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Sentenza 13 febbraio 2026
Sentenza 13 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Emilia Romagna, sez. XIV, sentenza 13/02/2026, n. 109 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell'Emilia Romagna |
| Numero : | 109 |
| Data del deposito : | 13 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 109/2026
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 14, riunita in udienza il
02/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LICCARDO PASQUALE, Presidente e Relatore
BRIGANTE ROBERTO ANTONIO, Giudice
FREGNANI LORELLA, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 59/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Parma - Strada Quarta 6/1a 43123 Parma PR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
TE - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 117/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PARMA sez. 2 e pubblicata il 21/06/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IM.SOS.CAP.GAIN 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 34/2026 depositato il 02/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenza delle Entrate ha proposto appello avverso la sentenza n 117/02/2024 in data 21/06/2024, con cui la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Parma, con cui in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla TE , condannava “l'Agenzia delle Entrate a pagare alla TE” la somma di Euro 6.917.976 oltre interessi dal dì del dovuto al saldo. compensando le spese del giudizio”.
L'Agenzia ha dedotto l'erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione all'art. 1, comma 6 lett. b) del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2011, con riferimento al calcolo della minusvalenza da affrancamento azioni ex Banca_1 S.P.A.
Nel costituirsi in giudizio, la TE ha contestato ogni motivo di gravame, assumendo la sostanziale correttezza del calcolo operato in sede dichiarazione integrativa.
Nel corso del giudizio, si dava ingresso alla Consulenza tecnica d'Ufficio, nella persona del dott. Nominativo_1, che dava corso alle operazioni peritali nel contraddittorio delle parti, contraddittorio a cui partecipava con un proprio consulente solo la TE.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini della corretta delimitazione dell'oggetto delle presente controversia, appare opportuno muovere dall'esatta ricostruzione della successione delle relazioni tributarie intervenute tra le parti, al fine di consentire una più agevole lettura e comprensione del decisum di questa Corte di Giustizia.
In sintesi:
a) La TE nel presentare la dichiarazione dei redditi MOD. EnC 2012, relativa all'anno 2011, indicava redditi (plusvalenze) derivanti dalla cessione di azioni Banca_2 s.p.a. per Euro119.330.212,00. A fronte di tali redditi la TE eseguiva il pagamento della imposta sostitutiva nella misura del 12,5%, pari a ¬. 14.916.277,00;
b) Nella stessa dichiarazione, indicava minusvalenze nette da affrancamento non compensate per
309.766.912,00 pari alla differenza fra plusvalenze per euro 110.194.708,00 relative ad azioni Banca_2 e minusvalenze per euro 419.961.620,00 relative ad azioni Banca_1 ;
c) La stessa TE, operando la compensazione fra i redditi dichiarati e le minusvalenze nette dichiarate su conforme interpretazione espressa dalla AGENZIA ENTRATE a seguito di interpello presentato in data 15/4/2013 presentava una dichiarazione integrativa con la quale portava in compensazione dei redditi (plusvalenze) già dichiarati (per euro 119.330.212) con le minusvalenze derivanti da affrancamento, con evidenziazione delle minusvalenze già dichiarate, ridotte a euro
190.436.700 (euro 309.766.912 - 119.330.212).
d) Risultando azzerata l'imposta sostitutiva già versata per 14.916.277,00 la TE ne richiedeva il rimborso per euro 13.000.000,00 e la compensazione con altri tributi per 1.916.277,00.
e) L'AGENZIA ENTRATE provvedeva a rettificare l'ammontare dei redditi dichiarati per la cessione azioni Banca_2 da euro 119.330.212,00 ad euro 120.168.811,15, rideterminando la plusvalenza da affrancamento delle azioni Banca_2 per euro 111.841.384,42.rispetto a quanto sostenuto dalla TE, pari ad euro 110.194.708,00 sostenuto dalla TE;
rettificava l' ammontare delle perdite compensabili con riferimento alla minusvalenza da affrancamento delle azioni della Banca_1, ridotta da euro 419.961.620,00 dichiarati ad euro 352.155.625,24; riduceva conseguentemente l'importo rimborsabile ad euro 5.977.198,00, in ragione dell'utilizzo in compensazione successivamente intervenuto .
