldaia). L’omesso esame di tale ulteriore punto decisivo inficia la decisione per assenza di motivazione. 1.3. Con il terzo motivo, che richiama gli argomenti del secondo, deduce, sotto altro profilo, la violazione dell’art. 125, comma 3, cod. proc. pen. per mancanza di motivazione in relazione all’omesso esame di punti decisivi in ordine all’accertamento dei presupposti dei cui all’art. 321 cod. proc. pen. e della permanenza del periculum in mora ai fini del sequestro a seguito del ripristino dello status quo ante. 2.Il ricorso è inammissibile. 3.Dalla lettura dell’ordinanza impugnata risulta che: 3.1.nell’ambito del procedimento penale, iscritto a carico della ricorrente (quale committente) e dell’esecutore materiale delle opere edili per i reati di cui agli artt. 110 cod. pen., 44, lett. c), d.P.R.n. 380 del 2001 (capo 1), 110 cod. pen., 181, comma 1, in relazione agli artt. 136 e 146 d.lgs. n. 42 del 2004 (capo 2), 110, 734 cod. pen. (capo 3), 110 cod. pen., 64 e 71 d.P.R. n. 380 del 2001 (capo 4), 65 e 72 d.P.R. n. 380 del 2001 (capo 5), 110 cod. pen., 93, 94, 95 d.P.R. n. 380 del 2001 (capo 6), 110 cod. pen., 13 comma 1, e 30, comma 1, legge n. 394 del 1991, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Salerno, ritenuta la 3 sussistenza indiziaria dei reati, con esclusione del solo reato di cui all’art. 734 cod. pen., con decreto del 18 marzo 2024 aveva ordinato il sequestro preventivo delle opere oggetto di abusiva realizzazione siccome eseguite in zona sismica, sottoposta a vincolo paesaggistico e in area compresa nel perimetro del Parco Regionale dei TI Lattari, in assenza del permesso di costruire, dell’autorizzazione dell’autorità preposta al vincolo paesaggistico, in assenza di progetto esecutivo, senza la direzione di un tecnico abilitato (trattandosi di opere in conglomerato cementizio), senza averne fatto denunzia al competente sportello unico, senza l’autorizzazione dell’autorità preposta alla tutela del vincolo sismico, senza attenersi ai criteri tecnico-descrittivi previsti per le zone sismiche, in assenza del preventivo nulla-osta dell’Ente-Parco, trattandosi, in altre parole, di opera totalmente abusiva sotto ogni profilo;
3.2.in particolare, si contesta la realizzazione, ex novo, di un locale tecnico cui si accede mediante una porta larga mt. 1,10 e alta mt. 1,85, esteso 14 metri quadrati e alto 2,10 metri, al cui interno erano presenti dei muri di contenimento per effetto dello sbancamento del terrapieno di contenimento del terrazzo antistante;
in buona sostanza - afferma il Tribunale - «è stato creato, attraverso lo sbancamento, un sottopiano fuori terra, adibito a vuoto tecnico, e accessibile attraverso una porta, con conseguente modifica del prospetto e della sagoma (…) all’interno del sottopiano, accessibile dall’esterno, sono stati creati degli spazi interni con realizzazione di muri in cemento armato»; 3.3.con istanza del 5 aprile 2024 la ricorrente aveva chiesto la revoca del sequestro preventivo previo ripristino dello status quo;
3.4.con provvedimento del 17 settembre 2024 il Giudice, preso atto della riduzione in pristino delle opere non sanabili, aveva revocato il sequestro per sopravvenuta mancanza del periculum in mora;
3.5.avverso la revoca il Pubblico ministero aveva interposto appello osservando, in estrema sintesi, che in realtà il manufatto non era stato fisicamente eliminato e che lo scopo perseguito con la sua realizzazione a fianco di una unità preesistente era quello di frazionare l’unico immobile in due distinte unità immobiliari, autonome dal punto di vista abitativo;
non si trattava della sola rimozione degli impianti o della chiusura della porta di accesso al manufatto perché ciò non comporta la sottrazione dell’immobile abusivo al proprietario e ai suoi possibili utilizzi illeciti essendo necessario, quando non ne sia possibile la demolizione, la tombatura o il cd. riempimento;
3.6.il Tribunale ha condiviso le considerazioni del Pubblico ministero osservando che la realizzazione in corrispondenza del vano porta di una parete di tompagnatura in pietrame calcareo non può ritenersi idonea a ripristinare lo status quo ante;
