TRIB
Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 20/11/2025, n. 2062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 2062 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PATTI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 269 /2018 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Via Trieste n. 16, C/o Avv. C.F._1
RO US 98066 Patti ITALIA presso lo studio dell'Avv. TIMPANARO
AN che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA C/O AVVOCATURA INPS VIA CP_1
OM RA IN presso lo studio dell'Avv. OLLA MARINA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Ripetizione di indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO La presente controversia riguarda la richiesta di ripetizione di indebito pensionistico avanzata dall' per un importo pari a € 2.561,70, riferito al CP_1 periodo compreso tra il 1° luglio 2016 e il 30 novembre 2016. L'ente previdenziale ha fondato la propria pretesa sulla revisione dello stato di invalidità della ricorrente, che ha comportato la modifica della categoria di invalidità e, conseguentemente, la rimodulazione del trattamento economico spettante.
L'art. 2033 c.c. disciplina il principio generale della ripetizione dell'indebito, stabilendo che chi ha ricevuto un pagamento non dovuto è tenuto a restituirlo, salvo specifiche disposizioni di legge. Tuttavia, la giurisprudenza della Corte
Costituzionale e della Corte di Cassazione ha riconosciuto in più occasioni la necessità di salvaguardare il principio del legittimo affidamento del percipiente, con particolare riferimento alle prestazioni assistenziali e previdenziali. È stato più volte sottolineato che il diritto alla ripetizione dell'indebito debba essere valutato alla luce dei principi costituzionali di ragionevolezza e proporzionalità, nonché nel rispetto della tutela del pensionato in condizione di vulnerabilità economica.
A tal proposito, è opportuno evidenziare che la giurisprudenza più recente ha approfondito le implicazioni del principio di tutela del legittimo affidamento, ponendo in rilievo il bilanciamento tra l'interesse pubblico al recupero delle somme e l'interesse del cittadino alla certezza delle situazioni giuridiche. In tale ottica, la Corte Costituzionale ha più volte ribadito come la ripetizione dell'indebito possa avvenire solo in presenza di elementi concreti che escludano la buona fede del percipiente e la sua dipendenza economica dalla prestazione ricevuta.
Dall'esame degli atti emerge che la ricorrente ha percepito la prestazione contestata in buona fede, confidando nella legittimità del provvedimento amministrativo emesso dall' . L'art. 13 della L. 412/1991 sancisce il CP_1 principio secondo cui le somme indebitamente corrisposte a titolo di prestazioni previdenziali non sono ripetibili laddove il pagamento sia avvenuto senza dolo del beneficiario. Tale principio trova applicazione in numerosi precedenti giurisprudenziali, nei quali si è affermata l'esigenza di contemperare l'interesse pubblico alla ripetizione delle somme con la necessità di garantire la stabilità delle condizioni economiche dei percipienti.
L'affidamento dell'individuo nella continuità del beneficio ricevuto è elemento centrale nella valutazione della ripetibilità dell'indebito. La giurisprudenza ha più volte chiarito che, laddove l'errore sia attribuibile esclusivamente alla Pubblica
Amministrazione e il beneficiario abbia fatto affidamento sulla correttezza delle determinazioni ricevute, la restituzione dell'importo percepito potrebbe risultare contraria ai principi di equità e giustizia sociale.
In tal senso, la Corte di Cassazione ha affermato che la Pubblica Amministrazione non può, con effetto retroattivo, modificare una posizione giuridica consolidata, facendone ricadere le conseguenze su un cittadino che ha agito in piena conformità alle disposizioni ricevute (Cass. n. 9924/2009). Parimenti, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 1/2006, ha chiarito che il principio di tutela del pensionato si estende alla conservazione delle somme percepite in buona fede, salvo il caso in cui sia dimostrata una condotta fraudolenta o dolosa da parte dello stesso. Il diritto del pensionato a conservare quanto percepito in virtù di un atto dell'ente previdenziale non può essere compromesso senza una rigorosa verifica della sussistenza dei presupposti per la ripetizione.
La comunicazione datata 8 settembre 2017 risulta viziata sotto il profilo CP_1 della determinatezza dell'importo richiesto, in quanto non indica la ripartizione delle somme per singolo periodo di competenza. Tale circostanza si pone in contrasto con il diritto di difesa della ricorrente, sancito dall'art. 24 Cost., e con il principio di trasparenza dell'azione amministrativa. La genericità della richiesta dell' impedisce alla ricorrente di esercitare il proprio diritto a contestare CP_1 analiticamente l'indebito, ledendo il principio del giusto procedimento amministrativo.
