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Sentenza 14 ottobre 2025
Sentenza 14 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Isernia, sentenza 14/10/2025, n. 299 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Isernia |
| Numero : | 299 |
| Data del deposito : | 14 ottobre 2025 |
Testo completo
RG N 690/2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
- Sezione unica -
In composizione monocratica, in persona del dott. OR OB LI, ai sensi degli articoli 281 quater, 281 quinquies primo comma del Codice di procedura civile vigente ha emesso la seguente
SENTENZA definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. rg. 690/2019 tra le seguenti parti:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Bellano, giusta procura C.F._2 in atti;
- attori (P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_3 P.IVA_1
NT RR, giusta procura in atti;
- convenuto
Oggetto: opposizione all'esecuzione (art. 615, 2°comma c.p.c.) – mutuo fondiario.
Conclusioni
Come da verbale di udienza del 17/01/2025.
Motivi di fatto e di diritto della decisione.
Il Tribunale ritiene che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
Il fatto comunque è così sinteticamente ricostruibile:
Con atto di citazione in riassunzione ex art 616 c.p.c. e Parte_1 Parte_2 hanno convenuto in giudizio la instaurando il giudizio di Controparte_1 merito dell'opposizione al pignoramento immobiliare del 20.12.2017 – avviato a seguito della notifica di atto di precetto mediante il quale era stato intimato loro il pagamento della complessiva somma di € 15.704,39 oltre interessi, in virtù di contratto di mutuo sottoscritto al rogito del Notar di Isernia in data 10.12.2003 (rep. Persona_1
64622, racc. 15986) – chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, di accertare e dichiarare l'impignorabilità dei beni pignorati, nonché, l'inesistenza del diritto della banca di procedere ad esecuzione forzata con conseguente accertamento della nullità del contratto di mutuo ipotecario per usurarietà del tasso di interesse convenuto.
A sostegno della domanda gli opponenti hanno dedotto: l'impignorabilità dei beni oggetto di pignoramento in quanto costituiti in un fondo patrimoniale in data antecedente al pignoramento del 16.12.2003 e con conseguente applicazione del regime di cui all'art. 170 c.c. atteso che il mutuo è stato concesso per mera liquidità e non per ragioni strettamente inerenti i bisogni familiari;
la nullità del contratto di mutuo ex art. 117 c. 8, T.U.B. e art. 9 delibera CICR del 04.03.2003, in quanto ad esso non risulta allegato nessun documento di sintesi contenente l'indicazione dei costi e delle spese che gravavano sul finanziamento, né viene dato atto, nel contratto medesimo, che tale informativa è stata separatamente consegnata al cliente, né ancora nel muto risulta indicato l' ; la nullità del contratto di mutuo per illegittima applicazione del tasso di interesse in violazione della Legge n. 108/1996 e dell'art. 644 c.p.
Si è costituita in giudizio la eccependo l'infondatezza delle Controparte_1 avverse pretese e chiedendone il rigetto.
In particolare, quanto alla dedotta impignorabilità dei beni parte convenuta esclude l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 170 c.c. poiché li stessi risulterebbero gravati da ipoteca in favore del creditore procedente in virtù di un ulteriore contratto di mutuo stipulato in epoca precedente il pignoramento e, in ogni caso, l'obbligazione assunta con il mutuo del 10.12.2003 risulterebbe strumentale ai bisogni della famiglia, reperimento di liquidità ed estinzione dei precedenti mutui erogati dallo stesso istituto di credito ai medesimi debitori. In ordine alla pretesa nullità del contratto ex art. 117 c. 8, T.U.B. e art. 9 delibera CICR del 04.03.2003 la osserva che la presenza nel contratto dell'indicazione dei costi CP_1 connessi al finanziamento e la circostanza che si tratti di rinegoziazione di un precedente contratto inducono a ritenere soddisfatte le esigenze di trasparenze delle condizioni contrattuali non essendo, peraltro, l' un elemento la cui omessa o erronea indicazione incide sulla validità del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB.
Infine, relativamente alla censura di usurarietà del tasso di interesse di cui al contratto di mutuo l'opposta ne eccepisce l'infondatezza in virtù dell'erroneità dei conteggi effettuati dal perito di parte, il quale avrebbe utilizzato delle formule alternative di calcolo tali da ricomprendere nel calcolo del TEG degli oneri fittizi che danno luogo ad una duplicazione degli interessi.
Esaurita l'attività istruttoria, principalmente in via documentale, nonché con la nomina di un consulente tecnico d'ufficio, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 17.01.2025.
OSSERVA
Ciò posto, l'opponente formula diversi motivi di opposizione da valutare separatamente.
In primo luogo, in relazione alla domanda volta all'accertamento dell'impignorabilità dei beni confluiti in fondo patrimoniale, giova premettere che il fondo patrimoniale è una convenzione matrimoniale consistente in un vincolo posto nell'interesse della famiglia su determinati beni (immobili, mobili registrati, titoli di credito) il cui scopo è quello di destinare i beni conferiti ed i loro frutti al soddisfacimento delle necessità familiari, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 170 c.c., i beni che ne fanno parte non possono essere sottoposti ad esecuzione forzata per debiti che il creditore sapeva essere stati contratti per finalità estranee ai bisogni della famiglia.
Quindi il debitore, che si oppone al pignoramento, ha l'onere di provare la sussistenza di un elemento oggettivo, costituito dall'estraneità del debito per il quale si procede al novero di quelli contratti per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, l'altro, soggettivo, estrinsecantesi nella consapevolezza, in capo al creditore procedente, di detta estraneità. Secondo la Suprema Corte, infatti, “l'onere della prova dei presupposti dell'applicabilità dell'art 170 c.c. grava su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale sicché ove sia proposta opposizione ex art 615 c.p.c. per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente il debitore opponente deve dimostrare non solo la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente ma anche che il suo debito verso quest'ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia” (così Cass. 19.02.2013 n. 4011; Cass. Sez Tributaria 7.07.2009 n. 15862; Cass S.U. 12.10.2009 n. 21658).