Ciò posto in via di ricostruzione delle risultanze processuali, come puntualmente analizzate dal CTU, la
Corte ritiene che debba muoversi dall' esatta interpretazione del D.L. 13.8.2011 n. 138, in quanto la distanza registrata tra le parti risiede proprio nella ricostruzione della voluntas legis delle previsione tributaria in esame.
L'art. 2 commi 29-34 dispone che dal 1/1/2012 (ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze successivamente realizzabili con la cessione delle partecipazioni), in luogo del costo di acquisto della partecipazione (o del diverso valore determinato in forza del D. Lgs. 461/1997), possa essere assunto il valore dei titoli al 31/12/2011, a condizione che sia versata l'imposta sostitutiva
(eventualmente) dovuta, secondo i criteri previsti dagli artt. 5 e 6 del D.Lgs. 21/11/1997 n. 461,con le modalità di cui al successivo Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.
Il successivo Decreto 13/12/2011 dispone (art. 1 comma 6) che ai fini dell'esercizio della opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva con l'aliquota del 12,5% “ deve essere assunto……. b) nel caso di titoli, quote e diritti non negoziati in mercati regolamentati, il valore alla data del 31 dicembre 2011 della frazione del patrimonio netto della società rappresentata da tali attività finanziarie, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla medesima data”.
In alternativa era consentito al contribuente di determinare il valore della frazione di Patrimonio netto al
31/12/2011 sulla base di una apposita relazione giurata di stima.
Orbene, una prima considerazione deve essere operata con riferimento alla stessa struttura della disposizione in esame : la facoltà concessa al contribuente di provvedere alla determinazione del valore della frazione di Patrimonio netto al 31 12 2011 in forza di una apposita relazione giurata, costituisce un elemento fondativo di ogni alternativa determinazione “numerica” fondata sul patrimonio netto e sulla frazione dello stesso posseduta, non potendo in alcun modo aversi riguardo al valore unitario di affrancamento dei titoli, nella quantità posseduta al 31.12.2011.
Ed invero, dall'esame operato dal CTU, emerge con evidenza che il conteggio della AGENZIA ENTRATE perviene alla impropria determinazione di un valore unitario delle azioni di euro 4,93 senza tener conto che: i) nel corso del 2011 la TE ha acquisito nr. 13.754.374 azioni e al 31/12/2011 deteneva nr. 131.514.241 oggetto di affrancamento;
ii) che il totale delle azioni in circolazione era aumentato da nr.
785.065.789 a nr. 876.761.620 rendendo pertanto “ non omogeneo” il calcolo del valore unitario con riferimento al numero delle azioni in circolazione al 31/12/2010 da utilizzare per determinare il valore della frazione di patrimonio netto al 31/12/2011, pari al numero di azioni da affrancare (ed in circolazione) incrementato dall'aumento di capitale. Va infatti rimarcato che la previsione del D.M. 13/12/2011 dispone l'utilizzo del bilancio 2010 nella determinazione del valore alla data del 31 dicembre 2011 della frazione di Patrimonio Netto rappresentata dalle azioni da affrancare, non richiedendo - diversamente da quanto ritenuto dall'Agenzia delle Entrate – che si provveda alla determinazione del valore unitario di affrancamento dei titoli (da moltiplicare per la quantità posseduta al 31/12/2011 )
Al riguardo, risultano condivisibili le considerazioni espresse dal CTU in merito :
“il valore unitario di affrancamento delle azioni determinato dalla Agenzia Entrate con riferimento alle azioni in circolazione al 31/12/2010 (euro 4,92977...), applicato alle nr. 131.514.241 azioni possedute dalla TE al 31/12/2011 (come ha fatto l9AGENZIA ENTRATE), determina una frazione del Patrimonio Netto della società, attribuibile alle azioni della TE, pari a euro 648.335.844,76;
- il medesimo valore unitario applicato alle restanti nr. 745.247.379 azioni spettanti agli altri soci
(876.761.620 3 131.514.241 = 745.247.379) determinerebbe una frazione di Patrimonio Netto spettante agli altri soci di Euro 3.673.903.186,01;
Ne consegue che il totale Patrimonio Netto spettante alla totalità delle azioni - cioè il valore di affrancamento astrattamente determinabile per tutte le azioni (se alle relative plusvalenze e minusvalenze fosse sempre applicabile il regime previsto dall'art. 67 comma 1 3 lett. c-bis D.P.R. 917/1986), ammonterebbe a euro 4.322.239.030,77 che non ha riscontro con il totale del Patrimonio Netto al
31/12/2010 (e neppure al 31/12/2011), ma è maggiore del Patrimonio Netto 2010 (euro 3.870.199.057) ed altresì del 2011 (euro 4.153.852.987).