La mancanza di chiarezza e precisione nella richiesta di ripetizione compromette altresì il principio di certezza del diritto, il quale impone che ogni obbligazione pecuniaria sia determinata in maniera inequivocabile. La violazione di tale principio potrebbe portare alla nullità della richiesta, in quanto contrastante con il diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale effettiva. L'assenza di specificazione delle somme richieste impedisce alla parte ricorrente di difendersi adeguatamente, configurando una violazione dei principi del giusto processo.
L'art. 38 della L. 448/1998 dispone che, in caso di accertamento della perdita dei requisiti sanitari per l'erogazione di una prestazione assistenziale, la sospensione del beneficio deve avvenire immediatamente, con revoca della prestazione nei 90 giorni successivi. Nel caso di specie, l' ha formulato la richiesta di CP_1 restituzione delle somme solo nel 2017, oltrepassando abbondantemente il termine annuale stabilito dall'art. 13, comma 12, della L. 412/1991, con conseguente decadenza del diritto al recupero. Tale circostanza assume particolare rilievo alla luce dell'orientamento consolidato della giurisprudenza, secondo cui l'ente previdenziale non può esercitare il proprio potere di autotutela senza rispettare i termini decadenziali previsti dalla legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie il ricorso proposto da e, per l'effetto, dichiara Parte_1 non dovute le somme richieste dall' con la comunicazione del CP_1
08/09/2017;
2. Dichiara nulla la richiesta di ripetizione dell'indebito per indeterminatezza dell'importo e per violazione del principio di tutela del legittimo affidamento;
3. Condanna l' alla restituzione delle somme eventualmente trattenute CP_1 sulla pensione della ricorrente a titolo di ripetizione dell'indebito;
4. Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € CP_1
1200,00 oltre accessori di legge a favore del procuratore di parte ricorrente con relativa distrazione.
Così deciso in Patti 20/11/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Patti, in persona del Giudice Dott. Piccolo Giovanni , , ha pronunciato, la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 269 /2018 R.G., promossa da:
, nato il [...] a [...] , Cod. Fisc. Parte_1
, elettivamente domiciliato in Via Trieste n. 16, C/o Avv. C.F._1
RO US 98066 Patti ITALIA presso lo studio dell'Avv. TIMPANARO
AN che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- ricorrente -
contro
CF elettivamente domiciliato in VIA C/O AVVOCATURA INPS VIA CP_1
OM RA IN presso lo studio dell'Avv. OLLA MARINA che lo rappresenta e difende giusta procura in atti,
- resistente –
OGGETTO: Ripetizione di indebito.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti e verbali.
FATTO E DIRITTO La presente controversia riguarda la richiesta di ripetizione di indebito pensionistico avanzata dall' per un importo pari a € 2.561,70, riferito al CP_1 periodo compreso tra il 1° luglio 2016 e il 30 novembre 2016. L'ente previdenziale ha fondato la propria pretesa sulla revisione dello stato di invalidità della ricorrente, che ha comportato la modifica della categoria di invalidità e, conseguentemente, la rimodulazione del trattamento economico spettante.
L'art. 2033 c.c. disciplina il principio generale della ripetizione dell'indebito, stabilendo che chi ha ricevuto un pagamento non dovuto è tenuto a restituirlo, salvo specifiche disposizioni di legge. Tuttavia, la giurisprudenza della Corte
Costituzionale e della Corte di Cassazione ha riconosciuto in più occasioni la necessità di salvaguardare il principio del legittimo affidamento del percipiente, con particolare riferimento alle prestazioni assistenziali e previdenziali. È stato più volte sottolineato che il diritto alla ripetizione dell'indebito debba essere valutato alla luce dei principi costituzionali di ragionevolezza e proporzionalità, nonché nel rispetto della tutela del pensionato in condizione di vulnerabilità economica.
A tal proposito, è opportuno evidenziare che la giurisprudenza più recente ha approfondito le implicazioni del principio di tutela del legittimo affidamento, ponendo in rilievo il bilanciamento tra l'interesse pubblico al recupero delle somme e l'interesse del cittadino alla certezza delle situazioni giuridiche. In tale ottica, la Corte Costituzionale ha più volte ribadito come la ripetizione dell'indebito possa avvenire solo in presenza di elementi concreti che escludano la buona fede del percipiente e la sua dipendenza economica dalla prestazione ricevuta.