Per quanto attiene alla prova in ordine all'estraneità del credito ai bisogni della famiglia, la giurisprudenza interpreta restrittivamente il presupposto oggettivo dell'estraneità, di fatto finendo per presumere l'inerenza, anche in virtù del disposto dell'art.143, comma 3, c.c. dei debiti contratti dai coniugi ai bisogni della famiglia (Cass. n. 4593/2017). Nella locuzione (bisogni della famiglia) si include, infatti, ogni vincolo obbligatorio idoneo a determinare un arricchimento anche indiretto del nucleo familiare, tanto che dai bisogni in questione esulano soltanto le ipotesi di obbligazioni contratte per il soddisfacimento di esigenze speculative, o voluttuarie, non meritevoli di tutela. Per il resto è sufficiente che l'obbligazione contratta sia idonea a determinare l'incremento della capacità lavorativa, del reddito e del complessivo tenore di vita della famiglia, perché anche i debiti contratti nell'esercizio dell'attività imprenditoriale valgono a legittimare il creditore a procedere esecutivamente sui beni del fondo, in quanto idonei a soddisfare indirettamente i bisogni della famiglia.
Il debitore, dunque, per potersi avvalere del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo di cui all'art. 170 c.c., deve fornire adeguata prova, non potendosi limitare ad indicare il debito come estraneo ai bisogni della famiglia, atteso che “i beni costituiti in fondo patrimoniale non possono essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell'obbligarsi sia quello di soddisfare i bisogni della famiglia, da intendersi non in senso meramente oggettivo, ma come comprensivi anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell'indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari”.
Il criterio per individuare i crediti che legittimano l'esecuzione sui beni del fondo si rinviene nella relazione tra il fatto generatore dell'obbligazione ed i bisogni della famiglia (Cass. n.3738/2015). Ove la fonte e le ragioni del rapporto obbligatorio abbiano inerenza con le esigenze familiari deve ritenersi operante la regola della piena responsabilità del fondo (Cass. n. 11230/2003).
Ciò posto, in primo luogo è necessario verificare la sussistenza di una regolare costituzione del fondo.
Com'è noto la costituzione del fondo patrimoniale di cui all'art. 167 c.c. è soggetta alle disposizioni dell'art. 162 c.c., circa le forme delle convenzioni matrimoniali, ivi inclusa quella del quarto comma, che ne condiziona l'opponibilità ai terzi all'annotazione del relativo contratto a margine dell'atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo per gli immobili, ai sensi dell'art. 2647 c.c., resta degradata a mera pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo. Ne consegue che, in mancanza di annotazione del fondo patrimoniale a margine dell'atto di matrimonio, il fondo medesimo non è opponibile ai creditori che abbiano iscritto ipoteca sui beni del fondo essendo irrilevante la trascrizione del fondo nei registri della conservatoria dei beni immobili.
Ebbene, nel caso di specie, alla luce della documentazione prodotta da parte opponente si evince che la costituzione del fondo è avvenuta in data 11.12.1998 e che la stessa risulta annotata a margine dell'atto di matrimonio.
Tuttavia, da un lato, la documentazione prodotta non consente di verificare la data effettiva dell'annotazione con la conseguenza che sebbene risulti provata la valida costituzione del fondo, la sua opponibilità nei confronti del creditore procedente non risulta pacifica, dall'altro, non può considerarsi assolto l'onere della prova incombente su parte opposta in merito all'estraneità del debito alle esigenze della famiglia (elemento oggettivo) e alla consapevolezza di estraneità da parte del creditore (elemento soggettivo), atteso che quest'ultima si limita esclusivamente a sottolineare che il mutuo è stato concesso per “mera liquidità” e non per ragioni strettamente inerenti ai bisogni familiari, senza addurre alcun elemento a supporto di tale affermazione.
Pertanto, alla luce delle considerazioni suddette il primo motivo di opposizione appare infondato.
Quanto al secondo motivo di opposizione, parte attrice eccepisce la nullità del contratto di mutuo ex art. 117, comma 8, T.U.B. e art. 9 delibera CICR del 04.03.2003, in quanto ad esso non risulta allegato nessun documento di sintesi contenente l'indicazione dei costi e delle spese che gravavano sul finanziamento, né viene dato atto, nel contratto medesimo, che tale informativa è stata separatamente consegnata al cliente, né ancora nel muto risulta indicato l' Pt_4
Ebbene anche questa eccezione risulta infondata.
Com'e noto, a norma dell'art. 116.3 e 117.1 TUB, con delibera del 4.3.2003, il CICR ha stabilito che spetti alla AN d'TA individuare con decreto i contratti con riferimento ai quali gli intermediari hanno l'obbligo di rendere noto un indicatore sintetico di costo, comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione medesima, secondo una formula prevista dalla stessa che renda immediatamente comprensibile in modo sintetico il costo effettivo del credito.
Tale indice rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, di rendere il cliente edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione
La AN d'TA ha quindi disciplinato l' dapprima all'interno delle proprie Istruzioni di vigilanza, nel titolo (X) dedicato alla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, e successivamente a partire dal 27.9.2009, con provvedimento autonomo in materia di Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.
Solo, però, con riferimento ai contratti di credito al consumo, ossia nella tipologia di contratto bancario nella quale è percepita in modo maggiormente pregnante la tutela del cliente quale contraente debole, l'art. 125 bis comma 6 TUB disciplina le conseguenze dell'erronea indicazione del TAEG o ISC pubblicizzato, prevedendo espressamente che comunque siano solo i costi non considerati nel calcolo di tale indicatore sintetico a non essere dovuti, ferma la validità del relativo contratto e l'applicazione degli interessi convenzionali pattuiti per iscritto allo stesso.
Sebbene l'obbligo di indicare l' nei contratti indicati con i provvedimenti della AN d'TA richiamati sia certamente inerente alla determinazione del contenuto obbligatorio di tali contratti, a norma dell'art. 117.1 TUB così come richiamato nella premessa alla delibera CICR 4.3.2003, l'erronea indicazione dell' non determina, infatti di per sé alcuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito, tanto più tenuto conto di come anche la disciplina di maggior tutela prescritta dall'art. 125 bis TUB espressamente escluda la nullità del contratto. L'erronea indicazione dell' pubblicizzato, pertanto, pur concretandosi in un comportamento illecito dell'intermediario bancario o finanziario, è insuscettibile di comportare gli effetti di cui all'art. 117.7 e dell'art. 117.8 TUB, concretando esclusivamente una violazione degli obblighi di pubblicità e di trasparenza alla quale l'intermediario è tenuto ai sensi di cui all'art. 116 TUB, del pari richiamato nelle premesse alla citata delibera CICR.