Quindi il valore di euro 648.335.844,76 accertato dalla AGENZIA ENTRATE per le azioni della TE non può dirsi “il valore alla data del 31 dicembre 2011 della frazione del patrimonio netto della società= richiesta dal D.M. citato, perché il medesimo conteggio riferito alle restanti azioni determinerebbe che le due frazioni di Patrimonio Netto 2010 assommano ad un importo maggiore del medesimo Patrimonio Netto 2010.
Viceversa il conteggio della TE quantifica il risultato che è lecito attendersi dalla modalità di calcolo prevista dal citato Decreto, anche se viene “saltato” un passaggio invertendo l'ordine logico del D.
M.
Infatti:
- il valore del Patrimonio netto 31/12/2010 è stato diviso per il numero delle azioni in circolazione per ottenere un valore unitario di affrancamento (euro 4,41419…. ), che moltiplicato per il numero delle azioni possedute dalla TE (entrambi nella misura esistente al 31/12/2011, dopo l'aumento di capitale), determina un valore di affrancamento di euro 580.529.849,72 (3.870.199.057 / 876.761.620 *
131.514.241); mentre sarebbe stato più comprensibile e meglio aderente alla disposizione del D.M.
13/12/2011:
a) determinare la percentuale di partecipazione al Capitale sociale al 31/12/2011
(131.514.241/876.199.057= 14,999999..%), cioè la frazione del Patrimonio Netto;
b) moltiplicare tale percentuale per il Patrimonio netto al 31/12/2010 per quantificarne il valore, ottenendo per altro il medesimo risultato indicato dalla TE (3.870.199.057* 0,14999999...= 580.529.849,72). ……….
La frazione del Patrimonio Netto di spettanza della TE, determinato dal rapporto fra azioni possedute e numero totale delle azioni costituenti il Capitale Sociale - che definisce la frazione di Capitale sociale di spettanza della TE (e di conseguenza anche la frazione del Patrimonio Netto) - non è diverso nei due anni in riferimento, né postula un eterogeneo riferimento a grandezze diverse nel tempo, ma è sempre e solo il 14,999999&% del Capitale Sociale….
Il riferimento normativo alla frazione del patrimonio netto posseduta, anziché al numero di azioni possedute, neutralizza l'effetto distorsivo dell'aumento di capitale, mentre la pretesa temporale= trova la sua giustificazione nella norma che bene poteva prevedere - senza cadere in censura di legittimità - che si valorizzassero le azioni possedute al 31/12/2011 con riferimento ad un momento diverso da tale data (oltretutto essendo pure concessa la facoltà di valorizzare i titoli a tale data, con la relazione giurata).
I passaggi richiesti dal D.M. 13/12/2011 sono dunque i seguenti:
- nr. titoli al 31/12/2011 da affrancare: n. 131.514.241 azioni
- nr. azioni in circolazione al 31.12.2011: n. 876.761.620 azioni
- frazione spettante Patrimonio Netto: 14,99999977188%
- valore frazione Patrimonio Netto di pertinenza della TE, sulla base del bilancio 2010: euro 580.529.849,72”.
Deve pertanto provvedersi al rigetto dell'appello proposto, in quanto infondato in diritto.
La natura delle questioni trattate, la novità dei profili interpretativi sottoposti all'esame di questa Corte giustifica la compensazione totale delle spese di lite, ivi comprese le spese di CTU liquidate in euro
10.200,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria dell'Emilia Romagna, definitivamente pronunciando così provvede :
a) rigetta in quanto infondato in diritto, l'appello proposto dalla Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n 117/02/2024 in data 21/06/2024, confermandola per l'effetto;
a) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti, ivi comprese le spese di consulenza tecnica dell'Ufficio, liquidate in € 10.200,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in data 2 febbraio 2026.
Il Presidente est.