il particolare, non è stato posto rimedio allo sbancamento, alla realizzazione del piano fuori terra con creazione di spazi interni, alla realizzazione 4 di detti spazi interni con costruzione di muri in cemento armato: «[i]n sostanza, tutti gli elementi abusivamente realizzati e che hanno determinato una allarmante alterazione del territorio sotto plurimi aspetti, ovvero sotto il profilo urbanistico, paesaggistico e sismico, oltre che concretizzando un pericolo per la staticità della struttura, non sono stati rimossi (…) l’inaccessibilità, neanche in via definitiva, al vuoto tecnico creato ex novo non può ritenersi essa stessa ripristino dello status quo ante e tanto perché (…) l’opera, come abusivamente realizzata, continua e persistere con dannosi effetti, ancora in essere, incidenti sul territorio, anche dal punto paesaggistico, ovvero sulla sagoma e sul prospetto della struttura, cui si accompagna una notevole rilevanza dell’opera, sempre attuale, sulla staticità dell’intera struttura cui accede e sotto il profilo sismico (…) all’attualità l’opera abusiva è stata resa solo inaccessibile con modalità di facile rimozione (…) Per il resto il piano fuori terra realizzato per effetto dello sbancamento, all’indomani del ripristino, persiste sul territorio di interesse, con la conseguenza che l’abuso non è stato eliminato nella sua portata dannosa per il territorio costiero». 4.Tanto premesso, ricorda il Collegio che avverso le ordinanze emesse a norma degli artt. 322-bis e 324 cod. proc. pen., il ricorso per cassazione è ammesso solo per violazione di legge. 4.1.Come reiteratamente affermato dalla Corte di cassazione, «in tema di riesame delle misure cautelari reali, nella nozione di "violazione di legge” per cui soltanto può essere proposto ricorso per cassazione a norma dell'art. 325, comma 1, cod. proc. pen., rientrano la mancanza assoluta di motivazione o la presenza di motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, ma non l'illogicità manifesta, la quale può denunciarsi nel giudizio di legittimità soltanto tramite lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 stesso codice» (Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, Bevilacqua, Rv. 226710 - 01; si vedano, nello stesso senso, Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611-01, e, in motivazione, Sez. U, n. 5 del 26/02/1991, Bruno;
tra le più recenti, Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017, Rv. 269119 - 01; Sez. 6, n. 20816 del 28/02/2013, Rv. 257007-01; Sez. 1, n. 6821 del 31/01/2012, Rv. 252430-01; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, Rv. 248129 - 01; Sez. 3, n. 9709 del 10/10/2023, dep. 2024, Università degli Studi Niccolò Cusano Telematica Roma, non mass. sul punto). 4.2. è quella che manca fisicamente (Sez. 5, n. 4942 del 04/08/1998, n.m.; Sez. 5, n. 35532 del 25/06/2010, cit.) o che è graficamente indecifrabile (Sez. 3, n. 19636 del 19/01/2012, Rv. 252898-01). 4.3. , invece è solo quella che «non risponda ai requisiti minimi di esistenza, completezza e logicità del discorso argomentativo su cui si è fondata la decisione, mancando di specifici momenti esplicativi anche in 5 relazione alle critiche pertinenti dedotte dalle parti» (Sez. 1, n. 4787 del 10/11/1993, Rv. 196361 - 01), come, per esempio, nel caso di utilizzo di timbri o moduli a stampa (Sez. 1, n. 1831 del 22/04/1994, Rv. 197465-01; Sez. 4, n. 520 del 18/02/1999, Rv. 213486-01; Sez. 1, n. 43433 dell’8/11/2005, Rv. 233270- 01; Sez. 3, n. 20843, del 28/04/2011, Rv. 250482-01) o di ricorso a clausole di stile (Sez. 6, n. 7441 del 13/03/1992, Rv. 190883-01; Sez. 6, n. 25631 del 24/05/2012, Rv. 254161 - 01) e, più in generale, quando la motivazione dissimuli la totale mancanza di un vero e proprio esame critico degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la decisione, o sia priva dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidonea a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U., n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 - 01; nello stesso senso anche Sez. 4, n. 43480 del 30/09/2014, Rv. 260314, secondo cui la motivazione dell'ordinanza confermativa del decreto di sequestro probatorio è meramente apparente - quindi censurabile con il ricorso per cassazione per violazione di legge - quando le argomentazioni in ordine al "fumus" del carattere di pertinenza ovvero di corpo del reato dei beni sottoposti a vincolo non risultano ancorate alle peculiarità del caso concreto). 4.4.Anche per l'accertamento del fatto, sui quali è stata fondata l'emissione del provvedimento di sequestro, si traduce in una violazione di legge per mancanza di motivazione, censurabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 325, comma primo cod. proc. pen. (Sez. 3, n. 38850 del 04/12/2017, Castiglia, Rv. 273812 - 01; Sez. 3, n. 28241 del 18/02/2015, Rv. 264011; Sez. 1, n. 48253 del 12/09/2017, n.m.; Sez. 3, n. 38026 del 19/04/2017, n.m.; Sez. 3, n. 38025 del 19/04/2017, n.m.). 4.5.In tal caso è onere del ricorrente: a) allegare al ricorso l’elemento indiziario dirimente di cui eccepisce l’omesso esame;