In altri termini la violazione di tale obbligo di trasparenza non determina alcuna invalidità del contratto di mutuo, ma può essere considerata esclusivamente quale fonte di responsabilità contrattuale della banca convenuta qualora venga tempestivamente allegato e poi dimostrato che il contraente ha patito qualche danno per effetto di tale inadempimento, ad esempio scegliendo di contrattare con una banca piuttosto che un'altra perché tratto in inganno dall'erronea indicazione dell' Pt_4
Parimenti infondata è l'eccepita violazione dell'art. 117 TUB risultando pacifico, nella fattispecie in esame, che i tassi di interesse sono indicati in contratto, così come d'altronde sono indicate tutte le “spese relative all'istruttoria, perfezionamento e ammortamento”, nonché lo sviluppo del piano di ammortamento (cfr. allegato C al rogito di mutuo in cui tali spese sono analiticamente indicate).
Da ultimo, parte attrice censura l'usurarietà degli interessi pattuiti nel contratto, nonché del tasso di interesse moratorio, in quanto pattuiti in violazione della l. n. 108/1996 e dell'art. 644 c.p., tenuto conto di ogni onere connesso al finanziamento, ivi inclusa la commissione di estinzione anticipata, con conseguente applicazione dell'art. 1815, secondo comma c.c.
Come si desume dall'art. 644 c.p., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo.
Il tasso soglia, ai sensi dell'art. 2, della L. n. 108/1996 – successivamente modificato per effetto del D.L. n. 270/2011 convertito con modificazioni nella L. n. 106/2011 – viene fissato tenendo conto del tasso effettivo globale medio comprensivo di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari per operazioni omogenee, come rilevato trimestralmente con Decreto del Ministero dell'Economia, praticato nel trimestre precedente da banche ed intermediari finanziari riconosciuti, per operazioni della stessa natura, sulla base di una classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, dei rischi e delle garanzie praticate. Il tasso usurario è invece stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata in G.U. secondo i criteri anzidetti, relativamente alla categoria di operazioni in cui in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un ulteriore margine di quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere comunque superiore a otto punti percentuali.
Pertanto, l'usura oggettiva si ha quando, nell'ambito di un contratto sinallagmatico, il tasso di interessi praticato dall'istituto bancario sia superiore al tasso soglia suddetto, senza che assuma rilevanza il profilo psicologico che ha accompagnato la stipulazione del contratto.
Ciò posto si può affermare che anche gli interessi di mora, ancorché non concorrano a determinare il TEGM, sono soggetti al rispetto delle soglie di usura (in tal senso Cass., n. 350 del 2013, Cass., S.U. n. 19597 del 2020).
Lo stesso non vale a dirsi per la commissione di estinzione anticipata. E invero deve ritenersi che, ai fini del computo del TEG, occorre escludere la rilevanza della commissione di estinzione anticipata poiché questa costituisce una clausola che viene richiesta dal debitore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio. Essa, pertanto, non può configurarsi come un corrispettivo del finanziamento, né come onere funzionale all'erogazione del finanziamento, venendo in rilievo solamente nell'ipotesi in cui il rapporto non segua l'andamento originariamente pattuito (Cass., n.7352 del 2022). Dunque, il costo della penale di estinzione anticipata non va considerato ai fini del computo del TEG.
Sul piano del metodo, si deve escludere che, ai fini della valutazione dell'usurarietà del tasso di interesse corrispettivo, si possa sommare allo stesso il tasso di interesse moratorio, come invece sostenuto dall'odierno opponente. Sul punto è intervenuta la Suprema Corte stabilendo che, sebbene il tasso di mora sia sottoponibile alla normativa antiusura, nondimeno la valutazione dell'usurarietà deve essere effettuata senza alcuna sommatoria tra il detto tasso e quello di interesse corrispettivo, attesa la diversa funzione e modalità di applicazione dei due tassi di interesse. In particolare, è stato evidenziato in modo del tutto condivisibile che “Gli interessi convenzionali di mora non sfuggono alla regola generale per cui, se pattuiti ad un tasso eccedente quello stabilito dalla L. 7 marzo 1996, n. 108, art.2, comma 4, vanno qualificati ipso iure come usurari, ma in prospettiva del confronto con il tasso soglia antiusura non è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori. Alla base di tale conclusione vi è la constatazione che i due tassi sono alternativi tra loro: sei il debitore è in termini deve corrispondere gli interessi corrispettivi, quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori;
di qui la conclusione che i tassi non si possano sommare semplicemente perché si riferiscono a basi di calcolo diverse: il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo, il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta” (Cass., n. 17447 del 2019).
Al contrario, il parametro di valutazione dell'usurarietà del tasso moratorio va individuato nel rispetto delle istruzioni tecniche fornite dalla AN d'TA e dal legislatore. Ebbene, come risulta dai D.M. di rilevazione dei tassi soglia ratione temporis applicabili ai contratti di mutuo per cui è causa, nel calcolo di detti tassi sono esplicitamente esclusi i tassi di mora per i quali viene dettato un criterio di computo differente. Infatti, il tasso soglia previsto per l'interesse moratorio è individuato tenendo conto del TEGM per l'interesse corrispettivo aumentato del 2,10% in coerenza con le indicazioni fornite dalla AN d'TA appositamente richiamata nei decreti;
su tale parametro si calcola poi il tasso soglia per l'interesse moratorio (Cass., Sez. Un., n. 19597 del 2020).
Pertanto, al fine di mantenere omogeneità di valutazione tra il tasso da valutare e il tasso soglia dei decreti ministeriali di riferimento, si deve concludere nel senso che il tasso soglia degli interessi moratori debba individuarsi adottando come base di calcolo il TEGM previsto per gli interessi corrispettivi aumentato del 2,10%.
Infine, l'usura deve essere valutata esclusivamente al momento della pattuizione sugli interessi (c.d. usura originaria), dovendosi escludere ogni rilevanza della c.d. usura sopravvenuta, ossia quella ipotesi in cui il tasso di interessi, in origine conforme alla normativa antiusura, diventi usurario nel corso del rapporto (Cass., Sez. Un. n. 24675 del 2017).
Ciò chiarito in punto di diritto, nel caso di specie, deve rilevarsi l'infondatezza delle censure di usura dedotte dall'opponente.
Dalla documentazione in atti risulta che tra le parti (AN Popolare dell'Adriatico S.p.a. ed i Sig.ri e , in data 10.12.2003, è stato stipulato un Parte_2 Parte_1 contratto di mutuo ipotecario a tasso variabile per l'importo di € 200.000,00.