Dott. Pasquale Liccardo
Depositata il 13/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell' E. ROMAGNA Sezione 14, riunita in udienza il
02/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
LICCARDO PASQUALE, Presidente e Relatore
BRIGANTE ROBERTO ANTONIO, Giudice
FREGNANI LORELLA, Giudice
in data 02/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 59/2025 depositato il 17/01/2025
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Parma - Strada Quarta 6/1a 43123 Parma PR
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
TE - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 117/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado PARMA sez. 2 e pubblicata il 21/06/2024
Atti impositivi:
- DINIEGO RIMBORSO IM.SOS.CAP.GAIN 2011
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 34/2026 depositato il 02/02/2026 Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenza delle Entrate ha proposto appello avverso la sentenza n 117/02/2024 in data 21/06/2024, con cui la Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Parma, con cui in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla TE , condannava “l'Agenzia delle Entrate a pagare alla TE” la somma di Euro 6.917.976 oltre interessi dal dì del dovuto al saldo. compensando le spese del giudizio”.
L'Agenzia ha dedotto l'erroneità della sentenza per violazione e falsa applicazione all'art. 1, comma 6 lett. b) del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 13 dicembre 2011, con riferimento al calcolo della minusvalenza da affrancamento azioni ex Banca_1 S.P.A.
Nel costituirsi in giudizio, la TE ha contestato ogni motivo di gravame, assumendo la sostanziale correttezza del calcolo operato in sede dichiarazione integrativa.
Nel corso del giudizio, si dava ingresso alla Consulenza tecnica d'Ufficio, nella persona del dott. Nominativo_1, che dava corso alle operazioni peritali nel contraddittorio delle parti, contraddittorio a cui partecipava con un proprio consulente solo la TE.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai fini della corretta delimitazione dell'oggetto delle presente controversia, appare opportuno muovere dall'esatta ricostruzione della successione delle relazioni tributarie intervenute tra le parti, al fine di consentire una più agevole lettura e comprensione del decisum di questa Corte di Giustizia.
In sintesi:
a) La TE nel presentare la dichiarazione dei redditi MOD. EnC 2012, relativa all'anno 2011, indicava redditi (plusvalenze) derivanti dalla cessione di azioni Banca_2 s.p.a. per Euro119.330.212,00. A fronte di tali redditi la TE eseguiva il pagamento della imposta sostitutiva nella misura del 12,5%, pari a ¬. 14.916.277,00;
b) Nella stessa dichiarazione, indicava minusvalenze nette da affrancamento non compensate per
309.766.912,00 pari alla differenza fra plusvalenze per euro 110.194.708,00 relative ad azioni Banca_2 e minusvalenze per euro 419.961.620,00 relative ad azioni Banca_1 ;
c) La stessa TE, operando la compensazione fra i redditi dichiarati e le minusvalenze nette dichiarate su conforme interpretazione espressa dalla AGENZIA ENTRATE a seguito di interpello presentato in data 15/4/2013 presentava una dichiarazione integrativa con la quale portava in compensazione dei redditi (plusvalenze) già dichiarati (per euro 119.330.212) con le minusvalenze derivanti da affrancamento, con evidenziazione delle minusvalenze già dichiarate, ridotte a euro
190.436.700 (euro 309.766.912 - 119.330.212).
d) Risultando azzerata l'imposta sostitutiva già versata per 14.916.277,00 la TE ne richiedeva il rimborso per euro 13.000.000,00 e la compensazione con altri tributi per 1.916.277,00.
e) L'AGENZIA ENTRATE provvedeva a rettificare l'ammontare dei redditi dichiarati per la cessione azioni Banca_2 da euro 119.330.212,00 ad euro 120.168.811,15, rideterminando la plusvalenza da affrancamento delle azioni Banca_2 per euro 111.841.384,42.rispetto a quanto sostenuto dalla TE, pari ad euro 110.194.708,00 sostenuto dalla TE;
rettificava l' ammontare delle perdite compensabili con riferimento alla minusvalenza da affrancamento delle azioni della Banca_1, ridotta da euro 419.961.620,00 dichiarati ad euro 352.155.625,24; riduceva conseguentemente l'importo rimborsabile ad euro 5.977.198,00, in ragione dell'utilizzo in compensazione successivamente intervenuto .
