Sentenza breve 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza breve 24/02/2026, n. 3449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 3449 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03449/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01264/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1264 del 2026, proposto da ER Singh ER Singh, rappresentato e difeso dall'avvocato Simona Imperato, con domicilio eletto presso il suo studio in Nettuno, via Romana 100;
contro
Questura di Roma, Ministero dell'Interno, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
RICORSO PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE, DEL DECRETO DI INAMMISSIBILITA` DELLA RICHIESTA DI PRIMO RILASCIO DEL PERMESSO DI SOGGIORNO PER LAVORO SUBORDINATO STAGIONALE RICHIESTO DAL SIG. IN GH CON ASSICURATA N. 055998937315, PROVVEDIMENTO NOTIFICATO IN DATA 13/11/2025, DATA IN CUI IL RICORRENTE HA AVUTO PIENA ED EFFETTIVA CONOSCENZA DEL PROVVEDIMENTO, DI OGNI ATTO PRESUPPOSTO, CONSEGUENTE E CONNESSO,
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della Questura di Roma e del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 il dott. CO RG e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto di potere definire il giudizio con sentenza in forma semplificata emessa ai sensi dell’art. 60 c. p. a;
considerato in fatto:
- il ricorrente ha chiesto l’annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento
che dichiara l’inammissibilità della domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per lavoro stagionale nell’ambito del c.d. Decreto Flussi 2024, notificato in data 13.11.2025 dalla Questura di Roma;
-deduce che arrivato in Italia non ha potuto sottoscrivere il contratto di soggiorno poiché la richiesta di appuntamento per il primo ingresso e sottoscrizione del contratto di soggiorno, è rimasta inevasa e veniva reiterata dal difensore con pec del 22/09/2025; ha comunque presentato istanza di rilascio del permesso di soggiorno alla Questura;
- censura il provvedimento per motivazione erronea ed illogica, eccesso di potere, violazione degli artt.2, 7,8,9, 10 bis, 21 bis legge 241/1990, nonché degli artt. 22, 24 TUI, art. 5 c. 9, TUI, art.35 c. 1, D.P.R. N.394/1999;violazione dei principi della buona fede e leale collaborazione;
-l’Amministrazione si è costituita chiedendo il rigetto e depositando memorie e documenti;
-alla camera di consiglio del 17 febbraio 2026, previo avviso alle parti della possibile definizione della controversia ex art 60 cod. proc. amm., la causa è stata trattenuta in decisione;
ritenuto, in diritto, che il ricorso non merita accoglimento per le seguenti ragioni:
-a fronte della carenza del contratto di soggiorno, da stipulare presso l’UTG competente, la decisione di inammissibilità della domanda di permesso di soggiorno assunta dalla Questura di Roma costituisce atto dovuto e vincolato;
-si constatava infatti che non era stato prodotto dagli interessati il previsto “contratto di soggiorno” sottoscritto dal richiedente e dal lavoratore che ha presentato presso lo Sportello Unico per l’immigrazione di Roma la richiesta di “Nulla Osta al lavoro subordinato” relativa alle quote per l’anno 2022;
- contrariamente a quanto dedotto dal ricorrente, la predetta Amministrazione ha fatto corretta applicazione di quanto previsto dagli artt. 22 co. 5 ter e 6 D. Lgs. 286/1998 e artt. 35 e 36 D.P.R. 394/1999;
-l’istanza di permesso di soggiorno proposta, come evidenziato dall’Amministrazione, è stata avanzata in deroga alla normativa vigente, senza avere rispettato l’iter amministrativo previsto dalle citate disposizioni, che impone la preliminare firma del contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico immigrazione competente;
- l’istante ha quindi richiesto alla Questura di Roma un titolo di soggiorno in deroga alla normativa vigente, senza aver formalizzato e completato l’iter amministrativo disciplinato dagli art. 21, 22 e 24 del D. lgs. 286/98 e dagli artt. 35 e 36 del DPR 394/99, che avrebbe richiesto la stipula del contratto di soggiorno presso il SUI;
-inoltre, a fronte di una eventuale inerzia della Prefettura, lo strumento da attivare è rappresentato dal rito del silenzio (artt. 31 co. 1 e 2 e 117 c.p.a.) e non dalla diretta formalizzazione dell’istanza presso la Questura, in ragione anche dei controlli spettanti alla Prefettura competente per territorio ai sensi dell’art. 35 D.P.R. n. 394/1999 (TAR Lazio-Roma, Sezione Prima Ter, sent. n. 33650 /2025);
- secondo quanto prescritto dall’art. 22 T.U. Immigrazione, il lavoratore, al momento dell’ingresso sul territorio nazionale, deve registrare la presenza presso lo Sportello Unico che ha rilasciato il nulla osta e, solo una volta verificata l’ammissibilità e la procedibilità della domanda che ha determinato il rilascio dell’autorizzazione all’ingresso, l’ufficio rilascia il titolo per la presentazione della richiesta del permesso di soggiorno in Questura, che da parte sua, nel caso di specie, ha legittimamente rifiutato il rilascio del permesso di soggiorno che il lavoratore ha richiesto al di fuori della procedura sopra descritta;
considerato in conclusione, per quanto esposto, che le censure dedotte sono infondate e il ricorso va respinto attesa la mancata formalizzazione del contratto di soggiorno;
ritenuto che le spese di lite possono essere compensate, in ragione del tempo comunque trascorso dal rilascio del nulla osta che ha consentito l’ingresso dell’istante nel territorio nazionale (luglio 2024);
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
AN ON, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
CO RG, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| CO RG | AN ON |
IL SEGRETARIO