Dall'esame degli atti emerge che la ricorrente ha percepito la prestazione contestata in buona fede, confidando nella legittimità del provvedimento amministrativo emesso dall' . L'art. 13 della L. 412/1991 sancisce il CP_1 principio secondo cui le somme indebitamente corrisposte a titolo di prestazioni previdenziali non sono ripetibili laddove il pagamento sia avvenuto senza dolo del beneficiario. Tale principio trova applicazione in numerosi precedenti giurisprudenziali, nei quali si è affermata l'esigenza di contemperare l'interesse pubblico alla ripetizione delle somme con la necessità di garantire la stabilità delle condizioni economiche dei percipienti.
L'affidamento dell'individuo nella continuità del beneficio ricevuto è elemento centrale nella valutazione della ripetibilità dell'indebito. La giurisprudenza ha più volte chiarito che, laddove l'errore sia attribuibile esclusivamente alla Pubblica
Amministrazione e il beneficiario abbia fatto affidamento sulla correttezza delle determinazioni ricevute, la restituzione dell'importo percepito potrebbe risultare contraria ai principi di equità e giustizia sociale.
In tal senso, la Corte di Cassazione ha affermato che la Pubblica Amministrazione non può, con effetto retroattivo, modificare una posizione giuridica consolidata, facendone ricadere le conseguenze su un cittadino che ha agito in piena conformità alle disposizioni ricevute (Cass. n. 9924/2009). Parimenti, la Corte Costituzionale, con sentenza n. 1/2006, ha chiarito che il principio di tutela del pensionato si estende alla conservazione delle somme percepite in buona fede, salvo il caso in cui sia dimostrata una condotta fraudolenta o dolosa da parte dello stesso. Il diritto del pensionato a conservare quanto percepito in virtù di un atto dell'ente previdenziale non può essere compromesso senza una rigorosa verifica della sussistenza dei presupposti per la ripetizione.
La comunicazione datata 8 settembre 2017 risulta viziata sotto il profilo CP_1 della determinatezza dell'importo richiesto, in quanto non indica la ripartizione delle somme per singolo periodo di competenza. Tale circostanza si pone in contrasto con il diritto di difesa della ricorrente, sancito dall'art. 24 Cost., e con il principio di trasparenza dell'azione amministrativa. La genericità della richiesta dell' impedisce alla ricorrente di esercitare il proprio diritto a contestare CP_1 analiticamente l'indebito, ledendo il principio del giusto procedimento amministrativo.
La mancanza di chiarezza e precisione nella richiesta di ripetizione compromette altresì il principio di certezza del diritto, il quale impone che ogni obbligazione pecuniaria sia determinata in maniera inequivocabile. La violazione di tale principio potrebbe portare alla nullità della richiesta, in quanto contrastante con il diritto fondamentale alla tutela giurisdizionale effettiva. L'assenza di specificazione delle somme richieste impedisce alla parte ricorrente di difendersi adeguatamente, configurando una violazione dei principi del giusto processo.
L'art. 38 della L. 448/1998 dispone che, in caso di accertamento della perdita dei requisiti sanitari per l'erogazione di una prestazione assistenziale, la sospensione del beneficio deve avvenire immediatamente, con revoca della prestazione nei 90 giorni successivi. Nel caso di specie, l' ha formulato la richiesta di CP_1 restituzione delle somme solo nel 2017, oltrepassando abbondantemente il termine annuale stabilito dall'art. 13, comma 12, della L. 412/1991, con conseguente decadenza del diritto al recupero. Tale circostanza assume particolare rilievo alla luce dell'orientamento consolidato della giurisprudenza, secondo cui l'ente previdenziale non può esercitare il proprio potere di autotutela senza rispettare i termini decadenziali previsti dalla legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Patti, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. Accoglie il ricorso proposto da e, per l'effetto, dichiara Parte_1 non dovute le somme richieste dall' con la comunicazione del CP_1
08/09/2017;
2. Dichiara nulla la richiesta di ripetizione dell'indebito per indeterminatezza dell'importo e per violazione del principio di tutela del legittimo affidamento;
3. Condanna l' alla restituzione delle somme eventualmente trattenute CP_1 sulla pensione della ricorrente a titolo di ripetizione dell'indebito;
4. Condanna l' al pagamento delle spese di lite, che si liquidano in € CP_1
1200,00 oltre accessori di legge a favore del procuratore di parte ricorrente con relativa distrazione.
Così deciso in Patti 20/11/2025.
Il Giudice
Dott. Giovanni Piccolo