Trattasi di un tipico piano di ammortamento alla francese della durata di 12 anni da restituire mediante il pagamento di n. 144 rate mensili posticipate di ammortamento, comprensive di capitale e di interessi, al tasso di interesse determinato dalla media aritmetica delle quotazioni giornaliere del tasso EURIBOR 6 mesi, ovvero delle analoghe quotazioni che avessero sostituito il tasso EURIBOR pubblicato da ” o, CP_2 in mancanza, da altra stampa specializzata o dalla Federazione ANria Europea sul circuito Reuters, maggiorato di uno spread nominale annuo nella misura di punti 1,50 e di un periodo di preammortamento al tasso nominale annuo posticipato pari al 3,721% con conteggio 365/365.
Il tasso moratorio è stato concordato nella misura del 2,489% in più del tasso dell'operazione, tempo per tempo vigente.
Il tasso soglia del periodo, avuto riguardo al D.M. vigente all'epoca della stipula del contratto in relazione ai contratti di mutuo a tasso fisso era pari al 6,225%. Ebbene, dall'esame delle risultanze peritali – che questo giudice ritiene di dover fare proprie in quanto esse appaiono immuni da vizi di tipo logico e metodologico oltre ad essere pienamente rispettose dei documenti agli atti (contrattuali e contabili), dei quesiti formulate dal G.I. e delle norme “ratione temporis” applicabili – risulta che il TEG non ha mai superato il tasso soglia di cui al D.M. di riferimento.
In particolare il consulente, dopo aver specificato i valori presi in considerazione per la determinazione del TEG applicato dalla per il periodo di durata del piano di CP_1 ammortamento allegato al contratto di mutuo, 31.01.2004 al 31.12.2015 (cfr. elaborato peritale pag. 19) ha rideterminato il tasso di interesse effettivo globale effettivamente applicato dalla nella misura pari al 3,844% e, confrontato quest'ultimo con il tasso CP_1 soglia per la categoria di operazioni “mutui a tasso fisso e variabile con garanzia reale” pari al 6,225%, ha affermato che “dal confronto dei citati tassi di interesse si evince la non usurarietà del TEG quantificato nell'ambito del rapporto contrattuale di mutuo sulla base dei parametri individuati nel suddetto contratto” (cfr. elaborato peritale pag. 21).
Alla medesima conclusione si giunge anche in riferimento all'eccepita usurarietà dei tassi di interesse moratori.
Invero, tenuto conto delle precedenti considerazioni svolte in relazione al metodo di calcolo dell'usurarietà degli interessi moratori per cui il tasso soglia è individuato tenendo conto del TEGM per l'interesse corrispettivo aumentato del 2,10% in coerenza con le indicazioni fornite dalla AN d'TA, il consulente ha rilevato che i tassi di interesse di mora contrattualmente previsti non superano i relativi limiti soglia (cfr. elaborato peritale pag. 24).
In particolare il consulente, dopo aver calcolato il tasso di interesse moratorio nominale (TEGM) conformemente alle previsioni di cui all'articolo 5 del contratto di mutuo – nel quale risulta statuito che gli interessi di mora sono calcolati ad un tasso pari a 2,489 punti percentuali in più del tasso dell'operazione, tempo per tempo vigente, ossia, del tasso risultante dalla media aritmetica delle quotazioni giornaliere del tasso Euribor 6 mesi, pubblicate dalla Federazione ANria Europea maggiorato di 1,5 punti percentuali – ha confrontato quest'ultimo con il T.e.g.m. fissato nel DM relativo al trimestre di riferimento per gli interessi corrispettivi maggiorato dell'incremento medio rilevato per gli interessi moratori dalla AN d'TA (secondo le modalità prescritte dalle Sezioni Unite della Cassazione Civile nella sentenza n. 19597/2020) e ne ha escluso l'usurarietà (cfr. elaborato peritale pag. 25 “dalle rielaborazioni effettuate, si evince che il contratto di mutuo esaminato non contiene elementi di usurarietà contrattuale né in relazione agli interessi corrispettivi pattuiti, né a quelli moratori ivi previsti in caso di ritardato pagamento”).
Il CTU, inoltre, accerta il mancato superamento dei limiti soglia ex art. 108/96 anche relativamente allo ius variandi concludendo che “all'esito del conteggio in riferimento ai soli interessi corrispettivi, come riportato nel precedente punto B. del quesito, si evince che il tasso di interesse globale (TEG) pattuito tra le parti in riferimento ai soli interessi corrispettivi, non risulta superiore al tasso soglia rilevato dal Ministero del Tesoro con D.M. corrispondente al trimestre in cui vi è stata la pattuizione del citato rapporto di mutuo” (cfr. pag. 21 elaborato peritale).
In conclusione, i motivi di opposizione proposti dagli opponenti sono infondati e dunque l'opposizione va rigettata.
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e, considerato che la domanda attorea è stata rigettata, sono poste a carico di Parte_1
e e saranno liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM Parte_2
55/2014 a favore della convenuta e le spese di CTU poste in Parte_3 capo alle parti soccombenti.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione spiegata da e;
Parte_1 Parte_2
Condanna E in solido, alla rifusione delle Parte_1 Parte_2 spese di lite in favore di che liquida € 2.921,00 per compensi e Parte_3 spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, ove dovuti.
Pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, a carico delle parti attrici soccombenti.
Isernia, 14/10/2025
Il giudice
OR OB LI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ISERNIA
- Sezione unica -
In composizione monocratica, in persona del dott. OR OB LI, ai sensi degli articoli 281 quater, 281 quinquies primo comma del Codice di procedura civile vigente ha emesso la seguente
SENTENZA definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. rg. 690/2019 tra le seguenti parti:
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) rappresentati e difesi dall'avv. Giuseppe Bellano, giusta procura C.F._2 in atti;
- attori (P.IVA ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_3 P.IVA_1
NT RR, giusta procura in atti;
- convenuto
Oggetto: opposizione all'esecuzione (art. 615, 2°comma c.p.c.) – mutuo fondiario.
Conclusioni
Come da verbale di udienza del 17/01/2025.
Motivi di fatto e di diritto della decisione.