Ciò posto in via di ricostruzione delle risultanze processuali, come puntualmente analizzate dal CTU, la
Corte ritiene che debba muoversi dall' esatta interpretazione del D.L. 13.8.2011 n. 138, in quanto la distanza registrata tra le parti risiede proprio nella ricostruzione della voluntas legis delle previsione tributaria in esame.
L'art. 2 commi 29-34 dispone che dal 1/1/2012 (ai fini della determinazione delle plusvalenze o minusvalenze successivamente realizzabili con la cessione delle partecipazioni), in luogo del costo di acquisto della partecipazione (o del diverso valore determinato in forza del D. Lgs. 461/1997), possa essere assunto il valore dei titoli al 31/12/2011, a condizione che sia versata l'imposta sostitutiva
(eventualmente) dovuta, secondo i criteri previsti dagli artt. 5 e 6 del D.Lgs. 21/11/1997 n. 461,con le modalità di cui al successivo Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze.
Il successivo Decreto 13/12/2011 dispone (art. 1 comma 6) che ai fini dell'esercizio della opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva con l'aliquota del 12,5% “ deve essere assunto……. b) nel caso di titoli, quote e diritti non negoziati in mercati regolamentati, il valore alla data del 31 dicembre 2011 della frazione del patrimonio netto della società rappresentata da tali attività finanziarie, determinato sulla base delle risultanze dell'ultimo bilancio approvato anteriormente alla medesima data”.
In alternativa era consentito al contribuente di determinare il valore della frazione di Patrimonio netto al
31/12/2011 sulla base di una apposita relazione giurata di stima.
Orbene, una prima considerazione deve essere operata con riferimento alla stessa struttura della disposizione in esame : la facoltà concessa al contribuente di provvedere alla determinazione del valore della frazione di Patrimonio netto al 31 12 2011 in forza di una apposita relazione giurata, costituisce un elemento fondativo di ogni alternativa determinazione “numerica” fondata sul patrimonio netto e sulla frazione dello stesso posseduta, non potendo in alcun modo aversi riguardo al valore unitario di affrancamento dei titoli, nella quantità posseduta al 31.12.2011.
Ed invero, dall'esame operato dal CTU, emerge con evidenza che il conteggio della AGENZIA ENTRATE perviene alla impropria determinazione di un valore unitario delle azioni di euro 4,93 senza tener conto che: i) nel corso del 2011 la TE ha acquisito nr. 13.754.374 azioni e al 31/12/2011 deteneva nr. 131.514.241 oggetto di affrancamento;
ii) che il totale delle azioni in circolazione era aumentato da nr.
785.065.789 a nr. 876.761.620 rendendo pertanto “ non omogeneo” il calcolo del valore unitario con riferimento al numero delle azioni in circolazione al 31/12/2010 da utilizzare per determinare il valore della frazione di patrimonio netto al 31/12/2011, pari al numero di azioni da affrancare (ed in circolazione) incrementato dall'aumento di capitale. Va infatti rimarcato che la previsione del D.M. 13/12/2011 dispone l'utilizzo del bilancio 2010 nella determinazione del valore alla data del 31 dicembre 2011 della frazione di Patrimonio Netto rappresentata dalle azioni da affrancare, non richiedendo - diversamente da quanto ritenuto dall'Agenzia delle Entrate – che si provveda alla determinazione del valore unitario di affrancamento dei titoli (da moltiplicare per la quantità posseduta al 31/12/2011 )
Al riguardo, risultano condivisibili le considerazioni espresse dal CTU in merito :
“il valore unitario di affrancamento delle azioni determinato dalla Agenzia Entrate con riferimento alle azioni in circolazione al 31/12/2010 (euro 4,92977...), applicato alle nr. 131.514.241 azioni possedute dalla TE al 31/12/2011 (come ha fatto l9AGENZIA ENTRATE), determina una frazione del Patrimonio Netto della società, attribuibile alle azioni della TE, pari a euro 648.335.844,76;
- il medesimo valore unitario applicato alle restanti nr. 745.247.379 azioni spettanti agli altri soci
(876.761.620 3 131.514.241 = 745.247.379) determinerebbe una frazione di Patrimonio Netto spettante agli altri soci di Euro 3.673.903.186,01;
Ne consegue che il totale Patrimonio Netto spettante alla totalità delle azioni - cioè il valore di affrancamento astrattamente determinabile per tutte le azioni (se alle relative plusvalenze e minusvalenze fosse sempre applicabile il regime previsto dall'art. 67 comma 1 3 lett. c-bis D.P.R. 917/1986), ammonterebbe a euro 4.322.239.030,77 che non ha riscontro con il totale del Patrimonio Netto al
31/12/2010 (e neppure al 31/12/2011), ma è maggiore del Patrimonio Netto 2010 (euro 3.870.199.057) ed altresì del 2011 (euro 4.153.852.987).