b) dare prova della sua effettiva esistenza tra gli atti trasmessi al tribunale del riesame o comunque della sua acquisizione nel corso dell’udienza camerale;
c) spiegarne la natura decisiva alla luce sia della limitata cognizione del giudice del riesame (cui non può essere demandato un giudizio anticipato sulla responsabilità di chi chiede il riesame del provvedimento cautelare reale) (cfr., sul punto, Sez. 3, n. 14823 del 30/11/2016, dep. 2017, Lochi, n.m., secondo cui «poiché il c.d."effetto devolutivo" del riesame deve essere inteso nel senso che il tribunale è tenuto a valutare, indipendentemente dalla prospettazione del ricorrente, ogni aspetto relativo ai presupposti della misura cautelare (“fumus commissi delicti" e, nel sequestro preventivo," periculum in mora”) (Sez. 3, n. 35083 del 14/04/2016, Talano, Rv. 267508), il vizio denunciabile come violazione di legge deve riguardare l’omessa motivazione su questioni decisive sottoposte al Tribunale del riesame ed evincibili dagli atti ad esso trasmessi o dalle produzioni difensive (atti, compresi quelli investigativi, la cui esistenza il ricorrente ha comunque l’onere di provare nella 6 loro fisica collocazione tra quelli a disposizione del Tribunale e allegare al ricorso)»). 5.Il primo motivo è manifestamente infondato in fatto prima ancora che in diritto. 5.1.In alcuna parte del provvedimento impugnato il Tribunale ha fatto leva, ai fini del decidere, su argomenti non devoluti dal pubblico ministero, men che meno sulla circostanza, tutt’altro che decisiva, che l’immobile si trovi all’interno del perimetro del Parco Regionale dei TI Lattari. Che il Tribunale dia conto dei capi di imputazione provvisoriamente rubricati con l’aggiunta di un reato non contestato in sede di avviso di conclusione delle indagini preliminari è circostanza ininfluente (e, come detto, non decisiva) non avendo il Tribunale aggiunto alcunché alle questioni devolute con l’appello e non avendo deciso per il sol fatto che l’immobile si trova in zona Parco. Ché, anzi, dall’esame dell’atto di appello il reato di cui all’art. 30, comma 1, legge n. 394 del 1991, risulta effettivamente ed espressamente contestato al capo 7, non potendosi fare carico al Tribunale delle scelte successivamente adottate dal Pubblico ministero in sede di esercizio dell’azione penale. 6.Sono generici, manifestamente infondati e proposti al di fuori dei casi consentiti dalla legge il secondo ed il terzo motivo. 6.1.L’inesistenza delle opere abusive costituisce postulato difensivo che mal si concilia (né si confronta) con quanto molto chiaramente sostenuto dal Tribunale in ordine alla fisica persistenza del manufatto. Le contrarie affermazioni difensive scontano i limiti della cognizione della Corte di cassazione in sede di scrutinio delle misure cautelari reali per come sopra ampiamente illustrate che non tollerano deduzioni finalizzate al malgoverno degli elementi di prova e dunque a dedurre, nei fatti, un vizio di motivazione. L’affermata eliminazione delle opere votate alla fruizione dell’immobile a fini residenziali non toglie sostanza all’argomento accusatorio della piena sussistenza di un bene urbanisticamente illegittimo nella sua fisica consistenza prima ancora della sua utilizzazione la cui restituzione rende oltremodo attuale e concreto il pericolo di interventi volti al suo futuro utilizzo. 6.2.La ricorrente non coglie la ratio decidendi pretendendo di attribuire rilevanza decisiva a fatti valutati e ritenuti irrilevanti dal giudice dell’appello cautelare a prescindere dalla circostanza che si tratti di locale fuori terra o meno, rilevando la sola circostanza del possibile riutilizzo abusivo dell’immobile una volta restituito alla proprietaria nella sua piena e incondizionata disponibilità. 6.3.A non diversi rilievi si espone il terzo motivo che fonda il suo argomentare sull’attuale inesistenza dell’opera a seguito degli interventi di ripristino che, come 7 detto, il tribunale ha ritenuto tali da non comportare il venir meno dell’opera nella sua fisicità. 7.Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., essendo essa ascrivibile a colpa della ricorrente (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente nella misura di 3.000,00. Il Collegio intende in tal modo esercitare la facoltà, introdotta dall’art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017, di aumentare, oltre il massimo edittale, la sanzione prevista dall’art. 616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità del ricorso considerate le ragioni della inammissibilità stessa come sopra indicate. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 20/03/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente LD AC CA AC