Il Tribunale ritiene che la controversia debba essere definita sulla base delle seguenti considerazioni che, per evidenti esigenze di economia processuale, si concentreranno sui soli profili ritenuti direttamente rilevanti ai fini della decisione, in ossequio al principio per cui al fine di adempiere l'obbligo della motivazione, il giudice del merito non è tenuto a valutare singolarmente tutte le risultanze processuali ed a confutare tutte le argomentazioni prospettate dalle parti, essendo invece sufficiente che egli, dopo aver vagliato le une e le altre nel loro complesso, indichi gli elementi sui quali intende fondare il proprio convincimento, dovendosi ritenere disattesi, per implicito, tutti gli altri argomenti, tesi, rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente e non espressamente esaminati, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (Cass. 15 aprile 2011, nr. 8767; Cass. 20 novembre 2009, nr. 24542).
Il fatto comunque è così sinteticamente ricostruibile:
Con atto di citazione in riassunzione ex art 616 c.p.c. e Parte_1 Parte_2 hanno convenuto in giudizio la instaurando il giudizio di Controparte_1 merito dell'opposizione al pignoramento immobiliare del 20.12.2017 – avviato a seguito della notifica di atto di precetto mediante il quale era stato intimato loro il pagamento della complessiva somma di € 15.704,39 oltre interessi, in virtù di contratto di mutuo sottoscritto al rogito del Notar di Isernia in data 10.12.2003 (rep. Persona_1
64622, racc. 15986) – chiedendo, previa sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo, di accertare e dichiarare l'impignorabilità dei beni pignorati, nonché, l'inesistenza del diritto della banca di procedere ad esecuzione forzata con conseguente accertamento della nullità del contratto di mutuo ipotecario per usurarietà del tasso di interesse convenuto.
A sostegno della domanda gli opponenti hanno dedotto: l'impignorabilità dei beni oggetto di pignoramento in quanto costituiti in un fondo patrimoniale in data antecedente al pignoramento del 16.12.2003 e con conseguente applicazione del regime di cui all'art. 170 c.c. atteso che il mutuo è stato concesso per mera liquidità e non per ragioni strettamente inerenti i bisogni familiari;
la nullità del contratto di mutuo ex art. 117 c. 8, T.U.B. e art. 9 delibera CICR del 04.03.2003, in quanto ad esso non risulta allegato nessun documento di sintesi contenente l'indicazione dei costi e delle spese che gravavano sul finanziamento, né viene dato atto, nel contratto medesimo, che tale informativa è stata separatamente consegnata al cliente, né ancora nel muto risulta indicato l' ; la nullità del contratto di mutuo per illegittima applicazione del tasso di interesse in violazione della Legge n. 108/1996 e dell'art. 644 c.p.
Si è costituita in giudizio la eccependo l'infondatezza delle Controparte_1 avverse pretese e chiedendone il rigetto.
In particolare, quanto alla dedotta impignorabilità dei beni parte convenuta esclude l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 170 c.c. poiché li stessi risulterebbero gravati da ipoteca in favore del creditore procedente in virtù di un ulteriore contratto di mutuo stipulato in epoca precedente il pignoramento e, in ogni caso, l'obbligazione assunta con il mutuo del 10.12.2003 risulterebbe strumentale ai bisogni della famiglia, reperimento di liquidità ed estinzione dei precedenti mutui erogati dallo stesso istituto di credito ai medesimi debitori. In ordine alla pretesa nullità del contratto ex art. 117 c. 8, T.U.B. e art. 9 delibera CICR del 04.03.2003 la osserva che la presenza nel contratto dell'indicazione dei costi CP_1 connessi al finanziamento e la circostanza che si tratti di rinegoziazione di un precedente contratto inducono a ritenere soddisfatte le esigenze di trasparenze delle condizioni contrattuali non essendo, peraltro, l' un elemento la cui omessa o erronea indicazione incide sulla validità del contratto ai sensi dell'art. 117 TUB.
Infine, relativamente alla censura di usurarietà del tasso di interesse di cui al contratto di mutuo l'opposta ne eccepisce l'infondatezza in virtù dell'erroneità dei conteggi effettuati dal perito di parte, il quale avrebbe utilizzato delle formule alternative di calcolo tali da ricomprendere nel calcolo del TEG degli oneri fittizi che danno luogo ad una duplicazione degli interessi.
Esaurita l'attività istruttoria, principalmente in via documentale, nonché con la nomina di un consulente tecnico d'ufficio, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 17.01.2025.
OSSERVA
Ciò posto, l'opponente formula diversi motivi di opposizione da valutare separatamente.
In primo luogo, in relazione alla domanda volta all'accertamento dell'impignorabilità dei beni confluiti in fondo patrimoniale, giova premettere che il fondo patrimoniale è una convenzione matrimoniale consistente in un vincolo posto nell'interesse della famiglia su determinati beni (immobili, mobili registrati, titoli di credito) il cui scopo è quello di destinare i beni conferiti ed i loro frutti al soddisfacimento delle necessità familiari, con la conseguenza che, ai sensi dell'art. 170 c.c., i beni che ne fanno parte non possono essere sottoposti ad esecuzione forzata per debiti che il creditore sapeva essere stati contratti per finalità estranee ai bisogni della famiglia.
Quindi il debitore, che si oppone al pignoramento, ha l'onere di provare la sussistenza di un elemento oggettivo, costituito dall'estraneità del debito per il quale si procede al novero di quelli contratti per il soddisfacimento dei bisogni della famiglia, l'altro, soggettivo, estrinsecantesi nella consapevolezza, in capo al creditore procedente, di detta estraneità. Secondo la Suprema Corte, infatti, “l'onere della prova dei presupposti dell'applicabilità dell'art 170 c.c. grava su chi intenda avvalersi del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo patrimoniale sicché ove sia proposta opposizione ex art 615 c.p.c. per contestare il diritto del creditore ad agire esecutivamente il debitore opponente deve dimostrare non solo la regolare costituzione del fondo e la sua opponibilità al creditore procedente ma anche che il suo debito verso quest'ultimo venne contratto per scopi estranei ai bisogni della famiglia” (così Cass. 19.02.2013 n. 4011; Cass. Sez Tributaria 7.07.2009 n. 15862; Cass S.U. 12.10.2009 n. 21658).