Quindi il valore di euro 648.335.844,76 accertato dalla AGENZIA ENTRATE per le azioni della TE non può dirsi “il valore alla data del 31 dicembre 2011 della frazione del patrimonio netto della società= richiesta dal D.M. citato, perché il medesimo conteggio riferito alle restanti azioni determinerebbe che le due frazioni di Patrimonio Netto 2010 assommano ad un importo maggiore del medesimo Patrimonio Netto 2010.
Viceversa il conteggio della TE quantifica il risultato che è lecito attendersi dalla modalità di calcolo prevista dal citato Decreto, anche se viene “saltato” un passaggio invertendo l'ordine logico del D.
M.
Infatti:
- il valore del Patrimonio netto 31/12/2010 è stato diviso per il numero delle azioni in circolazione per ottenere un valore unitario di affrancamento (euro 4,41419…. ), che moltiplicato per il numero delle azioni possedute dalla TE (entrambi nella misura esistente al 31/12/2011, dopo l'aumento di capitale), determina un valore di affrancamento di euro 580.529.849,72 (3.870.199.057 / 876.761.620 *
131.514.241); mentre sarebbe stato più comprensibile e meglio aderente alla disposizione del D.M.
13/12/2011:
a) determinare la percentuale di partecipazione al Capitale sociale al 31/12/2011
(131.514.241/876.199.057= 14,999999..%), cioè la frazione del Patrimonio Netto;
b) moltiplicare tale percentuale per il Patrimonio netto al 31/12/2010 per quantificarne il valore, ottenendo per altro il medesimo risultato indicato dalla TE (3.870.199.057* 0,14999999...= 580.529.849,72). ……….
La frazione del Patrimonio Netto di spettanza della TE, determinato dal rapporto fra azioni possedute e numero totale delle azioni costituenti il Capitale Sociale - che definisce la frazione di Capitale sociale di spettanza della TE (e di conseguenza anche la frazione del Patrimonio Netto) - non è diverso nei due anni in riferimento, né postula un eterogeneo riferimento a grandezze diverse nel tempo, ma è sempre e solo il 14,999999&% del Capitale Sociale….
Il riferimento normativo alla frazione del patrimonio netto posseduta, anziché al numero di azioni possedute, neutralizza l'effetto distorsivo dell'aumento di capitale, mentre la pretesa temporale= trova la sua giustificazione nella norma che bene poteva prevedere - senza cadere in censura di legittimità - che si valorizzassero le azioni possedute al 31/12/2011 con riferimento ad un momento diverso da tale data (oltretutto essendo pure concessa la facoltà di valorizzare i titoli a tale data, con la relazione giurata).
I passaggi richiesti dal D.M. 13/12/2011 sono dunque i seguenti:
- nr. titoli al 31/12/2011 da affrancare: n. 131.514.241 azioni
- nr. azioni in circolazione al 31.12.2011: n. 876.761.620 azioni
- frazione spettante Patrimonio Netto: 14,99999977188%
- valore frazione Patrimonio Netto di pertinenza della TE, sulla base del bilancio 2010: euro 580.529.849,72”.
Deve pertanto provvedersi al rigetto dell'appello proposto, in quanto infondato in diritto.
La natura delle questioni trattate, la novità dei profili interpretativi sottoposti all'esame di questa Corte giustifica la compensazione totale delle spese di lite, ivi comprese le spese di CTU liquidate in euro
10.200,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria dell'Emilia Romagna, definitivamente pronunciando così provvede :
a) rigetta in quanto infondato in diritto, l'appello proposto dalla Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n 117/02/2024 in data 21/06/2024, confermandola per l'effetto;
a) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti, ivi comprese le spese di consulenza tecnica dell'Ufficio, liquidate in € 10.200,00, oltre accessori di legge.
Così deciso in data 2 febbraio 2026.
Il Presidente est.
Dott. Pasquale Liccardo