Per quanto attiene alla prova in ordine all'estraneità del credito ai bisogni della famiglia, la giurisprudenza interpreta restrittivamente il presupposto oggettivo dell'estraneità, di fatto finendo per presumere l'inerenza, anche in virtù del disposto dell'art.143, comma 3, c.c. dei debiti contratti dai coniugi ai bisogni della famiglia (Cass. n. 4593/2017). Nella locuzione (bisogni della famiglia) si include, infatti, ogni vincolo obbligatorio idoneo a determinare un arricchimento anche indiretto del nucleo familiare, tanto che dai bisogni in questione esulano soltanto le ipotesi di obbligazioni contratte per il soddisfacimento di esigenze speculative, o voluttuarie, non meritevoli di tutela. Per il resto è sufficiente che l'obbligazione contratta sia idonea a determinare l'incremento della capacità lavorativa, del reddito e del complessivo tenore di vita della famiglia, perché anche i debiti contratti nell'esercizio dell'attività imprenditoriale valgono a legittimare il creditore a procedere esecutivamente sui beni del fondo, in quanto idonei a soddisfare indirettamente i bisogni della famiglia.
Il debitore, dunque, per potersi avvalere del regime di impignorabilità dei beni costituiti in fondo di cui all'art. 170 c.c., deve fornire adeguata prova, non potendosi limitare ad indicare il debito come estraneo ai bisogni della famiglia, atteso che “i beni costituiti in fondo patrimoniale non possono essere sottratti all'azione esecutiva dei creditori quando lo scopo perseguito nell'obbligarsi sia quello di soddisfare i bisogni della famiglia, da intendersi non in senso meramente oggettivo, ma come comprensivi anche dei bisogni ritenuti tali dai coniugi in ragione dell'indirizzo della vita familiare e del tenore prescelto, in conseguenza delle possibilità economiche familiari”.
Il criterio per individuare i crediti che legittimano l'esecuzione sui beni del fondo si rinviene nella relazione tra il fatto generatore dell'obbligazione ed i bisogni della famiglia (Cass. n.3738/2015). Ove la fonte e le ragioni del rapporto obbligatorio abbiano inerenza con le esigenze familiari deve ritenersi operante la regola della piena responsabilità del fondo (Cass. n. 11230/2003).
Ciò posto, in primo luogo è necessario verificare la sussistenza di una regolare costituzione del fondo.
Com'è noto la costituzione del fondo patrimoniale di cui all'art. 167 c.c. è soggetta alle disposizioni dell'art. 162 c.c., circa le forme delle convenzioni matrimoniali, ivi inclusa quella del quarto comma, che ne condiziona l'opponibilità ai terzi all'annotazione del relativo contratto a margine dell'atto di matrimonio, mentre la trascrizione del vincolo per gli immobili, ai sensi dell'art. 2647 c.c., resta degradata a mera pubblicità-notizia e non sopperisce al difetto di annotazione nei registri dello stato civile, che non ammette deroghe o equipollenti, restando irrilevante la conoscenza che i terzi abbiano acquisito altrimenti della costituzione del fondo. Ne consegue che, in mancanza di annotazione del fondo patrimoniale a margine dell'atto di matrimonio, il fondo medesimo non è opponibile ai creditori che abbiano iscritto ipoteca sui beni del fondo essendo irrilevante la trascrizione del fondo nei registri della conservatoria dei beni immobili.
Ebbene, nel caso di specie, alla luce della documentazione prodotta da parte opponente si evince che la costituzione del fondo è avvenuta in data 11.12.1998 e che la stessa risulta annotata a margine dell'atto di matrimonio.
Tuttavia, da un lato, la documentazione prodotta non consente di verificare la data effettiva dell'annotazione con la conseguenza che sebbene risulti provata la valida costituzione del fondo, la sua opponibilità nei confronti del creditore procedente non risulta pacifica, dall'altro, non può considerarsi assolto l'onere della prova incombente su parte opposta in merito all'estraneità del debito alle esigenze della famiglia (elemento oggettivo) e alla consapevolezza di estraneità da parte del creditore (elemento soggettivo), atteso che quest'ultima si limita esclusivamente a sottolineare che il mutuo è stato concesso per “mera liquidità” e non per ragioni strettamente inerenti ai bisogni familiari, senza addurre alcun elemento a supporto di tale affermazione.
Pertanto, alla luce delle considerazioni suddette il primo motivo di opposizione appare infondato.
Quanto al secondo motivo di opposizione, parte attrice eccepisce la nullità del contratto di mutuo ex art. 117, comma 8, T.U.B. e art. 9 delibera CICR del 04.03.2003, in quanto ad esso non risulta allegato nessun documento di sintesi contenente l'indicazione dei costi e delle spese che gravavano sul finanziamento, né viene dato atto, nel contratto medesimo, che tale informativa è stata separatamente consegnata al cliente, né ancora nel muto risulta indicato l' Pt_4
Ebbene anche questa eccezione risulta infondata.
Com'e noto, a norma dell'art. 116.3 e 117.1 TUB, con delibera del 4.3.2003, il CICR ha stabilito che spetti alla AN d'TA individuare con decreto i contratti con riferimento ai quali gli intermediari hanno l'obbligo di rendere noto un indicatore sintetico di costo, comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione medesima, secondo una formula prevista dalla stessa che renda immediatamente comprensibile in modo sintetico il costo effettivo del credito.
Tale indice rappresenta un valore medio espresso in termini percentuali che svolge una funzione informativa, finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, di rendere il cliente edotto dell'effettiva onerosità dell'operazione
La AN d'TA ha quindi disciplinato l' dapprima all'interno delle proprie Istruzioni di vigilanza, nel titolo (X) dedicato alla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari, e successivamente a partire dal 27.9.2009, con provvedimento autonomo in materia di Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari.
Solo, però, con riferimento ai contratti di credito al consumo, ossia nella tipologia di contratto bancario nella quale è percepita in modo maggiormente pregnante la tutela del cliente quale contraente debole, l'art. 125 bis comma 6 TUB disciplina le conseguenze dell'erronea indicazione del TAEG o ISC pubblicizzato, prevedendo espressamente che comunque siano solo i costi non considerati nel calcolo di tale indicatore sintetico a non essere dovuti, ferma la validità del relativo contratto e l'applicazione degli interessi convenzionali pattuiti per iscritto allo stesso.
Sebbene l'obbligo di indicare l' nei contratti indicati con i provvedimenti della AN d'TA richiamati sia certamente inerente alla determinazione del contenuto obbligatorio di tali contratti, a norma dell'art. 117.1 TUB così come richiamato nella premessa alla delibera CICR 4.3.2003, l'erronea indicazione dell' non determina, infatti di per sé alcuna incertezza sul contenuto effettivo del contratto stipulato e del tasso di interesse effettivamente pattuito, tanto più tenuto conto di come anche la disciplina di maggior tutela prescritta dall'art. 125 bis TUB espressamente escluda la nullità del contratto. L'erronea indicazione dell' pubblicizzato, pertanto, pur concretandosi in un comportamento illecito dell'intermediario bancario o finanziario, è insuscettibile di comportare gli effetti di cui all'art. 117.7 e dell'art. 117.8 TUB, concretando esclusivamente una violazione degli obblighi di pubblicità e di trasparenza alla quale l'intermediario è tenuto ai sensi di cui all'art. 116 TUB, del pari richiamato nelle premesse alla citata delibera CICR.
In altri termini la violazione di tale obbligo di trasparenza non determina alcuna invalidità del contratto di mutuo, ma può essere considerata esclusivamente quale fonte di responsabilità contrattuale della banca convenuta qualora venga tempestivamente allegato e poi dimostrato che il contraente ha patito qualche danno per effetto di tale inadempimento, ad esempio scegliendo di contrattare con una banca piuttosto che un'altra perché tratto in inganno dall'erronea indicazione dell' Pt_4
Parimenti infondata è l'eccepita violazione dell'art. 117 TUB risultando pacifico, nella fattispecie in esame, che i tassi di interesse sono indicati in contratto, così come d'altronde sono indicate tutte le “spese relative all'istruttoria, perfezionamento e ammortamento”, nonché lo sviluppo del piano di ammortamento (cfr. allegato C al rogito di mutuo in cui tali spese sono analiticamente indicate).
Da ultimo, parte attrice censura l'usurarietà degli interessi pattuiti nel contratto, nonché del tasso di interesse moratorio, in quanto pattuiti in violazione della l. n. 108/1996 e dell'art. 644 c.p., tenuto conto di ogni onere connesso al finanziamento, ivi inclusa la commissione di estinzione anticipata, con conseguente applicazione dell'art. 1815, secondo comma c.c.
Come si desume dall'art. 644 c.p., si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo.
Il tasso soglia, ai sensi dell'art. 2, della L. n. 108/1996 – successivamente modificato per effetto del D.L. n. 270/2011 convertito con modificazioni nella L. n. 106/2011 – viene fissato tenendo conto del tasso effettivo globale medio comprensivo di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari per operazioni omogenee, come rilevato trimestralmente con Decreto del Ministero dell'Economia, praticato nel trimestre precedente da banche ed intermediari finanziari riconosciuti, per operazioni della stessa natura, sulla base di una classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, dei rischi e delle garanzie praticate. Il tasso usurario è invece stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata in G.U. secondo i criteri anzidetti, relativamente alla categoria di operazioni in cui in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un ulteriore margine di quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere comunque superiore a otto punti percentuali.
Pertanto, l'usura oggettiva si ha quando, nell'ambito di un contratto sinallagmatico, il tasso di interessi praticato dall'istituto bancario sia superiore al tasso soglia suddetto, senza che assuma rilevanza il profilo psicologico che ha accompagnato la stipulazione del contratto.
Ciò posto si può affermare che anche gli interessi di mora, ancorché non concorrano a determinare il TEGM, sono soggetti al rispetto delle soglie di usura (in tal senso Cass., n. 350 del 2013, Cass., S.U. n. 19597 del 2020).
Lo stesso non vale a dirsi per la commissione di estinzione anticipata. E invero deve ritenersi che, ai fini del computo del TEG, occorre escludere la rilevanza della commissione di estinzione anticipata poiché questa costituisce una clausola che viene richiesta dal debitore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio. Essa, pertanto, non può configurarsi come un corrispettivo del finanziamento, né come onere funzionale all'erogazione del finanziamento, venendo in rilievo solamente nell'ipotesi in cui il rapporto non segua l'andamento originariamente pattuito (Cass., n.7352 del 2022). Dunque, il costo della penale di estinzione anticipata non va considerato ai fini del computo del TEG.
Sul piano del metodo, si deve escludere che, ai fini della valutazione dell'usurarietà del tasso di interesse corrispettivo, si possa sommare allo stesso il tasso di interesse moratorio, come invece sostenuto dall'odierno opponente. Sul punto è intervenuta la Suprema Corte stabilendo che, sebbene il tasso di mora sia sottoponibile alla normativa antiusura, nondimeno la valutazione dell'usurarietà deve essere effettuata senza alcuna sommatoria tra il detto tasso e quello di interesse corrispettivo, attesa la diversa funzione e modalità di applicazione dei due tassi di interesse. In particolare, è stato evidenziato in modo del tutto condivisibile che “Gli interessi convenzionali di mora non sfuggono alla regola generale per cui, se pattuiti ad un tasso eccedente quello stabilito dalla L. 7 marzo 1996, n. 108, art.2, comma 4, vanno qualificati ipso iure come usurari, ma in prospettiva del confronto con il tasso soglia antiusura non è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori. Alla base di tale conclusione vi è la constatazione che i due tassi sono alternativi tra loro: sei il debitore è in termini deve corrispondere gli interessi corrispettivi, quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori;
di qui la conclusione che i tassi non si possano sommare semplicemente perché si riferiscono a basi di calcolo diverse: il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo, il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta” (Cass., n. 17447 del 2019).
Al contrario, il parametro di valutazione dell'usurarietà del tasso moratorio va individuato nel rispetto delle istruzioni tecniche fornite dalla AN d'TA e dal legislatore. Ebbene, come risulta dai D.M. di rilevazione dei tassi soglia ratione temporis applicabili ai contratti di mutuo per cui è causa, nel calcolo di detti tassi sono esplicitamente esclusi i tassi di mora per i quali viene dettato un criterio di computo differente. Infatti, il tasso soglia previsto per l'interesse moratorio è individuato tenendo conto del TEGM per l'interesse corrispettivo aumentato del 2,10% in coerenza con le indicazioni fornite dalla AN d'TA appositamente richiamata nei decreti;
su tale parametro si calcola poi il tasso soglia per l'interesse moratorio (Cass., Sez. Un., n. 19597 del 2020).
Pertanto, al fine di mantenere omogeneità di valutazione tra il tasso da valutare e il tasso soglia dei decreti ministeriali di riferimento, si deve concludere nel senso che il tasso soglia degli interessi moratori debba individuarsi adottando come base di calcolo il TEGM previsto per gli interessi corrispettivi aumentato del 2,10%.
Infine, l'usura deve essere valutata esclusivamente al momento della pattuizione sugli interessi (c.d. usura originaria), dovendosi escludere ogni rilevanza della c.d. usura sopravvenuta, ossia quella ipotesi in cui il tasso di interessi, in origine conforme alla normativa antiusura, diventi usurario nel corso del rapporto (Cass., Sez. Un. n. 24675 del 2017).
Ciò chiarito in punto di diritto, nel caso di specie, deve rilevarsi l'infondatezza delle censure di usura dedotte dall'opponente.
Dalla documentazione in atti risulta che tra le parti (AN Popolare dell'Adriatico S.p.a. ed i Sig.ri e , in data 10.12.2003, è stato stipulato un Parte_2 Parte_1 contratto di mutuo ipotecario a tasso variabile per l'importo di € 200.000,00.
Trattasi di un tipico piano di ammortamento alla francese della durata di 12 anni da restituire mediante il pagamento di n. 144 rate mensili posticipate di ammortamento, comprensive di capitale e di interessi, al tasso di interesse determinato dalla media aritmetica delle quotazioni giornaliere del tasso EURIBOR 6 mesi, ovvero delle analoghe quotazioni che avessero sostituito il tasso EURIBOR pubblicato da ” o, CP_2 in mancanza, da altra stampa specializzata o dalla Federazione ANria Europea sul circuito Reuters, maggiorato di uno spread nominale annuo nella misura di punti 1,50 e di un periodo di preammortamento al tasso nominale annuo posticipato pari al 3,721% con conteggio 365/365.
Il tasso moratorio è stato concordato nella misura del 2,489% in più del tasso dell'operazione, tempo per tempo vigente.
Il tasso soglia del periodo, avuto riguardo al D.M. vigente all'epoca della stipula del contratto in relazione ai contratti di mutuo a tasso fisso era pari al 6,225%. Ebbene, dall'esame delle risultanze peritali – che questo giudice ritiene di dover fare proprie in quanto esse appaiono immuni da vizi di tipo logico e metodologico oltre ad essere pienamente rispettose dei documenti agli atti (contrattuali e contabili), dei quesiti formulate dal G.I. e delle norme “ratione temporis” applicabili – risulta che il TEG non ha mai superato il tasso soglia di cui al D.M. di riferimento.
In particolare il consulente, dopo aver specificato i valori presi in considerazione per la determinazione del TEG applicato dalla per il periodo di durata del piano di CP_1 ammortamento allegato al contratto di mutuo, 31.01.2004 al 31.12.2015 (cfr. elaborato peritale pag. 19) ha rideterminato il tasso di interesse effettivo globale effettivamente applicato dalla nella misura pari al 3,844% e, confrontato quest'ultimo con il tasso CP_1 soglia per la categoria di operazioni “mutui a tasso fisso e variabile con garanzia reale” pari al 6,225%, ha affermato che “dal confronto dei citati tassi di interesse si evince la non usurarietà del TEG quantificato nell'ambito del rapporto contrattuale di mutuo sulla base dei parametri individuati nel suddetto contratto” (cfr. elaborato peritale pag. 21).
Alla medesima conclusione si giunge anche in riferimento all'eccepita usurarietà dei tassi di interesse moratori.
Invero, tenuto conto delle precedenti considerazioni svolte in relazione al metodo di calcolo dell'usurarietà degli interessi moratori per cui il tasso soglia è individuato tenendo conto del TEGM per l'interesse corrispettivo aumentato del 2,10% in coerenza con le indicazioni fornite dalla AN d'TA, il consulente ha rilevato che i tassi di interesse di mora contrattualmente previsti non superano i relativi limiti soglia (cfr. elaborato peritale pag. 24).
In particolare il consulente, dopo aver calcolato il tasso di interesse moratorio nominale (TEGM) conformemente alle previsioni di cui all'articolo 5 del contratto di mutuo – nel quale risulta statuito che gli interessi di mora sono calcolati ad un tasso pari a 2,489 punti percentuali in più del tasso dell'operazione, tempo per tempo vigente, ossia, del tasso risultante dalla media aritmetica delle quotazioni giornaliere del tasso Euribor 6 mesi, pubblicate dalla Federazione ANria Europea maggiorato di 1,5 punti percentuali – ha confrontato quest'ultimo con il T.e.g.m. fissato nel DM relativo al trimestre di riferimento per gli interessi corrispettivi maggiorato dell'incremento medio rilevato per gli interessi moratori dalla AN d'TA (secondo le modalità prescritte dalle Sezioni Unite della Cassazione Civile nella sentenza n. 19597/2020) e ne ha escluso l'usurarietà (cfr. elaborato peritale pag. 25 “dalle rielaborazioni effettuate, si evince che il contratto di mutuo esaminato non contiene elementi di usurarietà contrattuale né in relazione agli interessi corrispettivi pattuiti, né a quelli moratori ivi previsti in caso di ritardato pagamento”).
Il CTU, inoltre, accerta il mancato superamento dei limiti soglia ex art. 108/96 anche relativamente allo ius variandi concludendo che “all'esito del conteggio in riferimento ai soli interessi corrispettivi, come riportato nel precedente punto B. del quesito, si evince che il tasso di interesse globale (TEG) pattuito tra le parti in riferimento ai soli interessi corrispettivi, non risulta superiore al tasso soglia rilevato dal Ministero del Tesoro con D.M. corrispondente al trimestre in cui vi è stata la pattuizione del citato rapporto di mutuo” (cfr. pag. 21 elaborato peritale).
In conclusione, i motivi di opposizione proposti dagli opponenti sono infondati e dunque l'opposizione va rigettata.
Le spese del presente giudizio seguono il criterio generale della soccombenza e, considerato che la domanda attorea è stata rigettata, sono poste a carico di Parte_1
e e saranno liquidate in dispositivo secondo i parametri di cui al DM Parte_2
55/2014 a favore della convenuta e le spese di CTU poste in Parte_3 capo alle parti soccombenti.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione spiegata da e;
Parte_1 Parte_2
Condanna E in solido, alla rifusione delle Parte_1 Parte_2 spese di lite in favore di che liquida € 2.921,00 per compensi e Parte_3 spese generali, oltre IVA e CPA come per legge, ove dovuti.
Pone le spese di CTU, come liquidate con separato decreto, a carico delle parti attrici soccombenti.
Isernia, 14/10/2025
Il giudice
OR OB LI